Promemoria: trattamento fiscale delle spese di perfezionamento

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1 Promemoria: trattamento fiscale delle spese di perfezionamento Osservazione preliminare Questo promemoria si prefigge di agevolare agli studenti degli esami modulari, quelli professionali federali e quelli federali professionali superiori dell ASFC la compilazione della dichiarazione d imposta per quel che concerne la possibile deduzione delle spese di perfezionamento. Lo stesso si rivolge anzitutto agli studenti domiciliati o assoggettati fiscalmente in Svizzera. Il Capitolo 7 fornisce alcune indicazioni riguardo alle modalità di un accordo in materia di formazione con il datore di lavoro, prendendo in considerazione le norme inerenti il nuovo certificato di salario. Indice 1 Introduzione 1 2 Base legale 1 3 Tipi di spese 2 4 Comportamento delle autorità fiscali 3 5 Corretto modo di procedere del contribuente Esporre che si tratta di spese di perfezionamento: Elencare e documentare dettagliatamente le spese del perfezionamento: 3 6 Contribuenti imposti alla fonte In generale Modo di procedere 5 7 Nuovo certificato di salario 5 1 Introduzione Il perfezionamento riveste un importanza decisiva in questa nostra società del sapere globalizzato. Ciò vale, da un lato, per le persone che si perfezionano, ma, dall altro, anche per l economia svizzera nel suo complesso. Il trattamento fiscale di queste spese delle quali si fanno carico gli studenti è soprattutto nei tempi più recenti oggetto di frequenti controversie. 2 Base legale La legislazione svizzera in materia di imposte sul reddito poggia sul sistema dell imposizione del reddito netto complessivo. Dai proventi imponibili possono essere dedotte, secondo l art. 9 cpv. 1 LAID e l art. 26 cpv. 1 lett. d LIFD nonché ai sensi delle corrispondenti disposizioni delle leggi tributarie cantonali, le spese di perfezionamento e riqualificazione necessarie che sono connesse alla professione. Il concetto di necessità è stato interpretato in maniera estensiva dal Tribunale federale: in linea di principio, sono deducibili tutte le spese del perfezionamento che sono oggettivamente connesse alla professione attualmente esercitata e che il contribuente ritiene appropriate per il mantenimento delle sue opportunità professionali, anche se l esborso non è assolutamente indispensabile per evitare la

2 perdita della posizione professionale attuale. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale vi si annoverano quelle spese che sono utili per il conseguimento del reddito e che secondo l opinione corrente rientrano nella norma. Non si esige che senza aver sostenuto l esborso in esame non si avrebbe potuto conseguire il corrispondente reddito. È sufficiente che le spese, secondo un apprezzamento di natura economica, possano essere considerate utili al conseguimento del reddito e che la rinuncia a sostenere le medesime non sarebbe stato ragionevole per il contribuente. Contrariamente al principio della tassazione dei coniugi, il quale sottolinea l unità economica quale comunione di guadagno e di consumo dei coniugi, le autorità fiscali ammettono la deduzione delle spese di perfezionamento unicamente in caso di conseguimento di un reddito da parte del singolo contribuente interessato (trattamento su base individuale). 3 Tipi di spese In considerazione del fatto che solo le spese di perfezionamento e riqualificazione possono essere dedotte dai proventi imponibili, non però le spese di formazione, le varie tipologie di spese sono esposte di seguito. Spese di perfezionamento Sono direttamente e strettamente connesse all esercizio della professione attuale. Si tratta di spese che servono a mantenere o garantire la posizione lavorativa raggiunta oppure, in altre parole, di esborsi che sono effettuati per mantenersi aggiornati nella professione originaria oppure per rispondere all accrescimento dei requisiti o ai nuovi requisiti posti dalla medesima. Le spese di reinserimento e avanzamento professionale in senso stretto costituiscono una sottocategoria delle spese di perfezionamento. Spese di avanzamento professionale in senso stretto Si tratta di spese di formazione deducibili nella misura in cui sono sostenute per l avanzamento nella medesima professione, ossia nella professione originaria. Spese di reinserimento Sono spese di reinserimento deducibili quelle spese che, dopo un assenza di durata prolungata dalla professione originariamente appresa ed esercitata, devono essere sostenute per consentire il reinserimento nella vita professionale. Spese di riqualificazione Le spese di riqualificazione sono deducibili se circostanze esterne, come ad esempio la chiusura di un azienda, la scomparsa di una professione, una malattia, un infortunio e simili, hanno determinato il cambiamento della professione. Se tale fattispecie non ricorre, si tratta allora di spese di formazione. Spese di formazione Per contro, gli esborsi sostenuti per acquisire le capacità e conoscenze necessarie nell apprendimento di una professione non sono deducibili poiché si tratta di spese di formazione (art. 34 lett. b LIFD). Vi si annoverano anche le spese per la trasmissione di cultura generale o per la preparazione a un altra professione. Spese di avanzamento professionale in senso lato Sono considerate spese di formazione anche gli esborsi sostenuti per accedere a una posizione professionale superiore che si differenzia in modo inequivocabile rispetto a quella della professione precedente. Di quale genere di spesa si tratta deve essere valutato oggettivamente, nell ottica del contribuente interessato, segnatamente mediante un apprezzamento delle singole materie, risp. delle conoscenze Pagina 2 di 8

3 specialistiche trasmesse, prendendo in considerazione il ciclo di studio nel suo insieme in relazione all attività esercitata dal contribuente nel periodo di computo. 4 Comportamento delle autorità fiscali Le deduzioni delle spese di perfezionamento sono sovente rifiutate senza motivazione alle autorità fiscali, con il semplice rinvio a un altro identico caso, e le medesime sono considerate spese di formazione. Il contribuente riceve da parte delle autorità fiscali uno scritto da firmare in cui egli dichiara di concordare sul fatto che si tratta di spese di formazione. Con la sottoscrizione da parte del contribuente, per le autorità fiscali il caso è risolto. Questo modo di procedere semplifica certamente il lavoro delle autorità fiscali, ma non tiene sufficientemente conto della fattispecie concreta afferenti ai singoli contribuenti. 5 Corretto modo di procedere del contribuente 5.1 Esporre che si tratta di spese di perfezionamento: - l avvenuta conclusione di una prima formazione professionale e della formazione o del perfezionamento ultimati nel frattempo devono essere esposti dettagliatamente (attestati, lavori); - la necessità del perfezionamento deve eventualmente essere esposta mediante uno scritto del datore di lavoro attestante che egli richiede o sostiene tale perfezionamento; - il percorso professionale e la posizione professionale attuale devono essere esposti dettagliatamente (certificati di lavoro, contratti di lavoro, descrizione dei posti); - la stretta e diretta connessione fra il perfezionamento e la professione attualmente esercitata deve essere illustrata dettagliatamente (convergenza fra materie di studio e attività professionale); - è necessario esporre che non si tratta né di una formazione generica, né di una nuova formazione, ma di un approfondimento o di una specializzazione nell ambito di una formazione già conclusa (illustrare nel dettaglio sulla base della formazione già conclusa, risp. del perfezionamento e delle materie oggetto di tale perfezionamento); - si deve esporre che il contribuente, dopo aver ultimato il perfezionamento, manterrà in linea di massima la medesima posizione professionale e che, di conseguenza, non si tratta di spese di avanzamento professionale in senso lato. 5.2 Elencare e documentare dettagliatamente le spese del perfezionamento: 1. Alla compilazione della dichiarazione d imposta, le deduzioni per le spese di perfezionamento devono essere esposte e documentate dettagliatamente, allegando le ricevute di pagamento. Nella misura in cui si tratta di spese di perfezionamento, sarà in particolare possibile far valere le deduzioni seguenti: - spese per corsi (conferma del datore di lavoro attestante che il perfezionamento è necessario, risp. richiesto, ma che egli non partecipa tuttavia, direttamente e indirettamente, all assunzione del costi; risp. la misura in cui egli vi partecipa); - tasse d esame; Pagina 3 di 8

4 - libri, riviste specializzate, giornali, ecc.; - materiale d ufficio, classificatori, ecc.; - PC/laptop, se necessario per il perfezionamento e il datore di lavoro, ad es. poiché lo stesso contiene dati sensibili, non mette a disposizione il laptop aziendale per il perfezionamento. (Lavori di seminario, lavoro di diploma, riassunti, Internet, Intranet dell Università di San Gallo) ~ ½-¼ per anno (ev. è riconosciuta solo una deduzione di ½, poiché ½ è considerato uso privato); - Stampante ~ ½-¼ (ev. è riconosciuta solo una deduzione di ½, poiché ½ è considerato uso privato); - cartucce per la stampante, carta; - spese per fotocopie; - ½ dei costi fissi per il collegamento telefonico, per le discussioni dei gruppi di studio, lavori di seminario, ecc.; - ~ CHF /mese: spese telefoniche variabili; - ½ spese collegamento Internet; - Spese per una camera di studio privato necessario in considerazione del numero contenuto di ore di lezione in classe e della quota elevata delle ore di studio personale contestuale all esercizio della professione (da attestare mediante il materiale del corso). Tale camera è corrispondentemente allestita ed è utilizzata esclusivamente per lo studio (allegare contratto di locazione e conferma del datore di lavoro). Regola generale: (canone di locazione + elettricità + riscaldamento): (numero di locali più 1 locale); - ev. acquisizioni per il locale di studio, scrivania, libreria, lampada, ecc. ~½-¼ per anno; - tutte le spese sostenute per recarsi al luogo in cui sono impartite le lezioni in classe spese di trasferta); - eventuali spese di pernottamento con vitto; - tutti i pranzi ed ev. le cene (CHF /pasto) nei giorni in cui si tengono le lezioni in classe, nella misura in cui il vitto non sia incluso nelle tasse del corso. 2. Le comunicazioni delle autorità fiscali indicanti, con il semplice rinvio a un altro identico caso, che le spese in esame sono considerate spese di formazione, non devono essere firmate. 3. Occorre eventualmente valutare l eventualità di presentare un reclamo. Ciò comporta una nuova valutazione dell intera fattispecie. L autorità di reclamo non è vincolata alle richieste del contribuente. 6 Contribuenti imposti alla fonte 6.1 In generale Anche i contribuenti imposti alla fonte hanno la facoltà, in applicazione del principio di uguaglianza giuridica (art. 8 Cost.), di far valere deduzioni straordinarie quali le spese di malattia e infortunio, i contributi al secondo o al terzo pilastro, le spese di perfezionamento, ecc. Le legislazioni cantonali in Pagina 4 di 8

5 materia di imposta alla fonte prevedono pertanto la possibilità di concedere a posteriori delle deduzioni non contemplate dalle tariffe. Alcuni Cantoni mettono a disposizione formulari appositi. 6.2 Modo di procedere Il contribuente imposto alla fonte che intende, fra l altro, far valere la deduzione per le spese di perfezionamento, deve presentare una domanda di correzione della tariffa al reparto imposte alle fonte dell ufficio cantonale delle contribuzioni con la motivazione suesposta che si tratta di spese di perfezionamento, adducendo le relative prove. È importante che tale richiesta sia inoltrata entro il 31 marzo dell anno successivo all insorgere delle spese poiché si tratta di un termine previsto dalla legge che non può essere prorogato. 7 Nuovo certificato di salario Con il nuovo certificato di salario è stato introdotto un formulario unico valido per tutta la Svizzera. Dall anno civile 2008, in tutti i Cantoni, è ritenuto valido solo il nuovo certificato di salario. Secondo le Istruzioni rivedute del 20 gennaio 2010 (Istruzioni) per la compilazione del nuovo certificato di salario della Conferenza fiscale svizzera (CFS), tutti le indennità effettuate dal datore di lavoro a favore del dipendente per i suoi corsi di formazione e perfezionamento (trasferte e vitto esclusi) devono, in linea di massima essere dichiarati nel certificato di salario rilasciato al dipendente (cifra 13.3 nuovo certificato di salario). Si intende così assicurare che il dipendente deduca dal suo reddito imponibile unicamente le sue spese nette di perfezionamento. Tuttavia se, sulla base di un accordo particolare stipulato con un istituto di formazione, il datore di lavoro versa un importo per eventuali corsi di perfezionamento frequentati dai suoi dipendenti, l importo che ricade a carico dei singoli dipendenti dovrà essere dichiarato unicamente se il medesimo raggiunge o supera CHF all anno. Se il datore di lavoro partecipa alle spese di perfezionamento, si consiglia pertanto di allestire il corrispettivo contratto fra il datore di lavoro e il dipendente in modo tale che il contributo del datore di lavoro sia inferiore a CHF 12'000 per anno civile. In tale eventualità, il datore di lavoro non dovrà dichiarare tale importo nel nuovo certificato di salario. Non devono essere esposti le indennità per i perfezionamenti tipicamente accessori alla professione (ad es. corsi per l utilizzo del computer e corsi di lingue) nonché le spese per seminari della durata di più giorni. Il redattore del presente promemoria è un associato di Bertsch Minder Partner Rechtsanwälte, Zurigo. Avvocato Stefan Minder lic. oec. HSG et lic. iur. HSG Zeltweg Zurigo minder@bertsch-minder-partner.ch Stato: 1 maggio 2013 Pagina 5 di 8