REGOLAMENTO PER LA MEDIAZIONE 1

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1 REGOLAMENTO PER LA MEDIAZIONE 1 dell Organismo di Conciliazione dell Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Vicenza 1 Deliberato dal Consiglio dell Ordine nella riunione del 14 settembre

2 INDICE 1) Applicazione del regolamento 2) Il Consiglio Direttivo dell ODM 3) Il responsabile dell organismo 4) I mediatori 5) Avvio della procedura di mediazione 6) La segreteria 7) Luogo e modalità della mediazione 8) Nomina del Mediatore 9) Funzioni del Mediatore 10) Incompatibilità, imparzialità e competenza del mediatore 11) Obblighi di riservatezza 12) Svolgimento della mediazione e poteri del mediatore 13) Accesso ai documenti 14) Nomina dell esperto 15) Esito della mediazione 16) Indennità 17) Responsabilità delle parti 18) Tirocinio 19) Clausola finale: rapporti tra il presente regolamento e il d. lgv. n. 28/2010 e i dd.mm. n. 180/2010 e 145/2011 ALLEGATI Allegato 1): Tabella A) corrispondente a quella di cui al D.M. 180/2010 Allegato 2: valutazione del grado di soddisfazione del servizio 2

3 - Art. 1 - Applicazione del regolamento 1. Il presente regolamento si applica alle procedure di mediazione di controversie civili e commerciali, relative a diritti disponibili, avviate in forza di un accordo, di una clausola contrattuale e/o statutaria, di un obbligo di legge, su invito del giudice, su iniziativa di taluna o di tutte le parti (ai sensi del D.Lgs. 28/2010 e del D.M. 180/2010 così come modificato dal D.M. 145/2011). 2. Il regolamento si applica alle procedure di mediazione amministrate dall Organismo di Conciliazione dell Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Vicenza (di seguito ODM). 3. Il servizio di mediazione è offerto a tutti i soggetti che ne facciano richiesta, ed è finalizzato alla ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una lite, ovvero alla formulazione di una proposta per la soluzione delle controversie, sia per il caso che le controversie intercorrano tra soggetti di diritto privato, sia che intercorrano tra privati e istituzioni o enti pubblici, anche a mezzo dell utilizzo dei risultati delle negoziazioni paritetiche basate su protocolli di intesa tra le associazioni riconosciute ai sensi dell articolo 137 del Codice del Consumo e le imprese, o loro associazioni, e aventi per oggetto la medesima controversia. 4. Il regolamento si applica, in quanto compatibile, ai procedimenti di mediazione e conciliazione disciplinati da leggi speciali. 5. In caso di sospensione o cancellazione dal registro dell ODM, i procedimenti di mediazione in corso proseguono presso altro organismo scelto dalle parti entro 15 giorni dalla data di sospensione o cancellazione. In mancanza, l organismo è scelto dal Presidente dell Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Vicenza. - Art. 2 - Il Consiglio Direttivo dell ODM. 1. Il Consiglio Direttivo è l organo cui è demandata l attività di indirizzo in merito alla gestione delle risorse umane e finanziarie dell organismo. Determina i requisiti di selezione dei mediatori, il numero da iscrivere al registro in base alle esigenze dell organismo ed al numero di controversie trattate, delibera l ammissione all elenco; determina altresì le modalità di espletamento del tirocinio di cui al D.M. 180/2010 così come modificato dal DM 145/2011, i requisiti di selezione ed il numero dei tirocinanti in base al numero delle controversie trattate e ne delibera l ammissione all elenco. 2. È composto da n. 3 a n. 9 membri designati dal Consiglio dell Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Vicenza. 3. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni, e mantiene le proprie funzioni fino all insediamento del nuovo Consiglio Direttivo. 4. I membri del Consiglio Direttivo possono essere revocati solo per gravi motivi o per sopravvenute incompatibilità o indisponibilità ad assumere la funzione; in questi casi spetta al Consiglio dell Ordine integrare il Consiglio Direttivo, nominando i sostituti. 5. La carica di membro del Consiglio Direttivo non potrà essere assunta per oltre due mandati consecutivi. 3

4 - Art. 3 - Il responsabile dell organismo. 1. Il responsabile dell organismo è il titolare delle funzioni assegnategli dalla vigente disciplina. Svolge le proprie funzioni con autonomia attuando gli indirizzi forniti dal Consiglio Direttivo. 2. Il responsabile rappresenta l organismo di mediazione nelle forme previste dalla vigente disciplina. 3. Il responsabile, nel caso in cui non sia uno dei componenti del Consiglio Direttivo, partecipa di diritto alle sue sedute, con potere consultivo e senza diritto di voto. 4. Il responsabile dell organismo è nominato dal Consiglio dell Ordine per una durata di tre anni. 5. Il responsabile dell organismo può essere coadiuvato da esperti in materia di mediazione, nel numero massimo di tre. Gli esperti sono proposti dal responsabile e designati dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo, in considerazione dell impegno di tempo presumibilmente occorrente per l'assolvimento dell'incarico e delle caratteristiche dell'organizzazione, può deliberare in favore del responsabile e/o degli esperti l attribuzione di un emolumento periodico nonché del rimborso spese. Il rapporto intercorrente fra l Organismo (da un lato) ed il responsabile e gli eventuali esperti (dall altro) è esclusivamente di prestazione d opera libero professionale. 6. L incarico può essere revocato dal Consiglio dell Ordine in presenza di giusta causa. - Art. 4 - I mediatori 1. Presso l ODM è istituito il registro dei mediatori ove possono essere iscritti i professionisti che ne facciano richiesta, previa verifica del possesso dei titoli richiesti dalla disciplina vigente, ed in considerazione delle linee guida e delle valutazioni espresse dal Consiglio Direttivo. 2. L iscrizione nel registro dei mediatori è a cura del responsabile dell ODM il quale verifica la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa e dal presente regolamento e procede agli incombenti di legge. 3. La tenuta e l aggiornamento del registro sono a carico del responsabile. 4. All atto dell iscrizione il mediatore deve allegare copia della polizza assicurativa per il rischio specifico derivante dall attività di mediatore, ovvero aderire alla polizza eventualmente stipulata dall ODM. Il possesso o l adesione alla polizza, sono condizioni necessarie per la presentazione della domanda di iscrizione come mediatore presso l ODM e debbono perdurare per tutta la durata dell iscrizione nel registro, il cui venir meno comporta l automatica esclusione dagli incarichi. 5. I mediatori iscritti nell elenco si impegnano a partecipare all attività di formazione ed aggiornamento continuo programmata e svolta, nei modi e termini determinati dall ODM. - Art. 5 Avvio della procedura di mediazione 1. La procedura di Mediazione è avviata mediante il deposito di apposita domanda presso la segreteria dell ODM. Il deposito della domanda può avvenire mediante: a. consegna a mani; 4

5 b. raccomandata con ricevuta di ritorno (nel qual caso fa fede la data di ricezione della medesima); c. posta elettronica certificata. 2. La domanda di mediazione deve contenere: a. il nome dell organismo di Mediazione; b. il nome, i dati identificativi ed i recapiti delle parti e di loro eventuali rappresentanti e/o consulenti ove effettuare le dovute comunicazioni; c. l oggetto della lite; d. le ragioni della pretesa; e. il valore della controversia individuato secondo i criteri stabiliti dal codice di procedura civile. Per le liti di valore indeterminato, interminabile ovvero ove vi sia una notevole divergenza delle parti sulla stima l ODM decide il valore di riferimento, sino al limite di euro ,00, e lo comunica alle parti a cura della Segreteria. In ogni caso, all esito della mediazione il valore risulti diverso rispetto a quello indicato dalle parti, ovvero da quello determinato dall ODM, l importo dell indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento. f. i dati identificativi dei difensori, dei professionisti e/o delle persone di fiducia che assisteranno e/o parteciperanno al procedimento. 3. La domanda di mediazione può contenere: a. la dichiarazione dell istante di anticipare anche per le parti intimate i costi del procedimento, così come stabiliti dal presente regolamento, fatta salva la possibilità di una diversa ripartizione delle stesse a conclusione del procedimento. 4. Alla domanda di mediazione possono essere allegati i documenti che l istante intende esibire, avendo cura di precisare quali siano eventualmente diretti, in via riservata, al solo mediatore. 5. La domanda deve essere preferibilmente compilata utilizzando il modulo predisposto dall ODM. 6. Il responsabile dell ODM, per giustificati motivi, può non accettare la domanda. 7. Ai sensi dell art. 4, comma 1, del D. Lgs. n. 28/10, in caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all organismo presso il quale è stata presentata la prima domanda. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data della ricezione della comunicazione. 8. Il deposito della domanda di mediazione, nonché l adesione della parte invitata al procedimento, costituiscono accettazione del presente regolamento e delle indennità di cui alla tabella allegata. 9. La procedura di mediazione, salvo diversa pattuizione tra le parti, ha una durata non superiore a 4 mesi. Il termine decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione, ovvero dalla scadenza di quello fissato dal giudice per il deposito della stessa e, anche nei casi in cui il giudice dispone il rinvio della causa ai sensi del quarto o del quinto periodo del comma 1 dell articolo 5, non è soggetto a sospensione feriale. - Art. 6 - La segreteria 1. La segreteria dell ODM è competente all espletamento dei servizi amministrativi inerenti lo svolgimento dei procedimenti di mediazione. 2. La segreteria è responsabile della tenuta del registro, anche informatico, degli affari di 5

6 mediazione, con le annotazioni relative al numero d ordine progressivo, ai dati identificativi delle parti, all oggetto della controversia, al mediatore designato, alla durata del procedimento ed al relativo esito. 3. La segreteria verifica : a. la conformità della domanda di mediazione ai requisiti formali previsti dal presente regolamento e dalla normativa vigente; b. il pagamento delle spese di avvio del procedimento e delle spese di mediazione e degli eventuali ulteriori oneri previsti dal presente regolamento. 4. La segreteria trasmette la domanda al responsabile dell ODM per l accettazione e la designazione del mediatore. 5. In caso di mancata accettazione della domanda la segreteria dà comunicazione all istante in forma comprovante l avvenuta ricezione. 6. La segreteria forma il fascicolo del procedimento debitamente registrato e numerato, nel quale sono inseriti tutti gli atti ed i documenti presentati dalle parti. 7. La segreteria, su indicazione del responsabile dell ODM, comunica l incarico al mediatore designato e la data fissata per il primo incontro; il mediatore deve confermare alla segreteria l accettazione entro 4 gg. L eventuale mancata accettazione è comunicata dalla segreteria al responsabile dell ODM per la nuova designazione e per le valutazioni del caso. 8. Successivamente all accettazione del mediatore, la segreteria comunica, in forma comprovante l avvenuta ricezione: a. alla parte istante: 1. il nominativo del mediatore designato; 2. la data e il luogo dell incontro di mediazione; 3. l indicazione dell ammontare dell indennità dovuta ed il termine per il pagamento della stessa, con l avvertimento che il mancato tempestivo pagamento comporterà l interruzione della procedura di mediazione; b. all altra o alle altre parti: - la domanda di mediazione; - il nominativo del mediatore designato; - la data e il luogo dell incontro di mediazione con l invito a comunicare, almeno otto giorni prima dell incontro, la propria adesione. - l indicazione dell ammontare dell indennità dovuta ed il termine per il pagamento della stessa, con l avvertimento che il mancato tempestivo pagamento comporterà l interruzione della procedura di mediazione; - la necessità di partecipazione personale o mediante proprio rappresentante, a conoscenza dei fatti, munito dei necessari poteri; - l avvertimento che, in caso di mancata partecipazione al procedimento di mediazione senza giustificato motivo, secondo il dettato dell art. 8, comma 5, del decreto legislativo n. 28/2010 (così come modificato dal D.L. 138/2011 convertito con L. 148/2011), il giudice potrà desumere argomenti di prova nell eventuale giudizio, ai sensi dell art. 116 c.p.c., comma 2, e condanna la parte costituita al versamento dell entrata al bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio. 9. La segreteria informa, altresì, le parti dei benefici fiscali previsti dagli artt. 17 e 20 del D. Lgs. n. 28/ La parte istante ha facoltà di notificare alla controparte o alle controparti, ai sensi dell art. 8, comma 1, del decreto legislativo n. 28/2010, la sola domanda di mediazione depositata, 6

7 previa richiesta di copia alla segreteria, fermi gli altri adempimenti dell ODM. 11. I termini fissati per il compimento di atti da parte della segreteria dell ODM sono da considerarsi ordinatori. - Art. 7 - Luogo e modalità della mediazione 1. Il procedimento di mediazione si svolge presso la sede dell ODM. 2. La sede per lo svolgimento è derogabile con il consenso di tutte le parti, del mediatore e del responsabile dell ODM. In questo caso, le parti devono fare richiesta al responsabile dell ODM entro il termine di otto giorni anteriori alla data fissata per il primo incontro. Le eventuali spese, ivi comprese quelle di trasferta del mediatore e degli ausiliari e per la disponibilità dei locali, saranno poste in misura eguale a carico delle parti, salvo diversi accordi tra le stesse. 3. L ODM potrà avvalersi, ai sensi dell art. 7 comma 2 lett. c) del D.M. n.180/2010, delle strutture, del personale e dei mediatori di altri organismi con i quali abbia raggiunto a tal fine un accordo, anche per singoli affari di mediazione. - Art. 8 - Nomina del mediatore 1. Il responsabile dell ODM designa il mediatore ritenuto più idoneo tra coloro che sono inseriti nei propri elenchi. La designazione avviene, tenuto conto dell oggetto e delle parti della controversia, inderogabilmente secondo criteri di specifica competenza professionale per materia, desunta anche dalla tipologia di laurea universitaria posseduta, nonché in considerazione della disponibilità ed esperienza del mediatore, e ciò al fine di garantire i principi di imparzialità ed idoneità al corretto e sollecito espletamento dell incarico. 2. Le parti congiuntamente possono fornire, per l eventuale designa, una comune indicazione del mediatore tra quelli inseriti nella lista dell ODM. - Art. 9 - Funzioni del mediatore 1. Il mediatore assiste le parti nella ricerca di un accordo che esse reputino soddisfacente per la composizione della controversia. 2. Il mediatore non svolge attività di consulenza sull oggetto della controversia o sui contenuti dell eventuale accordo, salvo verificare la sua conformità alle norme imperative e all ordine pubblico. 3. Il mediatore deve eseguire personalmente la sua prestazione. 4. Al momento dell accettazione, il mediatore deve sottoscrivere apposita dichiarazione di imparzialità, indipendenza e neutralità. 5. Le parti possono richiedere al responsabile dell ODM, per giustificati motivi, la sostituzione del mediatore. In caso di accoglimento dell istanza, il responsabile dell ODM nominerà un altro mediatore. Se il mediatore del quale si chieda la sostituzione è il responsabile dell ODM, competente a decidere sull istanza sarà il mediatore che ha la maggiore anzianità di iscrizione negli elenchi dell ODM. 6. Il responsabile dell ODM provvede, altresì, alla sostituzione del mediatore qualora questo ultimo, nel corso del procedimento, rinunci all incarico previa dichiarazione scritta, idoneamente motivata. 7

8 7. Secondo quanto previsto dalla normativa vigente, il responsabile dell ODM può designare un mediatore ausiliario che collabori con il mediatore nell esercizio delle sue funzioni. - Art Incompatibilità, imparzialità e competenza del mediatore. 1. Il mediatore svolge la sua funzione con probità e correttezza in modo imparziale ed indipendente, uniformandosi ai principi sanciti dal Codice europeo di condotta per mediatori. 2. Sono cause di incompatibilità con l attività di mediatore per singolo affare: a. avere in corso con una delle parti incarichi professionali di qualsiasi natura; b. essere socio di una delle parti o coniuge, parente o affine entro il terzo grado. Nel caso di svolgimento di incarichi professionali pregressi, il rapporto deve essere cessato da almeno tre anni e non debbono sussistere ragioni di credito o debito; c. essere cliente o dipendente di una delle parti in causa o debitore o creditore delle medesime; d. essere socio o associato del consulente che assiste una delle parti del procedimento. 3. Il mediatore deve comunicare al responsabile dell ODM e alle parti ogni circostanza che possa incidere sulla sua indipendenza, anche ove emersa nel corso del procedimento. 4. L ODM non è responsabile dei danni derivanti da infedeli e mendaci dichiarazioni del mediatore. - Art Obblighi di riservatezza 1. Il procedimento di mediazione é riservato, e tutto quanto viene dichiarato nel corso degli incontri o nelle sessioni separate, salvo diverso accordo tra le parti, non può essere registrato o verbalizzato. A tal fine tutti i soggetti presenti agli incontri di mediazione dovranno sottoscrivere un apposita dichiarazione. 2. Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio presso l ODM o comunque nell ambito del procedimento di mediazione è tenuto all obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo, ai sensi dell art. 9 del D. Lgs. 28/ Il mediatore è tenuto alla riservatezza nei confronti delle parti rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni. 4. Le parti, e ogni altra persona presente agli incontri di mediazione, ivi inclusi gli avvocati, i consulenti e i mediatori in tirocinio, hanno l obbligo di mantenere la riservatezza e non possono presentare come prova giudiziale o di altra natura suggerimenti, informazioni, circostanze che sono state espresse durante gli incontri di mediazione. 5. L Organismo assicura adeguate modalità di conservazione e di riservatezza degli atti introduttivi del procedimento, sottoscritti dalle parti, nonché di ogni altro documento proveniente dalle stesse o formato durante il procedimento. 6. I dati raccolti nel corso del procedimento vengono trattati dall ODM nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 e sue eventuali modificazioni. 8

9 - Art Svolgimento della mediazione e poteri del mediatore 1. Le parti partecipano all incontro personalmente o mediante un proprio rappresentante munito dei necessari poteri. Le parti devono comunicare alla segreteria, almeno tre giorni prima, i nominativi di chi sarà presente all incontro. 2. Il mediatore conduce l incontro senza formalità, sentendo le parti congiuntamente e/o separatamente. Costituisce impegno reciproco delle parti cooperare tra loro e con il mediatore per il buon esito della procedura. In ogni momento ciascuna parte può interrompere la procedura in corso. 3. Al termine di ciascun incontro il mediatore dà atto per iscritto dei soggetti presenti all incontro o della mancata partecipazione. 4. Il mediatore, d intesa con le parti, può fissare eventuali incontri successivi al primo. 5. Quando non è raggiunto l accordo amichevole, il mediatore non può formulare di sua iniziativa una proposta di conciliazione. 6. Il mediatore formula una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento. Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all articolo 13 del D.Lgs. 28/2010. Salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento. 7. La proposta di conciliazione è comunicata alle parti per iscritto, a cura della segreteria, con modalità comprovanti la data di ricezione. Le parti fanno pervenire al mediatore presso la segreteria, per iscritto ed entro sette giorni, l accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta, la proposta si ha per rifiutata. 8. Nei casi di cui all articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, il mediatore svolge l incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione, e la segreteria dell organismo può rilasciare attestato di conclusione del procedimento solo all esito del verbale di mancata partecipazione della medesima parte chiamata e mancato accordo, formato dal mediatore ai sensi dell articolo 11, comma 4, del decreto legislativo. 9. Il responsabile dell ODM può porre a carico dell istante la comunicazione dell avvenuta presentazione e ricezione della domanda e ogni altro elemento necessario allo svolgimento della procedura. L istante deve, al fine di attuare tale comunicazione, attivarsi con ogni mezzo idoneo. - Art Accesso ai documenti 1. Le parti hanno diritto di accesso agli atti del procedimento di mediazione da loro depositati in sessione comune e ciascuna parte ha diritto di accesso agli atti depositati nelle rispettive sessioni separate. 2. Gli atti vengono custoditi dall ODM in apposito fascicolo, anche su supporto informatico, registrato e numerato, per un periodo di tre anni dalla conclusione della procedura. Il mediatore e le parti concordano di volta in volta quali tra gli atti eventualmente pervenuti al di fuori delle sessioni private devono essere ritenuti riservati. 9

10 - Art Nomina dell esperto 1. Nei casi in cui le controversie richiedano specifiche competenze tecniche, ove non sia possibile nominare uno o più mediatori ausiliari, il mediatore può proporre la nomina di un esperto. La nomina é subordinata all impegno sottoscritto da almeno una delle parti a sostenere gli oneri relativi ai compensi dell esperto previsti dall ODM. 2. Il mediatore comunica tale evenienza al responsabile dell ODM, il quale provvede alla designa dell esperto scegliendolo tra gli iscritti nell albo dei consulenti e dei periti presso i tribunali. 3. All esperto si applicano le disposizioni del presente regolamento che riguardano i casi di incompatibilità e l imparzialità del mediatore, nonché le regole di riservatezza. - Art Esito della mediazione 1. Quando è raggiunto un accordo amichevole, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell accordo medesimo. 2. Quando la conciliazione non riesce, il mediatore forma processo verbale con l indicazione dell eventuale proposta formulata. 3. In entrambi i casi il verbale è sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l autografia della sottoscrizione delle parti o, alla presenza di due testimoni, la loro impossibilità di sottoscrivere. Nello stesso verbale, il mediatore dà atto della eventuale mancata partecipazione delle parti al procedimento. 4. Il processo verbale è depositato presso la segreteria dell ODM e di esso è rilasciata copia alle parti che lo richiedono. 5. Gli oneri fiscali derivanti dall accordo raggiunto sono assolti dalle parti. 6. Al termine di ogni procedura di mediazione a ciascuna parte viene consegnata la scheda di valutazione del servizio, allegata al presente regolamento, che deve essere compilata e sottoscritta dalle parti, e trasmessa al responsabile del registro degli organismi di mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia. - Art Indennità 1. L indennità comprende le spese di avvio del procedimento e quelle di mediazione. In esse rientra il compenso dovuto ai mediatori. 2. A titolo di spese di avvio del procedimento è dovuta da ciascuna parte la somma di Euro 40,00, che deve essere versata dalla parte istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte aderente al momento dell accettazione e, comunque, prima dell avvio del primo incontro. 3. A titolo di spese di mediazione é dovuta, in solido da ciascuna parte, la somma indicata nella tabella A allegata al presente regolamento, che deve essere corrisposta in misura integrale, salvo conguagli da effettuarsi a conclusione della procedura, prima dell avvio del primo incontro di mediazione. 4. Il mancato pagamento delle spese di mediazione costituisce giusta causa di recesso per l ODM. 10

11 5. Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile. Lo stesso è determinato dall ODM, sino al limite di euro ,00, nel caso risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia notevole divergenza tra le parti sulla stima, e comunicato alle parti a cura della segreteria. Nel caso in cui all esito della mediazione il valore risulti diverso rispetto a quello indicato dalle parti, ovvero da quello determinato dall ODM, l importo dell indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento. 6. L importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della medesima tabella A): a. può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell affare; b. deve essere aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione; c. deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell articolo 11 del decreto legislativo; d. nelle materie di cui all articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera e) del presente comma, e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo a eccezione di quello previsto dalla lettera b) del presente comma; e. deve essere ridotto a euro quaranta per il primo scaglione e ad euro cinquanta per tutti gli altri scaglioni, ferma restando l applicazione della lettera c) del presente comma, quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento. 7. Quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale, la parte che sia in possesso delle condizioni per l ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell art. 76 (L) del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, è esonerata dal pagamento delle indennità. A tal fine essa è tenuta a depositare, presso la segreteria dell ODM, apposita dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo mediatore o da altro soggetto a ciò abilitato, nonché a produrre, a pena di inammissibilità dell istanza, la documentazione comprovante la veridicità di quanto dichiarato. 8. Qualora l ODM si avvalga di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali, il loro compenso viene determinato ai sensi del DM , Pubblicato nella Gazz. Uff. 5 agosto 2002, n. 182, relativo ai compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell autorità giudiziaria in materia civile e penale. In tal caso il compenso dovuto al consulente tecnico deve essere versato all ODM dalle parti, in misura uguale, vale il criterio di solidarietà, ovvero dalla parte che si è impegnata a versare lo stesso, nel termine fissato dal responsabile dell ODM. 9. Il saldo dovuto dalle parti all ODM a qualsiasi titolo, deve essere corrisposto per intero prima del rilascio del verbale di accordo. - Art Responsabilità delle parti 1. E di competenza esclusiva delle parti: a. l assoggettabilità della controversia alla procedura di mediazione, eventuali esclusioni, 11

12 preclusioni, prescrizioni e decadenze che non siano state espressamente segnalate dalle parti all atto del deposito dell istanza; b. le indicazioni circa l oggetto e le ragioni della pretesa contenute nell istanza di mediazione; c. l individuazione dei soggetti che devono partecipare alla mediazione, con particolare riguardo al litisconsorzio necessario, in caso di controversie in cui le parti intendono esercitare l azione giudiziale nelle materie per le quali la mediazione è prevista come condizione di procedibilità; d. l indicazione dei recapiti dei soggetti a cui inviare le comunicazioni e le attività da svolgersi per l esatta individuazione di tali recapiti in caso di mancata ricezione della comunicazione di avvenuto deposito e ricezione della domanda di conciliazione e/o di mancata ricezione di ogni altra comunicazione relativa al procedimento di mediazione; e. la determinazione del valore della controversia; f. la forma e il contenuto dell atto di delega al proprio rappresentante; g. le dichiarazioni in merito al gratuito patrocinio, alla non esistenza di più domande relative alla stessa controversia e ogni altra dichiarazione che venga fornita all ODM o al mediatore dal deposito dell istanza alla conclusione della procedura. - Art Tirocinio 1. L organismo permette lo svolgimento del tirocinio ai sensi del D.M. 180/2010, così come modificato dal D.M. 145/ Il Consiglio Direttivo determina periodicamente i requisiti richiesti per l iscrizione nell elenco dei tirocinanti, ed il numero ammissibile in ragione del numero di procedure in essere. 3. Sono ammessi sino al massimo di tre tirocinanti per procedura di mediazione. 4. Il tirocinante assume tutti gli obblighi inerenti la riservatezza disciplinati dal presente regolamento e dalla normativa vigente. - Art Clausola finale: rapporti tra il presente regolamento e il d. lgv. n. 28/2010 e i dd.mm. n. 180/2010 e 145/ Il procedimento di mediazione, per tutto quanto non è previsto, disposto e regolato nel presente Regolamento, è disciplinato dal D.Lgs. 28/2010 e dai DD.MM. 180/2010 e 145/

13 - Allegato 1 - Codice etico Premesse - Il mediatore svolge l incarico tenendo sempre presenti i principi dell indipendenza, dell imparzialità e della neutralità nel significato precipuo di: - Indipendenza, come assenza di qualsiasi legame oggettivo (rapporti personali o lavorativi) tra il mediatore ed una delle parti; - Imparzialità, come attitudine soggettiva del mediatore, il quale non deve favorire una parte a discapito dell altra; - Neutralità, come posizione del mediatore, il quale non deve avere un diretto interesse all esito del procedimento di conciliazione. Norme di comportamento per i mediatori Il mediatore è tenuto all osservanza delle seguenti norme di comportamento: 1. Il mediatore deve possedere adeguata formazione e mantenere ed aggiornare costantemente la propria preparazione in tecniche di composizione dei conflitti. 2. Il mediatore deve rifiutare la nomina nel caso in cui non si ritenga qualificato, anche tenuto conto dell oggetto della lite. 3. Il mediatore deve comunicare alle parti e al responsabile dell organismo qualsiasi circostanza che possa inficiare la propria indipendenza, imparzialità e/o neutralità o che possa anche solo ingenerare la sensazione di parzialità o mancanza di neutralità. Le suddette circostanze includono: relazione di tipo professionale o personale con una delle parti o dei loro assistenti; interessi di tipo economico o di altro genere, diretto o indiretto, in relazione all esito della conciliazione; la circostanza che il mediatore o un suo collaboratore, socio, dipendente abbia agito in qualità diversa da quella di mediatore per una delle parti della controversia. Il mediatore, in tali circostanze, può accettare l incarico o proseguire il procedimento di mediazione, nel caso in cui sia certo di essere in grado di mantenersi imparziale, neutrale e indipendente e solo con il preventivo ed espresso consenso delle parti. 4. Il mediatore deve svolgere la procedura di mediazione in modo imparziale nei confronti delle parti e rimanere neutrale rispetto alla lite, ed apparire tale. 5. Il mediatore ha il dovere di rifiutare la designazione e di interrompere l espletamento delle proprie funzioni, in seguito all incapacità a mantenere un atteggiamento imparziale e/o neutrale. 6. Il mediatore deve assicurarsi che, prima dell inizio dell incontro di conciliazione, le parti abbiano compreso ed espressamente accettato: a. le finalità e la natura del procedimento di conciliazione; b. il ruolo del mediatore e delle parti; c. gli obblighi di riservatezza a carico del mediatore e delle parti. 7. Il mediatore deve svolgere il proprio ruolo con la dovuta diligenza, indipendentemente dal valore della lite e dalla tipologia della controversia. 8. Il mediatore non deve esercitare alcuna pressione sulle parti. 9. Il mediatore deve assicurarsi che tutte le parti possano intervenire adeguatamente nel procedimento. 10. Il mediatore deve informare le parti, e può porre fine alla mediazione, nel caso in cui: sia raggiunto un accordo che al mediatore appaia non azionabile o illegale; il mediatore concluda che la prosecuzione della mediazione difficilmente condurrà a 13

14 una risoluzione della controversia. 11. Il mediatore deve adottare tutte le misure appropriate affinché l eventuale accordo raggiunto tra le parti si fondi su un consenso informato e tutte le parti ne comprendano i termini. 12. Il mediatore formula una proposta, se tutte le parti ne facciano concorde richiesta, previa attenta verifica dell esistenza di elementi sufficienti alla definizione della stessa. 13. Il mediatore deve mantenere riservata ogni informazione che emerga dalla conciliazione o che sia ad essa correlata, incluso il fatto che la conciliazione debba avvenire o sia avvenuta, salvo che non sia altrimenti previsto dalla legge o da motivi di ordine pubblico. Qualsiasi informazione confidata al mediatore da una delle parti non dovrà essere rivelata alle altre parti senza il consenso della parte stessa e sempre salvo che riguardi fatti contrari alla legge. 14. È fatto divieto al mediatore di percepire compensi per la propria attività direttamente dalle parti. 14

15 Allegato 1 Tabella A) corrispondente a quella di cui al D.M. 180/2010 Indennità Fino a Euro Euro 65; da Euro a Euro 5.000: Euro 130; da Euro a Euro : Euro 240; da Euro a Euro : Euro 360; da Euro a Euro : Euro 600; da Euro a Euro : Euro 1.000; da Euro a Euro : Euro 2.000; da Euro a Euro : Euro 3.800; da Euro a Euro : Euro 5.200; oltre Euro : Euro

16 Allegato 2 DATA NOME Organismo di Conciliazione dell Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Vicenza (Scala di valutazione. 1= valore minimo 5= valore massimo) VALUTAZIONE DEL GRADO DI SODDISFAZIONE DEL SERVIZIO Adeguatezza e confort della sede e degli spazi messi a disposizione durante l incontro di mediazione: Assistenza della segreteria e completezza delle informazioni fornite durante tutto il corso della procedura: VALUTAZIONE DELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE Soddisfazione nella partecipazione alla procedura di mediazione rispetto ad un giudizio in tribunale: La mediazione ha consentito di risparmiare tempo, costi e rischi del ricorso al tribunale?: VALUTAZIONE DEL MEDIATORE Competenza del mediatore nelle tecniche di gestione del conflitto e della procedura: Abilità del mediatore nel proporre una soluzione per la composizione della lite: IMPRESSIONI E SUGGERIMENTI: 16

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