REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLA TASSA PER L OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
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1 COMUNE DI AGORDO REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLA TASSA PER L OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SEDUTA DEL 17/06/1994
2 INDICE TITOLO I TARIFFE Art - 1 Oggetto pag. 2 Art. 2 Classe del Comune " 2 Art. 3 Oggetto della tassa " 2 Art. 4 Classificazione delle strade, piazze ed altre aree pubbliche " 3 Art. 5 Riduzione tariffaria per categoria... " 4 CAPO I TARIFFE PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI PER ANNO SOLARE Art- 6 Occupazione del suolo pag 5 Art. 7 Affrancazione della tassa sui passi carrabili " 7 Art. 8 Occupazione di spazi sovrastanti e sottostanti il suolo comunale " 8 Art. 9 Occupazione di spazi sovrastanti il suolo comunale con tende fisse o retraibili aggettanti direttamente sul suolo pubblico " 9 Art. 10 Occupazione di sottosuolo e soprasuolo " 9 Art. 11 Tariffa per l'occupazione permanente del sottosuolo e soprasuolo nel1 ' anno 1994 " 10 Art. 12 Distributori di carburante " 11 Art. 13 Distributori di tabacchi " 13 Art. 14 Occupazioni con taxi " 14
3 CAPO II TARIFFE PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE Art. 15 Occupazioni del suolo pag. 15 Art. 16 Conteggio delle occupazioni temporanee del sottosuolo e soprasuolo in aree della medesima categoria " 18 Art. 17 Riduzioni specifiche " 18 Art. 18 Riduzioni per l'esercizio di attività edilizia " 19 Art. 19 Riduzione per le caratteristiche temporali delle occupazioni temporanee " 19 Art. 20 Aree destinate a parcheggio 20 Art. 21 Aumento di tariffe per fiere e festeggiamenti " 21 Art. 22 Tariffe particolari di occupazioni temporanee per il 1994 " 21 Art. 23 Riduzione del computo della superficie per lo spettacolo viaggiante " 21 Art. 24 Riduzione del computo della superficie " 22 CAPO III NORME GENERALI Art. 25 Occupazioni abusive per protrazione...pag. 23 Art. 26 Occupazioni di misura inferiore all'unità impositiva " 23 Art. 27 Occupazioni con impianti pubblicitari " 23 Art. 28 Esenzione dalla tassa " 24 TITOLO II DISCIPLINA DEGLI ATTI ABILITATIVI Art. 29 La concessione per l'occupazione permanente pag. 26 Art. 30 Revoca del la concessione " 27 Art. 31 Revoca della concessione per gravi inadempienze " 28
4 Art. 32 L'autorizzazione alle occupazioni temporanee pag. 28 Art- 33 Occupazioni d'urgenza " 29 Art- 34 Mestieri girovaghi, artistici e commercio su aree pubbliche in forma itinerante " 29 Art. 35 Revoca dell'autorizzazione " 30 TITOLO III DENUNCE, VERSAMENTI Art. 36 Occupazioni permanenti pag. 31 Art. 37 Occupazioni temporanee " 32 Art. 38 Sanzioni " 32 TITOLO IV GESTIONE DEL TRIBUTO Art. 39 Rimborso di riscossioni indebite pag. 34 Art. 40 Adempimenti del funzionario responsabile " 34 Art. 41 Adempimenti del concessionario " 35.tu * * :«
5 TITOLO I TARIFFE ART. 1 OGGETTO 1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nel territorio del Comune di Agordo, secondo le disposizioni contenute nel Capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507, modificato dall'art. 1 del decreto legislativo 28 dicembre 1993 n. 566 e di seguito richiamate con l'espressione "Decreto 507". ART. 2 CLASSE DEL COMUNE (43.1) 1. Il Comune di Agordo, con popolazione residente al pari a n abitanti, applica la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nei limiti stabiliti per i comuni classificati di classe V. ART. 3 OGGETTO DELLA TASSA 1. Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e comunque sui beni appartenenti al demanio e patrimonio indisponibile del Comune Sono altresì tassabili le occupazioni realizzate su aree
6 private soggette a servitù di pubblico passaggio. In assenza del titolo costitutivo, l'occupazione di un'area privata soggetta a pubblico passaggio è tassabile quando vi sia stata la volontaria sua messa a disposizione della collettività (dicatio ad patriam) da parte del proprietario, ovvero, da quando si sia verificata l'acquisizione della servitù pubblica per usucapione. 3. Non sono soggette a tributo le occupazioni di suolo privato o di spazi ad esso sovrastante o sottostante realizzate prima della costituzione della servitù pubblica. ART. 4 CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, PIAZZE ED ALTRE AREE PUBBLICHE (42.3) 1. Agli effetti dell'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il territorio comunale è suddiviso, a seconda della sua importanza ai fini dell'applicazione della tassa, nelle seguenti categorie : I categoria - P.zza Libertà P.zza S.ta Maria - Corso Patrioti - Corso Degli Alpini - Piazzale G- Marconi V.le Sommariva - Via C- Battisti - Via 27 Aprile 1945 II categoria - Via Garibaldi - Via Rova - Via Carrera Via Fadigà - Vie Fadigà - Vìa S.ta Maria 3 Vic. Crotta - Via S. Pietro - Vic. S. Pietro
7 - Via Insurrezione P.le Rova - Via R. Costa - Via 4 Novembre Via 5 Maggio 1848 III categoria - Comprendente tutte le altre strade, località e altre aree. 2. L'elenco di classificazione delle strade, degli spazi e delle altre aree pubbliche comprese nelle tre categorie, sul quale è stata sentita la commissione edilizia, è allegato a questo regolamento e con esso sarà pubblicato per quindici giorni nell'albo pretorio. ART. 5 RIDUZIONE TARIFFARIA PER CATEGORIA (42.6) 1. Per le occupazioni di spazi ed aree classificate in categorie diverse dalla prima, le tariffe sono ridotte nelle seguenti misure: cat. II 20% cat. III 50% 4 CAPO I
8 TARIFFE PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI PER ANNO SOLARE ART. 6 OCCUPAZIONE DEL SUOLO 1. Per le occupazioni permanenti si applicano le seguenti tariffe (art. 44, 1 a) a seconda della categoria dell'area. A) OCCUPAZIONI DEL SUOLO COMUNALE Categoria Importo I L. 34.OOO/mq II L /mq III L /mq A.1) Occupazione del suolo con passi carrabili, come definiti dal 4 comma dell'art. 44 del decreto 507, realizzati dai privati (44.3) e non destinati a soggetti portatori di handicap (49.8) Categoria I II III Importo L /mq (a) L /mq L /mq (a) pari a quella individuata per il punto A nell'ambito dei limiti della specifica classe, ridotta del 50%(44.3). 5 A.2) Occupazioni di suolo con passi carrabili di accesso a
9 impianti per la distribuzione dei carburanti (44.10) Categoria I II III Importo L /mq L /mq L /mq A.3) Occupazioni del suolo con passi carrabili costruiti direttamente dal Comune (44.6) e non destinati a soggetti portatori di handicap (49.8) Si applica la tariffa di cui al punto A.1 per una superficie di mq. 9; la superficie eventualmente eccedente è calcolata in ragione del 10 per cento A.3.a)Occupazione del suolo con passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, non destinati a soggetti portatori di handicap, ma non utilizzabili o di fatto non utilizzati (44.9) Categoria Importo I L /mq II L /mq III L /mq (trattasi degli ammontari individuati nel punto A, ridotti al 10% della tariffa). La riduzione della tariffa è subordinata all'esistenza 6 degli elementi oggettivi, di cui all'art. 44 comma 9
10 del Decreto 50 7, da indicare nella specifica istanza prodotta dal contribuente A-3.b)Divieto di utilizzazione per sosta sull'area antistante gli accessi carrabili o pedonali (44.8) (La tariffa è quella di cui alla lettera A ridotta sino al 10 per cento) categoria I II III Importo L /mq L /mq L- 1 70O/mq L'applicazione della riduzione è subordinata alla presentazione di specifica istanza da parte del contribuente. ART. 7 AFFRANCAZIONE DELLA TASSA SUI PASSI CARRABILI (44.11) 1. La tassa relativa all'occupazione dei passi carrabili può essere definitivamente assolta, su istanza del proprietario del passo, mediante il versamento nel conto corrente postale del Comune di una somma pari a venti annualità del tributo calcolata con la tariffa specifica fra quelle indicate all'art. 6 punti A.1, A.2 e A L'affrancazione ha effetto dall'anno successivo a quello
11 in cui è realizzato e non esime dal pagamento della tassa dovuta per l'anno in corso. 3- Il soggetto è tenuto a comunicare all'ufficio Tributi del Comune, entro i dieci giorni successivi, l'avvenuto affrancamento con indicazione del passo carrabile di cui trattasi, dell'ammontare versato e degli estremi del bollettino di versamento. 4. Il Comune provvede, entro sei mesi dalla ricezione della nota dì cui al comma precedente, al riscontro dell'esattezza del versamento, alla richiesta della somma non versata sospendendosi l'efficacia dell'affrancamento sino al pagamento della stessa. 5. Trascorsi sei mesi senza alcuna comunicazione da parte del Comune il procedimento di affrancazione è da considerare definito. ART. 8 OCCUPAZIONE DI SPAZI SOVRASTANTI E SOTTOSTANTI IL SUOLO COMUNALE (Si applica la tariffa di cui all'art. 6.1.A ridotta ad in terzo). categoria I II III Importo L /mq L /mq L /mq 8 ART. 9
12 OCCUPAZIONE DI SPAZI SOVRASTANTI IL SUOLO COMUNALE CON TENDE FISSE O RETRAIBILI AGGETTANTI DIRETTAMENTE SUL SUOLO PUBBLICO (44.2) (E' prevista, per la fattispecie, una tariffa pari a quella di cui all'art. 6 lett. A, obbligatoriamente ridotta al 30%) categoria Importo I L /mq II L /mq III L /mq Sono escluse dalla tassazione le tende aggettanti all'interno dei balconi e dalle verande. (38.2) ART. 10 OCCUPAZIONE DI SOTTOSUOLO 0 SOPRASUOLO Occupazione con: 1) cavi, condutture, impianti in genere (camerette, pozzetti, cabine elettriche o telefoniche, ecc.) ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione dei pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse nonché gli allacci e gli innesti realizzati, anche su richiesta dei privati, a favore degli stessi dai titolari delle condutture principali. (46 e e 2) 9 Categoria Importo annuale
13 I L per Km- o sua fraz. II L " III L " 2) innesti o allacci dei privati ad impianti di erogazione di pubblici servizi (47.2 bis) categoria Importo forfettario annuale I L II L III L ) con seggiovie e funivie (47.3) sino ad un massimo di 5 Km: tariffa minima annuale unica: L per ogni chilometro o frazione superiore ai 5 Km: tariffa minima annuale unica: L ART. 11 TARIFFA PER L'OCCUPAZIONE PERMANENTE DEL SOTTOSUOLO E SOPRASUOLO NELL'ANNO 1994 (56.4) 1. Per le occupazioni permanenti di cui al precedente art. 10, fatte nel 1994, la tassa dovuta è conteggiata applicando la tariffa della tassa vigente in questo Comune nel 1993 aumentata del 10 per cento e, comunque, con un minimo di L ART. 12
14 DISTRIBUTORI DI CARBURANTE 1. Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburante muniti di un solo serbatoio di capacità non superiore a litri limitatamente all'occupazione di suolo pubblico con le attrezzature indicate nella I parte del 6 comma dell'art. 48 del Decreto 507 la tassa è cosi applicata: categoria Importo a) L b) L e) L d) L A norma dell'art. 48 del Decreto 507 le località dove sono situati gli impianti sono suddivise nelle seguenti categorie: a) centro abitato - P.zza Libertà P.zza S.ta Maria Corso Patrioti - Corso Degli Alpini Piazzale G. Marconi - V.le Sommariva - Via C. Battisti - Via 27 Aprile 1945 b) zona limitrofa - Via Garibaldi - Via Rova Via Carrera - Via Fadigà Vic. Fadigà Via S.ta Maria Vic. Crotta - Via S. Pietro Vic. S- Pietro - Via Insurrezione P.le Rova - Via R. Costa - Via 4 Novembre Via 5 Maggio e) sobborghi Crostolin-Nagol-Via Villalta Via Fontana
15 e zone - Via Dozza Via Campo Dei Fiori periferiche - Calzon- Molìn Dei Cot - Grave - Faion - Mozzach - Via Col di Foglia - Via Pragrande - Ponte Alto Via A. Tissi - Via Cal Delle Mule - Via Bries - Via P. Soccol d) frazioni Tocco1-Parech-Rif-Piasent-Veran- Valcozzena - Farenzena Giove- Brugnach 2. Se il serbatoio è di capacità maggiore ai litri la tariffa applicabile è quella del punto 1 aumentata di un quinto per ogni litri o frazione di mille litri in più, con la tolleranza del cinque per cento nella misura della capacità. 3. Se il distributore di carburante è munito di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi. 4. Nel caso in cui i due o più serbatoi siano raccordati fra loro, la tassa di cui al punto 1 è applicata al serbatoio eventualmente di minore capacità ed è maggiorata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri degli altri serbatoi. 5. Tutti gli spazi ed aree pubbliche indicati nella seconda parte del comma 6 dell'art. 48 del decreto 507 occupati in eccedenza alla superficie di 4 metri quadrati sono soggetti alla tassa di occupazione di cui al precedente art. 6, lett. A. 12 ART. 13
16 DISTRIBUTORI DI TABACCHI (48.7) 1. Per le occupazioni del suolo o soprasuolo conseguenti all'impianto di apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi, la tassa è determinata con l'applicazione delle seguenti tariffe: categoria tariffa a) centro abitato L b) zona limitrofa L c) frazioni, sobborghi e zone periferiche L Ai fini dell'art comma 7 - del Decreto 507 le località sono suddivise nelle seguenti categorie: a) centro abitato P.zza Libertà - P.zza S.ta Maria Corso Patrioti - Corso Degli Alpini Piazzale G. Marconi - V.le Sommariva - Via C. Battisti - Via 27 Aprile 1945 b) zona limitrofa - Via Garibaldi - Via Rova Via Carrera - Via Fadigà Vic. Fadigà Via S.ta Maria Vic. Crotta - Via S. Pietro Vic. S. Pietro - Via Insurrezione - P.le Rova - Via R. Costa - Via 4 Novembre Via 5 Maggio
17 c) frazioni, Toccol - Parech - Rìf Piasent - Veran sobborghi e Valcozzena - Farenzena - Giove zone periferiche Brugnach Crostolin - Nagol Via Villalta Via Fontana Via Dozza - Via Campo Dei Fiori Calzon - Molin Dei Cot - Grave Faion - Mozzach - Via Col di Foglia Via Pragrande - Ponte Alto - Via A. Tissi - Via Cal Delle Mule - Via Bries - Via P. Socco1 ART. 14 OCCUPAZIONI CON TAXI (44.12) Nel caso di richiesta di concessione per l'occupazione permanente con autovetture adibite a trasporto pubblico (taxi) nelle aree a ciò destinate dal Comune, la tassa è commisurata alla superficie del singolo posto assegnato 14 CAPO II
18 TARIFFE PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE ART. 15 OCCUPAZIONI DEL SUOLO Per le occupazioni temporanee del suolo si applicano, in relazione alle ore di occupazione, le seguenti tariffe giornaliere (45.1, 2a.b) A) Occupazioni del suolo comunale Categorie Importo Importo orario I L /mq L II L /mq L III L /mq L Qualora la durata dell'occupazione sia superiore a 14 giorni la tariffa è ridotta del 50%. B) Occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo comunale Si applicano le tariffe di cui alla precedente lett. A) ridotte ad un terzo Categoria I II III Importo L. 666,70/mq L. 533,35/mq L. 333,35/mq 15 C) Occupazione temporanea di spazi soprastanti e sottostanti
19 il suolo con cavi condutture, impianti ed altri manufatti delle reti di erogazione dei pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo o collegati alle reti stesse, innesti ed allacci agli impianti di erogazione dei servizi pubblici (art. 47.5) 1) per i primi trenta giorni: categoria Tariffa forfetaria per occupazione per 1 Km oltre il km. I L L II L L III L L ) se la durata è superiore ai trenta giorni ma non superiore a 90 gg.: categoria per occupazione fino per occupazione ad 1 Km. Sup. ad 1 Km I L L II L L III L L ) se la durata è superiore ai 90 gg. fino a 180 giorni: 16
20 categoria per occupazione fino per occupazione ad 1 Km. sup. ad 1 Km. I L L II L L III L L ) se la durata è superiore a 180 giorni: categoria per occupazione fino per occupazione ad 1 Km. sup. ad 1 Km. I L L II L L III L L D) Occupazione temporanea con tende e attrezzature similari (45.3) Categoria I II III tariffa minima L. 600 i1 mq L. 480 i 1 mq L. 300 il mq ove le tende sovrastino aree pubbliche già occupate e per le quali è corrisposta la relativa tassa, la superficie da considerare è quella eventualmente sporgente le aree predette. 17 ART. 16 CONTEGGIO DELLE OCCUPAZIONI TEMPORANEE DEL SOTTOSUOLO E
21 SOPRASUOLO IN AREE DELLA MEDESIMA CATEGORIA (42.4) 1. Le occupazioni temporanee di cui alla lett. e) del precedente art. 12 aventi la medesima natura funzionale, effettuate nell'ambito della stessa categoria, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato. ART. 17 RIDUZIONI SPECIFICHE (45.5) 1. Le tariffe di cui al precedente art. 15 lett. A, B e D sono ridotte: - del 50 per le occupazioni realizzate da esercenti il commercio in aree pubbliche, da pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto; - dell'80 per cento per le occupazioni poste in essere con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante nonché in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive; - del 50 per cento per le occupazioni del suolo necessarie allo scavo e alla messa in pristino dell'assetto superficiale connesso alla realizzazione o eliminazione delle occupazioni temporanee del sottosuolo e soprasuolo di cui al precedente art. 15 lett. C). 18 ART. 18 RIDUZIONI PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ* EDILIZIA (45.6bis)
22 1. Per le occupazioni da chiunque realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia le tariffe sono ridotte ulteriormente del 50 per cento. ART.19 RIDUZIONE PER LE CARATTERISTICHE TEMPORALI DELLE OCCUPAZIONI TEMPORANEE (45.8) 1. Le tariffe riferite all'occupazione temporanea sono ulteriormente ridotte del 50 per cento allorché: - la durata dichiarata non sia inferiore ad un mese ovvero trattasi di occupazione a carattere ricorrente; - il versamento della tassa dovuta per l'intero periodo di occupazione sia pagato anticipatamente o in due rate; la prima anticipata e la seconda a distanza di un mese. Il pagamento rateizzato è consentito soltanto quando si tratti di occupazione avente una durata di oltre sei mesi; - il soggetto sottoscriva il documento-quietanza emesso dal Comune al momento del pagamento dell'intera tassa o della sua prima rata per accettazione della clausola con la quale è precisato che non si darà luogo ad alcuna restituzione della tassa versata, e permane l'obbligazione del versamento della seconda rata se non ancora avvenuto, nel caso in cui l'occupazione, per fatto imputabile al contribuente, abbia una durata inferiore a quella prevista dall'atto di autorizzazione. 19 ART. 20 AREE DESTINATE PARCHEGGIO (45.6)
23 1. Per l'uso delle aree destinate dal Comune con proprio atto a parcheggio custodito ovvero a parcheggio provvisto di parchimetri o apparecchi similari di rilevazione automatica della durata della sosta e dell' entità della tassa dovuta, la tariffa è stabilita sulla base di quella indicata nel precedente art. 15 lett. A aumentata per tutte le categorie fino al 30 per cento Categorie Importo Importo orario I L /mq L. 108,33 II L /mq L. 86,66 III L /mq L. 54,16 2. L'individuazione della specifica tariffa è fatta con l'atto di istituzione del parcheggio. 3. Si dà atto che per i parcheggi esistenti di P.zza Libertà e P.zza S. Maria, provvisti di parchimetri, il costo orario di 1.000, fissato con deliberazione n. 84/145 del per l'occupazione di posti macchina della superficie di mq 10, corrisponde all'applicazione della tariffa di cui al punto 1. arrotondata (. 108,33 x mq. 10 = ). 4. Ove la gestione dei parcheggi sia data in concessione, il concessionario è tenuto al pagamento della tassa per l'occupazione permanente rapportata all'intera superficie concessa. 20 ART. 21
24 AUMENTO DI TARIFFE PER FIERE E FESTEGGIAMENTI (45.4) 1. Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, escluse quelle per l'installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa è aumentata del 50 per cento. ART. 22 TARIFFE PARTICOLARI DI OCCUPAZIONI TEMPORANEE PER IL 1994 (56.11 bis) 1 - Per le occupazioni temporanee di cui al precedente art. 15 lett. A e B e D e di tutte le altre fattispecie indicate nell'art. 45 del decreto 507, effettuate dai pubblici esercizi, da esercenti il commercio in aree pubbliche e dai produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti nonché per le occupazioni realizzate con installazione di attrazione, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, l'ammontare della tassa dovuta è determinata per l'anno 1994 applicando le tariffe vigenti per l'anno 1993 aumentate del 50 per cento. ART. 23 RIDUZIONE DEL COMPUTO DELLA SUPERFICIE PER LO SPETTACOLO VIAGGIANTE (Art. 42.5) 1- La superficie occupata con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante è calcolata, ai fini tariffari, nella misura: 21 del 50 per cento sino a 100 mq
25 del 25 per cento oltre i 100 mq del 10 per cento oltre i mq ART. 24 RIDUZIONE DEL COMPUTO DELLA SUPERFICIE (42.5) 1. Qualora la superficie occupata in modo temporaneo o permanente del suolo, del soprasuolo e del sottosuolo sia superiore ai mille metri quadrati, l'eccedenza è calcolata ai fini tariffari in ragione del 10 per cento. 22 CAPO III NORME
26 GENERALI ART. 25 OCCUPAZIONI ABUSIVE PER PROTRAZIONE (42.2) 1. Quando l'occupazione permanente o temporanea si protrae oltre il termine finale previsto nella concessione o nella autorizzazione, si applica per tutto il periodo eccedente quello autorizzato o concesso, la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario aumentata del 20 per cento, con salvezza degli interventi necessari per eliminare l'occupazione abusiva. ART. 26 OCCUPAZIONI DI MISURA INFERIORE ALL'UNITA* IMPOSITIVA (42.4) 1. Nel caso di più occupazioni permanenti o temporanee, anche della stessa natura funzionale, conseguenti allo stesso provvedimento autorizzativo ma di misura, ciascuna, inferiore al metro quadrato o al metro lineare, la tassa è determinata autonomamente per ciascuna di esse sull'unità impositiva di un metro quadrato o lineare. ART. 27 OCCUPAZIONI CON IMPIANTI PUBBLICITARI 1. Per le occupazioni, sia permanenti che temporanee, effettuate con impianti pubblicitari, è in ogni caso dovuta 23 anche l'imposta sulla pubblicità secondo le modalità di cui
27 al capo I del Decreto 507 e del relativo regolamento comunale. ART. 28 ESENZIONE DALLA TASSA 1. Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all'art. 49 del D.L. 15 novembre 1993, n Sono inoltre esenti le seguenti occupazioni occasionali: a) commercio ambulante itinerante: soste fino a 60 minuti ; b) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente Regolamento di Polizia Urbana; c) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione, sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore ad un'ora; d) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi od effettuate in occasione di 24 festività, celebrazioni o ricorrenze, purché siano
28 collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili; e) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore; f) occupazioni da parte di Associazioni o Società Cooperative senza fini di lucro, per raccolta di fondi a scopi umanitari o vendita dì prodotti di propria fabbricazione. 25 TITOLO II DISCIPLINA DEGLI ATTI ABILITATIVI
29 ART. 29 LA CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE PERMANENTE 1. Tutte le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, quando hanno carattere permanente, sono subordinate al rilascio di apposita concessione da parte del Comune su richiesta in bollo dell'interessato contenente tutte le indicazioni necessarie a delimitare, anche con allegate planimetrie, l'area, il soprasuolo o sottosuolo oggetto dell'occupazione, le finalità della stessa e la durata 2. Qualora le occupazioni siano finalizzate alla costruzione o all'installazione fissa di manufatti, impianti e/o altre opere, la richiesta, corredata di quanto previsto nel regolamento edilizio, è oggetto di istruttoria contemporanea anche ai fini del rilascio della concessione o autorizzazione edilizia; nel caso di esito positivo delle due istruttorie il rilascio dei due atti abilitativi avviene contestualmente 3. Nell'atto di concessione è stabilita la durata e sono disciplinati gli obblighi e i diritti del concessionario riguardanti l'utilizzazione del suolo o spazio pubblico ivi compresa l'indicazione della tariffa unitaria applicabile per l'occupazione concessa. 4- Le concessioni sono rilasciate: - a titolo personale e non ne è consentita la cessione; - senza pregiudizio dei diritti di terzi; - con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i 26 danni derivanti dalle opere connesse all'occupazione;
30 - con facoltà da parte del Comune di revocarle con atto deliberativo motivato per sopravvenute esigenze pubbliche. 5. Al termine della concessione, qualora la stessa non sia rinnovata, il concessionario è comunque obbligato ad eseguire, a sua cura e spese, tutti i lavori necessari alla rimozione delle opere installate nonché alla rimessa in pristino del suolo pubblico, nei termini e secondo le modalità stabilite dal Comune nell'atto concessorio. 6. Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza e al personale dei competenti uffici comunali appositamente autorizzati dal Sindaco, l'atto di concessione di occupazione di suolo pubblico. ART. 30 REVOCA DELLA CONCESSIONE 1. La revoca della concessione per esigenze pubbliche comporta la restituzione della tassa eventualmente pagata per il periodo di mancato godimento dell'area, senza interessi, ed i1 rimborso delle spese necessarie allo sgombero delle attrezzature mobili. 2. Nel caso in cui l'utilizzo della concessione abbia portato al realizzo di costruzioni o all'impianto stabile di attrezzature od impianti non asportabili, compete al concessionario un'indennità ragguagliata al canone d'uso degli stessi per il periodo non ancora maturato della concessione revocata. 27 ART. 31
31 REVOCA DELLA CONCESSIONE PER GRAVI INADEMPIENZE 1- Nel caso di gravi o reiterate inadempienze alle obbligazioni assunte nell'atto concessorio, verificatesi anche dopo l'apposita diffida, la concessione è revocata in danno dell'interessato. Qualora il soggetto non liberi l'area entro 15 giorni dalla notifica della revoca, il Comune provvede d'ufficio con spese a carico del 1'inadempiente. ART. 32 L'AUTORIZZAZIONE ALLE OCCUPAZIONI TEMPORANEE 1. Le occupazioni temporanee sono soggette ad autorizzazione del Comune, previa presentazione, almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'occupazione, di documentata istanza indicante la natura, il luogo, la superficie e la durata dell'occupazione che si intende effettuare 2. L'autorizzazione si intende in ogni caso concessa ove non sia stato comunicato al richiedente, almeno cinque giorni precedenti a quello indicato come inizio, specifico e motivato provvedimento negativo. 3. L'autorizzazione può essere negata per cause di pubblico interesse, di natura estetica, panoramica, ambientale e, comunque, in tutti i casi in cui l'occupazione richiesta rechi serio intralcio alla circolazione stradale. 28 ART. 33
32 OCCUPAZIONI D'URGENZA 1. Nel caso si debba provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono indugio per fronteggiare situazioni di emergenza, le occupazioni temporanee possono essere poste in essere dall'interessato anche prima del rilascio del formale provvedimento di autorizzazione. 2. Ricorrendo tale necessità, l'interessato è obbligato a dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente ufficio comunale con telegramma o via fax ed a presentare nei due giorni seguenti la domanda per ottenere la concessione o autorizzazione, come previsto dai precedenti articoli. 3. L'Ufficio provvede ad accertare l'esistenza delle condizioni di urgenza ed all'eventuale rilascio del motivato provvedimento di autorizzazione a sanatoria. 4. In ogni caso, a prescindere dal conseguimento o meno di tale provvedimento, resta fermo l'obbligo di corrispondere il tributo per il periodo di effettiva occupazione, nelle misure stabilite dalla tariffa. ART. 34 MESTIERI GIROVAGHI, ARTISTICI E COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE 1. Coloro che esercitano mestieri girovaghi (cantautore, suonatore, ambulante, funanbolo, ecc.) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuati dal Comune sui quali è consentito lo svolgimento di tali attività, senza aver ottenuto il permesso di occupazione Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in
33 forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di un'ora ed in ogni caso tra un punto e l'altro ella sosta dovranno intercorrere almeno 100 metri. ART. 35 REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE La revoca dell'autorizzazione avviene: - per inadempienze del soggetto agli obblighi assunti o mancato pagamento della tassa nel termine previsto; - per sopraggiunte esigenze pubbliche. La revoca consegue ad atto deliberativo motivato e comporta la restituzione della tassa eventualmente pagata per il periodo non goduto, senza interessi. 30 TITOLO III DENUNCE, VERSAMENTI ( )
34 ART. 36 OCCUPAZIONI PERMANENTI 1. Per le nuove occupazioni permanenti di suolo pubblico effettuate dal 1 gennaio 1994 e per le occupazioni incrementative rispetto a quelle in atto alla stessa data, i soggetti obbligati devono presentare denuncia ed effettuare il pagamento dovuto per la tassa annuale entro trenta giorni dal rilascio della concessione utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Comune e comunque entro il 31 dicembre dello stesso anno nel quale è stata rilasciata la concessione. 2. La denuncia, completa in tutte le sue parti con allegato l'attestato del versamento effettuato e gli estremi trascritti nella denuncia stessa, è prodotta al Comune anche mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. 3. Per gli anni successivi al primo di occupazione, è dovuto soltanto il versamento del tributo nel mese di gennaio, salvo per quanto riguarda l'eventuale variazione dell'occupazione stessa. 4. Per le occupazioni dell'art. 46 del Decreto 507 le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno devono essere denunciate anche cumulativamente ed il versamento effettuato entro il 30 giugno dell'anno successivo. 5 I versamenti, arrotondati alle mille lire superiori o inferiori a seconda che la frazione sia superiore o meno 31 alle lire 500, devono essere fatti nel conto corrente
35 postale intestato al Comune utilizzando lo speciale modello di versamento approvato dal Ministero delle Finanze ART.37 OCCUPAZIONI TEMPORANEE 1- Per le occupazioni temporanee ad eccezione di quelle di cui all'art. 19 il versamento della tassa effettuata nel conto corrente postale comunale mediante il modello ministeriale tiene luogo all'obbligo della denuncia. 2. Per le occupazioni temporanee in occasione di fiere o festeggiamenti o anche di mercati in modo però non ricorrente, il pagamento della tassa è fatto direttamente all'incaricato del Comune che rilascia ricevuta da apposito bollettario previamente vidimato dal Funzionario responsabile- ART. 38 SANZIONI 1. Soprattasse - Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui all'art- 53 del D-Lgs- 507/93 - Per l'omessa, tardiva o infedele denuncia si applica una soprattassa pari al 100 per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta. - Per l'omesso, tardivo o parziale versamento è dovuta una soprattassa pari al 20 per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta Per la tardiva presentazione della denuncia e per il
36 tardivo versamento, effettuati entro trenta giorni successivi alla scadenza, le soprattasse sono ridotte rispettivamente alla metà ed al 10 per cento. - Sulle somme dovute a titolo di tassa e soprattassa si applicano gli interessi moratori in ragione del 7 per cento per ogni semestre compiuto. 2- Pene pecuniarie - Per l'omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia e per qualsiasi altra violazione al presente regolamento si applica una pena pecuniaria da L a L , da determinare in base alla gravità della violazione. - La determinazione dei criteri è demandata ad apposita ordinanza sindacale e l'applicazione è irrogata dal Funzionario responsabile. 33 TITOLO IV GESTIONE DEL
37 TRIBUTO ART. 39 RIMBORSO DI RISCOSSIONI INDEBITE Per far fronte alle richieste di rimborso fatte dai contribuenti per somme versate e non dovute nei termini previsti dal 6 comma dell'art. 51 del Decreto 507, nonché per la corresponsione dei relativi interessi è istituito un apposito capitolo nella parte "Spesa" del bilancio preventivo annuale. ART. 40 ADEMPIMENTI DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE (54) 1. Al controllo dell'esatta e puntuale applicazione diretta del tributo secondo le disposizioni di legge e del presente regolamento è proposto un funzionario designato dal Comune, al quale sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa, come stabilito dall'art. 54 del Decreto Il predetto funzionario, ferme restando le sue attribuzioni ai sensi del precedente comma, è comunque tenuto ad istituire i seguenti registri: A) registro in cui verranno annotate in ordine cronologico tutte le dichiarazioni presentate ai sensi dell'art. 50, primo comma, del Decreto 507; B) registro in cui verranno annotati giornalmente tutti i pagamenti effettuati dai contribuenti per le occupazioni, 34 sia permanenti che temporanee;
38 C) registro in cui saranno annotate le affrancazioni dall'obbligo del pagamento del tributo annuale previsto dall'art. 44, comma 11, del Decreto Tutti i registri, che possono essere costituiti anche da schede, tabulati, fogli a modulo continuo e compilati anche mediante procedure elettroniche, devono essere numerati e vidimati in ogni pagina dal Segretario comunale prima di essere posti in uso. 4. E' in facoltà del funzionario responsabile della gestione del tributo istituire in luogo dei predetti registri, un registro unico, con l'indicazione separata, in appositi spazi, delle annotazioni da effettuare in ogni registro. ART. 41 ADEMPIMENTI DEL CONCESSIONARIO 1. Nel caso di gestione del servizio in concessione, le attribuzioni e gli obblighi di cui all'articolo precedente spettano al concessionario il quale è tenuto anche a custodire nel suo ufficio un elenco o schedario di tutti i versamenti effettuati al Comune in ordine progressivo e di data, con l'annotazione degli estremi e delle quietanze rilasciate dal tesoriere comunale o dei versamenti a favore del medesimo mediante il servizio dei conti correnti postali. 2. In luogo dell'elenco o dello schedario possono essere tenute nell'ufficio, sempre in ordine progressivo e di data, le originali quietanze di versamento e le originali ricevute del servizio conti correnti postali. 35
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