Procedimento di controllo Commissione Contratti

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1 Procedimento di controllo Commissione Contratti PARERE RELATIVO ALLA PROPOSTA DI CONTRATTO E ALLE CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER IL RESTAURO DI BENI MOBILI Premessa: Visto l art. 35 del D.Lgs. 206/2005 che prescrive che le clausole proposte al consumatore per iscritto devono sempre essere redatte in modo chiaro e comprensibile si invita a modificare dal punto di vista espositivo anche sulla base dei suggerimenti che seguiranno i modelli depositati che a volte risultano poco chiari. Considerato inoltre che la Commissione Contratti ha il compito di verificare la vessatorietà delle clausole generali contenute in moduli o formulari, si invita a non depositare moduli contenenti dati, descrizioni o esempi specifici legati alle singole trattative. (1) PROPOSTA DI CONTRATTO Oggetto del contratto: nella proposta di contratto sono inseriti i seguenti elementi: intestazione al cliente, descrizione particolareggiata dell opera da eseguire, tempi di inizio e consegna dell opera, indicazione del corrispettivo richiesto per l esecuzione della stessa. Tuttavia per una maggiore chiarezza e leggibilità del modulo, ai sensi dell art. 35 D.Lgs n. 206/2005, si formulano le seguenti osservazioni: - alla descrizione dei beni e dell opera da eseguire, si invita a lasciare lo spazio in bianco per la compilazione di volta in volta dei beni e delle opere; - per una lettura più chiara si consiglia di spostare la riga Condizioni di pagamento a mezzo.. dopo la riga Da Voi letto di.. affinché la frase risulti così formulata: Per un prezzo complessivo (i.v.a. inclusa) come da preventivo da Voi già visionato in data.. di ; - per quanto riguarda i tempi di inizio dei lavori e di consegna si invita a lasciare lo spazio in bianco per la compilazione di volta in volta; - per quanto riguarda la parte relativa alle modalità di pagamento si osserva che, diversamente dalle condizioni generali del contratto, l acconto del 30% si riferisce all avanzamento lavori e non a metà dei lavori e che sarebbe invece opportuno riportare gli stessi termini. A tal fine si rinvia si rinvia a quanto si osserva infra all art. 2 delle Condizioni Generali di Contratto. Si invita inoltre a non riportare esempi né date ma a lasciare lo spazio in bianco per la compilazione di volta in volta. È stata riportata anche qui, oltre che nelle condizioni generali di contratto, la previsione del costo per ogni Km aggiuntivo ai 15 Km pari a 3,00, variabile a seconda degli aumenti dei carburanti. Al fine di consentire al consumatore di individuare con precisione il costo che dovrà sopportare si consiglia di individuare solo un costo fisso. Per quanto riguarda gli acconti, per una migliore comprensione si consiglia la seguente formulazione: Acconto del 25% (iva inclusa), pari a, scaduto il termine di 8 giorni dalla stipulazione per l esercizio del diritto di recesso ; Acconto per avanzamento lavori del 30% (iva inclusa), pari a, in data. ; Saldo a lavori ultimati pari al restante 45% (iva inclusa), pari a, in data. 1

2 (2) CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO Art. 1 Trattamento dei dati personali: si consiglia l inserimento della clausola sul trattamento dei dati personali al termine del contratto. Considerato, inoltre, che, ai sensi dell art. 23 D.Lgs. 196/2003, il trattamento di dati personali da parte di privati è ammesso solo con il consenso espresso dell interessato, si ritiene opportuna una modifica della clausola, in modo che al consumatore sia consentito scegliere se autorizzare o non autorizzare il trattamento dei propri dati personali, mediante la previsione di un apposita alternativa. L informativa di cui all art. 13 D.Lgs. 196/2003 potrebbe essere allegata al contratto. Al riguardo si suggerisce la seguente formulazione: Informativa ai sensi dell art. 13 D.Lgs. n. 196/2003 in materia di dati personali I dati personali raccolti mediante la compilazione del presente contratto saranno trattati dalla allo scopo di dare esecuzione al contratto di prestazione di servizio di conservazione e restauro e per finalità attinenti l esercizio dell attività commerciale. Il conferimento dei dati è facoltativo e l eventuale rifiuto comporta l impossibilità a dare esecuzione a tale contratto. I dati sono comunicati a.... e sono diffusi [eventuale]. I dati saranno trattati con l ausilio di mezzi elettronici, sono conservati sia su supporto cartaceo che magnetico e potranno venire a conoscenza di.. che allo scopo sono stati incaricati del trattamento. Ai sensi dell articolo 7 del decreto, l interessato ha diritto ad avere conferma dell esistenza di dati che lo riguardano, a modificarli ed aggiornarli, e per motivi legittimi a cancellarli o opporsi al loro trattamento. Titolare dei dati è.. Responsabile del trattamento in questione è il sig.. Qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati in oggetto dovrà essere rivolta a.. (indicare l indirizzo). Vista l Informativa ai sensi dell art. 13 D.Lgs. n. 196/2003 in materia di dati personali DO IL CONSENSO NEGO IL CONSENSO Data. Firma del Cliente... Art. 2 Controversie tra le parti: si consiglia l inserimento della suddetta clausola al termine del contratto, prima di quella sul trattamento dei dati personali. Si fa presente, altresì, che la conciliazione e l arbitrato sono due diverse procedure alternative alla giustizia ordinaria ma, mentre le clausole di conciliazione inserite nei contratti dei consumatori, come espressamente specificato dal legislatore nel D.Lgs. 206/2005 (Codice del consumo), art. 141, non sono vessatorie, quelle compromissorie (ossia le clausole che contemplano l arbitrato) si presumono, invece, vessatorie ai sensi dell art. 33, comma 2, punto t) D.Lgs. 206/2005 ( sancire a carico del consumatore.. deroghe alla competenza dell autorità giudiziaria ). Si rende, pertanto, opportuno prevedere nel contratto la clausola di conciliazione così formulata: Clausola di conciliazione Tutte le controversie che dovessero insorgere verranno deferite al tentativo di conciliazione secondo il Regolamento di conciliazione della Camera di Commercio di Bergamo. 2

3 Per quanto riguarda al clausola compromissoria, onde evitare possibili contenziosi circa la vessatorietà della medesima, si consiglia di non inserire tale pattuizione nel modulo standard ma di redigere la suddetta clausola in atto separato da allegare al contratto, al fine di dimostrare la trattativa individuale intercorsa relativamente alla deroga alla competenza all autorità giudiziaria ordinaria. Si suggerisce l utilizzo della seguente clausola compromissoria, tipo per arbitrato rituale secondo diritto: Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al contratto di prestazione di servizio di conservazione e restauro, sottoscritto tra le parti in data, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione saranno deferite alla decisione di un arbitro unico, da nominarsi in conformità al Regolamento della Camera Arbitrale di Bergamo, che le parti dichiarano espressamente di conoscere ed accettare interamente. L arbitro unico deciderà in via rituale e secondo diritto e comunque nel rispetto delle norme inderogabili di cui agli artt. 806 e seg.ti del Codice di Procedura Civile. Luogo e Data. Firma... Firma Cliente. Art. 3 Diritto di recesso: si ritiene necessario sostituire il termine rescindere il con recedere dal. Ai fini della chiarezza e precisione richieste dalla legge, considerato che la clausola in oggetto è molto generica, si ritiene opportuno specificare le modalità per la comunicazione del recesso (tramite raccomandata a.r., tramite fax..) con l indicazione precisa dell indirizzo del soggetto nei cui confronti il recesso è esercitato. Si consiglia di formulare l articolo come segue: Il cliente potrà recedere dal contratto entro 8 giorni dalla sottoscrizione con comunicazione scritta da trasmettere mediante raccomandata a.r. indirizzata a, Via n..,. (.) oppure via fax al n.... Art. 4 Decesso del cliente: Si consiglia la seguente formulazione: Decesso del Cliente. Nel caso di morte del Cliente che ha sottoscritto il contratto, gli eredi dovranno provvedere al pagamento del lavoro fino ad allora eseguito. Gli eredi potranno inoltre decidere di ultimare i lavori, come da contratto sottoscritto dal Cliente con la, mediante comunicazione tramite raccomandata a.r. all indirizzo riportato all art.. Art. 5 Garanzia: la clausola, così come formulata, non è comprensibile e, pertanto, risulta contraria alla previsione di cui all art. 35, comma 1, D.Lgs. 206/2005. Innanzitutto i riferimenti legislativi non sono aggiornati: oggi la disciplina della vendita dei beni di consumo è contenuta negli artt. 128 ess. del D.Lgs. 6 settembre 2005 n. 206 (Codice del Consumo) che ha abrogato gli artt bis, 1519-ter, 1519-quater, 1519-quinquies, 1519-sexies, 1519-septies, 1519-octies, 1519-nonies del codice civile. In secondo luogo occorre distinguere la garanzia legale dalla garanzia convenzionale. La garanzia legale è quella prevista dagli artt. 128, 129, 130, 131 e 132 D.Lgs. n. 206/2005 ed opera di diritto (cioè senza alcuna previsione contrattuale), riguarda la conformità del bene al momento della consegna e ha carattere imperativo cioè non può essere esclusa o limitata, neanche in modo diretto (art. 134). Tale garanzia prevede la responsabilità del prestatore d opera quando il difetto di conformità si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene e per il consumatore il termine di due mesi dalla scoperta del difetto, per denunciare al prestatore il difetto di conformità (art. 132 D.Lgs. n. 206/2005). Ai sensi dell art. 130, in caso di difetto di conformità, il consumatore ha, in prima battuta, il diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione (nel caso di specie, trattandosi di restauro di mobili, il rimedio applicabile sarà quello della riparazione in quanto la sostituzione risulta oggettivamente impossibile). La riparazione deve essere effettuata entro un congruo termine dalla richiesta e non deve arrecare notevoli inconvenienti al consumatore. Dopo aver 3

4 esperito senza esito i rimedi della riparazione o della sostituzione, il consumatore può richiedere, a sua scelta, una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto. Tali rimedi esperibili sono: a. per riparazioni o sostituzioni impossibili o eccessivamente onerose; b. per riparazioni o sostituzioni tardive; c. per riparazioni o sostituzioni che comportano notevoli inconvenienti per il consumatore. Solo nel caso di beni usati le parti possono limitare la durata della responsabilità (ex art. 132 comma 1) ad un periodo di tempo in ogni caso non inferiore ad un anno. Appare pertanto nulla la parte della clausola che limita tale garanzia richiamando la diligenza del collezionista e imponendo l onore di ulteriori controlli secondo le modalità prescritte dalla. nonché la parte in cui richiede che la sia andata a visionare il manufatto per le opportune verifiche. Alla garanzia legale il prestatore d opera può offrire al consumatore una garanzia convenzionale ai sensi dell art. 133 del D.Lgs n. 206/2005 che si aggiunge a quella legale e solo per questa garanzia il venditore può indicare gli elementi essenziali necessari per farla valere. Si precisa tuttavia che i comportamenti necessari per farla valere non possono consistere in giudizi insindacabili da parte della. e pertanto può apparire vessatoria ai sensi dell art. 35, comma 2, lett. p) D.Lgs n. 205/2006 ( riservare al professionista il potere di accertare la conformità del bene venduto o del servizio prestato a quello previsto nel contratto o conferirgli il diritto esclusivo d interpretare una clausola qualsiasi del contratto ) la subordinazione della eventuale garanzia convenzionale al fatto che la.. sia andata a visionare il manufatto per le opportune verifiche, tenendo conto della descrizione sintetica delle anomalie strutturali, difetto che non possono essere eliminati, anomalie e difetti dati dal tempo, dall usura, dall incuria e da fenomeni atmosferici. Inoltre la parte della clausola che fa decadere la garanzia nel caso in cui il manufatto sia stato oggetto di riparazione da parte di terzi e non dalla.., appare inutile. Infine, la parte della clausola che recita: la non si assume nessuna responsabilità civile, penale in caso di incidenti, ferimenti, danneggiamenti a persone: quali il cliente, suoi famigliari e persone terze e beni mobili si potrebbe presumere vessatoria ai sensi dell art. 33, comma 2, lettera a) D.Lgs n. 206/2005 ( escludere o limitare la responsabilità del professionista in caso di morte o danno alla persona del consumatore, risultante da un fatto o da un omissione del professionista ). Si consiglia, pertanto, di separare la garanzia legale (ai sensi degli artt. 128 e seg.ti del D.Lgs n. 206/2005) dalla eventuale garanzia convenzionale e di eliminare le parti relative all esonero di responsabilità della nel caso di riparazioni effettuati da altri e di incidenti, ferimenti e danneggiamenti a persone. Si consiglia la seguente formulazione: Art. 8 Garanzie. a) Garanzia legale. È riconosciuta la garanzia legale di conformità del bene della durata di un anno dalla consegna del bene, ai sensi degli artt. 128 e seg.ti del D.Lgs n. 205/2006. b) Garanzia convenzionale. La garanzia convenzionale è praticata dalla. ai sensi dell art. 133 del D.Lgs n. 205/2006. Ai fini dell applicabilità di tale garanzia il Cliente è tenuto ad utilizzare il manufatto con la diligenza correlata alle caratteristiche del manufatto stesso e quindi con le cautele segnalate nel foglio di istruzioni per l uso che viene consegnato a lavori ultimati. Rimane convenuto tra le parti che la garanzia viene a decadere se il manufatto è stato oggetto di successive riparazioni e o modifiche effettuate da terzi o dal cliente stesso e non dalla. In tali casi la non assume alcuna responsabilità in caso di incidenti, ferimenti, danneggiamenti a persone e cose. Le parti convengono che la garanzia ha durata di 1 anno e 1 giorno decorrente dalla data di consegna, purché la denuncia dei difetti di conformità sia avvenuta pei iscritto entro 2 mesi dalla scoperta di quest ultimi e la. sia stata posta in condizione di visionare 4

5 il manufatto per le opportune verifiche, tenendo conto della descrizione sintetica delle anomalie strutturali purché espressamente segnalate all inizio dei lavori. Art. 6 Modifiche d interventi di restauro in corso d opera: la prima parte della clausola prevede che l impresa comunichi tempestivamente per iscritto al cliente le modifiche che si rendono necessarie in corso d opera e gli eventuali aumenti di costo. Ciò sembrerebbe vessatorio ai sensi dell art. 33, comma 2, lettera m) D.Lgs. 206/2005 ( consentire al professionista di modificare unilateralmente.. le caratteristiche del servizio da fornire, senza un giustificato motivo indicato nel contratto ) e lettera o) ( consentire al professionista di aumentare il prezzo del servizio senza che il consumatore possa recedere se il prezzo finale è eccessivamente elevato rispetto a quello originariamente convenuto ). Si reputa, pertanto, opportuno indicare precisamente le circostanze concrete che, di fatto, danno corpo al requisito del giustificato motivo e prevedere la facoltà del cliente di recedere dal contratto qualora le modifiche comportassero un aumento del costo eccessivamente elevato rispetto a quello originariamente previsto. Appare inoltre opportuna la previsione della possibilità per il cliente di esprimere il proprio dissenso alla continuazione dei lavori entro 8 gg. dal ricevimento della comunicazione da parte della.. La previsione invece del silenzio-assenso alla continuazione dei lavori in caso di mancata comunicazione del rifiuto da parte del cliente può apparire vessatoria ai sensi dell art. 33 D.Lgs n. 206/2005 ( prevedere l estensione dell adesione del consumatore a clausole che non ha avuto la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto ) in quanto il Cliente potrebbe rimanere vincolato a condizione che potrebbe non aver conosciuto. Si consiglia pertanto di indicare che il termine per l esecuzione dei lavori sarà sospeso sino a comunicazione scritta, da parte del Cliente, di accettazione delle nuove condizioni e di continuazione dei lavori. Inoltre, per una maggiore chiarezza, si consiglia di non riportare l espressione eseguito/effettuato e di indicare solo eseguito. Si consiglia la seguente formulazione: La.. comunicherà tempestivamente al Cliente tramite raccomandata a.r. le eventuali modifiche che nel corso dell esecuzione dei lavori potrebbero risultare necessarie e i relativi aumenti di costo. Entro 8 giorni da tale comunicazione il Cliente potrà decidere se accettare tali modifiche e portare quindi a termine il lavoro con comunicazione scritta da trasmettere mediante raccomandata a.r. all indirizzo riportato all art. 5. In caso di mancata comunicazione da parte del Cliente, i lavori saranno sospesi per 40 giorni trascorsi i quali le modifiche si intenderanno non accettate e il Cliente sarà tenuto al pagamento dei lavori eseguiti fino al momento della comunicazione della.. Art. 7 Diritto di chiamata: la clausola, così come formulata, non è molto chiara. Occorre specificare che il diritto di chiamata di 30,00 è dovuto per distanze fino a 15 Km. Nel caso in cui poi la distanza fosse superiore a 15 km? Ai fini della chiarezza richiesta dalla legge, si consiglia, pertanto, di indicare precisamente l importo del diritto di chiamata a seconda della distanza tra la sede dell impresa e il luogo in cui si trova il mobile da visionare. Si consiglia di prevedere il solo costo fisso ( 3,00) o di lasciare uno spazio in bianco da compilare con il cliente al momento della stipula del contratto. Art. 8 Modalità di pagamento: con riguardo al pagamento a metà dei lavori del 30% del corrispettivo, non è chiaro quando il cliente debba procedere al suddetto versamento; l indicazione metà dei lavori, infatti, è molto generica in considerazione del fatto che, fermo restando il rispetto del termine finale di consegna concordato con il cliente, sulle fasi di svolgimento dell opera influisce esclusivamente il professionista. Si suggerisce, pertanto, di prevedere solo l acconto iniziale e il saldo finale. Tuttavia, nel caso si volesse prevedere un ulteriore acconto si consiglia di non prevedere l acconto del 25% decorsi gli 8 gg. dal diritto di recesso ma, eventualmente, l acconto a metà lavori con l indicazione però della data entro la quale saranno effettuati tali lavori o dando la possibilità al consumatore di verificare in via preventiva tale stato di avanzamento. Per una migliore comprensione si consiglia di formulare l articolo come segue: 5

6 Acconto pari al 25% dell importo complessivo (iva inclusa), scaduto il termine di 8 gg. dalla stipulazione per l esercizio del diritto di recesso. Acconto per stato avanzamento lavori pari al 30% dell importo complessivo (iva compresa), a metà lavori. Saldo pari al restante 45% dell importo complessivo (iva compresa) a lavori ultimati. 6