Statuto dell Associazione SPAZIO ASPERGER. Art. 1 (Cos%tuzione) E' cos2tuita l Associazione denominata SPAZIO ASPERGER.

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1 Statuto dell Associazione SPAZIO ASPERGER Associazione per la diffusione della cultura scien2fica Titolo I - Cara<eris=che dell Associazione Art. 1 (Cos%tuzione) E' cos2tuita l Associazione denominata SPAZIO ASPERGER. L Associazione non persegue scopo di lucro ed è disciplinata dal presente Statuto. Art. 2 (Sede) L Associazione adualmente ha sede legale presso in Roma Largo Messico, 6. L Associazione potrà variare la sede legale in Italia o stabilire, a seconda delle proprie esigenze, delle sedi opera2ve ed amministra2ve complementari senza che questo compor2 modifiche statutarie e con la deliberazione dell Assemblea se in diversa cidà o del Consiglio DireOvo se nella stessa cidà. Art. 3 (Durata) La durata dell Associazione è illimitata e potrà essere sciolta in ogni momento con il parere favorevole della maggioranza degli associa2. Art. 4 (Scopi) L Associazione ha lo scopo di diffondere, divulgare, informare, promuovere la conoscenza, scien2fica e l aggiornamento sulle problema2che ineren2 la Sindrome di Asperger e le condizioni dello SpeDro Au2s2co, ma più in generale su tude le condizioni connesse ed anche quelle comunque legate a problemi psicologico, gene2co, neurologico e sociale di qualsiasi natura. Per il raggiungimento di tale scopo l Associazione, oltre al sito potrà u2lizzare gli strumen2 di volta in volta più idonei, contao con altre associazioni, promozione di incontri sui temi di cui sopra, studiare e fare convenzioni con terzi per migliorare e s2molare la ricerca e la diagnosi, procurarsi mezzi finanziari ed adesioni al fine di odenere i mezzi necessari allo scopo sociale, divulgare a mezzo stampa le inizia2ve ed ogni altra aovità svolta, acquistare ogni strumento che possa essere u2le per la ricerca o lo studio delle condizioni interessate, svolgere interviste e ricerche sia di persona che adraverso mezzi informa2ci al fine di ricavare informazioni e sta2s2che che permedano una conoscenza più approfondita di tali condizioni, promuovere e seguire gruppi di sostegno e abilitazione sociale, effeduare qualsiasi altra aovità finalizzata allo scopo sociale anche di natura economica e l organizzazione di dibao2, conferenze, tavole rotonde, seminari, mee2ng, programmi radiofonici e televisivi, la comunicazione via web, inizia2ve editoriali, fondazione di una rivista, pubblicazioni scien2fiche, sviluppo di programmi informa2ci, scambi culturali e scien2fici sia nazionali che internazionali, collaborazioni con altre is2tuzioni culturali e con tuo gli organismi pubblici e priva2 interessa2 agli stessi scopi statutari dell Associazione.

2 Art. 5(Organi) Gli organi sociali sono: a) L Assemblea Generale dei Soci (ordinaria e straordinaria); b) Il Presidente; c) Il Consiglio DireOvo Titolo II Soci Art. 6 (Requisi%) Possono essere soci le persone fisiche. le persone giuridiche, le associazioni, i comita2, le fondazioni ecc, che si riconoscano nel presente Statuto. Le persone giuridiche e gli altri en2 devono nominare un proprio rappresentante. La qualifica di socio è intrasmissibile e non rivalutabile. Art. 7 (Ammissione) L ammissione degli aspiran2 soci avviene su presentazione di un socio e con deliberazione del Consiglio DireOvo e previa domanda. E consen2ta l ammissione provvisoria con firma di un componente del Consiglio DireOvo salvo successiva conferma. Art. 8 (Diri; e doveri) E' dirido di ogni socio partecipare alla vita associa2va e a tude le inizia2ve promosse dall Associazione. L appartenenza all Associazione ha caradere libero e volontario, ma impegna gli aderen2 ad accedare lo Statuto e a rispedare le risoluzioni deliberate dagli organi sociali in odemperanza alle competenze statutarie. Il socio è tenuto al pagamento della quota sociale. Le somme corrisposte per le quote sociali non sono rimborsabili. All ado dell ammissione ogni socio deve comunicare una propria mail impegnandosi a comunicane ogni variazione. I Soci sono tenu2 a non divulgare per mezzo stampa, informa2co o personale: da2, informazioni, risulta2 odenu2 adraverso ricerche, raccolte da2 o revisioni di lavori svol2 condode all interno degli scopi dell associazione senza consenso a maggioranza del Consiglio DireOvo. I Soci non possono pubblicare per mezzo stampa od informa2co documen2 in diredo contrasto con lo scopo dell associazione o che possano lederne in alcun modo la credibilità. Art. 9 (Perdita della qualifica di socio) La qualifica di socio viene meno per i seguen2 mo2vi: a) dimissioni, in qualsiasi momento e in qualsiasi modo prospedate; b) espulsione, con delibera del Consiglio DireOvo per manifes2 mo2vi di incompa2bilità e/o per aver contravvenuto alle norme del presente Statuto e/o per altri mo2vi che compor2no indegnità; c) insolvenza della quota associa2va annua dopo 30 giorni dalla scadenza.

3 Titolo III Assemblea Art. 10 (Sovranità, partecipazione e voto) L Assemblea è sovrana ed è l organo prioritario dell Associazione. Hanno dirido di partecipare e votare all Assemblea sia ordinaria che straordinaria tuo i soci in regola con il pagamento delle quote associa2ve. Ogni socio ha dirido ad un singolo voto. Art. 11 (Sessione ordinaria) L Assemblea è convocata in sessione ordinaria: a) almeno una volta l anno, per l approvazione del rendiconto finanziario e opera2vo dell anno precedente; b) per il rinnovo degli incarichi sociali; c) su convocazione del Consiglio per la discussione di ogni altra istanza inerente l Associazione. Art. 12 (Sessione straordinaria) L Assemblea è convocata in sessione straordinaria: a) per deliberare in ordine all es2nzione dell Associazione. b) per deliberare in merito alle richieste di modifica dello statuto presentate dal consiglio direovo o da almeno due terzi dell assemblea dei soci. All assemblea straordinaria non si applicano le regole del consenso scrido. Art. 13 (Convocazione) L Assemblea è convocata dal Presidente o dal Consiglio DireOvo; I soci che rappresen2no almeno 1/3 del totale possono chiedere al Consiglio la convocazione dell Assemblea indicandone specificatamente i mo2vi e l ordine del giorno. La convocazione dell Assemblea, in sessione sia ordinaria che straordinaria, viene fada mediante affissione nella sede dell'associazione di apposita informa2va almeno odo giorni prima della data prevista, contenente luogo, data e ora di convocazione, nonché l ordine del giorno. E valida ogni altra modalità di convocazione dionea al raggiungimento dello scopo informa2vo anche adraverso modalità telema2che. Art. 14 (Cos%tuzione) L Assemblea è regolarmente cos2tuita con la presenza anche per delega scrida da consegnare al presidente di qualunque numero dei soci. La delega deve essere conferita per iscrido ad un altro socio. Ogni socio non può comunque rappresentare più di un altro socio. Art. 15 (Presidenza della sessione) L Assemblea, ordinaria o straordinaria, è presieduta dal Presidente dell Associazione o, in sua assenza, da un socio presente indicato dall Assemblea. Il presidente nomina il segretario dell assemblea. Art. 16 (Deliberazioni) Di ogni assemblea deve essere conservato il verbale redado a cura del Segretario

4 dell Assemblea e controfirmato dal Presidente della sessione. Le deliberazioni dell Assemblea ordinaria o straordinaria sono valide se approvate dalla maggioranza dei votan2. Le votazioni avvengono per alzata di mano. Le deliberazioni ra2ficate in corrispondenza allo Statuto obbligano tuo i soci anche se assen2, dissiden2 o astenu2 dal voto. TuDe le decisioni che per legge o per statuto non debbano adodarsi con deliberazione assembleare possono essere assunte sulla base del consenso dei soci espresso per iscrido. In tal caso dai documen2 sodoscrio dei soci devono risultare con chiarezza sia l argomento oggedo della decisione sia ed il consenso della stessa. In caso di mancata risposta alla richiesta di consenso scrido entro 30 giorni dalla richiesta, si intenderà dato un voto di astensione. Titolo IV - Consiglio DirePvo Art. 17 (Composizione) Il Consiglio DireOvo è composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque soci eleo dall Assemblea; tra essi l assemblea nomina il Presidente. Il Consiglio DireOvo dura in carica a tempo indeterminato fino a revoca o dimissioni. In caso di dimissioni o cessazione di uno o più consiglieri che determini la sussistenza della maggioranza dei consiglieri, il Consiglio provvede alla loro sos2tuzione salvo ra2fica della prima assemblea u2le. Art. 18 (Elezione) Il Consiglio DireOvo è eledo dall Assemblea ordinaria con modalità proprie di tale assemblea e di cui al precedente art. 16 e per la prima volta nell ado cos2tu2vo. Art. 19 (Compi%) Le funzioni del Consiglio DireOvo sono: a) deliberare in ordine alle istanze ineren2 l esercizio dell Associazione per l aduazione dei suoi obieovi, nel rispedo delle direove dell Assemblea e assumendo tude le inizia2ve propizie; b) predisporre i rendicon2 finanziari e opera2vi consun2vi e l indirizzo programma2co di base dell esercizio sociale da prospedare all Assemblea; c) deliberare su quant altro sodoposto al suo esame dal Presidente; d) sodoporre a ra2fica assembleare i provvedimen2 presi in base all art. 9, comma I, ledera b; e) deliberare l accedazione o meno delle domande di ammissione dei nuovi soci; f) redigere i regolamen2 necessari alla vita associa2va (per quanto non contemplato diredamente dal presente Statuto), sodoponendoli alla ra2fica della prima Assemblea u2le;

5 g) stabilire le quote sociali annuali. h) richiedere la modifica dello statuto. Art. 20 (Riunioni e deliberazioni) a) Il Consiglio DireOvo si riunisce, sempre in unica convocazione, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano perlomeno due Consiglieri. b) Per ogni riunione deve essere serbato il verbale redado dal Segretario (o, in sua assenza, da un altro Consigliere) e controfirmato dal Presidente della sessione. c) Le riunioni sono valide se vi partecipano la maggioranza dei Consiglieri e sono direde dal Presidente o, in sua assenza, da un altro Consigliere scelto dai presen2. d) Le deliberazioni sono prese, con voto espresso per alzata di mano, a maggioranza semplice; in caso di parità di vo2, è determinante il voto del Presidente. Titolo V Il Presidente Art. 21 (Presidente) il Presidente è il rappresentante legale dell Associazione che egli dirige. Il Presidente rappresenta l associazione a tuo gli effeo, di fronte a terzi e in giudizio; ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali; firma tuo gli ao sociali che impegnano l Associazione nei riguardi sia dei soci che di terzi; può delegare a uno o più Consiglieri parte dei suoi compi2 in via transitoria o permanente; relaziona all Assemblea sull aovità associa2va svolta e programmata. Il Presidente è autorizzato ad aprire, ges2re e chiudere con2 corren2 bancari o postali e ad effeduare tude le operazioni finanziarie che si rendano necessarie od u2li all associazione; egli potrà delegare alla firma una o più persone di sua fiducia e membri del Consiglio DireOvo. Egli presiede il Consiglio DireOvo che convoca ogni qual volta lo ritenga necessario od opportuno e ad esso sono affida2 tuo gli altri compi2 indica2 nel presente statuto. Il Presidente è eledo dall assemblea e per la prima volta nell ado cos2tu2vo; egli dura in carica a tempo indeterminato fino a revoca o dimissioni indipendentemente dalla durata o dal rinnovo del Consiglio DireOvo. Titolo VI - Finanze e Patrimonio

6 Art. 22 (Esercizi sociali) Gli esercizi sociali decorrono dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Art. 23 (Patrimonio) Il patrimonio dell Associazione è indivisibile ed è cos2tuito da: beni mobili e immobili di proprietà dell Associazione; contribu2, donazioni e lasci2 diversi; fondo di riserva. Ogni profido realizzato dovrà essere reimpiegato nell aovità associa2va. E' fado divieto di distribuire anche indiredamente u2li o avanzi di ges2one, fondi di riserva e capitale, almeno che ciò non sia imposto dalla legge. Art. 24 (Entrate) Sono entrate dell Associazione: a) le quote annuali corrisposte dai soci nella misura e nelle modalità stabilite dal Consiglio DireOvo; b) i contribu2 straordinari delibera2 dall Assemblea in relazione a par2colari inizia2ve o esigenze che richiedano impegni ecceden2 le disponibilità del momento; c) i versamen2 volontari dei soci; d) i contribu2 di Pubbliche Amministrazioni, Is2tu2 di Credito, En2 Pubblici e Priva2 italiani e stranieri; e) i lasci2, le donazioni e gli ao di liberalità di terzi in genere; f) le entrate derivan2 dallo svolgimento di aovità dell Associazione, rese in conformità con le vigen2 disposizioni di legge. I soci possono fornire temporaneamente all associazione i mezzi necessari per il raggiungimento dello scopo sociale senza che ciò dia dirido ad alcuna indennità o compenso o interesse. Art. 25 (Fondo di riserva) Il residuo aovo del bilancio di ogni anno è in parte devoluto al fondo di riserva e in parte reinves2to nelle aovità culturali o per nuove adrezzature. L uso del fondo di riserva è vincolato dalla decisione dell assemblea dei soci. Art. 26 (Uscite) Sono uscite dell Associazione tude le spese occorren2 per lo svolgimento dell esercizio sociale. Titolo VII - Norme finali Art CLAUSOLA COMPROMISSORIA - I Soci si impegnano ad osservare lo Statuto ed i Regolamen2 societari ed a riconoscere valide le deliberazioni prese dagli organi sociali. I Soci si impegnano altresì, a non adire le vie legali per eventuali divergenze che dovessero sorgere fra i Soci stessi in relazione alle aovità societarie o nei confron2 dell Associazione. TuDe le controversie fra l Associazione ed i Soci e fra i Soci

7 stessi sono sodopos2 al giudizio del Giurì d Onore. Art GIURI D ONORE - TuDe le controversie fra l Associazione ed i Soci e fra i Soci stessi sono sodoposte al giudizio di un Giurì d Onore cos2tuito da tre componen2 nomina2: uno dal Presidente ed uno da ciascuna delle par2. Al Giurì d Onore che svolge funzione di Collegio arbitrale irrituale e decide secondo equità, sono demanda2 i più ampi poteri istrudori e decisionali. La mancata accedazione e/o esecuzione del lodo comporterà, per il Socio inadempiente la radiazione dall associazione. Art. 29 (Scioglimento e liquidazione) In caso di scioglimento dell Associazione, l Assemblea designa uno o più liquidatori determinandone i poteri. Il nedo risultante della liquidazione deve essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica u2lità, sen2to l organismo di controllo ai sensi della legge n. 662 del 23 dicembre 1996, art. 3 comma 190, o modifiche successive. Art. 30 (Regolamen% interni) Par2colari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto possono essere disposte con uno o più regolamen2 interni da elaborarsi a cura del Consiglio DireOvo, ai sensi dell art. 19, comma I, ledera f. Art. 31 (Rinvio alla norma%va generale) Per tudo quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le norme di legge in vigore in materia di associazioni culturali. I sodoscridori DAVIDE MOSCONE GIORGIO POMETTINI DAVID VAGNI FEDERICA VASTA MARGHERITA PULETTI