Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

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1 2006D0133 IT Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni B DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 13 febbraio 2006 che prescrive agli Stati membri di adottare, a titolo provvisorio, misure supplementari contro la propagazione di Bursaphelenchus xylophilus (Steiner e Buhrer) Nickle et al. (nematode del pino) per quanto riguarda le regioni del Portogallo diverse da quelle notoriamente indenni da questo organismo [notificata con il numero C(2006) 345] (2006/133/CE) (GU L 52 del , pag. 34) Modificato da: Gazzetta ufficiale n. pag. data M1 Decisione 2008/340/CE della Commissione del 25 aprile 2008 L M2 Decisione 2008/378/CE della Commissione del 15 maggio 2008 L M3 Decisione 2008/684/CE della Commissione del 19 agosto 2008 L M4 Decisione 2008/790/CE della Commissione del 7 ottobre 2008 L M5 Decisione 2008/954/CE della Commissione del 15 dicembre 2008 L M6 Decisione 2009/420/CE della Commissione del 28 maggio 2009 L M7 Decisione 2009/993/UE della Commissione del 17 dicembre 2009 L

2 2006D0133 IT DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 13 febbraio 2006 che prescrive agli Stati membri di adottare, a titolo provvisorio, misure supplementari contro la propagazione di Bursaphelenchus xylophilus (Steiner e Buhrer) Nickle et al. (nematode del pino) per quanto riguarda le regioni del Portogallo diverse da quelle notoriamente indenni da questo organismo [notificata con il numero C(2006) 345] (2006/133/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità ( 1 ), in particolare l'articolo 16, paragrafo 3, considerando quanto segue: (1) Quando uno Stato membro ritiene che esista un pericolo imminente di introduzione nel proprio territorio, in provenienza da un altro Stato membro, del Bursaphelenchus xylophilus (Steiner e Buhrer) Nickle et al. (nematode del pino), può prendere a titolo provvisorio le misure supplementari eventualmente necessarie per cautelarsi contro tale rischio. (2) Il 25 giugno 1999, il Portogallo ha informato gli altri Stati membri e la Commissione che alcuni esemplari di pino originari del suo territorio risultavano infestati dal nematode del pino. La Commissione ha adottato le decisioni 2000/58/CE ( 2 ) e 2001/218/CE ( 3 ) che definiscono le misure da prendere contro il nematode del pino. (3) Da ulteriori accertamenti effettuati nel novembre 2004 dall Ufficio alimentare e veterinario e da un complemento di informazioni trasmesse dal Portogallo, oltre che da indagini ufficiali condotte dagli altri Stati membri su campioni di legname, cortecce isolate e piante di Abies Mill., Cedrus Trew, Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr. e Tsuga Carr., risulterebbe che la diffusione del nematode del pino rimane circoscritta alla zona delimitata del Portogallo grazie all attuazione di un piano di eradicazione. Tuttavia, nel corso delle indagini condotte nella regione sono stati ancora riscontrati alberi che presentano sintomi di infestazione da parte di questo organismo. (4) L applicazione da parte del Portogallo di un piano a medio termine di lotta contro la diffusione del nematode del pino del febbraio 2003, modificato nel giugno 2003, è stata valutata dal comitato fitosanitario permanente nelle sue riunioni del luglio 2004 e maggio Nel corso dell ultima riunione, la conclusione è stata che la riduzione del livello di infezione richiesto nelle zone circoscritte non è stato raggiunto fino a quel momento. (5) È quindi necessario che il Portogallo continui ad applicare misure specifiche relative al trasporto di legname, cortecce isolate e ( 1 ) GU L 169 del , pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/77/CE della Commissione (GU L 296 del , pag. 17). ( 2 ) GU L 21 del , pag. 36. ( 3 ) GU L 81 del , pag. 34. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2003/127/CE (GU L 50 del , pag. 27).

3 2006D0133 IT piante ospiti all interno delle zone delimitate del Portogallo, nonché da queste zone verso il resto del territorio portoghese e verso gli altri Stati membri. (6) Occorre altresì che il Portogallo continui ad attuare misure di lotta contro la diffusione del nematode del pino finalizzate all eradicazione di tale organismo. Il Portogallo deve quindi presentare un piano a medio termine aggiornato di lotta contro la diffusione del nematode del pino, al fine dell eradicazione di tale organismo. (7) Gli altri Stati membri devono continuare ad avere la possibilità di applicare ulteriori misure per proteggere i loro territori dal nematode del pino. (8) I risultati delle misure specifiche e dell attuazione del piano a medio termine dovrebbero essere valutati regolarmente, in particolare sulla base delle informazioni che il Portogallo e gli altri Stati membri dovranno fornire. (9) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Ai fini della presente decisione si intende per: a) «nematode del pino (PWN)»: Bursaphelenchus xylophilus (Steiner e Buhrer) Nickle et al.; b) «legname e cortecce sensibili»: le cortecce isolate di conifere (Coniferales), escluse quelle di Thuja L.; c) «piante sensibili»: piante (ad eccezione di frutta e semi) di Abies Mill., Cedrus Trew, Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr. e Tsuga Carr. M4 M6 Articolo 2 Fino al 31 marzo 2012, il Portogallo e, ove opportuno, la Spagna, provvederanno affinché le condizioni previste nell allegato siano soddisfatte relativamente al legname, alle cortecce e alle piante sensibili che devono essere trasportati all interno o da zone delimitate, definite in conformità dell articolo 5, verso altre zone degli Stati membri o paesi terzi che non siano delimitate. Quando verifica il rispetto delle condizioni di cui al punto 1 dell allegato, il Portogallo sottopone a controlli ufficiali, nella massima misura possibile, i trasporti di legname, cortecce e piante sensibili da zone delimitate situate nel suo territorio verso zone non delimitate di Stati membri o di paesi terzi, con particolare attenzione per i movimenti che presentano il massimo rischio di trasportare nematodi del pino vivi al di fuori delle zone delimitate. Tali controlli ufficiali sono effettuati nei punti di uscita di legname, cortecce e piante sensibili dalle zone delimitate. Tutti i risultati sono comunicati settimanalmente alla Commissione e agli altri Stati membri. Il Portogallo attua fino al 31 marzo 2012 un piano di eradicazione per lottare contro la diffusione del nematode del pino, finalizzato alla sua eradicazione. Il piano comprende misure specifiche sulla gestione, nell ambito della zona delimitata, delle specie vegetali notoriamente molto

4 2006D0133 IT M6 sensibili al nematode del pino nelle condizioni portoghesi. Il piano è esaminato ogni anno entro il 31 dicembre. Articolo 3 1. Gli Stati membri di destinazione diversi dal Portogallo effettuano controlli ufficiali su legname, cortecce e piante sensibili provenienti dal Portogallo e introdotti nel loro territorio. Tali controlli consistono in un controllo documentale comprendente un controllo della presenza e della conformità della marcatura a norma della presente decisione, un controllo dell identità e, se del caso, un controllo fitosanitario che può comprendere un analisi per l accertamento della presenza del nematode del pino. 2. I controlli ufficiali di cui al paragrafo 1 sono effettuati con una frequenza variabile in funzione in particolare del rischio che comportano i diversi tipi di legname, cortecce e piante sensibili e dei precedenti dell operatore responsabile del trasporto di legname, cortecce e piante sensibili per quanto riguarda il rispetto delle disposizioni della presente decisione. M2 3. Qualora dai controlli ufficiali effettuati come disposto dal paragrafo 1 risulti confermata la non conformità, sono adottati opportuni provvedimenti analoghi a quelli di cui all articolo 11 della direttiva 2000/29/CE. Articolo 4 1. Gli Stati membri svolgono indagini ufficiali annuali volte a determinare se il legname, le cortecce e le piante sensibili provenienti dal proprio territorio siano infestati dal nematode del pino. Fatto salvo il disposto dell articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2000/29/CE, i risultati delle indagini sono notificati agli altri Stati membri e alla Commissione ogni anno entro il 15 dicembre. 2. M4 Oltre alle indagini previste al paragrafo 1, il Portogallo e, se del caso, la Spagna elaboreranno annualmente un piano di sorveglianza per le zone delimitate e lo presenteranno alla Commissione per approvazione. Il piano è basato sui rischi e tiene conto della distribuzione delle piante sensibili all interno del territorio portoghese. I risultati dell indagine effettuata sulla base di tale piano sono notificati alla Commissione agli altri Stati membri non appena disponibili. Articolo 5 Sulla base dei risultati delle indagini di cui all articolo 4, il Portogallo designa le zone notoriamente indenni dal nematode del pino e delimita le zone (di seguito «zone delimitate») comprendenti una parte in cui il nematode del pino è notoriamente presente ed una parte, definita come zona cuscinetto, di larghezza non inferiore a 20 km, circondante la prima. M4 Nel caso i risultati dell indagine di cui all articolo 4, paragrafo 2, indichino la presenza di nematode del pino a meno di 20 km dal confine con la Spagna, il Portogallo informerà immediatamente la Spagna. Se la presenza è confermata entro 3 km dal confine con la Spagna o se entro un anno un altra presenza è individuata nelle vicinanze della prima presenza, la Spagna stabilirà una zona delimitata come estensione della zona delimitata portoghese sul suo territorio per comprendere una zona cuscinetto larga 20 km intorno al sito in cui la presenza è stata individuata.

5 2006D0133 IT M2 La Commissione compila un elenco delle zone notoriamente indenni dal nematode del pino e lo trasmette al comitato fitosanitario permanente e agli Stati membri. Qualunque zona del Portogallo non figurante nel suddetto elenco è considerata come zona delimitata. L elenco è aggiornato sulla base dei risultati delle indagini di cui all articolo 4 e i risultati notificati ai sensi dell articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2000/29/CE. Articolo 6 La decisione 2001/218/CE è abrogata. Articolo 7 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

6 2006D0133 IT ALLEGATO Agli effetti dell articolo 2, devono essere rispettate le seguenti condizioni: M5 1. Fatto salvo il disposto del punto 2, nel caso di trasporto dalle zone delimitate del Portogallo verso altre zone diverse da quelle delimitate negli Stati membri o verso paesi terzi, nonché nel caso di trasporto da una parte delle zone delimitate nella quale la presenza del nematode del pino è nota verso una parte delle zone delimitate designata come zona cuscinetto, di: a) piante sensibili, queste piante, per le destinazioni all'interno della Comunità, saranno accompagnate da un «passaporto delle piante» redatto e rilasciato conformemente alle disposizioni della direttiva 92/105/CEE della Commissione ( 1 ), dopo che: le piante sono state ufficialmente ispezionate e risultano indenni da segni o sintomi del nematode del pino, e nessun sintomo della presenza del nematode del pino è stato osservato nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo; b) legname e cortecce isolate sensibili, diverse dal legname sotto forma di: trucioli, particelle, avanzi o cascami ottenuti completamente o in parte dalle suddette conifere, casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette, spalliere di palette, palette a cassa o altre palette di carico, paglioli, distanziatori e supporti; compreso tuttavia quello che non ha conservato la sua superficie rotonda naturale, il legname e le cortecce isolate non potranno essere autorizzati a lasciare la zona delimitata; l'organo ufficiale responsabile può concedere una deroga dal divieto nel caso in cui il legname o la corteccia isolata, destinata ad essere spedita all'interno della Comunità europea, siano accompagnati dal passaporto delle piante di cui alla lettera a), dopo essere stati sottoposti a un adeguato trattamento termico durante il quale la parte più interna del legname stesso è mantenuta per 30 minuti a una temperatura di 56 C al fine di garantire l'assenza di nematodi del pino vivi; c) legname sensibile sotto forma di trucioli, particelle, avanzi o cascami, ottenuti completamente o in parte da dette conifere, tale legname non sarà autorizzato a lasciare la zona delimitata; l'organo ufficiale responsabile può concedere una deroga al divieto nel caso in cui il legname in questione, da spedire a destinazioni all'interno del territorio comunitario, sia accompagnato dal passaporto delle piante di cui alla lettera a), dopo essere stato sottoposto ad adeguata fumigazione, al fine di garantire l'assenza di nematodi del pino vivi; M6 M5 d) legname sensibile, sotto forma di paglioli, distanziatori e supporti, ivi compreso quello che non ha conservato la sua superficie rotonda naturale, nonché sotto forma di casse da imballaggio, scatole, escluse quelle costituite di legno di spessore non superiore a 6 mm, cassette, fusti e imballaggi simili, palette, palette a cassa e altre palette di carico, spalliere di palette, utilizzati o no per il trasporto di oggetti di ogni genere, tale legname non può lasciare la zona delimitata; l organismo ufficiale responsabile può concedere una deroga a questo divieto qualora il legname sia stato sottoposto a uno dei trattamenti approvati indicati nell allegato I della norma internazionale FAO per le misure fitosanitarie n. 15 sugli «Orientamenti per la regolamentazione del materiale da imballaggio negli scambi internazionali» e contrassegnato conformemente all allegato II della norma in questione. L'organo ufficiale responsabile autorizza gli impianti ad eseguire i trattamenti di cui alle lettere b), c) e d) e a rilasciare i passaporti delle piante di cui alla lettera a), destinati a legname sensibile di cui alle lettere b) e c), ovvero a contrassegnare, conformemente alla norma internazionale FAO per le misure fitosanitarie n. 15, il legname sensibile di cui alla lettera d). Ispezioni uffi- ( 1 ) GU L 4 dell' , pag. 22.

7 2006D0133 IT M5 ciali degli impianti di trattamento omologati verranno eseguite regolarmente per verificare l'efficacia del trattamento e la tracciabilità del legname. M7 M5 L organismo ufficiale responsabile può autorizzare i produttori a contrassegnare con un marchio, ai sensi dell allegato II della norma internazionale FAO per le misure fitosanitarie n. 15, le casse per vino da essi prodotte con legno trattato da uno stabilimento di trasformazione autorizzato conformemente a tale norma e accompagnato dal passaporto delle piante di cui alla lettera a). Ispezioni ufficiali dei produttori autorizzati di casse per vino sono condotte in via continuativa al fine di assicurarsi che per la produzione delle casse sia utilizzato soltanto il legno trattato accompagnato dal passaporto delle piante di cui alla lettera a) e che per tale legno si possa risalire a uno stabilimento di trasformazione autorizzato. La Commissione compila un elenco degli impianti di trattamento autorizzati dall'organo ufficiale responsabile e lo comunica al comitato fitosanitario permanente e agli Stati membri. L'elenco sarà aggiornato in base ai risultati delle ispezioni ufficiali destinate a verificare l'efficacia del trattamento e la tracciabilità del legname e in base ai risultati notificati a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2000/29/CE. Il Portogallo garantisce che soltanto gli impianti di trattamento che figurano sull'elenco sono autorizzati a rilasciare i passaporti delle piante di cui alla lettera a) per il legno sensibile di cui alle lettere b) e c), ovvero a contrassegnare, conformemente alla norma internazionale FAO per le misure fitosanitarie n. 15, il legname sensibile di cui alla lettera d). Il passaporto delle piante di cui alla lettera a), ovvero il contrassegno conforme alla norma internazionale FAO per le misure fitosanitarie n. 15, viene allegato dall'impianto di trattamento autorizzato a ciascuna unità di legno, corteccia e piante sensibile che venga spostata. 2. M4 Nel caso di trasporto all interno delle zone delimitate: a) le piante sensibili sono sottoposte al seguente trattamento: i) le piante sensibili coltivate in luoghi di produzione nei quali, o nelle immediate vicinanze dei quali, nessun sintomo di nematode del pino è stato osservato a partire dall ultimo ciclo vegetativo completo, e risultate indenni dal nematode del pino nel corso di ispezioni ufficiali, sono accompagnate dal passaporto delle piante di cui sopra al momento di lasciare il luogo di produzione; ii) le piante sensibili coltivate in luoghi di produzione nei quali, o nelle immediate vicinanze dei quali, sono stati osservati sintomi di nematode del pino a partire dall ultimo ciclo vegetativo completo, o risultate infestate dal nematode del pino, non lasciano il luogo di produzione e sono distrutte mediante incenerimento; iii) le piante sensibili coltivate in luoghi, come foreste, giardini pubblici o privati, riconosciute infestate dal nematode del pino o che presentano sintomi di malattia o situate in zone protette: se identificate nel periodo compreso tra il 1 o novembre e il 1 o aprile sono abbattute entro questo stesso periodo, se identificate nel periodo compreso tra il 2 aprile e il 31 ottobre, sono abbattute immediatamente, e sono sottoposte ad analisi per accertare la presenza del nematode del pino in tutti i casi in cui tali piante sensibili sono ubicate nella parte delle zone delimitate definita come zona cuscinetto ai sensi dell articolo 5. Se la presenza del nematode del pino è confermata le piante infestate e tutte le piante sensibili situate nel raggio di almeno 50 m intorno alle piante infestate, ed in ogni caso entro un raggio comprendente almeno dieci piante sensibili, sono distrutte (zona focale). Tutte le piante sensibili che si trovano nel raggio di almeno 50 m intorno alla zona focale sono sottoposte a controlli ufficiali ogni due mesi per un periodo di almeno un anno dopo che le piante infestate sono state rimosse (zona di sicurezza). Se un altro caso di presenza di nematode del pino è confermato nelle vicinanze durante

8 2006D0133 IT lo stesso periodo, la zona delimitata è modificata in conformità con quanto previsto nell articolo 5, paragrafo 1; M4 b) nel periodo compreso tra il 1 o novembre e il 1 o aprile, il legname sensibile in forma di tronchi o segato, con o senza corteccia, compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale, i) ottenuto da alberi riconosciuti infestati dal nematode del pino o situati in zone protette, o che presenta sintomi di malattia, deve essere, entro il 2 aprile: distrutto mediante incenerimento sotto controllo ufficiale in luoghi appropriati, o trasportato sotto controllo ufficiale verso: uno stabilimento di trasformazione per essere ridotto in schegge e utilizzato all'interno di detto stabilimento, oppure uno stabilimento industriale per esservi utilizzato come combustibile, oppure uno stabilimento di trasformazione per esservi: sottoposto a trattamento termico durante il quale la parte più interna del legname è mantenuta per 30 minuti ad una temperatura di almeno 56 C, o ridotto in schegge e sottoposto a fumigazione al fine di garantire l'assenza di nematodi del pino vivi; ii) ottenuto da alberi diversi da quelli di cui al punto i), deve essere sottoposto ad analisi ufficiale per accertare la presenza del nematode del pino o di Monochamus spp.; se la presenza di nematode del pino o di Monochamus spp. è confermata, il legname dovrà essere sottoposto a quanto previsto al punto i); se la presenza dei suddetti organismi è esclusa, il legname può essere trasportato sotto controllo ufficiale verso uno stabilimento di trasformazione ed essere ulteriormente utilizzato come legname da costruzione, oppure, in deroga a quanto sopra, può essere trasportato sotto controllo ufficiale verso stabilimenti di trasformazione riconosciuti e notificati alla Commissione, situati in zone non delimitate del Portogallo, dove il legname stesso, anche sotto forma di schegge, sarà, nel periodo compreso tra il 1 o novembre e il 1 o aprile, nel caso di schegge da essere utilizzate a scopi industriali all interno dello stabilimento, o nel caso di legname: sottoposto a trattamento termico durante il quale la parte più interna del legname è mantenuta per 30 minuti ad una temperatura di almeno 56 C; ulteriori trasferimenti del legname così trattato sono autorizzati sotto scorta del passaporto delle piante di cui sopra, oppure ridotto in schegge e sottoposto a fumigazione al fine di garantire l'assenza di nematodi del pino vivi; ulteriori trasferimenti del legname così trattato sono autorizzati sotto scorta del passaporto delle piante di cui sopra, oppure ridotto in schegge e destinato a scopi industriali nello stabilimento stesso, oppure trasportato sotto controllo ufficiale verso uno stabilimento per esservi: sottoposto a trattamento termico durante il quale la parte più interna del legname è mantenuta per 30 minuti ad una temperatura di almeno 56 C, o ridotto in schegge e sottoposto a fumigazione al fine di garantire l'assenza di nematodi del pino vivi, o ridotto in schegge e destinato a scopi industriali;

9 2006D0133 IT c) nel periodo compreso tra il 2 aprile e il 31 ottobre, il legname sensibile in forma di tronchi o segato, con o senza corteccia, compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale, i) ottenuto da alberi riconosciuti infestati dal nematode del pino o situati in zone protette, o che presenta sintomi di malattia, deve essere: distrutto immediatamente mediante incenerimento sotto controllo ufficiale in luoghi appropriati, o privato immediatamente della corteccia in luoghi appropriati esterni alla foresta per essere poi trasferito sotto controllo ufficiale presso unità di magazzinaggio in atmosfera umida adeguate e riconosciute, disponibili almeno per il periodo sopra menzionato, dove il legname sarà trattato con un insetticida adatto, e successivamente trasportato verso uno stabilimento industriale per essere: ridotto immediatamente in schegge e destinato a scopi industriali, o utilizzato immediatamente come combustibile nello stabilimento stesso, o sottoposto immediatamente a trattamento termico durante il quale la parte più interna del legname stesso è mantenuta per 30 minuti ad una temperatura di almeno 56 C, o ridotto immediatamente in schegge e sottoposto a fumigazione al fine di garantire l'assenza di nematodi del pino vivi; ii) ottenuto da alberi diversi da quelli di cui al punto i), deve essere immediatamente privato della corteccia sul luogo di abbattimento o nelle immediate vicinanze e successivamente: sottoposto ad analisi ufficiale per accertare la presenza del nematode del pino e di Monochamus spp.; se la presenza di nematode del pino e di Monochamus spp. è confermata il legname deve essere sottoposto a quanto previsto al punto i); se la presenza dei suddetti organismi è esclusa, il legname può essere trasportato sotto controllo ufficiale verso uno stabilimento di trasformazione ed essere ulteriormente utilizzato come legname da costruzione, o trasportato sotto controllo ufficiale verso uno stabilimento per esservi: ridotto in schegge e destinato a scopi industriali, o sottoposto a trattamento termico durante il quale la parte più interna del legname è mantenuta per 30 minuti ad una temperatura di almeno 56 C, o ridotto in schegge e sottoposto a fumigazione al fine di garantire l'assenza di nematodi del pino vivi; d) le cortecce sensibili devono essere: distrutte mediante incenerimento o utilizzate come combustibile presso un impianto di trasformazione industriale, o sottoposte a trattamento termico durante il quale l'intera corteccia è mantenuta per 30 minuti ad una temperatura di almeno 56 C, o ridotte in schegge e sottoposte a fumigazione al fine di garantire l assenza di nematodi del pino vivi; e) il legname sensibile in forma di cascami prodotti al momento dell abbattimento, è bruciato in luoghi adeguati sotto controllo ufficiale oppure ridotto in schegge di spessore e lunghezza inferiori a 3 cm e lasciato sul posto: nel periodo compreso tra il 1 o novembre e il 1 o aprile, entro tale periodo, nel periodo compreso tra il 2 aprile e il 31 ottobre, immediatamente;

10 2006D0133 IT M6 f) il legname sensibile in forma di cascami prodotti durante il processo di trasformazione deve essere bruciato immediatamente in luoghi adeguati sotto controllo ufficiale o utilizzato come combustibile presso l'impianto di trasformazione o sottoposto a fumigazione al fine di garantire l'assenza di nematodi del pino vivi; g) il legname sensibile, proveniente dalle zone delimitate, sotto forma di casse da imballaggio, scatole, escluse quelle costituite di legno di spessore non superiore a 6 mm, cassette, fusti e imballaggi simili di nuova produzione, palette, palette a cassa e altre palette di carico, spalliere di palette, paglioli, distanziatori e supporti, ivi compreso quello che non ha mantenuto la sua superficie rotonda naturale, è sottoposto a uno dei trattamenti approvati indicati nell allegato I della norma internazionale FAO per le misure fitosanitarie n. 15 sugli «Orientamenti per la regolamentazione del materiale da imballaggio negli scambi internazionali» e contrassegnato conformemente all allegato II della norma in questione.

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