I RAPPORTI DI LAVORO. Il trattamento fiscale e previdenziale dei compensi corrisposti nell esercizio di attività sportiva dilettantistica

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1 I RAPPORTI DI LAVORO Il trattamento fiscale e previdenziale dei compensi corrisposti nell esercizio di attività sportiva dilettantistica I rapporti di lavoro in un ente sportivo dilettantistico si possono caratterizzare dai seguenti elementi: 1. I compensi agli sportivi dilettanti; 2. Le collaborazioni coordinate e continuative di natura gestionale/amministrativa; 3. Rapporto di lavoro dipendente; 4. Rapporti di lavoro autonomo; 5. Rapporti con dipendenti pubblici; 6. Volontariato gratuito; 1. Compensi agli sportivi dilettanti Fonti normative: Legge 133, art. 25, del 13/05/99 Legge 342, art. 37, del 21/11/00 Legge 289, art. 90, del 24/12/02 Secondo il punto m) dell articolo 67, DPR 917/86 sono redditi diversi le indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spesa, i premi e i compensi erogati nell esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall Unione nazionale per l incremento delle razze equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche. Secondo l art. 69, comma 2), DPR 917/86, le indennità, i rimborsi forfettari, i premi e i compensi di cui alla lettera m) del comma 1 dell articolo 67 non

2 concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d imposta a 7.500,00; non concorrono, altresì, a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale. Il Decreto Legge cosiddetto Milleproroghe del 2009, con una interpretazione autentica della disciplina di cui all art. 67 TUIR ha precisato che debbono intendersi svolte nell esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica le attività di formazione, insegnamento, preparazione e sorveglianza. Rientrano invece nei redditi diversi le indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spesa, i premi e i compensi erogati nell esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica, i rapporti di collaborazione coordinata continuativa di carattere amministrativo gestionale (art. 90 legge 289/02). I compensi sportivi possono essere corrisposti da Società e associazioni sportive dilettantistiche, da Federazioni sportive nazionali, da Enti di promozione sportiva, da CONI e UNIRE. 2. Le collaborazioni coordinate e continuative di natura gestionale amministrativa Il comma 3, dell art. 90 della legge 289/2002 ha ampliato le categorie dei soggetti che possono usufruire dello speciale trattamento tributario che era riservato, dagli artt. 67 e 69 del D.P.R. n. 917/1986, ai compensi dei soli sportivi dilettanti; la disciplina è, infatti, applicabile nei confronti di coloro che sono titolari di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e percepiscono compensi da società sportive dilettantistiche per lo svolgimento di mansioni di tipo amministrativo - gestionale. L Agenzia delle Entrate ha chiarito che rientrano, nell ambito della disciplina in rassegna, i compiti specifici di segreteria di un associazione o società sportiva dilettantistica, quali ad esempio la raccolta delle iscrizioni, la tenuta della cassa e della contabilità da parte di soggetti non professionisti. L agevolazione consiste quindi nella non imponibilita dei compensi erogati fino a Euro 7.500,00; sulla parte di compensi compresa fra Euro 7.500,00 e Euro ,28 si applica una ritenuta a titolo di imposta pari al 23%, mentre sulla parte di compensi che eccede Euro ,28 la ritenuta è a titolo di acconto. Gli adempimenti e formalita da adottarsi nei confronti degli sportivi dilettanti consistono nel farsi rilasciare all atto di ogni pagamento una

3 autocertificazione che attesti o meno di aver percepito ulteriori compensi, mentre nei confronti di una Associazione sportiva dilettantistica consiste nel farsi rilasciare l autocertificazione di cui sopra, consegnare entro il 28 febbraio di ogni anno la certificazione dei compensi erogati e susseguentemente presentare la dichiarazione dei sostituti d imposta. Il pagamento dei compensi va effettuato tramite bonifico bancario, vaglia postale, assegni bancari o circolari non trasferibili. Per i compensi fino a Euro 7.500,00 non esiste nessun obbligo di dichiarazione da parte deli sportivi dilettanti relativamente ai compensi ricevuti. Per compensi fino a Euro ,28 l obbligo di dichiarazione permane solo in presenza di altri redditi, mentre per compensi superiori a Euro ,28 esiste l obbligo di dichiarazione. 3. Rapporto di lavoro dipendente L Ente sportivo dilettantistico (associazione o società sportiva) al pari di ogni altro soggetto giuridico può avere alle proprie dipendenze lavoratori subordinati. L articolo 2094 del Codice civile identifica come lavoratore subordinato colui che si obbliga, mediante retribuzione, a collaborare nell impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell imprenditore. Gli organi preposti alla vigilanza in materia di lavoro, nel corso delle verifiche effettuate allo scopo di configurare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato hanno come riferimento i seguenti elementi caratteristici: 1. inserimento del lavoratore nell attività esercitata dal datore di lavoro; 2. il lavoratore entra a fare parte di uno schema organizzativo, con legami funzionali di interdipendenza reciproca con le altre componenti della struttura organizzativa; 3. subordinazione del lavoratore al potere direttivo, gerarchico e disciplinare del datore di lavoro; 4. remunerazione commisurata alla quantità e qualità del lavoro svolto e non al risultato del lavoro medesimo; 5. assenza di rischio imprenditoriale che resta totalmente in capo al datore di lavoro. 4. Rapporti di lavoro autonomo

4 L articolo 2222 del Codice civile descrive come lavoratore autonomo colui che si obbliga a compiere, verso un corrispettivo, un opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente. Gli organi di vigilanza prendono in considerazione i seguenti elementi: 1. assenza di un vincolo di subordinazione; 2. compenso commisurato al lavoro ed utilità dell opera richiesta, con esclusione di qualsiasi correlazione alla durata ed alla complessità del lavoro svolto; 3. assunzione degli oneri relativi alla esecuzione della prestazione e del rischio inerente alla esecuzione medesima. 5. Rapporti con dipendenti pubblici L articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, comma 23, recita che i dipendenti pubblici possono prestare la propria attività, nell ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche, fuori dall orario di lavoro, purché a titolo gratuito e fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione alla amministrazione di appartenenza. Ai medesimi soggetti possono essere riconosciuti esclusivamente le indennità e i rimborsi di cui all art. 67, TUIR.. Questa norma segna un cambiamento molto importante in quanto in precedenza vi era l obbligo di ottenere l autorizzazione da parte del datore di lavoro. Adesso è sufficiente la comunicazione che è molto meno vincolante per il lavoratore e rende assai più snella la procedura. 6. Volontariato gratuito Ricadono nell ambito del volontariato gratuito tutte quelle forme di collaborazione in cui l associato lavora semplicemente per passione o per idealità, pago delle soddisfazioni che gli provengono dall aver contribuito alle iniziative poste dall ente, senza richiedere o ricevere alcun tipo di compenso per l attività prestata. La mancata previsione di un compenso è giustificata dalla inesistenza sia di un rapporto di lavoro autonomo sia subordinato. L attività di volontariato gratuito tuttavia non è esente da rischi in quanto non sono mancati casi in cui il volontario dopo aver prestato gratuitamente la propria opera, rivendicasse a distanza di tempo la natura onerosa del rapporto; e buona norma quindi per l ente sportivo adottare tutte le cautele

5 necessarie per evitare il rischio di rivendicazioni salariali e contributive da parte del collaboratore al termine del rapporto. E necessario quindi che l attività gratuita venga opportunamente regolamentata e deliberata dall organo competente (Assemblea dei soci), ove venga specificato con chiarezza la volontarietà delle prestazioni richieste e svolte, l alternanza tra i soci, nonché la mancata corresponsione di qualsiasi tipo di corrispettivo. Infine è preferibile formalizzare la qualifica di operatore volontario, acquisendo una espressa dichiarazione del collaboratore debitamente sottoscritta all inizio della attività. La sola forma di corrispettivo monetario compatibile con l instaurazione di un rapporto gratuito è il rimborso delle spese vive sostenute, documentate e anticipate, per attività svolta in nome e per conto dell ente (così detto piè di lista). Trattamento previdenziale dei compensi corrisposti nell esercizio di attivita sportiva dilettantistica I compensi corrisposti agli sportivi dilettanti confluiscono in: Contribuzione INPS Assicurazione INAIL Contribuzione ENPALS Per quanto riguarda la contribuzione INPS, la circolare n. 42 del 26/02/2003 dell INPS puntualizza che l art. 90, al comma 3, della Legge Finanziaria 2003 classifica tra i redditi diversi di cui all articolo 67, comma 1, lettera m), del TUIR anche i redditi provenienti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale, di natura non professionale, resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche. La nuova configurazione di tali redditi, non rientranti nell ambito dell art. 47, comma 1, lettera c-bis del TUIR, preclude la possibilità di imporre i contributi previdenziali della gestione separata alle società e associazioni sportive dilettantistiche per i rapporti di collaborazione di carattere amministrativo gestionale. Si ricorda, a tale proposito, che il legislatore era già intervenuto con analoga disposizione nell anno 2000, con l art. 37 della legge n. 342/2000, allorché classificò quali "redditi diversi" i compensi erogati per l esercizio diretto di

6 attività sportive dilettantistiche, dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, e dagli enti di promozione sportiva (cfr. circolare n. 32 del 7 febbraio 2001). A riguardo dell Assicurazione INAIL, la nota del 19/03/2003 dell INAIL, esplica che l INAIL ha disposto che i soggetti che percepiscono compensi di natura sportiva (comprese le societa che effettuano rapporti di cooperazione coordinata e continuativa di natura gestionale amministrativa) non sono soggetti all obbligo assicurativo. Per quanto inerisce l ENPALS, con il D.M. del 15/03/2005 e la Circolare ENPALS n. 7 del 30/03/2006 viene disposto che sono tenute alla iscrizione all ente di previdenza le seguenti figure: impiegati, operai, istruttori e addetti agli impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, palestre, sale fitness, stadi, sferisteri, campi sportivi e autodromi; inoltre, direttori tecnici, massaggiatori, istruttori e i dipendenti delle società sportive. La Circolare ENPALS nr. 13 del 07/08/2006 ha precisato che i compensi sportivi, qualificati come redditi diversi, sono esclusi da contribuzione previdenziale; tuttavia in presenza di taluni indicatori si possono configurare rapporti di lavoro autonomo e come tali i soggetti ricadrebbero nell obbligo di iscrizione all ENPALS. Indicatori rilevanti ai fini dell iscrizione previdenziale ENPALS sono: 1. abitualità della prestazione; 2. le somme percepite non abbiano carattere di marginalità; 3. committenza plurima; 4. conoscenze tecnico giuridiche connesse all attività svolta.