REPERTORIO N FASCICOLO N STATUTO FONDAZIONE CAREGGI
|
|
- Rebecca Pinna
- 5 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 REPERTORIO N FASCICOLO N STATUTO FONDAZIONE CAREGGI con il presente atto della adozione del nuovo testo di Statuto della predetta "Fondazione Careggi ONLUS" approvato dal Consiglio Direttivo in forza della detta delibera del 14/12/2018 che qui di seguito viene integralmente riportato: Registrato all'agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di Firenze il 09/01/2019 al n. 919 serie 1T Euro 200,00 "Art. 1) Denominazione E' costituita ai sensi di legge una Fondazione denominata "Fondazione Careggi ONLUS", fermo quanto stabilito al successivo art. 23. Art. 2) Sede La Fondazione ha sede presso l'azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi (AOUC) Firenze. Il Consiglio di amministrazione, con propria delibera, potrà modificare la sede della Fondazione ovvero istituire sedi secondarie, sezioni ed uffici di rappresentanza sia in Italia che all'estero per svolgere attività di sviluppo ed incremento delle reti nazionale ed internazionale finalizzate al raggiungimento degli scopi della Fondazione stessa. Art.3) Scopo e attività La Fondazione non ha scopo di lucro, non può distribuire utili e svolge la propria funzione di sostegno all'azienda Ospedaliera Universitaria Careggi sostenendo, con il concorso della società civile e delle forze sociali, l'impegno dell'azienda stessa al raggiungimento di un più elevato livello di risposta alla domanda di benessere, intesa come recupero e mantenimento della salute fisica, psichica e sociale tramite un processo che include in modo inscindibile assistenza didattica e ricerca, in coerenza con gli indirizzi della programmazione sanitaria regionale e dello statuto aziendale. La Fondazione esercita dunque in via principale attività di interesse generale ai sensi dell art. 5 del D.Lgs. 117/2017 e precisamente le attività indicate alle lettere d), f), g), h), i), j), n), q), u) e w) da intendersi come qui ritrascritte. La Fondazione svolge la propria funzione nei seguenti settori: - assistenza, compresa l'accoglienza, il sostegno psicologico e la qualità di vita nell'ambito ospedaliero; - attività correlate al comfort strutturale e al soggiorno; - attività formative per i dipendenti e i professionisti che collaborano con l'azienda Ospedaliera Universitaria Careggi; - attività di ricerca clinica e assistenziale; - attività culturali e di promozio-
2 ne legate agli scopi istituzionali della Fondazione quindi al perseguimento del benessere nell'accezione come sopra indicata. Tali attività sono finalizzate a favorire l attività dell Azienda Ospedaliera Universitaria di Careggi senza mai sovrapporsi a quelle istituzionali dell Azienda stessa. Art.4) Attività strumentali, accessorie e connesse La Fondazione potrà esercitare attività diverse da quelle di cui al precedente art. 3 purché secondarie e strumentali rispetto alle attività d interesse generale ivi indicate e nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge. Per il raggiungimento dei suoi scopi istituzionali la Fondazione potrà: - promuovere e organizzare manifestazioni. convegni, incontri, eventi, seminari, corsi di formazione procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, l'azienda e gli operatori dell'aouc con il pubblico e la società civile, le forze sociali, le istituzioni e organismi nazionali ed internazionali; - istituire premi e borse di studio; - gestire direttamente o indirettamente spazi funzionali agli scopi di cui all'art. 3; - stipulare convenzioni anche per l'affidamento a terzi di parte di attività destinate al perseguimento degli scopi istituzionali; - svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell editoria, nei limiti delle leggi vigenti, e degli audiovisivi, dell'oggettistica e della pubblicità in genere, organizzare mostre ed esposizioni attinenti alle finalità della Fondazione; - svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali; - rapportarsi con gli Enti no profit presenti sul territorio regionale, favorendo lo scambio e l'integrazione delle varie attività; - predisporre proposte di accordi e/o convenzioni con gli Enti di cui al punto precedente, in maniera da massimizzare i risultati della rete di Enti non profit; - partecipare ad associazioni, fondazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, anche indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione la quale, ove lo ritenga opportuno, potrà anche concorrere alla costituzione degli organismi anzidetti, ovvero detenere o acquistare partecipazioni in società di capitali, il tutto sempre al fine di perseguire gli scopi istituzionali; - stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione; - amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti; -Attività di raccolta fondi - compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari e finanziarie strumentali ed accessorie funzionalmente connesse con la realizzazione degli scopi della Fondazione; - stipulare convenzioni anche per l'affidamento a terzi di parte di attività destinate al perseguimento degli scopi istituzionali; - svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell editoria, nei limiti delle leggi vigenti, e degli audiovisivi, dell'oggettistica e della pubblicità in genere, organizzare mostre ed esposizioni attinenti alle finalità della Fondazione; - svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali. L'attività svolta in diretta attuazione degli scopi istituzionali costituisce il naturale completamento di dette finalità e in tale ambito la Fondazione può stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, nonché stipulare convenzioni di qualsiasi genere che siano considerate utili per il
3 raggiungimento degli scopi della Fondazione, ivi comprese anche convenzioni per l affidamento a terzi di parte delle attività. Art. 5) Patrimonio ed entrate della Fondazione ll patrimonio della Fondazione è costituito dal fondo di dotazione iniziale specificato nell'atto costitutivo. Tale patrimonio può essere alimentato: - dai beni mobili, beni mobili registrati, titoli e beni immobili che pervengano o perverranno, a qualsiasi titolo, alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto; - dalle donazioni, lasciti, contributi ed elargizioni fatte da enti, imprese o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio; - dalla parte di rendite non utilizzate che, con delibera del Consiglio di amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio; - da contributi attribuiti al patrimonio dall'unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici. Art. 6) Proventi della Fondazione La Fondazione realizza le proprie finalità istituzionali impiegando i proventi derivanti dalle attività di seguito indicate: a) donazioni, lasciti, elargizioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione; b) contributi attribuiti dallo Stato, da altri soggetti pubblici o privati; c) contributi in qualsiasi forma erogati dai Fondatori e dai Partecipanti; d) proventi da gestione del proprio patrimonio; e) proventi delle attività accessorie e connesse Art. 7) Esercizio finanziario - avanzi di gestione L'esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno. Il Consiglio di amministrazione approva entro il 31 dicembre il bilancio di previsione dell esercizio successivo ed entro il 30 aprile, dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio, il bilancio d'esercizio secondo quanto previsto in materia dal codice civile. E' tassativamente vietato distribuire anche indirettamente utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali a meno che la destinazione o la distribuzione siano imposti per legge. Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il potenziamento e/o il miglioramento delle attività della Fondazione. Art. 8) Membri della Fondazione l membri della Fondazione si dividono in: - Fondatori; - Partecipanti. E' fondatore l'azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi. A seguito di delibera del Consiglio Di amministrazione, possono ottenere la qualifica di partecipanti le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi di denaro, annuali o pluriennali, con le modalità ed in misura non inferiore a quella stabilita nel regolamento, ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali. La perdita della qualità di socio partecipante per qualsiasi motivo non comporta il diritto alla restituzione del patrimonio conferito o delle prestazioni erogate. Art. 9) Organi della Fondazione Sono organi della Fondazione: - il Presidente; - i Vicepresidenti; - il Consiglio di amministrazione;
4 - il Segretario Operativo; - l'organo di Controllo; - il Comitato tecnico scientifico, ove nominato. Art. 10) Il Presidente Il Presidente è nominato dal Direttore Generale dell'azienda Ospedaliera Universitaria Careggi e rimane in carica per tre anni fino all'approvazione del Consiglio convocato per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di carica ed è rieleggibile. Può essere revocato dal Direttore Generale anche senza giusta causa. Il Presidente: - esercita i poteri di iniziativa necessari per il buon andamento della Fondazione e cura le relazioni con enti, istituzioni e organismi pubblici e privati, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno alle iniziative della Fondazione; - convoca e presiede il Consiglio di amministrazione; - provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione; - in caso di urgenza adotta ogni provvedimento opportuno riferendo nel più breve tempo al Consiglio di amministrazione; - sottopone al Consiglio di amministrazione le linee generali di programma e le iniziative che rientrano negli scopi della Fondazione; - può delegare singole funzioni ai Vice Presidenti o a Consiglieri delegati; - ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio. Il Presidente può nominare tra i Consiglieri fino a due Vice presidenti. In caso di mancanza o impedimento del Presidente ne fanno le veci i Vice Presidenti in ordine di anzianità anagrafica. Nei confronti dei terzi la firma del vice presidente (o di uno dei Vice Presidenti) costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento del presidente. Art. 11) Consiglio di amministrazione Il Consiglio di amministrazione è composto dal Presidente e da un numero variabile da sette a undici consiglieri (incluso il Presidente) e precisamente: un rappresentante dell Università degli studi di Firenze nominato dal Rettore; un rappresentante dell AOU Careggi nominato dal Direttore Generale; da quattro a otto consiglieri nominati dal Presidente tra personalità di spicco in ambito giuridico, amministrativo, scientifico o sociale e tra esponenti autorevoli della società civile, secondo il regolamento attuativo che sarà deliberato dal Consiglio di amministrazione. I Consiglieri durano in carica per il periodo stabilito dal soggetto competente alla relativa nomina fino a un massimo di tre anni e sono rinominabili fino ad un massimo di 2 mandati consecutivi. Al momento dell accettazione della carica i Consiglieri comunicano l indirizzo di posta elettronica cui riceveranno le comunicazioni della Fondazione. La partecipazione alle sedute del Consiglio di amministrazione non può essere delegata. Non possono entrare a far parte del Consiglio di amministrazione i soggetti in potenziale conflitto di interesse con l AOU Careggi in proprio o per conto terzi pena la decadenza/revoca decisa comunque dal Presidente. I Consiglieri che non partecipino, senza giustificato motivo, ad almeno tre riunioni nell anno solare, decadono dall incarico. Nel caso in cui vengano meno uno o più consiglieri si procede alla loro sostituzione secondo le seguenti disposizioni: - Se vengono meno i consiglieri sub a), b) o c) i soggetti ivi indicati provvedono alla nomina del nuovo Consigliere;
5 - In caso di reintegro dei Consiglieri, il Consiglio decade alla sua scadenza naturale, con tutti i suoi Consiglieri. Qualora vengano meno, anche per dimissioni, il Presidente o la maggioranza dei Consiglieri in carica decade l intero Consiglio e ne viene nominato uno nuovo. Art. 12) Poteri del Consiglio di amministrazione Il Consiglio di amministrazione ha i più ampi poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione; può delegare alcune specifiche attività a Consiglieri delegati. In ogni caso rimangono nelle esclusive prerogative del Consiglio le seguenti attività: - delibera le modifiche dello Statuto; - approva il Regolamento Interno e le sue variazioni; - nomina il Segretario Operativo; - nomina i membri del Comitato dei garanti; - nomina l Organo di controllo; - propone commissioni di lavoro su singoli argomenti pre individuati; - definisce gli obiettivi di lungo periodo nell ambito degli scopi statutari; - entro il mese di novembre approva il bilancio di previsione per l esercizio successivo; - entro il mese di aprile approva il bilancio consuntivo dell esercizio precedente; - delibera in merito all'accettazione di eredità, legati e donazioni nonché all'acquisto e alienazione di beni immobili; - propone lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio, qualora ricorrano le condizioni previste dalla normativa vigente. Art. 13) Convocazione del Consiglio di amministrazione Il Consiglio di amministrazione è convocato con avviso spedito mediante telegramma, fax o posta elettronica ai consiglieri, nonché all Organo di controllo, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In caso di urgenza il termine può essere ridotto a due giorni, con convocazione fatta a mezzo di telegramma, fax o posta elettronica. In mancanza delle formalità di convocazione il Consiglio di amministrazione è validamente insediato con la presenza di tutti i Consiglieri in carica e dell Organo di controllo. Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente ogni volta che lo ritenga necessario ovvero quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno un terzo dei suoi membri. Art. 14) Riunioni in video o teleconferenza È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio Di amministrazione si tengano con il sistema della videoconferenza o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e sia ad essi consentito di discutere ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, esprimendo in forma palese il proprio voto nei casi in cui si proceda a votazione. Verificandosi questi presupposti, il Consiglio Di amministrazione s'intende tenuto nel luogo ove si trova il Presidente dell'adunanza insieme al segretario, i quali provvederanno a redigere e sottoscrivere il verbale della riunione, facendo menzione delle modalità con le quali è avvenuto il collegamento con i consiglieri lontani e di come essi hanno espresso il voto. Di ciascuna adunanza è redatto verbale sottoscritto dal Segretario e dal Presidente. Art. 15) Funzionamento del Consiglio Di amministrazione Il Consiglio Di amministrazione è presieduto dal Presidente ed in caso di sua assen-
6 za dal Vice Presidente. In assenza di entrambi il Consiglio è presieduto dal Consigliere più anziano. Delle riunioni del Consiglio di amministrazione sarà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il Consiglio Di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti. ln caso di parità di voto prevale la decisione alla quale accede il Presidente. Le deliberazioni concernenti l'approvazione delle modifiche statutarie e lo scioglimento dell'ente sono validamente adottate con la presenza ed il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri in carica. l componenti del Consiglio Di amministrazione non possono prendere parte alle deliberazioni nelle quali abbiano per conto proprio o di terzi interessi in conflitto con quelli della Fondazione. Essi si considerano comunque presenti ai fini del quorum costitutivo. Art. 16) Segretario Operativo Il Segretario Operativo è nominato dal Consiglio di amministrazione e scelto in base a specifiche competenze, anche tra persone esterne alla Fondazione. All atto di nomina il Consiglio definisce: le motivazioni che hanno portato a tale scelta, con particolare riferimento alle esperienze professionali maturate e all attinenza dei titoli di studio desumibili dal curriculum vitae; i contenuti dell incarico conferito, compresi eventuali poteri di gestione e di iniziativa su singoli ambiti di attività della fondazione ; la durata dell incarico ed il compenso; può inoltre attribuire al Segretario operativo i poteri di gestione e di iniziativa su singoli ambiti di attività della fondazione. Il Segretario Operativo: - presenta al Consiglio di amministrazione le iniziative della Fondazione; - provvede alla gestione organizzativa ed amministrativa della Fondazione, nonché alla organizzazione delle singole iniziative approvate predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta promozione e attuazione; - dà esecuzione, nelle materie di propria competenza, alle deliberazioni degli organi della Fondazione nonché agli atti del Presidente; - è responsabile del coordinamento generale delle attività della Fondazione. Il Segretario Operativo partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni degli organi collegiali della Fondazione nonché ad eventuali commissioni o comitati. Art. 17) Organo di controllo L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento, nonché svolge le altre funzioni ai sensi di legge. L organo di controllo è composto da uno (organo monocratico) a tre (organo collegiale) membri effettivi e un supplente ed è nominato dal Consiglio di amministrazione. Almeno uno dei membri dell'organo di controllo deve essere un revisore legale iscritto nell apposito registro. L Organo di controllo esercita inoltre la revisione legale dei conti, i compiti di monitoraggio previsti dalla legge e comunque ogni altra funzione/attività ai sensi della vigente normativa. L'Organo di controllo dura in carica tre anni e i suoi membri possono essere rieletti non più di due volte. Qualora l'organo di controllo sia collegiale nomina al suo interno un Presidente. L'Organo di controllo deve riunirsi almeno una volta ogni tre mesi. l componenti dell'organo di controllo possono assistere alle riunioni del Consiglio di amministrazione. Art. 18) Il Comitato tecnico scientifico
7 Il Presidente del consiglio di amministrazione può nominare un Comitato tecnico scientifico con incarico di valutare, con potere consultivo, la qualità delle attività di ricerca e sviluppo condotte dalla Fondazione; una volta nominato, il Comitato e- sercita anche una funzione propositiva nei confronti del Consiglio di amministrazione. Il Comitato può essere monocratico o collegiale ed in questo caso è composto fino ad un massimo di undici membri. Alcuni dei suoi membri possono essere nominati anche solo per specifici affari; in questo caso sono chiamati a pronunciarsi solo per la materia per la quale sono stati nominati e, se non diversamente disposto al momento della nomina, decadono al completamento dell affare per il quale sono stati nominati. Il ruolo di Membro del Comitato tecnico scientifico è incompatibile con l'incarico di membro del Consiglio Di amministrazione e dell'organo di controllo. Salva diversa disposizione all atto della nomina i membri del Comitato decadono con il Presidente del Consiglio di amministrazione. Art. 19 Gratuità delle cariche Tutte le cariche della Fondazione sono gratuite ed effettuate volontariamente salvo il rimborso delle spese per lo svolgimento dell'ufficio ad esclusione dei compensi a favore dell'organo di controllo e del Segretario Operativo deliberati dal Consiglio di amministrazione di amministrazione nei limiti di legge. Art. 20) Regolamento Le modalità di funzionamento della Fondazione e di esecuzione delle norme del presente statuto, in particolar modo per quel che riguarda le disposizioni relative ai Soci Partecipanti possono essere disciplinate con un Regolamento interno, definito e approvato dal Consiglio Di amministrazione. Art. 21) Personale Per le sue attività la Fondazione può avvalersi di personale esterno e/o di personale proprio o messo a disposizione dall'azienda Ospedaliera Universitaria Careggi e/o volontari interni ed esterni. Art. 22) Scioglimento Lo scioglimento della Fondazione avviene nei casi previsti dal codice civile, anche su proposta del Consiglio Direttivo. In caso di scioglimento, il Consiglio Direttivo nominerà il liquidatore, che potrà essere scelto anche tra i suoi componenti, e il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio Direttivo stesso, ad altri enti che perseguono scopi analoghi ovvero a fini di pubblica utilità. l beni affidati in concessione d'uso, comodato o qualsiasi altra forma di concessione alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa tornano in disponibilità dei soggetti concedenti. Il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell Ufficio competente ove richiesto per legge e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore che abbiano finalità similari a quelle della Fondazione su indicazione o in mancanza alla Fondazione Italia Sociale. Art. 23) Disposizioni applicabili e transitorie Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni di legge in materia di Fondazioni del Terzo settore (D.Lgs. 11/2017) e in quanto compatibili le norme del codice civile. Non appena sarà operativo ai sensi della vigente disciplina il registro di cui all art. 11 del D.Lgs.117/2017 e per effetto della relativa iscrizione la Fondazione sarà denominata Fondazione Careggi ETS con eliminazione del riferimento alla locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o all'acronimo "ONLUS". Con Delibera del 14 dicembre 2018 il Consiglio direttivo della Fondazione ai sensi
8 dell art. 12 dello Statuto ha deliberato: che la Fondazione ha i requisiti per essere Ente del terzo settore ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e intende, appena possibile, essere iscritta nel relativo registro unico nazionale (art. 11 D.Lgs. 117/2017) conferendo espresso mandato al Presidente".
Fondazione De Agostini Fondazione De Agostini
Statuto Author : admin Art. 1 Costituzione-Sede È costituita una fondazione denominata, con sede in Novara, Via Giovanni da Verrazano, 15. Gli uffici potranno essere siti sia a Novara che a Milano onde
ALLEGATO A AL REP. N / Statuto. Fondazione Maccaferri
ALLEGATO A AL REP. N. 56.170/27.293 Statuto Fondazione Maccaferri Art. 1. Denominazione, sede e durata È costituita la Fondazione denominata Fondazione Maccaferri (di seguito la Fondazione ). La Fondazione
(approvata nella seduta c.d. in data 12/11/2014) STATUTO Fondazione Consiglio Nazionale Ingegneri
- 1 - (approvata nella seduta c.d. in data 12/11/2014) STATUTO Fondazione Consiglio Nazionale Ingegneri Articolo 1 Costituzione 1. Su iniziativa del Consiglio Nazionale Ingegneri è costituita una fondazione
Fondazione Musei Civici di Venezia. Statuto tratto dal sito web
Fondazione Musei Civici di Venezia Statuto tratto dal sito web http://www.visitmuve.it/it/fondazione/statuto/ Articolo 1 Costituzione-sede-delegazioni È costituita una Fondazione denominata Fondazione
Ordine dei giornalisti
Ordine dei giornalisti Consiglio regionale delle Marche Via G. Leopardi 2 60122 Ancona Tel. 071.57237 Fax 071.2083065 e-mail odgm@inwind.it STATUTO FONDAZIONE DEI GIORNALISTI DELLE MARCHE TITOLO I - DENOMINAZIONE
Statuto della Fondazione Forum Permanente ANIA Consumatori
Statuto della Fondazione Forum Permanente ANIA Consumatori Art. 1 Costituzione La Fondazione Forum Permanente ANIA - Consumatori, di seguito Forum, è costituita su iniziativa dell ANIA Associazione Nazionale
S T A T U T O 1
S T A T U T O 1 Articolo 1 1.1 Viene istituita la Fondazione Generali The Human Safety Net ONLUS. 1.2 La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili. 1.3 La Fondazione ha l'obbligo di
STATUTO. Fondazione Italiana Promozione Trapianti d'organo - FIPTO. ARTICOLO 1 - Costituzione
STATUTO Fondazione Italiana Promozione Trapianti d'organo - FIPTO ARTICOLO 1 - Costituzione Su iniziativa della Società Italiana dei Trapianti d'organo, S.I.T.O. è costituita una Fondazione denominata
STATUTO DELLA FONDAZIONE CONSULENTI PER IL LAVORO. 1. La Fondazione è denominata FONDAZIONE CONSULENTI PER IL LAVORO.
STATUTO DELLA FONDAZIONE CONSULENTI PER IL LAVORO Articolo 1 - Costituzione La Fondazione è costituita dal Consiglio nazionale dell Ordine dei Consulenti del Lavoro ai sensi e per gli effetti dell articolo
SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DI
SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DI STATUTO FONDAZIONE La formulazione del testo del presente statuto-tipo è puramente esemplificativa. Nell ambito dell esercizio del proprio potere di autonomia privata, i costituenti
STATUTO. FONDAZIONE CATERINA FARASSINO altrimenti detta. Articolo 1. Costituzione - sede. E' costituita una Fondazione Organizzazione Non
STATUTO FONDAZIONE CATERINA FARASSINO altrimenti detta "FONDAZIONE CATERINA". NOTAIO Dott. Pierangelo Martucci Corso Vittorio Emanuele II, 105 10128 Torino Tel 011.56.13.983 Fax 011.54.31.58 pmartucci@notariato.it
Fondazione Piamarta Onlus
Fondazione Piamarta Onlus Allegato B all atto N. 115874/30970 di rep. del Dr. F. Treccani Via Enrico Ferri, 75-25123 Brescia Tel: 0302312836 - Fax: 0302314561 Mail: info@fondazionepiamarta.it http://www.fondazionepiamarta.it
ALLEGATO "A" DEL REPERTORIO N /22876 NOTAIO ANTO-
ALLEGATO "A" DEL REPERTORIO N. 57364/22876 NOTAIO ANTO- NINO FERRARA STATUTO "FONDAZIONE CA' ROMANINO" ARTICOLO 1 COSTITUZIONE E' costituita una Fondazione denominata "Fondazione CA' ROMANINO" con sede
STATUTO FONDAZIONE FONDAZIONE LUIGI PISERI
STATUTO FONDAZIONE FONDAZIONE LUIGI PISERI ART.1 Costituzione E costituita una Fondazione denominata FONDAZIONE LUIGI PISERI, con sede in Brugherio (Milano), Piazza Cesare Battisti n.1. Essa risponde ai
STATUTO DELLA FONDAZIONE CICOGNA-RAMPANA ONLUS
STATUTO DELLA FONDAZIONE CICOGNA-RAMPANA ONLUS Art. 1 (Denominazione e sede legale) E' istituita la fondazione denominata "Fondazione Cicogna-Rampana ONLUS" con sede in Palazzolo sull Oglio (BS), Via Garibaldi
ELENCO MATERIE DELL ART. 5 CODICE DEL TERZO SETTORE CON INDICAZIONE DEL NUMERO DI RIFERIMENTO ART. 4 ATTIVITÀ DIVERSE, SECONDARIE E STRUMENTALI
Statuto della Fondazione.." ART.1 GENESI, DENOMINAZIONE E MODELLO DI RIFERIMENTO 1.1.. costituita una Fondazione denominata Fondazione.. ". 1.2 La Fondazione si ispira e applica i principi del Terzo Settore
STATUTO DELLA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE
STATUTO DELLA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE ARTICOLO 1: COSTITUZIONE - SEDE - DELEGAZIONI E' costituita una Fondazione di partecipazione denominata "FONDAZIONE CARLO ALBERTO BARTOLETTI PER LA PROMOZIONE,
Statuto dell Istituto per la storia dell Umbria contemporanea
Statuto dell Istituto per la storia dell Umbria contemporanea Approvato con deliberazione del Consiglio regionale n 290 del 17 marzo 2003. Pubblicato nel BUR del 16 aprile 2003 Art 1 (Natura e sede) 1.
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE SCIENTIFICO CULTURALE PROFESSIONE PSICOLOGO TITOLO I L ASSOCIAZIONE ART.1
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE SCIENTIFICO CULTURALE PROFESSIONE PSICOLOGO TITOLO I L ASSOCIAZIONE ART.1 E costituita con sede in Nocera Umbra (PG), Vocabolo Colle n. 11, una Associazione scientifico culturale
S T A T U T O. della Fondazione Centro Studi Investimenti Sociali - Censis
S T A T U T O della Fondazione Centro Studi Investimenti Sociali - Censis ART: 1 - La Fondazione Centro Studi Investimenti Sociali - CENSIS ha sede in Roma, Piazza di Novella, 2. ART. 2 - La Fondazione
STATUTO DELLA FONDAZIONE
STATUTO DELLA FONDAZIONE Articolo 1 Costituzione, denominazione e sede È costituita una Fondazione denominata ".. (di seguito.), con sede in., presso... Eventuali sedi secondarie possono essere istituite
STATUTO DELLA FONDAZIONE CENTRO DI RICERCHE ECONOMICHE E FORMAZIONE DI UDINE ART. 1 Denominazione e Sede È costituita con sede in Udine la Fondazione
STATUTO DELLA FONDAZIONE CENTRO DI RICERCHE ECONOMICHE E FORMAZIONE DI UDINE ART. 1 Denominazione e Sede È costituita con sede in Udine la Fondazione Centro di ricerche economiche e formazione" in breve
Articolo 1 Costituzione
Allegato A al n.994-607 di repertorio STATUTO della FONDAZIONE ITALIA - CINA Articolo 1 Costituzione È costituita la Fondazione Italia-Cina con sede in Milano, Via Clerici, 5 Delegazioni e uffici della
STATUTO Articolo 1 Costituzione e sede Associazione Amici del Quartetto Guido A. Borciani Articolo 2 Finalità
STATUTO Articolo 1 Costituzione e sede È costituita in Reggio Emilia lʹassociazione culturale senza fini di lucro denominata Associazione Amici del Quartetto Guido A. Borciani (di seguito, denominata l
STATUTO FONDAZIONE PER EDUCAZIONE & MANAGEMENT IN ORTOPEDIA"
STATUTO FONDAZIONE PER EDUCAZIONE & MANAGEMENT IN ORTOPEDIA" Art. 1 Costituzione È costituita una Fondazione denominata FONDAZIONE PER EDUCAZIONE & MANAGEMENT IN ORTOPEDIA", con sede in Roma, Largo Clinio
STATUTO FONDAZIONE ROMA TRE TEATRO PALLADIUM. Art. 1 Costituzione. Art. 2 Scopi
STATUTO FONDAZIONE ROMA TRE TEATRO PALLADIUM Art. 1 Costituzione 1. È costituita dall Università degli Studi Roma Tre una Fondazione di diritto privato denominata Fondazione Roma Tre Teatro Palladium,
Statuto della Fondazione FONDAZIONE PER LE ATTIVITA MUSICALI - ONLUS
Statuto della Fondazione FONDAZIONE PER LE ATTIVITA MUSICALI - ONLUS Titolo I COSTITUZIONE - SEDE FONDATORI - SOSTENITORI Articolo 1 È costituita una Fondazione di partecipazione denominata FONDAZIONE
FONDAZIONE COMUNITÀ ATTIVA
FONDAZIONE COMUNITÀ ATTIVA Articolo 1 Costituzione Sede Delegazioni È costituita una fondazione denominata Fondazione COMUNITÀ ATTIVA, con sede in Cannobio, presso la Casa Comunale. Delegazioni e uffici
STATUTO Fondazione Distretto Green and High Tech Monza Brianza
- 1 - STATUTO Fondazione Distretto Green and High Tech Monza Brianza Articolo 1 Costituzione È costituita una Fondazione denominata Fondazione Distretto Green and High Tech Monza Brianza, con sede legale
STATUTO. Art.1 Denominazione e sede
STATUTO Art.1 Denominazione e sede È costituita, per iniziativa dei signori Enrica, Michele e Pietro Pizzarotti e di Impresa Pizzarotti & C. S.p.A. (i Fondatori ), una fondazione sotto la denominazione
FONDAZIONE ENRICO NOLLI STATUTO TITOLO I. Denominazione, sede, scopo, mezzi ed organi
FONDAZIONE ENRICO NOLLI STATUTO TITOLO I Denominazione, sede, scopo, mezzi ed organi Art. 1 - La Fondazione Enrico Nolli deriva la propria origine dalla volontà del signor Enrico Nolli fu Angelo, deceduto
1)- "Fondazione Forense di Bolzano" 2)- 3)- 4)-
S T A T U T O 1 1)-E' costituita, a sensi dell'art.12 Codice Civile la "Fondazione Forense di Bolzano", Fondazione di diritto Privato, con Sede in Bolzano presso il Consiglio dell'ordine degli Avvocati
Statuto dell Associazione denominata L Abruzzo in Europa
Statuto dell Associazione denominata L Abruzzo in Europa Art.1 Costituzione 1. E' costituita, ai sensi della legge regionale dell Abruzzo 24 agosto 2018, n. 27 l Associazione denominata L Abruzzo in Europa,
Titolo I (Costituzione, denominazione, sede, scopo e durata)
Titolo I (Costituzione, denominazione, sede, scopo e durata) Art. 1 Costituzione e denominazione 1.1 E costituita, ai sensi del combinato disposto dell art. 10, c. 5, d.lgs. 30 dicembre 1992, n.504 (ss.mm.ii.)
STATUTO FORUM UNIREC-CONSUMATORI
STATUTO FORUM UNIREC-CONSUMATORI (Testo aggiornato alla approvazione del Consiglio UNIREC del 20 novembre 2018.) Art. 1 - Costituzione - Denominazione - Sede La Fondazione FORUM UNIREC-CONSUMATORI - in
ALLEGATO "A" ALL'ATTO N.36876/16297 DI REPERTORIO STATUTO
ALLEGATO "A" ALL'ATTO N.36876/16297 DI REPERTORIO STATUTO DENOMINAZIONE E SEDE ART. 1 E costituita l Associazione denominata FONDAZIONE ITALIANA PER IL CUORE ITALIAN HEART FOUNDATION (di seguito denominata
STATUTO. approvato il 30/03/2017
STATUTO approvato il 30/03/2017 Via Fontebranda, 69-53100 Siena - Italia Tel. +39 0577 1503049 Web: qualivita.it; qualigeo.eu - Mail: info@qualivita.it INDICE 2 Articolo 1 - Costituzione - sede - delegazione
DOMENICO GRASSO NOTAIO Via Ippolito Caffi, 3, Belluno (BL) Tel Fax
Allegato "A" al Repertorio n. 36.442/11.443 STATUTO della FONDAZIONE ENNIO DE RIGO Articolo 1 Costituzione - sede - delegazioni E costituita una fondazione denominata "Fondazione ENNIO DE RIGO", con sede
Statuto Fondazione Oliver Twist Onlus
Fondazione Oliver Twist Onlus Articolo 1 Costituzione-sede-delegazioni È costituita una Fondazione denominata Fondazione Oliver Twist Onlus, con sede in Milano, Via San Prospero 2, denominabile in lingua
Associazione Italiana di Acustica
Associazione Italiana di Acustica A.I.A. 1 Statuto della Associazione Italiana di Acustica Cap. I Denominazione e finalità 1.1 E costituita una associazione denominata Associazione Italiana di Acustica
STATUTO Art. 1 Art. 2 Art. 3
STATUTO Art. 1 1.1 In conformità alla legge della Regione Autonoma della Valle d Aosta n. 18 in data 19/04/1988, su iniziativa del Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale, con sede in Milano,
STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE «ISTITUTO DI STUDI E RICERCHE ANTONIO GRAMSCI DELLA SARDEGNA» TITOLO I DENOMINAZIONE - SEDE - FINALITA'
STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE «ISTITUTO DI STUDI E RICERCHE ANTONIO GRAMSCI DELLA SARDEGNA» TITOLO I DENOMINAZIONE - SEDE - FINALITA' Art. 1 - E' costituita l'associazione denominata «Istituto di Studi e Ricerche
STATUTO. ARTICOLO 2 SEDE La Fondazione ha sede in Torino, via XX Settembre, n. 31.
STATUTO ARTICOLO 1 COSTITUZIONE Dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Torino viene costituita, ai sensi degli articoli 12 e seguenti del Codice Civile, la Fondazione denominata FONDAZIONE PER L ARTE MODERNA
STATUTO della "FONDAZIONE CANNILLO Ente Filantropico del terzo settore" Art.1 COSTITUZIONE È costituita per volontà del Fondatore, la società
STATUTO della "FONDAZIONE CANNILLO Ente Filantropico del terzo settore" Art.1 COSTITUZIONE È costituita per volontà del Fondatore, la società Cannillo S.r.l., una Fondazione sotto la denominazione: "FONDAZIONE
Articolo 3 - Attività strumentali, accessorie e connesse
Fondazione Interbion - Statuto Articolo 1 - Costituzione È costituita una Fondazione denominata Fondazione Interbion, con sede in Canton Ticino. La Fondazione è costituita per iniziativa del Prof. Dott.
- S T A T U T O - Art. 1 Costituzione. Art. 2 Sede, Delegazioni ed Uffici
- S T A T U T O - Art. 1 Costituzione E' costituita una Fondazione denominata "Collegio delle Università Milanesi". Essa risponde ai principi e allo schema giuridico della fondazione di partecipazione,
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE WAGNERIANA DI MILANO (approvato dall Assemblea dei Soci in data 23 giugno 2018)
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE WAGNERIANA DI MILANO (approvato dall Assemblea dei Soci in data 23 giugno 2018) Art. 1 È costituita l associazione senza scopo di lucro con durata illimitata, denominata ASSOCIAZIONE
STATUTO DELLA FONDAZIONE ELENA TREVISANATO ONLUS. E' costituita, ai sensi dell'art. 14 codice civile, la "Fondazione
STATUTO DELLA FONDAZIONE ELENA TREVISANATO ONLUS 1. DENOMINAZIONE E' costituita, ai sensi dell'art. 14 codice civile, la "Fondazione ELENA TREVISANATO Onlus", senza fini di lucro. La Fondazione userà nella
STATUTO DELLA "FONDAZIONE COMUNITA' MARSCIANESE" ARTICOLO 1 (DENOMINAZIONE E SEDE) 1.2. La Fondazione ha sede in Marsciano, Largo Garibaldi 1,
STATUTO DELLA "FONDAZIONE COMUNITA' MARSCIANESE" ARTICOLO 1 (DENOMINAZIONE E SEDE) 1.1. E' costituita la "FONDAZIONE COMUNITA'MARSCIANESE". 1.2. La Fondazione ha sede in Marsciano, Largo Garibaldi 1, presso
STATUTO TERRA DEI PICCOLI ONLUS
TERRA DEI PICCOLI ONLUS organizzazione non lucrativa di utilità sociale Sede Legale: Viale Lina Cavalieri, 212 00139 Roma, RM Codice fiscale: 97520150588 Indirizzo di posta elettronica: info@terradeipiccoli.org
STATUTO DELLA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE ISTITUTO TECNICO SUPERIORE DELLE NUOVE TECNOLOGIE PER IL MADE IN ITALY COMPARTO MECCATRONICO
STATUTO DELLA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE ISTITUTO TECNICO SUPERIORE DELLE NUOVE TECNOLOGIE PER IL MADE IN ITALY COMPARTO MECCATRONICO ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE E costituita una Fondazione denominata
"Fondazione Villa Piazzo
Statuto Art. l - Costituzione E' costituita una Fondazione di Partecipazione denominata "Fondazione Villa Piazzo, con sede in Pettinengo presso Villa Piazzo, Via G.B. Maggia n. 2. Essa risponde ai principi
LINEE GUIDA ESPLICATIVE DELL ATTIVITÀ E DEL FUNZIONAMENTO DELLA COSTITUENDA FONDAZIONE. Premessa
Allegato 1 LINEE GUIDA ESPLICATIVE DELL ATTIVITÀ E DEL FUNZIONAMENTO DELLA 1) Premessa 2) Scopi 3) Standard organizzativo della struttura: a) Diventare Membri della Fondazione b) Aspetti finanziari della
attività strumentale, accessoria o connessa, ivi comprese:
Statuto della Fondazione Banca Antonveneta Articolo 1 La Fondazione Banca Antonveneta - in forma abbreviata anche Fondazione Antonveneta (di seguito la Fondazione o l Ente ) - è una persona giuridica di
Notaio Dario Feroli P.zza Mincio, 2- Roma Repertorio n Raccolta n FONDAZIONE EXCLUSIVA
Notaio Dario Feroli P.zza Mincio, 2- Roma Repertorio n. 2451 Raccolta n. 1620 FONDAZIONE EXCLUSIVA STATUTO Articolo 1 DENOMINAZIONE E SEDE È costituita la Fondazione Exclusiva con sede in Roma via Giovanni
FONDAZIONE CENTRO DIURNO INTEGRATO SERAFINO CUNI VILLA DI SERIO STATUTO
FONDAZIONE CENTRO DIURNO INTEGRATO SERAFINO CUNI VILLA DI SERIO STATUTO 1 PREMESSA I Comuni di Villa di Serio e Pradalunga al fine di rispondere al bisogno di accoglienza residenziale delle persone anziane
STATUTO DELLA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE CITTÀ DI TERRACINA. 2. La Fondazione nasce su iniziativa del Comune di Terracina e.
STATUTO DELLA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE CITTÀ DI TERRACINA ART. 1. COSTITUZIONE E SEDE 1. È costituita la Fondazione di partecipazione denominata Fondazione Città di Terracina (d ora in avanti: Fondazione)
STATUTO. "FONDAZIONE CORTILE DEI GENTILI, con sede in Roma, Borgo Sant Angelo 13.
STATUTO Articolo 1 Denominazione e sede È costituita una Fondazione denominata "FONDAZIONE CORTILE DEI GENTILI, con sede in Roma, Borgo Sant Angelo 13. Articolo 2 - Scopi 1. La Fondazione non ha scopo
Art. 1 Costituzione. È costituita in Roma una Fondazione di Ricerca in Urologia denominata "FONDAZIONE SIU UROLOGIA - ONLUS".
STATUTO Art. 1 Costituzione È costituita in Roma una Fondazione di Ricerca in Urologia denominata "FONDAZIONE SIU UROLOGIA - ONLUS". Oltre che nella denominazione, la locuzione Organizzazione non lucrativa
Schema di atto costitutivo e Statuto. Atto costitutivo Fondazione Forte Marghera
Allegato sub A) Schema di atto costitutivo e Statuto Atto costitutivo Fondazione Forte Marghera Il giorno. Avanti a me dott, notaio in Venezia, con studio..iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile di è
STATUTO. Articolo 1 Denominazione - Sede Delegazioni
STATUTO Articolo 1 Denominazione - Sede Delegazioni 1.1 Su iniziativa dell Associazione Nazionale per le Malattie Infiammatorie Croniche dell Intestino (Colite Ulcerosa e Malattia di Crohn) A.M.I.C.I.
STATUTO FONDAZIONE ITALIA UGANDA PER L OPERA DI PADRE GIOVANNI SCALABRINI ONLUS
STATUTO FONDAZIONE ITALIA UGANDA PER L OPERA DI PADRE GIOVANNI SCALABRINI ONLUS Art. 1 - Costituzione 1.1. E costituita la Fondazione denominata Fondazione Italia Uganda per l opera di padre Giovanni Scalabrini,
Statuto. Art. 1 - Istituzione della Fondazione dell Università degli Studi dell Aquila
Statuto Art. 1 - Istituzione della Fondazione dell Università degli Studi dell Aquila 1. E costituita, ai sensi dell articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e del regolamento approvato
Allegato A al Rep. n /7.859
Allegato A al Rep. n. 10.759/7.859 STATUTO DELLA FONDAZIONE ZOÉ Zambon Open Education ARTICOLO 1 Denominazione, sede e durata 1. È costituita una Fondazione denominata ZOÈ - Zambon Open Education, con
CONSORZIO UNIVERSITARIO DI ECONOMIA INDUSTRIALE E MANAGERIALE. (Ultima modifica 23/05/2013)
CONSORZIO UNIVERSITARIO DI ECONOMIA INDUSTRIALE E MANAGERIALE STATUTO CUEIM (Ultima modifica 23/05/2013) Sede legale: VERONA - 37129 Tel. 045/597655 Fax 045/597550 STATUTO 2 Art. 1 - Costituzione del C.U.E.I.M.
STATUTO FONDAZIONE WATER RIGHT AND ENERGY FOUNDATION ONLUS
STATUTO FONDAZIONE WATER RIGHT AND ENERGY FOUNDATION ONLUS Art. 1 - DENOMINAZIONE E' costituita una Fondazione denominata: FONDAZIONE WATER RIGHT AND ENERGY FOUNDATION O.N.L.U.S. in forma abbreviata Fondazione
STATUTO. del Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani
STATUTO del Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani ART. 1 E costituito il Coordinamento Nazionale degli Enti locali per la Pace e i Diritti Umani (di seguito denominato
CENTRO STUDI SUL FEDERALISMO
aaa STATUTO DELLA FONDAZIONE CENTRO STUDI SUL FEDERALISMO Articolo 1 - Denominazione È costituita da COMPAGNIA DI SAN PAOLO, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA e da UNIVERSITÀ
STATUTO DELLA FONDAZIONE " FONDAZIONE LEONARDO CIVILTA' DELLE MACCHINE " E' costituita ad opera di Leonardo - Società per azioni una
STATUTO DELLA FONDAZIONE " FONDAZIONE LEONARDO CIVILTA' DELLE MACCHINE " ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE E' costituita ad opera di Leonardo - Società per azioni una Fondazione denominata "FONDAZIONE LEONARDO
STATUTO FONDAZIONE BANCA POPOLARE DI MAROSTICA. Art. 1 Denominazione e sede
STATUTO FONDAZIONE BANCA POPOLARE DI MAROSTICA Art. 1 Denominazione e sede Per iniziativa di Banca Popolare dell Alto Adige soc. coop. p.a. è costituita una fondazione avente la denominazione Fondazione
Massimiliano Palmeri Notaio
Massimiliano Palmeri Notaio STATUTO DELLA "FONDAZIONE INTELLECTUAL ENTERPRISE" *** TITOLO I OGGETTO E SCOPO Art. 1 Costituzione, denominazione e sede 1. E costituita, ai sensi degli artt. 14 e seguenti
STATUTO "FONDAZIONE ORCHESTRA SINFONICA E CORO SINFONICO DI MILANO GIUSEPPE VERDI" 1 COSTITUZIONE-SEDE-DELEGAZIONI-DURATA
STATUTO "FONDAZIONE ORCHESTRA SINFONICA E CORO SINFONICO DI MILANO GIUSEPPE VERDI" Articolo 1 COSTITUZIONE-SEDE-DELEGAZIONI-DURATA È costituita una Fondazione denominata FONDAZIONE ORCHESTRA SINFONICA
STATUTO ASSOCIAZIONE PER NON SENTIRSI SOLI
STATUTO ASSOCIAZIONE PER NON SENTIRSI SOLI Indice Art 1 Costituzione, denominazione, sede. Art 2 Scopi ed attività. Art 3 Risorse economiche. Art 4 I soci. Art 5 Criteri di ammissione ed esclusione dei
FONDAZIONE FRANCESCO CANNAVÒ PER VALORIZZARE E DIFENDERE LA FIGURA DEL FARMACISTA
FONDAZIONE FRANCESCO CANNAVÒ PER VALORIZZARE E DIFENDERE LA FIGURA DEL FARMACISTA STATUTO 2019 STATUTO 2019 p. 2 Contenuto ARTICOLO 1 Costituzione... Pag. 4 ARTICOLO 2 Scopo... Pag. 4 ARTICOLO 3 Organi...
FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE La fornace dell innovazione
FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE La fornace dell innovazione Statuto 1 STATUTO "LA FORNACE DELL INNOVAZIONE" DENOMINAZIONE Art. 1. E' costituita una Fondazione con fini di animazione imprenditoriale, territoriale,
VISTO l'articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n.
REGOLAMENTO RECANTE CRITERI E MODALITÀ PER LA COSTITUZIONE DI FONDAZIONI UNIVERSITARIE DI DIRITTO PRIVATO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 59, COMMA 3, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2000, N. 388 VISTO l'articolo 87,
S T A T U T O ART. 1. (Denominazione e sede) A seguito del tragico terremoto del 6 aprile 2009 che ha colpito la Regione
S T A T U T O ART. 1 (Denominazione e sede) A seguito del tragico terremoto del 6 aprile 2009 che ha colpito la Regione Abruzzo, ed in particolare il territorio della Provincia de L'Aquila, è costituita
Allegato C al Repertorio n /11812
Allegato C al Repertorio n. 65001/11812 STATUTO Fondazione Museo dei Bambini in breve MUBA Articolo 1 Costituzione-sede-delegazioni È costituita una fondazione denominata Fondazione Museo dei Bambini con
STATUTO FONDAZIONE NEURECA ONLUS
STATUTO FONDAZIONE NEURECA ONLUS Art. 1 Denominazione sede - durata 1. Ai sensi degli art. 12 e seguenti del Codice civile e del D.Lgs. n. 460/1997 è costituita l Organizzazione Non Lucrativa di Utilità
STATUTO DELLA FONDAZIONE TERRA MADRE Art. 1 Denominazione. La Associazione culturale internazionale senza fini di lucro denominata "Slow Food" e la
STATUTO DELLA FONDAZIONE TERRA MADRE Art. 1 Denominazione. La Associazione culturale internazionale senza fini di lucro denominata "Slow Food" e la Città di Torino costituiscono con il presente atto una
STATUTO DELLA Fondazione Dopo di Noi a Pisa ONLUS
STATUTO DELLA Fondazione Dopo di Noi a Pisa ONLUS Art. 1 Costituzione della Fondazione, sede, denominazione, Status di ONLUS Per iniziativa della Fondazione Pisa, con sede legale in Pisa, che assume la
STATUTO DELLA FONDAZIONE EMILIANO-ROMAGNOLA PER LE VITTIME DEI REATI TITOLO I PRINCIPI GENERALI. Art. 1 Denominazione, natura e sede
STATUTO DELLA FONDAZIONE EMILIANO-ROMAGNOLA PER LE VITTIME DEI REATI TITOLO I PRINCIPI GENERALI Art. 1 Denominazione, natura e sede La "Fondazione emiliano romagnola per le vittime dei reati" è una persona
STATUTO DELLA FONDAZIONE FONDAZIONE LEONARDO CIVILTÀ DELLE MACCHINE
STATUTO DELLA FONDAZIONE FONDAZIONE LEONARDO CIVILTÀ DELLE MACCHINE ARTICOLO 1 COSTITUZIONE È costituita ad opera di Leonardo - Società per azioni una Fondazione denominata FONDAZIONE LEONARDO CIVILTÀ
Statuto Costituzione Scopo
Statuto Art. 1 Costituzione Per iniziativa del Fondatore Promotore Società Italiana dell Ipertensione Arteriosa - Lega Italiana contro l ipertensione arteriosa è costituita una Fondazione denominata Fondazione
P R 0 B R I X I A AZIENDA SPECIALE PER LA PROMOZIONE DELLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BRESCIA STATUTO
P R 0 B R I X I A AZIENDA SPECIALE PER LA PROMOZIONE DELLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BRESCIA STATUTO Approvato con deliberazione della Giunta Camerale n. 340 del 11.8.1994
Statuto dell Agenzia Nazionale per la Certificazione Volontaria delle Competenze degli Ingegneri
Statuto dell Agenzia Nazionale per la Certificazione Volontaria delle Competenze degli Ingegneri ART. l - COSTITUZIONE È costituita un'associazione non riconosciuta, ai sensi e per gli effetti degli artt.
BOZZA DI STATUTO DELLA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE DOPO DI NOI ONLUS
BOZZA DI STATUTO DELLA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE DOPO DI NOI ONLUS ART. 1Costituzione E' costituita una fondazione denominata Dopo di noi, con sede a Trieste. Essa risponde ai principi e allo schema
Regolamento del Dipartimento di Economia, Ingegneria, Società e Impresa (D.E.Im.) Art. 1 Oggetto della disciplina
Regolamento del Dipartimento di Economia, Ingegneria, Società e Impresa (D.E.Im.) Art. 1 Oggetto della disciplina Il presente Regolamento, in conformità ai principi, alle disposizioni dello Statuto e della
STATUTO Articolo 1 Articolo 2 Articolo 3 Articolo 4
Articolo 1 E' costituita una Associazione sotto la denominazione di "ICEPS - Istituto per la Cooperazione Economica Internazionale e i Problemi dello Sviluppo" con sede in Roma. Articolo 2 L'Associazione
STATUTO FONDAZIONE "DEMOCENTER-SIPE"
Allegato C all'atto rep.n. 121337/19903 STATUTO FONDAZIONE "DEMOCENTER-SIPE" Art.1 Costituzione E' costituita una Fondazione denominata "Fondazione DEMOCENTER-SIPE", con sede in Modena. La Fondazione non
STATUTO. dell Associazione Mastri Oleari
STATUTO dell Associazione Mastri Oleari Sede legale: Roma - Via San Giovanni in Laterano 152 - tel.: 06 3232113 Art. 1. Denominazione E costituita una associazione denominata Associazione Mastri Oleari.
STATUTO FONDAZIONE UNIVERSITA DEGLI STUDI DI TERAMO
STATUTO FONDAZIONE UNIVERSITA DEGLI STUDI DI TERAMO TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI ART. 1 Istituzione, sede e caratteristiche della Fondazione La Fondazione Università degli Studi di Teramo, di cui all
FONDAZIONE SANTINI GAETANO ED ELVIRA S T A T U T O
FONDAZIONE SANTINI GAETANO ED ELVIRA S T A T U T O (approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 353 del 28/04/1994, modificato con Decreto del Presidente della Giunta
IRIS NETWORK STATUTO
IRIS NETWORK Network italiano degli Istituti di Ricerca sull Impresa Sociale Via S. Giovanni 36, 38122 Trento (Italia) tel +39.0461.283375 fax +39.0461.282294 STATUTO Art. 1. Denominazione e Sede E' costituita,
STATUTO APPROVATO ALL ASSEMBLEA: Roma, 11 Novembre 2005
ASSOCIAZIONE ITALIANA PER IL PARTITO POPOLARE EUROPEO A.I.P.P.E. STATUTO APPROVATO ALL ASSEMBLEA: Roma, 11 Novembre 2005 Sede Nazionale Viale Bardanzellu, 95 00155 Roma Tel. 06/4071388 fax 06/4065941 E-mail:
ALLEGATO "A" AL N DI REPERTORIO N DI RACCOLTA STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE "ENTE FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO BIANCO D'ALBA".
ALLEGATO "A" AL N.210.096 DI REPERTORIO N.14.170 DI RACCOLTA STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE "ENTE FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO BIANCO D'ALBA". DENOMINAZIONE OGGETTO SEDE Art. 1 E costituita una Associazione