Mirano 12 Gennaio Proposta di Regolamento dei Parchi Storici di Mirano PRINCIPI GENERALI. Il Comune di Mirano, in conformità con:
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1 ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO STORICO ARTISTICO E NATURALE DELLA NAZIONE. GRUPPO SOCI DI MIRANO(Sezione di Venezia) Mirano 12 Gennaio 2018 Proposta di Regolamento dei Parchi Storici di Mirano Il Comune di Mirano, in conformità con: PRINCIPI GENERALI i principi sanciti dall art. 9, comma II, della Costituzione: La Repubblica tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione e l ulteriore tutela accordata ai Parchi Storici dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 dalle norme di cui all art. 10, comma 4, lettera f) dove riconosce che le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico sono Beni Culturali, patrimonio di interesse pubblico. all art. 136, comma1, lettera b) le ville, i giardini ed i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del Codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza sono beni paesaggistici soggetti a tutela e valorizzazione per il loro notevole interesse pubblico. Riconosce che i Parchi di Villa Erizzo/Belvedere, Villa Morosini/XXV Aprile Villa Bianchini/I Maggio, il Parco di Villa Tessier fanno parte del Patrimonio Culturale e si impegna ad assicurare e sostenere la loro conservazione ed a favorirne la pubblica fruizione. Questi Beni Pubblici rappresentano un valore inestimabile dal punto di vista salutistico, culturale, urbanistico, storico, ambientale, naturalistico, faunistico, un bene prezioso da salvaguardare e tramandare alle future generazioni, nei quali si deve entrare come si entrerebbe in un museo. Per questo è indispensabile l osservanza cosciente di quanto contenuto nel presente regolamento, con l obiettivo che la maturità e il senso di responsabilità dei cittadini e dei visitatori sappiano andare ben oltre le norme codificate, per fare di questi Giardini luoghi di sereno svago e di arricchimento culturale e sociale. In ogni caso, l interesse verso il
2 Giardino Storico dovrà essere stimolato, valorizzando questo patrimonio, facendolo conoscere ed apprezzare. Tenuto conto del valore storico testimoniale - architettonico - botanico, i Parchi devono, comunque, essere godibili nelle corrette e giuste forme d uso, al fine di conservare e tramandare quel messaggio di cultura del quale sono portatori. Risulta, pertanto, di fondamentale importanza evitare di identificarli come verde pubblico generico, in quanto ciò li porterebbe verso un inevitabile decadimento, come testimoniano numerosi esempi sul territorio regionale e nazionale. Il Comune di Mirano pone come base del presente Regolamento i principi della Carta dei Giardini Storici ICOMOS-IFLA, denominata Carta di Firenze (1982), che ha elaborato raccomandazioni riconosciute a livello internazionale per la salvaguardia e il restauro dei giardini storici. REGOLAMENTO Art. 1 - Oggetto del Regolamento 1. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina per l accesso, l utilizzo e la salvaguardia dei Parchi Storici di utilizzo pubblico. 2. Il Parco Storico, inteso quale composizione di architettura il cui materiale è principalmente vegetale, espressione dello stretto rapporto tra cultura e natura, presenta un interesse pubblico ed è testimonianza di un epoca e di una cultura. Deve essere salvaguardato considerandolo un monumento che, per sua natura, richiede interventi continui da parte di personale qualificato. 3. I Parchi Storici di utilizzo pubblico del Comune di Mirano sono: Il Parco di villa Erizzo/Belvedere. Il Parco di villa Morosini/XXV Aprile Il Parco di villa Bianchini/I Maggio Il Parco di villa Tessier (di proprietà dell Ente Mariutto ma in affidamento al Comune di Mirano) Art. 2 - Accesso ai Parchi I parchi storici sono aree pedonali. L accesso e l uso dei giardini storici sono regolamentati in funzione della loro estensione e della loro fragilità, in modo da preservarne l integrità. I tempi e le modalità di accesso dei visitatori sono disposti dalla Giunta Comunale e resi pubblici mediante cartellonistica esposta agli ingressi. Art. 3 - Comportamento II comportamento del pubblico nell'area dei Parchi deve essere consapevole e rispettoso del valore storico, culturale, ambientale, paesaggistico e architettonico dei luoghi. I frequentatori devono assumere comportamenti sempre improntati al rispetto verso le persone e l'ambiente per cui è fatto divieto di disturbare in qualsiasi modo la quiete e la tranquillità delle persone che intendono beneficiare delle particolari condizioni ambientali che offrono i Parchi.
3 Non sono pertanto permesse attività o modalità di utilizzo che possano comportare danni o incuria. Art. 4 Regole d uso 1. E vietato l utilizzo delle aree dei Parchi per scopi non conformi alla loro destinazione d uso ed è vietato, altresì, compromettere in qualsiasi modo la vitalità del suolo, del soprassuolo e del sottosuolo. 2. Al fine di salvaguardare al meglio il patrimonio dei Parchi, e conseguentemente impedirne il degrado, vengono indicati una serie di divieti che investono sia gli aspetti comportamentali sia le modalità di utilizzo delle aree. Si evidenziano le situazioni più! critiche che causano danneggiamenti temporanei o più significativi, che possono compromettere la valenza estetica ed interferire con equilibri biologici che vanno salvaguardati. Nei Parchi di villa Belvedere, villa XXV Aprile,villa Bianchini e villa Tessier è vietato: 1. uscire dai sentieri/percorsi tracciati; 2. alterare e danneggiare in qualsiasi modo e per qualsiasi ragione il suolo, il manto erboso, le piante, gli arbusti, qualsiasi piantagione delle aree destinate a verde; 3. mettere a dimora piante di qualsiasi specie; 4. provocare danni al patrimonio architettonico monumentale/artistico, anche con scritte e graffiti, agli edifici, alle recinzioni e ai cancelli, alle strutture e infrastrutture di qualsiasi tipo; 5. raccogliere e asportare terra, fiori, bulbi, radici, muschio, frutti, funghi o erbe selvatiche; 6. calpestare i prati o danneggiare le aiuole e le aree verdi ornamentali; 7. pescare, gettare oggetti,lavarsi o lavare oggetti e animali, immergersi o immergere qualsiasi cosa o animale nelle zone d acqua; 8. molestare, catturare, ferire o provocare la morte di qualsiasi forma animale, nonchè" sottrarre o danneggiare uova o nidi;abbandonare animali, immettere rettili, anfibi e pesci negli specchi d acqua. 9. la distribuzione di cibo agli animali; 10. abbandonare o gettare rifiuti al di fuori degli appositi contenitori; 11. lasciare sul suolo le deiezioni dei propri animali; 12. scavalcare recinzioni, transenne o quant altro collocato per motivi di sicurezza o a protezione delle strutture esistenti o delle aiuole e prati; 13. il pic-nic o qualsiasi altra attività che preveda la copertura del suolo anche parziale; 14. l accensione di fuochi, la preparazione di braci e carbonelle, l uso di petardi e fuochi artificiali, nonchè gettare a diretto contatto col terreno fiammiferi, mozziconi o altri oggetti che possano provocare incendi; 15. eseguire, senza autorizzazione, servizi fotografici e riprese foto-cinematografiche delle aree a verde per scopi commerciali e di lucro e per produzioni televisive e cinematografiche; 16. sono, infine, vietate tutte le attività, le manifestazioni non autorizzate e i comportamenti che, seppure non espressamente richiamati dalle norme del
4 presente Regolamento, possano recare danno al verde, alle attrezzature ivi esistenti o turbino la quiete delle persone. 3. Nei parchi di villa Belvedere e villa XXV Aprile oltre a quanto già riportato al punto 2 del presente articolo, è fatto divieto di svolgere feste e manifestazioni pubbliche, ad eccezione di iniziative culturali, coerenti con il valore dei Parchi, che possono essere effettuate esclusivamente nelle aree pavimentate senza occupazione di superfici a verde. 4. Le regole inerenti il comportamento all interno dei Parchi sono esposte nelle Aree interessate, mediante apposita cartellonistica. Tutti gli utenti devono conformarsi alle disposizioni impartite mediante la cartellonistica, gli avvisi vocali trasmessi, le indicazioni fornite dal personale autorizzato. Art. 5- Accesso ai veicoli a motore In tutte le aree è vietato circolare e sostare con qualsiasi veicolo a motore. E! ammesso, comunque, l ingresso ai veicoli di servizio, soccorso, manutenzione, vigilanza, fornitori in effettivo servizio. Art. 6 Accesso ai velocipedi In tutte le aree è vietato circolare con velocipedi che dovranno essere condotti a mano. Art. 7 Accesso ai cani Fatti salvi specifici divieti opportunamente segnalati, la conduzione dei cani è consentita esclusivamente lungo i percorsi purchè siano tenuti al guinzaglio. L accesso è consentito con il rispetto delle seguenti condizioni: a) il cane deve essere sempre sotto il controllo del proprietario; b) il proprietario è responsabile di eventuali danni e molestie causati ad altri cani, animali del parco, cose e persone; c) i proprietari devono avere il materiale per rimuovere le deiezioni dei loro cani Art. 8 Attività all interno dei Parchi. 1. Matrimoni, cerimonie. Per quanto riguarda i matrimoni o altre cerimonie all interno dei Parchi si rimanda alle norme e alle modalità adottate dalla Giunta Comunale. 2. Riprese foto-cinematografiche Per la disponibilità e l'utilizzazione di aree e di strutture per riprese fotocinematografiche commerciali e/o pubblicitarie sono necessarie apposite autorizzazioni rilasciate dal Comune e a fronte del pagamento di un corrispettivo stabilito dalla Giunta Comunale. 3. Gli immobili presenti all interno dei Parchi possono essere concessi in uso temporaneo per attività culturali, di tipo sociale, congressuale, se compatibili con la tutela delle strutture, secondo tariffario definito dall Amministrazione comunale.
5 Art. 9 Utilizzo delle entrate Le entrate derivanti al Comune dallo svolgimento di attività all interno dei parchi e delle ville vengono usate in via prioritaria per la manutenzione dei giardini e dei parchi all interno dei quali vengono svolte. Art. 10 Interventi a carattere manutentivo 1. Gli interventi anche a carattere manutentivo nei Parchi debbono tendere alla conservazione ed al ripristino delle loro originarie caratteristiche. Sono riconosciute come opportunità di diffusione e accrescimento della cultura dei Parchi anche le attività ordinarie di manutenzione. 2. Ogni intervento deve rispettare l evoluzione del giardino in questione e dovrà essere preceduto da uno studio approfondito da parte di personale qualificato che assicuri il carattere scientifico dell intervento. 3. La salvaguardia esige che i Parchi vengano identificati e censiti costantemente. Ciascuna opera di manutenzione, conservazione e restauro deve tenere conto di tutti gli elementi caratterizzanti il giardino storico in cui si opera. In questa direzione, ogni sostituzione di alberi, arbusti, ecc. deve orientarsi verso specie che consentano la conservazione dell identità del giardino stesso in una volontà di mantenimento e ricerca delle specie originarie. Art Vigilanza 1. Il servizio di vigilanza e l accertamento delle violazioni al presente regolamento con conseguente azione sanzionatoria è affidato alle Forze dell Ordine. 2. La Giunta Comunale può affidare a ditta esterna l incarico di vigilanza all interno dei Parchi storici. Art Sanzioni e Responsabilità! Le violazioni alle norme contenute nel presente Regolamento comportano l applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria secondo quanto stabilito dalla Giunta Comunale.
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