ARTA ABRUZZO SPA. Lotto n. 1. Polizza RESPONSABILITA CIVILE

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1 SpA ARTA ABRUZZO SPA Lotto n. 1 Polizza RESPONSABILITA CIVILE Durata: dalle ore 24,00 del alle ore 24,00 del

2 DEFINIZIONI Nel testo che segue si intendono per: Assicurazione Polizza Contraente Assicurato Società Premio Sinistro Risarcimento Scoperto Franchigia Cose Dipendenti Lavoratori parasubordinati Lavoratori interinali Rischio Retribuzioni Broker il contratto di assicurazione. il documento che prova e regola l assicurazione. il soggetto che stipula l assicurazione in nome proprio e nell interesse proprio ed altrui. il soggetto il cui interesse è tutelato dall assicurazione. l impresa assicuratrice delegataria nonché le eventuali imprese coassicuratrici. la somma dovuta dal Contraente alla Società. il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l assicurazione. la somma dovuta dalla Società al terzo danneggiato in caso di sinistro. percentuale del danno che rimane a carico dell Assicurato. importo fisso del danno che rimane a carico dell Assicurato. sia i beni materiali che gli animali. prestatori d'opera compresi lavoratori parasubordinati e interinali (ora lavoro somministrato). i soggetti INAIL come definiti dal D. Lgs. 38/2000 e s.m.i. i prestatori di lavoro temporaneo come definiti dalla L. 196/1997 e s.m.i. (ora lavoro somministrato) la probabilità che si verifichi il sinistro e l entità dei danni che possono derivarne. per retribuzione annua lorda si intende la somma di: quanto al lordo delle ritenute previdenziali i dipendenti dell Ente obbligatoriamente assicurati all INAIL e quelli non assicurati presso l INAIL effettivamente ricevono a compenso delle loro prestazioni; gli emolumenti lordi versati dal Contraente ai: a) prestatori d opera presi in affitto tramite ditte regolarmente autorizzate (c.d. lavoro somministrato); b) collaboratori in forma coordinata e continuativa o collaboratori a progetto (parasubordinati). la Marsh S.p.A. 2

3 NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Variazioni del rischio In deroga agli art. 1892, 1893, 1894 e 1898 del C.C. l'omissione della dichiarazione da parte del Contraente/Assicurato di una circostanza che eventualmente modifichi o aggravi il rischio, così come l incompleta o inesatta dichiarazione all'atto della stipulazione della presente polizza o durante il corso della stessa, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni né comporta la riduzione dello stesso, sempreché tali omissioni od inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede, con l'intesa che il Contraente/Assicurato avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata. Del pari non sarà considerata circostanza aggravante l'esistenza al momento del sinistro della modifica delle attività del Contraente/Assicurato a seguito di variazione della normativa vigente regolante l'attività del Contraente medesimo. Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente/Assicurato ai sensi dell'art C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso. Si conviene inoltre che la diminuzione del premio conseguente ai casi previsti dal presente articolo sarà immediata e la Società rimborserà la relativa quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte. Art. 2 Durata della polizza L assicurazione ha effetto dalle ore 24 del 31/12/2010 e scadrà alle ore 24 del 31/12/2013, senza tacito rinnovo alla scadenza finale. Si conviene che le Parti hanno la facoltà di recedere dal contratto prima di ogni ricorrenza annua con lettera raccomandata da inviarsi con almeno 150 (centocinquanta) giorni di anticipo rispetto a ciascuna scadenza anniversaria. La Società si impegna a concedere una proroga temporanea della presente assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, per un periodo massimo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza, finalizzata all espletamento delle procedure di gara per l aggiudicazione della nuova assicurazione, purché la richiesta del Contraente avvenga con un preavviso non inferiore ai 15 giorni. Art. 3 Pagamento del premio A parziale deroga dell'art C.C. il Contraente/Assicurato è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 giorni dal ricevimento della polizza, fermo restando l'effetto dell'operatività della copertura dalle ore 24 del giorno indicato in polizza. Trascorso infruttuosamente tale termine, la copertura avrà effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Il termine di 60 giorni vale anche per il pagamento di appendici comportanti un premio alla firma. Se il Contraente/Assicurato non paga i premi per le rate successive l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60 giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento ferme le successive scadenze (art C.C.). 3

4 I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell Agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del broker. Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che: l'assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art C.C. nei confronti della Società stessa. Art. 4 Regolazione premio Il premio, convenuto in base ad elementi di rischio variabili, viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo e della minore durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio. A tale scopo, entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minore durata del contratto, il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per la regolazione del premio e cioè le retribuzioni complessivamente erogate così come definite nel periodo di riferimento. Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni dalla ricezione da parte del Contraente della relativa appendice di regolazione, formalmente ritenuta corretta. In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio, la Società fissa un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata, dopodiché le garanzie si intenderanno ridotte nella medesima proporzione esistente tra l importo di premio pagato e quello interamente dovuto (se superiore). La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione necessaria. Art. 5 Forma delle comunicazioni Tutte le comunicazioni del Contraente e dell Assicurato possono essere fatte a mezzo raccomandata, raccomandata a mano, telegramma, telefax o altro mezzo idoneo atto a comprovare la data ed il contenuto. Art. 6 Modifiche dell assicurazione Le eventuali modifiche dell assicurazione devono essere provate per iscritto. Art. 7 Altre assicurazioni Ove sussistano altre assicurazioni per lo stesso rischio, per quanto coperto di assicurazione con la presente polizza ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza dei limiti previsti dalla presente polizza. Per quanto coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde soltanto nella misura risultante dall'applicazione dell'art.1910 C.C. Il Contraente/Assicurato è esonerato dalla comunicazione preventiva alla Società dell esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro, il Contraente/Assicurato deve comunicare l esistenza di eventuali altre coperture e in tal caso deve comunicare il sinistro a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri. 4

5 Art. 8 Recesso in caso di sinistro Dopo ogni sinistro e fino al 60 giorno dal pagamento o rifiuto dell indennizzo, le Parti possono recedere dall assicurazione con preavviso di 150 giorni da darsi con lettera raccomandata A.R. In ambedue i casi di recesso, la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso. Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell assicurazione, salvo esplicita accettazione da parte del Contraente/Assicurato e conseguente riduzione del premio. Art. 9 Estensione territoriale Le garanzie di polizza sono estese al mondo intero. Art. 10 Oneri fiscali e spese contrattuali Gli oneri fiscali relativi all assicurazione sono a carico del Contraente. Art. 11 Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. Art. 12 Interpretazione del contratto Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza. Art. 13 Foro competente Per le controversie relative al presente contratto è competente esclusivamente l autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente. Art. 14 Validità esclusiva delle norme dattiloscritte Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte. La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa vale solo quale presa d atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società eventualmente partecipanti alla coassicurazione. Parimenti, le dichiarazioni a stampa di polizza del Contraente/Assicurato s intendono nulle e prive di effetto essendo note alla Società tutte le circostanze determinanti per la valutazione del rischio. Art. 15 Pluralità di assicurati Qualora la garanzia venga espressa per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di responsabilità di più assicurati fra loro. Art. 16 Clausola Broker Il Contraente incarica la Marsh S.p.A. della gestione ed esecuzione della presente polizza, in qualità di Broker ai sensi della L.792/84 come modificata dal D. Lgs. 07/09/2005 n. 209 (Nuovo Codice delle Assicurazioni Private). Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza gli Assicuratori danno atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato tramite il Broker si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso. La remunerazione del broker è a carico della Società nella misura, in percentuale sul premio imponibile, del 5%. Art. 17 Ripartizione dell assicurazione e delega (clausola opzionale) L assicurazione è ripartita per quota tra le Società indicate nel riparto allegato. Resta confermato che in caso di sinistro ognuna delle Coassicuratrici concorrerà al 5

6 pagamento dell indennizzo in proporzione alla quota da essa assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale. La Spettabile, all uopo designata Coassicuratrice Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate nel riparto a firmare gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto. Pertanto, le comunicazioni inerenti alla polizza (ivi comprese le comunicazioni relative al recesso ed alla disdetta) devono trasmettersi dall una all altra parte solo per il tramite della Spettabile la cui firma in calce di eventuali futuri atti impegnerà anche le Coassicuratrici che in forza della presente clausola ne conferiscono mandato. Nel caso in cui il presente contratto sia aggiudicato ad associazione temporanea di imprese costituitasi in termini di legge, si deroga totalmente al disposto dell art C.C., essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del Contraente. La delega assicurativa è assunta dalla Compagnia indicata dal raggruppamento di imprese quale mandataria. Non è consentita l associazione anche in partecipazione od il raggruppamento temporaneo di imprese concomitante o successivo all aggiudicazione della gara. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E DIPENDENTI Art. 1 Attività Oggetto dell assicurazione La presente polizza esplica la propria validità per tutti i casi in cui possa essere reclamata, a qualsiasi titolo, una responsabilità del Contraente/Assicurato, anche quale committente, organizzatore od altro salve le esclusioni espressamente menzionate in relazione all esercizio ed al funzionamento dei pubblici servizi che ad esso istituzionalmente competono nonché allo svolgimento di attività, di compiti e competenze ovunque svolte, previste dalla legge, dalle norme o attribuiti dalla Pubblica Amministrazione, e comunque di fatto svolte. La conduzione delle attività stesse, le energie impiegate, l impiego e/o l esistenza di materie prime, di semilavorati, di infiammabili, di merci speciali, di esplosivi, il trattamento delle materie, gli impianti e tutti i servizi sussidiari, complementari o accessori sono quelli che la tecnica inerente l attività svolta insegna o consiglia di usare o che l Assicurato ritiene di adottare, compreso l impiego e/o l utilizzo di beni in genere contenenti parti radioattive. L assicurazione è perciò operativa per ogni attività, nulla escluso né eccettuato. Il Contraente/Assicurato può inoltre svolgere e/o affidare: qualsiasi attività comunque connessa, preliminare, complementare, conseguente od affine a quelle sopra indicate, anche partecipando ad Enti, Società o Consorzi ed avvalendosi di terzi e/o subappaltatori; qualsiasi attività per conto, in concessione, in appalto o in qualsiasi altra forma di tutte le attività sopramenzionate. 6

7 Art. 2 verso terzi (R.C.T.) La Società risponde delle somme che il Contraente/Assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), per danni involontariamente causati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto verificatosi nella qualità sopra indicata nonché in relazione: a tutte le attività complementari, preliminari, accessorie, assistenziali, sportive e ricreative (nulla escluso né eccettuato), sia che il Contraente/Assicurato agisca nella sua qualità di proprietario, sia che operi quale esercente, conduttore, usuario, gestore, committente o compartecipe; alla responsabilità civile che possa derivare al Contraente/Assicurato da fatto doloso o colposo di persone delle quali deve rispondere, cosi come da fatto di persone della cui opera il Contraente/Assicurato si avvalga, quali a titolo esemplificativo consulenti, incaricati, stagisti, volontari, collaboratori a qualsiasi titolo, semprechè possa essere a lui imputata una responsabilità a termini di legge; alla proprietà, uso o custodia di beni mobili ed immobili, anche se dati o acquisiti in comodato d uso; all organizzazione e gestione del Sistema Informativo Regionale Ambientale (SIRA); alla responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato nella sua qualità di committente per lavori e/o servizi in genere, compresi lavori edili e/o inerenti macchinari od impianti; all organizzazione di gite e di attività ricreative varie (bocce, carte, ballo, ecc.). Sono considerati terzi fra loro gli ospiti, limitatamente ai casi di morte e di lesioni gravi e gravissime, nello svolgimento delle attività ricreative previste; alla responsabilità civile che possa derivare al Contraente/Assicurato nella sua qualità di proprietario e/o conduttore di tutti i fabbricati nei quali esso svolge le attività, e di tutte le strade di proprietà e/o in gestione; all uso di qualsiasi mezzo di trasporto e/o sollevamento ancorché semovente, macchinario, apparato, strumento, centraline termiche, cabine elettriche e di trasformazione con le relative condutture sia aeree che sotterranee, centrali di compressione, attrezzature in genere, ecc., necessari allo svolgimento dell attività. Art. 3 - Novero dei terzi Si conviene fra le parti che tutti i soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, agli effetti della presente polizza vengono considerati "Terzi" rispetto all'assicurato, con esclusione del legale rappresentante dello stesso il quale peraltro mantiene la qualifica di terzo limitatamente alle lesioni corporali durante lo svolgimento del proprio incarico e per lesioni corporali e qualsiasi altro danno quando utilizzi le strutture del Contraente in quanto utente dei servizi dallo stesso erogati. Non sono considerati terzi i dipendenti e lavoratori parasubordinati dell'assicurato quando subiscano il danno in occasione di servizio, operando nei loro confronti l'assicurazione R.C.O./I. (Art. 4 della presente Sezione). I medesimi sono invece considerati terzi al di fuori dell orario di lavoro o servizio oppure per i danni materiali sofferti durante il servizio. Resta fermo il massimale per sinistro che rappresenterà comunque il massimo esborso della Società. Art. 4 - verso prestatori di lavoro (R.C.O./I.) La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile per gli infortuni, le malattie professionali e i danni sofferti da prestatori di lavoro addetti 7

8 all attività per la quale è prestata l'assicurazione, siano essi soggetti all iscrizione INAIL che non: 1) ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30 Giugno 1965 n.1124 e successive integrazioni e modifiche e del D. Lgs. 23 Febbraio 2000 n. 38; 2) per erogazioni di somme eccedenti l indennità liquidata dall INAIL che l Assicurato sia condannato a pagare in sede di giudizio ai prestatori di lavoro infortunati di cui al precedente punto 1), o agli aventi causa; 3) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n e successive integrazioni e modifiche e del D. Lgs. 23 Febbraio 2000 n. 38. Tale garanzia è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, il Contraente/Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge. Tuttavia si conviene fra le Parti che non costituisce motivo di decadenza la mancata assicurazione presso l INAIL del personale del Contraente/Assicurato, in quanto ciò derivi da inesatta interpretazione delle norme di legge vigenti al riguardo. Resta inteso che ove sia stata avanzata richiesta di rivalsa da parte dell INAIL per quanto da tale Istituto fosse liquidato all infortunato o ai suoi aventi causa, la Compagnia risponderà nei limiti dei massimali di quanto dovuto dal Contraente/Assicurato. Quanto suddetto, è operante anche nei confronti di apprendisti o personale in prova per brevi periodi, anche quando non esista ancora regolare denuncia degli stessi all INAIL. Tanto l assicurazione R.C.T. quanto quella R.C.O./I. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'inps ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984 n. 222, così come per le azioni di surroga ex art C.C. esercitate dall INAIL. La garanzia di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O./I.) è estesa al rischio delle malattie professionali indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. n.1124/1965 o contemplate dal D.P.R. n. 482/1975 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni, in vigore al momento del sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla magistratura con sentenza passata in giudicato. L'estensione spiega i suoi effetti per le richieste di risarcimento avanzate per la prima volta nei confronti del Contraente/Assicurato dopo la decorrenza della presente polizza indipendentemente dalla data in cui i comportamenti colposi siano stati posti in essere, ma che si siano manifestate durante il tempo dell assicurazione o entro 24 mesi dalla data di cessazione della garanzia o del rapporto di lavoro. Il massimale di garanzia indicato nella sezione FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO rappresenta comunque la massima esposizione della Società: A. per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale; B. per più danni verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione. La garanzia non è operante: per quei prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile; per l intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte del Contraente/Assicurato; per le malattie professionali conseguenti alla asbestosi, all amianto, alla silicosi ed alla HIV. La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti ed uffici del Contraente/Assicurato, ispezioni per le quali il Contraente/Assicurato stesso é tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria. 8

9 Art. 5 Massimali SEZIONE R.C.T. MASSIMALE ,00 per sinistro con il limite di ,00 per danni a persone e ,00 per danni a cose e/o animali SEZIONE R.C.O./I. MASSIMALE ,00 per sinistro con il limite di ,00 per dipendente infortunato Art. 6 - personale La garanzia comprende la Responsabilità Civile Personale del Legale rappresentante dell Ente, del Segretario Generale, del Direttore Generale, degli Assessori, dei Consiglieri, dei dirigenti, nonché di ciascun dipendente e/o collaboratore del Contraente/Assicurato, per danni conseguenti a fatti colposi verificatisi durante lo svolgimento delle proprie mansioni ed arrecati: a) alle persone considerate terzi, in base alle condizioni di polizza, entro il limite del massimale pattuito per la R.C.T.; b) agli altri dipendenti del Contraente/Assicurato, regolarmente assicurati ai sensi del DPR 30 giugno 1965 n.1124 e ai lavoratori parasubordinati regolarmente assicurati secondo le disposizioni del D. Lgs. 38/2000, limitatamente alle lesioni corporali (escluse le malattie professionali) dagli stessi subite in occasione di lavoro o di servizio, entro il limite del massimale pattuito per la R.C.O./I. Si precisa che tale garanzia comprende anche la R.C. Personale, derivante ai dipendenti con funzione di Datore di Lavoro, Responsabile della Sicurezza ed in genere, Direttori, Dirigenti, Quadri e Preposti per quanto collegato ai rispettivi compiti, ai sensi della L. 81/2008 (ex 626/94) e s. m. i. La garanzia è estesa inoltre alla RC Personale derivante ai dipendenti per quanto collegato ai compiti ad essi assegnati, per fatti connessi a normative concernenti la sicurezza e la prevenzione, come ad esempio il D.Lgs. 494/96 e s.m.i. all interno ed esterno, compresa, se del caso, la responsabilità della committenza, comprese le inosservanze delle norme dovute ad erronea interpretazione di leggi od a progressivo adeguamento alle normative vigenti. Art. 7 - Esclusioni L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni: a) da furto salvo quanto diversamente previsto in polizza; b) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonchè da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili, salvo quanto previsto all art. A.13 delle Condizioni Aggiuntive; c) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazione od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, salvo quanto previsto all art. A.28 delle Condizioni Aggiuntive; d) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e/o che comunque non abbia compiuto il 16 anno di età. La garanzia è invece operante se l uso di detti veicoli, macchinari ed impianti non sia stato autorizzato dal Contraente/Assicurato; 9

10 e) alle cose in costruzione, a quelle sulle quali o con le quali si eseguono i lavori, nonché i danni ai fabbricati e/o cose in genere dovuti a vibrazioni del terreno; f) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l esecuzione dei lavori, nonché i danni cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi; g) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.); la presente esclusione s intende operante anche per la garanzia R.C.O./I.; h) derivanti dalla detenzione e/o uso di esplosivi; la presente esclusione s intende operante anche per la garanzia R.C.O./I.; i) derivanti da malattie che potrebbero manifestarsi in relazione alla Encefalopatia Spongiforme BSE, o derivanti, in modo diretto o indiretto, da Organismi Geneticamente Modificati (OGM); la presente esclusione s intende operante anche per la garanzia R.C.O./I.; j) di qualunque natura, comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, dall esposizione e/o contatto con l asbesto, l amianto e/o qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l asbesto o l amianto; la presente esclusione s intende operante anche per la garanzia R.C.O./I.; k) conseguenti a responsabilità derivanti da campi elettromagnetici; la presente esclusione s intende operante anche per la garanzia R.C.O./I.; l) derivanti da attività e/o competenze esercitate da municipalizzate e ASL; m) derivanti da alluvioni, inondazioni, terremoti e calamità naturali in genere. n) derivanti da scioperi, tumulti, sommosse, atti vandalici, di terrorismo e di sabotaggio; la presente esclusione s intende operante anche per la garanzia R.C.O./I. CONDIZIONI AGGIUNTIVE A titolo puramente indicativo e non esaustivo, senza che ciò possa comportare limitazioni di sorta alle garanzie assicurative prestate con il presente contratto, si precisa che l assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato per i rischi conseguenti a: A.1 ESPOSIZIONI, FIERE, ECC. Partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre, mercati e simili eventi, compreso il rischio derivante dall allestimento e dallo smontaggio degli stand e dei relativi impianti; tale garanzia si intende prestata anche per conto o nell interesse di eventuali terzi Enti organizzatori con rinuncia alla rivalsa nei loro confronti. A.2 CARTELLI PUBBLICITARI, INSEGNE, STRISCIONI Proprietà e manutenzione di cartelli pubblicitari, insegne, striscioni, tendoni, spazi per affissioni (anche a scopo elettorale) ovunque installati sul territorio nazionale, con l intesa che qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore del Contraente/Assicurato nella sua qualità di committente. L assicurazione non comprende i danni alle opere ed alle cose sulle quali sono installati. 10

11 A.3 MENSA AZIENDALE DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI CIBI, BEVANDE E SIMILI Proprietà e/o gestione di mense anche scolastiche, spacci, bar aziendali, di distributori automatici di cibi, bevande e simili. E altresì compresa la responsabilità per i danni corporali anche se subiti dal dipendente in conseguenza della somministrazione di cibi e bevande. Qualora la gestione sia affidata a terzi, è compresa la sola responsabilità che possa far carico al Contraente/Assicurato nella sua qualità di committente dei servizi. A.4 AMBITO LAVORI Danni ai locali ove si eseguono i lavori ed alle cose che si trovano nell ambito degli stessi, nonché i danni alle opere in costruzione ed a quelle sulle quali si stanno eseguendo i lavori, restando escluse le cose direttamente oggetto di lavorazione e/o che costituiscono gli strumenti di lavoro. La garanzia viene prestata nei limiti stabiliti nella sezione FRANCHIGIE, SCOPERTI E A.5 TRASPORTO E CONSEGNA MERCI Effettuazione di trasporto, consegna, prelievo e rifornimento di merci e cose in genere, comprese le operazioni di carico e scarico. A.6 SQUADRE ANTINCENDIO Attività di squadre antincendio organizzate e composte da dipendenti del Contraente/Assicurato (ai sensi del D. Lgs. 81/2008 ex L. 626/94). A.7 MAGAZZINI, UFFICI, ECC. Proprietà ed esercizio di magazzini, uffici, depositi, alloggi, officine, parcheggi, teatri, cinema, colonie, soggiorni per anziani, case di riposo, cimiteri, macelli, mercati, garage, distributori, impianti di carburante/gas metano e colonnine di distribuzione compresa la proprietà di impianti, tubazioni e attrezzature ancorché utilizzati occasionalmente da persone non dipendenti dell Assicurato, purché inerente all attività descritta in polizza. A.8 ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE A CONVEGNI / CONGRESSI / CONCORSI Visite, corsi di istruzione, riunioni, convegni, congressi, seminari, tavole rotonde, concorsi, corsi di formazione e simili, iniziative culturali ovunque svolte; attività dopolavoristiche e ricreative, feste, sagre, cerimonie, gite e simili, ovunque organizzate anche all aperto. La copertura è estesa ai danni ai locali/cose trovantisi nelle aree utilizzate per le attività, nonché ai danni eventualmente subiti dai partecipanti. L assicurazione è operante anche per i CRAL Aziendali e per le relative attività da chiunque gestite. Per quanto riguarda i danni cagionati ai beni mobili ed immobili di terzi in consegna e non al Contraente/Assicurato, la garanzia viene prestata nei limiti stabiliti nella sezione FRANCHIGIE, SCOPERTI E A.9 D. LGS. 81/08 (EX D. LGS. 626/94) Siano essi dei dipendenti del Contraente/Assicurato, siano essi dei professionisti non dipendenti abilitati ad assumere tale incarico, l assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato per i fatti connessi alla normativa di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Relativamente alla corresponsabilità del Contraente, in qualità di committente, prevista al punto 4. dell art. 26 del D. lgs. 81/2008, resta convenuto che l assicurazione risponde per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall appaltatore o dal 11

12 subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell Istituto nazionale per l assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). A.10 D. LGS. 494/96 L assicurazione comprende la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato ai sensi del D. Lgs. 494/96 (e successive modifiche e/o integrazioni) nella sua qualità di committente dei lavori rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo stesso. Le imprese esecutrici dei lavori (nonché i loro titolari e/o dipendenti) sono considerati terzi. La garanzia è valida a condizione che il Contraente/Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori, nonché, ove imposto dal decreto legislativo suddetto, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore dell esecuzione dei lavori. La garanzia viene prestata nei limiti stabiliti nella sezione FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO. A.11 VEICOLI SOTTO CARICO E SCARICO E COSE SUGLI STESSI TRASPORTATE L assicurazione comprende i danni ai mezzi di trasporto sotto carico/scarico e/o nell ambito di esecuzione dei lavori, anche se di proprietà di dipendenti e/o persone in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa. A.12 DANNI A VEICOLI DI DIPENDENTI E DI TERZI La garanzia si estende alla responsabilità civile per danni (esclusi quelli da furto) arrecati ai veicoli e motoveicoli di proprietà di terzi e/o dipendenti in sosta nelle aree di pertinenza del Contraente/Assicurato. A.13 COMMITTENZA AUTO L'assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato ai sensi dell'art C.C. per danni cagionati a terzi da suoi dipendenti, compresa la responsabilità derivante all'organizzazione di volontariato, commessi in relazione alla guida di veicoli, purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto del Contraente/Assicurato od allo stesso intestati al PRA ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate. A.14 PROPRIETA, USO, CUSTODIA, POSSESSO DI FABBRICATI L assicurazione comprende la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato dalla proprietà, uso, custodia, possesso a qualunque titolo, manutenzione di fabbricati (o porzioni) e relative parti comuni, dipendenze, pertinenze (quali ad esempio recinzioni, cancelli anche automatici, parchi, giardini, boschi, piante, alberi, antenne, parabole, ecc.), da lui utilizzate o meno, purchè sussista un interesse assicurativo, per l esercizio dell attività descritta in polizza e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori, montacarichi, scale mobili, ecc. L assicurazione comprende inoltre: a) i lavori di pulizia, ordinaria manutenzione, piccoli lavori di costruzione e/o ristrutturazione, eseguiti sia in economia che con personale volontario non dipendente. Limitatamente ai lavori di straordinaria manutenzione, ampliamento, costruzioni e/o ristrutturazioni, sopraelevazione, demolizione, la garanzia si intende prestata per la responsabilità civile derivante al 12

13 Contraente/Assicurato quale committente dei suddetti lavori dati in appalto ad imprese; b) i danni derivanti da spargimento di acqua, purché conseguenti a rotture accidentali di tubazioni, impianti e condutture. L assicurazione non comprende i danni derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali o da rigurgiti di fogne; c) i danni derivanti dalla proprietà e/o gestione di parchi, giardini, alberi, piante, antenne, ecc. e quant altro di inerente l attività assicurata. La garanzia relativa alla committenza di cui al punto a) viene prestata nei limiti stabiliti nella sezione FRANCHIGIE, SCOPERTI E A.15 DANNI A CONDUTTURE ED IMPIANTI SOTTERRANEI La garanzia comprende i danni alle condutture e agli impianti sotterranei. A.16 SPARGIMENTO DI ACQUA Per quanto concerne i danni provocati da fuoriuscita, traboccamento e rigurgiti delle fognature, sono compresi in garanzia solo quelli conseguenti a rottura accidentale delle condutture. A.17 COSE DI TERZI SOLLEVATE, TRASLATE, ECC. Si conviene che la garanzia della presente polizza comprende la responsabilità civile del Contraente/Assicurato per danni a cose di terzi, trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate, scaricate, traslate, ammainate, causati sia da fatto del Contraente/Assicurato e/o delle persone delle quali sia tenuto a rispondere, sia per guasti accidentali ai mezzi meccanici all'uopo impiegati. Qualora esista un concessionario del servizio rimozione veicoli, la garanzia opererà a secondo rischio rispetto alla polizza di R.C. di detto concessionario. A.18 APPALTO SUBAPPALTO ATI Premesso che il Contraente/Assicurato può cedere in appalto a imprese e/o a prestatori d opera parte dei lavori descritti in polizza, si precisa che l assicurazione comprende la responsabilità civile che ricada sul Contraente/Assicurato per danni cagionati o subiti da dette imprese, persone e relativi dipendenti. La garanzia è estesa anche al caso in cui l Assicurato sia appaltatore o subappaltatore o partecipi, a qualunque titolo, ad Associazioni Temporanee d Impresa. Limitatamente a quest ultimo caso laddove, eventualmente, esistano altre coperture assicurative contratte dall ATI, la presente polizza opera a II rischio e/o per differenza in condizioni e/o per differenza di limiti rispetto alle polizze specificatamente sottoscritte dall ATI stessa. L Assicurato e i propri dipendenti, le suddette imprese e i loro dipendenti e/o persone con loro in rapporto, sono considerati terzi tra loro. A.19 DANNI DA FURTO A parziale deroga dell art. 7 lettera a) Esclusioni delle Norme che regolano l assicurazione R.C.T., l'assicurazione vale per la responsabilità civile del Contraente/Assicurato per danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse per compiere l'azione delittuosa di impalcature o ponteggi eretti dal Contraente/Assicurato, o comunque allorché la responsabilità del furto possa ricadere sul Contraente/Assicurato. 13

14 A.20 SMERCIO A maggior chiarimento si da atto che la garanzia comprende la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato per danni cagionati da specialità e prodotti smerciati o somministrati. A.21 UTILIZZO PRODOTTI PER L AGRICOLTURA Premesso che la garanzia è estesa ai rischi derivanti da lavori di giardinaggio e/o potatura, è compreso il rischio conseguente all utilizzo di prodotti per l agricoltura (anticrittogamici e/o antiparassitari), chimici e non, quando fanno parte della normale manutenzione delle piante, giardini e parchi pubblici, ferma restando l esclusione per i danni da inquinamento. A.22 DANNI DA INTERRUZIONE DI ATTIVITA' La garanzia comprende i danni da interruzione o sospensione, totale o parziale, mancato/ritardato inizio di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza. A.23 RINUNCIA ALLA RIVALSA La Società rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti dei dipendenti del Contraente/Assicurato, di chi debba rispondere od altri soggetti che collaborano con il Contraente/Assicurato (compresi Enti, Istituti, Associazioni culturali, sociali, sportive e ricreative, escluse le Municipalizzate) e delle persone che ricoprono una carica, salvo il caso in cui il danno sia dovuto a dolo dei soggetti sopra indicati. A.24 RIMOZIONE VEICOLI Premesso che il Contraente/Assicurato potrebbe svolgere il servizio di rimozione veicoli in divieto di sosta, la garanzia comprende i danni cagionati ai veicoli trasportati, rimorchiati o sollevati a seguito di caduta, sganciamento, collisione o uscita di strada. La garanzia di intende valida anche per i danni subiti dai suddetti veicoli custoditi dall Assicurato in apposite aree. Sono esclusi i danni da furto, incendio, nonché quelli alle cose contenute e/o trasportate sul veicolo oggetto dell intervento. A.25 R.C. DA INCENDIO L Assicurazione è operante per i danni a cose di terzi conseguenti ad incendio, esplosione o scoppio delle cose di proprietà e/o in possesso o comunque detenute dal Contraente/Assicurato. La presente estensione opera a secondo rischio rispetto ai massimali previsti per lo stesso rischio da valide ed efficaci polizze incendio, altrimenti opererà a primo rischio. LIMITI DI RISARCIMENTO. A.26 DANNI DA CEDIMENTO, FRANAMENTO E VIBRAZIONE DEL TERRENO L assicurazione comprende i danni a cose dovuti da cedimento, franamento, assestamento e/o vibrazioni del terreno nei limiti stabiliti nella sezione FRANCHIGIE, SCOPERTI E 14

15 Sono esclusi i danni che derivino da lavori che implicano sottomurature e/o altre tecniche sostitutive. A.27 COSE CONSEGNATE E NON CONSEGNATE (ai sensi degli artt /bis) La garanzia comprende la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato ai sensi degli articoli sopra citati per danni da sottrazione, distruzione e/o deterioramento di cose consegnate e non consegnate, anche derivanti da incendio e furto. Sono comunque esclusi denaro, valori bollati, marche, titoli di credito, valori, oggetti preziosi, veicoli e loro contenuto. La garanzia viene prestata nei limiti stabiliti nella sezione - FRANCHIGIE, SCOPERTI E A.28 INQUINAMENTO ACCIDENTALE A parziale deroga dell art. 7 lettera c) Esclusioni delle Norme che regolano l assicurazione R.C.T., si precisa che la garanzia si estende ai danni conseguenti a contaminazione dell acqua, dell aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture. Sono esclusi i danni relativi all esistenza di impianti di depurazione, stoccaggio e smaltimento rifiuti. A.29 PROVE ED ESAMI PER L ASSUNZIONE DEL PERSONALE Premesso che il Contraente/Assicurato, ai fini di assumere il personale occorrente per la sua attività, può effettuare selezioni o prove pratiche, sia presso proprie sedi che presso terzi, si precisa che la garanzia comprende la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato per danni cagionati e/o subiti da coloro che eseguono prove in merito alle loro capacità tecniche e professionali. A.30 DANNI A COSE IN CONSEGNA E CUSTODIA La garanzia comprende i danni alle cose di terzi (esclusi i veicoli) in consegna, custodia o detenute dal Contraente/Assicurato e dai suoi dipendenti, anche derivanti da movimentazioni, carico e scarico di tali cose, esclusi comunque i danni arrecati ai beni strumentali. A.31 DANNI A COSE DI DIPENDENTI / AMMINISTRATORI La garanzia si estende alla responsabilità civile per danni arrecati alle cose di proprietà di dipendenti e Amministratori nell ambito delle sedi di lavoro del Contraente/Assicurato. A.32 LAVORO SOMMINISTRATO La garanzia R.C.T. si estende ai prestatori d'opera presi in affitto tramite ditte regolarmente autorizzate (c.d. lavoro somministrato, ex lavoro interinale); tali prestatori d'opera sono quindi equiparati ai dipendenti del Contraente/Assicurato. Sono compresi sia i danni subiti da tali prestatori d'opera che quelli provocati a terzi e/o dipendenti del Contraente/Assicurato. E' comunque garantita l'azione di rivalsa esperita dall'inps e/o dall'inail ai sensi dell'art C.C. o da parte di altri istituti per le aziende ubicate all'estero. 15

16 Il Contraente/Assicurato è tenuto a comunicare, ai fini del conteggio del premio di polizza, anche l importo corrisposto all impresa fornitrice per l utilizzo della prestazione lavorativa oggetto del contratto di fornitura di lavoro temporaneo. A.33 RAPPORTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA O A PROGETTO Premesso che l Assicurato può avvalersi nell ambito della propria attività di persone in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto, si precisa che le garanzie di polizza comprendono la responsabilità civile derivante all Assicurato per danni cagionati dalle suddette persone. Per quanto riguarda i danni subiti dalle medesime persone, l assicurazione si intende prestata nell ambito della garanzia R.C.O./I., sempreché la stessa sia operante. L Assicurato è tenuto a comunicare, ai fini del conteggio del premio di regolazione, anche l importo corrisposto al prestatore di lavoro in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto. A.34 PARCHEGGI AUTORIMESSE La garanzia si estende alla responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato per danni cagionati a veicoli di terzi in sua consegna/custodia nell ambito di parcheggi e/o autorimesse dallo stesso gestiti. Sono esclusi i danni da furto, incendio ed atti vandalici. A.35 ULTERIORI PRECISAZIONI Si precisa che la garanzia comprende la responsabilità derivante: dall esistenza di servizi di sorveglianza anche armata; dalla proprietà o uso di cani; dalla proprietà e gestione di impianti sportivi e/o ricreativi in genere, compresi servizi e dipendenze, nonché organizzazione di corsi sportivi; dalla gestione di tirocini formativi e corsi di istruzione professionale; dai servizi sanitari, ambulatoriali e di pronto soccorso, con estensione alla responsabilità civile personale dei medici e delle persone addette al servizio stesso e con rinuncia al diritto di rivalsa nei loro confronti; dall installazione, manutenzione, posa in opera, riparazione, prove, collaudi, dimostrazioni presso terzi di apparecchiature, macchinari, prodotti in genere; dalla proprietà di mezzi di trasporto meccanici non a motore in genere, quali biciclette, tricicli, velocipedi, ecc. nonché da fatto dei propri dipendenti che usino, a scopo di servizio o per ordine o conto dell Assicurato stesso, detti veicoli; dalla gestione di attività e servizi di carattere amministrativo, sociale ed assistenziale; da danni causati o subiti da strumenti, apparecchiature, macchinari ed impianti di qualsiasi genere presi a noleggio, comodato e/o in leasing ed utilizzati dall Assicurato o da terzi per conto di quest ultimo; da danni arrecati a terzi in dipendenza delle opere da esso costruite, dopo che tali opere sono state compiute; ai terzi trasportati sui veicoli a motore di proprietà dell Assicurato mentre circolano all interno dei recinti aziendali, qualora non operanti le disposizioni di cui alla L. 990 del e s.m.i.; da operazioni di manutenzione, riparazione e pulizia di quanto necessario all attività dichiarata, compresi macchinari, attrezzature e veicoli; da lavori di pulizia, costruzione, manutenzione in genere, scavi per fognature, posa in opera di impianti e/o tubature; dall attività svolta da stagisti, borsisti, tirocinanti, e comunque tutti coloro che per ragione di studio, di formazione, di qualificazione od altro partecipano all attività per conto del Contraente/Assicurato; la Società rinuncia al diritto di rivalsa nei loro confronti. 16

17 Si precisa infine che l erogazione di tutti i servizi può essere effettuata sia direttamente che tramite: persone a rapporto convenzionale, incarichi occasionali vari, affidamento e/o concessione a terzi, persone impegnate in lavori socialmente utili; studenti, ricercatori, praticanti, volontari, collaboratori a qualsiasi titolo; convenzioni con le Associazioni Volontaristiche/Servizio Civile; stagisti, borsisti e tirocinanti ammessi a frequentare le strutture a titolo volontaristico e/o di perfezionamento professionale; consulenti a qualsiasi livello della struttura, anche in forza di contratti a partita Iva; a fine annualità dovranno essere comunicati i compensi erogati, al fine di procedere correttamente alla regolazione del premio. Tale elenco ha carattere esemplificativo e non esaustivo. Pertanto si conviene che per tutte le persone non dipendenti del Contraente/Assicurato, di cui lo stesso si avvale in forma continuativa, saltuaria od occasionale, per l espletamento delle attività oggetto dell assicurazione, le garanzie valgono: a) per la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato per danni causati da tali persone a terzi, compresi i dipendenti e gli Amministratori; b) per la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato per danni subiti da tali persone. A.36 ESONERO DENUNCIA POSIZIONI I.N.A.I.L. Il Contraente/Assicurato è esonerato dall obbligo di denunciare le posizioni assicurative accese presso l INAIL. 17

18 NORME CHE REGOLANO I SINISTRI Art. 1 Obblighi del Contraente/Assicurato in caso di sinistro In deroga a quanto disposto dall art del Codice Civile, il Contraente/Assicurato, in caso di sinistro, deve darne avviso scritto all Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 30 giorni da quando l Ufficio addetto alla gestione dei sinistri del Contraente/Assicurato stesso ne è venuto a conoscenza. L inadempimento di tale obbligo può portare alla perdita totale o parziale del diritto all indennizzo ai sensi dell art C.C., unicamente nel caso in cui l inadempimento sia dovuto a dolo del Contraente/Assicurato. In caso di lesioni personali a Dipendenti e/o Terzi resta inteso tra le Parti che la relativa denuncia verrà trattenuta dal Contraente e sarà notificata alla Società solo nel caso in cui l interessato avanzasse per iscritto richiesta di risarcimento o interessasse al caso le Autorità pubbliche. Solo in caso di lesioni gravi la denuncia verrà notificata dal Contraente alla Società, tramite il broker, per i relativi accertamenti in ordine alla responsabilità ed al risarcimento del danno. Art. 2 Obblighi del Contraente/Assicurato in caso di sinistro relativo alla garanzia R.C.O./I. Ai fini della garanzia R.C.O./I. il Contraente/Assicurato deve denunciare soltanto i sinistri mortali e quelli per i quali ha luogo l'inchiesta giudiziaria/amministrativa a norma di legge; in quest'ultimo caso il termine decorre dal giorno in cui il Contraente/Assicurato ha ricevuto l'avviso per l'inchiesta. Del pari deve dare comunicazione alla Società di qualunque domanda od azione proposta dall'infortunato o suoi aventi diritto o terzi nonché da parte dell INAIL, qualora esercitasse diritto di surroga ai sensi di legge, trasmettendo tempestivamente atti, documenti, notizie e quant'altro riguardi la vertenza. E comunque data facoltà al Contraente/Assicurato di denunciare, qualora lo ritenga opportuno, anche i casi in cui non sia stata formalizzata una richiesta. Resta inteso che, una volta che il Contraente/Assicurato abbia dato comunicazione di quanto sopra alla Società, qualsiasi reclamo causato da tale circostanza che venga inoltrato in seguito, anche successivamente alla scadenza del presente contratto, sarà coperto dalla presente polizza. Art. 3 Gestione delle vertenze di danno e spese legali La Società, nella tutela dei diritti e/o degli interessi del Contraente/Assicurato, assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome del Contraente/Assicurato e/o di dipendenti che si trovino implicati in conseguenza di fatti connessi all espletamento dei propri compiti, designando legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti al Contraente/Assicurato stesso. Fermo quanto sopra, all atto dell emissione del contratto con aggiornamenti anche successivi - la Società concorderà con la Contraente, per le dovute designazioni, un elenco di legali e/o studi legali benevisi, che contemplino una capacità specifica nella gestione di sinistri che investano l Amministrazione. In caso di definizione transattiva del danno la Società, a richiesta del Contraente/Assicurato, continuerà a proprie spese la gestione della vertenza in sede 18

19 giudiziale penale fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del danneggiato. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro il Contraente/Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Contraente/Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. La Società non risponde di multe o ammende. La Società si impegna a fornire tempestivamente copia degli atti processuali ed ogni informazione relativa all andamento delle liti giudiziali. Art. 4 Obbligo di fornire i dati sull andamento del rischio La Società, con cadenza semestrale, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso: - sinistri denunciati; - sinistri riservati (con indicazione dell importo a riserva); - sinistri liquidati (con indicazione dell importo liquidato); - sinistri senza seguito; - sinistri respinti. Tutti i sinistri dovranno essere corredati di data di apertura della pratica presso la Società, di data di accadimento del sinistro, di data dell eventuale chiusura della pratica per liquidazione o altro motivo. Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato dalla data di accensione della copertura fino a quando non vi sia l esaurimento di ogni pratica. La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente, per il tramite del broker, mediante supporto informatico compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso, entro 15 giorni dalla richiesta. Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate. In caso di inadempienza da parte della Società, il Contraente provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo raccomandata A.R. assegnando alla Società un termine non superiore a 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere al proprio impegno ovvero per produrre controdeduzioni, dopodichè potrà intervenire con le modalità previste dalle norme in vigore. La Società, inoltre, si impegna: a garantire un servizio di liquidazione delle prestazioni assicurate efficiente e tempestivo; a rendersi disponibile per concordare con il Contraente, per il tramite del Broker Marsh, procedure operative atte a garantire il puntuale rispetto degli impegni contrattuali a favore dei terzi. Art.5 Gestione danni in franchigia Premesso che l assicurazione si intende prestata con l applicazione di una franchigia di 250,00 per ogni sinistro, ferme le eventuali franchigie e/o scoperti previsti in polizza per particolari garanzie, l Impresa si impegna a liquidare al terzo danneggiato l importo del danno al lordo di eventuali scoperti o franchigie contrattualmente previste, nonché a liquidare anche i danni non superiori per valore agli scoperti o franchigie. Con cadenza semestrale il Contraente, sulla base delle evidenze della Società (intendendosi per tali elenco analitico delle liquidazioni effettuate o valida documentazione definitiva comprovante l avvenuto pagamento ed il relativo importo), si 19

20 impegna a provvedere al pagamento di quanto dovuto a titolo di rimborso, entro 60 giorni dalla richiesta. Per i sinistri per i quali la Società non fornirà la suddetta documentazione giustificativa, la stessa non potrà pretendere alcun rimborso delle franchigie ed il Contraente sarà esonerato da tale impegno. Qualora la polizza dovesse essere disdetta per qualunque motivo prima della scadenza contrattuale, gli importi di cui sopra verranno richiesti dalla società in data successiva alla liquidazione con cadenza trimestrale e il Contraente/Assicurato si impegna a provvedere al pagamento entro 60 giorni dalla richiesta. * * * CONTEGGIO DEL PREMIO ANNUO LORDO Preventivo retribuzioni: ,00 x = 20