Citta di Cinisello Balsamo Provincia di Milano

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1 COPIA CONFORME Citta di Cinisello Balsamo Provincia di Milano Codice n Data: 02/12/2010 GC N. 372 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE OGGETTO: LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA. L anno duemiladieci addì due del mese di Dicembre alle ore 14:30, si è riunita la Giunta Comunale presieduta dalla Sig.ra Rosa Riboldi. Presenti gli Assessori comunali: PRES. ASS. 1 - Gasparini Daniela Sindaco X 2 - Luca Ghezzi Vice Sindaco X 3 - Giuseppe Calanni Pileri Assessore X 4 - Luciano Mario Fasano Assessore X 5 - Nanda Natascia Magnani Assessore X 6 - Lorena Marrone Assessore X 7 - Trezzi Siria Assessore X 8 - Davide Veronese Assessore X 9 - Riboldi Rosa Assessore X Assiste alla seduta il Segretario Generale Sig. Spoto Mario. Componenti presenti n. 5. Il Presidente, riconosciuta la validità della seduta, invita la Giunta a deliberare sull argomento in oggetto.

2 N proposta: OGGETTO LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA. Relazione 1. Quadro normativo. - Nell ambito del quadro normativo attuale non esistono norme specifiche che disciplinano le spese di rappresentanza ed i presupposti che permettono di individuare legittimamente se una spesa è qualificabile come spesa di rappresentanza. A colmare questo vuoto normativo è intervenuta la giurisprudenza che, in varie occasioni, ha avuto modo di pronunciarsi sull argomento individuando delle linee guida e dei criteri per indirizzare gli enti sulla valutazione di legittimità di tale spese. Pertanto, le varie sentenze della Corte dei Conti rappresentano un indirizzo consolidato a cui gli enti si dovrebbero uniformare per agire nella correttezza. Analizzando le varie sentenze della Corte dei Conti, emerge che una spesa di rappresentanza è legittima al verificarsi di alcune specifiche condizioni. Tali condizioni sono così riassumibili: 1. stretta corrispondenza con le finalità istituzionali dell ente 2. necessità dell ente a una proiezione esterna o ad intrattenere pubbliche relazioni con soggetti estranei, diretta a mantenere o ad accrescere il prestigio dell ente, inteso quale elevata considerazione, anche sul piano formale, del suo ruolo e della sua presenza nel contesto sociale, interno e internazionale per il miglior perseguimento dei suoi fini istituzionali 3. previsione della spesa in uno stanziamento di bilancio 4. eventuale determinazione della fattispecie ammissibile in regolamenti o atti amministrativi generali. Ne deriva che le spese di rappresentanza devono assolvere ad una funzione rappresentativa dell ente verso l esterno, nel senso di essere idonee a mantenere o ad accrescere il ruolo o il prestigio con il quale l ente stesso, perseguendo i propri fini istituzionali, si presenta ed opera nel contesto sociale intrattenendo pubbliche relazioni. 1.1 Le spese di rappresentanza nella giurisprudenza - Nel nostro ordinamento giuridico italiano non esiste una definizione di spesa di rappresentanza che permetta di verificare quando tale spesa possa essere considerata legittima. Tuttavia, a fronte di questo vuoto normativo, si è creata una cospicua giurisprudenza costituita dalle sentenze della Corte dei Conti che sinteticamente vengono analizzate nella tabella sotto riportata. Tabella 1 Le spese di rappresenta per la Corte dei Conti Sentenza N. 149/1992 Corte Conti, Sezione I n. 56/L del Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per il Veneto Sintesi della sentenza Non costituiscono spese di rappresentanza quelle per pranzi, consumazioni varie, forniture di generi acquistati presso bar per persone e in occasioni non specificate ovvero per pranzi offerti a funzionari tecnici che già fruivano di compensi prefissati in occasione di sopralluoghi o collaudi, per regali di nozze o donativi, per gite o rinfreschi e la loro erogazione determina responsabilità a carico degli amministratori che le hanno disposte. Le spese di rappresentanza devono assolvere ad una funzione rappresentativa dell ente verso l esterno, nel senso di essere idonee a mantenere o ad accrescere il ruolo o il prestigio con il quale l ente stesso, perseguendo i propri fini istituzionali, si presenta ed opera nel contesto sociale intrattenendo pubbliche relazioni. Sono pertanto escluse dall ambito concettuale delle spese di rappresentanza le spese destinate a beneficio dei dipendenti o amministratori o erogate a favore di soggetti, ancorché estranei, ma che non siano tuttavia rappresentativi degli organismi di appartenenza, cosicché per l erogazione di tali spese rispondono coloro che le hanno disposte, senza che sia possibile invocare una consolidata conforme prassi comportamentale, sussistendo il dovere di modificarla o di interromperla

3 n. 326/El del Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per l Emilia Romagna Le spese per l acquisto di generi alimentari o di bar per il ristoro dei consiglieri comunali durante le sedute consiliari non possono essere considerate spese di rappresentanza ma semmai spese di funzionamento che trovano una loro eccezionale ammissibilità unicamente nell ordine di importi molto modesti e per esigenze assolutamente essenziali connesse al dibattito in corso, quali per acqua o caffè, dovendo altri tipi di consumi essere pagati dai singoli componenti degli organi collegiali che dispongono di specifiche diarie e indennità. n. 106/2002 Corte dei Conti Sez. Giurisdizionale centrale d Appello Per potersi definire una spesa come di rappresentanza, deve esistere lo stretto legame con i fini istituzionali dell ente, la necessità a una proiezione esterna o a intrattenere pubbliche relazioni con soggetti estranei: lo stanziamento nel bilancio dell ente ne costituisce uno dei presupposti, così come l eventuale determinazione in regolamenti o atti amministrativi generali, anche se lo stanziamento non rende lecita la spesa, che, invece, deve essere finalizzata direttamente al pubblico interesse. Soprattutto, deve escludersi che l attività di rappresentanza possa configurarsi nell ambito dei normali rapporti istituzionali e di servizio. n. 719/03 Corte dei Conti sez. giurisprudenziale regionale per il Veneto La giurisprudenza pur ammettendo la legittimità delle spese di rappresentanza, ha precisato che le stesse devono assolvere ad una funzione rappresentativa dell ente verso l esterno, nel senso di essere idonee a mantenere o ad accrescere il ruolo e il prestigio con il quale l ente stesso, perseguendo i propri fini istituzionali, si presenta ed opera nel contesto sociale, intrattenendo pubbliche relazioni; ciò induce ad escludere dall ambito concettuale delle spese di rappresentanza quelle erogate in occasione e nell ambito dei normali rapporti istituzionali, a favore di soggetti i quali, ancorché esterni all ente stesso, non siano tuttavia rappresentativi degli organismi di appartenenza (vedi Corte Conti Veneto n. 56/L/1996). Lo stanziamento in bilancio dell ente costituisce soltanto uno dei presupposti della legittimità delle spese di rappresentanza, poiché deve esistere, quale requisito ulteriore, uno stretto nesso con i fini istituzionali dell ente, la necessità dell ente stesso a proiettarsi verso l esterno. n. 64/2007 Corte dei Conti, Sezione II giurisdizionale d appello Il sindaco che offre cene ad amici e parenti utilizzando i fondi comunali attua una condotta truffaldina perseguibile innanzi alla Corte dei Conti per accusazione di danno erariale. Infatti, in tali casi manca qualsiasi collegamento con l interesse istituzionale perseguito. Oltre a ciò, il giudice ha quantificato anche un danno all immagine in quanto la condotta truffaldina ha fatto sì che le spese sostenute per fini privati gravassero sul bilancio comunale, ledendo in tal modo il diritto del comune di essere un amministrazione che gestisce in maniera corretta, efficiente ed imparziale le risorse finanziarie pubbliche. n. 178/EL Corte Conti Sez. giurisprudenziale reg. Umbria Pasti e colazioni di lavoro, omaggi e doni, con motivazioni che appaiono del tutto generiche, e comunque inidonee a giustificare l erogazione (tra l altro a soggetti non determinati né specificatamente individuati) di un così alto numero di pasti non è possibile qualificare come spese di rappresentanza. La scelta discrezionale di attribuzione delle predette liberalità appare: a) del tutto illegittima per aver travalicato il fondamentale limite interno della discrezionalità amministrativa; b) del tutto priva di giustificazione; c) senza alcuna utilità per l ente; d) non rispondente ad alcun interesse pubblico ma soltanto all interesse privato dei beneficiari; e) in contrasto con la scusa del potere esercitato; f) manifestamente illogica e soprattutto arbitraria.

4 n. 1064/2007 Corte Conti Sez. giurisdizionale per la regione Sicilia n. 346 del Corte Conti Sezione I giurisdizionale centrale Gli amministratori pubblici che vanno in trasferta a spese della collettività devono accertarsi che la missione che si accingono a compiere abbia un tangibile collegamento con i fini istituzionali dell ente altrimenti ciò è causa di danno erariale. In particolare per legittimare la spesa occorre che vi sia un apprezzabile interesse pubblico. Pertanto, secondo la corte non è sufficiente postulare l esistenza di una labile inerenza tra eventi per poter affermare che tra gli stessi vi sia una concreta connessione e, su di essa, fondare la giustificazione di comportamenti che sono del tutto inusuali (la sentenza riguarda due amministratori che si sono recati alla mostra del cinema di Venezia con il fine di promuovere un corso di cinema che si concludesse con la realizzazione di un cortometraggio da proporre poi ai circuiti nazionali. L iniziativa culturale è stata successivamente intrapresa, tuttavia, il semplice nesso tra partecipazione alla mostra di Venezia e l iniziativa culturale intrapresa non è sufficiente a giustificare la spesa). I comuni non possono svolgere attività di politica estera consistenti in svariate iniziative di promozione all estero delle attività imprenditoriali locali come fiere, scambi internazionali e aiuti alle imprese in quanto le competenze in materia di politica estera non competono ai comuni ma allo Stato. Ciò per la semplice ragione che tali attività per il loro rilievo non possono essere gestite in modo efficiente al livello comunale; la corretta applicazione del principio di sussidiarietà verticale impone che tali funzioni siano svolte al massimo livello organizzativo pubblico ossia lo Stato. La sentenza, inoltre, rileva che nel caso specifico erano poi state attivate una serie di spese per mance, pay-tv addebitate al comune senza che da esse potesse cogliersi alcuna possibile utilità per la comunità amministrata, per altro ulteriormente danneggiata dalla circostanza che importanti energie e risorse lavorative, utilizzate per le attività all estero, sono state distolte dagli ordinari compiti propri del comune. Dall analisi delle sentenze sopra citate, possiamo pertanto definire che le spese di rappresentanza possono essere ritenute lecite, solo se sono rigorosamente giustificate e documentate, con l esposizione, caso per caso, dell interesse istituzionale perseguito, della dimostrazione del rapporto tra l attività dell ente e la spesa, della qualificazione del soggetto destinatario e dell occasione della spesa. 2. Determinazione spese di rappresentanza - Di fronte ad un vuoto normativo che non offre una definizione di spesa di rappresentanza, l ente potrebbe definire le proprie regole a cui uniformarsi ogni qualvolta si debba sostenere una spesa riconducibile a tale tipologia. In particolare, si potrebbe adottare uno specifico regolamento oppure adottare delle linee guida in materia di spese di rappresentanza. Qualunque scelta l ente voglia effettuare tali documenti dovrebbero disciplinare questi elementi base: - Quando: ossia gli eventi, i momenti in cui è ipotizzabile considerare legittimo il ricorso a spese di rappresentanza; - Chi: ossia i soggetti autorizzati ad effettuare le spese di rappresentanza; - Cosa: ossia le tipologie di spese ammissibili; 3. L organo competente - Qualora l ente voglia adottare le linee guida in materia di spese di rappresentanza si ritiene che l organo competente a deliberare sia l organo esecutivo (Giunta comunale). La scelta, invece, di adottare un regolamento che disciplini le modalità di erogazione delle spese di rappresentanza è ritenuto legittimo in quanto l art. 7, comma 1 lettera a) del Decret0 Legislativo n. 267 del 2000 stabilisce che nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, il comune adotta regolamenti per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l esercizio delle funzioni. Pertanto, l art. 7 del T.U.E.L., nell ambito dell autonomia regolamentare degli enti, permette di adottare regolamenti ad hoc finalizzati al funzionamento e gestione della vita amministrativa dell ente. Una seconda valutazione è se tale regolamento debba essere approvato dal Consiglio o dalla Giunta comunale. Si ritiene che la competenza sia del Consiglio Comunale in quanto l art. 42, comma 2 lettera a) del Decreto Legislativo stabilisce che il Consiglio comunale ha competenza limitatamente agli statuti, ai regolamenti salvo il regolamento sull ordinamento degli uffici e dei servizi. Pertanto, tutto ciò che concerne i regolamenti, ad eccezione di quello sull ordinamento degli uffici e dei servizi per i quali comunque il Consiglio deve deliberare i criteri generali (art. 48 c. 3 Tuel), è di pertinenza del Consiglio comunale.

5 Una terza possibilità è quella di disciplinare le modalità di erogazione delle spese di rappresentanza nell ambito del regolamento di contabilità. 4. Gestione amministrativo contabile - L esecuzione delle spese di rappresentanza deve seguire le normali regole in materia di assunzioni di spese e regolate nel T.U.E.L.. Pertanto, occorre adottare il preventivo atto di impegno di spesa nel quale è importante evidenziare le ragioni che danno origine alla spesa esplicitando in modo trasparente tutti i principi delineati nelle varie sentenze della corte dei conti i quali costituiscono presupposti di legittimità secondo la consolidata giurisprudenza. Sempre nell ottica della trasparenza, le spese di rappresentanza devono essere rendicontate in modo analitico ed essere accompagnate da un supporto documentale che evidenzi il nesso che esiste tra la natura delle spese sostenute e le circostanze che le hanno originate. Una mera esposizione globale delle spese di rappresentanza da cui non si evince la causa del suo sostenimento non è sufficiente a dare legittimità alla spesa stessa. Ai fini dell imputazione degli impegni di spesa si rammenta che i codici SIOPE prevedono due codici: - codice 1207 denominato acquisto di beni per spese di rappresentanza riferito per esempio all acquisto di generi di ristorazione, medaglie, coppe, targhe, libri celebrativi ecc...; - codice 1324 denominato acquisto di servizi per spese di rappresentanza da utilizzarsi per l acquisto di servizi di ristorazione per le visite ufficiali o per le delegazioni Si rammenta, inoltre, che l art. 1 comma 173 della legge n. 266 del 2005 prevede che gli atti di impegno di spesa superiori a relativi a spese di rappresentanza, consulenze, sponsorizzazioni debbano essere trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti. Si ritiene quindi opportuno proporre l adozione del seguente schema di deliberazione e delle linee guida allegate: Cinisello Balsamo, li 20/09/2010 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (Pontecorvo Raffaella) Il dirigente del Settore Economico Finanziario e della Fiscalità Locale concorda con quanto riportato nella relazione Cinisello Balsamo, 20/09/2010 IL DIRIGENTE DEL SETTORE III (Polenghi Dott. Stefano)

6 LA GIUNTA COMUNALE Vista la relazione del responsabile del procedimento e concordando con essa; Considerato che: le spese di rappresentanza e i correlativi riflessi sul bilancio comunale, pongono il problema di una loro puntuale disciplina atta a identificarne con precisione finalità e natura, nel rispetto degli orientamenti della magistratura contabile; per prassi ormai consolidata, le spese di rappresentanza non riguardano esclusivamente quelle che il Sindaco e gli Assessori devono affrontare nell'esercizio delle proprie funzioni, ma comprendono anche tutti gli impegni gravanti sull'amministrazione da parte del Presidente del Consiglio per attività ed iniziative inerenti alla rappresentatività del Consiglio Comunale e dell Ente e che per propria natura spesso non sono particolarmente riferibili a specifici settori; nell ambito dei criteri sopra esposti è necessario individuare una disciplina d indirizzo delle spese di rappresentanza; pur apparendo difficile individuare una rigorosa casistica delle spese in argomento, queste possono in linea di massima, essere comprese fra quelle indicate nei commi 2, 3, 5 e 6 delle linee guida allegate al presente atto. Ritenuto, pertanto, opportuno dotarsi di uno strumento atto a disciplinare le spese di rappresentanza; Viste le linee guida allegate, costituite da n. 9 articoli; Vista la propria competenza ai sensi art. 48 del Decreto Legislativo n. 267 del 2000; Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'alt. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto legislativo n. 267 del 2000; Con votazione unanime espressa nelle forme di legge; DELIBERA di approvare le linee guida per le spese di rappresentanza che, composte in 9 (nove), allegate alla presente ne formano parte integrante e sostanziale..

7 LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA INDICE Art. 1 - Finalità... 2 Art. 2 - Definizione di spesa di rappresentanza... 2 Art. 3 - Eventi per i quali è ammissibile il ricorso a spese di rappresentanza dell ente... 2 Art. 4 - Soggetti autorizzati ad effettuare spese di rappresentanza dell ente... 2 Art. 5 - Specificazione delle spese di rappresentanza... 3 Art. 6 - Spese di rappresentanza fuori sede... 3 Art. 7 - Casi di inammissibilità di spese di rappresentanza... 4 Art. 8 - Gestione amministrativa e contabile... 4 Art. 9 - Liquidazione e pagamento... 4

8 Art. 1 - Finalità Le presenti linee guida disciplinano i casi nei quali è consentito il sostenimento da parte dell Amministrazione di spese di rappresentanza, e si prefigge di uniformare la trattazione della materia nel rispetto della normativa vigente, di semplificare le procedure e di migliorare la gestione amministrativa e contabile dell attività relativa. Art. 2 - Definizione di spesa di rappresentanza Sono spese di rappresentanza quelle derivanti da obblighi di relazione, connesse al ruolo istituzionale dell Ente, e a doveri di ospitalità, specie in occasione di visite di personalità o delegazioni, italiane o straniere, di incontri, convegni e congressi, organizzati direttamente dall Amministrazione o da altri, di manifestazioni o iniziative, in cui il Comune risulti coinvolto, di cerimonie e ricorrenze. Non sono da considerare tra le cerimonie e le ricorrenze le seguenti: cerimonie istituzionali: spiga d oro festa patronale Sant Ambrogio; ricorrenze nazionali: 7 gennaio anniversario festa del tricolore 27 gennaio giorno della memoria 25 aprile anniversario della liberazione 1 maggio festa del lavoro 2 giugno anniversario della Repubblica 2 novembre commemorazione dei militari caduti 4 novembre giornata dell Unità Nazionale e festa delle Forze Armate. Incontri, convegni e congressi Tutti gli eventi riconducibili agli istituti di partecipazione e di comunicazione nell ambito dei procedimenti finalizzati all approvazione di Piani, Programmi, Atti normativi o Atti amministrativi generali. Art. 3 - Eventi per i quali è ammissibile il ricorso a spese di rappresentanza dell ente Allo scopo di perseguire, nell ambito dei propri fini istituzionali, un adeguata proiezione all esterno della propria immagine, di mantenere ed accrescere il proprio prestigio, di valorizzare il ruolo di rappresentanza per far conoscere, apprezzare e seguire la propria attività istituzionale, il Comune assume a carico del Bilancio oneri derivanti da obblighi di relazione e da doveri di ospitalità, specie in occasione di: - visite di personalità o delegazioni, italiane o straniere; - incontri di lavoro; - manifestazioni o iniziative, in cui il Comune risulti fra gli organizzatori; - inaugurazioni di opere pubbliche; - cerimonie e ricorrenze. Art. 4 - Soggetti autorizzati ad effettuare spese di rappresentanza dell ente Sono autorizzati ad effettuare spese di rappresentanza per conto dell Ente i seguenti soggetti: - Sindaco - Vice Sindaco

9 - Assessori nell ambito delle rispettive competenze - Presidente del consiglio comunale con riferimento alle attività ed iniziative riguardanti la rappresentatività del consiglio comunale. Art. 5 - Specificazione delle spese di rappresentanza Costituiscono spese di rappresentanza, in particolare, quelle relative alle seguenti iniziative, quando sussista un interesse dell Amministrazione: a) ospitalità di soggetti investiti di cariche pubbliche e soggetti a rilevanza sociale, politica, culturale e sportiva o di personalità di rilievo negli stesi settori, comprese le spese di viaggio ed escluse quelle di carattere meramente personale; b) offerta di generi di conforto (caffè, aperitivi ecc...) a ospiti ricevuti dai soggetti indicati al precedente art. 4, a persone o Autorità di cui alla lettera a); c) colazioni di lavoro giustificate con motivazioni di interesse pubblico del Sindaco, Vice Sindaco, Assessori e Presidente del Consiglio comunale con ospiti che rivestono le qualifiche dei precedenti punti. Ad essi sono equiparati gli accompagnatori e gli autisti di rappresentanza; d) conferenze stampa indette, sempre per fini istituzionali, dai soggetti autorizzati; e) inviti, manifesti, materiale pubblicitario, inserzioni su quotidiani, affitto locali ed addobbi, attrezzature e impianti vari, servizi fotografici e di stampa e relazioni pubbliche, rinfreschi ecc.. in occasione di cerimonie, inaugurazioni o manifestazioni promosse dall ente, alle quali partecipino personalità o autorità estranee all ente, sempre che le spese stesse non siano comprese nei piani finanziari che promuovono dette iniziative; f) onoranze commemorative ai caduti in occasione di determinate ricorrenze; g) forme di ospitalità o atti di cortesia di valore simbolico (piccoli doni quali targhe, medaglie, libri, coppe ecc...) quando derivino da confermata consuetudine, o per motivi di reciprocità o in occasione di rapporti ufficiali tra organi del comune ed organi di altre amministrazioni pubbliche (italiane o straniere), o di soggetti, personalità e delegazioni (italiani o stranieri), in visita all Ente, oppure in occasione di visite all estero compiute da rappresentanti o delegazioni ufficiali del medesimo Ente; h) organizzazione di convegni, tavole rotonde o simili, in quanto sostanzialmente riferibili ai fini istituzionali dell Ente e dirette ad assicurare il normale ed adeguato esito di dette iniziative, comprese eventuali spese per colazioni, rinfreschi, ospitalità per gli ospiti partecipanti (relatori o conduttori), rappresentanti della stampa, della radio e TV, escluse le spese di carattere personale; i) donativi-ricordo (pergamena, bandierina, omaggi floreali ecc..) per gli sposi uniti in matrimonio civile, per i nuovi nati, per acquisizione di cittadinanza; j) targhe, coppe e altri premi di carattere sportivo solo in occasione di gare e manifestazioni a carattere locale, provinciale, regionale, nazionale ed internazionale; k) colazioni di lavoro (consumazioni) durante riunioni, prolungate oltre sei ore, degli organi collegiali dell ente; l) atti di onoranza (omaggi floreali, necrologi ecc...) in occasione: di morte o di partecipazione a lutti di personalità estranee all Ente o di componenti degli organi comunali o di dipendenti dell ente; m) donativi in occasione di cerimonie per il riconoscimento dell impegno profuso in pubblici uffici o in attività di pubblico interesse. Art. 6 - Spese di rappresentanza fuori sede Agli Amministratori è consentito offrire colazioni ed omaggi anche fuori sede, in occasione di missioni o viaggi, estero compreso.

10 Art. 7 - Casi di inammissibilità di spese di rappresentanza Non possono essere sostenute come spese di rappresentanza le spese estranee alle esigenze inerenti alla carica rivestita e comunque non attinenti alle funzioni istituzionali dell Ente e con un contenuto non conforme alle caratteristiche indicate nei precedenti art. 2, 3 e 5. In particolare non rientrano fra le spese di rappresentanza: - oblazioni, sussidi, atti di beneficenza; - omaggi (pubblicazioni, fiori, medaglie, oggetti simbolici e simili), mere liberalità o benefici aggiuntivi ad amministratori e dipendenti dell ente; - colazioni di lavoro e consumazioni varie, acquisti di generi presso bar, ristoranti, trattorie, effettuati da amministratori e dipendenti dell ente in occasione dello svolgimento della normale attività di istituto (riunioni, commissioni ecc...); - spese, in generale, che esibiscono una carenza di documentazione giustificativa o che, pur in presenza di una dimostrazione documentale, non offrono l esistenza dei presupposti sostanziali di cui all art. 2; - spese effettuate dai soggetti non autorizzati. Art. 8 - Gestione amministrativa e contabile Qualora la spesa di rappresentanza si estrinsechi nell acquisizione di beni e servizi, l ordinazione deve seguire le procedure previste dal regolamento per la disciplina dei contratti, dei lavori in economia, dell approvvigionamento di beni e servizi. Particolari iniziative di rilevante entità comportanti spese di rappresentanza potranno essere oggetto di specifiche e motivate deliberazioni. Le spese di rappresentanza, per motivate esigenze organizzative e di urgenza, possono essere anticipate dall economo, secondo la disciplina prevista dal vigente regolamento di economato. Art. 9 - Liquidazione e pagamento Le spese di rappresentanza sono liquidate dal responsabile del settore competente, previa presentazione di una dichiarazione resa dal soggetto ordinatore attestante la natura di rappresentanza della spesa sostenuta con allegata la relativa documentazione.

11 ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.372 DEL 02/12/2010 OGGETTO LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA. Il dirigente esprime ai sensi dell art.49, comma 1 del D.Lgs n.267 del i seguenti pareri sulla proposta di cui sopra: - regolare dal punto di vista tecnico 16/11/2010 L INCARICATO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA Pontecorvo Raffaella - regolare dal punto di vista contabile 17/11/2010 IL DIRIGENTE DEL SETTORE Polenghi Stefano

12 Il Presidente F.to Rosa RIBOLDI Il Segretario Generale F.to Mario SPOTO Si dichiara che questa deliberazione è pubblicata, in copia, all albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell articolo 124, 1 comma, del T.U n. 267, con decorrenza 10/12/2010 Cinisello Balsamo, 10/12/2010 Il Segretario Generale F.to Dott. Mario SPOTO Copia conforme all originale, in carta libera per uso amministrativo. Cinisello Balsamo, Il Segretario Generale La presente deliberazione è diventata esecutiva ai sensi di legge. Cinisello Balsamo, Il Segretario Generale Pubblicata all Albo pretorio dal 10/12/2010 al 27/12/2010 Visto: Il Segretario Generale

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