ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

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1 Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 313 Edizione in lingua italiana Legislazione 60 o anno 29 novembre 2017 Sommario II Atti non legislativi REGOLAMENTI Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2200 della Commissione, del 28 novembre 2017, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari per l'importazione di alcuni cereali originari dell'ucraina... 1 DECISIONI Decisione di esecuzione (UE) 2017/2201 della Commissione, del 27 novembre 2017, che autorizza l'immissione sul mercato del 2 -fucosillattosio prodotto con Escherichia coli, ceppo BL21, quale nuovo ingrediente alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2017) 7662]... 5 ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI Decisione n. 1/2017 del Consiglio congiunto Cariforum-UE istituito dall'accordo di partenariato economico tra gli Stati del Cariforum, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, del 17 novembre 2017, concernente la modifica dell'allegato IX del protocollo I: Paesi e territori d'oltremare [2017/2202] Decisione n. 2/2017 del Consiglio congiunto CARIFORUM-UE istituito dall'accordo di partenariato economico tra gli Stati del CARIFORUM, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, del 17 novembre 2017, per quanto riguarda l'istituzione di un elenco di arbitri [2017/2203] Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

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3 L 313/1 II (Atti non legislativi) REGOLAMENTI REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2200 DELLA COMMISSIONE del 28 novembre 2017 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari per l'importazione di alcuni cereali originari dell'ucraina LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ( 1 ), in particolare l'articolo 187, lettere a) e c), considerando quanto segue: (1) Il regolamento (UE) 2017/1566 ( 2 ) del Parlamento europeo e del Consiglio istituisce regimi preferenziali per i dazi doganali sull'importazione di alcune merci originarie dell'ucraina. I contingenti tariffari per l'importazione di cui all'allegato II del medesimo regolamento sono gestiti dalla Commissione conformemente all'articolo 184 del regolamento (UE) n. 1308/2013. Essi si applicano per tre anni a decorrere dal 1 o gennaio (2) Per consentire l'importazione ordinata e non a fini speculativi di alcuni cereali originari dell'ucraina nel quadro dei contingenti tariffari, è necessario stabilire che tali importazioni siano gestite mediante titoli di importazione. A tal fine, è opportuno applicare il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione ( 3 ), il regolamento (CE) n. 1342/2003 della Commissione ( 4 ) e il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239 della Commissione ( 5 ), fatte salve le deroghe di cui al presente regolamento. (3) Per garantire una corretta gestione dei contingenti è opportuno prevedere i termini per la presentazione delle domande di titoli di importazione nonché gli elementi che devono figurare sulle domande e sui titoli. ( 1 ) GU L 347 del , pag ( 2 ) Regolamento (UE) 2017/1566 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2017, concernente l'introduzione di misure commerciali autonome temporanee per l'ucraina che integrano le concessioni commerciali disponibili nel quadro dell'accordo di associazione (GU L 254 del , pag. 1). ( 3 ) Regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (GU L 238 dell' , pag. 13). ( 4 ) Regolamento (CE) n. 1342/2003 della Commissione, del 28 luglio 2003, che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dei cereali e del riso (GU L 189 del , pag. 12). ( 5 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239 della Commissione, del 18 maggio 2016, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il regime di titoli di importazione e di esportazione (GU L 206 del , pag. 44).

4 L 313/ (4) Per motivi di efficienza amministrativa, per le notifiche alla Commissione a norma del presente regolamento, è necessario che gli Stati membri utilizzino i sistemi d'informazione previsti dal regolamento delegato (UE) 2017/1183 della Commissione ( 1 ) e dal regolamento delegato (UE) 2017/1185 della Commissione ( 2 ). (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Apertura e gestione dei contingenti tariffari 1. I contingenti tariffari all'importazione di alcuni prodotti originari dell'ucraina, figuranti in allegato, sono aperti ogni anno dal 1 o gennaio 2018 al 31 dicembre I dazi sulle importazioni nell'ambito del contingente tariffario all'importazione di cui al paragrafo 1 sono riscossi a un'aliquota di 0 EUR/t. 3. Salvo disposizioni contrarie previste dal presente regolamento, si applicano il regolamento (CE) n. 1342/2003, il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione e il regolamento (UE) 2016/1239. Articolo 2 Norme per la presentazione delle domande di titoli di importazione e il rilascio dei titoli di importazione 1. In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1301/2006, il richiedente può presentare una sola domanda di titolo per numero d'ordine e per settimana. Se un operatore presenta più di una domanda, tutte le sue domande sono respinte e le cauzioni costituite all'atto della presentazione delle domande sono incamerate a favore dello Stato membro interessato. Le domande di titoli d'importazione sono presentate alle autorità competenti di uno Stato membro ogni settimana, al più tardi il venerdì entro le ore 13 (ora di Bruxelles). 2. Ogni domanda di titolo di importazione riporta un quantitativo in chilogrammi, senza decimali, che non può superare il quantitativo totale per il contingente in questione. 3. I titoli di importazione sono rilasciati il quarto giorno lavorativo successivo al termine ultimo per la notifica di cui all'articolo 4, paragrafo La domanda di titolo di importazione e il titolo stesso recano, nella casella 8, il nome «Ucraina» e una crocetta nella casella «sì». I titoli sono validi unicamente per i prodotti originari dell'ucraina. Articolo 3 Validità dei titoli di importazione Conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239, la validità del titolo di importazione corrisponde al periodo che decorre dalla data del rilascio effettivo fino alla fine del secondo mese successivo al mese in questione. Articolo 4 Notifiche 1. Entro il lunedì successivo alla settimana di presentazione delle domande di titoli di importazione, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, entro le ore 18:00 (ora di Bruxelles), per via elettronica, ciascuna domanda per numero d'ordine con l'indicazione dell'origine del prodotto e del quantitativo richiesto per codice NC, comprese le notifiche recanti l'indicazione «nulla». La notifica è effettuata a norma del regolamento delegato (UE) 2017/1183 e del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185. ( 1 ) Regolamento delegato (UE) 2017/1183 della Commissione, del 20 aprile 2017, che integra i regolamenti (UE) n. 1307/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le notifiche alla Commissione di informazioni e documenti (GU L 171 del , pag. 100). ( 2 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 della Commissione, del 20 aprile 2017, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1307/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le notifiche alla Commissione di informazioni e documenti e che modifica e abroga alcuni regolamenti della Commissione (GU L 171 del , pag. 113).

5 L 313/3 2. Il giorno del rilascio dei titoli di importazione gli Stati membri trasmettono alla Commissione, per via elettronica, le informazioni relative ai titoli rilasciati, di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1301/2006, con i quantitativi totali per codice NC per i quali i titoli di importazione sono stati rilasciati. Articolo 5 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Esso si applica dal 1 o gennaio 2018 al 31 dicembre Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2017 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude JUNCKER

6 L 313/ ALLEGATO Fatte salve le regole di interpretazione della nomenclatura combinata, la formulazione della designazione delle merci ha valore puramente indicativo in quanto il regime preferenziale è determinato, nel contesto del presente allegato, in base ai codici NC esistenti il 1 o gennaio Se il codice NC è preceduto da «ex», il regime preferenziale è determinato sulla base del codice NC e della descrizione del prodotto. Numero d'ordine Prodotto Codice NC Quantitativo in tonnellate Spelta, frumento (grano) tenero e frumento segalato, non destinati alla semina Farina di frumento (grano) tenero e farina di spelta, Farina di frumento segalato Farina di cereali diversi dal frumento (grano), dal frumento segalato, dalla segala, dal granturco, dall'orzo, dall'avena, dal riso Semole e semolini di frumento tenero e spelta Agglomerati in forma di pellets di frumento Granturco, non destinato alla semina Farina di granturco Semole e semolini di granturco Agglomerati in forma di pellets di granturco Cereali lavorati di granturco Orzo, non destinato alla semina Farina di orzo Agglomerati in forma di pellets di orzo ex

7 L 313/5 DECISIONI DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/2201 DELLA COMMISSIONE del 27 novembre 2017 che autorizza l'immissione sul mercato del 2 -fucosillattosio prodotto con Escherichia coli, ceppo BL21, quale nuovo ingrediente alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio LA COMMISSIONE EUROPEA, [notificata con il numero C(2017) 7662] (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede) visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari ( 1 ), in particolare l'articolo 7, considerando quanto segue: (1) Il 4 agosto 2014 la società Jennewein Biotechnologie GmbH ha presentato all'autorità competente dei Paesi Bassi una domanda di immissione sul mercato dell'unione della polvere e del concentrato liquido dell'oligosaccaride 2 -fucosillattosio prodotto con un ceppo geneticamente modificato di Escherichia coli BL21 quale nuovo ingrediente alimentare ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 258/97. La popolazione bersaglio è costituita da lattanti. (2) Il 2 -fucosillattosio non rientra nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ) poiché il ceppo geneticamente modificato di Escherichia coli BL21 è utilizzato come coadiuvante tecnologico e il materiale derivato dal microrganismo geneticamente modificato non è presente nel nuovo prodotto alimentare. (3) Il 3 giugno 2016 l'autorità competente dei Paesi Bassi ha presentato una relazione di valutazione iniziale. In tale relazione si giunge alla conclusione che la polvere e il concentrato liquido dell'oligosaccaride 2 -fucosillattosio prodotto con un ceppo geneticamente modificato di Escherichia coli BL21 soddisfa i criteri per i nuovi ingredienti alimentari di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 258/97. (4) Il 13 giugno 2016 la Commissione ha trasmesso la relazione di valutazione iniziale agli altri Stati membri. (5) Entro il termine di 60 giorni fissato dall'articolo 6, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (CE) n. 258/97 sono state presentate obiezioni motivate. In particolare sono state sollevate obiezioni riguardo i livelli di assunzione elevati del 2 -fucosillattosio. Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 258/97 è opportuno adottare una decisione che tenga conto delle obiezioni formulate. Di conseguenza il richiedente ha modificato la domanda per quanto riguarda il tenore massimo di 2 -fucosillattosio nelle formule per lattanti e nelle formule di proseguimento. Tale modifica e le spiegazioni aggiuntive fornite dal richiedente hanno attenuato le apprensioni e soddisfatto sia gli Stati membri che la Commissione. (6) Il regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ) stabilisce prescrizioni relative agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia. L'impiego della polvere e del concentrato liquido di 2 -fucosillattosio dovrebbe essere autorizzato fatto salvo tale regolamento e qualsiasi altra normativa applicabile parallelamente al regolamento (CE) n. 258/97. ( 1 ) GU L 43 del , pag. 1. ( 2 ) Regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (GU L 268 del , pag. 1). ( 3 ) Regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso e che abroga la direttiva 92/52/CEE del Consiglio, le direttive 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE e 2006/141/CE della Commissione, la direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 41/2009 e (CE) n. 953/2009 della Commissione (GU L 181 del , pag. 35).

8 L 313/ (7) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Fatto salvo il regolamento (UE) n. 609/2013, la polvere e il concentrato liquido di 2 -fucosillattosio quali specificati nell'allegato I della presente decisione possono essere immessi sul mercato dell'unione quale nuovo ingrediente alimentare per gli usi e al livello massimo di cui all'allegato II della presente decisione. Articolo 2 La denominazione della polvere e del concentrato liquido di 2 -fucosillattosio autorizzati dalla presente decisione nell'etichettatura dei prodotti alimentari è «2 -fucosillattosio» per la polvere e per il concentrato liquido. Articolo 3 La società Jennewein Biotechnologie GmbH, Maarweg 32, Rheinbreitbach, Germania, è destinataria della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 2017 Per la Commissione Vytenis ANDRIUKAIS Membro della Commissione

9 L 313/7 ALLEGATO I SPECIFICHE DEL 2 -FUCOSILLATTOSIO Definizione: Denominazione chimica α-l-fucopiranosil-(1!2)-β-d-galattopiranosil-(1!4)-d-glucopiranoside Formula chimica C 18 H 32 O 15 Massa molecolare 488,44 Da N. CAS Descrizione: la polvere di 2 -fucosillattosio prodotta con un ceppo geneticamente modificato di Escherichia coli BL21 è una polvere di colore da bianco ad avorio ottenuta dal concentrato liquido di 2 -fucosillattosio mediante essiccazione a spruzzo. Il concentrato liquido di 2 -fucosillattosio è una soluzione acquosa limpida al 45 % p/v ± 5 % p/v, da incolore a leggermente gialla. Specifiche della polvere di 2 -fucosillattosio Parametro di specifica Limiti Parametro fisico Colore da bianco ad avorio Analisi chimica 2 -fucosillattosio 90 % Lattosio 5 % 3 -fucosillattosio 5 % Difucosillattosio 5 % Fucosilgalattosio 3 % Glucosio 3 % Galattosio 3 % Fucosio 3 % Rilevazione OGM Negativa Tenore di umidità 9,0 % Tenore di proteine 100 μg/g Ceneri totali 0,5 % Contaminanti Piombo 0,02 mg/kg Arsenico 0,2 mg/kg Cadmio 0,1 mg/kg Mercurio 0,5 mg/kg Aflatossina M 1 0,025 μg/kg Parametri microbici Conta batterica totale 10 4 UFC/g Enterobatteri/coliformi Assenti in 11 g Lieviti e muffe 100 UFC/g Salmonella spp. Negativo/100 g Cronobacter spp. Negativo/100 g Endotossine 100 EU/g UFC: unità formanti colonie; EU: unità di endotossina

10 L 313/ Specifiche del concentrato liquido di 2 -fucosillattosio Parametro fisico Contenuto di solidi Parametro di specifica Soluzione limpida, da incolore a leggermente gialla Limiti 45 % p/v (+/ 5 % p/v) di sostanza secca in acqua Analisi chimica 2 -fucosillattosio 90 % Lattosio 5 % 3 -fucosillattosio 5 % Difucosillattosio 5 % Fucosilgalattosio 3 % Glucosio 3 % Galattosio 3 % Fucosio 3 % Rilevazione OGM Negativa Tenore di proteine 100 μg/g Ceneri totali 0,5 % Contaminanti Piombo 0,02 mg/kg Arsenico 0,2 mg/kg Cadmio 0,1 mg/kg Mercurio 0,5 mg/kg Aflatossina M 1 0,025 μg/kg Parametri microbici Conta batterica totale UFC/g Enterobatteri/coliformi Assenti in 11 g Lieviti e muffe 50 UFC/g Salmonella spp. Negativo/200 ml Cronobacter spp. Negativo/200 ml Endotossine 100 EU/ml UFC: unità formanti colonie; EU: unità di endotossina

11 L 313/9 ALLEGATO II Usi autorizzati della polvere e del concentrato liquido di 2 -fucosillattosio Categoria alimentare Formule per lattanti e formule di proseguimento Livello massimo 1,2 grammi di 2 -fucosillattosio per litro di prodotto finale pronto per il consumo, commercializzato come tale o ricostituito secondo le istruzioni del produttore.

12 L 313/ ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI DECISIONE N. 1/2017 DEL CONSIGLIO CONGIUNTO CARIFORUM-UE istituito dall'accordo di partenariato economico tra gli Stati del Cariforum, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, del 17 novembre 2017 concernente la modifica dell'allegato IX del protocollo I: Paesi e territori d'oltremare [2017/2202] IL CONSIGLIO CONGIUNTO CARIFORUM-UE, visto l'accordo di partenariato economico tra gli Stati del CARIFORUM, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra («accordo»), in particolare l'articolo 41 del protocollo I, considerando quanto segue: (1) Il protocollo I dell'accordo, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, definisce i paesi e territori d'oltremare (PTOM) come i paesi e territori d'oltremare di cui all'allegato IX. (2) A seguito del cambiamento dello status di Mayotte ( 1 ) e di Saint-Barthélemy ( 2 ) e dell'entrata in vigore della decisione 2013/755/UE del Consiglio relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare all'unione europea ( 3 ), l'elenco dei paesi e territori d'oltremare di cui all'allegato IX del protocollo I dell'accordo dovrebbe essere aggiornato, DECIDE: Articolo 1 L'allegato IX del protocollo I è sostituito dall'allegato della presente decisione. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione. Fatto a Bruxelles, il 17 novembre 2017 Per gli Stati del CARIFORUM K. JOHNSON SMH Per la parte UE C. MALMSTRÖM ( 1 ) Decisione 2012/419/UE dell'11 luglio 2012, che modifica lo status, nei confronti dell'unione europea, di Mayotte (GU UE L 204 del , pag. 131). ( 2 ) Decisione 2010/718/UE del 29 ottobre 2010, che modifica lo status, nei confronti dell'unione europea, dell'isola di Saint-Barthélemy (GU UE L 325 del , pag. 4). ( 3 ) Decisione 2013/755/UE del 25 novembre 2013, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare all'unione europea (GU L 344 del , pag. 1).

13 L 313/11 ALLEGATO «ALLEGATO IX DEL PROTOCOLLO I Paesi e territori d'oltremare Ai fini del presente protocollo, per paesi e territori d'oltremare si intendono i paesi e i territori di cui all'allegato II del trattato sul funzionamento dell'unione europea, elencati in appresso: (Questo elenco non pregiudica lo status di questi paesi e territori né la sua evoluzione) 1. Paesi e territori d'oltremare che mantengono relazioni particolari con il Regno di Danimarca: Groenlandia. 2. Paesi e territori d'oltremare che mantengono relazioni particolari con la Repubblica francese: Nuova Caledonia e dipendenze, Polinesia francese, Saint Pierre e Miquelon, Saint-Barthélemy, Terre australi ed antartiche francesi, Wallis e Futuna. 3. Paesi e territori d'oltremare che mantengono relazioni particolari con il Regno dei Paesi Bassi: Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius, Sint Maarten. 4. Paesi e territori d'oltremare che mantengono relazioni particolari con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord: Anguilla, Bermuda, Isole Cayman, Isole Falkland, Isole Georgia del Sud e Sandwich australi, Montserrat, Pitcairn, Sant'Elena e dipendenze, Territori dell'antartico britannico, Territori britannici dell'oceano indiano, Isole Turks e Caicos, Isole Vergini britanniche.»

14 L 313/ DECISIONE N. 2/2017 DEL CONSIGLIO CONGIUNTO CARIFORUM-UE istituito dall'accordo di partenariato economico tra gli Stati del CARIFORUM, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, del 17 novembre 2017 per quanto riguarda l'istituzione di un elenco di arbitri [2017/2203] IL CONSIGLIO CONGIUNTO CARIFORUM-UE, visto l'accordo di partenariato economico tra gli Stati del CARIFORUM, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, in particolare l'articolo 221, paragrafo 1, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L'elenco di quindici arbitri di cui all'articolo 221, paragrafo 1, allegato alla presente decisione è adottato dalle parti. Articolo 2 Il comitato CARIFORUM-UE per il commercio e lo sviluppo può modificare l'elenco di arbitri allegato alla presente decisione. La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione. Articolo 3 Fatto a Bruxelles, addì 17 novembre 2017 Per gli Stati del CARIFORUM K. JOHNSON SMH Per la parte UE C. MALMSTRÖM

15 L 313/13 ALLEGATO Elenco degli arbitri di cui all'articolo 221, paragrafo 1, dell'accordo Arbitri selezionati dagli Stati CARIFORUM: Signora Tracy BENN-ROBERTS (Antigua e Barbuda) Signora Nicole FOSTER (Barbados) Signora Bertha COOPER ROSSEAU (Bahamas) Signora Michelle A. BROWN (Giamaica) Signora Fabiola MEDINA GARNES (Repubblica dominicana) Arbitri selezionati dall'ue: Signor Jacques BOURGEOIS (Belgio) Signor Claus Dieter EHLERMANN (Germania) Signor Pieter Jan KUIJPER (Paesi Bassi) Signor Giorgio SACERDOTI (Italia) Signor Ramon TORRENT (Spagna) Arbitri selezionati dalle parti: Signor Frederick ABBOTT (Stati Uniti d'america) Signor James BACCHUS (Stati Uniti d'america) Signor Armand DE MESTRAL (Canada) Signor Claudia OROZCO (Colombia) Signor Helge SELAND (Norvegia)

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20 ISSN (edizione elettronica) ISSN X (edizione cartacea) Ufficio delle pubblicazioni dell Unione europea 2985 Lussemburgo LUSSEMBURGO

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