INFORMAZIONI SULLA BANCA CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELL OPERAZIONE. Importo massimo finanziabile: non superiore all'80% del valore dell'immobile
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- Evelina Mari
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1 1/5 Il presente prodotto e' destinato alla clientela classificabile nella categoria "consumatori". Finalita' del mutuo: portabilita' del mutuo ai sensi dell'art.8 del D.L. n.7/2007 convertito con modificazioni nella Legge n.40/2007 Importo massimo finanziabile: non superiore all'80% del valore dell'immobile INFORMAZIONI SULLA BANCA BANCO MARCHIGIANO CREDITO COOPERATIVO Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, iscritto all'albo dei Gruppi Bancari Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano S.p.A. Viale Matteotti, CIVITANOVA MARCHE (MC) Tel.: 0733/8211 Fax: 0733/ info@bancomarchigiano.it sito internet: Registro delle Imprese della CCIAA di Macerata e Codifice Fiscale n Iscritta all Albo della Banca d Italia n cod. ABI Società partecipante al Gruppo IVA Cassa Centrale Banca - P.IVA Iscritta all Albo delle società cooperative n. A Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo. CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELL OPERAZIONE Disciplina, struttura e funzione economica L'art. 8 del Decreto Legge n. 7/2007 (convertito con modificazioni nella Legge n. 40/2007) ha introdotto la cosiddetta " portabilità del mutuo" mediante surrogazione per volontà del debitore (art cod. civ.). Si tratta di un'operazione che permette al cliente di ottenere da una nuova banca a condizione, ovviamente, che questa vi acconsenta un mutuo al fine di estinguere il finanziamento precedentemente ottenuto dalla banca finanziatrice originaria. Il mutuatario può ottenere dalla nuova banca condizioni migliorative per quanto riguarda, per esempio, tassi di interesse e durata. L'unico vincolo è che il nuovo mutuo non può superare per importo il debito (residuo) relativo al finanziamento originario. Il mutuatario non deve sostenere alcuna spesa per il perfezionamento dell'operazione: le spese, ivi incluse quelle notarili e assicurative, sono totalmente a carico della nuova banca. Per l'estinzione anticipata del vecchio finanziamento, nell'ambito dell'operazione di portabilità, non è dovuta la corresponsione di alcun compenso. Non è altresì necessario iscrivere una nuova ipoteca in quanto scopo della surrogazione è di permettere l'utilizzo delle garanzie che assistevano il finanziamento originario a garanzia del nuovo mutuo; in pratica si "stacca" l'ipoteca dal primo finanziamento, che viene estinto, per "attaccarla" al nuovo mutuo. L'art cod. civ. non richiede il consenso della banca finanziatrice originaria per il perfezionamento dell'operazione. Quest'ultima potrebbe decidere di non presentarsi all'atto ma non può opporsi all'operazione rifiutando di ricevere il pagamento, essendo anzi obbligata a rilasciarne quietanza.
2 2/5 In estrema sintesi la struttura dell'operazione si articola nel seguente modo: 1. si stipula un mutuo con la nuova banca; 2. si qualifica espressamente il nuovo mutuo come finalizzato (cosiddetto "mutuo di scopo") a procurare la provvista per estinguere il finanziamento originario; 3. si utilizza il ricavato del nuovo mutuo per andare ad estinguere il finanziamento originario; 4. all'atto dell'estinzione del vecchio finanziamento, il debitore dichiara alla banca originaria che, per effettuare l'estinzione, si utilizza denaro proveniente da un nuovo mutuo; 5. si ottiene dalla vecchia banca una quietanza di estinzione del primo finanziamento; nella quietanza si dà atto della dichiarazione del debitore di essersi procurato mediante un nuovo mutuo la disponibilità finanziaria necessaria per estinguere il primo finanziamento; 6. si stipula infine l'atto di surrogazione, con il quale il debitore dichiara di sostituire la nuova banca a quella originaria nelle garanzie (es. ipoteca, fideiussione, ecc.) che assistevano il finanziamento originario. La nuova banca, per il nuovo finanziamento, può ricorrere al modello del mutuo fondiario o a quello del mutuo ipotecario. Il mutuo fondiario è un finanziamento di durata medio-lunga (superiore ai 18 mesi), il cui rimborso viene garantito dalla concessione di ipoteca, normalmente di 1 grado, su immobili. L'ammontare massimo della somma erogabile è pari all'80% del valore dei beni ipotecati, elevabile fino al 100% qualora vengano prestate garanzie integrative (fideiussioni bancarie; polizze assicurative; ecc.). Preesistendo garanzie ipotecarie, dal valore dei beni deve essere detratto il residuo del finanziamento precedentemente garantito. Il mutuo ipotecario è un finanziamento il cui rimborso viene garantito dalla concessione di ipoteca, non necessariamente di primo grado, su immobili. Per entrambe le tipologie di mutuo il rimborso avviene mediante pagamento periodico di rate comprensive di capitale e di interessi, secondo un tasso fisso, variabile o misto. Principali rischi (generici e specifici) L'operazione di portabilità non presenta alcun rischio per il mutuatario salvo quanto di seguito precisato con riferimento al contratto di mutuo (per maggiori informazioni vedere lo specifico foglio informativo/ informazioni generali sul credito immobiliare offerto ai consumatori). Per quanto riguarda i mutui a tasso indicizzato: possibilità di variazione del tasso di interesse in aumento rispetto al tasso iniziale. Per quanto riguarda i mutui a tasso fisso: impossibilità di beneficiare delle eventuali variazioni al ribasso dei tassi, verificatesi nell'ambito del mercato bancario. Per tutte le tipologie di mutuo: possibilità che la banca modifichi, ove contrattualmente previsto, le condizioni applicate al rapporto in senso sfavorevole al cliente. Variabilità del tasso di cambio, qualora il mutuo sia espresso in valuta estera. CONDIZIONI ECONOMICHE Le condizioni applicate sono quelle previste per il prodotto di mutuo scelto dal cliente e riportate nel relativo Foglio Informativo / Informazioni generali sul credito immobiliare offerto ai consumatori, eccetto le commissioni di istruttoria, il recupero spese per richiesta visura ipocatastale e le eventuali spese per prima perizia di stima, che non verranno applicati così come previsto dalle leggi n. 40/2007 e n. 244 del 24 dicembre 2007 (legge finanziaria 2008). Garanzie Come previsto all'art. 8 della legge 40/2007 ci surroghiamo, nell ipoteca originaria, al precedente creditore.
3 3/5 RECESSO E RECLAMI Estinzione anticipata Il mutuatario può estinguere anticipatamente in tutto o in parte il mutuo con un preavviso di almeno 0 giorni senza dover pagare alcuna penale, compenso od onere aggiuntivo. L'estinzione totale comporta la chiusura del rapporto contrattuale con la restituzione del capitale ancora dovuto tutto insieme prima della scadenza del mutuo. Recesso della banca In determinate ipotesi (ad es.: mancato pagamento delle rate; vicende riguardanti il cliente o gli eventuali garanti che incidendo sulla loro situazione patrimoniale, finanziaria o economica pongono in pericolo la restituzione delle somme alla banca), il contratto si scioglie, automaticamente o a richiesta della banca, che, conseguentemente, ha diritto di ottenere l immediato pagamento di quanto dovutole. Portabilità del mutuo Nel caso in cui, per rimborsare il mutuo, il cliente ottenga un nuovo finanziamento da un altra banca/intermediario, il cliente non deve sostenere neanche indirettamente alcun costo (ad esempio commissioni, spese, oneri e penali). Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie del vecchio. Tempi massimi di chiusura del rapporto La banca conclude gli adempimenti connessi alla richiesta del mutuatario entro 15 giorni decorrenti dalla data di integrale pagamento di quanto dovutole a seguito del recesso. Reclami Il cliente può presentare un reclamo alla banca, anche per lettera raccomandata A/R o per via telematica. I reclami vanno inviati all Ufficio Reclami della banca (Viale Matteotti, Civitanova Marche (MC) reclami@bancomarchigiano.it oppure a bcc.civitanova@legalmail.it), che risponde entro 30 giorni dal ricevimento. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni può rivolgersi all Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all Arbitro si può consultare il sito chiedere presso le Filiali della Banca d'italia, oppure chiedere alla banca. Oltre alla procedura innanzi all ABF, il cliente, indipendentemente dalla presentazione di un reclamo, può singolarmente o in forma congiunta con la banca attivare una procedura di mediazione finalizzata al tentativo di conciliazione. Detto tentativo è esperito dall Organismo di conciliazione bancaria costituito dal Conciliatore BancarioFinanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie ADR, con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel , sito internet Rimane in ogni caso impregiudicato il diritto del cliente di presentare esposti alla Banca d Italia e di rivolgersi in qualunque momento all autorità giudiziaria competente. Se il cliente intende, per una controversia relativa all interpretazione ed applicazione del contratto, rivolgersi all autorità giudiziaria, deve preventivamente, pena l improcedibilità della relativa domanda, esperire la procedura di mediazione innanzi all organismo Conciliatore BancarioFinanziario di cui sopra, ovvero attivare il procedimento innanzi all ABF secondo la procedura suindicata. La procedura di mediazione si svolge davanti all organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda e con l assistenza di un avvocato. Le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore BancarioFinanziario, purché iscritto nell apposito registro ministeriale.
4 4/5 LEGENDA Ammortamento Banca finanziatrice originaria Comunicazioni ex artt. 118 e 119 D.Lgs. 385/93 Estinzione anticipata (totale o parziale) Informazione precontrattuale Interesse di mora Ipoteca Istruttoria Indicatore sintetico di costo (ISC) Mutuatario Nuova banca Parametro di indicizzazione Piano di ammortamento Portabilità del mutuo Surrogazione (subentro nelle garanzie): Assicurazione: Rimborso: Rimborso parziale o estinzione anticipata: E il processo di restituzione graduale del mutuo mediante il pagamento periodico di rate comprendenti una quota capitale e una quota interessi, calcolati al tasso convenuto in contratto. E la banca che subisce l'operazione di portabilità del mutuo. - Comunicazione delle eventuali modifiche unilaterali da parte della banca delle condizioni contrattuali (art.118); - Comunicazione scritta inviata o consegnata dalla banca al cliente alla scadenza del contratto e, comunque, almeno una volta all'anno al fine di fornire informazioni circa lo svolgimento del rapporto ed un quadro aggiornato delle condizioni applicate (art. 119). E la facoltà concessa al mutuatario di restituire anticipatamente, in tutto o in parte, la somma ricevuta in prestito. Copia del testo contrattuale che il cliente può richiedere alla banca prima della stipula del contratto; non impegna la banca e il cliente alla stipula del contratto medesimo. Rappresenta il maggior tasso da applicare sulle somme pagate tardivamente. E una garanzia che attribuisce alla banca, in caso di insolvenza da parte del debitore, il potere di vendere il bene sul quale l'ipoteca è stata iscritta, e di essere pagata con preferenza con il ricavo della vendita. Da parte della banca ai fini della decisione sulla richiesta di concessione del mutuo. E un indicatore del costo complessivo del finanziamento, espresso in percentuale annua dell'ammontare del prestito concesso. E il cliente che, ricevuta una somma in prestito, diviene intestatario del finanziamento. E la banca che, al fine di estinguere un precedente finanziamento, concede il nuovo mutuo surrogandosi nelle garanzie accessorie al finanziamento originario. Rappresenta il valore preso a riferimento per la determinazione del tasso di interesse applicato al rapporto (in caso di mutui a tasso indicizzato). E il piano di rimborso del mutuo con l'indicazione della composizione e della scadenza delle singole rate. Si tratta di un'operazione che permette di ottenere da una banca un mutuo al fine di estinguere il finanziamento precedentemente ottenuto da un altro istituto di credito. La nuova banca mutuante subentra nelle garanzie già concesse a favore della banca finanziatrice originaria, in particolare nell'ipoteca che mantiene lo stesso grado. Per tutta la durata del mutuo l'immobile concesso in garanzia deve essere assicurato contro i danni da incendio, scoppio, esplosione e fulmine, presso compagnia di gradimento della banca per un congruo valore. La polizza deve essere vincolata a favore della banca; tale vincolo deve essere annotato sulla polizza stessa. Il pagamento del premio assicurativo è a carico del cliente. Pagamento rateale, senza necessità di preventiva comunicazione scritta da parte della nuova banca, secondo il piano di ammortamento e, eventualmente, di preammortamento concordato. Pagamento alla nuova banca di una commissione calcolata sul capitale anticipatamente rimborsato oltre agli altri oneri maturati fino al momento della richiesta di rimborso o estinzione anticipata. Tale compenso non può essere richiesto dalla nuova banca nei casi previsti dalla Legge n. 40/2007.
5 5/5 Accordo ABI Consumatori del 2 maggio 2007 Tabelle per estinzione anticipata dei finanziamenti MISURA MASSIMA DELLE PENALI APPLICABILI IN SEDE DI ESTINZIONE ANTICIPATA (TOTALE O PARZIALE) DEI MUTUI IMMOBILIARI EX ART. 7, COMMA 5, DEL DECRETO LEGGE, 31 GENNAIO 2007, N. 7, CONVERTITO NELLA LEGGE 2 APRILE 2007, N. 40, PUBBLICATA SUL SUPPLEMENTO ORDINARIO (N. 91/L) ALLA GAZZETTA UFFICIALE, 2 APRILE 2007, N. 77. Il 2 maggio 2007 l'associazione Bancaria Italiana (di seguito ABI) e le Associazioni dei consumatori rappresentative a livello nazionale (di seguito Associazioni dei consumatori), hanno raggiunto un Accordo - ai sensi dall'art. 7, comma 5, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito nella legge 2 aprile 2007, n determinando la misura massima dell'importo della penale dovuta per il caso di estinzione anticipata o parziale dei contratti di mutuo secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 5, del predetto decreto legge. Le misure massime delle penali o di ogni altro patto equivalente o aggiuntivo (di seguito penali), ai fini dell art. 7, comma 1, del predetto decreto legge, sono determinate nel modo seguente: a) contratti di mutuo a tasso variabile 0,50 %; 0,20 % nel terzultimo anno di ammortamento del mutuo; b) per i contratti di mutuo a tasso fisso stipulati antecedentemente al 1 gennaio ,50 %; 0,20 % nel terzultimo anno di ammortamento del mutuo; c) per i contratti di mutuo a tasso fisso stipulati successivamente al 31 dicembre ,90 % nella prima metà del periodo di ammortamento del mutuo; 1,50 % nella seconda metà del periodo di ammortamento del mutuo; 0,20 % nel terzultimo anno del periodo di ammortamento del mutuo; d) per i contratti di mutuo a tasso misto d.l) stipulati antecedentemente al 1 gennaio 2001, le misure massime delle penali applicabili sono individuate secondo quanto stabilito ai punti a) e b); d.2) stipulati successivamente al 31 dicembre 2000, per i quali la variazione della tipologia di tasso (dal fisso al variabile o viceversa) è prevista contrattualmente con cadenze periodiche inferiori o uguali ai due anni, le misure massime delle penali applicabili sono individuate secondo quanto stabilito al punto a) relativamente ai mutui a tasso variabile. d.3) stipulati successivamente al 31 dicembre 2000, per i quali la variazione della tipologia di tasso (dal fisso al variabile o viceversa) è prevista contrattualmente con cadenze periodiche superiori ai due anni, le misure massime delle penali applicabili sono individuate secondo quanto stabilito al punto a) ovvero al punto c) a seconda che, al momento dell'estinzione anticipata del mutuo, l'ammortamento del finanziamento sia regolato rispettivamente a tasso variabile o a tasso fisso. In questa seconda ipotesi (cioè, vigenza del tasso fisso) il periodo di ammortamento da considerare - ai fini della applicazione delle misure massime delle penali dello 1,90% o dello 1,50% ai sensi del punto c) - è circoscritto alla parte dello stesso regolata al tasso fisso, vigente al momento dell'estinzione anticipata del mutuo. Clausola di salvaguardia. Le penali contrattualmente previste in misura pari o inferiore alle misure massime sopra indicate sono ridotte come segue: 1) nei mutui di cui alle lettere a) e b) - 0,20%; 2) nei mutui a tasso fisso di cui alla lettera c) - qualora la misura della penale contrattuale sia pari o superiore a 1,25 punti percentuali - 0,25%; 3) nei mutui a tasso fisso di cui alla lettera c) - qualora la misura della penale contrattuale sia inferiore a 1,25 punti percentuali - 0,15%.
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