Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 290. Legislazione. Atti non legislativi. 60 o anno. Edizione in lingua italiana. 9 novembre 2017.

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1 Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 290 Edizione in lingua italiana Legislazione 60 o anno 9 novembre 2017 Sommario II Atti non legislativi REGOLAMENTI Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2001 della Commissione, dell'8 novembre 2017, che approva il propan-1-olo come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 1, 2 e 4 ( 1 )... 1 Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2002 della Commissione, dell'8 novembre 2017, che approva l'acido L(+) lattico come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 2, 3 e 4 ( 1 )... 4 Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2003 della Commissione, dell'8 novembre 2017, che approva il fludioxonil come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 7, 9 e 10 ( 1 )... 7 Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2004 della Commissione, dell'8 novembre 2017, che approva il 2-metilisotiazol-3(2H)-one come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 12 ( 1 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2005 della Commissione, dell'8 novembre 2017, che approva l'estratto di margosa ricavato dall'olio da spremitura a freddo dei semi sgusciati di Azadirachta indica mediante biossido di carbonio supercritico come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 19 ( 1 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2006 della Commissione, dell'8 novembre 2017, che modifica il regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia DECISIONI Decisione (UE) 2017/2007 del Consiglio, dell'8 novembre 2017, relativa ai contributi finanziari che gli Stati membri devono versare per finanziare il Fondo europeo di sviluppo, compresa la terza quota per il ( 1 ) Testo rilevante ai fini del SEE. (segue) IT Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

2 Decisione di esecuzione (PESC) 2017/2008 del Consiglio, dell'8 novembre 2017, che attua la decisione (PESC) 2015/1333 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia... 22

3 IT L 290/1 II (Atti non legislativi) REGOLAMENTI REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2001 DELLA COMMISSIONE dell'8 novembre 2017 che approva il propan-1-olo come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 1, 2 e 4 (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi ( 1 ), in particolare l'articolo 89, paragrafo 1, terzo comma, considerando quanto segue: (1) Il regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione ( 2 ) stabilisce un elenco dei principi attivi esistenti da valutare per l'eventuale approvazione ai fini del loro uso nei biocidi. Detto elenco comprende il propan-1-olo. (2) Il propan-1-olo è stato oggetto di una valutazione ai fini del suo uso nel tipo di prodotto 1 (igiene umana), nel tipo di prodotto 2 (disinfettanti e alghicidi non destinati all'applicazione diretta sull'uomo o sugli animali) e nel tipo di prodotto 4 (settore dell'alimentazione umana e animale), descritti nell'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012. (3) La Germania è stata designata autorità di valutazione competente e ha presentato le relazioni di valutazione, corredate di raccomandazioni, il 18 luglio (4) Conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, i pareri dell'agenzia europea per le sostanze chimiche sono stati formulati il 27 aprile 2017 dal comitato sui biocidi, tenendo conto delle conclusioni dell'autorità di valutazione competente. (5) In base a tali pareri i biocidi dei tipi di prodotto 1, 2 e 4 contenenti propan-1-olo possono essere considerati conformi ai criteri di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 528/2012, purché siano rispettate determinate specifiche e condizioni relative al loro uso. (6) È pertanto opportuno approvare il propan-1-olo ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 1, 2 e 4, purché siano rispettate determinate specifiche e condizioni. (7) Prima dell'approvazione di un principio attivo è opportuno prevedere un periodo ragionevole, al fine di consentire alle parti interessate di adottare le misure preparatorie necessarie a soddisfare le nuove prescrizioni. (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi, ( 1 ) GU L 167 del , pag. 1. ( 2 ) Regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo al programma di lavoro per l'esame sistematico di tutti i principi attivi esistenti contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 294 del , pag. 1).

4 L 290/2 IT HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il propan-1-olo è approvato come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 1, 2 e 4, fatte salve le specifiche e le condizioni di cui all'allegato. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l'8 novembre 2017 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude JUNCKER

5 Nome comune Propan-1-olo Denominazione IUPAC Numeri di identificazione Denominazione IUPAC: propan-1-olo N. CE: N. CAS: Grado minimo di purezza del principio attivo ( 1 ) 995 g/kg Data di approvazione 1 o maggio 2019 Scadenza dell'approvazione ALLEGATO Tipo di prodotto Condizioni specifiche 30 aprile Le autorizzazioni dei biocidi sono soggette alle seguenti condizioni: 1) nel valutare il prodotto occorre prestare particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia legati a qualsiasi uso oggetto della domanda di autorizzazione ma non preso in considerazione nella valutazione dei rischi del principio attivo realizzata a livello dell'unione; 2) in considerazione dei rischi riscontrati per gli usi esaminati, nella valutazione del prodotto va prestata particolare attenzione agli utilizzatori professionali. 2 Le autorizzazioni dei biocidi sono soggette alla seguente condizione: nel valutare il prodotto occorre prestare particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia legati a qualsiasi uso oggetto della domanda di autorizzazione ma non preso in considerazione nella valutazione dei rischi del principio attivo realizzata a livello dell'unione. 4 Le autorizzazioni dei biocidi sono soggette alle seguenti condizioni: 1) nel valutare il prodotto occorre prestare particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia legati a qualsiasi uso oggetto della domanda di autorizzazione ma non preso in considerazione nella valutazione dei rischi del principio attivo realizzata a livello dell'unione; 2) in considerazione dei rischi riscontrati per gli usi esaminati, nella valutazione del prodotto va prestata particolare attenzione agli utilizzatori professionali; 3) per i prodotti che possono lasciare residui negli alimenti o nei mangimi va verificata la necessità di fissare nuovi livelli massimi di residui (LMR) o di modificare quelli esistenti, in conformità al regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ) e al regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ), e si adottano le opportune misure di attenuazione del rischio intese a garantire che gli LMR applicabili non siano superati. ( 1 ) La purezza indicata in questa colonna corrisponde al grado minimo di purezza del principio attivo valutato. Il principio attivo nel prodotto immesso sul mercato può essere di pari o diversa purezza se ne è stata provata l'equivalenza tecnica con il principio attivo valutato. ( 2 ) Regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 152 del , pag. 11). ( 3 ) Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del , pag. 1) IT L 290/3

6 L 290/4 IT REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2002 DELLA COMMISSIONE dell'8 novembre 2017 che approva l'acido L(+) lattico come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 2, 3 e 4 (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi ( 1 ), in particolare l'articolo 89, paragrafo 1, terzo comma, considerando quanto segue: (1) Il regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione ( 2 ) stabilisce un elenco dei principi attivi esistenti da valutare per l'eventuale approvazione ai fini del loro uso nei biocidi. Tale elenco comprende l'acido L(+) lattico. (2) L'acido L(+) lattico è stato oggetto di una valutazione ai fini del suo uso nel tipo di prodotto 2 (disinfettanti e alghicidi non destinati all'applicazione diretta sull'uomo o animali), nel tipo di prodotto 3 (igiene veterinaria) e nel tipo di prodotto 4 (settore dell'alimentazione umana e animale), descritti nell'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012. (3) La Germania è stata designata autorità di valutazione competente e ha presentato la relazione di valutazione, corredata di raccomandazioni, il 3 maggio (4) Conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, i pareri dell'agenzia europea per le sostanze chimiche sono stati formulati il 27 aprile 2017 dal comitato sui biocidi, tenendo conto delle conclusioni dell'autorità di valutazione competente. (5) In base a tali pareri i biocidi dei tipi di prodotto 2, 3 e 4 contenenti acido L(+) lattico possono essere considerati conformi ai criteri di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 528/2012, purché siano rispettate determinate specifiche e condizioni relative al loro uso. (6) È pertanto opportuno approvare l'acido L(+) lattico ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 2, 3 e 4, purché siano rispettate determinate specifiche e condizioni. (7) Prima dell'approvazione di un principio attivo è opportuno prevedere un periodo ragionevole, al fine di consentire alle parti interessate di adottare le misure preparatorie necessarie a soddisfare le nuove prescrizioni. (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L'acido L(+) lattico è approvato come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 2, 3 e 4, fatte salve le specifiche e le condizioni di cui all'allegato. ( 1 ) GU L 167 del , pag. 1. ( 2 ) Regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo al programma di lavoro per l'esame sistematico di tutti i principi attivi esistenti contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 294 del , pag. 1).

7 L 290/5 IT Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l'8 novembre 2017 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude JUNCKER

8 Nome comune Acido L(+) lattico Denominazione IUPAC Numeri di identificazione Denominazione IUPAC: acido S-2-idrossipropanoico N. CE: N. CAS: Grado minimo di purezza del principio attivo ( 1 ) 955 g/kg (peso a secco) Data di approvazione 1 o maggio 2019 Scadenza dell'approvazione ALLEGATO Tipo di prodotto Condizioni specifiche 30 aprile Le autorizzazioni dei biocidi sono soggette alla seguente condizione: nel valutare il prodotto va prestata particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia legati a qualsiasi uso oggetto della domanda di autorizzazione ma non preso in considerazione nella valutazione dei rischi del principio attivo realizzata a livello dell'unione. 3 Le autorizzazioni dei biocidi sono soggette alle seguenti condizioni: 1) nel valutare il prodotto va prestata particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia legati a qualsiasi uso oggetto della domanda di autorizzazione ma non preso in considerazione nella valutazione dei rischi del principio attivo realizzata a livello dell'unione; 2) in considerazione dei rischi riscontrati per gli usi esaminati, nella valutazione del prodotto occorre prestare particolare attenzione alle acque sotterranee per i prodotti usati in locali di stabulazione che comportano un'esposizione dell'ambiente attraverso l'applicazione di concime su terreni agricoli. 4 Le autorizzazioni dei biocidi sono soggette alle seguenti condizioni: 1) nel valutare il prodotto va prestata particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia legati a qualsiasi uso oggetto della domanda di autorizzazione ma non preso in considerazione nella valutazione dei rischi del principio attivo realizzata a livello dell'unione; 2) in considerazione dei rischi riscontrati per gli usi esaminati, nella valutazione del prodotto occorre prestare particolare attenzione agli utilizzatori professionali. L 290/6 IT ( 1 ) La purezza indicata in questa colonna corrisponde al grado minimo di purezza del principio attivo valutato. Il principio attivo nel prodotto immesso sul mercato può essere di pari o diversa purezza se ne è stata provata l'equivalenza tecnica con il principio attivo valutato

9 IT L 290/7 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2003 DELLA COMMISSIONE dell'8 novembre 2017 che approva il fludioxonil come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 7, 9 e 10 (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi ( 1 ), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), considerando quanto segue: (1) L'8 ottobre 2014 la Danimarca ha ricevuto una domanda di approvazione del principio attivo fludioxonil ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 7 «preservanti per pellicole», del tipo di prodotto 9 «preservanti per fibre, cuoio, gomma e materiali polimerizzati» e del tipo di prodotto 10 «preservanti per i materiali da costruzione», come descritti nell'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012. (2) Il 5 aprile 2016 la Danimarca ha presentato le relazioni di valutazione corredate di raccomandazioni, in conformità dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012. (3) I pareri dell'agenzia europea per le sostanze chimiche sono stati formulati il 2 marzo 2017 dal comitato sui biocidi tenendo conto delle conclusioni dell'autorità di valutazione competente. (4) In base a tali pareri è lecito supporre che i biocidi dei tipi di prodotto 7, 9 e 10 contenenti fludioxonil rispettino i criteri di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 528/2012, purché siano rispettate determinate specifiche e condizioni relative al loro uso. (5) È pertanto opportuno approvare il fludioxonil ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 7, 9 e 10, subordinatamente al rispetto di determinate specifiche e condizioni. (6) Poiché il fludioxonil rispetta i criteri stabiliti nel regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ) per essere definito molto persistente, gli articoli trattati, trattati con fludioxonil o che lo contengono, dovrebbero essere opportunamente etichettati all'atto dell'immissione sul mercato. (7) È opportuno prevedere un periodo ragionevole prima dell'approvazione di un principio attivo, al fine di consentire alle parti interessate di adottare le misure preparatorie necessarie a soddisfare i nuovi requisiti. (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il fludioxonil è approvato come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 7, 9 e 10, fatte salve le specifiche e le condizioni di cui all'allegato. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. ( 1 ) GU L 167 del , pag. 1. ( 2 ) Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del , pag. 1).

10 L 290/8 IT Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l'8 novembre 2017 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude JUNCKER

11 Nome comune Fludioxonil Denominazione IUPAC Numeri di identificazione Denominazione IUPAC: Scadenza dell'approvazione 4-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-4-yl)-1H-pyrrole-3-carbonitrile N. CE: non disponibile N. CAS: Grado minimo di purezza del principio attivo ( 1 ) Data di approvazione ALLEGATO Tipo di prodotto Condizioni specifiche 950 g/kg 1 o aprile marzo Le autorizzazioni dei biocidi sono soggette alle seguenti condizioni: 1) nella valutazione del prodotto occorre prestare particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia attribuiti a qualsiasi uso oggetto di una domanda di autorizzazione ma non preso in considerazione nella valutazione del rischio effettuata a livello di Unione in relazione al principio attivo; 2) in considerazione dei rischi riscontrati per gli usi esaminati, nella valutazione del prodotto occorre prestare particolare attenzione agli utilizzatori industriali e professionali. L'immissione sul mercato degli articoli trattati è soggetta alla seguente condizione: la persona responsabile dell'immissione sul mercato di un articolo trattato, trattato con fludioxonil o che lo contiene, è tenuta ad assicurare che l'etichetta di tale articolo trattato rechi le informazioni elencate all'articolo 58, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) n. 528/ Le autorizzazioni dei biocidi sono soggette alla seguente condizione: nella valutazione del prodotto occorre prestare particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia attribuiti a qualsiasi uso oggetto di una domanda di autorizzazione ma non preso in considerazione nella valutazione del rischio effettuata a livello di Unione in relazione al principio attivo; L'immissione sul mercato degli articoli trattati è soggetta alla seguente condizione: la persona responsabile dell'immissione sul mercato di un articolo trattato, trattato con fludioxonil o che lo contiene, è tenuta ad assicurare che l'etichetta di tale articolo trattato rechi le informazioni elencate all'articolo 58, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) n. 528/ IT L 290/9

12 Nome comune Denominazione IUPAC Numeri di identificazione Grado minimo di purezza del principio attivo ( 1 ) Data di approvazione Scadenza dell'approvazione Tipo di prodotto Condizioni specifiche 10 Le autorizzazioni dei biocidi sono soggette alla seguente condizione: nella valutazione del prodotto occorre prestare particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia attribuiti a qualsiasi uso oggetto di una domanda di autorizzazione ma non preso in considerazione nella valutazione del rischio effettuata a livello di Unione in relazione al principio attivo; L'immissione sul mercato degli articoli trattati è soggetta alla seguente condizione: la persona responsabile dell'immissione sul mercato di un articolo trattato, trattato con fludioxonil o che lo contiene, è tenuta ad assicurare che l'etichetta di tale articolo trattato rechi le informazioni elencate all'articolo 58, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012. ( 1 ) La purezza indicata in questa colonna corrisponde al grado minimo di purezza del principio attivo valutato. Il principio attivo nel prodotto immesso sul mercato può essere di pari o diversa purezza se ne è stata provata l'equivalenza tecnica con il principio attivo valutato. L 290/10 IT

13 IT L 290/11 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2004 DELLA COMMISSIONE dell'8 novembre 2017 che approva il 2-metilisotiazol-3(2H)-one come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 12 (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi ( 1 ), in particolare l'articolo 89, paragrafo 1, terzo comma, considerando quanto segue: (1) Il regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione ( 2 ) stabilisce un elenco dei principi attivi esistenti da valutare ai fini dell'eventuale approvazione per l'uso nei biocidi. Detto elenco comprende il 2-metilisotiazol-3(2H)-one. (2) Il 2-metilisotiazol-3(2H)-one è stato oggetto di una valutazione ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 12 «preservanti contro la formazione di sostanze viscide (slimicidi)», come descritto nell'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012. (3) La Slovenia, designata autorità di valutazione competente, ha presentato la relazione di valutazione corredata di raccomandazioni il 7 aprile (4) In conformità dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, il 2 marzo 2017 il comitato sui biocidi ha formulato il parere dell'agenzia europea per le sostanze chimiche, tenendo conto delle conclusioni dell'autorità di valutazione competente. (5) In base a tale parere è lecito supporre che i biocidi del tipo di prodotto 12 contenenti 2-metilisotiazol-3(2H)-one soddisfino i criteri di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 528/2012, purché siano rispettate determinate specifiche e condizioni relative al loro uso. (6) È pertanto opportuno approvare il 2-metilisotiazol-3(2H)-one ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 12, subordinatamente al rispetto di determinate specifiche e condizioni. (7) Poiché il 2-metilisotiazol-3(2H)-one soddisfa i criteri di classificazione come sensibilizzante della pelle della sottocategoria 1 A, come definita nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ), gli articoli trattati, trattati con 2-metilisotiazol-3(2H)-one o che lo contengono, dovrebbero essere opportunamente etichettati all'atto dell'immissione sul mercato. (8) È opportuno prevedere un periodo ragionevole prima dell'approvazione di un principio attivo, al fine di consentire alle parti interessate di adottare le misure preparatorie necessarie a soddisfare le nuove prescrizioni. (9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi, ( 1 ) GU L 167 del , pag. 1. ( 2 ) Regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo al programma di lavoro per l'esame sistematico di tutti i principi attivi esistenti contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 294 del , pag. 1). ( 3 ) Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del , pag. 1).

14 L 290/12 IT HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il 2-metilisotiazol-3(2H)-one è approvato come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 12, fatte salve le specifiche e le condizioni di cui all'allegato. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l'8 novembre 2017 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude JUNCKER

15 Nome comune 2-metilisotiazol- 3(2H)-one Denominazione IUPAC Numeri di identificazione Denominazione IUPAC: 2-methylisothiazol-3(2H)- one N. CE: N. CAS: Grado minimo di purezza del principio attivo ( 1 ) Data di approvazione ALLEGATO Scadenza dell'approvazione Tipo di prodotto Condizioni specifiche 950 g/kg 1 o aprile marzo Le autorizzazioni dei biocidi sono soggette alle seguenti condizioni: 1) nella valutazione del prodotto occorre prestare particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia attribuiti a qualsiasi uso oggetto di una domanda di autorizzazione, ma non preso in considerazione nella valutazione del rischio effettuata a livello di Unione in relazione al principio attivo; 2) in considerazione dei rischi individuati per gli usi esaminati, nella valutazione del prodotto occorre prestare particolare attenzione: a) agli utilizzatori industriali e professionali; b) alle acque di superficie e agli impianti di depurazione delle acque reflue. L'immissione sul mercato degli articoli trattati è soggetta alla seguente condizione: la persona responsabile dell'immissione sul mercato di un articolo trattato, trattato con 2-metilisotiazol-3(2H)-one o che lo contiene, è tenuta ad assicurare che l'etichetta di tale articolo trattato rechi le informazioni indicate all'articolo 58, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012. ( 1 ) La purezza indicata in questa colonna corrisponde al grado minimo di purezza del principio attivo valutato. Il principio attivo nel prodotto immesso sul mercato può essere di pari o diversa purezza se ne è stata provata l'equivalenza tecnica con il principio attivo valutato IT L 290/13

16 L 290/14 IT REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2005 DELLA COMMISSIONE dell'8 novembre 2017 che approva l'estratto di margosa ricavato dall'olio da spremitura a freddo dei semi sgusciati di Azadirachta indica mediante biossido di carbonio supercritico come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 19 (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi ( 1 ), in particolare l'articolo 89, paragrafo 1, terzo comma, considerando quanto segue: (1) Il regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione ( 2 ) stabilisce un elenco dei principi attivi esistenti da valutare ai fini dell'eventuale approvazione per l'uso nei biocidi. L'elenco comprende l'estratto di margosa ricavato dall'olio da spremitura a freddo dei semi sgusciati di Azadirachta indica mediante biossido di carbonio supercritico. (2) L'estratto di margosa ricavato dall'olio da spremitura a freddo dei semi sgusciati di Azadirachta indica mediante biossido di carbonio supercritico è stato oggetto di una valutazione ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 19 «repellenti e attrattivi», come descritto nell'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012. (3) La Germania, che era stata designata autorità di valutazione competente, il 3 dicembre 2015 ha presentato la relazione di valutazione corredata delle sue raccomandazioni. (4) In conformità dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, il 3 marzo 2017 il comitato sui biocidi ha formulato il parere dell'agenzia europea per le sostanze chimiche, tenendo conto delle conclusioni dell'autorità di valutazione competente. (5) In base a tale parere è lecito supporre che i biocidi del tipo di prodotto 19 contenenti l'estratto di margosa ricavato dall'olio da spremitura a freddo dei semi sgusciati di Azadirachta indica mediante biossido di carbonio supercritico soddisfino i criteri di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 528/2012, purché siano rispettate determinate specifiche e condizioni relative al loro uso. (6) È pertanto opportuno approvare l'estratto di margosa ricavato dall'olio da spremitura a freddo dei semi sgusciati di Azadirachta indica mediante biossido di carbonio supercritico ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 19, subordinatamente al rispetto di determinate specifiche e condizioni. (7) È opportuno prevedere un periodo ragionevole prima dell'approvazione di un principio attivo, al fine di consentire alle parti interessate di adottare le misure preparatorie necessarie a soddisfare le nuove prescrizioni. (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L'estratto di margosa ricavato dall'olio da spremitura a freddo dei semi sgusciati di Azadirachta indica mediante biossido di carbonio supercritico è approvato come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 19, fatte salve le specifiche e le condizioni di cui all'allegato. ( 1 ) GU L 167 del , pag. 1. ( 2 ) Regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo al programma di lavoro per l'esame sistematico di tutti i principi attivi esistenti contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 294 del , pag. 1).

17 L 290/15 IT Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l'8 novembre 2017 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude JUNCKER

18 Nome comune Estratto di margosa ricavato dall'olio da spremitura a freddo dei semi sgusciati di Azadirachta indica mediante biossido di carbonio supercritico Denominazione IUPAC Numeri di identificazione Denominazione IUPAC: non applicabile N. CE: N. CAS: Grado minimo di purezza del principio attivo ( 1 ) ALLEGATO Data di approvazione Scadenza dell'approvazione Tipo di prodotto Condizioni specifiche g/kg 1 o aprile marzo Le autorizzazioni dei biocidi sono soggette alle seguenti condizioni: 1) nella valutazione del prodotto occorre prestare particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia attribuiti a qualsiasi uso oggetto di una domanda di autorizzazione ma non preso in considerazione nella valutazione del rischio effettuata a livello di Unione in relazione al principio attivo; 2) in considerazione dei rischi riscontrati per gli usi esaminati, nella valutazione del prodotto occorre prestare particolare attenzione alle acque di superficie, ai sedimenti e al suolo; 3) per i prodotti che possono lasciare residui negli alimenti o nei mangimi occorre verificare la necessità di fissare nuovi livelli massimi di residui (LMR) o di modificare gli LMR esistenti in conformità del regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ) o del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ) e adottare le opportune misure di attenuazione del rischio per garantire che gli LMR applicabili non siano superati. ( 1 ) La purezza indicata in questa colonna corrisponde al grado minimo di purezza del principio attivo valutato. Il principio attivo nel prodotto immesso sul mercato può essere di pari o diversa purezza se ne è stata provata l'equivalenza tecnica con il principio attivo valutato. ( 2 ) Regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 152 del , pag. 11). ( 3 ) Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del , pag. 1). L 290/16 IT

19 IT L 290/17 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2006 DELLA COMMISSIONE dell'8 novembre 2017 che modifica il regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, vista la decisione 2015/1333/PESC del Consiglio, del 31 luglio 2015, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia e che abroga la decisione 2011/137/PESC ( 1 ), visto il regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio, del 18 gennaio 2016, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia e che abroga il regolamento (UE) n. 204/2011 ( 2 ), in particolare l'articolo 20, lettera b), considerando quanto segue: (1) Nell'allegato V del regolamento (UE) 2016/44 sono elencate le navi designate dal comitato delle sanzioni delle Nazioni Unite conformemente al punto 11 della risoluzione (UNSCR) 2146 (2014) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, alle quali si applica, a norma del regolamento, una serie di divieti relativi al carico, al trasporto o allo scarico di petrolio greggio proveniente dalla Libia e all'accesso ai porti nel territorio dell'unione. (2) Il 31 ottobre 2017 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha prorogato e modificato la voce dell'elenco relativa alla nave Lynn S, soggetta a misure restrittive. Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato V del regolamento (UE) 2016/44. (3) Per garantire l'efficacia delle misure in esso previste, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore immediatamente, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L'allegato V del regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l'8 novembre 2017 Per la Commissione, a nome del presidente Il capo del Servizio degli strumenti di politica estera ( 1 ) GU L 206 dell' , pag. 34. ( 2 ) GU L 12 del , pag. 1.

20 L 290/18 IT ALLEGATO L'allegato V del regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio è così modificato: la voce: «2. Nome: Lynn S Inserita nell'elenco a norma dei punti 10 a) e 10 b) della risoluzione 2146 (2014), quale prorogata e modificata dal punto 2 della risoluzione 2362 (2017) (divieto di carico, trasporto o scarico; divieto di ingresso nei porti). A norma del punto 11 della risoluzione 2146, la presente designazione è valida dal 2 agosto 2017 al 2 novembre 2017, a meno che il comitato non vi ponga termine anticipatamente a norma del punto 12 della risoluzione Stato di bandiera: Saint Vincent e Grenadine. Informazioni supplementari IMO: Il 26 luglio 2017 la nave si trovava in acque internazionali a circa 50 miglia nautiche a sudest di Cipro.» è sostituita da quanto segue: «2. Nome: Lynn S Inserita nell'elenco a norma dei punti 10 a) e 10 b) della risoluzione 2146 (2014), quale prorogata e modificata dal punto 2 della risoluzione 2362 (2017) (divieto di carico, trasporto o scarico; divieto di ingresso nei porti). A norma del punto 11 della risoluzione 2146, la presente designazione è stata prorogata dal comitato il 31 ottobre 2017 ed è valida fino al 29 gennaio 2018, a meno che il comitato non vi ponga termine anticipatamente a norma del punto 12 della risoluzione Stato di bandiera: Saint Vincent e Grenadine. Informazioni supplementari Inserita nell'elenco il 2 agosto IMO: Il 6 ottobre 2017 la nave, che si trovava nelle acque territoriali del Libano, è salpata verso ovest.»

21 IT L 290/19 DECISIONI DECISIONE (UE) 2017/2007 DEL CONSIGLIO dell'8 novembre 2017 relativa ai contributi finanziari che gli Stati membri devono versare per finanziare il Fondo europeo di sviluppo, compresa la terza quota per il 2017 IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sull'unione europea e il trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli stati dell'africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonu il 23 giugno 2000 ( 1 ), come da ultimo modificato («accordo di partenariato ACP-UE»), visto l'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'unione europea, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell'unione europea forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo in applicazione dell'accordo di partenariato ACP-UE e all'assegnazione di assistenza finanziaria ai paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell'ue ( 2 ), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2, visto il regolamento (UE) 2015/323 del Consiglio, del 2 marzo 2015, recante il regolamento finanziario per l'11 o Fondo europeo di sviluppo ( 3 ) («regolamento finanziario dell'11 o FES»), in particolare l'articolo 21, paragrafo 5, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) Conformemente alla procedura di cui all'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario dell'11 o FES, la Commissione deve presentare entro il 10 ottobre 2017 una proposta che precisi: a) l'importo della terza quota del contributo per il 2017; e b) l'importo annuale riveduto del contributo per il 2017, qualora tale importo si discosti dalle effettive necessità. (2) Conformemente all'articolo 52 del regolamento finanziario dell'11 o FES, la Banca europea per gli investimenti (BEI) ha comunicato alla Commissione le previsioni aggiornate degli impegni e dei pagamenti per gli strumenti da essa gestiti. (3) A norma dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento finanziario dell'11 o FES, le richieste di contributi utilizzano innanzitutto gli importi dei precedenti Fondi europei di sviluppo (FES). È pertanto opportuno presentare una richiesta di fondi nell'ambito dell'11 o FES. (4) Con decisione (UE) 2016/2026 ( 4 ), il 15 novembre 2016 il Consiglio ha adottato, su proposta della Commissione, una decisione che fissa come segue l'importo annuo dei contributi degli Stati membri al FES per il 2017: EUR per la Commissione e EUR per la BEI. (5) Con decisione (UE) 2017/1206 ( 5 ), il 4 luglio 2017 il Consiglio ha adottato una riduzione dei contributi per un importo di EUR dai fondi disimpegnati nel quadro dell'8 o e del 9 o FES, ( 1 ) GU L 317 del , pag. 3. ( 2 ) GU L 210 del , pag. 1. ( 3 ) GU L 58 del , pag. 17. ( 4 ) Decisione (UE) 2016/2026 del Consiglio, del 15 novembre 2016, relativa ai contributi finanziari che gli Stati membri devono versare per finanziare il Fondo europeo di sviluppo, compresi il massimale per il 2018, l'importo annuo per il 2017 e la prima quota per il 2017 e una previsione indicativa non vincolante degli importi annui per gli anni 2019 e 2020 (GU L 313 del , pag. 25). ( 5 ) Decisione (UE) 2017/1206 del Consiglio, del 4 luglio 2017, relativa ai contributi finanziari che gli Stati membri devono versare per finanziare il Fondo europeo di sviluppo, compresa la seconda quota per il 2017 (GU L 173 del , pag. 15).

22 L 290/20 IT HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 I contributi individuali al FES che gli Stati membri devono versare alla Commissione e alla BEI a titolo di terza quota per il 2017 sono riportati nella tabella che figura nell'allegato della presente decisione. I pagamenti di tali contributi possono essere combinati con gli aggiustamenti nell'ambito dell'applicazione della riduzione dei contributi per un importo di EUR dai fondi disimpegnati nell'ambito dell'8 o e del 9 o FES, previa comunicazione di un piano di aggiustamento da parte dei singoli Stati membri. La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione. Articolo 2 Fatto a Bruxelles, l'8 novembre 2017 Per il Consiglio Il president M. MAASIKAS

23 L 290/21 IT ALLEGATO STATI MEMBRI Ripartizione 10 o FES, in % Ripartizione 11 o FES, in % 3 a quota 2017 (EUR) Commissione BEI 11 o FES 10 o FES Totale BELGIO 3,53 3, ,00 0, ,00 BULGARIA 0,14 0, ,00 0, ,00 REPUBBLICA CECA 0,51 0, ,00 0, ,00 DANIMARCA 2,00 1, ,00 0, ,00 GERMANIA 20,50 20, ,00 0, ,00 ESTONIA 0,05 0, ,00 0, ,00 IRLANDA 0,91 0, ,00 0, ,00 GRECIA 1,47 1, ,00 0, ,00 SPAGNA 7,85 7, ,00 0, ,00 FRANCIA 19,55 17, ,00 0, ,00 CROAZIA 0,00 0, ,00 0, ,00 ITALIA 12,86 12, ,00 0, ,00 CIPRO 0,09 0, ,00 0, ,00 LETTONIA 0,07 0, ,00 0, ,00 LITUANIA 0,12 0, ,00 0, ,00 LUSSEMBURGO 0,27 0, ,00 0, ,00 UNGHERIA 0,55 0, ,00 0, ,00 MALTA 0,03 0, ,00 0, ,00 PAESI BASSI 4,85 4, ,00 0, ,00 AUSTRIA 2,41 2, ,00 0, ,00 POLONIA 1,30 2, ,00 0, ,00 PORTOGALLO 1,15 1, ,00 0, ,00 ROMANIA 0,37 0, ,00 0, ,00 SLOVENIA 0,18 0, ,00 0, ,00 SLOVACCHIA 0,21 0, ,00 0, ,00 FINLANDIA 1,47 1, ,00 0, ,00 SVEZIA 2,74 2, ,00 0, ,00 REGNO UNITO 14,82 14, ,00 0, ,00 TOTALE UE ,00 100, ,00 0, ,00

24 L 290/22 IT DECISIONE DI ESECUZIONE (PESC) 2017/2008 DEL CONSIGLIO dell'8 novembre 2017 che attua la decisione (PESC) 2015/1333 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sull'unione europea, in particolare l'articolo 31, paragrafo 2, vista la decisione (PESC) 2015/1333 del Consiglio, del 31 luglio 2015, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia e che abroga la decisione 2011/137/PESC ( 1 ), in particolare l'articolo 12, paragrafo 1, vista la proposta dell'alto rappresentante dell'unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, considerando quanto segue: (1) Il 31 luglio 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2015/1333. (2) Il 31 ottobre 2017 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito a norma della risoluzione 1970 (2011) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha rinnovato e modificato l'iscrizione nell'elenco di una nave soggetta a misure restrittive. (3) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato V della decisione (PESC) 2015/1333, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L'allegato V della decisione (PESC) 2015/1333 è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella. Fatto a Bruxelles, l'8 novembre 2017 Per il Consiglio Il presidente M. MAASIKAS ( 1 ) GU L 206 dell' , pag. 34.

25 L 290/23 IT ALLEGATO Alla sezione B (Entità) dell'allegato V della decisione (PESC) 2015/1333, la voce 2 è sostituita dalla seguente: «2. Nome: LYNN S Alias: n.d. Già: n.d. Indirizzo: n.d. Data d'inserimento nell'elenco: 2 agosto 2017 Informazioni aggiuntive OMI: Inserita in elenco a norma dei punti 10 a) e 10 b) della risoluzione 2146 (2014), quale prorogata e modificata dal punto 2 della risoluzione 2362 (2017) (divieto di carico, trasporto o scarico; divieto di ingresso ai porti). A norma del punto 11 della risoluzione 2146, tale designazione è stata rinnovata dal comitato il 31 ottobre 2017 ed è valida fino al 29 gennaio 2018, a meno che il comitato non vi ponga termine anticipatamente a norma del punto 12 della risoluzione Stato di bandiera: Saint Vincent e Grenadine. Il 6 ottobre 2017 la nave si trovava nelle acque territoriali del Libano, prima di far rotta verso occidente.»

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28 ISSN (edizione elettronica) ISSN X (edizione cartacea) Ufficio delle pubblicazioni dell Unione europea 2985 Lussemburgo LUSSEMBURGO IT

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