La valutazione ambientale strategica del piano di ricostruzione di L Aquila

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1 La valutazione ambientale strategica del piano di ricostruzione di L Aquila, 20/4/ Il quadro normativo e la proposta metodologia Negli ultimi anni, il panorama internazionale si è arricchito di una molteplicità di convenzioni e normative, finalizzate a introdurre la dimensione ambientale all interno dei processi di pianificazione e programmazione territoriale. Nell ambito della normativa comunitaria sono state introdotte numerose direttive, volte a disciplinare i procedimenti e i contenuti della valutazione ambientale di progetti (valutazione di impatto ambientale, direttive 85/337/CEE e 97/11/CE), delle aree di pregio naturalistico (valutazione d incidenza, direttiva 92/43/CEE o direttiva Habitat), dei siti produttivi (autorizzazione ambientale integrata, direttiva 96/61/CE), dei piani e programmi (valutazione ambientale strategica, direttiva 2001/42/CE) e, in prospettiva, anche delle azioni strategiche (valutazione di impatto integrata, COM(2002) 276). Altrettanta attenzione è stata riservata dal legislatore europeo alla partecipazione pubblica nei processi decisionali, motivato dalla convinzione che il coinvolgimento e la sensibilizzazione dei cittadini nei confronti delle tematiche ambientali possono condurre di per sé a un aumento della tutela dell ambiente. Sulla scorta della convenzione di Århus 1, il parlamento europeo e il consiglio hanno poi emanato una prima direttiva sull accesso del pubblico all informazione ambientale (direttiva 1 La convenzione di Århus, firmata nel 1998 ed entrata in vigore nel 2001, si basa sui seguenti tre pilastri : garantire ai cittadini l accesso alle informazioni ambientali; favorire la partecipazione dei cittadini alle attività decisionali che possano avere effetti sull ambiente; estendere le condizioni per l accesso alla giustizia. 1

2 2003/4/CE 2 ); una seconda direttiva riguarda la partecipazione del pubblico all elaborazione di alcuni piani e programmi in materia ambientale (direttiva 2003/35/CE 3 ) e una terza di direttiva, per ora in forma di proposta, sull accesso alla giustizia in materia ambientale (COM(2003) ). È con la direttiva 2001/42/CE del parlamento europeo e del consiglio del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull ambiente che si individua in via definitiva nella valutazione ambientale lo strumento per l integrazione delle considerazioni di carattere ambientale nell elaborazione e nell adozione di taluni piani e programmi che possono avere effetti significativi sull ambiente. Con la definizione della Vas nella direttiva 2001/42/CE è stato introdotto un importante strumento per l integrazione delle considerazioni di carattere ambientale nell elaborazione e nell adozione di taluni piani e programmi. Entrata in vigore il 21 luglio 2001, è stata recepita a livello nazionale con il D.lgs 3 aprile 2006, n.152 Norme in materia ambientale, successivamente modificato ed integrato (in particolare con il D.lgs 16 gennaio 2008, n.4). A livello regionale, in Abruzzo, il 9 agosto 2006 con delibera di Giunta regionale n. 907/C è stato approvato il testo della legge regionale in materia di pianificazione del governo del territorio che recepisce la normativa sulla valutazione ambientale strategica. Nelle more dell entrata in vigore di detto disegno di legge (attualmente all esame del Consiglio regionale) sono state emanate alcune parziali disposizioni. La L.R. n 27 del 9 agosto 2006 all art. 11 istituisce l autorità ambientale Abruzzo nella persona del direttore della direzione parchi, territorio, ambiente, energia, che svolge funzioni proprie in tema di VAS nell ambito della programmazione regionale, nazionale e comunitaria. Il processo di 2 Sulla base di tale direttiva, gli Stati membri devono provvedere affinché le autorità pubbliche rendano disponibile l informazione ambientale detenuta da essi o per loro conto, senza che il richiedente debba fornire la motivazione della propria richiesta. Devono inoltre adottare le misure necessarie per garantire la raccolta dell informazione ambientale rilevante per un attiva e sistematica diffusione al pubblico. Infine, gli Stati membri devono garantire la qualità dell informazione ambientale, documentando le modalità con cui essa sia stata raccolta, sistematizzata ed elaborata. 3 Direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 maggio 2003 che modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all accesso alla giustizia. Questa direttiva sulla partecipazione del pubblico nell elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale prevede che al pubblico siano offerte tempestive ed effettive opportunità di partecipazione alla preparazione e alla modifica o al riesame dei piani ovvero dei programmi. Spetta agli Stati membri provvedere ad informare il pubblico, attraverso pubblici avvisi oppure in altre forme, compresi i mezzi di comunicazione elettronici, di qualsiasi proposta relativa ai piani o programmi in materia ambientale o alla loro modifica o riesame, e a rendere accessibili al pubblico le informazioni relative a tali proposte, comprese le informazioni sul diritto di partecipare al processo decisionale e sull autorità competente cui sottoporre eventuali osservazioni o quesiti. Il pubblico può esprimere osservazioni e pareri prima che vengano adottate decisioni sui piani e sui programmi. Si deve quindi tenere conto delle risultanze della partecipazione del pubblico, in seguito alle quali l autorità competente deve informare in merito alle decisioni adottate e ai motivi e alle considerazioni su cui le stesse sono basate, includendo informazioni circa il processo di partecipazione del pubblico. 4 Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull accesso alla giustizia in materia ambientale, COM(2003)

3 adeguamento alle disposizioni normative contenute nel D.Lgs 152/2006 è stato avviato con la delibera di Giunta regionale 19 febbraio 2007, n. 148 recante "Disposizioni concernenti la valutazione ambientale strategica di piani e programmi regionali" la quale, oltre a definire i piani e programmi da sottoporre a Vas e a definirne la procedura generale (Allegato 1), istituisce presso l Autorità ambientale una task force con il compito di fornire un supporto tecnico amministrativo alle direzioni regionali responsabili del piano o del programma. L autorità ambientale, tramite la propria task force fornisce, se richiesto, supporto tecnico agli enti locali per l applicazione della procedura di Vas ai piani/programmi di loro competenza (delibera di Giunta regionale 13 agosto 2007, n. 842 "Indirizzi concernenti la valutazione ambientale strategica di piani di competenza degli enti locali ricadenti nel territorio regionale"). La Vas è integrata con la procedura del governo del territorio: i Comuni approvano la pianificazione di livello comunale, le Province i piani territoriali provinciali ed i piani attuativi degli stessi, le Regioni i piani di competenza regionale; per analogia viene individuato il soggetto competente in materia di VAS relativamente al livello del piano urbanistico oggetto della valutazione (circolare della direzione parchi, territorio, ambiente ed energia prot. n del ). La procedura di Vas, inoltre, viene descritta dalle Linee Guida della Task Force dell Autorità ambientale che oltre a fornire l elenco delle Autorità con competenza ambientale (ACA) individuano un set di indicatori di sostenibilità ambientale. Tornando alla normativa nazionale, il comma 3 dell articolo 4, titolo I, della parte II del D.Lgs 152/2006 (come modificato dal D.Lgs 4/2008) chiarisce che la valutazione ambientale di piani, programmi e progetti ha la finalità di assicurare che l attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile e, quindi, nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e di un equa distribuzione dei vantaggi connessi all attività economica. Per mezzo della stessa si affronta la determinazione della valutazione preventiva integrata degli impatti ambientali nello svolgimento delle attività normative e amministrative, di informazione ambientale, di pianificazione e programmazione e in tale ambito la valutazione ambientale di piani e programmi che possono avere un impatto significativo sull ambiente ha la finalità di garantire un elevato livello di protezione dell ambiente e contribuire all integrazione di considerazioni ambientali all atto dell elaborazione, dell adozione e approvazione di detti piani e programmi assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile. I piani e programmi oggetto di valutazione ambientale strategica sono gli atti e i provvedimenti di pianificazione e di programmazione comunque denominati, compresi quelli cofinanziati dall Unione europea, nonché le loro varianti, formati da un autorità a livello nazionale, regionale o locale, oppure predisposti da un autorità per essere approvati mediante una procedura legislativa, amministrativa o 3

4 negoziale, oppure quei piani e programmi che sono previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, che possono avere impatti significativi sull ambiente e sul patrimonio culturale (art. 6, c.1 D.lgs 152/2006). In particolare deve essere effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi 5 : che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell aria, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l approvazione, l autorizzazione, l area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del D.lgs 152/2006 con successive modificazioni e integrazioni; per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d incidenza ai sensi dell articolo 5 del Dpr 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni. Per valutazione ambientale si intende il processo che comprende: lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità (articolo 3, paragrafo 3, direttiva CE/2001/42, successivamente articolo 12, D.lgs 152/2006); la redazione del rapporto ambientale (articolo 5, direttiva CE/2001/42, successivamente articolo 13, D.lgs 152/2006); lo svolgimento di consultazioni (articolo 6, direttiva CE/2001/42, successivamente articolo 14, D.lgs 152/2006); 5 Per i piani e i programmi che determinano l uso di piccole aree a livello locale, e per le modifiche minori dei piani e dei programmi, la valutazione ambientale è necessaria qualora l autorità competente valuti che possano avere impatti significativi sull ambiente, secondo le disposizioni di cui all articolo 12 del D.lgs152/2006 (verifica di assoggettabilità). L autorità competente, secondo le disposizioni di cui all articolo 12 del richiamato D.lgs152/2006, valuta anche se i piani e i programmi che definiscono il quadro di riferimento per l autorizzazione dei progetti, possono avere effetti significativi sull ambiente. 4

5 la valutazione del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni (articolo 8, direttiva CE/2001/42, successivamente articolo 15, D.lgs 152/2006) 6 ; l espressione di parere motivato e decisione (articoli 15 e 16, D.lgs 152/2006); l informazione sulla decisione assunta (articolo 9, direttiva CE/2001/42, successivamente articolo 17 del D.lgs 152/2006); la messa a punto delle disposizioni della fase di monitoraggio per il controllo degli effetti ambientali significativi dell attuazione del piano o del programma (articolo 10, direttiva CE/2001/42, successivamente articolo 18, D.lgs 152/2006). Appurata la necessità di elaborare la valutazione ambientale strategica per un piano o un programma (o perché il piano o programma rientra nei criteri stabiliti dall art. 6 del D.Lgs 152/2006 o perché tale necessità è stata desunta dalla verifica di assoggettabilità), sin dai momenti preliminari dell attività di elaborazione del piano o del programma, sulla base di un rapporto preliminare sui possibili impatti ambientali significativi dell attuazione del piano o programma (il cosiddetto documento di scoping,), il proponente 7 o l autorità procedente 8 entrano in consultazione 9 con l autorità competente 10 e 6 Secondo la direttiva CE/2001/42, la fase di valutazione è effettuata durante la fase di redazione del piano o del programma e anteriormente alla sua adozione o all avvio della relativa procedura di approvazione. Essa è preordinata a garantire che gli impatti significativi sull ambiente derivanti dall attuazione di detti piani e programmi siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro approvazione. Diversamente, secondo il D.lgs 152/2006: l autorità competente, in collaborazione con l autorità procedente, svolge le attività tecnico-istruttorie, acquisisce e valuta tutta la documentazione presentata (ovvero la proposta di piano o programma adottata) nonché le osservazioni, obiezioni e suggerimenti inoltrati, ed esprime il proprio parere motivato, e provvede, ove necessario, alla revisione del piano o programma alla luce del parere motivato espresso prima della presentazione del piano o programma per l adozione definitiva o per l approvazione. 7 Il proponente è il soggetto pubblico o privato che elabora il piano, programma o progetto soggetto alle disposizioni del D.lgs 152/2006, nel nostro caso il Comune di L Aquila. 8 L autorità procedente è la pubblica amministrazione che elabora il piano, programma soggetto alle disposizioni del D.lgs 152/2006, ovvero nel caso in cui il soggetto che predispone il piano, programma sia un diverso soggetto pubblico o privato, la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano, programma; nel nostro caso è il Comune di L Aquila. 9 Questa consultazione, salvo quanto diversamente concordato, si conclude entro 90 giorni. 10 L autorità competente è la pubblica amministrazione cui compete l adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità, l elaborazione del parere motivato, nel caso di valutazione di piani e programmi, e l adozione dei provvedimenti conclusivi in materia di Via, nel caso di progetti. In sede statale, l autorità competente è il ministro dell Ambiente e della tutela del territorio e del mare; mentre in sede regionale, l autorità competente è la pubblica amministrazione con compiti di tutela, protezione e valorizzazione ambientale individuata secondo le disposizioni delle leggi regionali o delle Province autonome. Nel nostro caso, alla luce delle varie Circolari (n del e n. 528 del ) si tratta del omune di L Aquila. 5

6 con gli altri soggetti competenti in materia ambientale 11, al fine di definire la portata e il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale. 2. Il processo di VAS applicato al PdR del Comune di L Aquila Entrando nel vivo del processo di pianificazione del Comune di L Aquila, la redazione del rapporto ambientale spetta al Comune e costituisce parte integrante del piano di ricostruzione, accompagnandone il processo di approvazione. Nel rapporto ambientale devono essere individuati, descritti e valutati gli impatti significativi che l attuazione del piano di ricostruzione potrebbero determinare sull ambiente e sul patrimonio culturale, nonché le ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell ambito territoriale del piano stesso. L allegato VI 12 al D.Lgs 152/2006 riporta le informazioni da fornire nel rapporto ambientale, nei limiti in cui possono essere ragionevolmente richieste, tenuto conto del livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione correnti, dei contenuti e del livello di dettaglio del piano per il quale viene predisposto. 13 Nel caso specifico del piano di ricostruzione di L Aquila, il Comune, in qualità di autorità procedente e autorità competente, dopo aver redatto un documento di scoping comprendente una descrizione del piano e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del piano, facendo riferimento ai criteri dell'allegato I del D.Lgs 4/2008 ed aver individuato i soggetti competenti in materia ambientale (ACA) da consultare deve trasmettere loro il documento preliminare per acquisirne il parere di competenza. Tenuto conto dei contributi pervenuti il rapporto ambientale e una sintesi non tecnica dello stesso, devono essere messi a disposizione dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico interessato affinché questi abbiano l opportunità di esprimersi. 11 I soggetti competenti in materia ambientale sono le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, per le loro specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale, possono essere interessate agli impatti sull ambiente dovuti all attuazione dei piani, programmi o progetti. 12 Esso riprende ed in parte integra/modifica l allegato I alla direttiva CE/2001/ Per evitare duplicazioni della valutazione, possono essere utilizzati, se pertinenti, approfondimenti già effettuati ed informazioni ottenute nell ambito di altri livelli decisionali o altrimenti acquisite in attuazione di altre disposizioni normative. 6

7 La consultazione in seguito all adozione del piano deve quindi essere confermata successivamente; i soggetti competenti in materia di ambiente e il pubblico devono essere infatti informati in merito alla decisione presa e deve essere messo a loro disposizione: il piano di ricostruzione adottato; il parere motivato espresso dalle varie autorità consultate; la dichiarazione di sintesi che illustra in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano di ricostruzione e come si è tenuto conto del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni; nonché le ragioni che hanno portato alla formulazione del piano adottato, alla luce delle alternative possibili che erano state individuate; le misure adottate in merito alla successiva fase di monitoraggio. In particolare, il monitoraggio, deve assicurare il controllo degli impatti significativi sull ambiente derivanti dall attuazione del piano di ricostruzione approvato, e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e da adottare le opportune misure correttive. Come è evidente, il rapporto ambientale è la parte centrale del processo di valutazione ambientale strategica: esso costituisce anche la base principale per il sistema di monitoraggio e, quindi, per controllare gli effetti significativi dell attuazione del piano di ricostruzione. 3. Fasi e soggetti del processo di valutazione A seguito del sisma 2009, in attuazione della normativa straordinaria per la ricostruzione dei centri storici (L.77/2009, DCR 3/2010, DCR 12/2010, OPCM 3820/2009 e s.m.i.) è stato redatto il piano di ricostruzione relativo ai centri storici di L Aquila e Frazioni. Ai sensi dell art. 14 c. 5 bis L. 77/2009 il piano di ricostruzione dei centri storici definisce le linee di indirizzo strategico per assicurarne la ripresa socio-economico e la riqualificazione dell abitato nonché per facilitare il rientro delle popolazioni sfollate nelle abitazioni danneggiate dagli eventi sismici del Il Comune di L Aquila ha ritenuto che la facilitazione del rientro delle popolazioni nelle abitazioni colpite dal sisma, posto fra gli obiettivi della L. 77/2010, fosse la principale linea di indirizzo strate- 7

8 gico della ricostruzione e che essa dovesse essere perseguita in via prioritaria favorendo, ove possibile, la diretta e libera azione di recupero e risanamento degli edifici danneggiati laddove si fossero riscontrate conformità urbanistica e sufficienti condizioni di ripristino di funzionalità e reinsediamento delle attività presenti prima del sisma, a condizione che tali interventi, anticipatori rispetto ad interventi di più ampia portata urbanistica, non contrastassero con le linee di indirizzo strategico della ripianificazione del territorio. Per tali ragioni l approccio alla ricostruzione dei centri storici adottato dal Comune di L Aquila si è fondato su un doppio livello di azione: a. attuazione immediata degli interventi edilizi diretti conformi al vigente PRG, come definiti dal DPR 380/2001 art. 3 c. 1 lett. a), b), c), d); si tratta della maggioranza delle proposte di intervento presentate a seguito degli avvisi del sindaco e sottoposte a verifica preliminare ai sensi dell art. 6 DCR 3/2010; b. attuazione successiva degli interventi indiretti, come definiti dal DPR 380/2001 art. 3 c. 1 lett. f), attraverso singoli piani e programmi di recupero in variante al PRG, di iniziativa sia pubblica che privata, relativi ad aree meritevoli di riqualificazione edilizia e ristrutturazione urbanistica, con le modalità e procedure definite dalla vigente L.R. 18/1983. (Progetti urbani unitari). Nelle procedure di approvazione dei piani di ricostruzione così come delineate dal combinato disposto dell art. 6 del decreto commissariale n. 3/2010 e degli artt. 20 e 21 della legge regionale Abruzzo 12 aprile 1983, n. 18, il processo relativo alla valutazione ambientale strategica si inserisce nella fase successiva all adozione del piano di ricostruzione ed alla sua pubblicazione per eventuali osservazioni. Nel corso della conferenza di servizi, infatti, il Comune autorità competente ai fini della procedura di VAS in seguito all acquisizione dei pareri prescritti, esprime il giudizio di assoggettabilità o meno a VAS. La procedura di Vas prevede la predisposizione del documento di scoping ai fini di raccogliere osservazioni, pareri e proposte di modifica e integrazione da parte dei soggetti competenti in materia ambientale e dagli altri soggetto individuati dal D.lgs 156/2006. I soggetti competenti in materia ambientale, eventualmente da consultare per dare avvio alla fase di consultazioni preliminari, sono elencati nella successiva tabella. Elenco delle autorità competenti individuate ai sensi del D.lgs 156/2006 e s.m.i. 8

9 Regione Abruzzo DC - Direzione LL.PP., Ciclo Idrico Integrato e Difesa del Suolo e della Costa - Servizio Gestione delle Acque - Servizio Qualità delle Acque - Servizio Difesa del Suolo - Servizio Genio Civile regionale (L Aquila) - Servizio per la Sicurezza Idraulica DH - Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale,Caccia e Pesca, Emigrazione - Servizio Gestione del territorio DA-Direzione Affari Della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia. - Servizio Politica energetica, qualità dell'aria, inquinamento acustico ed elettromagnetico, rischio ambientale, SINA - Servizio Conservazione della Natura e APE - Servizio Tutela, Valorizzazione del Paesaggio e Valutazioni Ambientali DR - Direzione Protezione Civile, Ambiente - Servizio Politiche per lo Sviluppo Sostenibile - Servizio Gestione dei Rifiuti Province - Provincia dell Aquila, Settore Ambiente, Provveditorato alla ricostruzione, Servizio Analisi e Valutazioni Ambientali A.S.L. A.S.L. 1 Avezzano, L Aquila, Sulmona ATO Ambiti Territoriali Ottimali Autorità di Bacino Soprintendenze Enti Parco Altro ATO 1 Aquilano Autorità dei Bacini di rilievo regionale dell Abruzzo e del bacino interregionale del fiume Sangro Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici - Soprintendenza beni culturali (MIBAC) Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici (BAP) Soprintendenza per i Beni Archeologici Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga Ente Parco Regionale Sirente-Velino Commissario per le macerie Comando Regionale Corpo Forestale dello Stato Comando Regionale Corpo Forestale dello Stato L Aquila 9

10 Ufficio Super Coordinamento sicurezza cantieri Di seguito si riporta una descrizione delle fasi proposte per la metodologia di valutazione, in coerenza con l art. 5 della direttiva 42/2001/CE e con l art.13 del D.lgs 152/2006 e successive modifiche e integrazioni. Il primo passo è rappresentato dall individuazione della autorità con competenze ambientali e del pubblico rilevanti per il piano (Tab. 1.2). Segue la descrizione del quadro pianificatorio e programmatico del PdR attraverso la descrizione degli obiettivi e dei contenuti del piano di ricostruzione. Si procede, quindi, con l analisi di contesto basata su temi e questioni ambientali rilevanti per il PdR. Tali temi e questioni ambientali, a partire da quelli richiesti dalla direttiva (allegato I item f), sono stati integrati e suddivisi in ulteriori voci ambientali. Obiettivo dell analisi di contesto è l elaborazione degli indicatori per la lettura del territorio interessato dal piano di ricostruzione al fine di evidenziarne trend, criticità e opportunità utili per la definizione degli obiettivi e azioni del piano stesso. Con l avvio delle consultazioni delle Autorità con competenze ambientali si conclude la fase di scoping. Il processo di VAS prosegue poi con l analisi di coerenza esterna finalizzata a verificare l esistenza di relazioni di coerenza tra obiettivi del PdR e obiettivi di sostenibilità e protezione ambientale, sociale, territoriale ed economica desunti da piani e programmi di livello regionale. Si passa, quindi, a valutare le alternative strategiche del Piano. A tal proposito si ricorda che la direttiva richiede di documentare le ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate. La possibile presenza di effetti negativi significativi sull ambiente determinerà l introduzione di misure per impedire, ridurre e compensare tali effetti. Segue la definizione delle attività di monitoraggio attraverso il quale sarà possibili controllare l evoluzione nel tempo delle varie componenti ambientali sulle quali il PdR inciderà maggiormente. A tal fine sarà individuato un set minimo di indicatori. Il termine di questa fase è rappresentato dalla proposta di rapporto ambientale che documenterà il modo in cui si è svolto il processo di valutazione ambientale; in particolare descriverà come la dimensione ambientale è stata integrata nel PdR secondo il contenuto dell allegato I della direttiva 2001/42/CE. 10

11 Seguiranno, quindi, le consultazioni delle autorità con competenze ambientali e del pubblico precedentemente individuati. Si procederà all analisi e all eventuale integrazione delle osservazioni pervenute, per giungere infine al rapporto ambientale definitivo e sintesi non tecnica, parallelamente al PdR adottato. Si sottolinea che mentre nel caso dell ordinaria predisposizioni di piani o programmi il procedimento relativo alla VAS accompagna fin dalle prime fasi il processo di elaborazione del piano/programma, nel caso dei piani di ricostruzione, il DCR 3/2010 individua momenti diversi di interazione tra le due procedure talché la verifica di assoggettabilità alla Vas inizia, a PdR già adottato, durante la fase di consultazione delle autorità nel corso della conferenza di servizi prevista all interno della procedura di approvazione. 4. La struttura del rapporto ambientale L Allegato VI al D.lgs 152/2006 che riprende, e in parte integra, quanto contenuto nell allegato I alla direttiva 42/2001/CE (le parole sottolineate o barrate evidenziano le modifiche apportate dalla norma italiana alla direttiva comunitaria) descrive le informazioni da includere nel documento: a) illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o programma e del rapporto con altri pertinenti piani o programmi; b) aspetti pertinenti dello stato attuale dell ambiente e sua evoluzione probabile senza l attuazione del piano o del programma; c) caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere significativamente interessate; d) qualsiasi problema ambientale esistente pertinente al piano o programma, ivi compresi in particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, culturale e paesaggistica, quali le zone designate come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, nonché i territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità, di cui all art.21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.228; e) obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati Membri pertinenti al piano o al programma, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale; 11

12 f) possibili effetti impatti significativi sull ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l acqua, l aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l interrelazione tra i suddetti fattori. Devono essere considerati tutti gli impatti significativi, compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi; g) misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali effetti impatti negativi significativi sull ambiente dell attuazione del piano o del programma; h) sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o mancanza di know-how o difficoltà derivanti dalla novità dei problemi e delle tecniche per risolverli) nella raccolta delle informazioni richieste; i) descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio di cui all articolo 10 della Direttiva 42/2001/CE e controllo degli impatti ambientali significativi derivanti dall attuazione del piani o del programma proposto definendo, in particolare, le modalità di raccolta dei dati e di elaborazione degli indicatori necessari alla valutazione degli impatti, la periodicità della produzione di un rapporto illustrante i risultati della valutazione degli impatti e le misure correttive da adottare; j) sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti, per la divulgazione ad un più ampio pubblico di destinatari. Le informazioni e gli argomenti da trattare saranno quindi organizzati seguendo lo schema dell allegato VI del D.Lgs 152/2006 e successive modifiche e integrazioni. Struttura del rapporto ambientale per la Vas del PdR di L Aquila Riferimenti legislativi (allegato I della direttiva 42/2001/CE e allegato VI del D.lgs 152/2006 e s.m.i.) a) Illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o programma e del rapporto con altri pertinenti piani o programmi a) Illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o programma e del rapporto con altri pertinenti piani o programmi b) aspetti pertinenti dello stato attuale dell ambiente e sua evoluzione probabile senza l attuazione del piano o del programma Struttura del rapporto ambientale 1. Introduzione 2. Quadro di riferimento progettuale. Sintesi degli obiettivi e del progetto del PdR 3. Quadro di riferimento programmatico. Il rapporto tra PdR e altri piani o programmi 4. La scelta degli indicatori 5. Aspetti pertinenti dello stato attuale dell ambiente e sua probabile evoluzione senza 12

13 c) caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere significativamente interessate d) qualsiasi problema ambientale esistente pertinente al piano o programma, ivi compresi, in particolare, quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, culturale e paesaggistica, quali le zone designate come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelle classificate come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, nonché i territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità, di cui all articolo 21 del D.lgs 18 maggio 2001, n.228 l attuazione del PdR popolazione salute umana suolo acqua atmosfera e clima biodiversità e aree naturali protette paesaggio e beni culturali rifiuti e bonifiche ambiente urbano 6. Caratteristiche ambientali delle aree di particolare rilevanza ambientale, culturale e paesaggistica e) obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati Membri pertinenti al piano o al programma, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale f) possibili impatti significativi sull ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l acqua, l aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l interrelazione tra i suddetti fattori. (Detti impatti devono comprendere quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi dir. 42/2001/CE) (Devono essere considerati tutti gli impatti significativi, compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi D.lgs 152/2006 e s.m.i.) 8. Gli obiettivi di protezione ambientale e loro applicazione al PdR 9. Possibili effetti significativi sull ambiente del PdR suolo acqua atmosfera e clima biodiversità e aree naturali protette paesaggio e beni culturali rifiuti e bonifiche ambiente urbano clima acustico, elettrosmog, radiazioni ionizzanti aree a rischio di incidente rilevante sistema energetico sistema della mobilità g) misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali impatti negativi significativi sull ambiente dell attuazione del piano o del programma h) sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è sta- 10. Misure per impedire, ridurre e compensare gli effetti ambientali negativi 11. Ragioni della scelta delle alternative individuate per le azioni previste 13

14 ta effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o difficoltà derivanti dalla novità dei problemi e delle tecniche per risolverli) nella raccolta delle informazioni richieste i) descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli impatti ambientali significativi derivanti dall attuazione del piani o del programma proposto definendo, in particolare, le modalità di raccolta dei dati e di elaborazione degli indicatori necessari alla valutazione degli impatti, la periodicità della produzione di un rapporto illustrante i risultati della valutazione degli impatti e le misure correttive da adottare j) sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti. 12. Misure di monitoraggio Sintesi non tecnica del rapporto ambientale 14

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