Città di Tortona Provincia di Alessandria
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1 Città di Tortona Provincia di Alessandria DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 20 del 26/03/2019 OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ALIQUOTE E DETRAZIONE D'IMPOSTA PER L'ANNO SEDUTA PUBBLICA L'anno 2019 addì 26 del mese di MARZO alle ore 20:30, convocato regolarmente mediante inviti scritti, notificati con le formalità di legge, si è riunito nella sala delle adunanze del Palazzo Comunale, in sessione ordinaria di prima convocazione, il Consiglio Comunale. Della disposta riunione è stata data comunicazione al Prefetto della Provincia con nota in data 20/03/2019, Prot. N e l'ordine del giorno è stato pubblicato all'albo Pretorio nei giorni dal 20/03/2019 al 27/03/2019. Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune, risultano all'appello: BARDONE GIANLUCA - SINDACO CASTAGNELLO GIOVANNI - PRESIDENTE BONETTI LUIGI BOTTAZZI GIUSEPPE CARABETTA FRANCO CINIGLIO CARMELO COLONNA DAVIDE DE LUCA ORLANDO DELLACHA' FABRIZIO FERRARI CUNIOLO GIOVANNI MARINO ROSA MATTIROLO FEDERICO ADOLFO MORREALE FABIO NALIN KATIA SANTORO ANTONELLO SCAGLIA CLAUDIO UMBERTO USARDI VALENTINA DONATA Assente Assente Assente
2 Sono assenti ingiustificati i Signori: == Per cui sono presenti N. 14 Consiglieri. Sono presenti ad inizio seduta e partecipano senza diritto di voto, gli Assessori extraconsigliari: BIANCHI LORENZO, FARA DAVIDE, GRAZIANO MARCELLA, PACQUOLA MARIA GRAZIA, SEMINO GIAN FRANCESCO. Assume le funzioni di Presidente il Prof. CASTAGNELLO GIOVANNI. Assiste all'adunanza il Segretario Generale Dott.ssa RONCHI SIMONA ENRICA. Il Presidente, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare intorno all'argomento in oggetto. **** Si dà atto, ai sensi dell'art. 47 del vigente Statuto Comunale, che nessuno dei Consiglieri presenti ha dichiarato la propria incompatibilità con l'oggetto della presente deliberazione. L'Assessore al Bilancio, Tributi, Forniture ed economato, Attuazione del programma, Controllo di gestione, Enti partecipati, Avv. Semino Gian Francesco, relatore, illustra e propone di approvare la seguente deliberazione. IL CONSIGLIO COMUNALE Visto l'art. 1, comma 639, della legge 147/2013, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'imposta Unica Comunale, composta dall'imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, N. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011, N. 214, dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI); Visto l'art. 1, comma 703, della legge 147/2013 il quale stabilisce comunque che l entrata in vigore della IUC lascia salva la disciplina dell IMU ; Visto l'art. 13 del D.L. 06/12/2011, N. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012, dell'imposta Municipale Propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011, come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012, dall'art. 1, comma 380, della legge 228/2012, dall'art. 1, comma 707, della legge 147/2013 e dalla legge 28/12/2015, N. 208 (Legge di Stabilità 2016); Viste le disposizioni dell'art. 8 e dell'art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché le norme dell'art. 14, commi 1 e 6, del medesimo Decreto; Viste le norme contenute nell'art. 4 del D.L. 16/2012 e nell'articolo 1, commi , della legge 147/2013; Viste altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell'art. 1, commi , della legge 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall art. 13 del D.L. 201/2011; Visto l'art. 9 del D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla legge 213/2012; Visto l'art. 1, comma 380, della legge 228/2012, come modificato dall'art. 1, comma 729, della legge 147/2013, il quale stabilisce che a decorrere dall'anno 2013: è soppressa la quota di riserva statale di cui all'art. 13, comma 11, del D.L. 201/2011;
3 è riservato allo Stato il gettito dell'imposta Municipale Propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, fatta eccezione per gli immobili posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio; i Comuni possono aumentare fino a 0,3 punti percentuali l aliquota standard dello 0,76% per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D; Visto l'art. 10, comma 4, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla legge 64/2013, il quale ha apportato ulteriori modificazioni alla disciplina dell Imposta Municipale Propria; Visto l'art. 2 del D.L. 31/08/2013, N. 102, il quale stabilisce, con decorrenza dal 01/01/2014, l'esenzione dal tributo per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati; Visto l'art. 13 del D.L. 201/2011, come modificato dai commi 707 e 708 dell'art. 1 della legge 147/2013 e dall'art. 1, comma 15, della legge 28/12/2015, N. 208, ai sensi del quale l'imu non si applica: all abitazione principale e relative pertinenze ad eccezione di quelle classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica; ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008; alla casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; all'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19/05/2000, N. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3 bis, del D.L. 30/12/1993, N. 557, convertito con modificazioni dalla legge 133/1994; Visto quanto disposto dal citato art. 13 del D.L. 201/2011, in riferimento agli immobili concessi in comodato d'uso gratuito così come modificato dall'art. 1, comma 1092, della legge 145/2018; Richiamato l'art. 2, comma 3, del D.L. 31/08/2013, N. 102, convertito con modificazioni dalla legge 124/2013, a norma del quale dal 1 gennaio 2014 sono esenti i fabbricati destinati alla ricerca scientifica, alle condizioni di cui all'art. 7, lettera i) del D.Lgs. 504/1992; Richiamati, inoltre, il comma 639 dell'art. 1 della legge 147/2013, che ha istituito nell'ambito dell'imposta Unica Comunale il nuovo tributo per i servizi indivisibili dei comuni (TASI), ed il comma 677 del medesimo articolo, in virtù del quale il Comune ha la facoltà di determinare le aliquote della TASI rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'imu per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'imu al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote; Visto, inoltre, il comma 10, dell'art. 13 del predetto decreto legge ove si stabilisce che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonchè per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. I Comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse
4 finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del DPR 616/1977; Atteso che la legge 28/12/2015, N. 208 (Legge di Stabilità 2016) è intervenuta a normare le componenti IMU e TASI dell'imposta Unica Comunale (IUC) e che tutte le novità introdotte sono di carattere obbligatorio ossia applicabili senza la necessità che il Comune debba emanare disposizioni al riguardo; Visto, altresì, l'art. 52 del D.Lgs. 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile all'imposta Municipale Propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell'art. 13 del D.L. 201/2011 e dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs. 23/2011, nonché dall art. 1, comma 702, della legge 147/2013; Visto il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta Municipale Propria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale N. 49 del 08/09/2014; Esaminata altresì la circolare del Ministero dell Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, N. 3DF del 18/05/2012; Richiamato inoltre l'art. 1, comma 169, della legge 296/06 dove si prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento; Richiamato il Decreto Ministero Interno del 07/12/2018 (pubblicato in Gazzetta ufficiale, Serie generale, N. 292 del 17/12/2018) con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali è stato differito al 28 febbraio 2019; Richiamato il Decreto Ministero Interno del 25/01/2019 (pubblicato in Gazzetta ufficiale, Serie generale, N. 28 del 02/02/2019) con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali è stato ulteriormente differito al 31 marzo 2019; Vista la deliberazione del Consiglio Comunale N. 53 del 30/07/2015, con la quale sono state stabilite le aliquote e la detrazione dell'imposta Municipale Propria per l'anno 2015 e le deliberazioni del Consiglio Comunale N. 29 del 29/04/2016, N. 19 del 29/03/2017 e N. 12 del 27/02/2018 con la quale tali aliquote sono state confermate per gli anni 2016, 2017 e 2018; Ritenuto di dover confermare anche per l'anno 2019, nell'esercizio della potestà regolamentare di cui all'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, allo scopo di garantire la corretta gestione e il mantenimento dei servizi erogati dall'ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, le seguenti aliquote relative all'imposta Municipale Propria: aliquota di base, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, aumento dello 0,3%; aliquota di base unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonchè per le relative pertinenze, aumento dello 0,2%; Dato pertanto atto che il citato aumento dello 0,3% applicato all'aliquota base di cui all'art. 13, comma 6, del D.L 201/2011 opera in capo agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D ai sensi dell'art. 1, comma 380, lettera g) della legge 228/2012, rimanendo riservato allo stato il gettito calcolato ad aliquota standard dello 0,76%; Ritenuto, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011 e del vigente regolamento comunale per la disciplina dell'imposta Municipale Propria, di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; Ritenuto, inoltre: di stabilire la detrazione pari a Euro 200,00 di cui all'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011, prevista per l unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le
5 stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del DPR 616/1977; di non avvalersi della facoltà prevista dall'art. 13, comma 9, del D.L. 201/2011; Dato atto che il combinato disposto dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 446 del 1997 e dell'art. 13, commi 13 bis e 15 del Decreto Legge 2011, N. 201, a decorrere dall'anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del D.Lgs. N. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione e che a decorrere dall'anno d'imposta 2013 tutte le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni o delle tariffe e dei regolamenti relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 1198, N. 360 e successive modificazioni; Vista la nota del Ministero dell Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale Prot. N. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell imposta unica comunale; Dato atto che ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, N. 267, sono stati acquisiti ed allegati alla presente deliberazione, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espressi dal Dirigente del Settore Finanziario, DELIBERA 1) di confermare, per l'anno 2019, per le motivazioni esposte in premessa, le aliquote dell'imposta Municipale Propria come già definite con deliberazione del Consiglio Comunale N. 53 del 30/07/2015 e confermate con deliberazione del Consiglio Comunale N. 29 del 29/04/2016, N. 19 del 29/03/2017 e N. 12 del 27/02/2018; 2) di riassumere pertanto le aliquote così confermate come segue: Tipologia immobile Aliquota Abitazione principale (A/1-A/8-A/9) e pertinenze, così come definite dall'art. 13, 0,60% comma 2 D.L. 201/2011 convertito in legge 214/2011 Altri fabbricati 1,06% Immobili classificati nella categoria catastale D 1,06% (di cui 0,76% riservato allo Stato) Aree fabbricabili 1,06% Terreni agricoli 1,06% 3) di dare atto il citato aumento dello 0,3% applicato all'aliquota base di cui all'art. 13, comma 6, del D.L 201/2011 opera in capo agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D ai sensi dell'art. 1, comma 380, lettera g) della legge 228/2012, rimanendo riservato allo Stato il gettito calcolato ad aliquota standard dello 0,76%; 4) di confermare la detrazione pari a Euro 200,00 di cui all'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011, prevista per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del DPR 616/1977; 5) di non avvalersi della facoltà prevista dall'art. 13, commi 9, del D.L. 201/2011;
6 6) di inviare la presente deliberazione esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, N. 360, e successive modificazioni; 7) di trasmettere la presente deliberazione al concessionario Società ICA Srl Ed infine, IL CONSIGLIO COMUNALE Dopo la discussione riportata nel separato processo verbale della seduta; Con il seguente esito della votazione espressa nelle forme di legge: presenti N. 14 Consiglieri, votanti N. 14, favorevoli N. 11, contrari N. 3: Bottazzi Giuseppe, Ferrari Cuniolo Giovanni, Morreale Fabio, astenuti nessuno, DELIBERA di approvare la presente proposta di deliberazione; e successivamente, con il seguente esito della votazione espressa nelle forme di legge: presenti N. 14 Consiglieri, votanti N. 14, favorevoli N. 11, contrari N. 3: Bottazzi Giuseppe, Ferrari Cuniolo Giovanni, Morreale Fabio, astenuti nessuno, delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell art. 134, comma 4, del T.U. 18 Agosto 2000, N accerta e proclama l esito delle votazioni. IL PRESIDENTE **** Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. N. 82/2005 e s.m.i. IL PRESIDENTE CASTAGNELLO GIOVANNI IL SEGRETARIO GENERALE RONCHI SIMONA ENRICA
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