Consiglio regionale della Calabria. OGGETTO: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA (Artigian xxxx c/ Vodafone Italia xxx. nn. utenze: xxxxxx xxxxx xxxxx)

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Consiglio regionale della Calabria. OGGETTO: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA (Artigian xxxx c/ Vodafone Italia xxx. nn. utenze: xxxxxx xxxxx xxxxx)"

Transcript

1 Consiglio regionale della Calabria Co.Re.Com. Cal/Rep DELIBERAZIONE N OGGETTO: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA (Artigian xxxx c/ Vodafone Italia xxx. nn. utenze: xxxxxx xxxxx xxxxx) IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI nella seduta del giorno , svolta presso la sede del Consiglio Regionale della Calabria, via Cardinale Portanova Reggio Calabria, in cui sono presenti: Rotta Dott. Giuseppe Cilione Avv. Massimiliano Santacroce Avv. Frank Mario Presidente Vicepresidente Segretario e Avv. Rosario Carnevale, Direttore del Co.Re.Com; Visti: la legge 31 luglio 1997, n. 249, Istituzione dell Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo, in particolare l art. 1, comma 6, lett. a), n. 14; la legge 14 novembre 1995, n. 481, Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità ; il Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262, di approvazione del testo del Codice civile; l art. 84 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, Codice delle comunicazioni elettroniche ; la legge della Regione Calabria 22 gennaio 2001, n. 2, Istituzione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni- Corecom e ss.. mm. e ii.;

2 la propria deliberazione n. 5 del 10 giugno 2009, recante: Regolamento interno di organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni ; la deliberazione dell Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 173/07/CONS. del 19 aprile 2007, Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti e ss.mm.e ii, di seguito Regolamento ; la deliberazione dell Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti ed operatori e individuazione delle fattispecie di indennizzo automatico, di seguito Regolamento indennizzi ; l Accordo quadro tra l Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 4 dicembre 2008; la Convenzione per l esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed il Co.Re.Com. Calabria in data 16 dicembre 2009 ed, in particolare, l art. 4, comma 1, lett. e); la deliberazione dell Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 179/03/CSP, All. A), Direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni ; VISTA l istanza, acquisita al prot. n dell 8 aprile 2016, con cui la ricorrente in oggetto ha chiesto l intervento di questo Co.Re.Com. per la definizione della controversia in essere con la Società in epigrafe, ai sensi degli artt. 14 e ss. del Regolamento (Allegato A) della delibera n. 173/07/CONS, di seguito Regolamento ; VISTA la nota del 13 aprile 2016, prot. n , con cui il Responsabile del procedimento ha comunicato alle parti, ai sensi dell art. 15 del Regolamento, l avvio del procedimento finalizzato alla definizione della predetta controversia; VISTA la nota pervenuta a mezzo e- mail il 16 maggio 2016, con cui la Società resistente ha prodotto la memoria difensiva e gli allegati; VISTO il verbale dell udienza di discussione del 12 ottobre 2016; VISTI gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso dell istruttoria; Considerato quanto segue: 1. La posizione dell istante L istante, menzionato in oggetto, ha introdotto il presente procedimento per la definizione della controversia in atto con la società in epigrafe, lamentando principalmente: 1) mancata

3 migrazione di un utenza; 2) attivazione di un piano tariffario non richiesto; 3) sospensione del servizio, senza preavviso; 4) annullamento delle fatture; 5) richiesta indennizzo. In particolare, nell istanza introduttiva del procedimento, ha dichiarato di aver sottoscritto nel mese di agosto 2015 un contratto con l operatore Vodafone, per la migrazione delle due utenze mobili, e dell utenza fissa indicata in oggetto, sottolineando che l utenza, avente come numerazione finale 946, non è migrata verso Vodafone, e che quest ultima non avrebbe fornito alcun riscontro ai numerosi reclami dallo stesso inoltrati. Ha sostenuto, altresì, che l operatore in questione avrebbe attivato servizi non richiesti, per tale motivo, gli importi fatturati sarebbero superiore all importo concordato con l agente, al momento della sottoscrizione del contratto, ossia di euro 75,00 al mese, oltre IVA. Per ultimo, ha sostenuto che l operatore dal 1 marzo 2016 ha sospeso il servizio, senza preavviso. Posto che il tentativo di conciliazione, si è concluso con un verbale di mancata conciliazione del 5 aprile 2016, in atti, ha chiesto di definire l odierna controversia, al fine di ottenere dal gestore: a) lo storno delle fatture, in quanto illegittime, ed il contestuale ritiro della pratica di recupero crediti; b) l indennizzo per tutte le violazioni; c) le spese di procedura. 1. La posizione dell operatore In data 16 maggio 2016, nel rispetto dei termini procedimentali, la società resistente ha fatto pervenire la memoria difensiva, con allegata documentazione. In via preliminare, si è resa disponibile a rivedere, in contraddittorio, la situazione contabile a carico dell utente. Tuttavia, ha ritenuto utile fare un breve excursos, per meglio chiarire la vicenda. In primis, ha sottolineato che l utente in questione non ha presentato all operatore alcun reclamo, per lamentare la mancata migrazione di uno dei due numeri mobili, per cui la sua inerzia è stata considerata dall operatore come una forma di rinuncia implicita, dato che la numerazione non migrata è rimasta attiva presso il precedente operatore, perciò l istante non ha subito alcun disservizio. Parimenti, l utente non ha mai lamentato né la presunta sospensione dell utenza, né l illegittima fatturazione, prima del 10 marzo 2016, che rappresenta la data di deposito del modello UG; esattamente dopo 7 mesi dalla stipula del contratto. Relativamente alla sospensione dell utenza, precisa che la Vodafone ha continuato ad erogare i servizi fino alla data di migrazione verso altro gestore, garantendo la fornitura dei servizi fino all 8 gennaio 2016, per l utenza fissa, e fino al 7 marzo, per l utenza mobile, producendo le relative schermate. Per quanto concerne la contestazione delle fatture, richiama le Condizioni Generali di Contratto, ed, in particolare, il termine di impugnazione delle fatture, fissato in 45 giorni dalla loro emissione, eccependo così la tardività della contestazione, riguardo le prime due fatture: n. AF15169XXX, emessa il 17 ottobre 2015 e n. AF18380XXX, emessa il 18 dicembre Per di più, precisa che l utente non ha pagato nessuna fattura all operatore, neanche le somme ritenute dovute, per cui risulta un insoluto, di euro 2.207,46 (duemiladuecentosette/46). Proseguendo ancora nella descrizione della fattispecie, precisa che nessun addebito illegittimo è stato posto a carico dell istante, ed a sostegno di quanto affermato, allega le brochure dei piani tariffari prescelti. Nello specifico, evidenzia che il piano tariffario Soluzione Ufficio Plus, attivato al posto di quello Soluzione Ufficio ADSL, ha comportato l erogazione dei servizi ad

4 un costo inferiore, un canone mensile di euro 130,00 (centotrenta/00), comprensivo di uno sconto mensile sui numeri interni, e la conseguente gratuità dei sette numeri interni, attivati dall utente. Per di più, anche i costi previsti per il recesso anticipato sono inferiore per il piano Soluzione Ufficio Plus, rispetto a piano Soluzione Ufficio ADSL, scelto dall utente. Viceversa, il canone mensile del piano tariffario scelto dall utente Soluzione Ufficio ADSL, prevede un canone mensile di euro 94,00 (novantaquattro/00), oltre il costo mensile di euro 7,00, per i numeri interni attivati (7 interni), per un importo complessivo di euro 143,00 al mese (94,00+49,00). In conclusione, l operatore chiede che venga dichiarata, in tutto e/o in parte, l infondatezza dell istanza, con ogni conseguenza di legge. 1. Motivazione della decisione NEL MERITO, alla luce di quanto è emerso nel corso dell istruttoria, le richieste della parte istante possono essere accolte parzialmente come di seguito precisato. Per quanto concerne l omessa portabilità del numero XXX, la richiesta di indennizzo può trovare accoglimento nei limiti di seguito precisati. Dall esame della documentazione prodotta e delle dichiarazioni rese dalle parti nel corso dell udienza di discussione, è emerso che l omessa portabilità della predetta utenza sia imputabile esclusivamente all operatore, per non aver attivato la procedura prevista secondo i tempi e i modi stabiliti dalla delibera Agcom n. 274/07/CONS. L istante ha dichiarato e provato, di aver sottoscritto il 25 agosto 2015 con l operatore Vodafone, un contratto, per la portabilità di due utenze mobili ed una utenza fissa, mentre de facto la portabilità è stata eseguita solo per un numero mobile, esattamente quello con la numerazione finale 945, e per l utenza fissa 0984/518XXX, utilizzata per la fornitura del servizio ADSL. Dal momento che l operatore non ha prodotto alcuna prova documentale che dimostri la volontà dell istante di rinunciare alla procedura di migrazione, relativamente a tale numerazione, né che quest ultimo abbia fatto una richiesta di rientro presso il precedente operatore, l omessa portabilità (di tale numerazione) è da imputare esclusivamente alla responsabilità della società resistente, ed in quanto tale implica la corresponsione dell indennizzo previsto dall art. 6, comma 1, dell Allegato A) alla deliberazione n. 73/11/CONS, che dispone: nell ipotesi di procedure di portabilità del numero non concluse nei termini stabiliti dalla disciplina di settore, l operatore responsabile del ritardo sarà tenuto a corrispondere all utente interessato un indennizzo pari ad euro 5,00 per ogni giorno di ritardo; se la portabilità riguarda utenze mobili l importo è ridotto alla metà. Nella fattispecie in esame tale parametro deve essere computato in misura pari al doppio, in conformità a quanto previsto dall'articolo 12, comma 2, del sopra citato regolamento, attesa la natura "business" dell'utenza interessata, e dimezzato poiché l utenza in questione è mobile. Ne consegue che, nel caso di specie, l operatore è tenuto a corrispondere all istante un indennizzo di euro 830,00 (ottocentotrenta/00), determinato moltiplicando il parametro di euro 5,00, per 166 giorni, intercorrenti tra il 28 agosto 2015 (data di sottoscrizione del contratto con la richiesta di migrazione) ed il 10 marzo 2016 (data di presentazione del modello UG), decurtati i 30 giorni, previsti dalla normativa di settore per l espletamento del processo di migrazione.

5 Non trova accoglimento la richiesta di indennizzo formulata dall istante, per la sospensione dell utenza, senza preavviso, in primis poiché generica ed in secundis perché l operatore ha provato, allegando le schermate delle utenze, di aver erogato fino all 8 gennaio, i servizi relativi all utenza fissa, e fino al 7 marzo 2016, i servizi relativi all utenza mobile. Parimenti, non si accoglie la richiesta concernente lo storno delle fatture emesse, perché l operatore ha provato, attraverso l esibizione delle brochure, che il canone mensile addebitato per l errata applicazione del profilo tariffario, è inferiore al canone del profilo prescelto dall istante, al momento della sottoscrizione del contratto. Inoltre, la contestazione degli addebiti fatturati risulta tardiva, secondo quanto previsto dalle norme contrattuali. Tuttavia, poiché, l operatore ha ammesso di aver attivato un profilo tariffario diverso da quello scelto dall istante, si riconosce, comunque, l indennizzo previsto dall art. 8, comma 2, della sopra citata deliberazione, per l attivazione di un profilo tariffario diverso. Per cui il gestore dove corrispondere all istante un indennizzo di euro 181,00 (centoottantuno /00), determinato moltiplicando il parametro di euro 1,00, per 181 giorni, intercorrenti tra il 12 settembre 2015 ( la data di attivazione) ed il 10 marzo 2016 (data di presentazione del modello UG). Infine, per quanto concerne le spese di procedura, appare equo liquidare in favore della parte istante, ai sensi dell articolo 19, comma 6, del Regolamento adottato con deliberazione n. 173/07/CONS, del 19 aprile 2007, l importo di euro 150,00 (centocinquanta/00), considerato che all udienza per il tentativo di conciliazione promosso dall utente il gestore non è comparso e che, attesa la fondatezza parziale della domanda del ricorrente, questi è stato onerato di ulteriori spese per presentare l istanza di definizione, per predisporre la difesa e per partecipare all udienza di discussione. Per tutto quanto sopra esposto Vista la proposta di decisione del Direttore del Co.Re.Com., Avv. Rosario Carnevale, resa ai sensi dell art. 19 del Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti; Udito il Presidente, nell odierna seduta; All unanimità dei voti espressi nelle forme di legge DELIBERA L accoglimento nei termini esposti in motivazione, dell istanza presentata del L.r.p.t. della società Artigian Legno, nei confronti della società Vodafone Italia. 1) La società Vodafone è, pertanto, tenuta a liquidare a favore dell istante, mediante assegno o bonifico bancario, le seguenti somme, calcolate come in motivazione, maggiorate degli interessi legali a decorrere dalla data di presentazione dell istanza di risoluzione della controversia: a) Euro 830,00 (ottocentotrenta/30), a titolo di indennizzo per l omessa portabilità; b) Euro 181,00 (centoottantuno/00), a titolo di indennizzo per l attivazione di un piano tariffario diverso; c) Euro 150,00(centoc inquanta/00), a titolo di spese di procedura;

6 2) Il rigetto, per le motivazioni di cui in premessa, di ogni altra domanda formulata nell atto introduttivo del procedimento; 3) La società resistente è tenuta a comunicare a questo Co.Re.Com. l avvenuto adempimento alla presente delibera entro il termine di sessanta (60) giorni dalla notifica della medesima; 4) Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell articolo 98, comma 11, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259; 5) E fatta salva la possibilità per l utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell eventuale danno subito; 6) Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso. La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata nel Bollettino Ufficiale e sul sito web sia dell Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sia del Co.Re.Com. Calabria, assolvendo in tal modo ad ogni obbligo di pubblicazione, ai sensi dell art. 32, comma 1, della legge n. 69/2009; Il Presidente F.to Dott. Giuseppe Rotta Il Segretario F.to Avv. Frank Mario Santacroce Per attestazione di conformità a quanto deliberato Il Direttore F.to Avv. Rosario Carnevale

Consiglio Regionale della Calabria

Consiglio Regionale della Calabria Consiglio Regionale della Calabria Co.Re.Com. Cal/Rep DELIBERAZIONE N. 65-2016 Oggetto: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA - Romeo xxxx c/ Tim- Telecom Italia xxxx. /BT Italia xxx. nn. utenza xxxxx -xxxxx

Dettagli

Consiglio Regionale della Calabria

Consiglio Regionale della Calabria Consiglio Regionale della Calabria Co.Re.Com. Cal/Rep DELIBERAZIONE N. 08-2017 Oggetto: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA - Ceramiche e Sanitari xxxx c/ Tim- Telecom Italia xxx utenza n. xxxxxx IL COMITATO

Dettagli

Autorità per le Garanzie Consiglio Regionale

Autorità per le Garanzie Consiglio Regionale Co.Re.Com. Cal/Ro DELIBERAZIONE N. 11 Oggetto: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA c/ BT Italia IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI nella seduta del giorno 28 marzo 2011, svolta presso la sede del Consiglio

Dettagli

Oggetto: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA - Coccimiglio xxxxx c/tim- Telecom Italia xxxx - utenza n. xxxxxx IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

Oggetto: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA - Coccimiglio xxxxx c/tim- Telecom Italia xxxx - utenza n. xxxxxx IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI Consiglio Regionale della Calabria Co.Re.Com. Cal/Rep DELIBERAZIONE N. 22-2017 Oggetto: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA - Coccimiglio xxxxx c/tim- Telecom Italia xxxx - utenza n. xxxxxx IL COMITATO REGIONALE

Dettagli

IL DIRETTORE. VISTO l articolo 84 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante Codice delle comunicazioni elettroniche ;

IL DIRETTORE. VISTO l articolo 84 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante Codice delle comunicazioni elettroniche ; DETERMINA DIRETTORIALE n. 125/17/DTC/Gu14/1356/17 DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA FASOLI E FONTANA / TELECOM ITALIA S.P.A. IL DIRETTORE VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell Autorità

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA n. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA ZAMBETTI / FASTWEB S.P.A. / TELECOM ITALIA S.P.A. (GU14 n. 667/2015) L AUTORITÀ NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 24 marzo

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DETERMINA DIRETTORIALE n. 90/18/DTC DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA DE VIVO / TIM S.P.A. (Gu14/516/18) IL DIRETTORE VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell Autorità per le garanzie

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA N. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA CO.ME.PA. DI P. / WIND TRE S.P.A. (GU14/37/2018) L AUTORITÀ NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 12 dicembre 2018; VISTA la legge

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA N. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA RINALDI/TIM S.P.A. (GU14/531/18) L AUTORITÀ NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 26 settembre 2018; VISTA la legge 14 novembre

Dettagli

La Responsabile del Servizio

La Responsabile del Servizio Protocollo: vedi segnatura.xml TITOLO 2017.1.10.21.81 OGGETTO: DEFINIZIONE CONTROVERSIA XXX / VODAFONE ITALIA X -TELE TU La Responsabile del Servizio Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme

Dettagli

IL DIRETTORE. VISTO l articolo 84 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante Codice delle comunicazioni elettroniche ;

IL DIRETTORE. VISTO l articolo 84 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante Codice delle comunicazioni elettroniche ; DETERMINA DIRETTORIALE n. 2/18/DTC/Gu14/1821/17 DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA UCCELLO / TIM S.P.A. IL DIRETTORE VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell Autorità per le garanzie

Dettagli

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: XXXXX e Sport di Bellucci Francesco /H3G XXX.

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: XXXXX e Sport di Bellucci Francesco /H3G XXX. Oggetto: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: XXXXX e Sport di Bellucci Francesco /H3G XXX. Presenti: SANDRO VANNINI GIANCARLO MAGNI RENATO BURIGANA LETIZIA SALVESTRINI MAURIZIO ZINGONI Presidente Vice Presidente

Dettagli

Co.Re.Com. comitato regionale per le comunicazioni della Lombardia ATTI /991/GU14 IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

Co.Re.Com. comitato regionale per le comunicazioni della Lombardia ATTI /991/GU14 IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI Co.Re.Com. comitato regionale per le comunicazioni della Lombardia ATTI 1.21.1. 2016/991/GU14 IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI Deliberazione n. 36 del 15 maggio 2018 Sono presenti i componenti

Dettagli

Consiglio regionale della Calabria. Oggetto: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA Figliuzzi xxxx c/ Tim Telecom Italia xxxx - n.

Consiglio regionale della Calabria. Oggetto: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA Figliuzzi xxxx c/ Tim Telecom Italia xxxx - n. Consiglio regionale della Calabria CO.RE.COM. CAL/QE DELIBERAZIONE N. 08-2018 Oggetto: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA Figliuzzi xxxx c/ Tim Telecom Italia xxxx - n. utenza xxxx IL COMITATO REGIONALE PER

Dettagli

IL DIRETTORE. VISTO l articolo 84 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante Codice delle comunicazioni elettroniche ;

IL DIRETTORE. VISTO l articolo 84 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante Codice delle comunicazioni elettroniche ; DETERMINA DIRETTORIALE n. 128/18/DTC/Gu14/1855/17 DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA CAMPANILE / TIM S.P.A. IL DIRETTORE VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell Autorità per le garanzie

Dettagli

IL DIRETTORE. VISTO l articolo 84 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante Codice delle comunicazioni elettroniche ;

IL DIRETTORE. VISTO l articolo 84 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante Codice delle comunicazioni elettroniche ; DETERMINA DIRETTORIALE n. 148/17/DTC/Gu14/1065/17 DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA AUTOSCUOLA DI F. / TIM S.P.A. IL DIRETTORE VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell Autorità per

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA n. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA DWN / FASTWEB S.P.A. / TELECOM ITALIA S.P.A. (GU14 n. 1785/2016) L AUTORITÀ NELLA riunione della Consiglio del 17 novembre 2016; VISTA la legge 14 novembre 1995,

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA N. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA FARMACIE RIUNITE DOTT. IOSSA / FASTWEB S.P.A. (GU14/1257/2018/AM) L AUTORITÀ NELLA riunione della Commissione per le Infrastrutture e le Reti del 29 novembre

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA N. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA ARGENTINO / VODAFONE ITALIA S.P.A. / TIM S.P.A. (GU14/602/2017) L AUTORITÀ NELLA riunione della Commissione per le Infrastrutture e le Reti del 15 febbraio 2018;

Dettagli

Oggetto: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA - Ellebi xxxx c/tim- Telecom Italia xxx - utenza n. xxxx IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

Oggetto: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA - Ellebi xxxx c/tim- Telecom Italia xxx - utenza n. xxxx IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI Consiglio Regionale della Calabria Co.Re.Com. Cal/Rep DELIBERAZIONE N. 06-2018 Oggetto: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA - Ellebi xxxx c/tim- Telecom Italia xxx - utenza n. xxxx IL COMITATO REGIONALE PER

Dettagli

Il giorno 13 aprile 2017 è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia- Romagna con la partecipazione dei componenti:

Il giorno 13 aprile 2017 è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia- Romagna con la partecipazione dei componenti: Protocollo: vedi segnatura XML TITOLO 2015.1.10.4.1 2015.1.10.21.280 LEGISLATURA X Il giorno 13 aprile 2017 è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia- Romagna con la partecipazione

Dettagli

Consiglio Regionale della Calabria

Consiglio Regionale della Calabria Consiglio Regionale della Calabria Co.Re.Com. Cal/Bia DELIBERAZIONE N. 11 del 19-02-2019 Oggetto: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA - ( Niccoli XXXXXX c/ Tim-Telecom XXXXX n. utenza 0984-45XXXX) IL COMITATO

Dettagli

Oggetto: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA - Floccari xxxx c/tim- Telecom Italia xxxx - utenza n. xxxxx IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

Oggetto: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA - Floccari xxxx c/tim- Telecom Italia xxxx - utenza n. xxxxx IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI Consiglio Regionale della Calabria Co.Re.Com. Cal/Rep DELIBERAZIONE N. 27-2018 Oggetto: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA - Floccari xxxx c/tim- Telecom Italia xxxx - utenza n. xxxxx IL COMITATO REGIONALE

Dettagli

Il giorno 18 ottobre 2016 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia- Romagna con la partecipazione dei componenti:

Il giorno 18 ottobre 2016 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia- Romagna con la partecipazione dei componenti: Protocollo: vedi segnatura XML TITOLO 2015.1.10.4.1 2013.1.10.21.1750 LEGISLATURA X Il giorno 18 ottobre 2016 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia- Romagna con la partecipazione

Dettagli

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA. Comitato Regionale per le Comunicazioni

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA. Comitato Regionale per le Comunicazioni Protocollo: vedi segnatura.xml ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA Comitato Regionale per le Comunicazioni TITOLO 2015.1.10.4.1 2013.1.10.21.1643 LEGISLATURA X Il giorno 7 settembre 2016

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA N. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA ALTER / GREEN TELECOMUNICAZIONI S.P.A. (GU14/661/2018) L AUTORITÀ NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 16 ottobre 2018; VISTA

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA N. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA DELLE DONNE/TELECOM ITALIA S.P.A. (GU14/1819/16) L AUTORITÀ NELLA riunione della Commissione per le Infrastrutture e le Reti del 6 novembre 2017; VISTA la legge

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA n. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA DI MATTEO / TELECOM ITALIA S.P.A. (GU14 n. 2498/14) L AUTORITÀ NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 20 aprile 2015; VISTA la legge

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA N. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA CANELLI /ACTIVE NETWORK S.P.A. (GU14/187/2018) L AUTORITÀ NELLA riunione della Commissione per le Infrastrutture e le Reti del 22 febbraio 2019; VISTA la legge

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA n. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA CALTABIANO / H3G S.P.A. (GU14 n. 302/15) L AUTORITÀ NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 14 gennaio 2016; VISTA la legge 14 novembre

Dettagli

IL DIRETTORE. VISTO l articolo 84 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante Codice delle comunicazioni elettroniche ;

IL DIRETTORE. VISTO l articolo 84 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante Codice delle comunicazioni elettroniche ; DETERMINA DIRETTORIALE n. 13/17/DTC/Gu14/2586/16 DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA CAPOCASALE/TELECOM ITALIA S.P.A. IL DIRETTORE VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell Autorità per

Dettagli

Il giorno 17 aprile 2018 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia- Romagna con la partecipazione dei componenti:

Il giorno 17 aprile 2018 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia- Romagna con la partecipazione dei componenti: Protocollo: vedi segnatura.xml TITOLO 2016.1.10.4.1 2016.1.10.21.553 LEGISLATURA X Il giorno 17 aprile 2018 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia- Romagna con la partecipazione

Dettagli

Oggetto: definizione della controversia XXX/ ITALIACOM.NET XXX

Oggetto: definizione della controversia XXX/ ITALIACOM.NET XXX Determinazione dirigenziale n. 3 del 18 febbraio 2015 Oggetto: definizione della controversia XXX/ ITALIACOM.NET XXX IL DIRIGENTE VISTI i principi di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e

Dettagli

Presidente Vice Presidente Componente Componente Componente

Presidente Vice Presidente Componente Componente Componente Oggetto: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA XXXXX Carrozza /Wind Telecomunicazioni XXX. Presenti: SANDRO VANNINI GIANCARLO MAGNI RENATO BURIGANA LETIZIA SALVESTRINI MAURIZIO ZINGONI Presidente Vice Presidente

Dettagli

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE N. 193 DEL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA (Ciappetta xxxxx c/ Tim- Telecom Italia xxx n.

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE N. 193 DEL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA (Ciappetta xxxxx c/ Tim- Telecom Italia xxx n. Consiglio Regionale della Calabria CO.RE.COM. CAL/Rep DETERMINAZIONE DIRETTORIALE N. 193 DEL 11-12-2017 DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA (Ciappetta xxxxx c/ Tim- Telecom Italia xxx n. utenza xxxxxx) VISTI:

Dettagli

IL DIRETTORE. VISTO l articolo 84 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante Codice delle comunicazioni elettroniche ;

IL DIRETTORE. VISTO l articolo 84 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante Codice delle comunicazioni elettroniche ; DETERMINA DIRETTORIALE n. 139/18/DTC/Gu14/649/17 DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA TRATTORIA PIZZERIA SENATO DI F. / ULTRACOMM INC IL DIRETTORE VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione

Dettagli

Il giorno 08 maggio 2018 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia- Romagna con la partecipazione dei componenti:

Il giorno 08 maggio 2018 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia- Romagna con la partecipazione dei componenti: Protocollo: vedi segnatura.xml TITOLO 2015.1.10.4.1 2017.1.10.21.158 LEGISLATURA X Il giorno 08 maggio 2018 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia- Romagna con la partecipazione

Dettagli

IL DIRIGENTE. VISTO il D. Lgs. 1 agosto 2003, n. 259, Codice delle comunicazioni elettroniche, in particolare l art. 84;

IL DIRIGENTE. VISTO il D. Lgs. 1 agosto 2003, n. 259, Codice delle comunicazioni elettroniche, in particolare l art. 84; Determinazione 28/2015 Definizione della controversia CominuXXX /Italiacom.net. s.r.l. IL DIRIGENTE VISTA la L. 14 novembre 1995, n. 481, Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica

Dettagli

Il giorno 28 marzo 2017 è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia- Romagna con la partecipazione dei componenti:

Il giorno 28 marzo 2017 è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia- Romagna con la partecipazione dei componenti: Protocollo: vedi segnatura XML TITOLO 2015.1.10.4.1 2014.1.10.21.263 LEGISLATURA X Il giorno 28 marzo 2017 è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia- Romagna con la partecipazione

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA n. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA PERNA / WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A. (GU14 n. 1301/15) L AUTORITÀ NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 19 settembre 2016; VISTA

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA n. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA ANIELLO / FASTWEB S.P.A. (GU14 n. 2532/2014) L AUTORITÀ NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 25 marzo 2015; VISTA la legge 14

Dettagli

Presidente Vice Presidente Componente Componente Componente

Presidente Vice Presidente Componente Componente Componente Oggetto: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: XXXX XX XXXXXXX XXXXXXXX X X XXX /Telecom Italia XXX Presenti: SANDRO VANNINI GIANCARLO MAGNI RENATO BURIGANA LETIZIA SALVESTRINI MAURIZIO ZINGONI Presidente Vice

Dettagli

Il giorno 9 febbraio 2018 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia- Romagna con la partecipazione dei componenti:

Il giorno 9 febbraio 2018 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia- Romagna con la partecipazione dei componenti: Protocollo: vedi segnatura.xml TITOLO 2015.1.10.4 2014.1.10.21.38 LEGISLATURA X Il giorno 9 febbraio 2018 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia- Romagna con la partecipazione

Dettagli

Tit Del 20/7/2016. La Responsabile del Servizio

Tit Del 20/7/2016. La Responsabile del Servizio Determinazione n. 16/2016 DEFC.2016.16 Tit. 2013.1.10.21.1847 Del 20/7/2016 OGGETTO: Definizione controversia XXX/Okcom X La Responsabile del Servizio Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme

Dettagli

Comitato Regionale per le Comunicazioni

Comitato Regionale per le Comunicazioni ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA Comitato Regionale per le Comunicazioni DELIBERA N. 37/2016 TITOLO 2015.1.10.4.1 2013.1.10.21.1571 LEGISLATURA X Il giorno 8 giugno 2016 si è riunito

Dettagli

Via C.. Portanova Palazzo Campanella Reggio Calabria - Tel 0965/ Fax 0965/810301

Via C.. Portanova Palazzo Campanella Reggio Calabria - Tel 0965/ Fax 0965/810301 Consiglio Regionale della Calabria Co.Re.Com. Cal/Rep DELIBERAZIONE N. 62-2016 Oggetto: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA Sergi xxxx c/tim - Telecom Italia xxx. - utenza n. xxxx IL COMITATO REGIONALE PER

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA N. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA BARBALINARDO / TELECOM ITALIA S.P.A. (GU14/1015/17) L AUTORITÀ NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 19 dicembre 2017; VISTA la

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA N. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA REATO /OPEN TEL S.R.L. (GU14/94/2018/AM) L AUTORITÀ NELLA riunione della Commissione per le Infrastrutture e le Reti del 10 gennaio 2019; VISTA la legge 14 novembre

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA n. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA D INNOCENZO / FASTWEB S.P.A. (GU14 n. 885/2015) L AUTORITÀ NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 5 maggio 2016; VISTA la legge

Dettagli

IL DIRETTORE. VISTO l articolo 84 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n 259, recante Codice delle comunicazioni elettroniche ;

IL DIRETTORE. VISTO l articolo 84 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n 259, recante Codice delle comunicazioni elettroniche ; DETERMINA DIRETTORIALE n. 48/17/DTC/Gu14/152/17 DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA PEDONE / TISCALI ITALIA S.P.A. IL DIRETTORE VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell Autorità per

Dettagli

Comitato Regionale per le Comunicazioni

Comitato Regionale per le Comunicazioni ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA Comitato Regionale per le Comunicazioni DELIBERA n. 61/2013 TITOLO 1.10.21/605 1.10.4 LEGISLATURA IX Il giorno 2 dicembre 2013 si è riunito nella sede

Dettagli

Il giorno 18 ottobre 2018 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia-romagna con la partecipazione dei componenti:

Il giorno 18 ottobre 2018 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia-romagna con la partecipazione dei componenti: Protocollo: vedi segnatura.xml TITOLO 2015.1.10.4 2017.1.10.21.232 LEGISLATURA X Il giorno 18 ottobre 2018 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia-romagna con la partecipazione

Dettagli

Il giorno 2 novembre 2016 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia-romagna con la partecipazione dei componenti:

Il giorno 2 novembre 2016 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia-romagna con la partecipazione dei componenti: Protocollo: vedi segnatura XML TITOLO 2015.1.10.4.1 2013.1.10.21.1744 LEGISLATURA X Il giorno 2 novembre 2016 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia-romagna con la partecipazione

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA N. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA TEAM SERVICE / WIND TRE S.P.A. (GU14/940/2017) L AUTORITÀ NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 28 maggio 2018; VISTA la legge

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA n. 19/16/CIR DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA PARROCCHIA SANTISSIMO ROSARIO IN SANTA MARIA DELLE GRAZIE AL FELACO/FASTWEB S.P.A./TISCALI ITALIA S.P.A. (GU14 n. 396/2015) L AUTORITÀ NELLA riunione

Dettagli

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: Soldi & C. Impianti XXXX /Telecom Italia XXXX

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: Soldi & C. Impianti XXXX /Telecom Italia XXXX Oggetto: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: Soldi & C. Impianti XXXX /Telecom Italia XXXX Presenti: SANDRO VANNINI GIANCARLO MAGNI RENATO BURIGANA LETIZIA SALVESTRINI MAURIZIO ZINGONI Presidente Vice Presidente

Dettagli

Consiglio Regionale della Calabria

Consiglio Regionale della Calabria Consiglio Regionale della Calabria Co.Re.Com. Cal/Bia DELIBERAZIONE N. 9 del 19-02-2019 Oggetto: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA - (Ferrara AXXXXXX c/ Tim-Telecom XXXX n. utenza 0961-7XXXXX ) IL COMITATO

Dettagli

Protocollo: vedi segnatura.xml TITOLO OGGETTO: DEFINIZIONE CONTROVERSIA XXX / VODAFONE ITALIA X

Protocollo: vedi segnatura.xml TITOLO OGGETTO: DEFINIZIONE CONTROVERSIA XXX / VODAFONE ITALIA X Protocollo: vedi segnatura.xml TITOLO 2016.1.10.21.335 OGGETTO: DEFINIZIONE CONTROVERSIA XXX / VODAFONE ITALIA X La Responsabile del Servizio Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per

Dettagli

Tit del 29/04/2016

Tit del 29/04/2016 Determinazione n. 6/2016 DEFC.2016.6 Tit. 2014.1.10.21.120 del 29/04/2016 OGGETTO: Definizione controversia XXX / Fastweb X, società a socio unico e soggetta all attività di direzione e coordinamento di

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA N. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA RUSSO/TELECOM ITALIA S.P.A. (GU14/79/17) L AUTORITÀ NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 19 luglio 2017; VISTA la legge 14 novembre

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA n. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA SEAGLOABAL / WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A. (GU14 n. 1687/2015) L AUTORITÀ NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 30 settembre 2016;

Dettagli

Il giorno 16 gennaio 2018 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia-romagna con la partecipazione dei componenti:

Il giorno 16 gennaio 2018 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia-romagna con la partecipazione dei componenti: Protocollo: vedi segnatura.xml TITOLO 2015.1.10.4 2016.1.10.21.436 LEGISLATURA X Il giorno 16 gennaio 2018 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia-romagna con la partecipazione

Dettagli

Comitato Regionale per le Comunicazioni

Comitato Regionale per le Comunicazioni ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA Comitato Regionale per le Comunicazioni DELIBERA N. 18/2016 TITOLO 2015.1.10.4.1 2014.1.10.21.350 LEGISLATURA X Il giorno 11 aprile 2016 si è riunito

Dettagli

Il giorno 18/10/2016 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia-romagna con la partecipazione dei componenti:

Il giorno 18/10/2016 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia-romagna con la partecipazione dei componenti: Protocollo: vedi segnatura.xml TITOLO 2015.1.10.4 2013.1.10.21.1270 LEGISLATURA X Il giorno 18/10/2016 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia-romagna con la partecipazione

Dettagli

Tit Del 22/06/2016. La Responsabile del Servizio

Tit Del 22/06/2016. La Responsabile del Servizio Determinazione n. 14/2016 DEFC.2016.14 Tit. 2013.1.10.21.1757 Del 22/06/2016 OGGETTO: Definizione controversia XXX / OKCOM X La Responsabile del Servizio Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA N. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA RIGHETTI /WIND TRE S.P.A. (GU14/926/2018) L AUTORITÀ NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 22 gennaio 2019; VISTA la legge 14 novembre

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA N. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA ESPOSITO / TELECOM ITALIA S.P.A. / WIND TRE S.P.A. (GU14/486/2018) L AUTORITÀ NELLA riunione della Commissione per le Infrastrutture e le Reti del 25 luglio 2018;

Dettagli

Oggetto: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA - Campolo M S c/tim- Telecom Italia xxxxxx - n. utenza 0965/xxxx-. IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

Oggetto: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA - Campolo M S c/tim- Telecom Italia xxxxxx - n. utenza 0965/xxxx-. IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI Consiglio Regionale della Calabria Co.Re.Com. Cal/Rep DELIBERAZIONE N. 22 18 APRILE 2019 Oggetto: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA - Campolo M S c/tim- Telecom Italia xxxxxx - n. utenza 0965/xxxx-. IL COMITATO

Dettagli

Protocollo: vedi segnatura.xml

Protocollo: vedi segnatura.xml Protocollo: vedi segnatura.xml Titolo 2015.1.10.4 2015.1.10.21.129 Legislatura X Il giorno 23 gennaio 2018 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia- Romagna con la partecipazione

Dettagli

Consiglio regionale della Calabria

Consiglio regionale della Calabria Consiglio regionale della Calabria Co.Re.Com. Cal/BA DELIBERAZIONE N.243 Oggetto: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA - CARBUTTI M. c/ VODAFONE OMNITEL Utenza n.:xxxxxxx IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA N. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA ESTETICA GRAZIA DI C. / ULTRACOMM INC. (GU14/1081/18) L AUTORITÀ NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 30 ottobre 2018; VISTA la

Dettagli

IL DIRETTORE. VISTO l articolo 84 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante Codice delle comunicazioni elettroniche ;

IL DIRETTORE. VISTO l articolo 84 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante Codice delle comunicazioni elettroniche ; DETERMINA DIRETTORIALE n. 151/17/DTC/Gu14/999/17 DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA ZITO / TISCALI ITALIA S.P.A. IL DIRETTORE VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell Autorità per le

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DETERMINA DIRETTORIALE n. 92/17/DTC/GU14/1953/2016 DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA GIORDANO / VODAFONE ITALIA S.P.A. IL DIRETTORE VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante Norme per la concorrenza

Dettagli

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: XXXXX XXXXXXXXX /Ambrogio XXX

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: XXXXX XXXXXXXXX /Ambrogio XXX Oggetto: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: XXXXX XXXXXXXXX /Ambrogio XXX Presenti: SANDRO VANNINI GIANCARLO MAGNI RENATO BURIGANA LETIZIA SALVESTRINI MAURIZIO ZINGONI Presidente Vice Presidente Assenti:

Dettagli

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: Michelagnoli Giuseppe & Figli XXX /Wind Telecomunicazioni XXX (ora Wind Tre XXX)

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: Michelagnoli Giuseppe & Figli XXX /Wind Telecomunicazioni XXX (ora Wind Tre XXX) Oggetto: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: Michelagnoli Giuseppe & Figli XXX /Wind Telecomunicazioni XXX (ora Wind Tre XXX) Presenti: SANDRO VANNINI GIANCARLO MAGNI RENATO BURIGANA LETIZIA SALVESTRINI MAURIZIO

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DETERMINA DIRETTORIALE n. 92/18/DTC DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA LANNER / TIM S.P.A. (Gu14/595/18) IL DIRETTORE VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell Autorità per le garanzie

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA n. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA STUDIO AMOROSO & RISPOLI / FASTWEB S.P.A. (GU14 n. 2442/2014) L AUTORITÀ NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti dell 11 marzo 2015;

Dettagli

DETERMINAZIONE. Tit del 11/12/2014 OGGETTO: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA TRA X E VODAFONE OMNITEL X TELETU

DETERMINAZIONE. Tit del 11/12/2014 OGGETTO: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA TRA X E VODAFONE OMNITEL X TELETU DETERMINAZIONE Determinazione n. 7/2014 DEFC.2014.7 Tit. 2013.1.10.21.1047 del 11/12/2014 OGGETTO: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA TRA X E VODAFONE OMNITEL X TELETU LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO CORECOM

Dettagli

Il giorno 19 giugno 2018 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia- Romagna con la partecipazione dei componenti:

Il giorno 19 giugno 2018 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia- Romagna con la partecipazione dei componenti: Protocollo: vedi segnatura.xml TITOLO 2015.1.10.4.1 2016.1.10.21.242 LEGISLATURA X Il giorno 19 giugno 2018 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia- Romagna con la partecipazione

Dettagli

DELIBERAZIONE n. 47 del 15 dicembre 2014

DELIBERAZIONE n. 47 del 15 dicembre 2014 Oggetto: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: XXXXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXX XXXXX XXX/Optima Italia XXX Presenti: SANDRO VANNINI GIANCARLO MAGNI RENATO BURIGANA LETIZIA SALVESTRINI MAURIZIO ZINGONI Presidente

Dettagli

Tit del 14/07/2015

Tit del 14/07/2015 Area Definizione delle controversie DETERMINAZIONE Determinazione n. 12/2015 DEFC.2015.12 Tit. 2013.1.10.21.745 del 14/07/2015 OGGETTO: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA TRA X E OKCOM X LA RESPONSABILE DEL

Dettagli

Il giorno 2 novembre 2016 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia- Romagna con la partecipazione dei componenti:

Il giorno 2 novembre 2016 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia- Romagna con la partecipazione dei componenti: Protocollo: vedi segnatura XML TITOLO 2015.1.10.4.1 2013.1.10.21.1497 LEGISLATURA X Il giorno 2 novembre 2016 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia- Romagna con la partecipazione

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA N. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA SINTHESI ENGINEERING / WIND TRE S.P.A. (GU14/954/2017) L AUTORITÀ NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 25 luglio 2018; VISTA la

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA N. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA PAOLONE / TIM S.P.A. (GU14/2337/17) L AUTORITÀ NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 26 marzo 2018; VISTA la legge 14 novembre

Dettagli

Determinazione 25/2015 Definizione della controversia XXX/H3G S.p.A. IL DIRIGENTE

Determinazione 25/2015 Definizione della controversia XXX/H3G S.p.A. IL DIRIGENTE Determinazione 25/2015 Definizione della controversia XXX/H3G S.p.A. IL DIRIGENTE VISTA la L. 14 novembre 1995, n. 481, Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA N. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA CND/VODAFONE ITALIA S.P.A. (GU14/1577/17) L AUTORITÀ NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 6 giugno 2018; VISTA la legge 14 novembre

Dettagli

Il giorno 20 giugno 2017 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia- Romagna con la partecipazione dei componenti:

Il giorno 20 giugno 2017 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia- Romagna con la partecipazione dei componenti: Protocollo: vedi segnatura XML TITOLO 2015.1.10.4.1 2015.1.10.21.222 LEGISLATURA X Il giorno 20 giugno 2017 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia- Romagna con la partecipazione

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA n. 83/14/CIR DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA ZORZETTO/VODAFONE OMNITEL B.V. (GU14 n. 1178/2013) L AUTORITÀ NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 17 luglio 2014; VISTA

Dettagli

La Responsabile del Servizio

La Responsabile del Servizio Protocollo: vedi segnatura.xml Tit. 2016.1.10.21.434 OGGETTO: DEFINIZIONE CONTROVERSIA XXX / X La Responsabile del Servizio Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza e

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA n. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA D AMICO / FASTWEB S.P.A. / SKY ITALIA S.R.L. (GU14 n. 227/15) L AUTORITÀ NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti dell 8 ottobre 2015;

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA n. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA M.D. / FASTWEB S.P.A. / BT ITALIA S.P.A. (GU14 n. 232/2015) L AUTORITÀ NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 5 maggio 2016; VISTA

Dettagli

Consiglio Regionale della Calabria

Consiglio Regionale della Calabria Consiglio Regionale della Calabria Co.Re.Com. Cal./BA DELIBERAZIONE N. 195 Oggetto: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA IACONIS xxxx / WIND TELECOMUNICAZIONI xxx. IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

Dettagli

IL DIRETTORE. VISTO l articolo 84 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante Codice delle comunicazioni elettroniche ;

IL DIRETTORE. VISTO l articolo 84 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante Codice delle comunicazioni elettroniche ; DETERMINA DIRETTORIALE n. 68/18/DTC/Gu14/865/18 DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA SARNELLI / TISCALI ITALIA S.P.A. IL DIRETTORE VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell Autorità per

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA N. Definizione della controversia Lion Gest di Guida C.&Co./Vodafone Italia S.p.A./Telecom Italia S.p.A. (GU14/473/2018) L AUTORITÀ NELLA riunione della Commissione per le Infrastrutture e le

Dettagli

OGGETTO: Definizione controversia XXX /Wind Tre X già Wind Telecomunicazioni X. La Responsabile del Servizio

OGGETTO: Definizione controversia XXX /Wind Tre X già Wind Telecomunicazioni X. La Responsabile del Servizio Protocollo: vedi segnatura.xml Tit. 2016.1.10.21.82 OGGETTO: Definizione controversia XXX /Wind Tre X già Wind Telecomunicazioni X La Responsabile del Servizio Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481,

Dettagli

Il giorno 18 ottobre 2016 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia- Romagna con la partecipazione dei componenti:

Il giorno 18 ottobre 2016 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia- Romagna con la partecipazione dei componenti: Protocollo: vedi segnatura XML TITOLO 2015.1.10.4.1 2013.1.10.21.1842 LEGISLATURA X Il giorno 18 ottobre 2016 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia- Romagna con la partecipazione

Dettagli

DELIBERA n. 1/14/CIR. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA LAZZONI/ VODAFONE OMNITEL N.V. (ORA VODAFONE OMNITEL B.V.) (GU14 n. 164/13) L AUTORITA

DELIBERA n. 1/14/CIR. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA LAZZONI/ VODAFONE OMNITEL N.V. (ORA VODAFONE OMNITEL B.V.) (GU14 n. 164/13) L AUTORITA DELIBERA n. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA LAZZONI/ VODAFONE OMNITEL N.V. (ORA VODAFONE OMNITEL B.V.) (GU14 n. 164/13) L AUTORITA NELLA sua riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA n. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA ASTARITA / TELECOM ITALIA S.P.A. (GU14 n. 779/14) L AUTORITÀ NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 13 ottobre 2014; VISTA la legge

Dettagli

Oggetto: definizione della controversia XXX FAVRO / ULTRACOMM INC.

Oggetto: definizione della controversia XXX FAVRO / ULTRACOMM INC. Determinazione dirigenziale n. 3 del 6 aprile 2017 Oggetto: definizione della controversia XXX FAVRO / ULTRACOMM INC. IL DIRIGENTE VISTI i principi di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e

Dettagli