Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

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1 2008R1235 IT Trattandosi un semplice strumento documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni B REGOLAMENTO (CE) N. 1235/2008 DELLA COMMISSIONE dell 8 cembre 2008 recante modalità applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime importazione biologici dai paesi terzi (GU L 334, , p.25) Moficato da: Gazzetta ufficiale No page date M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 Regolamento (CE) n. 537/2009 della Commissione del 19 giugno 2009 Regolamento (UE) n. 471/2010 della Commissione del 31 maggio 2010 Regolamento esecuzione (UE) n. 590/2011 della Commissione del 20 giugno 2011 Regolamento esecuzione (UE) n. 1084/2011 della Commissione del 27 ottobre 2011 Regolamento esecuzione (UE) n. 1267/2011 della Commissione del 6 cembre 2011 Regolamento esecuzione (UE) n. 126/2012 della Commissione del 14 febbraio 2012 Regolamento esecuzione (UE) n. 508/2012 della Commissione del 20 giugno 2012 Regolamento esecuzione (UE) n. 751/2012 della Commissione del 16 agosto 2012 Regolamento esecuzione (UE) n. 125/2013 della Commissione del 13 febbraio 2013 Regolamento (UE) n. 519/2013 della Commissione del 21 febbraio 2013 Regolamento esecuzione (UE) n. 567/2013 della Commissione del 18 giugno 2013 Regolamento esecuzione (UE) n. 586/2013 della Commissione del 20 giugno 2013 Regolamento esecuzione (UE) n. 355/2014 della Commissione dell'8 aprile 2014 Regolamento esecuzione (UE) n. 442/2014 della Commissione del 30 aprile 2014 L L L L L L L L L L L L L L

2 Regolamento esecuzione (UE) n. 644/2014 della M15 Commissione del 16 giugno 2014 L B REGOLAMENTO (CE) N. 1235/2008 DELLA COMMISSIONE dell 8 cembre 2008 recante modalità applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime importazione biologici dai paesi terzi LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all etichettatura dei biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 ( 1 ), in particolare l articolo 33, paragrafo 2, l articolo 38, lettera d), e l articolo 40, considerando quanto segue: (1)Gli articoli 32 e 33 del regolamento (CE) n. 834/2007 stabiliscono le sposizioni generali che sciplinano le importazioni biologici. Per garantire l applicazione corretta e uniforme tali sposizioni è opportuno definire le modalità applicazione delle medesime. (2)Alla luce della considerevole esperienza acquisita dal 1992 in materia importazione che presentano garanzie equivalenti è opportuno concedere agli organismi e alle autorità controllo un periodo relativamente breve per chiedere essere inseriti nell elenco previsto dall articolo 33 del regolamento (CE) n. 834/2007 ai fini dell equivalenza. In considerazione invece dell assenza esperienza nell applicazione retta delle norme comunitarie sulla produzione biologica e sull etichettatura dei biologici al fuori del territorio comunitario è opportuno concedere un periodo più lungo agli organismi e alle autorità controllo che chiedono essere inseriti nell elenco previsto dall articolo 32 del regolamento (CE) n. 834/2007 ai fini della conformità. È quin opportuno prevedere un periodo più lungo per la trasmissione delle domande e il loro esame. (3)Per i importati a norma dell articolo 32 del regolamento (CE) n. 834/2007 gli operatori devono essere in grado fornire documenti giustificativi cui occorre stabilire il modello. È necessario che i importati in applicazione dell articolo 33 del regolamento (CE) n. 834/2007 siano scortati da un certificato ispezione. Occorre pertanto stabilire le modalità relative al rilascio tale certificato. È necessario inoltre stabilire una procedura che permetta coornare a livello comunitario alcuni controlli sui importati dai paesi terzi e destinati ad essere commercializzati nella Comunità come biologici.

3 (4)A norma del regolamento (CE) n. 345/2008 della Commissione, del 17 aprile 2008, che stabilisce modalità d applicazione del regime d importazione dai paesi terzi, previsto dal regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, relativo al metodo produzione biologico agricoli e all incazione tale metodo sui agricoli e sulle derrate alimentari ( 2 ), i paesi figuranti nell elenco dei paesi terzi dai quali era autorizzata l importazione nella Comunità da commercializzare come biologici erano l Argentina, l Australia, il Costa Rica, l Ina, Israele, la Nuova Zelanda e la Svizzera. La Commissione ha riesaminato la situazione tali paesi alla luce dei criteri stabiliti dal regolamento (CE) n. 834/2007, tenendo conto delle norme produzione applicate e dell esperienza acquisita con l importazione biologici dai medesimi paesi terzi che figuravano in precedenza nell elenco previsto dall articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2092/91. Tale riesame ha permesso concludere che le conzioni necessarie per l inserimento nell elenco dei paesi terzi previsto, a fini equivalenza, dall articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 834/2007, sono sodsfatte per l Argentina, l Australia, il Costa Rica, l Ina, Israele e la Nuova Zelanda. (5)La Comunità europea e la Confederazione svizzera hanno concluso un accordo sul commercio agricoli ( 3 ), approvato con la decisione 2002/309/CE del Consiglio e della Commissione ( 4 ). L allegato 9 tale accordo si applica ai agricoli e alimentari ottenuti con il metodo produzione biologico e stabilisce che ogni parte adotta i provvementi necessari a consentire l importazione e l immissione in commercio dei biologici conformi alle sposizioni legislative e regolamentari dell altra parte. Per ragioni chiarezza è opportuno inserire anche la Svizzera nell elenco dei paesi terzi previsto ai fini dell equivalenza dall articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 834/2007. (6)Le autorità degli Stati membri hanno acquisito una notevole esperienza e competenza in fatto autorizzazione delle importazioni biologici nel territorio della Comunità. È opportuno che tale esperienza sia messa a frutto per compilare e tenere aggiornati gli elenchi dei paesi terzi e degli organismi e delle autorità controllo e dare alla Commissione la facoltà tener conto delle relazioni trasmesse dagli Stati membri e da altri esperti. Occorre procedere ad una ripartizione dei compiti equa e proporzionata. (7)È altresì appropriato prevedere misure transitorie per le domande che la Commissione riceve dai paesi terzi anteriormente al 1 o gennaio 2009, data alla quale il regolamento (CE) n. 834/2007 viene applicato. (8)Per non perturbare gli scambi internazionali e per agevolare la transizione tra le norme istituite dal regolamento (CEE) n. 2092/91 e quelle previste dal regolamento (CE) n. 834/2007, è necessario prorogare la facoltà concessa agli Stati membri concedere caso per caso agli importatori le autorizzazioni commercializzazione dei loro sul mercato comunitario, fino a quando non siano state adottate le misure necessarie per il corretto funzionamento del nuovo regime importazione, in particolare per quanto riguarda il riconoscimento delle autorità e degli organismi controllo cui all articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 834/2007. È opportuno che tale facoltà sia gradualmente soppressa via via che viene compilato l elenco degli organismi controllo previsto dall articolo citato. (9)Per migliorare la trasparenza e garantire la corretta applicazione del presente regolamento è opportuno presporre un sistema elettronico scambio informazioni tra Commissione, Stati membri, paesi terzi e organismi e autorità controllo. (10)Le modalità applicazione previste dal presente regolamento sostituiscono quelle

4 cui al regolamento (CE) n. 345/2008 e al regolamento (CE) n. 605/2008 della Commissione, del 20 giugno 2008, che fissa le modalità d applicazione delle sposizioni concernenti il certificato controllo per l importazione provenienti dai paesi terzi ai sensi dell articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio relativo al metodo produzione biologico agricoli e all incazione tale metodo sui agricoli e sulle derrate alimentari ( 5 ). Occorre dunque abrogare i suddetti regolamenti e sostituirli con un nuovo regolamento. (11)Le misure cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato regolamentazione per la produzione biologica, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: TITOLO I DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE Articolo 1 Oggetto Il presente regolamento stabilisce le modalità applicabili all importazione conformi e che offrono garanzie equivalenti, ai sensi degli articoli 32 e 33 del regolamento (CE) n. 834/2007. Articolo 2 Definizioni Ai fini del presente regolamento si intende per: 1) «certificato ispezione», il certificato ispezione cui all articolo 33, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 834/2007 che accompagna una partita; 2) «documento giustificativo», il documento previsto all articolo 68 del regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione ( 6 ) e all articolo 6 del presente regolamento, il cui modello è riportato nell allegato II del presente regolamento; 3) «partita», il quantitativo uno o più coci della nomenclatura combinata, scortato da un unico certificato ispezione, inoltrato con lo stesso mezzo trasporto e importato dallo stesso paese terzo; 4) «primo destinatario», la persona fisica o giurica quale definita all articolo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 889/2008; 5) «verifica della partita», la verifica, da parte delle competenti autorità nazionali, del certificato ispezione in applicazione dell articolo 13 del presente regolamento e, se dette autorità lo ritengono opportuno, dei stessi per accertare l osservanza dei requisiti del regolamento (CE) n. 834/2007, del regolamento (CE) n. 889/2008 e del presente regolamento; 6) «autorità nazionali competenti», le autorità doganali o altre autorità, designate dallo Stato membro; 7) «relazione valutazione», la relazione valutazione cui all articolo 32, paragrafo 2, e all articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 834/2007, redatta da un terzo

5 inpendente che sodsfa le prescrizioni della norma ISO o da una autorità competente, che include le informazioni sulle analisi dei documenti con le descrizioni previste dall articolo 4, paragrafo 3, lettera b), e dall articolo 11, paragrafo 3, lettera b), del presente regolamento, sulle verifiche d ufficio, comprese le verifiche orientate al rischio, eseguite meante osservazione retta nei luoghi critici e in paesi terzi rappresentativi. TITOLO II IMPORTAZIONE DI PRODOTTI CONFORMI CAPO 1 Elenco degli organismi e delle autorità controllo riconosciuti ai fini della conformità Articolo 3 Compilazione e contenuto dell elenco degli organismi e delle autorità controllo riconosciuti ai fini della conformità 1. La Commissione rege un elenco degli organismi e delle autorità controllo riconosciuti ai fini della conformità, ai sensi dell articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007. L elenco è pubblicato nell allegato I del presente regolamento. Le modalità per la compilazione e la mofica dell elenco sono definite dagli articoli 4, 16 e 17 del presente regolamento. L elenco è pubblicato in Internet in conformità dell articolo 16, paragrafo 4, e dell articolo 17 del presente regolamento. 2. L elenco contiene, per ogni organismo e ogni autorità controllo, tutte le informazioni necessarie per verificare se i immessi sul mercato comunitario sono stati controllati da un organismo o un autorità controllo riconosciuti a norma dell articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007 e in particolare: a) nome e inrizzo dell organismo o dell autorità controllo, con inrizzo e sito Internet e numero coce; b) i paesi terzi interessati cui i sono originari; c) le categorie prodotto per ogni paese terzo; d) la durata inclusione nell elenco; e) l inrizzo del sito Internet su cui è sponibile l elenco degli operatori soggetti al sistema controllo, con la situazione questi ultimi in termini certificazione e le categorie, compresi gli operatori e i per i quali la certificazione è stata sospesa o revocata. Articolo 4 Domanda inclusione nell elenco degli organismi e delle autorità controllo riconosciuti ai fini della conformità 1. La Commissione esamina le domande riconoscimento un organismo controllo o un autorità controllo e inclusione dei medesimi nell elenco cui all articolo 3 in base alla specifica domanda presentata dal loro rappresentante. Per la compilazione del

6 primo elenco sono presi in considerazione solo i fascicoli completi domanda ricevuti anteriormente al M3 31 ottobre 2014 e redatti secondo il modello domanda fornito dalla Commissione in applicazione dell articolo 17, paragrafo 2. Per gli anni solari successivi sono presi in considerazione solo i fascicoli completi domanda ricevuti anteriormente al 31 ottobre ogni anno. 2. Le domande possono essere presentate da organismi e autorità controllo stabiliti nella Comunità o in un paese terzo. 3. La domanda è costituita da un fascicolo tecnico che comprende tutte le informazioni necessarie per permettere alla Commissione accertarsi che sono sodsfatte le conzioni previste dall articolo 32, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 834/2007 per tutti i biologici destinati ad essere esportati nella Comunità, in particolare: a) una presentazione generale delle attività dell organismo o dell autorità controllo nel paese terzo o nei paesi terzi interessati, con una stima del numero operatori interessati e un incazione del tipo e della quantità agricoli e alimentari originari del paese terzo o dei paesi terzi, destinati ad essere esportati nella Comunità nell ambito del regime previsto dall articolo 32, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 834/2007; b) una descrizione dettagliata delle modalità attuazione dei titoli II, III e IV del regolamento (CE) n. 834/2007 e delle sposizioni del regolamento (CE) n. 889/2008 nel paese terzo o in ciascuno dei paesi terzi interessati; c) una copia della relazione valutazione cui all articolo 32, paragrafo 2, quarto comma, del regolamento (CE) n. 834/2007: i) che mostra una valutazione positiva della capacità dell organismo o dell autorità controllo sodsfare le conzioni cui all articolo 32, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 834/2007; ii) che offre garanzie quanto agli elementi cui all articolo 27, paragrafi 2, 3, 5, 6 e 12 del regolamento (CE) n. 834/2007; iii) che garantisce che l organismo o l autorità controllo sodsfano i requisiti controllo e applicano le misure precauzionali previste al titolo IV del regolamento (CE) n. 889/2008; e iv) che conferma che l organismo o l autorità controllo hanno effettivamente realizzato le attività controllo nel rispetto tali conzioni e requisiti; d) la prova che gli organismi o le autorità controllo hanno notificato le proprie attività alle autorità del paese terzo interessato e il proprio impegno a rispettare i requisiti legali loro imposti da tali autorità; e) l inrizzo del sito Internet su cui è sponibile l elenco degli operatori soggetti al sistema controllo e un punto contatto dove si possano agevolmente ottenere informazioni sulla situazione questi ultimi in termini certificazione e sulle categorie, compresi gli operatori e i per i quali la certificazione è stata sospesa o revocata; f) l impegno rispettare le sposizioni dell articolo 5 del presente regolamento; g) ogni altra informazione ritenuta pertinente dall organismo o autorità controllo o dalla Commissione. 4. Quando esamina una domanda inclusione degli organismi o autorità controllo nell elenco e durante tutto il periodo successivo al loro inserimento, la Commissione può chiedere ulteriori informazioni come la presentazione una o più relazioni verifica in loco redatte da esperti inpendenti. Se presume l esistenza irregolarità la Commissione

7 può inoltre far eseguire ad esperti che essa designa una verifica in loco in base a un analisi dei rischi. 5. La Commissione valuta se il fascicolo tecnico cui al paragrafo 3 e le informazioni cui al paragrafo 4 sono sodsfacenti e può quin decidere riconoscere l organismo o l autorità controllo e inserirli nell elenco. La decisione è adottata secondo la procedura cui all articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007. Articolo 5 Gestione e revisione dell elenco degli organismi e delle autorità controllo riconosciuti ai fini della conformità 1. Per poter figurare nell elenco cui all articolo 3 gli organismi o le autorità controllo sono tenuti a: a) comunicare alla Commissione eventuali mofiche delle misure che applicano, intervenute dopo la loro inclusione nell elenco; essi sono tenuti a comunicare alla Commissione anche le domande mofica delle informazioni cui all articolo 3, paragrafo 2, che li riguardano; b) tenere a sposizione e comunicare, alla prima richiesta, ogni informazione sulle proprie attività controllo nel paese terzo; dare accesso ai propri uffici e impianti agli esperti designati dalla Commissione; c) trasmettere, entro il 31 marzo ogni anno, una relazione annuale succinta alla Commissione; la relazione annuale aggiorna le informazioni contenute nel fascicolo tecnico cui all articolo 4, paragrafo 3; essa descrive in particolare le attività controllo eseguite nei paesi terzi nel corso dell anno precedente, i risultati ottenuti, le irregolarità o inadempienze rilevate e i provvementi correttivi adottati; essa contiene inoltre la relazione valutazione più recente o l aggiornamento più recente tale relazione, che inca i risultati della regolare valutazione in loco, della sorveglianza e della ri-valutazione pluriennale cui all articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007; la Commissione può chiedere ulteriori informazioni se lo ritiene necessario; d) alla luce delle informazioni ricevute la Commissione può in qualsiasi momento moficare le specifiche applicabili all organismo o all autorità controllo e può sospenderne l inclusione nell elenco cui all articolo 3; analoga decisione può essere adottata se l organismo o autorità controllo non ha fornito le informazioni richieste o ha rifiutato sottoporsi a una verifica in loco; e) mettere a sposizione degli interessati, su un sito Internet, un elenco costantemente aggiornato degli operatori e dei certificati come biologici. 2. L organismo o l autorità controllo che non trasmetta la relazione annuale cui al paragrafo 1, lettera c), non tenga a sposizione o non comunichi tutte le informazioni relative al fascicolo tecnico, il sistema controllo che applica o l elenco aggiornato degli operatori e dei biologici che certifica, oppure che rifiuti sottoporsi a una verifica in loco richiesta dalla Commissione entro un termine che questa stabilisce in funzione della gravità del problema e che in generale non può essere inferiore a 30 giorni, può essere soppresso dall elenco degli organismi o delle autorità controllo meante una decisione adottata secondo la procedura cui all articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007. Se un organismo o un autorità controllo non adotta tempestivamente i provvementi correttivi adeguati, la Commissione procede immeatamente alla sua soppressione dall elenco.

8 CAPO 2 Documenti giustificativi necessari per l importazione conformi Articolo 6 Documenti giustificativi 1. I documenti giustificativi necessari per l importazione conformi ai sensi dell articolo 32, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 834/2007, sono compilati a norma dell articolo 17, paragrafo 2, del presente regolamento in base al modello figurante nell allegato II e contengono come minimo le incazioni ivi riportate. 2. L originale del documento giustificativo è redatto da un organismo o un autorità controllo riconosciuti per il rilascio tale documento in virtù della decisione cui all articolo L organismo o autorità che rilascia il documento giustificativo si attiene alle sposizioni cui all articolo 17, paragrafo 2, e alle regole riportate nel modello, nelle note e nelle linee rettrici rese sponibili dalla Commissione attraverso il sistema informatico che permette gli scambi elettronici dei documenti, cui all articolo 17, paragrafo 1. TITOLO III IMPORTAZIONI DI PRODOTTI CHE OFFRONO GARANZIE EQUIVALENTI CAPO 1 Elenco dei paesi terzi riconosciuti Articolo 7 Compilazione e contenuto dell elenco dei paesi terzi 1. La Commissione rege un elenco paesi terzi riconosciuti ai sensi dell articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007. L elenco dei paesi riconosciuti figura nell allegato III del presente regolamento. Le modalità per la compilazione e la mofica dell elenco sono definite dagli articoli 8 e 16 del presente regolamento. Le mofiche dell elenco sono pubblicate su Internet in conformità dell articolo 16, paragrafo 4, e dell articolo 17 del presente regolamento. 2. L elenco contiene, per ogni paese terzo, tutte le informazioni necessarie per verificare se i immessi sul mercato comunitario sono stati sottoposti al sistema controllo del paese terzo riconosciuto a norma dell articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007 e in particolare: a) le categorie controllati; b) l origine dei ; c) un riferimento alle norme produzione applicate nel paese terzo;

9 d) l autorità competente del paese terzo responsabile del sistema controllo, con l inrizzo postale, elettronico e sito Internet; M7 e) i nomi e i siti Internet della o delle autorità controllo o dell organismo o degli organismi controllo riconosciuti dall autorità competente cui alla lettera d) per l esecuzione dei controlli; f) i nomi, i siti Internet e i numeri coce della o delle autorità o dell organismo o degli organismi controllo responsabili del rilascio dei certificati nel paese terzo per l importazione nell Unione; B g) la durata inclusione nell elenco. Articolo 8 Domanda inclusione nell elenco dei paesi terzi M14 1. La Commissione esamina le domande inclusione un paese terzo nell'elenco cui all'articolo 7 in base alla specifica domanda presentata dal suo rappresentante a conzione che tale domanda sia presentata anteriormente al 1 o luglio B 2. La Commissione è tenuta a esaminare esclusivamente le domande inclusione che sodsfano i seguenti prerequisiti. La domanda è accompagnata da un fascicolo tecnico che comprende tutte le informazioni necessarie per permettere alla Commissione accertarsi che sono sodsfatte le conzioni previste all articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 834/2007 per i destinati ad essere esportati nella Comunità, in particolare: a) informazioni generali sullo sviluppo della produzione biologica nel paese terzo, i ottenuti, la superficie coltivata, le regioni produzione, il numero produttori e le operazioni trasformazione dei alimentari effettuate; b) un incazione del tipo e delle quantità prevebili agricoli e alimentari biologici destinati ad essere esportati nella Comunità; c) le norme produzione applicate nel paese terzo e una valutazione della loro equivalenza con le norme applicate nella Comunità; d) il sistema controllo applicato nel paese terzo, in particolare le attività monitoraggio e sorveglianza svolte dalle autorità competenti del paese terzo, insieme ad una valutazione dell equivalenza tale sistema in termini efficacia rispetto al sistema controllo applicato nella Comunità; e) l inrizzo Internet o un altro inrizzo dove è sponibile l elenco degli operatori soggetti al sistema controllo e un punto contatto dove si possano agevolmente ottenere informazioni sulla situazione questi ultimi in termini certificazione e le categorie considerate; f) le informazioni che il paese terzo propone inserire nell elenco cui all articolo 7; g) l impegno rispettare le sposizioni dell articolo 9; h) ogni altra informazione ritenuta pertinente dal paese terzo o dalla Commissione.

10 3. Quando esamina una domanda inclusione nell elenco dei paesi terzi riconosciuti e durante tutto il periodo successivo al loro inserimento, la Commissione può chiedere ulteriori informazioni come la presentazione una o più relazioni verifica in loco redatte da esperti inpendenti. Se presume l esistenza irregolarità la Commissione può inoltre far eseguire ad esperti che essa designa una verifica in loco in base a un analisi dei rischi. M9 La Commissione può invitare esperti altri paesi terzi riconosciuti a norma dell articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007 ad assistere alla verifica in loco in qualità osservatori. M7 4. La Commissione valuta se il fascicolo tecnico cui al paragrafo 2 e le informazioni cui al paragrafo 3 sono sodsfacenti e può quin decidere riconoscere il paese terzo e inserirlo nell elenco per un periodo tre anni. Se ritiene che le conzioni stabilite dal regolamento (CE) n. 834/2007 e dal presente regolamento continuino a essere sodsfatte, la Commissione può decidere prorogare l inclusione del paese terzo dopo tale triennio. La decisione cui al primo comma è adottata secondo la procedura cui all articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007. B Articolo 9 Gestione e revisione dell elenco dei paesi terzi 1. La Commissione è tenuta a esaminare una domanda inclusione nell elenco solo se il paese terzo si impegna ad accettare le seguenti conzioni: a) dopo l inclusione nell elenco, il paese terzo è tenuto a comunicare alla Commissione eventuali mofiche relative alle misure in esso vigenti o alla loro applicazione, con particolare riferimento al sistema controllo; il paese terzo è tenuto a comunicare alla Commissione anche le domande mofica delle informazioni cui all articolo 7, paragrafo 2, che lo riguardano; b) la relazione annuale cui all articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007, aggiorna le informazioni del fascicolo tecnico cui all articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento; essa descrive in particolare le attività monitoraggio e sorveglianza eseguite dall autorità competente del paese terzo, i risultati ottenuti e i provvementi correttivi adottati; c) alla luce delle informazioni ricevute la Commissione può in qualsiasi momento moficare le specifiche applicabili al paese terzo e sospenderne l inclusione nell elenco cui all articolo 7; analoga decisione può essere adottata se il paese terzo non ha fornito le informazioni richieste o ha rifiutato sottoporsi a una verifica in loco. 2. Il paese terzo che non trasmetta la relazione annuale cui al paragrafo 33, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007, non tenga a sposizione o non comunichi tutte le informazioni relative al fascicolo tecnico, il sistema controllo che applica oppure che rifiuti sottoporsi a una verifica in loco richiesta dalla Commissione entro un termine che questa stabilisce in funzione della gravità del problema e che in generale non può essere inferiore a 30 giorni, può essere soppresso dall elenco meante decisione adottata secondo la procedura cui all articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007.

11 CAPO 2 Elenco degli organismi e delle autorità controllo riconosciuti ai fini dell equivalenza Articolo 10 Compilazione e contenuto dell elenco degli organismi e delle autorità controllo riconosciuti ai fini dell equivalenza 1. La Commissione rege un elenco degli organismi e delle autorità controllo riconosciuti ai fini dell equivalenza, ai sensi dell articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 834/2007. L elenco figura nell allegato IV del presente regolamento. Le modalità per la compilazione e la mofica dell elenco sono definite dagli articoli 11, 16 e 17 del presente regolamento. L elenco è pubblicato in Internet in conformità dell articolo 16, paragrafo 4, e dell articolo 17 del presente regolamento. 2. L elenco contiene, per ogni organismo e ogni autorità controllo, tutte le informazioni necessarie per verificare se i immessi sul mercato comunitario sono stati controllati da un organismo controllo o un autorità controllo riconosciuti a norma dell articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 834/2007 e in particolare: a) nome, inrizzo e numero coce dell organismo o dell autorità controllo, ed eventualmente l inrizzo elettronico e il sito Internet; b) i paesi terzi non figuranti nell elenco cui all articolo 7, cui i sono originari; c) le categorie prodotto per ogni paese terzo; d) la durata inclusione nell elenco; e M12 e) l inrizzo del sito Internet su cui è sponibile l elenco aggiornato degli operatori soggetti al sistema controllo, che inchi la situazione questi ultimi in termini certificazione e le categorie nonché un punto contatto dove si possano agevolmente ottenere informazioni sugli operatori e i per i quali la certificazione è stata sospesa o revocata. B 3. In deroga al paragrafo 2, lettera b), i originari dei paesi terzi inseriti nell elenco dei paesi terzi riconosciuti cui all articolo 7 e appartenenti ad una categoria che non figura in tale elenco possono essere inseriti nell elenco cui al presente articolo. Articolo 11 Procedura per la domanda inclusione nell elenco degli organismi e delle autorità controllo riconosciuti ai fini dell equivalenza M12 1. La Commissione esamina le domande inclusione dell organismo controllo o dell autorità controllo nell elenco cui all articolo 10 in base alla specifica domanda presentata dal loro rappresentante, redatta sulla scorta del modello domanda fornito dalla Commissione in applicazione dell articolo 17, paragrafo 2. Per l aggiornamento del primo elenco sono prese in considerazione solo le domande complete ricevute

12 anteriormente al 30 settembre ogni anno. La Commissione procede ad aggiornamenti regolari dell elenco in base alle domande complete ricevute anteriormente al 30 settembre ogni anno. B 2. Le domande possono essere presentate da organismi e da autorità controllo stabiliti nella Comunità o in un paese terzo. 3. La domanda inclusione consiste in un fascicolo tecnico che comprende tutte le informazioni necessarie per permettere alla Commissione accertarsi che sono sodsfatte le conzioni previste all articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 834/2007 per i destinati ad essere esportati nella Comunità, in particolare: a) una presentazione generale delle attività dell organismo o dell autorità controllo nel paese terzo o nei paesi terzi, con una stima del numero operatori interessati e un incazione del tipo e della quantità agricoli e alimentari destinati ad essere esportati nella Comunità nell ambito del regime previsto dall articolo 33, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CE) n. 834/2007; b) una descrizione delle norme produzione e delle misure controllo applicate nei paesi terzi, inclusa una valutazione dell equivalenza tali norme e misure con le sposizioni cui ai titoli III, IV e V del regolamento (CE) n. 834/2007 e delle relative modalità applicazione stabilite dal regolamento (CE) n. 889/2008; c) una copia della relazione valutazione cui all articolo 33, paragrafo 3, quarto comma, del regolamento (CE) n. 834/2007: i) che mostra una valutazione positiva della capacità dell organismo controllo o dell autorità controllo sodsfare le conzioni cui all articolo 33, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CE) n. 834/2007; ii) che conferma l effettiva realizzazione delle sue attività controllo nel rispetto tali conzioni; e iii) che mostra e conferma l equivalenza delle norme produzione e delle misure controllo cui alla lettera b) del presente paragrafo; d) la prova che gli organismi o le autorità controllo hanno notificato le proprie attività alle autorità ogni paese terzo interessato e il proprio impegno a rispettare i requisiti legali loro imposti da tali autorità; e) l inrizzo del sito Internet su cui è sponibile l elenco degli operatori soggetti al sistema controllo e un punto contatto dove si possano agevolmente ottenere informazioni sulla situazione questi ultimi in termini certificazione, sulle categorie, compresi gli operatori e i per i quali la certificazione è stata sospesa o revocata; f) l impegno rispettare le sposizioni dell articolo 12; g) ogni altra informazione ritenuta pertinente dall organismo o autorità controllo o dalla Commissione. 4. Quando esamina una domanda inclusione degli organismi o autorità controllo nell elenco e durante tutto il periodo successivo al loro inserimento, la Commissione può chiedere ulteriori informazioni come la presentazione una o più relazioni verifica in loco redatte da esperti inpendenti. Inoltre, se presume l esistenza irregolarità la Commissione può far eseguire ad esperti che essa designa una verifica in loco in base a un analisi dei rischi.

13 5. La Commissione valuta se il fascicolo tecnico cui al paragrafo 2 e le informazioni cui al paragrafo 3 sono sodsfacenti e può quin decidere riconoscere l organismo o l autorità controllo e inserirli nell elenco. La decisione è adottata secondo la procedura cui all articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007. Articolo 12 Gestione e revisione dell elenco degli organismi e delle autorità controllo riconosciuti ai fini dell equivalenza 1. Per poter figurare nell elenco cui all articolo 10 gli organismi o le autorità controllo sono tenuti a: a) comunicare alla Commissione eventuali mofiche delle misure che applicano, intervenute dopo la loro inclusione nell elenco; essi sono tenuti a comunicare alla Commissione anche le domande mofica delle informazioni cui all articolo 10, paragrafo 2, che li riguardano; b) trasmettere, entro il M12 28 febbraio ogni anno, una relazione annuale succinta alla Commissione; la relazione annuale aggiorna le informazioni contenute nel fascicolo tecnico cui all articolo 11, paragrafo 3; essa descrive in particolare le attività controllo eseguite nei paesi terzi nel corso dell anno precedente, i risultati ottenuti, le irregolarità o infrazioni rilevate e i provvementi correttivi adottati; essa contiene inoltre la relazione valutazione più recente o l aggiornamento più recente tale relazione, che inca i risultati della regolare valutazione in loco, della sorveglianza e della ri-valutazione pluriennale cui all articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 834/2007; la Commissione può chiedere ulteriori informazioni se lo ritiene necessario; c) alla luce delle informazioni ricevute la Commissione può in qualsiasi momento moficare le specifiche applicabili all organismo o all autorità controllo e può sospenderne l inclusione nell elenco cui all articolo 10; analoga decisione può essere adottata se l organismo o autorità controllo non ha fornito le informazioni richieste o ha rifiutato sottoporsi a una verifica in loco; d) mettere a sposizione degli interessati, con mezzi elettronici, un elenco costantemente aggiornato degli operatori e dei certificati come biologici. M5 2. In conformità alla procedura cui all articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007, un organismo o un autorità controllo, o un riferimento a una specifica categoria prodotto o un a paese terzo specifico in relazione a detto organismo o detta autorità controllo, può essere soppresso dall elenco cui all articolo 10 del presente regolamento nei seguenti casi: a) se la relazione annuale cui al paragrafo 1, lettera b), non è pervenuta alla Commissione entro il M12 28 febbraio ; b) se l organismo o l autorità controllo non notifica tempestivamente alla Commissione le mofiche al fascicolo tecnico; c) se non fornisce informazioni alla Commissione durante le indagini su un caso irregolarità; d) se non ha adottato provvementi correttivi adeguati in risposta alle irregolarità e alle infrazioni constatate;

14 e) se rifiuta sottoporsi a una verifica in loco richiesta dalla Commissione o se una verifica in loco ha esito negativo a seguito del malfunzionamento sistematico delle misure controllo; f) in qualsiasi altra situazione che presenti il rischio fuorviare il consumatore circa la vera natura dei certificati dall organismo o dall autorità controllo. Se un organismo controllo o un autorità controllo non adotta tempestivamente i provvementi correttivi adeguati a seguito una richiesta della Commissione entro un periodo da essa stabilito in funzione della gravità del problema e che in generale non può essere inferiore a 30 giorni, la Commissione procede immeatamente alla sua soppressione dall elenco in conformità alla procedura cui all articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007. La decisione soppressione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell Unione europea. Non appena possibile la Commissione rende pubblico l elenco moficato con ogni idoneo mezzo tecnico, compresa la pubblicazione su Internet. B CAPO 3 Immissione in libera pratica importati nell ambito del regime cui all articolo 33 del regolamento (CE) n. 834/2007 Articolo 13 Certificato ispezione 1. L immissione in libera pratica nella Comunità una partita cui all articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007, importata nell ambito del regime cui all articolo 33 del medesimo regolamento, è subornata: a) alla presentazione dell originale del certificato ispezione alla competente autorità nazionale; e b) alla verifica della partita da parte della competente autorità nazionale e alla vimazione del certificato ispezione in conformità del paragrafo 8 del presente articolo. 2. L originale del certificato ispezione è redatto in conformità dell articolo 17, paragrafo 2, e dei paragrafi da 3 a 7 del presente articolo, secondo il modello e le note figuranti nell allegato V. Il modello, le note e le linee rettrici cui all articolo 17, paragrafo 2, sono forniti dalla Commissione attraverso il sistema informatico che permette gli scambi elettronici dei documenti previsto all articolo Il certificato ispezione è accettato soltanto se è stato rilasciato: a) dall autorità o dall organismo controllo riconosciuti ai fini del rilascio del certificato ispezione, ai sensi dell articolo 7, paragrafo 2, in un paese terzo riconosciuto a norma dell articolo 8, paragrafo 4; oppure b) dall autorità o l organismo controllo del paese terzo figurante nell elenco dei paesi terzi riconosciuti a norma dell articolo 11, paragrafo L autorità o l organismo che emette il certificato ispezione può rilasciare il certificato e vimare la chiarazione incata nella casella 15 del certificato soltanto dopo:

15 a) aver eseguito un controllo documentale in base a tutti i documenti controllo pertinenti compreso, in particolare, il piano produzione dei, i documenti trasporto e i documenti commerciali; b) dopo aver eseguito un controllo fisico della partita o aver ricevuto un espressa chiarazione dell esportatore che chiara che la partita è stata prodotta e/o preparata in conformità dell articolo 33 del regolamento (CE) n. 834/2007; l autorità o l organismo controllo procede ad una verifica della crebilità tale chiarazione, basata sull analisi del rischio; e M9 c) avere verificato, per gli organismi controllo riconosciuti a norma dell articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 834/2007, che i scortati dal certificato e, nel caso dei agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti e mangimi, che tutti gli ingreenti biologici tali sono stati certificati da un autorità od organismo controllo un paese terzo riconosciuti a norma dell articolo 33, paragrafo 2, del medesimo regolamento o da un autorità od organismo controllo riconosciuti a norma dell articolo 33, paragrafo 3, tale regolamento oppure sono stati e certificati nell Unione in conformità al regolamento suddetto. Su richiesta della Commissione o dell autorità competente uno Stato membro, detta autorità o detto organismo mette a sposizione quanto prima l elenco tutti gli operatori della catena produzione del biologico nonché l elenco delle autorità od organismi controllo competenti sotto il cui controllo tali operatori hanno posto la loro attività. B Inoltre l autorità o l organismo controllo attribuisce un numero serie a ciascun certificato rilasciato e tiene un registro dei certificati rilasciati in orne cronologico. 5. Il certificato ispezione è redatto in una lingua ufficiale della Comunità e compilato, ad eccezione del timbro e della firma, interamente a macchina o in stampatello. Il certificato ispezione è redatto in una delle lingue ufficiali dello Stato membro destinazione. Se necessario, le competenti autorità nazionali possono richiedere una traduzione del certificato in una delle sue lingue ufficiali. Il certificato è invalidato in caso mofiche o cancellature non certificate. 6. Il certificato ispezione è rilasciato in un unico esemplare originale. Il primo destinatario o, ove del caso, l importatore possono farne una copia a fini informazione dell autorità o dell organismo controllo conformemente all articolo 83 del regolamento (CE) n. 889/2008. Tale copia reca l incazione «COPIA» o «DUPLICATO», stampata o apposta meante timbro. 7. Per i importati nell ambito del regime transitorio cui all articolo 19 del presente regolamento si applicano le seguenti sposizioni: a) il certificato ispezione cui al paragrafo 3, lettera b), al momento della presentazione prevista al paragrafo 1 reca, nella casella 16, la chiarazione della competente autorità nazionale che ha concesso l autorizzazione secondo la procedura cui all articolo 19; b) la competente autorità nazionale che ha concesso l autorizzazione può delegare la competenza effettuare la chiarazione della casella 16 all autorità o all organismo che esercita il controllo sull importatore a norma delle misure controllo stabilite nel titolo V del regolamento (CE) n. 834/2007, o alle autorità designate come competenti autorità nazionali;

16 c) la chiarazione della casella 16 non è richiesta: i) se l importatore presenta un documento originale, rilasciato dall autorità competente dello Stato membro che ha concesso l autorizzazione a norma dell articolo 19 del presente regolamento, comprovante che la partita è coperta da tale autorizzazione; oppure ii) se l autorità nazionale che ha concesso l autorizzazione cui all articolo 19 presenta rettamente all autorità incaricata della verifica della partita prove sodsfacenti che la partita è coperta da tale autorizzazione; questa procedura presentazione retta delle prove è facoltativa per lo Stato membro che ha concesso l autorizzazione; d) il documento comprovante quanto richiesto alla lettera c), punti i) e ii), comprende: i) il numero riferimento dell autorizzazione importazione e la data scadenza della medesima; ii) il nome e l inrizzo dell importatore; iii) il paese terzo origine; iv) gli estremi dell organismo o dell autorità emittente e, se versi, gli estremi dell autorità o dell organismo controllo nel paese terzo; v) il nome dei in questione. 8. Al momento della verifica della partita, l originale del certificato ispezione è vimato dalle competenti autorità nazionali nella casella 17 e restituito alla persona che lo ha presentato. 9. Al ricevimento della partita, il primo destinatario compila la casella 18 dell originale del certificato ispezione per attestare che il ricevimento della partita è stato effettuato in conformità dell articolo 34 del regolamento (CE) n. 889/2008. Il primo destinatario invia quin l originale del certificato all importatore ivi incato nella casella 11, ai fini del rispetto della conzione cui all articolo 33, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 834/2007, a meno che il certificato non debba accompagnare ulteriormente la partita cui al paragrafo 1 del presente articolo. 10. Il certificato ispezione può essere compilato con mezzi elettronici secondo il metodo che lo Stato membro mette a sposizione delle autorità o organismi controllo. Le autorità nazionali competenti possono esigere che i certificati ispezione elettronici siano accompagnati da una firma elettronica avanzata, ai sensi dell articolo 2, punto 2, della rettiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 7 ). In tutti gli altri casi, le autorità competenti esigono una firma elettronica che offre garanzie equivalenti per quanto riguarda le funzionalità attribuite ad una firma, applicando le norme e le conzioni previste dalle sposizioni della Commissione relative ai documenti elettronici e gitalizzati, cui alla decisione 2004/563/CE, Euratom della Commissione ( 8 ). Articolo 14 Procedure doganali speciali 1. Se una partita proveniente da un paese terzo è assegnata al regime deposito doganale o perfezionamento attivo meante un sistema sospensione quale previsto dal regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio ( 9 ), e forma oggetto una o più preparazioni ai sensi dell articolo 2, lettera i), del regolamento (CE) n. 834/2007, prima dell esecuzione della prima preparazione alla partita si applicano le misure cui all articolo 13, paragrafo 1, del presente regolamento.

17 La preparazione può comprendere operazioni quali: a) il confezionamento o il riconfezionamento; oppure b) l etichettatura relativa alla presentazione del metodo produzione biologico. Dopo tale preparazione, l originale vimato del certificato ispezione scorta la partita ed è presentato alla competente autorità nazionale che verifica la partita ai fini dell immissione in libera pratica. Al termine tale procedura, l originale del certificato ispezione è restituito, ove del caso, all importatore che figura nella casella 11 del certificato ai fini del rispetto della conzione cui all articolo 33, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 834/ Se, in forza una procedura doganale sospensiva ai sensi del regolamento (CEE) n. 2913/92, una partita proveniente da un paese terzo è destinata a essere sudvisa in più lotti in uno Stato membro prima dell immissione in libera pratica nella Comunità, prima che sia effettuata la sudvisione alla partita si applicano le misure cui all articolo 13, paragrafo 1, del presente regolamento. Per ciascuno dei lotti risultanti dalla sudvisione della partita, alla competente autorità nazionale è presentato un estratto del certificato ispezione conforme al modello e alle note riportati nell allegato VI. L estratto del certificato ispezione è vimato dalla competente autorità nazionale nella casella 14. La persona identificata come l importatore originario della partita, incato nella casella 11 del certificato ispezione, conserva una copia ogni estratto vimato del certificato ispezione unitamente all originale del certificato medesimo. Tale copia reca l incazione «COPIA» o «DUPLICATO», stampata o apposta meante timbro. Dopo la sudvisione della partita, l originale vimato ciascun estratto del certificato ispezione scorta il lotto in questione ed è presentato alla competente autorità nazionale, che verifica il lotto ai fini dell immissione in libera pratica. Al ricevimento del lotto, il destinatario compila la casella 15 dell originale dell estratto del certificato ispezione per attestare che il ricevimento del lotto è stato effettuato in conformità dell articolo 34 del regolamento (CE) n. 889/2008. Il destinatario un lotto tiene a sposizione dell autorità e/o dell organismo controllo per un periodo minimo due anni l estratto del certificato ispezione. 3. Le operazioni preparazione e sudvisione cui ai paragrafi 1 e 2 sono eseguite in conformità delle sposizioni pertinenti cui al titolo V del regolamento (CE) n. 834/2007 e al titolo IV del regolamento (CE) n. 889/2008. M5 Articolo 15 Prodotti non conformi 1. Fatte salve le misure o azioni attuate in conformità dell articolo 30 del regolamento (CE) n. 834/2007 e/o del regolamento (CE) n. 889/2008, l immissione in libera pratica nell Unione non conformi alle sposizioni del regolamento (CE) n. 834/2007 è subornata alla soppressione del riferimento alla produzione biologica dalle etichettatura, dai documenti accompagnamento e dalla pubblicità tali. 2. M9 Fatte salve le misure o azioni da attuare in conformità all articolo 30 del regolamento (CE) n. 834/2007, in caso sospette infrazioni e irregolarità alle sposizioni

18 stabilite in detto regolamento per quanto riguarda la conformità dei biologici importati da paesi terzi riconosciuti a norma dell articolo 33, paragrafo 2, del medesimo regolamento, o dei biologici importati controllati da autorità od organismi controllo riconosciuti a norma dell articolo 33, paragrafo 3, detto regolamento, l importatore adotta tutte le misure necessarie a norma dell articolo 91, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 889/2008. L importatore e l organismo o l autorità controllo che ha rilasciato il certificato ispezione cui all articolo 13 del presente regolamento informano immeatamente gli organismi e le autorità controllo, le autorità competenti degli Stati membri interessati e dei paesi terzi che partecipano alla produzione biologica dei in questione nonché, ove opportuno, la Commissione. L autorità o l organismo controllo può esigere che il prodotto non sia immesso sul mercato con incazioni relative al metodo produzione biologico finché le informazioni ricevute dall operatore o da altre fonti consentano appurare che il dubbio è stato eliminato. M9 3. Fatte salve le misure o azioni da attuare in conformità dell articolo 30 del regolamento (CE) n. 834/2007, se un organismo o un autorità controllo uno Stato membro o un paese terzo nutre sospetti fondati su un infrazione o irregolarità alle sposizioni stabilite in detto regolamento per quanto riguarda la conformità dei biologici importati da paesi terzi riconosciuti a norma dell articolo 33, paragrafo 2, del medesimo regolamento, o dei biologici importati controllati da autorità od organismi controllo riconosciuti a norma dell articolo 33, paragrafo 3, detto regolamento, adotta tutte le misure necessarie a norma dell articolo 91, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 889/2008 e ne informa immeatamente gli organismi controllo, le autorità controllo e le autorità competenti degli Stati membri interessati e dei paesi terzi che partecipano alla produzione biologica dei in questione, nonché la Commissione. M9 4. Se la Commissione, dopo aver ricevuto una comunicazione da parte uno Stato membro che la informa sospetti fondati su un infrazione o irregolarità per quanto riguarda la conformità biologici importati alle sposizioni detto regolamento o del presente regolamento, notifica la comunicazione a un autorità competente un paese terzo riconosciuto a norma dell articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007 o a un autorità od organismo controllo riconosciuto a norma dell articolo 33, paragrafo 3, detto regolamento, tale autorità o organismo esamina l origine della presunta irregolarità o infrazione ed informa dell esito dell indagine e delle misure adottate la Commissione e lo Stato membro che ha trasmesso la comunicazione iniziale. Tali informazioni sono trasmesse entro 30 giorni calendario dalla data d invio della notifica originaria da parte della Commissione. Lo Stato membro che ha trasmesso la comunicazione iniziale può chiedere alla Commissione richiedere, se necessario, informazioni supplementari da trasmettere alla Commissione e allo Stato membro interessato. In ogni caso, dopo aver ricevuto una risposta o informazioni supplementari, lo Stato membro che ha trasmesso la comunicazione iniziale inserisce le annotazioni e gli aggiornamenti necessari nel sistema informatico cui all articolo 94, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 889/2008. B

19 TITOLO IV DISPOSIZIONI COMUNI Articolo 16 Valutazione delle domande e pubblicazione degli elenchi 1. La Commissione esamina le domande ricevute a norma degli articoli 4, 8 e 11 coauvata dal comitato per la produzione biologica cui all articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 834/2007 (in appresso «il comitato»). Il comitato adotta a tal fine uno specifico regolamento interno. Per assisterla nell esame delle domande e nella gestione e revisione degli elenchi la Commissione costituisce un gruppo esperti formato da esperti governativi e esperti privati. 2. Per ogni domanda ricevuta, dopo aver debitamente consultato gli Stati membri secondo il regolamento interno specifico, la Commissione nomina due Stati membri correlatori. La Commissione ripartisce le domande tra gli Stati membri in proporzione al numero voti cui spone ogni Stato membro nel comitato per la produzione biologica. Gli Stati membri correlatori esaminano i documenti e le informazioni relativi alla domanda previsti agli articoli 4, 8 e 11 e regono una relazione. Per la gestione e la revisione degli elenchi, esaminano anche le relazioni annuali e tutte le altre informazioni cui agli articoli 5, 9 e 12, relative all inclusione negli elenchi. 3. Tenendo conto dei risultati dell esame effettuato dagli Stati membri correlatori la Commissione decide, secondo la procedura cui all articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007, in merito al riconoscimento dei paesi terzi, degli organismi o delle autorità controllo, alla loro inclusione negli elenchi o alla mofica degli elenchi stessi, come pure in merito all assegnazione un numero coce a detti organismi e dette autorità controllo. Le decisioni sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell Unione europea. 4. La Commissione rende pubblici gli elenchi con ogni idoneo mezzo tecnico, compresa la pubblicazione su Internet. Articolo 17 Comunicazione 1. Per la trasmissione dei documenti o delle altre informazioni cui agli articoli 32 e 33 del regolamento (CE) n. 834/2007 e al presente regolamento alla Commissione o agli Stati membri, le autorità competenti dei paesi terzi, le autorità e gli organismi controllo si avvalgono dei mezzi trasmissione elettronica. Essi usano, se sponibili, i sistemi trasmissione elettronica specifici forniti dalla Commissione o dagli Stati membri. Anche la Commissione e gli Stati membri si avvalgono tali sistemi trasmissione elettronica per scambiarsi i documenti pertinenti. 2. Per quanto riguarda la forma e il contenuto dei documenti e delle informazioni cui agli articoli 32 e 33 del regolamento (CE) n. 834/2007 e al presente regolamento, la Commissione rege, se del caso, linee rettrici, modelli e questionari e li mette a sposizione attraverso i sistemi informatici cui al paragrafo 1 del presente articolo. Le linee rettrici, i modelli e i questionari sono adattati e aggiornati dalla Commissione che ne informa preventivamente gli Stati membri e le autorità competenti dei paesi terzi, nonché gli organismi e le autorità controllo riconosciuti in conformità del presente regolamento.

20 3. Il sistema informatico cui al paragrafo 1 permette raccogliere le domande, i documenti e le informazioni previsti dal presente regolamento, comprese le autorizzazioni rilasciate a norma dell articolo I documenti giustificativi cui agli articoli 32 e 33 del regolamento (CE) n. 834/2007 e al presente regolamento, in particolare agli articoli 4, 8 e 11, sono conservati dalle autorità competenti dei paesi terzi, dalle autorità o organismi controllo e tenuti a sposizione della Commissione e degli Stati membri per almeno i tre anni successivi all anno dell esecuzione dei controlli o del rilascio dei certificati ispezione e dei documenti giustificativi. 5. Se un documento o una procedura, previsti dagli articoli 32 e 33 del regolamento (CE) n. 834/2007 o dalle relative modalità applicazione, richiede la firma una persona autorizzata o l accordo una persona in una o più fasi della procedura, i sistemi informatici istituiti per la trasmissione tali documenti devono permettere identificare ogni persona in modo inequivocabile ed offrire garanzie ragionevoli inalterabilità del contenuto dei documenti, anche per le verse fasi della procedura, in conformità della normativa comunitaria, in particolare della decisione 2004/563/CE, Euratom. TITOLO V DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI Articolo 18 Disposizioni transitorie relative all elenco dei paesi terzi Le domande inclusione dei paesi terzi presentate a norma dell articolo 2 del regolamento (CE) n. 345/2008 anteriormente al 1 o gennaio 2009 sono considerate domande presentate ai sensi dell articolo 8 del presente regolamento. Il primo elenco paesi terzi riconosciuti comprende l Argentina, l Australia, il Costa Rica, l Ina, Israele, la Nuova Zelanda e la Svizzera. Non contiene i numeri coce cui all articolo 7, paragrafo 2, lettera f), del presente regolamento. I numeri coce sono aggiunti anteriormente al 1 o luglio 2010 meante aggiornamento dell elenco a norma dell articolo 17, paragrafo 2. Articolo 19 Disposizioni transitorie relative all importazione equivalente non originari paesi terzi figuranti nell elenco 1. In conformità dell articolo 40 del regolamento (CE) n. 834/2007 l autorità competente uno Stato membro può autorizzare gli importatori tale Stato membro che abbiano comunicato la propria attività a norma dell articolo 28 del citato regolamento, a immettere sul mercato importati da paesi terzi che non figurano nell elenco cui all articolo 33, paragrafo 2, del medesimo regolamento, purché l importatore comprovi in maniera sodsfacente che sono sodsfatte le conzioni ivi previste all articolo 33, paragrafo 1, lettere a) e b). M7 L autorità competente uno Stato membro può altresì concedere tali autorizzazioni, alle stesse conzioni, ai importati da un paese terzo che figura nell elenco cui all articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007 se i importati cui trattasi non rientrano nelle categorie e/o nell origine prevista per tale paese.

21 Se dopo aver dato all importatore e a ogni altro interessato la possibilità presentare osservazioni considera che tali conzioni non siano più sodsfatte lo Stato membro revoca l autorizzazione. M5 Le autorizzazioni scadono al più tar 12 mesi dopo la loro concessione, ad eccezione quelle che sono già state concesse per un periodo più lungo anteriormente al 1 o luglio M7 Le autorizzazioni concesse prima del 1 o luglio 2012 scadono entro e non oltre il 1 o luglio B Il prodotto importato è scortato da un certificato ispezione ai sensi dell articolo 13 rilasciato dall organismo o dall autorità controllo che è stato accettato per il rilascio del certificato ispezione da parte dell autorità competente dello Stato membro che concede l autorizzazione. L originale del certificato deve accompagnare la merce fino ai locali del primo destinatario. Successivamente l importatore deve tenerlo a sposizione dell organismo controllo e, se del caso, dell autorità controllo, per almeno due anni. M9 2. Ciascuno Stato membro informa gli altri Stati membri e la Commissione ogni autorizzazione concessa a norma del presente articolo, fornendo ragguagli sulle norme produzione e sui regimi controllo cui trattasi, entro 15 giorni calendario dalla data del rilascio. B 3. Su richiesta uno Stato membro o su iniziativa della Commissione, il comitato per la produzione biologica esamina un autorizzazione concessa a norma del presente articolo. Se tale esame rileva che le conzioni cui all articolo 33, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 834/2007 non sono sodsfatte, la Commissione invita lo Stato membro che ha concesso l autorizzazione a revocarla. M5 4. A decorrere dal 1 o luglio 2013 gli Stati membri non concedono più le autorizzazioni cui al paragrafo 1 del presente articolo, salvo se: i importati in esame sono merci la cui produzione biologica nel paese terzo è stata controllata da un organismo o un autorità controllo non figuranti nell elenco stabilito a norma dell articolo 10, o i importati in esame sono merci la cui produzione biologica nel paese terzo è stata controllata da un organismo o un autorità controllo figuranti nell elenco stabilito a norma dell articolo 10, ma dette merci non appartengono ad alcuna delle categorie elencate nell allegato IV per quanto concerne l organismo o l autorità controllo detto paese terzo. B 5. Gli Stati membri non concedono più autorizzazioni a norma del paragrafo 1 a partire dal M5 1 o luglio M7 B Articolo 20

22 Abrogazione I regolamenti (CE) n. 345/2008 e (CE) n. 605/2008 sono abrogati. I riferimenti ai regolamenti abrogati si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola concordanza cui all allegato VII. Articolo 21 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell Unione europea. Esso si applica a decorrere dal 1 o gennaio Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e rettamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. ALLEGATO I ELENCO DEGLI ORGANISMI E DELLE AUTORITÀ DI CONTROLLO DESIGNATI AI FINI DELLA CONFORMITÀ E RELATIVE SPECIFICHE DI CUI ALL ARTICOLO 3 ALLEGATO II

23

24 M7 ALLEGATO III ELENCO DEI PAESI TERZI E RELATIVE SPECIFICHE DI CUI ALL ARTICOLO 7 ARGENTINA Categorie : 1. come designata nell allegato IV Limitazioni Prodotti vegetali non trasformati ( 1 ) A Animali vivi o animali non trasformati B A eccezione degli animali e dei origine animale recanti o destinati a recare incazioni concernenti la conversione biologica Prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti ( 2 ) D A eccezione dei origine animale recanti o destinati a recare incazioni concernenti

25 la conversione biologica Materiale moltiplicazione vegetativa e sementi per la coltivazione F ( 1 ) Escluse le alghe marine. ( 2 ) Esclusi vino e lievito. 2. Origine : delle categorie A, B e F e ingreenti dei della categoria D, ottenuti con il metodo produzione biologico, in Argentina. 3. Norme produzione : Ley sobre «Producción ecológica, biológica y orgánica». 4. Autorità competente : Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria SENASA, Organismi controllo : 5. coce Nome Sito Internet AR-BIO- 001 Food SA Safety AR-BIO- 002 Instituto Argentino para la Certificación y Promoción de Productos Agropecuarios Orgánicos SA (Argencert), AR-BIO- 003 Letis SA AR-BIO- 004 Organización Internacional Agropecuaria (OIA), 6. Organismi che rilasciano il certificato : cfr. il punto 5.

26 7. Data scadenza dell inclusione : indeterminata. AUSTRALIA Categorie : 1. come designata nell allegato IV Limitazioni Prodotti vegetali non trasformati ( 1 ) A Prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti ( 2 ) D Costituiti essenzialmente da uno o più ingreenti origine vegetale Materiale moltiplicazione vegetativa e sementi per la coltivazione F ( 1 ) Escluse le alghe marine. ( 2 ) Esclusi vino e lievito. 2. Origine : delle categorie A e F e ingreenti dei della categoria D, ottenuti con il metodo produzione biologico, coltivati in Australia. 3. Norme produzione : National standard for organic and bio-dynamic produce. 4. Autorità competente : Australian Quarantine and Inspection Service, Organismi controllo : 5. Nome Sito Internet

27 coce AU-BIO- 001 Australian Certified Organic Pty. Ltd AU-BIO- 002 Australian Quarantine and Inspection Service (AQIS) AU-BIO- 003 AU-BIO- 004 Biodynamic Research Institute (BDRI) NASAA Certified Organic (NCO) AU-BIO- 005 AU-BIO- 006 Organic Food Chain Pty Ltd (OFC) AUS- QUAL Pty Ltd Organismi che rilasciano il certificato : cfr. il punto Data scadenza dell inclusione : indeterminata. CANADA 1. Categorie : Prodotti come designata nell allegato IV A Limitazioni

28 vegetali non trasformati Animali vivi o animali non trasformati B Prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti ( 1 ) Prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come mangimi D E Materiale moltiplicazione vegetativa e sementi per la coltivazione F ( 1 ) Escluso il vino. 2. Origine : delle categorie A, B e F e ingreenti dei delle categorie D ed E, ottenuti con il metodo produzione biologico, coltivati in Canada. 3. Norme produzione : Organic Products Regulation. 4. Autorità competente : Canaan Food Inspection Agency (CFIA), Organismi controllo : 5. coce CA- 001 Nome Atlantic Certified Organic Cooperative Sito Internet

29 Limited (ACO) M11 CA- 002 British Columbia Association for Regenerative Agriculture (BCARA) M7 CA- 003 CCOF Certification Services CA- 004 Centre for Systems Integration (CSI) CA- 005 Consorzio per il Controllo dei Prodotti Biologici Società a responsabilità limitata (CCPB SRL) CA- 006 Ecocert Canada CA- 007 Fraser Valley Organic Producers Association (FVOPA) CA- 008 Global Organic Alliance CA- 009 International Certification Services Incorporated (ICS)

30 CA- 010 LETIS SA CA- 011 Oregon Tilth Incorporated (OTCO) CA- 012 Organic Certifiers CA- 013 Organic Crop Improvement Association (OCIA) CA- 014 Organic Producers Association of Manitoba Cooperative Incorporated (OPAM) CA- 015 Pacific Agricultural Certification Society (PACS) CA- 016 Pro-Cert Organic Systems Ltd (Pro-Cert) CA- 017 Quality Assurance International Incorporated (QAI) CA- 018 Quality Certification Services (QCS) CA- 019 Organisme de Certification Québec Vrai (OCQV)

31 CA- 020 SAI Global Certification Services Limited 6. Organismi che rilasciano il certificato : cfr. il punto 5. M15 7. Data scadenza dell'inclusione : indeterminata. M7 COSTA RICA Categorie : 1. come designata nell allegato IV Limitazioni Prodotti vegetali non trasformati ( 1 ) A Prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti ( 2 ) D Solo vegetali trasformati Materiale moltiplicazione vegetativa e sementi per la coltivazione F ( 1 ) Escluse le alghe marine. ( 2 ) Esclusi vino e lievito. 2. Origine : delle categorie A e F e ingreenti dei della categoria D, ottenuti con il metodo produzione biologico, in Costa Rica. 3. Norme produzione : Reglamento sobre la agricultura orgánica. M11

32 4. Autorità competente : Servicio Fitosanitario del Estado, Ministerio de Agricultura y Ganadería, M7 Organismi controllo : 5. coce Nome Sito Internet CR- BIO-001 Servicio Fitosanitario del Estado, Ministerio de Agricultura y Ganadería CR- BIO-002 BCS Oko- Garantie CR- BIO-003 Eco- LOGICA CR- BIO-004 Control Union Certifications CR- BIO-006 Primus Labs. Esta 6. Organismi che rilasciano il certificato : Ministerio de Agricultura y Ganadería 7. Data scadenza dell inclusione : indeterminata. M9 INDIA Categorie : 1. come designata nell allegato IV Limitazioni

33 Prodotti vegetali non trasformati ( 1 ) Materiale moltiplicazione vegetativa e sementi per la coltivazione A F ( 1 ) Escluse le alghe marine. 2. Origine : delle categorie A e F, coltivati in Ina. M7 3. Norme produzione : National Programme for Organic Production. M11 4. Autorità competente : Agricultural and Processed Food Export Development Authority APEDA, M7 Organismi controllo : 5. coce Nome Sito Internet IN- 001 Ati Organic Certifications Pvt. Ltd IN- 002 IN- 003 APOF Organic Certification Agency (AOCA) Bureau Veritas Certification Ina Pvt. Ltd IN- 004 Control Union Certifications

34 IN- 005 ECOCERT Ina Private Limited IN- 006 Food Cert Ina Pvt. Ltd IN- 007 IMO Control Private Limited IN- 008 Inan Organic Certification Agency (Indocert) M11 IN- 009 ISCOP (Inan Society for Certification of Organic products) M7 IN- 010 Lacon Quality Certification Pvt. Ltd M15 IN- 011 Natural Organic Certification Agro Pvt. Ltd M7 IN- 012 OneCert Asia Agri Certification private Limited M15 M7 IN- Uttarakhand

35 014 State Organic Certification Agency IN- 015 Vec Organic certification Agency M11 IN- 016 Rajasthan Organic Certification Agency (ROCA) M7 IN- 017 Chhattisgarh Certification Society (CGCERT) IN- 018 Tamil Nadu Organic Certification Department (TNOCD) M11 IN- 019 TUV Ina Pvt. Ltd M7 IN- 020 Intertek Ina Pvt. Ltd M11 IN- 021 Madhya Pradesh State Organic Certification Agency (MPSOCA) M7

36 IN- 022 Biocert Ina Pvt. Ltd, Indore M15 IN- 023 Faircert Certification Services Pvt Ltd M7 6. Organismi che rilasciano il certificato : cfr. il punto Data scadenza dell inclusione : indeterminata. ISRAELE Categorie : 1. come designata nell allegato IV Limitazioni Prodotti vegetali non trasformati ( 1 ) A Prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti ( 2 ) D Costituiti essenzialmente da uno o più ingreenti origine vegetale Materiale moltiplicazione vegetativa e sementi per la coltivazione F 2. Origine : ( 1 ) Escluse le alghe marine. ( 2 ) Esclusi vino e lievito.

37 delle categorie A e F e ingreenti dei della categoria D, ottenuti con il metodo produzione biologico, in Israele o importati in Israele in provenienza: dall Unione, o da un paese terzo nell ambito un regime riconosciuto equivalente in conformità alle sposizioni dell articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/ Norme produzione : National Standard for organically grown plants and their products. 4. Autorità competente : Plant Protection and Inspection Services (PPIS), Organismi controllo : 5. coce Nome Sito Internet IL- 001 Secal Israel Inspection and certification IL- 002 Agrior Ltd.- Organic Inspection & Certification IL- 003 IQC Institute of Quality & Control IL- 004 IL- 005 Plant Protection and Inspection Services (PPIS) LAB-PATH Ltd Organismi che rilasciano il certificato : cfr. il punto Data scadenza dell inclusione : indeterminata. GIAPPONE

38 1. Categorie : come designata nell allegato IV Limitazioni Prodotti vegetali non trasformati ( 1 ) A Prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti ( 2 ) D Costituiti essenzialmente da uno o più ingreenti origine vegetale Materiale moltiplicazione vegetativa e sementi per la coltivazione F M9 ( 1 ) Escluse le alghe marine. ( 2 ) Escluso il vino. 2. Origine : delle categorie A e F e ingreenti dei della categoria D, ottenuti con il metodo produzione biologico, coltivati in Giappone o importati in Giappone in provenienza: dall Unione, o da un paese terzo per il quale il Giappone ha riconosciuto che i sono stati ivi ottenuti e controllati secondo norme equivalenti a quelle previste dalla normativa giapponese. M7 3. Norme produzione : Japanese Agricultural Standard for Organic Plants (Notification No 1605 of the MAFF of October 27, 2005), Japanese Agricultural Standard for Organic Processed Foods (Notification No 1606 of MAFF of October 27, 2005). 4. Autorità competenti : Labelling and Standards Division, Food Safety and Consumer Affairs Bureau, Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries, e Food and Agricultural Materials Inspection Center

39 (FAMIC), Organismi controllo : 5. coce Nome Sito Internet JP-BIO- 001 JP-BIO- 002 Hyogo prefectural Organic Agriculture Society (HOAS) AFAS Certification Center Co., Ltd. JP-BIO- 003 JP-BIO- 004 M11 JP-BIO- 005 NPO Kagoshima Organic Agriculture Association Center of Japan Organic Farmers Group Japan Organic & Natural Foods Association M15 JP-BIO- 006 Ecocert Limited. Japan M7 JP-BIO- 007 JP-BIO- 008 Japan Certification Services, Inc. OCIA Japan JP-BIO- Overseas

40 009 Merchanse Inspection Co., Ltd JP-BIO- 010 Organic Farming Promotion Association www3.ocn.ne.jp/~yusuikyo JP-BIO- 011 ASAC Stands for Axis System for Auting and Certification and Association for Sustainable Agricultural Certification JP-BIO- 012 JP-BIO- 013 JP-BIO- 014 JP-BIO- 015 JP-BIO- 016 Environmentally Friendly Rice Network Ooita Prefecture Organic Agricultural Research Center AINOU SGS Japan Incorporation Ehime Organic Agricultural Association www12.ocn.ne.jp/~aiyuken/ninntei html JP-BIO- 017 Center for Ecodesign Certification Co. Ltd JP-BIO- 018 Organic Certification Association JP-BIO- 019 Japan Ecosystem Farming Association

41 JP-BIO- 020 Hiroshima Environment and Health Association JP-BIO- 021 Assistant Center of Certification and Inspection for Sustainability JP-BIO- 022 Organic Certification Organization Co. Ltd M15 JP-BIO- 023 Rice Research Organic Food Institute M7 JP-BIO- 024 Aya town miyazaki, Japan JP-BIO- 025 Tokushima Organic Certified Association JP-BIO- 026 Association of Certified Organic Hokkaido M12 JP-BIO- 027 NPO Kumamoto Organic Agriculture Association JP-BIO- 028 Hokkaido Organic Promoters Association JP-BIO- Association of

42 029 organic agriculture certification Kochi corporation NPO JP-BIO- 030 M15 JP-BIO- 031 JP-BIO- 032 JP-BIO- 033 LIFE Co., Ltd. Wakayama Organic Certified Association Shimane Organic Agriculture Association The Mushroom Research Institute of Japan JP-BIO- 034 International Nature Farming Research Center JP-BIO- 035 M7 Organic Certification Center 6. Organismi che rilasciano il certificato : cfr. il punto 5. M12 7. Data scadenza dell inclusione : indeterminata. M7 SVIZZERA Categorie : 1.

43 come designata nell allegato IV Limitazioni Prodotti vegetali non trasformati ( 1 ) A A eccezione dei ottenuti durante il periodo conversione biologica Animali vivi o animali non trasformati B A eccezione dei ottenuti durante il periodo conversione biologica Prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti ( 2 ) Prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come mangimi D E A eccezione dei contenenti un ingreente origine agricola ottenuto durante il periodo conversione biologica A eccezione dei contenenti un ingreente origine agricola ottenuto durante il periodo conversione biologica Materiale F moltiplicazione vegetativa e sementi per la coltivazione

44 ( 1 ) Escluse le alghe marine. ( 2 ) M12 2. Origine : delle categorie A e F e ingreenti dei delle categorie D ed E, ottenuti con il metodo produzione biologico, in Svizzera o importati in Svizzera in provenienza: dall Unione, o da un paese terzo per il quale la Svizzera ha riconosciuto che i sono stati ivi ottenuti e controllati secondo norme equivalenti a quelle previste dalla normativa svizzera. 3. Norme produzione : ornanza sull agricoltura biologica e l etichettatura dei vegetali e degli alimenti ottenuti secondo il metodo biologico. 4. Autorità competente : Federal Office for Agriculture FOAG, Federal Office for Agriculture FOAG, Organismi controllo : 5. coce Nome Sito Internet CH- BIO-004 CH- BIO CH- BIO-038 Institut für Marktökologie (IMO) bio.inspecta AG ProCert Safety AG CH- BIO-086 Bio Test Agro (BTA) 6. Organismi che rilasciano il certificato : cfr. il punto Data scadenza dell inclusione : indeterminata. TUNISIA 1. Categorie :

45 come designata nell allegato IV Limitazioni Prodotti vegetali non trasformati ( 1 ) A Prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti ( 2 ) D Costituiti essenzialmente da uno o più ingreenti origine vegetale Materiale moltiplicazione vegetativa e sementi per la coltivazione F ( 1 ) Escluse le alghe marine. ( 2 ) Esclusi vino e lievito. 2. Origine : delle categorie A e F e ingreenti dei della categoria D, ottenuti con il metodo produzione biologico, coltivati in Tunisia. 3. Norme produzione : Law No of 5 April 1999 relating to Organic farming; Decree of the Minister for Agriculture of 28 February 2001, approving the standard specifications of the crop production accorng to the organic method. 4. Autorità competente : Direction Générale de l Agriculture Biologique (Ministère de l Agriculture et de l Environnement); Organismi controllo : 5. coce TN-BIO- 001 Nome Ecocert SA en Tunisie Sito Internet TN-BIO- 002 Istituto Meterraneo

46 TN-BIO- 003 M11 TN-BIO- 004 Certificazione IMC BCS Lacon M7 TN-BIO- 005 Instituto per la certificazione etica e ambientale (ICEA) M15 TN-BIO- 006 Institut National de la Normalisation et de la Propriété Industrielle (INNORPI) M7 TN-BIO- 007 Suolo Salute e 6. Organismi che rilasciano il certificato : cfr. il punto 5. M15 7. Data scadenza dell'inclusione : 30 giugno M7 STATI UNITI Categorie : 1. come designata nell allegato IV Limitazioni

47 Prodotti vegetali non trasformati A L importazione mele e pere è subornata alla presentazione un apposito certificato rilasciato dall autorità o dall organismo controllo competente, attestante che, durante il processo produzione, i non hanno subito trattamenti antibiotici (ad esempio a base tetraciclina o streptomicina) volti a contrastare il colpo fuoco batterico Animali vivi o animali non trasformati B Prodotti agricoli D trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti ( 1 ) L importazione mele e pere trasformate è subornata alla presentazione un apposito certificato rilasciato dall autorità o dall organismo controllo competente, attestante che, durante il processo produzione, i non hanno subito trattamenti antibiotici (ad esempio a base tetraciclina o streptomicina) volti a contrastare il colpo fuoco batterico Prodotti agricoli E trasformati destinati a essere utilizzati come mangimi Materiale F moltiplicazione vegetativa e sementi per la coltivazione ( 1 ) Incluso il vino a decorrere dal 1 o agosto M12 2. Origine : delle categorie A, B e F e ingreenti ottenuti con il metodo produzione biologico, dei delle categorie D ed E: coltivati negli Stati Uniti, o importati negli Stati Uniti e trasformati o confezionati negli Stati Uniti in conformità con la legislazione statunitense. M7 3. Norme produzione : Organic Foods Production Act of 1990 (7 U.S.C et seq.), National Organic Program (7 CFR 205). 4. Autorità competente : United States Department of Agriculture (USDA), Agricultural Marketing Service (AMS), Organismi controllo : 5.

48 coce Nome Sito Internet US- 001 A Bee Organic US- 002 US- 003 Agricultural Services Certified Organic Baystate Organic Certifiers US- 004 BCS Oko Garantie GmbH M11 US- 005 BIOAGRIcert M7 US- 006 CCOF Certification Services US- 007 Colorado Department Agriculture of US- 008 US- 009 US- 010 Control Union Certifications Department of Plant Industry Ecocert SA US- Georgia Crop Improvement Association,

49 011 Inc. US- 012 US- 013 US- 014 US- 015 US- 016 US- 017 US- 018 Global Culture Global Organic Alliance, Inc. Global Organic Certification Services Idaho State Department of Agriculture Inana Certified Organic LLC International Certification Services, Inc. Iowa Department of Agriculture and Land Stewardship US- 019 Kentucky Department Agriculture of US- 020 LACON GmbH US- 022 Marin County M11 US- 023 Maryland Department Agriculture of M7 US- Mayacert SA.

50 024 US- 025 Midwest Organic Services Association, Inc. US- 026 Minnesota Crop Improvement Association US- 027 MOFGA Certification Services, LLC M11 US- 028 Montana Department of Agriculture M7 US- 029 Monterey County Certified Organic US- 030 Natural Food Certifiers US- 031 Nature s International Certification Services US- 032 Nevada State Department of Agriculture US- 033 New Hampshire Department of Agriculture, Division of Regulatory Services, US- 034 New Jersey Department of Agriculture US- New Mexico

51 035 Department of Agriculture, Organic Program US- 036 NOFA New York Certified Organic, LLC US- 037 Ohio Ecological Food and Farm Association US- 038 OIA North America, LLC US- 039 Oklahoma Department of Agriculture US- 040 OneCert US- 041 Oregon Department of Agriculture US- 042 Oregon Tilth Certified Organic US- 043 Organic Certifiers, Inc. US- 044 Organic Crop Improvement Association US- 045 Organic National & International Certifiers (ON&IC) US- 046 Organizacion Internacional Agropecuraria US- Pennsylvania Certified

52 047 Organic US- 048 Primuslabs.com US- 049 Pro-Cert Organic Systems, Ltd US- 050 Quality Assurance International US- 051 Quality Certification Services US- 052 Rhode Island Department of Environmental Management US- 053 Scientific Certification Systems US- 054 Stellar Certification Services, Inc. M11 US- 055 Texas Department of Agriculture M7 US- 056 Utah Department of Agriculture US- 057 Vermont Organic Farmers, LLC US- 058 Washington State Department of Agriculture US- Yolo County Department of

53 059 Agriculture M12 US- 060 M7 Institute for Marketecology (IMO) 6. Organismi che rilasciano il certificato : cfr. il punto Data scadenza dell inclusione : 30 giugno NUOVA ZELANDA Categorie : 1. come designata nell allegato IV Limitazioni Prodotti vegetali non trasformati ( 1 ) A Animali vivi o animali non trasformati B A eccezione degli animali e dei origine animale recanti o destinati a recare incazioni concernenti la conversione biologica Prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti ( 2 ) D A eccezione dei origine animale recanti o destinati a recare

54 incazioni concernenti la conversione biologica Materiale moltiplicazione vegetativa e sementi per la coltivazione F ( 1 ) Escluse le alghe marine. ( 2 ) Esclusi vino e lievito. 2. Origine : delle categorie A, B e F e ingreenti dei della categoria D, ottenuti con il metodo produzione biologico, in Nuova Zelanda o importati in Nuova Zelanda in provenienza: dall Unione, o da un paese terzo nell ambito un regime riconosciuto equivalente in conformità alle sposizioni dell articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007, o da un paese terzo le cui norme produzione e il cui sistema ispezione siano stati riconosciuti equivalenti al programma Official Organic Assurance del MAF in base alle garanzie e informazioni fornite dall autorità competente tale paese conformemente alle sposizioni del MAF e a conzione che siano importati soltanto ingreenti ottenuti con il metodo produzione biologico destinati a essere incorporati, nella misura massima del 5 % dei origine agricola, in della categoria D preparati in Nuova Zelanda. 3. Norme produzione : MAF Official Organic Assurance Programme Technical Rules for Organic Production. 4. Autorità competente : Ministry of Agriculture and Forestry (MAF), Organismi controllo : 5. coce Nome Sito Internet NZ-BIO- 001 Ministry of Agriculture and Forestry (MAF)

55 NZ-BIO- 002 NZ-BIO- 003 AsureQuality Limited BioGro New Zealand Organismi che rilasciano il certificato : Ministry of Agriculture and Forestry (MAF). 7. Data scadenza dell inclusione : indeterminata. ALLEGATO IV ELENCO DEGLI ORGANISMI E DELLE AUTORITÀ DI CONTROLLO DESIGNATI AI FINI DELL EQUIVALENZA E RELATIVE SPECIFICHE DI CUI ALL ARTICOLO 10 Ai fini del presente allegato, le categorie sono designate dai seguenti coci. A : Prodotti vegetali non trasformati B : Animali vivi o animali non trasformati C : Prodotti dell acquacoltura e alghe marine D : Prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti ( 10 ) E : Prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come mangimi (10) F : Materiale moltiplicazione vegetativa e sementi per la coltivazione Salvo versamente specificato, per ciascun organismo o autorità controllo al punto 2 sono incati, in conformità all articolo 10, paragrafo 2, lettera e), il sito Internet su cui è sponibile l elenco degli operatori soggetti al sistema controllo e un punto contatto dove si possono agevolmente ottenere informazioni sulla situazione questi ultimi in termini certificazione e sulle categorie interessate, compresi gli operatori e i per i quali la certificazione è stata sospesa o revocata. M9 «Abcert AG» 1. Inrizzo: Martinstraße 42-44, Esslingen am Neckar, Germania 2. Sito Internet: M13 3. Paesi terzi, numeri coce e categorie interessate: Paese

56 terzo coce A B C D E F Azerbaigian AZ-BIO- 137 Bielorussia BY-BIO- 137 Georgia GE- BIO-137 Iran IR-BIO- 137 Kazakhstan KZ-BIO- 137 Moldova Russia MD- BIO-154 RU- BIO-137 x x x Ucraina UA-BIO- 137 M9 4. Eccezioni: in conversione e vino 5. Periodo inclusione nell elenco: fino al 30 giugno 2015 M9 «Afrisco Certified Organic, CC» M13 1. Inrizzo: 39 A Idol Road, Lynnwood Glen, Pretoria 0081, Sud Africa M9 2. Sito Internet: M13 3. Paesi terzi, numeri coce e categorie interessate: Paese terzo coce

57 A B C D E F Angola Botswana AO- BIO-155 BW- BIO-155 Lesotho LS-BIO- 155 x Malawi MW- BIO-155 x Mozambico MZ- BIO-155 Namibia NA-BIO- 155 Sud Africa ZA-BIO- 155 Swaziland SZ-BIO- 155 x x Zambia ZM- BIO-155 Zimbabwe ZW- BIO-155 M15 4. Eccezioni: in conversione M9 5. Periodo inclusione nell elenco: fino al 30 giugno 2016 M7 «Agreco R.F. Göderz GmbH» 1. Inrizzo: Mündener Straße 19, Witzenhausen 2. Sito Internet: M13 3. Paesi terzi, numeri coce e categorie interessate: x Paese terzo

58 coce A B C D E F Azerbaigian AZ-BIO- 151 Camerun Ghana Moldova Marocco CM- BIO-151 GH- BIO-151 MD- BIO-151 MA- BIO-151 Ucraina UA-BIO- 151 M7 4. Eccezioni: in conversione e vino 5. Periodo inclusione nell elenco: fino al 30 giugno 2015 M12 «Albinspekt» 1. Inrizzo: Rruga Ded Gjon Luli, Pall. 5, Shk.1, Ap.8, 1000 Tirana, Albania 2. Sito Internet: 3. Paesi terzi, numeri coce e categorie interessate: Paese terzo coce Albania AL-BIO- 139 ABC DE F x x x Kosovo ( 1 ) XK-BIO- 139 x x x ( 1 ) Tale designazione lascia impregiucate le posizioni sullo statuto ed è conforme alla

59 risoluzione 1244 del Consiglio Sicurezza delle Nazioni Unite nonché al parere della Corte internazionale giustizia riguardante la chiarazione inpendenza del Kosovo. 4. Eccezioni: in conversione, vino 5. Periodo inclusione nell elenco: fino al 30 giugno «ARGENCERT SA» 1. Inrizzo: Bernardo de Irigoyen piso «B», C1072AAT Buenos Aires, Argentina 2. Sito Internet: M15 3. Paesi terzi, numeri coce e categorie interessate: Paese terzo coce A B C D E F Argentina AR-BIO- 138 x Cile CL-BIO- 138 Paraguay PY-BIO- 138 Uruguay UY-BIO Eccezioni: in conversione, cui all'allegato III. M12 5. Periodo inclusione nell elenco: fino al 30 giugno «AsureQuality Limited» 1. Inrizzo: Level 4, 8 Pacific Rise, Mt Wellington, Auckland, Nuova Zelanda. 2. Sito Internet: 3. Paesi terzi, numeri coce e categorie interessate:

60 Paese terzo coce A B C D E F Nuova Zelanda NZ-BIO- 156 x x Isole Cook CK-BIO Eccezioni: in conversione, vino e cui all allegato III 5. Periodo inclusione nell elenco: fino al 30 giugno M9 «Australian Certified Organic» M13 1. Inrizzo: PO Box Eton St, Nundah, QLD 4012, Australia 2. Inrizzo Internet: 3. Paesi terzi, numeri coce e categorie interessate: Paese terzo coce Australia AU-BIO- 107 A B C D E F x x x Myanmar/Birmania MM- BIO-107 Cina CN- BIO-107 Isole Cook Figi CK-BIO- 107 FJ-BIO- 107 Isole Falkland FK-BIO- x

61 Hong Kong Indonesia Corea del Sud 107 HK-BIO- 107 ID-BIO- 107 KR-BIO- 107 x Madagascar Malaysia MG- BIO-107 MY- BIO-107 Papua Guinea Singapore Taiwan Nuova PG- BIO-107 SG- BIO-107 TW- BIO-107 Thailana Tonga Vanuatu TH-BIO- 107 TO-BIO- 107 VU-BIO- 107 M9 4. Eccezioni: in conversione e cui all allegato III 5. Periodo inclusione nell elenco: fino al 30 giugno 2015 M12 «Austria Bio Garantie GmbH» 1. Inrizzo: Ardaggerstr. 17/1, 3300 Amstetten, Austria 2. Sito Internet: 3. Paesi terzi, numeri coce e categorie interessate: Paese terzo

62 coce Albania AL-BIO- 131 A B C D E F Armenia AM- BIO-131 Afghanistan Azerbaigian Bielorussia Bosnia- Erzegovina AF-BIO- 131 AZ-BIO- 131 BY-BIO- 131 BA-BIO- 131 x x M10 M12 Cuba Georgia CU- BIO-131 GE- BIO-131 Iran Iraq Giordania Kazakistan Kosovo ( 1 ) IR-BIO- 131 IQ-BIO- 131 JO-BIO- 131 KZ-BIO- 131 XK-BIO- 131 Kirghizistan KG- BIO-131 Libano LB-BIO- 131 Ex repubblica MK- BIO-131

63 iugoslava Macedonia Messico Moldova Montenegro Russia MX- BIO-131 MD- BIO-131 ME- BIO-131 RU- BIO-131 Serbia Tagikistan Turchia RS-BIO- 131 TJ-BIO- 131 TR-BIO- 131 x x x x Turkmenistan TM- BIO-131 Ucraina Uzbekistan UA-BIO- 131 UZ-BIO- 131 x x x x x x x ( 1 ) Tale designazione lascia impregiucate le posizioni sullo statuto ed è conforme alla risoluzione 1244 del Consiglio Sicurezza delle Nazioni Unite nonché al parere della Corte internazionale giustizia riguardante la chiarazione inpendenza del Kosovo. 4. Eccezioni: in conversione 5. Periodo inclusione nell elenco: fino al 30 giugno M9 «Balkan Biocert Skopje» M13 1. Inrizzo: 2/9, Frederik Sopen Str., 1000 Skopje, ex Repubblica iugoslava Macedonia M9 2. Sito Internet:

64 3. Paesi terzi, numeri coce e categorie interessate: Paese terzo coce ex MK- Repubblica BIO-157 iugoslava Macedonia ABC DE F x x x 4. Eccezioni: in conversione e vino 5. Periodo inclusione nell elenco: fino al 30 giugno 2016 M9 «BCS Öko-Garantie GmbH» M13 1. Inrizzo: Marientorgraben 3-5, Nürnberg, Germania M9 2. Sito Internet: M13 3. Paesi terzi, numeri coce e categorie interessate: Paese terzo coce Albania Algeria AL-BIO- 141 DZ-BIO- 141 A B C D E F Angola AO- BIO-141

65 Armenia AM- BIO-141 Azerbaigian Bielorussia AZ-BIO- 141 BY-BIO- 141 x x x Bolivia Botswana BO- BIO-141 BW- BIO-141 Brasile BR-BIO- 141 x x x x Myanmar/Birmania MM- BIO-141 x x x Cambogia Ciad Cile KH-BIO- 141 TD-BIO- 141 CL-BIO- 141 x x x x x Cina Colombia Costa Rica CN- BIO-141 CO- BIO-141 CR- BIO-141 x x x x x x x x x x Costa d'avorio CI-BIO- 141 x x x Cuba Repubblica dominicana CU- BIO-141 DO- BIO-141 x x x Ecuador EC-BIO- 141 x x x x x Egitto EG- BIO-141 El Salvador SV-BIO- x x x x

66 Etiopia 141 ET-BIO- 141 x x x x Georgia Ghana GE- BIO-141 GH- BIO-141 x x x Guatemala Haiti GT-BIO- 141 HT-BIO- 141 x x x Honduras HN- BIO-141 x x x Hong Kong Ina Indonesia Iran Giappone Kenya Kosovo ( 1 ) HK-BIO- 141 IN-BIO- 141 ID-BIO- 141 IR-BIO- 141 JP-BIO- 141 KE-BIO- 141 XK-BIO- 141 x x x x x x x x Kirghizistan KG- BIO-141 x x x Laos Lesotho LA-BIO- 141 LS-BIO- 141 Ex Repubblica iugoslava Macedonia MK- BIO-141 Malawi MW- x x

67 BIO-141 Malaysia Messico Moldova Montenegro Mozambico MY- BIO-141 MX- BIO-141 MD- BIO-141 ME- BIO-141 MZ- BIO-141 x x x x Namibia Nicaragua NA-BIO- 141 NI-BIO- 141 x x x x Oman OM- BIO-141 x x x Panama Paraguay Perù Filippine PA-BIO- 141 PY-BIO- 141 PE-BIO- 141 PH-BIO- 141 x x x x x x x x x x Russia RU- BIO-141 x x x Arabia Sauta Senegal Serbia Sud Africa SA-BIO- 141 SN-BIO- 141 RS-BIO- 141 ZA-BIO- 141 x x x x x x x x Corea del Sud KR-BIO- 141 x x x x

68 Sri Lanka Sudan Swaziland LK-BIO- 141 SD-BIO- 141 SZ-BIO- 141 Polinesia francese PF-BIO- 141 Taiwan TW- BIO-141 x x x Tanzania Thailana Turchia TZ-BIO- 141 TH-BIO- 141 TR-BIO- 141 x x x x x x x x Uganda UG- BIO-141 Ucraina Emirati arabi uniti Uruguay Venezuela Vietnam UA-BIO- 141 AE-BIO- 141 UY-BIO- 141 VE-BIO- 141 VN-BIO- 141 x x x x x x x x x x ( 1 ) Tale designazione non pregiuca le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'unsc e con il parere della CIG sulla chiarazione inpendenza del Kosovo. 4. Eccezioni: in conversione, cui all'allegato III M9 5. Periodo inclusione nell elenco: fino al 30 giugno 2015 «Bio Latina Certificadora» 1. Inrizzo: Av. Alfredo Benavides 330, Ofic. 203, Miraflores, Lima 18, Perù

69 2. Sito Internet: 3. Paesi terzi, numeri coce e categorie interessate: Paese terzo coce Perù PE-BIO- 118 AB C DE F x x x x Bolivia BO- BIO-118 x x x Nicaragua NI-BIO- 118 x x x Honduras HN- BIO-118 Colombia CO- BIO-118 Guatemala GT-BIO- 118 Panama PA-BIO- 118 Messico MX- BIO-118 Venezuela VE-BIO- 118 El Salvador SV-BIO Eccezioni: in conversione e vino 5. Periodo inclusione nell elenco: fino al 30 giugno 2015 «Bioagricert S.r.l.» 1. Inrizzo: Via dei Macabraccia 8, Casalecchio Reno, Bologna, Italia M12 2. Sito Internet: M13

70 3. Paesi terzi, numeri coce e categorie interessate: Paese terzo coce A B C D E F Brasile BR-BIO- 132 x x Myanmar/Birmania MM- BIO-132 Cambogia KH-BIO- 132 Cina CN- BIO-132 Ecuador Polinesia francese Ina Laos Nepal EC-BIO- 132 PF-BIO- 132 IN-BIO- 132 LA-BIO- 132 NP-BIO- 132 Messico Marocco San Marino MX- BIO-132 MA- BIO-132 SM- BIO-132 x x x x Serbia RS-BIO- 132 x x Corea Sud del KR-BIO- 132

71 Thailana Togo Turchia Ucraina TH-BIO- 132 TG-BIO- 132 TR-BIO- 132 UA-BIO x x x 4. Eccezioni: in conversione, vino e cui all'allegato IIÌ M9 5. Periodo inclusione nell elenco: fino al 30 giugno 2015 «BioGro New Zealand Limited» 1. Inrizzo: PO Box 9693 Marion Square, Wellington 6141, Nuova Zelanda 2. Sito Internet: M13 3. Paesi terzi, numeri coce e categorie interessate: Paese terzo coce Figi FJ-BIO- 130 A B C D E F Malaysia MY- BIO-130 x Niue Samoa NU- BIO-130 WS- BIO-130 Vanuatu VU-BIO- 130 M9 4. Eccezioni: in conversione e vino 5. Periodo inclusione nell elenco: fino al 30 giugno 2015

72 M9 «Bio.inspecta AG» 1. Inrizzo: Ackerstrasse, 5070 Frick, Svizzera 2. Sito Internet: M13 3. Paesi terzi, numeri coce e categorie interessate: Paese terzo coce A B C D E F Armenia AM- BIO-161 Albania AL-BIO- 161 Azerbaigian AZ-BIO- 161 Benin Brasile Burkina Faso BJ-BIO- 161 BR-BIO- 161 BF-BIO- 161 Cuba CU- BIO-161 Repubblica dominicana DO- BIO-161 Etiopia ET-BIO- 161 Georgia Ghana GE- BIO-161 GH- BIO-161 Indonesia ID-BIO- x x

73 Iran 161 IR-BIO- 161 Kazakhstan KZ-BIO- 161 Kenya Kosovo ( 1 ) KE-BIO- 161 XK-BIO- 161 Kirghizistan KZ-BIO- 161 Libano LB-BIO- 161 Moldova MD- BIO-161 Filippine PH-BIO- 161 Russia RU- BIO-161 Senegal Sud Africa SN-BIO- 161 ZA-BIO- 161 Corea Sud del KR-BIO- 161 Tanzania Tagikistan Turchia Ucraina TZ-BIO- 161 TJ-BIO- 161 TR-BIO- 161 UA-BIO- 161 Uzbekistan UZ-BIO- 161 Vietnam VN-BIO- 161

74 ( 1 ) Tale designazione non pregiuca le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'unsc e con il parere della CIG sulla chiarazione inpendenza del Kosovo. M9 4. Eccezioni: in conversione e vino 5. Periodo inclusione nell elenco: fino al 30 giugno 2016 M7 «Bolicert Ltd.» 1. Inrizzo: Street Colon 756, floor 2, office 2 A, Ef. Valvia Casilla 13030, La Paz, Bolivia 2. Sito Internet: 3. Paesi terzi, numeri coce e categorie interessate: Paese terzo coce Bolivia BO- BIO-126 A B C D E F 4. Eccezioni: in conversione e vino 5. Periodo inclusione nell elenco: fino al 30 giugno 2015 «Caucacert Ltd» M15 1. Inrizzo: 2, Marshal Gelovani Street, 5a flour, Suite 410, Tbilisi 0159, Georgia M7 2. Sito Internet: 3. Paesi terzi, numeri coce e categorie interessate: Paese terzo

75 coce Georgia GE- BIO-117 A B C D E F M15 4. Eccezioni: in conversione M7 5. Periodo inclusione nell elenco: fino al 30 giugno 2015 «CCOF Certification Services» 1. Inrizzo: 2155 Delaware Avenue, Suite 150, Santa Cruz, CA 95060, USA 2. Sito Internet: 3. Paesi terzi, numeri coce e categorie interessate: Paese terzo coce A B C D E F Canada CA-BIO- 105 Messico MX- BIO-105 x x x 4. Eccezioni: in conversione, vino e cui all allegato III 5. Periodo inclusione nell elenco: fino al 30 giugno 2015 «CCPB Srl» 1. Inrizzo: Via Jacopo Barozzi N.8, Bologna, Italia 2. Sito Internet: M13 3. Paesi terzi, numeri coce e categorie interessate: Paese

76 terzo coce A B C D E F Cina Egitto CN- BIO-102 EG- BIO-102 Iraq Libano IQ-BIO- 102 LB-BIO- 102 Marocco MA- BIO-102 Filippine PH-BIO- 102 San Marino SM- BIO-102 Siria SY-BIO- 102 Turchia TR-BIO- 102 M7 4. Eccezioni: in conversione e vino 5. Periodo inclusione nell elenco: fino al 30 giugno 2015 M13 M9 «CERES Certification of Environmental Standards GmbH» 1. Inrizzo: Vorderhaslach 1, Happurg, Germania 2. Sito Internet: M13 3. Paesi terzi, numeri coce e categorie interessate: Paese terzo coce

77 Albania AL-BIO- 140 A B C D E F x x x Azerbaigian AZ-BIO- 140 Benin BJ-BIO- 140 Bolivia BO- BIO-140 x x x Burkina Faso Bhutan Cile BF-BIO- 140 BT-BIO- 140 CL-BIO- 140 x x x Cina Colombia CN- BIO-140 CO- BIO-140 x x x x x x Repubblica dominicana DO- BIO-140 x x x Ecuador EC-BIO- 140 x x x Egitto EG- BIO-140 x x x Etiopia ET-BIO- 140 x x x Ghana Grenada GH- BIO-140 GD- BIO-140 x x x x Indonesia Iran ID-BIO- 140 IR-BIO- 140 x x x Giamaica JM-BIO- 140 x x x

78 Kazakhstan KZ-BIO- 140 Kenya KE-BIO- 140 x x x Kirghizistan KG- BIO-140 Ex MK- Repubblica BIO-140 iugoslava Macedonia x x x Mali ML-BIO- 140 Messico Moldova Marocco Papua Nuova Guinea MX- BIO-140 MD- BIO-140 MA- BIO-140 PG- BIO-140 x x x x x x x x x x x x Paraguay Perù Filippine PY-BIO- 140 PE-BIO- 140 PH-BIO- 140 x x x x x x x x x Russia Ruanda RU- BIO-140 RW- BIO-140 x x x x x x Arabia Sauta Senegal SA-BIO- 140 SN-BIO- 140 x x x Serbia RS-BIO- 140 x x x

79 Singapore SG- BIO-140 x x x Sud Africa ZA-BIO- 140 x x x Santa Lucia LC-BIO- 140 x x x Taiwan TW- BIO-140 x x x Tanzania Thailana Turchia Togo TZ-BIO- 140 TH-BIO- 140 TR-BIO- 140 TG-BIO- 140 x x x x x x x x x Uganda UG- BIO-140 x x x Ucraina UA-BIO- 140 x x x Uzbekistan UZ-BIO- 140 x x x Vietnam VN-BIO- 140 x x x M15 4. Eccezioni: in conversione M9 5. Periodo inclusione nell elenco: fino al 30 giugno 2015 M12 «Certificadora Mexicana de productos y procesos ecológicos S.C.» 1. Inrizzo: Calle 16 de septiembre No 204, Ejido Guadalupe Victoria, Oaxaca, Mexico, C.P Sito Internet: 3. Paesi terzi, numeri coce e categorie interessate:

80 Paese terzo coce Repubblica dominicana DO- BIO-104 A B C D E F Guatemala GT-BIO- 104 Messico MX- BIO-104 x x x El Salvador SV-BIO Eccezioni: in conversione, vino 5. Periodo inclusione nell elenco: fino al 30 giugno M7 «Certisys» 1. Inrizzo: Rue Joseph Bouché 57/3, 5310 Bolinne, Belgio 2. Sito Internet: M13 3. Paesi terzi, numeri coce e categorie interessate: Paese terzo coce Benin Burkina Faso BJ-BIO- 128 BF-BIO- 128 A B C D E F Costa d'avorio CI-BIO- 128 Ghana GH- BIO-128 Mali ML-BIO- x x

81 128 Senegal SN-BIO- 128 Vietnam VN-BIO- 128 Togo TG-BIO- 128 M7 4. Eccezioni: in conversione e vino 5. Periodo inclusione nell elenco: fino al 30 giugno 2015 M13 «Company of Organic Agriculture in Palestine» 1. Inrizzo: Alsafa builng- first floor Al-Masaeif, Ramallah, Palestina 2. Inrizzo Internet: 3. Paesi terzi, numeri coce e categorie interessate: Paese terzo coce A B C D E F Territorio palestinese occupato PS-BIO Eccezioni: in conversione, vino 5. Periodo inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno M7 «Control Union Certifications» 1. Inrizzo: Meeuwenlaan 4-6, 8011 BZ, Zwolle, Paesi Bassi 2. Sito Internet: M15 3. Paesi terzi, numeri coce e categorie interessate:

82 Paese terzo coce Afghanistan Albania AF-BIO- 149 AL-BIO- 149 A B C D E F x x x x x x x x Bermuda BM- BIO-149 x x x x Bhutan Brasile Burkina Faso BT-BIO- 149 BR-BIO- 149 BF-BIO- 149 x x x x x x x x Myanmar/Birmania MM- BIO-149 x x x x Cambogia Canada KH-BIO- 149 CA-BIO- 149 x x x x x Cina Colombia Costa Rica CN- BIO-149 CO- BIO-149 CR- BIO-149 x x x x x x x x x x Costa d'avorio CI-BIO- 149 x x x x Repubblica dominicana DO- BIO-149 x x x x Ecuador EC-BIO- 149 x x x x Egitto EG- BIO-149 x x x x Etiopia ET-BIO- x x x x

83 149 Ghana Guinea Honduras GH- BIO-149 GN- BIO-149 HN- BIO-149 x x x x x x x x Hong Kong Ina Indonesia Iran Israele Giappone Corea del Sud HK-BIO- 149 IN-BIO- 149 ID-BIO- 149 IR-BIO- 149 IL-BIO- 149 JP-BIO- 149 KR-BIO- 149 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Kirghizistan KG- BIO-149 x x x x Laos LA-BIO- 149 x x x x Ex Repubblica iugoslava Macedonia MK- BIO-149 x x x x Malaysia MY- BIO-149 x x x x Mali ML-BIO- 149 x x x x Maurizio Messico MU- BIO-149 MX- BIO-149 x x x x x x x x Moldova MD- x x x x

84 BIO-149 Mozambico MZ- BIO-149 x x x x Nepal NP-BIO- 149 x x x x Nigeria NG- BIO-149 x x x x Pakistan Territorio palestinese occupato Panama Paraguay Perù Filippine PK-BIO- 149 PS-BIO- 149 PA-BIO- 149 PY-BIO- 149 PE-BIO- 149 PH-BIO- 149 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Ruanda RW- BIO-149 x x x x Serbia Sierra Leone RS-BIO- 149 SL-BIO- 149 x x x x x x Singapore SG- BIO-149 x x x x Sud Africa Sri Lanka ZA-BIO- 149 LK-BIO- 149 x x x x x x x x Svizzera CH- BIO-149 x Siria SY-BIO- 149 x x x x Tanzania TZ-BIO- x x x x

85 Thailana Timor Leste Turchia 149 TH-BIO- 149 TL-BIO- 149 TR-BIO- 149 x x x x x x x x x x x x Uganda UG- BIO-149 x x x x Ucraina Emirati uniti Stati Uniti Uruguay Uzbekistan Vietnam Zambia arabi UA-BIO- 149 AE-BIO- 149 US-BIO- 149 UY-BIO- 149 UZ-BIO- 149 VN-BIO- 149 ZN-BIO- 149 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 4. Eccezioni: in conversione, cui all'allegato III M7 5. Periodo inclusione nell elenco: fino al 30 giugno 2015 «Doalnara Certified Organic Korea, LLC» 1. Inrizzo: Jangyang-ri, Socho-myeon, Wonju-si, Gangwon, Corea del Sud 2. Sito Internet: 3. Paesi terzi, numeri coce e categorie interessate: Paese terzo coce

86 Corea del Sud KR-BIO- 129 A B C D E F 4. Eccezioni: in conversione e vino 5. Periodo inclusione nell elenco: fino al 30 giugno 2015 M12 «Ecocert SA» 1. Inrizzo: BP 47, L Isle-Jourdain, Francia 2. Sito Internet: 3. Paesi terzi, numeri coce e categorie interessate: Paese terzo coce Algeria Andorra DZ-BIO- 154 AD-BIO- 154 A B C D E F Azerbaigian AZ-BIO- 154 Benin Bosnia- Erzegovina Brasile Burkina Faso Burun BJ-BIO- 154 BA-BIO- 154 BR-BIO- 154 BF-BIO- 154 BI-BIO- 154 x x x x Cambogia KH-BIO- 154

87 Camerun CM- BIO-154 Canada Ciad Cina CA-BIO- 154 TD-BIO- 154 CN-BO- 154 x x x x x x Colombia Comore CO- BIO-154 KM- BIO-154 x x x Costa d Avorio CI-BIO- 154 M10 M12 Cuba Repubblica dominicana CU- BIO-154 DO- BIO-154 Ecuador Figi EC-BIO- 154 FJ-BIO- 154 x x x x Ghana GH- BIO-154 Guatemala GT-BIO- 154 Guinea Guyana GN- BIO-154 GY- BIO-154 Haiti Ina HT-BIO- 154 IN-BIO- 154 x x

88 Indonesia Iran Giappone ID-BIO- 154 IR-BIO- 154 JP-BIO- 154 x Kazakistan KZ-BIO- 154 Kenya KE-BIO- 154 Kuwait KW- BIO-154 Kirghizistan KG- BIO-154 Laos LA-BIO- 154 Ex repubblica iugoslava Macedonia MK- BIO-154 Madagascar MG- BIO-154 x x x x x x Malawi Malesia MW- BIO-154 MY- BIO-154 Mali ML-BIO- 154 Mauritius Messico Moldova Monaco MU- BIO-154 MX- BIO-154 MD- BIO-154 MC- BIO-154 x Marocco MA- x x x x

89 BIO-154 Mozambico MZ- BIO-154 x x x Namibia Nepal NA-BIO- 154 NP-BIO- 154 Nigeria NG- BIO-154 Pakistan Paraguay Perù Filippine PK-BIO- 154 PY-BIO- 154 PE-BIO- 154 PH-BIO- 154 x x Russia Ruanda RU- BIO-154 RW- BIO-154 São Tomé e Príncipe ST-BIO- 154 Arabia Sauta Senegal Serbia SA-BIO- 154 SN-BIO- 154 RS-BIO- 154 x x x x x x x Somalia SO- BIO-154 Sudafrica Sudan ZA-BIO- 154 SD-BIO- 154 x x x x Swaziland SZ-BIO- 154

90 Siria Tanzania Tailana Togo Tunisia Turchia SY-BIO- 154 TZ-BIO- 154 TH-BIO- 154 TG-BIO- 154 TN-BIO- 154 TR-BIO- 154 x x x x x x x x x x Uganda UG- BIO-154 Ucraina Emirati Arabi Uniti UA-BIO- 154 AE-BIO- 154 Uzbekistan UZ-BIO- 154 Vanuatu Vietnam VU-BIO- 154 VN-BIO- 154 x x Zambia Zimbabwe ZM- BIO-154 ZW- BIO Eccezioni: in conversione, cui all allegato III 5. Periodo inclusione nell elenco: fino al 30 giugno M7 «Ecoglobe» M15 1. Inrizzo: 1, Aram khachatryan Street, apt. 66, 0033 Yerevan, Armenia M7 2. Sito Internet: M13

91 3. Paesi terzi, numeri coce e categorie interessate: Paese terzo coce A B C D E F Armenia AM- BIO-112 Bielorussia BY-BIO- 112 Iran Pakistan IR-BIO- 112 PK-BIO- 112 Russia RU- BIO-112 Ucraina UA-BIO- 112 M7 4. Eccezioni: in conversione e vino 5. Periodo inclusione nell elenco: fino al 30 giugno 2015 M13 «Egyptian Center Of Organic Agriculture (ECOA)» 1. Inrizzo: 29 Yathreb St., Dokki 12311, Ciza Governorate, Egitto 2. Inrizzo Internet: 3. Paesi terzi, numeri coce e categorie interessate: Paese terzo coce A B C D E F

92 Egitto EG- BIO Eccezioni: in conversione, vino 5. Periodo inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno M7 «Ekolojik Tarim Kontrol Organizasyonu» 1. Inrizzo: 160 Sok. 13/7 Bornova, Izmir, Turchia 2. Sito Internet: M15 3. Paesi terzi, numeri coce e categorie interessate: Paese terzo coce A B C D E F Azerbaigian AZ-BIO- 109 Costa d'avorio Etiopia CI-BIO- 109 ET-BIO- 109 Georgia GE- BIO-109 Kazakhstan KZ-BIO- 109 x x x Kirghizistan KG- BIO-109 Russia RU- BIO-109 x x x Serbia Tagikistan RS-BIO- 109 TJ-BIO- 109 x x x x Turchia TR-BIO- x x x x

93 Ucraina 109 UA-BIO- 109 x x x x Uzbekistan UZ-BIO- 109 M7 4. Eccezioni: in conversione e vino 5. Periodo inclusione nell elenco: fino al 30 giugno 2015 M9 «Florida Certified Organic Growers and Consumers, Inc. (FOG), DBA as Quality Certification Services (QCS)» 1. Inrizzo: P.O. Box 12311, Gainesville FL, 32604, Stati Uniti d America 2. Sito Internet: M15 3. Paesi terzi, numeri coce e categorie interessate: Paese terzo coce Bahamas BS-BIO- 144 A B C D E F x x x Cina CN- BIO-144 x x x x Repubblica dominicana DO- BIO-144 x x x x Ecuador EC-BIO- 144 x x x x Guatemala GT-BIO- 144 Honduras Malaysia HN- BIO-144 MY- BIO-144 x x x x x x x

94 Messico MX- BIO-144 x x x Nicaragua NI-BIO- 144 x x x x Perù Filippine PE-BIO- 144 PH-BIO- 144 x x x x x x x El Salvador SV-BIO- 144 Sud Africa ZA-BIO- 144 x x x x x x x Taiwan TW- BIO-144 x x x x Turchia TR-BIO- 144 x x x M9 4. Eccezioni: in conversione e vino 5. Periodo inclusione nell elenco: fino al 30 giugno 2015 «IBD Certifications Ltd» 1. Inrizzo: Rua Dr. Costa Leite, 1351, , Botucatu SP, Brasile 2. Sito Internet: 3. Paesi terzi, numeri coce e categorie interessate: Paese terzo coce A B C D E F Brasile BR-BIO- 122 x x x x Cina CN- BIO-122 x x x Messico MX- BIO-122 x x

95 4. Eccezioni: in conversione e vino 5. Periodo inclusione nell elenco: fino al 30 giugno 2015 M12 «IMO Control Latinoamérica Ltda.» 1. Inrizzo: Calle Pasoskanki 2134, Cochabamba, Bolivia 2. Sito Internet: 3. Paesi terzi, numeri coce e categorie interessate: Paese terzo coce A B C D E F Bolivia Colombia BO- BIO-123 CO- BIO-123 Repubblica dominicana DO- BIO-123 Ecuador EC-BIO- 123 Guatemala GT-BIO- 123 Haiti HT-BIO- 123 Messico MX- BIO-123 Nicaragua NI-BIO- 123 Perù Paraguay PE-BIO- 123 PY-BIO- 123 El Salvador SV-BIO- 123

96 Venezuela VE-BIO Eccezioni: in conversione, vino 5. Periodo inclusione nell elenco: fino al 30 giugno M7 «IMO Control Private Limited» 1. Inrizzo: No.3627, 1st Floor, 7th Cross, 13th «G» Main, H.A.L. 2nd Stage, Bangalore , Ina 2. Sito Internet: M13 3. Paesi terzi, numeri coce e categorie interessate: Paese terzo coce A B C D E F Afghanistan AF-BIO- 147 Bangladesh BD-BIO- 147 Bhutan Indonesia Ina Iran BT-BIO- 147 ID-BIO- 147 IN-BIO- 147 IR-BIO x Malaysia MY- BIO-147 Nepal NP-BIO- 147 Pakistan PK-BIO- 147

97 Filippine Sri Lanka Thailana Vietnam PH-BIO- 147 LK-BIO- 147 TH-BIO- 147 VN-BIO Eccezioni: in conversione, vino e cui all'allegato IIÌ M7 5. Periodo inclusione nell elenco: fino al 30 giugno 2015 M9 «IMO-Control Sertifikasyon Tic. Ltd. Ști» 1. Inrizzo: 225 Sok. No:29 D:7 Bornova, Izmir, Turchia 2. Sito Internet: M15 3. Paesi terzi, numeri coce e categorie interessate: Paese terzo coce Afghanistan Azerbaigian AF-BIO- 158 AZ-BIO -158 A B C D E F Georgia GE- BIO-158 Kazakhstan KZ-BIO- 158 x x Repubblica del Kirghizistan KG- BIO-158 Russia RU- x x

98 Tagikistan Turchia BIO-158 TJ-BIO- 158 TR-BIO- 158 Turkmenistan TM- BIO-158 Ucraina Uzbekistan UA-BIO- 158 UZ-BIO- 158 x x x Emirati arabi uniti AE-BIO- 158 x M9 4. Eccezioni: in conversione e vino 5. Periodo inclusione nell elenco: fino al 30 giugno 2016 M7 «IMO Institut für Marktökologie GmbH» 1. Inrizzo: Postfach , Konstanz, Germania 2. Sito Internet: M13 3. Paesi terzi, numeri coce e categorie interessate: Paese terzo coce A B C D E F Armenia AM- BIO-146 Azerbaigian AZ-BIO- 146 M7 4. Eccezioni: in conversione e vino 5. Periodo inclusione nell elenco: fino al 30 giugno 2015

99 M9 «Indocert» 1. Inrizzo: Thottumugham post, Aluva, Ernakulam, Kerala, Ina 2. Sito Internet: M15 3. Paesi terzi, numeri coce e categorie interessate: Paese terzo coce Ina IN-BIO- 148 A B C D E F x x x Sri Lanka LK-BIO- 148 Cambogia KH-BIO Eccezioni: in conversione, cui all'allegato III M9 5. Periodo inclusione nell elenco: fino al 30 giugno 2015 M13 «IMO Swiss AG» M9 1. Inrizzo: Weststrasse 1, 8570 Weinfelden, Svizzera 2. Sito Internet: M13 3. Paesi terzi, numeri coce e categorie interessate: Paese terzo coce

100 A B C D E F Afghanistan AF-BIO- 143 x x x Albania AL-BIO- 143 Armenia AM- BIO-143 Azerbaigian AZ-BIO -143 Bangladesh BD-BIO- 143 x x x Bolivia BO- BIO-143 Bosnia- Erzegovina Brasile BA-BIO- 143 BR-BIO- 143 x x x x x Burkina Faso BF-BIO- 143 Camerun CM- BIO-143 Canada Cile CA-BIO- 143 CL-BIO- 143 x x x x x Cina Colombia Repubblica democratica del Congo CN- BIO-143 CO- BIO-143 CD- BIO-143 x x x x Costa d'avorio CI-BIO- 143 Repubblica dominicana DO- BIO-143 Ecuador EC-BIO- x x

101 El Salvador Etiopia 143 SV-BIO- 143 ET-BIO- 143 Georgia Ghana GE- BIO-143 GH- BIO-143 Guatemala Haiti Ina Indonesia Giappone Giordania Kazakhstan Kenya GT-BIO- 143 HT-BIO- 143 IN-BIO- 143 ID-BIO- 143 JP-BIO- 143 JO-BIO- 143 KZ-BIO- 143 KE-BIO- 143 x x Kirghizistan KG- BIO-143 Liechtenstein LI-BIO- 143 Mali ML-BIO- 143 Messico Marocco Namibia MX- BIO-143 MA- BIO-143 NA-BIO- 143

102 Nepal Nicaragua Niger NP-BIO- 143 NI-BIO- 143 NE-BIO- 143 Nigeria NG- BIO-143 Territorio palestinese occupato Pakistan Paraguay Perù Filippine PS-BIO- 143 PK-BIO- 143 PY-BIO- 143 PE-BIO- 143 PH-BIO- 143 x x x Russia Ruanda RU- BIO-143 RW- BIO-143 x x x Sierra Leone SL-BIO- 143 Singapore SG- BIO-143 x Sud Africa Sri Lanka Sudan Suriname ZA-BIO- 143 LK-BIO- 143 SD-BIO- 143 SR-BIO- 143 Siria SY-BIO- 143

103 Tagikistan TJ-BIO- 143 Taiwan TW- BIO-143 Tanzania Thailana Togo TZ-BIO- 143 TH-BIO- 143 TG-BIO- 143 Uganda UG- BIO-143 x x x Ucraina UA-BIO- 143 x x x x Emirati arabi uniti AE-BIO- 143 x Uzbekistan Venezuela Vietnam UZ-BIO- 143 VE-BIO- 143 VN-BIO- 143 x x x x x x M9 4. Eccezioni: in conversione, vino e cui all allegato III 5. Periodo inclusione nell elenco: fino al 30 giugno 2015 M7 «International Certification Services, Inc.» 1. Inrizzo: 301 5th Ave SE Mena, ND 58467, Stati Uniti 2. Sito Internet: 3. Paesi terzi, numeri coce e categorie interessate: Paese terzo coce

104 A B C D E F Canada CA-BIO- 111 Messico MX- BIO-111 x Polinesia francese PF-BIO- 111 x 4. Eccezioni: in conversione, vino e cui all allegato III 5. Periodo inclusione nell elenco: fino al 30 giugno 2015 M9 «Istituto Certificazione Etica e Ambientale» 1. Inrizzo: Via Nazario Sauro 2, Bologna, Italia 2. Sito Internet: M13 3. Paesi terzi, numeri coce e categorie interessate: Paese terzo coce Albania AL-BIO- 115 A B C D E F Armenia AM- BIO-115 x x Ecuador Etiopia Iran Giappone EC-BIO- 115 ET-BIO- 115 IR-BIO- 115 JP-BIO- 115 Kazakhstan KZ-BIO- 115

105 Libano LB-BIO- 115 x Madagascar MG- BIO-115 Malaysia Messico Moldova Russia MY- BIO-115 MX- BIO-115 MD- BIO-115 RU- BIO-115 x x x x x x x San Marino SM- BIO-115 x Senegal Sri Lanka Siria Thailana Turchia Ucraina Emirati arabi uniti Uruguay SN-BIO- 115 LK-BIO- 115 SY-BIO- 115 TH-BIO- 115 TR-BIO- 115 UA-BIO- 115 AE-BIO- 115 UY-BIO- 115 x x x x Uzbekistan UZ-BIO- 115 Vietnam VN-BIO- 115 x M9 4. Eccezioni: in conversione, vino e cui all allegato III 5. Periodo inclusione nell elenco: fino al 30 giugno 2015

106 M7 «Istituto Meterraneo Certificazione s.r.l.» 1. Inrizzo: Via C. Pisacane 32, Senigallia (AN), Italia 2. Sito Internet: M13 3. Paesi terzi, numeri coce e categorie interessate: Paese terzo coce A B C D E F Egitto EG- BIO-136 x x x Libano LB-BIO- 136 x x x Marocco MA- BIO-136 Filippine PH-BIO- 136 Siria SY-BIO- 136 Tunisia TN-BIO- 136 Turchia TR-BIO- 136 x x x x M7 4. Eccezioni: in conversione, vino e cui all allegato III 5. Periodo inclusione nell elenco: fino al 30 giugno 2015 «Japan Organic and Natural Foods Association» 1. Inrizzo: Takegashi Bldg. 3rd Fl., Kyobashi, Chuo-ku, Tokyo, Giappone 2. Sito Internet: 3. Paesi terzi, numeri coce e categorie interessate:

107 Paese terzo coce A B C D E F Cina Taiwan CN- BIO-145 TW- BIO-145 Giappone JP-BIO Eccezioni: in conversione, vino e cui all allegato III 5. Periodo inclusione nell elenco: fino al 30 giugno 2015 M12 «LACON GmbH» M13 1. Inrizzo: Moltkestrasse 4, Offenburg, Germania M12 2. Sito Internet: M13 3. Paesi terzi, numeri coce e categorie interessate: Paese terzo coce A B C D E F Azerbaigian AZ-BIO- 134 Bangladesh BD-BIO- 134 Brasile BR-BIO- 134 x Burkina BF-BIO- x x x

108 Faso 134 Ghana GH- BIO-134 Ina IN-BIO- 134 x x Kazakhstan KZ-BIO- 134 Madagascar MG- BIO-134 Mali ML-BIO- 134 Messico Marocco MX- BIO-134 MA- BIO-134 x x Namibia Nepal NA-BIO- 134 NP-BIO- 134 Russia RU- BIO-134 Serbia Sud Africa Tanzania Togo Turchia Ucraina Emirati arabi uniti RS-BIO- 134 ZA-BIO- 134 TZ-BIO- 134 TG-BIO- 134 TR-BIO- 134 UA-BIO- 134 AE-BIO- 134 x M12 4. Eccezioni: in conversione, vino e cui all allegato III

109 5. Periodo inclusione nell elenco: fino al 30 giugno M7 «Letis S.A.» 1. Inrizzo: Urquiza 1564, S2000ANR, Rosario, Santa Fe, Argentina 2. Sito Internet: 3. Paesi terzi, numeri coce e categorie interessate: Paese terzo coce A B C D E F Argentina AR-BIO- 135 x Canada CA-BIO- 135 x Paraguay PY-BIO- 135 Perù PE-BIO- 135 x x Uruguay UY-BIO Eccezioni: in conversione, vino e cui all allegato III 5. Periodo inclusione nell elenco: fino al 30 giugno 2015 «LibanCert» 1. Inrizzo: Boulvard Kamil Chamoun Baaklini Center 4th floor, Chiah, Beirut, Libano 2. Sito Internet: 3. Paesi terzi, numeri coce e categorie interessate: Paese terzo coce

110 Iraq IQ-BIO- 114 A B C D E F Giordania JO-BIO- 114 Libano Siria LB-BIO- 114 SY-BIO Eccezioni: in conversione e vino 5. Periodo inclusione nell elenco: fino al 30 giugno 2015 «NASAA Certified Organic Pty Ltd» 1. Inrizzo: Unit 7/3 Mount Barker Road, Stirling SA 5152, Australia 2. Sito Internet: M15 3. Paesi terzi, numeri coce e categorie interessate: Paese terzo coce Australia AU-BIO- 119 A B C D E F x Indonesia ID-BIO- 119 Malaysia MY- BIO-119 Nepal NP-BIO- 119 Papua Nuova Guinea Samoa PG- BIO-119 WS- BIO-119

111 Singapore SG- BIO-119 Isole Salomone SB-BIO- 119 Sri Lanka LK-BIO- 119 Timor Leste Tonga TL-BIO- 119 TO-BIO Eccezioni: in conversione e cui all'allegato III M7 5. Periodo inclusione nell elenco: fino al 30 giugno 2015 «ÖkoP Zertifizierungs GmbH» 1. Inrizzo: Schlesische Straße 17d, Straubing, Germania 2. Sito Internet: 3. Paesi terzi, numeri coce e categorie interessate: Paese terzo coce A B C D E F Serbia RS-BIO Eccezioni: in conversione e vino 5. Periodo inclusione nell elenco: fino al 30 giugno 2015 «Onecert, Inc.» 1. Inrizzo: 427 North 33 rd Street, Lincoln, NE USA 2. Sito Internet: M13 3. Paesi terzi, numeri coce e categorie interessate:

112 Paese terzo coce Nepal NE-BIO- 152 A B C D E F Samoa WS- BIO-152 Ina IN-BIO- 152 x Thailana TH-BIO- 152 x x Uganda UG- BIO-152 x x Emirati arabi uniti AE-BIO- 152 x Vietnam VN-BIO- 152 x x 4. Eccezioni: in conversione, vino e cui all'allegato III M7 5. Periodo inclusione nell elenco: fino al 30 giugno 2015 «Oregon Tilth» 1. Inrizzo: 260 SW Mason Ave, Ste 106, Corvallis, OR 97333, Stati Uniti 2. Sito Internet: M13 3. Paesi terzi, numeri coce e categorie interessate: Paese terzo coce A B C D E F Bolivia BO- BIO-116 Canada CA-BIO- x

113 Cile 116 CL-BIO- 116 Cina CN- BIO-116 x Honduras HN- BIO-116 x Messico MX- BIO-116 Panama PN-BIO- 116 M7 4. Eccezioni: in conversione, vino e cui all allegato III 5. Periodo inclusione nell elenco: fino al 30 giugno 2015 M9 «Organic agriculture certification Thailand» 1. Inrizzo: 619/43 Kiatngamwong Builng, Ngamwongwan Rd., Tambon Bangkhen, Muang District, Nonthaburi 11000, Thailana 2. Sito Internet: 3. Paesi terzi, numeri coce e categorie interessate: Paese terzo coce Birmania/Myanmar MM- BIO-121 A B C D E F x Indonesia Laos ID-BIO- 121 LA-BIO- 121 Malaysia MY- BIO-121 x Nepal NP-BIO- x

114 Thailana Vietnam 121 TH-BIO- 121 VN-BIO Eccezioni: in conversione e vino 5. Periodo inclusione nell elenco: fino al 30 giugno 2015 M7 «Organic Certifiers» 1. Inrizzo: 6500 Casitas Pass Road, Ventura, CA 93001, USA 2. Sito Internet: 3. Paesi terzi, numeri coce e categorie interessate: Paese terzo coce Corea del Sud KR-BIO- 106 A B C D E F Messico MX- BIO-106 Filippine PH-BIO Eccezioni: in conversione e vino 5. Periodo inclusione nell elenco: fino al 30 giugno 2015 M12 «Organic Control System» 1. Inrizzo: Trg cara Jovana Nenada 15, Subotica, Serbia 2. Sito Internet: 3. Paesi terzi, numeri coce e categorie interessate:

115 Paese terzo coce A B C D E F Serbia RS-BIO Eccezioni: in conversione e vino 5. Periodo inclusione nell elenco: fino al 30 giugno M7 «Organic crop improvement association» 1. Inrizzo: 1340 North Cotner Boulevard, Lincoln, NE , USA 2. Sito Internet: M15 3. Paesi terzi, numeri coce e categorie interessate: Paese terzo coce Canada CA-BIO- 120 A B C D E F Guatemala GT-BIO- 120 Giappone JP-BIO- 120 x x x x x x Messico MX- BIO-120 x x x Nicaragua NI-BIO- 120 x x x Perù El Salvador PE-BIO- 120 SV-BIO- 120 x x x x x x M7

116 4. Eccezioni: in conversione, vino e cui all allegato III 5. Periodo inclusione nell elenco: fino al 30 giugno 2015 «Organic Food Development Center» 1. Inrizzo: 8 Jiang-Wang-Miao St., Nanjing , Cina 2. Sito Internet: 3. Paesi terzi, numeri coce e categorie interessate: Paese terzo coce A B C D E F Cina CN- BIO Eccezioni: in conversione e vino 5. Periodo inclusione nell elenco: fino al 30 giugno 2015 «Organic Standard» 1. Inrizzo: 51-B, Bohdana Khmelnytskoho str., Kyiv, , Ucraina 2. Sito Internet: 3. Paesi terzi, numeri coce e categorie interessate: Paese terzo coce A B C D E F Bielorussia BY-BIO- 108 x x Ucraina UA-BIO- 108 x x x 4. Eccezioni: in conversione e vino 5. Periodo inclusione nell elenco: fino al 30 giugno 2015 M9

117 «Organización Internacional Agropecuaria» 1. Inrizzo: Av. Santa Fe 830 (B1641ABN) Acassuso, Buenos Aires Argentina 2. Sito Internet: M13 3. Paesi terzi, numeri coce e categorie interessate: Paese terzo coce A B C D E F Argentina AR-BIO- 110 x Brasile BR-BIO- 110 Messico MX- BIO-110 Panama PA-BIO- 110 Uruguay UY-BIO- 110 x x x M9 4. Eccezioni: in conversione e cui all allegato III 5. Periodo inclusione nell elenco: fino al 30 giugno 2015 M7 «Organska Kontrola» 1. Inrizzo: Hamje Čemerlića 2/10, Sarajevo, Bosnia-Erzegovina 2. Sito Internet: 3. Paesi terzi, numeri coce e categorie interessate: Paese terzo coce

118 Montenegro ME- BIO-101 A B C D E F Serbia Bosnia- Erzegovina RS-BIO- 101 BA-BIO Eccezioni: in conversione e vino 5. Periodo inclusione nell elenco: fino al 30 giugno 2015 «QC&I GmbH» 1. Inrizzo: Tiergartenstraße 32, Prüm, Germania 2. Sito Internet: 3. Paesi terzi, numeri coce e categorie interessate: Paese terzo coce A B C D E F Azerbaigian AZ-BIO- 153 Belize BZ-BIO- 153 Marocco MA- BIO-153 x x x Sri Lanka Thailana Ucraina LK-BIO- 153 TH-BIO- 153 UA-BIO Eccezioni: in conversione e vino 5. Periodo inclusione nell elenco: fino al 30 giugno 2015 «Quality Assurance International» 1. Inrizzo: 9191 Towne Centre Drive, Suite 200, San Diego, CA 92122, Stati Uniti

119 2. Sito Internet: 3. Paesi terzi, numeri coce e categorie interessate: Paese terzo coce Canada CA-BIO- 113 A B C D E F Messico MX- BIO-113 X x Paraguay PY-BIO- 113 X x 4. Eccezioni: in conversione, vino e cui all allegato III 5. Periodo inclusione nell elenco: fino al 30 giugno 2015 M9 «SGS Austria Controll-Co. GmbH» 1. Inrizzo: Diefenbachgasse 35, 1150 Wien, Austria 2. Sito Internet: 3. Paesi terzi, numeri coce e categorie interessate: Paese terzo coce AB C DE F Armenia AM- BIO-159 Kazakhstan KZ-BIO- 159 Repubblica moldova MD- BIO-159

120 Serbia RS-BIO- 159 Sud Africa ZA-BIO- 159 x x x Ucraina UA-BIO- 159 M15 4. Eccezioni: in conversione M9 5. Periodo inclusione nell elenco: fino al 30 giugno 2016 M7 «Soil Association Certification Limited» 1. Inrizzo: South Plaza, Marlborough Street, Bristol, BS1 3NX, Regno Unito 2. Sito Internet: M15 3. Paesi terzi, numeri coce e categorie interessate: Paese terzo coce Belize BZ-BIO- 142 A B C D E F Camerun CM- BIO-142 Colombia CO- BIO-142 x x x Egitto Ghana EG- BIO-142 GH- BIO-142 Iran IR-BIO- 142 Kenya KE-BIO- x x

121 142 Sud Africa ZA-BIO- 142 Thailana TH-BIO- 142 x x x Uganda UG- BIO-142 Venezuela VE-BIO- 142 M7 4. Eccezioni: in conversione e vino 5. Periodo inclusione nell elenco: fino al 30 giugno 2015 M9 «Suolo e Salute srl» 1. Inrizzo: Via Paolo Borsellino 12, Fano (PU) Italia 2. Sito Internet: 3. Paesi terzi, numeri coce e categorie interessate: Paese terzo coce A B C D E F San Marino SM- BIO-150 Senegal SN-BIO- 150 Serbia RS-BIO- 150 Ucraina UA-BIO Eccezioni: in conversione 5. Periodo inclusione nell elenco: fino al 30 giugno 2015 M9 «TÜV Nord Integra»

122 1. Inrizzo: Statiestraat 164, 2600 Berchem (Antwerp), Belgio 2. Sito Internet: M13 3. Paesi terzi, numeri coce e categorie interessate: Paese terzo coce Burkina Faso BF-BIO- 160 A B C D E F Camerun Egitto CM- BIO-160 EG- BIO-160 Costa d'avorio Giordania CI-BIO- 160 JO-BIO- 160 Madagascar MG- BIO-160 Mali ML-BIO- 160 Marocco Curaçao MA- BIO-160 CW- BIO-160 Senegal SN-BIO- 160 M9 4. Eccezioni: in conversione e vino 5. Periodo inclusione nell elenco: fino al 30 giugno 2016 M7 «Uganda Organic Certification Ltd.»

123 1. Inrizzo: P.O. Box 33743, Kampala, Uganda 2. Sito Internet: 3. Paesi terzi, numeri coce e categorie interessate: Paese terzo coce Uganda UG- BIO-124 A B C D E F 4. Eccezioni: in conversione e vino 5. Periodo inclusione nell elenco: fino al 30 giugno 2015 B ALLEGATO V MODELLO DI CERTIFICATO DI ISPEZIONE per l importazione biologici nella Comunità europea cui all articolo 13 Per stabilire il modello del certificato occorre determinarne: il testo, il formato (su un unico foglio), la sposizione e le mensioni delle caselle.

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