ATTO N di iniziativa del Consigliere MANCINI

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "ATTO N di iniziativa del Consigliere MANCINI"

Transcript

1 ATTO N PROPOSTA DI LEGGE di iniziativa del Consigliere MANCINI ULTERIORI MODIFICAZIONI DELLA L.R. 09/04/2015, N. 11 (TESTO UNICO IN MATERIA DI SANITA' E SERVIZI SOCIALI) Depositato alla Sezione Flussi Documentali, Archivi e Privacy il 30/08/2018 Trasmesso alla III Commissione Consiliare Permanente il 30/08/2018

2 ixilfli Regione Umbria mmm illlili Vice Presidente dell'assemblea Legislativa Umbria Piazza Italia, PERUGIA Relazione illustrativa e tecnico-finanziaria Con la presente proposta di legge si intende sopprimere la figura del Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale, prevista dal Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali (legge regionale 9 aprile 2015, n. 11). Gli articoli della proposta modificano, in particolare, il Titolo X della Parte II della legge regionale n. 11 del 2015, eliminando ogni riferimento alla figura del G^nte regionale delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale e riformulando, conseguentemente, il testo normativo per la sola figura del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza. La soppressione del Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative dellalibertàpersonale determina una riduzione dellaspesaregionale. H Consigliere regionale.

3 stillile iiilo Regione Umbria Ili Vice Presidente dell'assemblealegislativaumbria Palazzo CesaronI Proposta di legge regionale: "Ulteriori modificazioni della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali)". Art. 1 (Modificazioni della rubrica del Capo I del Titolo X della Parte II) 1.Alla rubrica del CapoI deltitolo X dellaparte II dellaleggeregionale 9 aprile2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali), le parole: "del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale e" sono soppresse. Art. 2 (Modificazioni alvarticolo 360) 1. L'articolo 360 della Lr. 11/2015 è sostituito dal seguente: "Art. 360 (Disposizioni generali) 1. La Regione istituisce il Garante per l'infanzia e l'adolescenza. 2. n Garante per l'infanzia e l'adolescenza assicura la piena attuazione nel territorio regionale dei diritti e degli interessi sia individuali che collettivi dei minori, nel rispetto delle competenze degli Enti locali, e garantisce la piena attuazione di tutti i diritti riconosciuti ai bambini ed alle bambine, ai ragazzi ed alle ragazze presenti sul territorio regionale. 3. n Garante per l'infanzia e l'adolescenza opera in piena autonomia e indipendenza, non è sottoposto a forme di controllo gerarchico o funzionale, collabora con le strutture regionali competenti ed ha pieno accesso agli atti, informazioni e documenti inerenti il suo mandato istituzionale. 4. Al Garante per l'infanzia e l'adolescenza è affidata la promozione, la difesa e la verifica dell'attuazione dei diritti dei minori attraverso azioni positive mirate alla promozione del diritto alla vita, alla famiglia, all'istruzione, all'assistenza sociosanitaria, alla sopravvivenza e alla partecipazione alle decisioni che li riguardano, tenendo conto del loro superiore interesse. 5. L'azione del Garante per l'infanzia e l'adolescenza viene esercitata nell'ambito dei principi della normativa nazionale in materia, nonché dei seguenti atti intemazionali: a) Convenzione Intemazionale sui Diritti del fanciullo firmata a New York il 20 novembre 1989, ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989);

4 ìlllil Regione Umbria laiii m ^ Mce Presidente dell'assemblealegislativa Umbria b) Convenzione Europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, firmata a Strasburgo il 25 gennaio 1996, ratificata ai sensi della legge 20 marzo 2003, n. 77 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996); c) Risoluzione 48/134 del 20 dicembre 1993 dell'assemblea generale delle Nazioni Unite relativa alle Istituzioni Nazionali per la Promozione e Protezione dei Diritti Umani.". Art. 3 (Modificazioni della rubrica del Capo II del Titolo X della Parte II) 1. Alla rubrica del Capo II del Titolo X della Parte lì della l.r. 11/2015, le parole: "dei Garanti" sono sostituite dalle seguenti: "del Garante per l'infanzia e l'adolescenza". Art. 4 (Modificazioni alvarticolo 361) J. Varticolo 361 della l.r. 11/2015 è sostituito dal seguente: "Art. 361 (Designazione e nomina del Garante per l'infanzia e l'adolescenza) 1. n Garante per l'infanzia e l'adolescenza è eletto dall' a maggioranza assoluta dei consiglieri regionali assegnati. 2. Il Garante per l'infanzia e l'adolescenza è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, dura in carica cinque anni e non può essere riconfermato. Alla scadenza del mandato, rimane in carica fino alla nomina del successore e comunque per un tempo non superiore a novanta giorni, entro il quale deve concludersi il procedimento della nomina del nuovo Garante. 3. Il Garante per l'infanzia e l'adolescenza è scelto tra persone di comprovata competenza e professionalità con esperienza nel campo delle problematiche concementi l'età evolutiva e quelle familiari ed educative.". Art. 5 (Modificazioni alvarticolo 362) 1. Varticolo 362 della l.r. 11/2015 è sostituito dal seguente: "Art. 362 (Incompatibilità del GaranteperVinfanzia e l'adolescenza) 1. Per ricoprire la carica di Garanteper Vinfanzia e l'adolescenza di cui alvarticolo 360 il soggetto designato non deve incorrere in cause di inconferibilità e di incompatibilità previste dal d.lgs. 39/2013.

5 iilii Regione Umbria IT VicePresidente dell'assemblea Legislativa Umbria 2. La carica di Garante di cui all'articolo 360 è, inoltre, incompatibile con l'esercizio, durante il mandato, di qualsiasi attività che possa configurare conflitto di interesse con le attribuzioni proprie dell'incarico. 3. n conferimento deirincarico di Garante a personale regionale o di altri enti dipendenti o comunque controllati dalla Regione ne determina il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto di lavoro. H periodo di aspettativa è utile al fine del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità di servizio.". Art. 6 (Modificazioni della rubrica del Capo III del Titolo X della Parte II) l.alla rubrica del Capo III del Titolo X della Parte II della l.r. 11/2015, le parole: "dei Garanti" sono sostituite dalle seguenti: "del Garante per l'infanzia e l'adolescenza". Art. 7 (Modificazioni all'articolo 363) 1. Al comma 1 dell'articolo 363 della I.K 11/2015, le parole: "comma 5" sono sostituite dalle seguenti: "comma 4". Art. 8 (Abrogazione delvarticolo 364) 1. L'articolo 364 della Ir. 11/2015 è abrogato. Art. 9 (Modificazioni all'articolo 365) 1. L'articolo 365 della Lr. 11/2015 è sostituito dal seguente: "Art. 365 (Trattamento economico del Garante per l'infanzia e l'adolescenza, decadenza dall'incarico, sostituzione e revoca) 1. Al Garante per l'infanzia e l'adolescenza è attribuita un'indennità mensile pari al dieci per cento dell'indennità mensile lorda spettante ai consiglieri regionali. 2. Al Garante spetta il trattamento di missione nella misura prevista per i dirigenti regionali, qualora debba recarsi fuori sede per ragioni connesse all'esercizio delle proprie funzioni. 3. Il Presidente dell', qualora accerti una delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 362, sentito l'ufficio di presidenza dell'assemblea medesima, invita l'interessato a rimuovere tale causa entro quindici giorni e, se questi non ottempera all'invito, lo dichiara decaduto dall'incarico dandone immediata

6 iifma lliii Regione Umbria iilli Vice Presidente dell'assemblea Legislativa Umbria Piazza Italia, PERUGIA comunicazione all' la quale provvede, con le modalità di cui all'articolo 361, alla designazione di un nuovo Garante entro e non oltre novanta giorni. 4. L', in caso di dimissioni, morte, accertato impedimento fisico o psichico del Garante o nel caso in cui lo stesso riporti condanna penale definitiva, provvede alla nuova designazione, ai sensi dell'articolo L' può revocare il Garante in caso di gravi violazioni di legge o dei doveri inerenti l'incarico affidato. In questo caso l' procede ad una nuova designazione ai sensi dell'articolo 361.". Art. 10 (Modificazioni della rubrica del Capo FV del Titolo X della Parte II) 1. Alla rubrica del Capo IV del Titolo X della Parte II della l.r. 11/2015, le parole: "dei Garanti" sono sostituite dalle seguenti: "del Garante per l'infanzia e l'adolescenza". Art. Il (Modificazioni all'articolo 366) 1. Varticolo 366 della Lr. 11/2015 è sostituito dal seguente: "Art. 366 (Ufficio del Garante per l'infanzia e l'adolescenza e rapporti tra autorità di garanzia) 1. L'ufficio del Garante per l'infanzia e l'adolescenza ha sede presso la Giunta regionale e collabora con le strutture regionali competenti nelle materie riguardanti l'infanzia e l'adolescenza. La Giunta regionale, nell'ambito dello stanziamento annuale previsto per l'attuazione del presente Testo unico, determina le risorse a disposizione per le spese di funzionamento. 2. n Garante per l'infanzia e l'adolescenza riferisce all', almeno una volta all'anno sull'attività svolta e trasmette al Presidente dell'assemblea legislativa una relazione esplicativa entro il 31 marzo di ogni anno. L'Assemblea legislativa esamina e discute la relazione e adotta le determinazioni che ritiene opportune, invitando gli organi della Regione previsti dallo Statuto e quelli dei soggetti istituzionali che si interessano di minori ad adottare le ulteriori misure necessarie. La Giunta regionale altresì definisce con regolamento: a) l'organizzazione degli uffici del Garante per l'infanzia e l'adolescenza assicurandone la funzionalità; b) i requisiti professionali del personale addetto agli uffici del Garante per l'infanzia e l'adolescenza, promuovendone la formazione specifica alla trattazione delle questioni relative alla tutela minorile, all'età evolutiva ed alla famiglia; c) ulteriori modalità di funzionamento degli uffici del Garante per l'infanzia e l'adolescenza e l'attribuzione di diverse e specifiche risorse.

7 smisi Regione Umbria Mce Presidente dell'assemblea Legislativa Umbria Piazza itaila, PERUGIA 3. n Difensore civico regionale e il Garante per l'infanzia e l'adolescenza si danno reciproca segnalazione di situazioni di interesse comune, coordinando le rispettive attività nell'ambito delle loro competenze.". 7

Date di vigenza che interessano il documento:

Date di vigenza che interessano il documento: Documento vigente Date di vigenza che interessano il documento: 20/08/2009 entrata in vigore Regione Umbria LEGGE REGIONALE 29 luglio 2009, n. 18 Istituzione del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza.

Dettagli

Il Consiglio regionale ha approvato. La Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge: Art. 1. Oggetto e finalità.

Il Consiglio regionale ha approvato. La Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge: Art. 1. Oggetto e finalità. Regione Umbria LEGGE REGIONALE 18 Ottobre 2006, n. 13 Istituzione del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale. Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n.

Dettagli

Estratto della deliberazione dell Ufficio di Presidenza n. 408 del

Estratto della deliberazione dell Ufficio di Presidenza n. 408 del Estratto della deliberazione dell Ufficio di Presidenza n. 408 del 28.12.2018 AVVISO PUBBLICO PER L'ELEZIONE DEL GARANTE REGIONALE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA, ai sensi del titolo X della legge regionale

Dettagli

Istituzione del Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.

Istituzione del Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale. Normativa comparata REGIONE PIEMONTE Istituzione del Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale. Pubblicata nel B.U. Piemonte 7 dicembre 2009, n. 48, suppl.

Dettagli

Otliii Regione Umbria

Otliii Regione Umbria mim Otliii Regione Umbria uiàim Palazzo Cesaronì Piazza Italia, 2- ht^:/avww.consìglio.regione.umbria.it e-mail: atti@crumbria.it ATTO N. 368 PROPOSTA DI ATTO AMMINISTRATIVO di iniziativa dell'ufficio

Dettagli

Art. 1 (Garante dell infanzia)

Art. 1 (Garante dell infanzia) L.R. 28 Ottobre 2002, n. 38 Istituzione del garante dell infanzia e dell adolescenza (1) SOMMARIO Art. 1 (Garante dell infanzia) Art. 2 (Funzioni) Art.3 (Relazioni agli organi istituzionali) Art. 4 (Struttura

Dettagli

Art. 1 (Garante dell infanzia)

Art. 1 (Garante dell infanzia) L.R. 28 Ottobre 2002, n. 38 Istituzione del garante dell infanzia e dell adolescenza.(1) SOMMARIO Art. 1 (Garante dell infanzia) Art. 2 (Funzioni) Art.3 (Relazioni agli organi istituzionali) Art. 4 (Struttura

Dettagli

LEGGE REGIONALE N. 38 DEL REGIONE LAZIO. "Istituzione del garante dell'infanzia e dell'adolescenza"

LEGGE REGIONALE N. 38 DEL REGIONE LAZIO. Istituzione del garante dell'infanzia e dell'adolescenza LEGGE REGIONALE N. 38 DEL 28-10-2002 REGIONE LAZIO "Istituzione del garante dell'infanzia e dell'adolescenza" Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO N. 32 del 20 novembre 2002 SUPPLEMENTO ORDINARIO

Dettagli

L.R. 06 Ottobre 2003, n. 31 Istituzione del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale (1) (2)

L.R. 06 Ottobre 2003, n. 31 Istituzione del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale (1) (2) L.R. 06 Ottobre 2003, n. 31 Istituzione del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale (1) (2) Art. 1 ( Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà

Dettagli

LEGGE REGIONALE N. 26 DEL REGIONE TOSCANA. Istituzione del Garante per l infanzia e l adolescenza.

LEGGE REGIONALE N. 26 DEL REGIONE TOSCANA. Istituzione del Garante per l infanzia e l adolescenza. LEGGE REGIONALE N. 26 DEL 01-03-2010 REGIONE TOSCANA Istituzione del Garante per l infanzia e l adolescenza. Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA N. 14 del 9 marzo 2010 Il Consiglio regionale

Dettagli

LEGGE REGIONALE N. 13 DEL REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE N. 13 DEL REGIONE EMILIA-ROMAGNA LEGGE REGIONALE N. 13 DEL 27-09-2011 REGIONE EMILIA-ROMAGNA Nuove norme sugli istituti di garanzia. Modifica della legge regionale 16 dicembre 2003, n. 25 Norme sul Difensore civico regionale. Abrogazione

Dettagli

x X X X X X X X X X X X X X X

x X X X X X X X X X X X X X X Consiglio Regionale f" V Processi verbali delle sedute del Consiglio regionale CI SESSIONE STRAORDINARIA Deliberazione n. 321 del 21 luglio 2009 OGGETTO: LEGGE REGIONALE - "Istituzione del Garante regionale

Dettagli

SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza Pubblicazione ai sensi dell'articolo

Dettagli

Pdl Testo unificato. (Istituzione del Garante per l infanzia e l adolescenza )

Pdl Testo unificato. (Istituzione del Garante per l infanzia e l adolescenza ) Pdl 148 323 Testo unificato (Istituzione del Garante per l infanzia e l adolescenza ) SOMMARIO Preambolo Art. 1 Istituzione del Garante per l infanzia e l adolescenza Art. 2 Funzioni Art. 3 Attività di

Dettagli

BOLLETTINO UFFICIALE

BOLLETTINO UFFICIALE REPUBBLICA ITALIANA BOLLETTINO UFFICIALE DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA REGIONE - VIALE ALDO MORO 52 - BOLOGNA Parte prima - N. 20 Anno 42 27 settembre 2011 N. 145 REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Dettagli

Legge Regionale Basilicata 29/6/2009 n. 18 (BUR 3/7/2009 n. 29)

Legge Regionale Basilicata 29/6/2009 n. 18 (BUR 3/7/2009 n. 29) Legge Regionale Basilicata 29/6/2009 n. 18 (BUR 3/7/2009 n. 29) Istituzione del Garante regionale dell Infanzia e dell Adolescenza Il Consiglio regionale ha approvato Il Presidente della Giunta regionale

Dettagli

ATTO N di iniziativa del Consigliere CHIACCHIERONI

ATTO N di iniziativa del Consigliere CHIACCHIERONI http://www.consiglio.regione.umbria.it e-mail: atti@crumbria.it ATTO N. 791 PROPOSTA DI LEGGE di iniziativa del Consigliere CHIACCHIERONI MODIFICAZIONI DELLA L.R. 04/01/2010, N. 2 (NORME PER L'ELEZIONE

Dettagli

Legge Regionale 17 febbraio 2005, n. 9 Istituzione del Garante regionale per l infanzia

Legge Regionale 17 febbraio 2005, n. 9 Istituzione del Garante regionale per l infanzia Legge Regionale 17 febbraio 2005, n. 9 Istituzione del Garante regionale per l infanzia e l adolescenza Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 6 febbraio 2007, n. 1 L.R. 27 settembre 2011,

Dettagli

LEGGE REGIONALE N. 17 DEL REGIONE CAMPANIA ISTITUZIONE DEL GARANTE DELL INFANZIA E DELL ADOLESCENZA

LEGGE REGIONALE N. 17 DEL REGIONE CAMPANIA ISTITUZIONE DEL GARANTE DELL INFANZIA E DELL ADOLESCENZA LEGGE REGIONALE N. 17 DEL 24-07-2006 REGIONE CAMPANIA ISTITUZIONE DEL GARANTE DELL INFANZIA E DELL ADOLESCENZA Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA N. 36 del 7 agosto 2006 IL CONSIGLIO REGIONALE

Dettagli

SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza DALLO STATUTO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Dettagli

LEGGE REGIONALE N. 9 DEL REGIONE EMILIA-ROMAGNA ISTITUZIONE DEL GARANTE REGIONALE PER L INFANZIA E L ADOLESCENZA

LEGGE REGIONALE N. 9 DEL REGIONE EMILIA-ROMAGNA ISTITUZIONE DEL GARANTE REGIONALE PER L INFANZIA E L ADOLESCENZA LEGGE REGIONALE N. 9 DEL 17-02-2005 REGIONE EMILIA-ROMAGNA ISTITUZIONE DEL GARANTE REGIONALE PER L INFANZIA E L ADOLESCENZA Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA N. 33 del 18 febbraio

Dettagli

Articolo 1 Istituzione

Articolo 1 Istituzione Legge Regionale 29 giugno 2009, n. 18 Istituzione del Garante regionale dell Infanzia e dell Adolescenza (B.U. REGIONE BASILICATA N. 29 del 3 luglio 2009) Articolo 1 Istituzione 1. La Regione Basilicata,

Dettagli

Legge regionale 7 agosto 2017, n. 25. Istituzione del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità. IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato

Legge regionale 7 agosto 2017, n. 25. Istituzione del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità. IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato Legge regionale 7 agosto 2017, n. 25. Istituzione del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE promulga La seguente

Dettagli

Legge regionale 12 novembre 2004, n. 28 Garante per l infanzia e l adolescenza. (BURC n. 21 del 16 novembre 2004, supplemento straordinario n.

Legge regionale 12 novembre 2004, n. 28 Garante per l infanzia e l adolescenza. (BURC n. 21 del 16 novembre 2004, supplemento straordinario n. Legge regionale 12 novembre 2004, n. 28 Garante per l infanzia e l adolescenza. (BURC n. 21 del 16 novembre 2004, supplemento straordinario n. 1) (Testo coordinato con le modifiche ed integrazioni di cui

Dettagli

(1) Pubblicata nel B.U. Calabria 16 novembre 2004, n. 21, suppl. straord. 17 novembre 2004, n. 1.

(1) Pubblicata nel B.U. Calabria 16 novembre 2004, n. 21, suppl. straord. 17 novembre 2004, n. 1. (1). Garante per l'infanzia e l'adolescenza. (1) Pubblicata nel B.U. Calabria 16 novembre 2004, n. 21, suppl. straord. 17 novembre 2004, n. 1. Art. 1 Istituzione. 1. È istituito il garante per l'infanzia

Dettagli

LEGGE REGIONALE 16 Marzo 2007 n. 9

LEGGE REGIONALE 16 Marzo 2007 n. 9 LEGGE REGIONALE 16 Marzo 2007 n. 9 BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 28/03/2007 n. 7 Parte Prima LEGGE N.9 del 2007 - Disciplina dell Ufficio del Garante regionale dei diritti dell infanzia e dell adolescenza.

Dettagli

XI LEGISLATURA VERBALE N. 7/2

XI LEGISLATURA VERBALE N. 7/2 C O N S I G L I O R E G I O N A L E D E L L A B R U Z Z O XI LEGISLATURA SEDUTA DEL 18.6.2019 Presidenza del Presidente: SOSPIRI Consigliere Segretario: PEPE ASS. ASS. ASS. ANGELOSANTE FEDELE QUAGLIERI

Dettagli

Comune di Monteforte Irpino. Provincia di Avellino Via Loffredo n.12 C.A.P P.Iva

Comune di Monteforte Irpino. Provincia di Avellino Via Loffredo n.12 C.A.P P.Iva Comune di Monteforte Irpino Provincia di Avellino Via Loffredo n.12 C.A.P. 83024 P.Iva 00238090641 REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE DELL'AUTORITÀ GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA Deliberato

Dettagli

COMUNE DI ACI CASTELLO CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DEL GARANTE DEI DIRITTI DEI BAMBINI NEL COMUNE DI ACI CASTELLO

COMUNE DI ACI CASTELLO CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DEL GARANTE DEI DIRITTI DEI BAMBINI NEL COMUNE DI ACI CASTELLO COMUNE DI ACI CASTELLO CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DEL GARANTE DEI DIRITTI DEI BAMBINI NEL COMUNE DI ACI CASTELLO APPROVATA CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.

Dettagli

PROPOSTA DI LEGGE N. 1 DEL 27/04/09 ISTITUZIONE DEL GARANTE PER L INFANZIA E L ADOLESCENZA

PROPOSTA DI LEGGE N. 1 DEL 27/04/09 ISTITUZIONE DEL GARANTE PER L INFANZIA E L ADOLESCENZA PROPOSTA DI LEGGE N. 1 DEL 27/04/09 ISTITUZIONE DEL GARANTE PER L INFANZIA E L ADOLESCENZA INDICE Art. 1 - Istituzione del Garante per l infanzia e l adolescenza Art. 2 - Funzioni Art. 3 - Tutela dei diritti

Dettagli

Art. 1 (Istituzione)

Art. 1 (Istituzione) LEGGE REGIONALE 12 novembre 2004, n. 28 Garante per l infanzia e l adolescenza. (BUR n. 21 del 16 novembre 2004, supplemento straordinario n. 1) Art. 1 (Istituzione) 1. E' istituito il garante per l'infanzia

Dettagli

Regione Valle d Aosta. L.R. 24 dicembre 2012, n. 35 (1).

Regione Valle d Aosta. L.R. 24 dicembre 2012, n. 35 (1). Normativa comparata Regione Valle d Aosta L.R. 24 dicembre 2012, n. 35 (1). Disposizioni per la riduzione della spesa per il funzionamento dei Gruppi consiliari e per il trattamento indennitario e previdenziale

Dettagli

Istituzione della figura e dell'ufficio del Garante per l'infanzia e l'adolescenza(1)

Istituzione della figura e dell'ufficio del Garante per l'infanzia e l'adolescenza(1) Legge Regionale 30 marzo 2009, n. 6 Istituzione della figura e dell'ufficio del Garante per l'infanzia e l'adolescenza(1) (BURL n. 13, 1 suppl. ord. del 03 Aprile 2009 ) urn:nir:regione.lombardia:legge:2009-03-30;6

Dettagli

REGOLAMENTO SUL GARANTE PER I DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE

REGOLAMENTO SUL GARANTE PER I DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE REGOLAMENTO SUL GARANTE PER I DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE Art. 1 (Oggetto) 1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio delle funzioni del Garante per i diritti delle persone

Dettagli

LEGGE REGIONALE 16 novembre 2015, n. 15

LEGGE REGIONALE 16 novembre 2015, n. 15 LEGGE REGIONALE 16 novembre 2015, n. 15 (1) (1) In B.U.R.L. 17 novembre 2015, n. 92 Soppressione dell'agenzia regionale per i parchi e dell'agenzia regionale per la difesa del suolo. Disposizioni varie

Dettagli

Al Presidente dell'assemblea Legislativa dell'umbria Piazza Italia, PERUGIA

Al Presidente dell'assemblea Legislativa dell'umbria Piazza Italia, PERUGIA MODULO PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE DI CANDIDATURA PER L ELEZIONE DEL GARANTE REGIONALE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA AVVISO PUBBLICATO NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA - SERIE AVVISI

Dettagli

ODG n. 23 Pg.n.: 6547/2004 Data Seduta: 26/01/2004 Data inizio vigore: 07/02/2004 Il provvedimento è stato modificato dalla seguente delibera: Odg.n.

ODG n. 23 Pg.n.: 6547/2004 Data Seduta: 26/01/2004 Data inizio vigore: 07/02/2004 Il provvedimento è stato modificato dalla seguente delibera: Odg.n. ODG n. 23 Pg.n.: 6547/2004 Data Seduta: 26/01/2004 Data inizio vigore: 07/02/2004 Il provvedimento è stato modificato dalla seguente delibera: Odg.n. 412 Pg.n. 210519/2013 Data seduta 09/09/2013 Data inizio

Dettagli

"Composizione e Funzionamento dell'ufficio del Garante regionale dei Diritti del Minore".

Composizione e Funzionamento dell'ufficio del Garante regionale dei Diritti del Minore. Regolamento regionale 11 novembre 2008, n. 23 "Composizione e Funzionamento dell'ufficio del Garante regionale dei Diritti del Minore". B.U.R. 17/11/2008, n.177 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto

Dettagli

proposta di legge n. 120

proposta di legge n. 120 REGIONE MARCHE 1 ASSEMBLEA LEGISLATIVA proposta di legge n. 120 a iniziativa dei Consiglieri Mastrovincenzo, Minardi, Malaigia, Rapa, Carloni, Biancani presentata in data 22 febbraio 2017 DISPOSIZIONI

Dettagli

Capo VII Vigilanza e sanzioni

Capo VII Vigilanza e sanzioni D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 (1). Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo

Dettagli

Regione Lombardia. Legge regionale 30 marzo 2009, n. 6 (1) Istituzione della figura e dell Ufficio del Garante per l infanzia e l adolescenza

Regione Lombardia. Legge regionale 30 marzo 2009, n. 6 (1) Istituzione della figura e dell Ufficio del Garante per l infanzia e l adolescenza Regione Lombardia Legge regionale 30 marzo 2009, n. 6 (1) Istituzione della figura e dell Ufficio del Garante per l infanzia e l adolescenza Art. 1 Istituzione. 1. La Regione, al fine di promuovere, garantire

Dettagli

II AVVISO BANDO PUBBLICO

II AVVISO BANDO PUBBLICO II AVVISO BANDO PUBBLICO PER L ELEZIONE DEL GARANTE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTÀ PERSONALE: ISTITUZIONE DELL UFFICIO DEL GARANTE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE

Dettagli

Art. 1 (3) b) un'unità in più, per i Gruppi cui sono iscritti più di un Consigliere, ogni tre Consiglieri o frazione iscritti al Gruppo] (4).

Art. 1 (3) b) un'unità in più, per i Gruppi cui sono iscritti più di un Consigliere, ogni tre Consiglieri o frazione iscritti al Gruppo] (4). Normativa comparata REGIONE PIEMONTE Assegnazione di personale ai Gruppi Consiliari. Pubblicata nel B.U. Piemonte 17 giugno 1981, n. 24. Art. 1 (3) 1. [Ad ogni Gruppo consiliare costituito ai sensi di

Dettagli

IL CONSIGLIO REGIONALE. ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE. promulga. la seguente legge: TITOLO I

IL CONSIGLIO REGIONALE. ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE. promulga. la seguente legge: TITOLO I Modifiche alla legge regionale 26 febbraio 1995, n. 2 (Interventi in materia di indennità e previdenza ai Consiglieri della Regione autonoma Trentino - Alto Adige), come modificata dalla legge regionale

Dettagli

COMUNE DI CORNATE D ADDA PROVINCIA DI MILANO REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEI COMITATI DI FRAZIONE

COMUNE DI CORNATE D ADDA PROVINCIA DI MILANO REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEI COMITATI DI FRAZIONE COMUNE DI CORNATE D ADDA PROVINCIA DI MILANO Regolamento per il funzionamento dei Comitati di Frazione REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEI COMITATI DI FRAZIONE Approvato con deliberazione di Consiglio

Dettagli

Istituzione del Garante regionale per la tutela delle vittime di reato

Istituzione del Garante regionale per la tutela delle vittime di reato Legge Regionale 6 dicembre 2018, n. 22 Istituzione del Garante regionale per la tutela delle vittime di reato (BURL n. 50, suppl. del 10 Dicembre 2018 ) urn:nir:regione.lombardia:legge:2018-12-06;22 Art.

Dettagli

Legge Regionale 26 novembre 1991, n. 27 (come modificata dalla Legge Regionale 7 giugno 2011, n. 11)

Legge Regionale 26 novembre 1991, n. 27 (come modificata dalla Legge Regionale 7 giugno 2011, n. 11) Legge Regionale 26 novembre 1991, n. 27 (come modificata dalla Legge Regionale 7 giugno 2011, n. 11) Art. 1 Istituzione e finalità 1. Nell intento di assicurare la piena realizzazione delle finalità previste

Dettagli

REGIONE PIEMONTE. Capo I. Commissione di garanzia. (Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 31 del 3 agosto 2006)

REGIONE PIEMONTE. Capo I. Commissione di garanzia. (Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 31 del 3 agosto 2006) REGIONE PIEMONTE LEGGE REGIONALE 26 luglio 2006, n.25 Costituzione e disciplina della commissione di garanzia. Modifiche alle leggi regionali n. 4 del 1973, n. 55 del 1990 e n. 22 del 2004 in materia di

Dettagli

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA Consiglio Regionale Al Presidente Amministrazione Civile - Europea - Sicurezza delle Città - Antonomie Risorse Locali e Piccoli Comuni - Affari Generali Rapporti Internazionali e Normativa Umane - Ordinamento

Dettagli

Legge Regionale 27 marzo 2000, n. 20

Legge Regionale 27 marzo 2000, n. 20 Legge Regionale 27 marzo 2000, n. 20 ISTITUZIONE, ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI - CO.RE.COM. Bollettino Ufficiale n. 22 del 4 aprile 2000 TESTO AGGIORNATO E

Dettagli

Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 14 gennaio 2004, n. 10. [Preambolo]

Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 14 gennaio 2004, n. 10. [Preambolo] Decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 1 Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 14 gennaio 2004, n. 10 Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, concernente "La Biennale

Dettagli

Conferenza dei Comuni dell Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Sondrio REGOLAMENTO

Conferenza dei Comuni dell Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Sondrio REGOLAMENTO Conferenza dei Comuni dell Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Sondrio REGOLAMENTO 1 INDICE Art.1 Oggetto, funzioni e sede...3 Art.2 Attribuzioni...3 Art.3 Funzionamento della Conferenza...3

Dettagli

Art Natura giuridica. 1. L A.P.E.T. ha personalità giuridica pubblica ed è dotata di autonomia amministrativa, organizzativa e contabile.

Art Natura giuridica. 1. L A.P.E.T. ha personalità giuridica pubblica ed è dotata di autonomia amministrativa, organizzativa e contabile. Legge Regionale 28 gennaio 2000, n. 6 Costituzione dell Agenzia di Promozione Economica della Toscana (APET). Bollettino Ufficiale n. 5, parte prima, del 07.02.2000 Art. 01 - Costituzione e finalità 1.

Dettagli

L ASSEMBLEA DEI SOCI

L ASSEMBLEA DEI SOCI MODIFICHE ALLO STATUTO DELL ASP CENTRO SERVIZI ALLA PERSONA DI FERRARA VISTO PREMESSO L ASSEMBLEA DEI SOCI la legge 08/11/2000, n. 328, avente ad oggetto Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato

Dettagli

La competente Commissione Consiliare in sede legislativa, ai sensi degli articoli 30 e 46 dello Statuto, ha approvato.

La competente Commissione Consiliare in sede legislativa, ai sensi degli articoli 30 e 46 dello Statuto, ha approvato. REGIONE PIEMONTE BU4329/10/2015 Legge regionale 26 ottobre 2015, n. 22. Modifica alla legge regionale 24 gennaio 1995, n. 10 (Ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Aziende Sanitarie Regionali).

Dettagli

LEGGE REGIONALE 26 novembre 1991, n. 27 Art. 1 Art. 2

LEGGE REGIONALE 26 novembre 1991, n. 27 Art. 1 Art. 2 LEGGE REGIONALE 26 novembre 1991, n. 27 Norme relative alla costituzione della Commissione regionale per le parità e le pari opportunità tra uomo e donna. (B.U. R. 1 dicembre 1991, n. 46) Art. 1 Nell'intento

Dettagli

Consiglio Regionale della Puglia

Consiglio Regionale della Puglia LEGGE REGIONALE 17 APRILE 2018, N. 15 Norme in materia di nomina dei direttori generali delle aziende ed enti del Servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 4 agosto 2016 n. 171,

Dettagli

Comune di Sondrio REGOLAMENTO SUL GARANTE DEI DIRITTI DELLE PERSONE LIMITATE NELLA LIBERTA PERSONALE. (in attuazione dell art.

Comune di Sondrio REGOLAMENTO SUL GARANTE DEI DIRITTI DELLE PERSONE LIMITATE NELLA LIBERTA PERSONALE. (in attuazione dell art. Comune di Sondrio REGOLAMENTO SUL GARANTE DEI DIRITTI DELLE PERSONE LIMITATE NELLA LIBERTA PERSONALE (in attuazione dell art. 48 dello Statuto) Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 82 del

Dettagli

PROPOSTA DI ATTO AMMINISTRATIVO

PROPOSTA DI ATTO AMMINISTRATIVO DIQIQID DlilllB Regione Umbria OIOIOI~ DlilJIDConsiglio Regionale DfilfilfQ Palazzo Cesaron; - Tel. 075.576.3380 - Fax 075.576.3283 http://www.crumbria.it e~mail:atlì@crumbria.it Il Presidente ATTO N.

Dettagli

Tutelare i diritti di cittadinanza: quale collaborazione tra difesa civica e volontariato. Rimini 6-23 novembre 2012

Tutelare i diritti di cittadinanza: quale collaborazione tra difesa civica e volontariato. Rimini 6-23 novembre 2012 Tutelare i diritti di cittadinanza: quale collaborazione tra difesa civica e volontariato Rimini 6-23 novembre 2012 Riferimenti normativi Statuto della Regione Emilia- Romagna, art. 70 Legge regionale

Dettagli

ATTI DELLA REGIONE LEGGI REGIONALI

ATTI DELLA REGIONE LEGGI REGIONALI ATTI DELLA REGIONE LEGGI REGIONALI Legge regionale 19 aprile 2017, n. 14 concernente: Disposizioni per la tutela dell infanzia e dell adolescenza e lo sviluppo di progetti a sostegno delle Città sostenibili

Dettagli

2. Uffici di diretta collaborazione.

2. Uffici di diretta collaborazione. D.P.R. 6-7-2001 n. 307 Regolamento recante organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro per i beni e le attività culturali. Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 luglio 2001, n. 174. 2.

Dettagli

Regolamento per il funzionamento della Giunta Comunale

Regolamento per il funzionamento della Giunta Comunale Regolamento per il funzionamento della Giunta Comunale Approvato con deliberazione di G.C. n. 1 del 08/01/2019 INDICE CAPO I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI Art. 1 - Funzioni e poteri pag. 2 Art. 2 - Ineleggibilità

Dettagli

REGIONE PIEMONTE BU27S2 04/07/2019

REGIONE PIEMONTE BU27S2 04/07/2019 REGIONE PIEMONTE BU27S2 04/07/2019 CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE - Comunicato Comunicati dell Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale Avviso per la designazione del Garante regionale delle persone

Dettagli

REGOLAMENTO INERENTE LE MODALITÀ DI DESIGNAZIONE DEI COMPONENTI DEI CONSIGLI DI DISCIPLINA TERRITORIALI

REGOLAMENTO INERENTE LE MODALITÀ DI DESIGNAZIONE DEI COMPONENTI DEI CONSIGLI DI DISCIPLINA TERRITORIALI REGOLAMENTO INERENTE LE MODALITÀ DI DESIGNAZIONE DEI COMPONENTI DEI CONSIGLI DI DISCIPLINA TERRITORIALI AI SENSI DELL ART. 8, COMMA 3, DEL D.P.R. 7 AGOSTO 2012, N. 137, RECANTE RIFORMA DEGLI ORDINAMENTI

Dettagli

Leggi e regolamenti regionali Legge regionale 30 marzo 2015, n. 4 - Testo vigente. (B.U. del 7 aprile 2015, n. 14)

Leggi e regolamenti regionali Legge regionale 30 marzo 2015, n. 4 - Testo vigente. (B.U. del 7 aprile 2015, n. 14) 1 di 5 13/04/2016 09:39 Leggi e regolamenti regionali Legge regionale 30 marzo 2015, n. 4 - Testo vigente Legge regionale 30 marzo 2015, n. 4 Nuove disposizioni in materia di indennità di funzione e gettoni

Dettagli

PREVISIONE DELLA FIGURA DEL CONSIGLIERE DELEGATO/SOTTOSEGRETARIO

PREVISIONE DELLA FIGURA DEL CONSIGLIERE DELEGATO/SOTTOSEGRETARIO Servizio Studi, Valutazione delle politiche e Organizzazione Sezione Banche dati e Analisi documentale PREVISIONE DELLA FIGURA DEL CONSIGLIERE DELEGATO/SOTTOSEGRETARIO NEGLI STATUTI REGIONALI TESTI A FRONTE

Dettagli

REGIONE PIEMONTE. (Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 18 del 5 maggio 2016)

REGIONE PIEMONTE. (Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 18 del 5 maggio 2016) REGIONE PIEMONTE LEGGE REGIONALE 2 maggio 2016, n. 8 Ulteriori modifiche alla legge regionale (Istituzione del Consiglio delle Autonomie locali (CAL) e modifiche alla legge regionale 20 novembre 1998,

Dettagli

LEGGE REGIONALE N. 31 DEL REGIONE PIEMONTE Istituzione del Garante regionale per l infanzia e l adolescenza.

LEGGE REGIONALE N. 31 DEL REGIONE PIEMONTE Istituzione del Garante regionale per l infanzia e l adolescenza. LEGGE REGIONALE N. 31 DEL 09-12-2009 REGIONE PIEMONTE Istituzione del Garante regionale per l infanzia e l adolescenza. Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE PIEMONTE N. 50 del 17 dicembre 2009 Il

Dettagli

Art. 1. (Modifiche all'articolo 121della Costituzione)

Art. 1. (Modifiche all'articolo 121della Costituzione) Legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 recante " Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni " Art. 1. (Modifiche all'articolo

Dettagli

DISEGNO DI LEGGE. Art.1 (Contratto nazionale di servizio)

DISEGNO DI LEGGE. Art.1 (Contratto nazionale di servizio) DISEGNO DI LEGGE Art.1 (Contratto nazionale di servizio) 1. All'articolo 45 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1. dopo la parola: "Ministero

Dettagli

Città Metropolitana di Reggio Calabria. Regolamento per Istituzione della figura e dell'ufficio del Garante per l'infanzia e l'adolescenza

Città Metropolitana di Reggio Calabria. Regolamento per Istituzione della figura e dell'ufficio del Garante per l'infanzia e l'adolescenza Città Metropolitana di Reggio Calabria Regolamento per Istituzione della figura e dell'ufficio del Garante per l'infanzia e l'adolescenza Regolamento approvato con Delibera Consiliare n. 12 del 20/03/2018

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA DELLA PARTE PRIMA. Sezione I REGOLAMENTI REGIONALI

REPUBBLICA ITALIANA DELLA PARTE PRIMA. Sezione I REGOLAMENTI REGIONALI Supplemento ordinario n. 1 al «Bollettino Ufficiale» - serie generale - n. 61 del 29 dicembre 2010 Spedizione in abbonamento postale Art. 2, comma 20/c, legge 662/96 - Fil. di Potenza REPUBBLICA ITALIANA

Dettagli

COMUNE DI MARCON Provincia di Venezia REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

COMUNE DI MARCON Provincia di Venezia REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE COMUNE DI MARCON Provincia di Venezia REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 30.07.2012 1 Indice art. 1 Istituzione

Dettagli

LEGGE REGIONALE 16 MARZO 2007 N. 9

LEGGE REGIONALE 16 MARZO 2007 N. 9 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA Parte I 28.3.2007 - pag. 127 LEGGE REGIONALE 16 MARZO 2007 N. 9 Disciplina dell Ufficio del Garante regionale dei diritti dell infanzia e dell adolescenza. Il

Dettagli

ISTITUZIONE DEL DIFENSORE CIVICO

ISTITUZIONE DEL DIFENSORE CIVICO Legge regionale 6 giugno 1988, n. 28 (BUR n. 35/1988) ISTITUZIONE DEL DIFENSORE CIVICO Art. 1 - (Istituzione e funzioni). Titolo I Istituzione 1. E' istituito nella Regione Veneto il difensore civico.

Dettagli

Decreto Legislativo 8 gennaio 2004, n. 1 (Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 2004)

Decreto Legislativo 8 gennaio 2004, n. 1 (Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 2004) Decreto Legislativo 8 gennaio 2004, n. 1 (Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 2004) Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, concernente «La Biennale di Venezia», ai

Dettagli

L.R. 26 maggio 1997, n. 8 (1).

L.R. 26 maggio 1997, n. 8 (1). L.R. 26 maggio 1997, n. 8 (1). Norme sul riordino e sul funzionamento delle strutture speciali della Regione Calabria (2). (1) Pubblicata nel B.U. Calabria 30 maggio 1997, n. 61. (2) Vedi anche l art.

Dettagli

Disciplina del Difensore regionale

Disciplina del Difensore regionale Legge Regionale 6 dicembre 2010, n. 18 Disciplina del Difensore regionale (BURL n. 49, 1 suppl. ord. del 10 Dicembre 2010 ) urn:nir:regione.lombardia:legge:2010-12-06;18 Art. 1 (Oggetto) 1. La presente

Dettagli

Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della L. 28 novembre 2005, n. 246.

Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della L. 28 novembre 2005, n. 246. D.Lgs. 11-4-2006 n. 198 Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della L. 28 novembre 2005, n. 246. Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 maggio 2006 n.133, n. 125, S.O. D.Lgs.

Dettagli

Art. 1 (2) 3. La nomina e le funzioni del difensore civico sono regolate dalla presente legge. Art. 2 (3)

Art. 1 (2) 3. La nomina e le funzioni del difensore civico sono regolate dalla presente legge. Art. 2 (3) L.R. 28 Febbraio 1980, n. 17 Istituzione del difensore civico (1) Art. 1 (2) 1. Ai sensi dell'articolo 38 dello Statuto e' istituito il difensore civico della Regione Lazio, il cui ufficio ha sede presso

Dettagli

Modifiche alla legge regionale 16 aprile 1986, n. 19, recante istituzione dell'ente lirico regionale Teatro Massimo "Vincenzo Bellini" di Catania.

Modifiche alla legge regionale 16 aprile 1986, n. 19, recante istituzione dell'ente lirico regionale Teatro Massimo Vincenzo Bellini di Catania. LEGGE 19 aprile 2007, n. 9. Modifiche alla legge regionale 16 aprile 1986, n. 19, recante istituzione dell'ente lirico regionale Teatro Massimo "Vincenzo Bellini" di Catania. REGIONE SICILIANA L'ASSEMBLEA

Dettagli

INDIRIZZI PER LA NOMINA E LA DESIGNAZIONE DI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI

INDIRIZZI PER LA NOMINA E LA DESIGNAZIONE DI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI INDIRIZZI PER LA NOMINA E LA DESIGNAZIONE DI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI Adottato con deliberazione Consiglio Comunale n. 5 del 13/02/2018 www.comune.genova.it agg. DCC

Dettagli

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale 1 1 LEGGE REGIONALE 16 dicembre 2003, n. 25 #LR-ER-2003-25# NORME SUL DIFENSORE CIVICO REGIONALE. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 21 MARZO 1995, N. 15 (NUOVA DISCIPLINA DEL DIFENSORE CIVICO) Testo coordinato

Dettagli

X LEGISLATURA VERBALE N. 110/2. OGGETTO: Legge regionale: Istituzione del Garante regionale per l infanzia e l adolescenza.

X LEGISLATURA VERBALE N. 110/2. OGGETTO: Legge regionale: Istituzione del Garante regionale per l infanzia e l adolescenza. C O N S I G L I O R E G I O N A L E D E L L A B R U Z Z O X LEGISLATURA SEDUTA DEL 2.7.2018 Presidenza del Presidente: DI PANGRAZIO Consigliere Segretario: MONACO ASS. ASS. ASS. BALDUCCI GATTI X PAOLINI

Dettagli

Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198

Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198 Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del

Dettagli

Legge Regionale Sardegna 30/5/2008 n. 7 (B.U. 9/6/2008 n. 19)

Legge Regionale Sardegna 30/5/2008 n. 7 (B.U. 9/6/2008 n. 19) Legge Regionale Sardegna 30/5/2008 n. 7 (B.U. 9/6/2008 n. 19) L.R. 30 maggio 2008 n. 7 Istituzione della consulta regionale della disabilità. Il Consiglio Regionale ha approvato Il Presidente della Regione

Dettagli

Legge Regionale 2 dicembre 2016, n. 31

Legge Regionale 2 dicembre 2016, n. 31 Legge Regionale 2 dicembre 2016, n. 31 Disciplina delle cause di ineleggibilità e incompatibilità con la carica di Presidente della Regione, consigliere regionale, assessore regionale e sottosegretario

Dettagli

domanda di cancellazione della propria candidatura.

domanda di cancellazione della propria candidatura. 20153 gestione dell Albo, su segnalazione scritta da parte degli uffici regionali e/o di altre Amministrazioni che abbiano usufruito dei servizi effettuati dal Professionista nei cui confronti le richieste

Dettagli

COMUNE DI PAVIA. REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE DELLA FIGURA DEL GARANTE DEI DIRITTI PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA del Comune di Pavia

COMUNE DI PAVIA. REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE DELLA FIGURA DEL GARANTE DEI DIRITTI PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA del Comune di Pavia COMUNE DI PAVIA REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE DELLA FIGURA DEL GARANTE DEI DIRITTI PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA del Comune di Pavia Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 28 Marzo 2019

Dettagli

DECRETO 18 Maggio 2004, n. 150

DECRETO 18 Maggio 2004, n. 150 DECRETO 18 Maggio 2004, n. 150 Regolamento ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, in materia di disciplina di fondazioni bancarie. IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE

Dettagli

REGOLAMENTO SUL GARANTE METROPOLITANO DEI DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE O LIMITATE NELLA LIBERTA PERSONALE

REGOLAMENTO SUL GARANTE METROPOLITANO DEI DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE O LIMITATE NELLA LIBERTA PERSONALE REGOLAMENTO SUL GARANTE METROPOLITANO DEI DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE O LIMITATE NELLA LIBERTA PERSONALE ( Approvato con delibera Consiglio Metropolitano n. 61 del 21/12/2017 ) Art. 1 (Oggetto e principi

Dettagli