Le clausole vessatorie alla luce del recente intervento della Suprema Corte

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Le clausole vessatorie alla luce del recente intervento della Suprema Corte"

Transcript

1 Tribunale Bologna , n ISSN Direttore responsabile: Antonio Zama Le clausole vessatorie alla luce del recente intervento della Suprema Corte 24 Ottobre 2008 Ermanno Vileno Capita assai spesso che le condizioni generali di un contratto siano predispose da uno solo dei contraenti, generalmente quello economicamente più forte, e che siano magari contenute in appositi formulari già redatti, che l altra parte si limita a sottoscrivere. I casi più frequenti sono i cosiddetti contratti per adesione, come quelli che si stipulano con banche, assicurazioni o società di telecomunicazioni, nei quali l imprenditore offre i propri servizi a condizioni predeterminate e il consumatore si limita semplicemente ad aderire con la sua sottoscrizione. Secondo la giurisprudenza di legittimità, un contratto è qualificabile per adesione, ai sensi dell art. 1341, comma 1, c.c., e come tale soggetto, per l efficacia delle clausole cosiddette onerose alla specifica approvazione per iscritto contemplata dal comma 2 di detta norma, solo quando anche alla stregua del contenuto dei relativi patti, risulti predisposto unilateralmente da un contraente, in base ad uno schema destinato ad essere utilizzato per una pluralità di rapporti, sì da escludere una sua formazione in esito a trattativa negoziale e relegare il potere dell altro contraente ad una mera accettazione o meno di detto schema (Cass. 21 aprile 1988, n. 3091). La disciplina sulle condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti stabilisce che tali condizioni siano efficaci nei confronti dell altro solo se al momento della conclusione del contratto questi le abbia conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l ordinaria diligenza, ex art c.c. In ogni caso, le clausole vessatorie non hanno effetto, se non specificamente approvate per iscritto. Si definiscono vessatorie, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l esecuzione, oppure sanciscono a carico dell altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, proroghe o rinnovazioni tacite del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell autorità giudiziaria. Nel caso in cui ci si riferisce ad un contratto stipulato tra professionista e consumatore, ex artt bis e ss., che ha per oggetto la cessione di beni o la prestazione di servizi, si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. Dalla lettura congiunta degli artt. 33 e 34 del Codice del consumo, testo coordinato ed aggiornato dal d.lgs. 2 agosto 2007 n. 146, d.lgs. 23 ottobre 2007 n. 221 e dalla l. 24 dicembre 2007 n. 244, emerge che la vessatorietà di una clausola non dipende esclusivamente dal testo della clausola stessa, ma da una molteplicità di elementi, il cui esame richiede una valutazione in concreto dell intero rapporto contrattuale. In primo luogo la vessatorietà deve essere valutata tenendo conto della contrarietà alla buona fede e del significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. Il primo elemento potrebbe essere considerato anche superfluo, atteso il principio generale di buona fede; qui tuttavia tale elemento gioca un ruolo importante perché concorre con l altro, lo squilibrio, per determinare un effetto che la violazione

2 della buona fede oggettiva di per sé non ha, cioè l inefficacia della clausola: la violazione della buona fede dà luogo, infatti, secondo il codice civile ad inadempimento, alla risoluzione del contratto, e, ove del caso, al risarcimento del danno sia in presenza di domanda di adempimento, sia in presenza di domanda di risoluzione (ALPA). Il secondo elemento, lo squilibrio, presenta due caratteri fondamentali, deve essere significativo, e deve riguardare diritti e obblighi delle parti, cioè avere natura giuridica, non economica. Il giudice può valutare l adeguatezza economica del corrispettivo, del prezzo, ecc., solo se: - la singola clausola arrechi uno svantaggio al consumatore, ma non sia simmetrica ad altra clausola che arrechi analogo svantaggio al professionista; - la singola clausola sia collocata in un contesto che, interpretato complessivamente, anche tenendo conto delle altre clausole previste, non giustifichi lo svantaggio imposto al consumatore; - la singola clausola arrechi uno svantaggio che appaia significativo, nel senso che sia tale da squilibrare il rapporto tra la posizione del professionista e la posizione del consumatore. Per verificare l esistenza del significativo squilibrio, secondo l art ter c.c. e 34 del Codice del consumo, il giudice deve valutare tre diversi elementi, quali la natura del bene o del servizio oggetto del contratto, le circostanze esistenti al momento della sua conclusione e le altre clausole del contratto medesimo o di un altro collegato o da cui dipende. Fra gli elementi indicati, ha particolare rilievo l esame del testo contrattuale complessivo, perché, come chiarito dalla dottrina, il significativo squilibrio va valutato tenendo conto di tutte le clausole e non solamente di una o alcune. Inoltre, ai sensi dell art ter c.c., non sono vessatorie le clausole o gli elementi di clausola che siano stati oggetto di trattativa individuale. Pertanto, con riguardo alla presunta vessatorietà delle clausole, il professionista può fornire la prova contraria, sia nel senso di provare che non sussiste il significativo squilibrio, sia nel senso di provare che vi è stata una trattativa; infatti, il 5 comma dell art ter c.c. prevede che nel contratto concluso mediante sottoscrizione di moduli o formulari predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, incombe sul professionista l onere di provare che le clausole, o gli elementi di clausola, malgrado siano dal medesimo unilateralmente predisposti, siano stati oggetto di specifica trattativa con il consumatore. La negoziazione, dunque, ha rilievo preminente nella disciplina delle clausole vessatorie ma non è agevole individuarne i requisiti minimi per poter affermare che una clausola sia stata negoziata e, ancor meno, in concreto, fornirne la prova. Per quanto riguarda il primo punto, si può concordare sul fatto che non è necessaria la congiunta determinazione della clausola stessa (ORESTANO) e che si ha invece trattativa anche quando le parti, dopo aver discusso possibili modifiche, tengano fermo il testo originario proposto, e non necessariamente predisposto, da uno dei contraenti. Più pragmaticamente, si deve ravvisare negoziazione qualora la clausola sospetta sia stata oggetto di discussione tra le parti (PARDOLESI) e, conseguentemente, possa dirsi frutto di una corretta e libera determinazione di esse. È peraltro da giudicare positivamente la mancata riproduzione nella novella del criterio, enunciato al paragrafo 3.2, 1^ parte, della direttiva 93/13, secondo cui si considera che una clausola non sia stata oggetto di negoziato individuale quando il consumatore non ha potuto esercitare alcuna influenza sul suo contenuto. Della prova della negoziazione si occupa l art ter c.c., che detta una norma per diversi aspetti

3 discutibili. Tale disposizione fa gravare sul professionista l onere di provare la negoziazione nel caso di contratti conclusi mediante moduli o formulari: così statuendo, peraltro, essa introduce una singolare inversione dell onere della prova a danno del consumatore. Invero, il professionista che afferma l avvenuta negoziazione di una clausola, per principio generale, ex art c.c., sarebbe tenuto a dimostrare la fondatezza di siffatta asserzione; l art ter c.c., limita di contro l onere probatorio ai soli contratti conclusi mediante moduli o formulari. Dunque, nell ipotesi di un contratto per adesione stipulato senza il ricorso ad essi si determina, a svantaggio del consumatore, l inversione dell onere della prova: ne consegue che per la stipula di un singolo contratto il professionista si guarderà bene dall impiegare un modulo. Ne consegue altresì che a nulla rileverà la dimostrazione dello squilibrio di una clausola ovvero che la vessatorietà sia presunta, se il consumatore non proverà il difetto di negoziazione di essa. Tornando alla vessatorietà, la disciplina prevede tre tipologie: a) clausole dichiarate comunque inefficaci, anche se oggetto di trattativa, ex art quinquies, comma 2; si tratta delle clausole che abbiano per oggetto o per effetto: - di escludere o limitare la responsabilità del professionista in caso di morte o danno alla persona del consumatore, risultante da un fatto o da un omissione del professionista; - di escludere o limitare le azioni del consumatore nei confronti del professionista o di un altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista; - di prevedere l adesione del consumatore come estesa a clausole che non ha avuto, di fatto, la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto; b) clausole che si presumono vessatorie fino a prova contraria, contenute nell elenco sub art. 33 del codice del consumo, e con le deroghe riservate, partitamente, e nei limiti indicati, ai contratti aventi ad oggetto la prestazione di servizi finanziari, di valori mobiliari, clausole riferite a indici di borsa e a tassi di mercato finanziario, valute estere, indicizzazione dei prezzi; c) clausole non contenute nell elenco. Sulla disciplina in esame è di recente intervenuta, con ordinanza del 26 settembre 2008 n , la Suprema Corte affermando alcuni principi di diritto tra cui quello che nelle controversie tra consumatore e professionista, ai sensi dell art. 33, comma 2 lett. u), d.lgs. n. 206 del 2005 (e già dell art bis, 3 co. n. 19, c.c.), la competenza territoriale spetta al giudice del luogo in cui il consumatore ha la residenza o il domicilio elettivo. La Corte di Cassazione ha, così, confermato l orientamento seguito con le pronunce del 28 giugno 2005, n e del 23 febbraio 2007, n. 4208, con il quale affermava, ai sensi dell art bis c.c., la presunzione di vessatorietà della clausola che stabilisce come sede del foro competente una località diversa da quella della residenza o del domicilio elettivo del consumatore, anche se il foro competente coincida con uno dei fori legali di cui agli artt. 18 e 20 c.p.c. Pertanto l eccezione di incompetenza sollevata dal consumatore, ai sensi del citato art bis, per il carattere di specialità di tale norma, connesso alla sua origine comunitaria, non è vincolata al riferimento ai criteri generali di cui agli artt. 18, 19 e 20 c.p.c. La presunzione di vessatorietà può essere superata solo dimostrando, e tale onere probatorio grava su chi ha interesse ad avvalersi della clausola derogatoria della competenza, che la sua sottoscrizione ha costituito l exitus di una consapevole trattativa al riguardo e non la supina accettazione dell altrui volontà, imposta con le condizioni generali di contratto riportate nel modulo sottoposto, condizioni che si dimostrano, di fatto, nella maggioranza dei casi, non modificabili da parte di chi non le ha predisposte. Per altro verso, la clausola derogatoria della competenza deve essere valutata dal giudice alla stregua del criterio di cui all art.

4 3 della direttiva n. 93/13/Cee e quindi considerata abusiva se, in contrasto con il requisito della buona fede, essa determini un significativo squilibrio, in danno del consumatore, tra i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto. Ciò comporta che il giudice nazionale può valutare d ufficio l illiceità della clausola e declinare la competenza attribuitagli da una clausola abusiva interpretando, a tal fine, le norme del diritto nazionale in conformità con la lettera e la finalità della direttiva comunitaria. Ritornando alla recente ordinanza della Corte, ai fini della deroga del foro del consumatore è allora in ogni caso insufficiente la specifica approvazione per iscritto ex art. 1341, 2 co., c.c.; essendo presuntivamente vessatoria ai sensi dell articolo 1469-bis, 3 co. n. 19, c.c., ed ora dell art. 33, comma 2 lett. u), d.lgs. n. 206 del 2005, la clausola che stabilisca il foro competente nella località diversa da quella della residenza o del domicilio elettivo del consumatore, trova infatti comunque applicazione anche la richiamata disciplina in tema di contratti del consumatore. Disciplina di tutela altra e diversa da quella dettata agli artt ss. c.c., la cui applicazione rimane esclusa solamente ove la clausola, o parte di essa, abbia costituito oggetto di trattativa individuale ex art ter, 4 co., c.c. e art. 34, comma 4, d.lgs. n. 206 del La disciplina in argomento, di tutela del consumatore, è invero funzionalmente volta a tutelare il consumatore a fronte della unilaterale predisposizione ed imposizione del contenuto contrattuale da parte del professionista, quali possibili fonti di abuso. Laddove l accordo costituisce in tutto o in parte l esito di una trattativa, l accertamento giudiziale in ordine all abusività delle clausole contrattuali rimane viceversa precluso, quand anche l assetto di interessi realizzato dalle parti risulti significativamente squilibrato a danno del consumatore. Sono invece comunque inefficaci o nulle, anche se oggetto di trattativa, le clausole contemplate all art. 36, comma 2 lett. a), b) e c) del codice del consumo, in tal caso l abusività sussistendo in re ipsa in virtù della prevalutazione operata dal legislatore, e non già rimessa all accertamento e alla valutazione del giudice. La Corte ritiene, inoltre, che affinché la disciplina di tutela del consumatore possa considerarsi preclusa, la trattativa deve non solo essersi svolta ma avere anche i seguenti caratteri: - individualità; - serietà; - effettività. Proprio con riguardo alla prova della idoneità della trattativa, la Suprema Corte aggiunge che l aggiunta a penna della clausola nell ambito del testo contrattuale dattiloscritto o la mera approvazione per iscritto di una clausola sono inidonee ai fini della prova stessa, sia quale fatto storico che della relativa effettività, e pertanto dell inidoneità della medesima a precludere l applicabilità della disciplina di tutela del consumatore posta dal codice del consumo. In mancanza della prova della trattativa, in base all art. 36, comma 1, d. lgs. n. 206 del 2005 le clausole considerate vessatorie ai sensi degli artt. 33 e 34 sono nulle, mentre il contratto rimane valido per il resto (inefficacia parziale). I giudici di legittimità, pertanto, confermano l orientamento secondo il quale, in assenza di trattativa individuale, la clausola derogatoria abusiva o vessatoria è colpita da inefficacia (Cass. 21 maggio 2008, n ; Cass. 6 settembre 2007, n ; Cass. 23 febbraio 2007, n. 4208). La Corte ritiene, infine, che il richiamo in blocco di tutte le condizioni generali di contratto e la sottoscrizione indiscriminata di esse apposta sotto la relativa elencazione in base al mero numero d ordine è inidonea a determinare, secondo l art. 1341, 2 co., c.c., l efficacia della clausola vessatoria di deroga all ordinaria competenza territoriale, essendo a tal fine necessario che la stessa risulti dal predisponente chiaramente ed autonomamente evidenziata, e dall aderente specificamente ed autonomamente sottoscritta. Capita assai spesso che le condizioni generali di un contratto siano predispose da uno solo dei contraenti,

5 generalmente quello economicamente più forte, e che siano magari contenute in appositi formulari già redatti, che l altra parte si limita a sottoscrivere. I casi più frequenti sono i cosiddetti contratti per adesione, come quelli che si stipulano con banche, assicurazioni o società di telecomunicazioni, nei quali l imprenditore offre i propri servizi a condizioni predeterminate e il consumatore si limita semplicemente ad aderire con la sua sottoscrizione. Secondo la giurisprudenza di legittimità, un contratto è qualificabile per adesione, ai sensi dell art. 1341, comma 1, c.c., e come tale soggetto, per l efficacia delle clausole cosiddette onerose alla specifica approvazione per iscritto contemplata dal comma 2 di detta norma, solo quando anche alla stregua del contenuto dei relativi patti, risulti predisposto unilateralmente da un contraente, in base ad uno schema destinato ad essere utilizzato per una pluralità di rapporti, sì da escludere una sua formazione in esito a trattativa negoziale e relegare il potere dell altro contraente ad una mera accettazione o meno di detto schema (Cass. 21 aprile 1988, n. 3091). La disciplina sulle condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti stabilisce che tali condizioni siano efficaci nei confronti dell altro solo se al momento della conclusione del contratto questi le abbia conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l ordinaria diligenza, ex art c.c. In ogni caso, le clausole vessatorie non hanno effetto, se non specificamente approvate per iscritto. Si definiscono vessatorie, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l esecuzione, oppure sanciscono a carico dell altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, proroghe o rinnovazioni tacite del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell autorità giudiziaria. Nel caso in cui ci si riferisce ad un contratto stipulato tra professionista e consumatore, ex artt bis e ss., che ha per oggetto la cessione di beni o la prestazione di servizi, si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. Dalla lettura congiunta degli artt. 33 e 34 del Codice del consumo, testo coordinato ed aggiornato dal d.lgs. 2 agosto 2007 n. 146, d.lgs. 23 ottobre 2007 n. 221 e dalla l. 24 dicembre 2007 n. 244, emerge che la vessatorietà di una clausola non dipende esclusivamente dal testo della clausola stessa, ma da una molteplicità di elementi, il cui esame richiede una valutazione in concreto dell intero rapporto contrattuale. In primo luogo la vessatorietà deve essere valutata tenendo conto della contrarietà alla buona fede e del significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. Il primo elemento potrebbe essere considerato anche superfluo, atteso il principio generale di buona fede; qui tuttavia tale elemento gioca un ruolo importante perché concorre con l altro, lo squilibrio, per determinare un effetto che la violazione della buona fede oggettiva di per sé non ha, cioè l inefficacia della clausola: la violazione della buona fede dà luogo, infatti, secondo il codice civile ad inadempimento, alla risoluzione del contratto, e, ove del caso, al risarcimento del danno sia in presenza di domanda di adempimento, sia in presenza di domanda di risoluzione (ALPA). Il secondo elemento, lo squilibrio, presenta due caratteri fondamentali, deve essere significativo, e deve riguardare diritti e obblighi delle parti, cioè avere natura giuridica, non economica. Il giudice può valutare l adeguatezza economica del corrispettivo, del prezzo, ecc., solo se: - la singola clausola arrechi uno svantaggio al consumatore, ma non sia simmetrica ad altra clausola che arrechi analogo svantaggio al professionista; - la singola clausola sia collocata in un contesto che, interpretato complessivamente, anche tenendo conto delle altre clausole previste, non giustifichi lo svantaggio imposto al consumatore;

6 - la singola clausola arrechi uno svantaggio che appaia significativo, nel senso che sia tale da squilibrare il rapporto tra la posizione del professionista e la posizione del consumatore. Per verificare l esistenza del significativo squilibrio, secondo l art ter c.c. e 34 del Codice del consumo, il giudice deve valutare tre diversi elementi, quali la natura del bene o del servizio oggetto del contratto, le circostanze esistenti al momento della sua conclusione e le altre clausole del contratto medesimo o di un altro collegato o da cui dipende. Fra gli elementi indicati, ha particolare rilievo l esame del testo contrattuale complessivo, perché, come chiarito dalla dottrina, il significativo squilibrio va valutato tenendo conto di tutte le clausole e non solamente di una o alcune. Inoltre, ai sensi dell art ter c.c., non sono vessatorie le clausole o gli elementi di clausola che siano stati oggetto di trattativa individuale. Pertanto, con riguardo alla presunta vessatorietà delle clausole, il professionista può fornire la prova contraria, sia nel senso di provare che non sussiste il significativo squilibrio, sia nel senso di provare che vi è stata una trattativa; infatti, il 5 comma dell art ter c.c. prevede che nel contratto concluso mediante sottoscrizione di moduli o formulari predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, incombe sul professionista l onere di provare che le clausole, o gli elementi di clausola, malgrado siano dal medesimo unilateralmente predisposti, siano stati oggetto di specifica trattativa con il consumatore. La negoziazione, dunque, ha rilievo preminente nella disciplina delle clausole vessatorie ma non è agevole individuarne i requisiti minimi per poter affermare che una clausola sia stata negoziata e, ancor meno, in concreto, fornirne la prova. Per quanto riguarda il primo punto, si può concordare sul fatto che non è necessaria la congiunta determinazione della clausola stessa (ORESTANO) e che si ha invece trattativa anche quando le parti, dopo aver discusso possibili modifiche, tengano fermo il testo originario proposto, e non necessariamente predisposto, da uno dei contraenti. Più pragmaticamente, si deve ravvisare negoziazione qualora la clausola sospetta sia stata oggetto di discussione tra le parti (PARDOLESI) e, conseguentemente, possa dirsi frutto di una corretta e libera determinazione di esse. È peraltro da giudicare positivamente la mancata riproduzione nella novella del criterio, enunciato al paragrafo 3.2, 1^ parte, della direttiva 93/13, secondo cui si considera che una clausola non sia stata oggetto di negoziato individuale quando il consumatore non ha potuto esercitare alcuna influenza sul suo contenuto. Della prova della negoziazione si occupa l art ter c.c., che detta una norma per diversi aspetti discutibili. Tale disposizione fa gravare sul professionista l onere di provare la negoziazione nel caso di contratti conclusi mediante moduli o formulari: così statuendo, peraltro, essa introduce una singolare inversione dell onere della prova a danno del consumatore. Invero, il professionista che afferma l avvenuta negoziazione di una clausola, per principio generale, ex art c.c., sarebbe tenuto a dimostrare la fondatezza di siffatta asserzione; l art ter c.c., limita di contro l onere probatorio ai soli contratti conclusi mediante moduli o formulari. Dunque, nell ipotesi di un contratto per adesione stipulato senza il ricorso ad essi si determina, a svantaggio del consumatore, l inversione dell onere della prova: ne consegue che per la stipula di un singolo contratto il professionista si guarderà bene dall impiegare un modulo. Ne consegue altresì che a nulla rileverà la dimostrazione dello squilibrio di una clausola ovvero che la vessatorietà sia presunta, se il consumatore non proverà il difetto di negoziazione di essa.

7 Tornando alla vessatorietà, la disciplina prevede tre tipologie: a) clausole dichiarate comunque inefficaci, anche se oggetto di trattativa, ex art quinquies, comma 2; si tratta delle clausole che abbiano per oggetto o per effetto: - di escludere o limitare la responsabilità del professionista in caso di morte o danno alla persona del consumatore, risultante da un fatto o da un omissione del professionista; - di escludere o limitare le azioni del consumatore nei confronti del professionista o di un altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista; - di prevedere l adesione del consumatore come estesa a clausole che non ha avuto, di fatto, la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto; b) clausole che si presumono vessatorie fino a prova contraria, contenute nell elenco sub art. 33 del codice del consumo, e con le deroghe riservate, partitamente, e nei limiti indicati, ai contratti aventi ad oggetto la prestazione di servizi finanziari, di valori mobiliari, clausole riferite a indici di borsa e a tassi di mercato finanziario, valute estere, indicizzazione dei prezzi; c) clausole non contenute nell elenco. Sulla disciplina in esame è di recente intervenuta, con ordinanza del 26 settembre 2008 n , la Suprema Corte affermando alcuni principi di diritto tra cui quello che nelle controversie tra consumatore e professionista, ai sensi dell art. 33, comma 2 lett. u), d.lgs. n. 206 del 2005 (e già dell art bis, 3 co. n. 19, c.c.), la competenza territoriale spetta al giudice del luogo in cui il consumatore ha la residenza o il domicilio elettivo. La Corte di Cassazione ha, così, confermato l orientamento seguito con le pronunce del 28 giugno 2005, n e del 23 febbraio 2007, n. 4208, con il quale affermava, ai sensi dell art bis c.c., la presunzione di vessatorietà della clausola che stabilisce come sede del foro competente una località diversa da quella della residenza o del domicilio elettivo del consumatore, anche se il foro competente coincida con uno dei fori legali di cui agli artt. 18 e 20 c.p.c. Pertanto l eccezione di incompetenza sollevata dal consumatore, ai sensi del citato art bis, per il carattere di specialità di tale norma, connesso alla sua origine comunitaria, non è vincolata al riferimento ai criteri generali di cui agli artt. 18, 19 e 20 c.p.c. La presunzione di vessatorietà può essere superata solo dimostrando, e tale onere probatorio grava su chi ha interesse ad avvalersi della clausola derogatoria della competenza, che la sua sottoscrizione ha costituito l exitus di una consapevole trattativa al riguardo e non la supina accettazione dell altrui volontà, imposta con le condizioni generali di contratto riportate nel modulo sottoposto, condizioni che si dimostrano, di fatto, nella maggioranza dei casi, non modificabili da parte di chi non le ha predisposte. Per altro verso, la clausola derogatoria della competenza deve essere valutata dal giudice alla stregua del criterio di cui all art. 3 della direttiva n. 93/13/Cee e quindi considerata abusiva se, in contrasto con il requisito della buona fede, essa determini un significativo squilibrio, in danno del consumatore, tra i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto. Ciò comporta che il giudice nazionale può valutare d ufficio l illiceità della clausola e declinare la competenza attribuitagli da una clausola abusiva interpretando, a tal fine, le norme del diritto nazionale in conformità con la lettera e la finalità della direttiva comunitaria. Ritornando alla recente ordinanza della Corte, ai fini della deroga del foro del consumatore è allora in ogni caso insufficiente la specifica approvazione per iscritto ex art. 1341, 2 co., c.c.; essendo presuntivamente vessatoria ai sensi dell articolo 1469-bis, 3 co. n. 19, c.c., ed ora dell art. 33, comma 2 lett. u), d.lgs. n. 206 del 2005, la clausola che stabilisca il foro competente nella località diversa da quella della residenza o del domicilio elettivo del consumatore, trova infatti comunque applicazione anche la richiamata disciplina in tema di contratti del consumatore. Disciplina di tutela altra e diversa da quella dettata agli artt ss.

8 c.c., la cui applicazione rimane esclusa solamente ove la clausola, o parte di essa, abbia costituito oggetto di trattativa individuale ex art ter, 4 co., c.c. e art. 34, comma 4, d.lgs. n. 206 del La disciplina in argomento, di tutela del consumatore, è invero funzionalmente volta a tutelare il consumatore a fronte della unilaterale predisposizione ed imposizione del contenuto contrattuale da parte del professionista, quali possibili fonti di abuso. Laddove l accordo costituisce in tutto o in parte l esito di una trattativa, l accertamento giudiziale in ordine all abusività delle clausole contrattuali rimane viceversa precluso, quand anche l assetto di interessi realizzato dalle parti risulti significativamente squilibrato a danno del consumatore. Sono invece comunque inefficaci o nulle, anche se oggetto di trattativa, le clausole contemplate all art. 36, comma 2 lett. a), b) e c) del codice del consumo, in tal caso l abusività sussistendo in re ipsa in virtù della prevalutazione operata dal legislatore, e non già rimessa all accertamento e alla valutazione del giudice. La Corte ritiene, inoltre, che affinché la disciplina di tutela del consumatore possa considerarsi preclusa, la trattativa deve non solo essersi svolta ma avere anche i seguenti caratteri: - individualità; - serietà; - effettività. Proprio con riguardo alla prova della idoneità della trattativa, la Suprema Corte aggiunge che l aggiunta a penna della clausola nell ambito del testo contrattuale dattiloscritto o la mera approvazione per iscritto di una clausola sono inidonee ai fini della prova stessa, sia quale fatto storico che della relativa effettività, e pertanto dell inidoneità della medesima a precludere l applicabilità della disciplina di tutela del consumatore posta dal codice del consumo. In mancanza della prova della trattativa, in base all art. 36, comma 1, d. lgs. n. 206 del 2005 le clausole considerate vessatorie ai sensi degli artt. 33 e 34 sono nulle, mentre il contratto rimane valido per il resto (inefficacia parziale). I giudici di legittimità, pertanto, confermano l orientamento secondo il quale, in assenza di trattativa individuale, la clausola derogatoria abusiva o vessatoria è colpita da inefficacia (Cass. 21 maggio 2008, n ; Cass. 6 settembre 2007, n ; Cass. 23 febbraio 2007, n. 4208). La Corte ritiene, infine, che il richiamo in blocco di tutte le condizioni generali di contratto e la sottoscrizione indiscriminata di esse apposta sotto la relativa elencazione in base al mero numero d ordine è inidonea a determinare, secondo l art. 1341, 2 co., c.c., l efficacia della clausola vessatoria di deroga all ordinaria competenza territoriale, essendo a tal fine necessario che la stessa risulti dal predisponente chiaramente ed autonomamente evidenziata, e dall aderente specificamente ed autonomamente sottoscritta. TAG: Diritto dei consumatori, diritto dei contratti e delle obbligazioni, Diritto processuale civile Avvertenza La pubblicazione di contributi, approfondimenti, articoli e in genere di tutte le opere dottrinarie e di commento (ivi comprese le news) presenti su Filodiritto è stata concessa (e richiesta) dai rispettivi autori, titolari di tutti i diritti morali e patrimoniali ai sensi della legge sul diritto d'autore e sui diritti connessi (Legge 633/1941). La riproduzione ed ogni altra forma di diffusione al pubblico delle predette opere (anche in parte), in difetto di autorizzazione dell'autore, è punita a norma degli articoli 171, 171-bis, 171- ter, 174-bis e 174-ter della menzionata Legge 633/1941. È consentito scaricare, prendere visione, estrarre copia o stampare i documenti pubblicati su Filodiritto nella sezione Dottrina per ragioni esclusivamente personali, a scopo informativo-culturale e non commerciale, esclusa ogni modifica o alterazione. Sono

9 parimenti consentite le citazioni a titolo di cronaca, studio, critica o recensione, purché accompagnate dal nome dell'autore dell'articolo e dall'indicazione della fonte, ad esempio: Luca Martini, La discrezionalità del sanitario nella qualificazione di reato perseguibile d'ufficio ai fini dell'obbligo di referto ex. art 365 cod. pen., in "Filodiritto" ( con relativo collegamento ipertestuale. Se l'autore non è altrimenti indicato i diritti sono di Inforomatica S.r.l. e la riproduzione è vietata senza il consenso esplicito della stessa. È sempre gradita la comunicazione del testo, telematico o cartaceo, ove è avvenuta la citazione. Filodiritto(Filodiritto.com) un marchio di InFOROmatica S.r.l

Studi di settore, quadri sinottici su sanzioni

Studi di settore, quadri sinottici su sanzioni Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Studi di settore, quadri sinottici su sanzioni 07 Gennaio 2012 Maurizio Villani STUDI DI SETTORE SANZIONI 100%

Dettagli

Contratti tra consumatori e professionisti: l Italia recepisce la Direttiva Europea e modifica il Codice del Consumo

Contratti tra consumatori e professionisti: l Italia recepisce la Direttiva Europea e modifica il Codice del Consumo Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Contratti tra consumatori e professionisti: l Italia recepisce la Direttiva Europea e modifica il Codice del Consumo

Dettagli

Contratto di Stage e subordinazione

Contratto di Stage e subordinazione Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Nota a: Sentenza del Tribunale di Novara, sezione lavoro, 29 maggio 2010 n. 60 03 Maggio 2011 Diego Venneri Da

Dettagli

Tribunale Bologna , n ISSN Direttore responsabile: Antonio Zama

Tribunale Bologna , n ISSN Direttore responsabile: Antonio Zama Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Lavoro - Corte Giustizia Unione Europea: la condotta di una persona che si candida per un posto di lavoro al solo

Dettagli

Tribunale Bologna , n ISSN Direttore responsabile: Antonio Zama

Tribunale Bologna , n ISSN Direttore responsabile: Antonio Zama Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Decreto fiscale n. 193 del 22/10/2016: anche la dichiarazione integrativa a favore del contribuente potrà essere

Dettagli

Impugnazione della risoluzione del rapporto di lavoro

Impugnazione della risoluzione del rapporto di lavoro Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Impugnazione della risoluzione del rapporto di lavoro 22 Ottobre 2011 Salvatore Camonita L impugnazione consiste

Dettagli

Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilita delle sentenze di proscioglimento.

Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilita delle sentenze di proscioglimento. Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilita delle sentenze di proscioglimento. 22 Febbraio

Dettagli

L attuazione della Direttiva 2005/60/CE (III Direttiva Antiriciclaggio)

L attuazione della Direttiva 2005/60/CE (III Direttiva Antiriciclaggio) Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama L attuazione della Direttiva 2005/60/CE (III Direttiva Antiriciclaggio) 04 Febbraio 2007 Maurizio Arena E stata

Dettagli

Tribunale Bologna , n ISSN Direttore responsabile: Antonio Zama

Tribunale Bologna , n ISSN Direttore responsabile: Antonio Zama Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge 212 del 2000. Cessione gratuita di beni alle ONLUS. Art. 13,

Dettagli

Soci - Cassazione Civile: la Cassazione chiarisce il ristretto ambito applicativo dell articolo 2949 del codice civile

Soci - Cassazione Civile: la Cassazione chiarisce il ristretto ambito applicativo dell articolo 2949 del codice civile Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Soci - Cassazione Civile: la Cassazione chiarisce il ristretto ambito applicativo dell articolo 2949 del codice

Dettagli

Modalità di esecuzione delle visure catastali.

Modalità di esecuzione delle visure catastali. Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Modalità di esecuzione delle visure catastali. 22 Ottobre 2006 Filodiritto editore IL DIRETTORE DELL AGENZIA Visto

Dettagli

DURC Documento Unico di Regolarità Contributiva validità temporale -

DURC Documento Unico di Regolarità Contributiva validità temporale - Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama DURC Documento Unico di Regolarità Contributiva validità temporale - Circolare del ministero del lavoro n. 35/2010

Dettagli

Governo: recepimento Direttiva e-commerce, maggiori tutele per i consumatori che acquistano online

Governo: recepimento Direttiva e-commerce, maggiori tutele per i consumatori che acquistano online Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Governo: recepimento Direttiva e-commerce, maggiori tutele per i consumatori che acquistano online 20 Gennaio

Dettagli

Agenzia Entrate: Risoluzione sul regime fiscale del trust misto

Agenzia Entrate: Risoluzione sul regime fiscale del trust misto Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Agenzia Entrate: Risoluzione sul regime fiscale del trust misto 08 Marzo 2008 Filodiritto editore OGGETTO: Istanza

Dettagli

Le associazioni nel diritto tedesco

Le associazioni nel diritto tedesco Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Le associazioni nel diritto tedesco 27 Luglio 2009 Armin Kapeller I Norme di carattere generale L associazione

Dettagli

Regimi derogatori ai criteri per la definizione della prevalenza di cui all articolo 2513 del codice civile

Regimi derogatori ai criteri per la definizione della prevalenza di cui all articolo 2513 del codice civile Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Regimi derogatori ai criteri per la definizione della prevalenza di cui all articolo 2513 del codice civile 19

Dettagli

Disposizioni in materia di conseguenze derivanti da incidenti stradali

Disposizioni in materia di conseguenze derivanti da incidenti stradali Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Disposizioni in materia di conseguenze derivanti da incidenti stradali 18 Marzo 2006 Filodiritto editore Articolo

Dettagli

Corte di Giustizia UE: il sistema italiano di assegnazione di frequenze radiotelevisive è contrario al diritto comunitario

Corte di Giustizia UE: il sistema italiano di assegnazione di frequenze radiotelevisive è contrario al diritto comunitario Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Corte di Giustizia UE: il sistema italiano di assegnazione di frequenze radiotelevisive è contrario al diritto

Dettagli

Misure contro gli atti persecutori

Misure contro gli atti persecutori Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Misure contro gli atti persecutori 20 Giugno 2008 Filodiritto editore Articolo 1 (Modifiche al codice penale).

Dettagli

Disposizioni urgenti in materia di allontanamento dal territorio nazionale per esigenze di pubblica sicurezza.

Disposizioni urgenti in materia di allontanamento dal territorio nazionale per esigenze di pubblica sicurezza. Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Disposizioni urgenti in materia di allontanamento dal territorio nazionale per esigenze di pubblica sicurezza.

Dettagli

Maternità: più tutele per le iscritte alla gestione separata

Maternità: più tutele per le iscritte alla gestione separata Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Maternità: più tutele per le iscritte alla gestione separata Collaboratori sempre più simili ai subordinati 07

Dettagli

Tribunale Bologna , n ISSN Direttore responsabile: Antonio Zama

Tribunale Bologna , n ISSN Direttore responsabile: Antonio Zama Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Disposizioni attuative dell articolo 108, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto

Dettagli

Il regime IVA delle prestazioni di formazione ed aggiornamento del personale dalla C.M alla R.M Parte II

Il regime IVA delle prestazioni di formazione ed aggiornamento del personale dalla C.M alla R.M Parte II Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Il regime IVA delle prestazioni di formazione ed aggiornamento del personale dalla C.M. 36-2010 alla R.M. 44-2012.

Dettagli

Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati

Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati 12 Febbraio 2006 Filodiritto editore TITOLO

Dettagli

La compensazione tra imposte e crediti maturati a seguito dell ammissione al gratuito patrocinio

La compensazione tra imposte e crediti maturati a seguito dell ammissione al gratuito patrocinio Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama La compensazione tra imposte e crediti maturati a seguito dell ammissione al gratuito patrocinio 16 Settembre

Dettagli

Privacy - Senato: la Commissione speciale per gli atti urgenti esaminerà lo schema di decreto legislativo per l adeguamento al GDPR

Privacy - Senato: la Commissione speciale per gli atti urgenti esaminerà lo schema di decreto legislativo per l adeguamento al GDPR Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Privacy - Senato: la Commissione speciale per gli atti urgenti esaminerà lo schema di decreto legislativo per

Dettagli

Codice dell amministrazione digitale

Codice dell amministrazione digitale Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Codice dell amministrazione digitale Versione consolidata 01 Maggio 2006 Filodiritto editore [Versione consolidata

Dettagli

Banca - Cassazione Civile: pagamenti online non autorizzati dal titolare del conto e responsabilità dell istituto di credito

Banca - Cassazione Civile: pagamenti online non autorizzati dal titolare del conto e responsabilità dell istituto di credito Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Banca - Cassazione Civile: pagamenti online non autorizzati dal titolare del conto e responsabilità dell istituto

Dettagli

Ambiente: il TAR Lazio annulla il mancato riconoscimento di un sistema autonomo di restituzione degli imballaggi terziari

Ambiente: il TAR Lazio annulla il mancato riconoscimento di un sistema autonomo di restituzione degli imballaggi terziari Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Ambiente: il TAR Lazio annulla il mancato riconoscimento di un sistema autonomo di restituzione degli imballaggi

Dettagli

Particolarità dei contratti locatizi in Francia

Particolarità dei contratti locatizi in Francia Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Particolarità dei contratti locatizi in Francia Il diritto d ingresso 08 Luglio 2011 Daniele Lupi Abstract: L

Dettagli

Distruzione da parte del testatore di un originale di testamento olografo

Distruzione da parte del testatore di un originale di testamento olografo Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Distruzione da parte del testatore di un originale di testamento olografo Nota a Corte di Cassazione - Sezione

Dettagli

Tribunale Bologna , n ISSN Direttore responsabile: Antonio Zama

Tribunale Bologna , n ISSN Direttore responsabile: Antonio Zama Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Assegnazione e rilascio delle quote di CO2 per il periodo 2005-2007 ai sensi di quanto stabilito dall articolo

Dettagli

Agenzia Entrate: si paga il contributo nelle cause di opposizione all esecuzione ex art. 615 c.p.c. per sanzioni amministrative

Agenzia Entrate: si paga il contributo nelle cause di opposizione all esecuzione ex art. 615 c.p.c. per sanzioni amministrative Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Agenzia Entrate: si paga il contributo nelle cause di opposizione all esecuzione ex art. 615 c.p.c. per sanzioni

Dettagli

Agenzia Entrate: imposta sulle successioni in caso di rappresentazione

Agenzia Entrate: imposta sulle successioni in caso di rappresentazione Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Agenzia Entrate: imposta sulle successioni in caso di rappresentazione 13 Febbraio 2010 Filodiritto editore OGGETTO:Consulenza

Dettagli

LA SPECIFICA APPROVAZIONE DELLE CLAUSOLE VESSATORIE

LA SPECIFICA APPROVAZIONE DELLE CLAUSOLE VESSATORIE CASO GIURIDICO 1 LA SPECIFICA APPROVAZIONE DELLE CLAUSOLE VESSATORIE di Adriano TRENTACARLINI MATERIE GIURIDICHE (classe 3 a IGEA, IPC Economico gestionale, Istituto tecnico per il turismo) Il caso affronta

Dettagli

Tribunale Bologna , n ISSN Direttore responsabile: Antonio Zama

Tribunale Bologna , n ISSN Direttore responsabile: Antonio Zama Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Regolamento recante disposizioni modificative del capo IV del regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369, concernente

Dettagli

Brevi appunti sulle modifiche alla disciplina della ristrutturazione dei debiti

Brevi appunti sulle modifiche alla disciplina della ristrutturazione dei debiti Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Brevi appunti sulle modifiche alla disciplina della ristrutturazione dei debiti Le modifiche all articolo 182bis

Dettagli

I diritti della bambina sulla carta

I diritti della bambina sulla carta Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama I diritti della bambina sulla carta 07 Novembre 2009 Margherita Marzario Abstract: A coronamento del testo soggiunge

Dettagli

Limiti alla lettera di patronage

Limiti alla lettera di patronage Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Limiti alla lettera di patronage 23 Febbraio 2010 Marco Baccini La Corte di Cassazione con una recentissima sentenza

Dettagli

Agenzia Dogane: nota sul modello Intrastat

Agenzia Dogane: nota sul modello Intrastat Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Agenzia Dogane: nota sul modello Intrastat 20 Febbraio 2010 Filodiritto editore OGGETTO: Attuazione delle Direttive

Dettagli

Modifiche al codice penale in materia di reati di opinione

Modifiche al codice penale in materia di reati di opinione Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Modifiche al codice penale in materia di reati di opinione 14 Marzo 2006 Filodiritto editore Articolo 1. 1. L

Dettagli

Le sanzioni disciplinari nel rapporto di lavoro. Cenni introduttivi

Le sanzioni disciplinari nel rapporto di lavoro. Cenni introduttivi Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Le sanzioni disciplinari nel rapporto di lavoro. Cenni introduttivi 10 Settembre 2011 Vincenzo Mennea Il potere

Dettagli

Contratti: le clausole da non firmare

Contratti: le clausole da non firmare Contratti: le clausole da non firmare 13 Febbraio 2019 Quando allacciamo un servizio (luce, gas, telefono), sottoscriviamo una polizza assicurativa o acquistiamo un pacchetto turistico (etc.), sottoscriviamo

Dettagli

Il criterio della competenza territoriale nel procedimento di separazione consensuale di cui all art. 711 c.p.c.

Il criterio della competenza territoriale nel procedimento di separazione consensuale di cui all art. 711 c.p.c. Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Il criterio della competenza territoriale nel procedimento di separazione consensuale di cui all art. 711 c.p.c.

Dettagli

Ente no profit: indeducibili i canoni di leasing qualora non siano rispettate le finalità proprie dell Ente

Ente no profit: indeducibili i canoni di leasing qualora non siano rispettate le finalità proprie dell Ente Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Ente no profit: indeducibili i canoni di leasing qualora non siano rispettate le finalità proprie dell Ente 19

Dettagli

Tribunale Bologna , n ISSN Direttore responsabile: Antonio Zama

Tribunale Bologna , n ISSN Direttore responsabile: Antonio Zama Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Interpello art. 11 legge 27 luglio 2000, n. 212 - Cessione pro-soluto di crediti ai sensi dell art. 58 del D.Lgs.

Dettagli

Impianti fotovoltaici: rendita catastale con stima diretta e necessità di effettivo sopralluogo

Impianti fotovoltaici: rendita catastale con stima diretta e necessità di effettivo sopralluogo Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Impianti fotovoltaici: rendita catastale con stima diretta e necessità di effettivo sopralluogo 17 Ottobre 2014

Dettagli

Corte Costituzionale: notifiche ai soggetti sottoposti ad amministrazione di sostegno

Corte Costituzionale: notifiche ai soggetti sottoposti ad amministrazione di sostegno Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Corte Costituzionale: notifiche ai soggetti sottoposti ad amministrazione di sostegno 25 Aprile 2009 Filodiritto

Dettagli

Attuazione delle sinergie operative tra Comuni e Amministrazione Finanziaria nella lotta all evasione fiscale

Attuazione delle sinergie operative tra Comuni e Amministrazione Finanziaria nella lotta all evasione fiscale Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Attuazione delle sinergie operative tra Comuni e Amministrazione Finanziaria nella lotta all evasione fiscale

Dettagli

Parte III. Il rapporto di consumo. TITOLO I. Dei contratti del consumatore in generale.

Parte III. Il rapporto di consumo. TITOLO I. Dei contratti del consumatore in generale. D.Lgs. 6-9-2005 n. 206 Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della L. 29 luglio 2003, n. 229. Pubblicato nella Gazz. Uff. 8 ottobre 2005, n. 235, S.O. Parte III Il rapporto di consumo. TITOLO I Dei

Dettagli

L imposta di registro sulle concessioni di beni demaniali e sulle concessioni di diritti d acqua

L imposta di registro sulle concessioni di beni demaniali e sulle concessioni di diritti d acqua Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama L imposta di registro sulle concessioni di beni demaniali e sulle concessioni di diritti d acqua 19 Dicembre 2010

Dettagli

Incentivi alla progettazione

Incentivi alla progettazione Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Incentivi alla progettazione Legge 4 novembre 2010 n. 183 27 Novembre 2010 Carlo Rapicavoli L art. 35 della Legge

Dettagli

Processo telematico: avvio delle comunicazioni tramite PEC ai sensi dell art. 136 c.p.c.

Processo telematico: avvio delle comunicazioni tramite PEC ai sensi dell art. 136 c.p.c. Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Processo telematico: avvio delle comunicazioni tramite PEC ai sensi dell art. 136 c.p.c. 04 Febbraio 2012 Maurizio

Dettagli

Agenzia Entrate: sì all utilizzo delle ritenute subite per compensare debiti propri dell associazione professionale o della società

Agenzia Entrate: sì all utilizzo delle ritenute subite per compensare debiti propri dell associazione professionale o della società Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Agenzia Entrate: sì all utilizzo delle ritenute subite per compensare debiti propri dell associazione professionale

Dettagli

Il nuovo accesso civico previsto dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97. Le amministrazioni hanno l obbligo di adeguarsi

Il nuovo accesso civico previsto dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97. Le amministrazioni hanno l obbligo di adeguarsi Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Il nuovo accesso civico previsto dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97. Le amministrazioni hanno l obbligo

Dettagli

Agenzia delle Entrate: deducibilità corrispettivi per sponsorizzazione a società sportive dilettantistiche

Agenzia delle Entrate: deducibilità corrispettivi per sponsorizzazione a società sportive dilettantistiche Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Agenzia delle Entrate: deducibilità corrispettivi per sponsorizzazione a società sportive dilettantistiche 26

Dettagli

Incentivi all utilizzo delle condizioni generali di contratto (II)

Incentivi all utilizzo delle condizioni generali di contratto (II) Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Incentivi all utilizzo delle condizioni generali di contratto (II) 08 Novembre 2009 Filodiritto editore Nel precedente

Dettagli

Studi di settore: avvisi di accertamento nulli per carenza di motivazione e per mancanza di grave incongruenza tra dichiarato e accertato

Studi di settore: avvisi di accertamento nulli per carenza di motivazione e per mancanza di grave incongruenza tra dichiarato e accertato Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Studi di settore: avvisi di accertamento nulli per carenza di motivazione e per mancanza di grave incongruenza

Dettagli

Tribunale Bologna , n ISSN Direttore responsabile: Antonio Zama

Tribunale Bologna , n ISSN Direttore responsabile: Antonio Zama Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Disposizioni integrative e correttive del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante la disciplina del fallimento,

Dettagli

La donazione di cosa altrui: nulla o inefficace?

La donazione di cosa altrui: nulla o inefficace? Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama La donazione di cosa altrui: nulla o inefficace? Commento a Corte di Cassazione - Sezioni Unite Civili, Sentenza

Dettagli

Patto di manleva (I): introduzione, requisiti e limiti di validità e brevi cenni al diritto inglese

Patto di manleva (I): introduzione, requisiti e limiti di validità e brevi cenni al diritto inglese Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Patto di manleva (I): introduzione, requisiti e limiti di validità e brevi cenni al diritto inglese 14 Gennaio

Dettagli

Il versamento a rate dell Iva omessa non elimina il reato

Il versamento a rate dell Iva omessa non elimina il reato Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Il versamento a rate dell Iva omessa non elimina il reato 17 Dicembre 2014 Idalisa Lamorgese, Maurizio Villani

Dettagli

Guida al diritto camerale annuale

Guida al diritto camerale annuale Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Guida al diritto camerale annuale 12 Maggio 2012 Idalisa Lamorgese, Maurizio Villani Si avvicina una scadenza

Dettagli

Primi cenni di commento al Codice del turismo

Primi cenni di commento al Codice del turismo Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Primi cenni di commento al Codice del turismo 09 Giugno 2011 Marco Baccini Entra in vigore il 21 giugno 2011 il

Dettagli

Forma del contratto dissimulato: apagoge di un obiter dictum

Forma del contratto dissimulato: apagoge di un obiter dictum Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Forma del contratto dissimulato: apagoge di un obiter dictum Nota a Corte di Cassazione - Sezioni Unite Civili,

Dettagli

Bollette telefoniche: anche le ultime tre cifre potranno essere "in chiaro"

Bollette telefoniche: anche le ultime tre cifre potranno essere in chiaro Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Bollette telefoniche: anche le ultime tre cifre potranno essere "in chiaro" 01 Aprile 2008 Filodiritto editore

Dettagli

Garante Privacy: le informative on line devono essere complete

Garante Privacy: le informative on line devono essere complete Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Garante Privacy: le informative on line devono essere complete 26 Novembre 2008 Filodiritto editore IL GARANTE

Dettagli

Tribunale di Bologna: licenziamento illegittimo di dipendenti-soci di minoranza per ritorsione

Tribunale di Bologna: licenziamento illegittimo di dipendenti-soci di minoranza per ritorsione Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Tribunale di Bologna: licenziamento illegittimo di dipendenti-soci di minoranza per ritorsione 24 Aprile 2011

Dettagli

Consiglio di Stato: il diritto di accesso agli atti tributari esclude documenti «equipollenti»

Consiglio di Stato: il diritto di accesso agli atti tributari esclude documenti «equipollenti» Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Consiglio di Stato: il diritto di accesso agli atti tributari esclude documenti «equipollenti» 24 Luglio 2014

Dettagli

Le clausole vessatorie e i contratti assicurativi

Le clausole vessatorie e i contratti assicurativi Le clausole vessatorie e i contratti assicurativi Autore: Concas Alessandra In: Diritto civile e commerciale Una definizione prima di parlare dell argomento specifico. In base alle indicazioni del Consiglio

Dettagli

Cass., (Ord.) 30 marzo 2015, n. 6333

Cass., (Ord.) 30 marzo 2015, n. 6333 Cass., 20 giugno 2017, n. 15237 Le clausole inserite in un contratto notarile, benché si conformino alle condizioni poste da uno dei contraenti, non sono qualificabili come predisposte dallo stesso, ai

Dettagli

Le norme sulla fiscalità locale contenute nel Decreto Legge 2 marzo 2012 n. 16

Le norme sulla fiscalità locale contenute nel Decreto Legge 2 marzo 2012 n. 16 Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Le norme sulla fiscalità locale contenute nel Decreto Legge 2 marzo 2012 n. 16 03 Marzo 2012 Carlo Rapicavoli

Dettagli

Regole sulla corretta attività di recupero crediti verso i consumatori

Regole sulla corretta attività di recupero crediti verso i consumatori Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Regole sulla corretta attività di recupero crediti verso i consumatori 08 Marzo 2016 Unione Nazionale Consumatori

Dettagli

Tutela e diritti dei passeggeri di voli aerei: negato imbarco, cancellazione, ritardo e sistemazione in classe superiore o inferiore

Tutela e diritti dei passeggeri di voli aerei: negato imbarco, cancellazione, ritardo e sistemazione in classe superiore o inferiore Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Tutela e diritti dei passeggeri di voli aerei: negato imbarco, cancellazione, ritardo e sistemazione in classe

Dettagli

L obbligo di mantenimento dei figli nel diritto svizzero

L obbligo di mantenimento dei figli nel diritto svizzero Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama L obbligo di mantenimento dei figli nel diritto svizzero Brevi note 09 Ottobre 2009 Armin Kapeller I Oggetto dell

Dettagli

Limitazioni al diritto di proprietà nel regolamento di condominio

Limitazioni al diritto di proprietà nel regolamento di condominio Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Limitazioni al diritto di proprietà nel regolamento di condominio 02 Novembre 2006 Edoardo Riccio Il regolamento

Dettagli

È nulla la cartella di pagamento recante la sola indicazione omesso o carente versamento dell imposta

È nulla la cartella di pagamento recante la sola indicazione omesso o carente versamento dell imposta Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama È nulla la cartella di pagamento recante la sola indicazione omesso o carente versamento dell imposta 27 Febbraio

Dettagli

Donazione - Cassazione Civile: è preclusa la revocazione per sopravvenienza di ulteriori figli della donazione effettuata in presenza di prole

Donazione - Cassazione Civile: è preclusa la revocazione per sopravvenienza di ulteriori figli della donazione effettuata in presenza di prole Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Donazione - Cassazione Civile: è preclusa la revocazione per sopravvenienza di ulteriori figli della donazione

Dettagli

Tribunale di Novara: no al provvedimento ex art.156 c.c. per spese straordinarie e per il ritardo nell adempimento

Tribunale di Novara: no al provvedimento ex art.156 c.c. per spese straordinarie e per il ritardo nell adempimento Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Tribunale di Novara: no al provvedimento ex art.156 c.c. per spese straordinarie e per il ritardo nell adempimento

Dettagli

Il contratto collettivo di lavoro: dal regime corporativo ad oggi

Il contratto collettivo di lavoro: dal regime corporativo ad oggi Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Il contratto collettivo di lavoro: dal regime corporativo ad oggi 06 Marzo 2013 Dario La Marchesina Il contratto

Dettagli

La costituzione della S.p.a.: aspetti rilevanti

La costituzione della S.p.a.: aspetti rilevanti Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama La costituzione della S.p.a.: aspetti rilevanti 14 Maggio 2013 Angelo Pianeta La s.p.a., insieme alla s.r.l. e

Dettagli

A rischio la certezza del deposito dell atto o del documento informatico entro i termini stabiliti nel processo

A rischio la certezza del deposito dell atto o del documento informatico entro i termini stabiliti nel processo Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama A rischio la certezza del deposito dell atto o del documento informatico entro i termini stabiliti nel processo

Dettagli

Regione Veneto: prime indicazioni per l applicazione della norma sugli impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti speciali

Regione Veneto: prime indicazioni per l applicazione della norma sugli impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti speciali Regione Veneto: prime indicazioni per l applicazione della norma sugli impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti speciali Legge regionale 16 febbraio 2010 n. 11 Legge finanziaria regionale per il

Dettagli

L'IRAP non è mai applicabile alle professioni cd. protette

L'IRAP non è mai applicabile alle professioni cd. protette Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama L'IRAP non è mai applicabile alle professioni cd. protette 29 Maggio 2013 Leonardo Leo L IRAP non è mai applicabile

Dettagli

L acquisto di beni e servizi. La garanzia legale e i diritti dell acquirente in caso di ripensamento.

L acquisto di beni e servizi. La garanzia legale e i diritti dell acquirente in caso di ripensamento. Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama L acquisto di beni e servizi. La garanzia legale e i diritti dell acquirente in caso di ripensamento. 06 Febbraio

Dettagli

Tribunale Bologna , n ISSN Direttore responsabile: Antonio Zama

Tribunale Bologna , n ISSN Direttore responsabile: Antonio Zama Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama La mancata indicazione del responsabile del procedimento nelle cartelle esattoriali: rilievi di incostituzionalità

Dettagli

Agenzia Entrate: Circolare trasferimento quote SRL con firma digitale

Agenzia Entrate: Circolare trasferimento quote SRL con firma digitale Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Agenzia Entrate: Circolare trasferimento quote SRL con firma digitale 20 Ottobre 2008 Filodiritto editore Oggetto:

Dettagli

Le deroghe al principio dell accessorietà dell azione civile

Le deroghe al principio dell accessorietà dell azione civile Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Le deroghe al principio dell accessorietà dell azione civile Nota a Corte di Cassazione, Sentenza 21 giugno 2010,

Dettagli

Elenchi telefonici: semplificate le procedure per i "categorici"

Elenchi telefonici: semplificate le procedure per i categorici Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Elenchi telefonici: semplificate le procedure per i "categorici" 21 Settembre 2008 Filodiritto editore GARANTE

Dettagli

La controversa ammissibilità a sanatoria edilizia degli immobili abusivi in aree vincolate in territorio siciliano

La controversa ammissibilità a sanatoria edilizia degli immobili abusivi in aree vincolate in territorio siciliano Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama La controversa ammissibilità a sanatoria edilizia degli immobili abusivi in aree vincolate in territorio siciliano

Dettagli

Garante Privacy: provvedimento cautelativo di blocco del trattamento dati personali "Iene"

Garante Privacy: provvedimento cautelativo di blocco del trattamento dati personali Iene Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Garante Privacy: provvedimento cautelativo di blocco del trattamento dati personali "Iene" 13 Ottobre 2006 Filodiritto

Dettagli

Tribunale Bologna , n ISSN Direttore responsabile: Antonio Zama. 15 marzo 2008

Tribunale Bologna , n ISSN Direttore responsabile: Antonio Zama. 15 marzo 2008 Modalità di attuazione dell articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni

Dettagli

Tributi - Cassazione: è il giudice tributario competente nelle controversie su classamento e rendite

Tributi - Cassazione: è il giudice tributario competente nelle controversie su classamento e rendite Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Tributi - Cassazione: è il giudice tributario competente nelle controversie su classamento e rendite 15 Settembre

Dettagli

Clausola regolamentazione del premio nel contratto di assicurazione e buona fede dell assicurato

Clausola regolamentazione del premio nel contratto di assicurazione e buona fede dell assicurato Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Clausola regolamentazione del premio nel contratto di assicurazione e buona fede dell assicurato 29 Novembre 2007

Dettagli

Indagini Bancarie: delicati equilibri tra Amministrazione finanziaria e Contribuente

Indagini Bancarie: delicati equilibri tra Amministrazione finanziaria e Contribuente Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Indagini Bancarie: delicati equilibri tra Amministrazione finanziaria e Contribuente 07 Luglio 2012 Marco Pilato

Dettagli

Tribunale Bologna , n ISSN Direttore responsabile: Antonio Zama

Tribunale Bologna , n ISSN Direttore responsabile: Antonio Zama Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Enti locali: il divieto di cumulo di indennità di carica è applicabile soltanto a partire dalla entrata in vigore

Dettagli

Pubblica Amministrazione: le assunzioni obbligatorie ed i vincoli di spesa pubblica

Pubblica Amministrazione: le assunzioni obbligatorie ed i vincoli di spesa pubblica Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Pubblica Amministrazione: le assunzioni obbligatorie ed i vincoli di spesa pubblica 03 Marzo 2014 Barbara Esposito

Dettagli

Rapporti tra soggettività e capacità giuridica. La situazione del concepito alla luce della L. 40/2004 sulla procreazione assistita.

Rapporti tra soggettività e capacità giuridica. La situazione del concepito alla luce della L. 40/2004 sulla procreazione assistita. Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Rapporti tra soggettività e capacità giuridica. La situazione del concepito alla luce della L. 40/2004 sulla procreazione

Dettagli

Tutela del lavoratore subordinato in ipotesi di trasferimento del titolo sportivo in ambito F.I.G.C. (Federazione Italiana Giuoco Calcio)

Tutela del lavoratore subordinato in ipotesi di trasferimento del titolo sportivo in ambito F.I.G.C. (Federazione Italiana Giuoco Calcio) Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Tutela del lavoratore subordinato in ipotesi di trasferimento del titolo sportivo in ambito F.I.G.C. (Federazione

Dettagli