ATTO N di iniziativa del Consigliere MANCINI
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1 ATTO N PROPOSTA DI LEGGE di iniziativa del Consigliere MANCINI ULTERIORI MODIFICAZIONI DELLA L.R. 09/04/2015, N. 11 (TESTO UNICO IN MATERIA DI SANITA' E SERVIZI SOCIALI) Depositato alla Sezione Flussi Documentali, Archivi e Privacy il 30/08/2018 Trasmesso alla III Commissione Consiliare Permanente il 30/08/2018
2 ixilfli Regione Umbria mmm illlili Vice Presidente dell'assemblea Legislativa Umbria Piazza Italia, PERUGIA Relazione illustrativa e tecnico-finanziaria Con la presente proposta di legge si intende sopprimere la figura del Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale, prevista dal Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali (legge regionale 9 aprile 2015, n. 11). Gli articoli della proposta modificano, in particolare, il Titolo X della Parte II della legge regionale n. 11 del 2015, eliminando ogni riferimento alla figura del G^nte regionale delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale e riformulando, conseguentemente, il testo normativo per la sola figura del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza. La soppressione del Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative dellalibertàpersonale determina una riduzione dellaspesaregionale. H Consigliere regionale.
3 stillile iiilo Regione Umbria Ili Vice Presidente dell'assemblealegislativaumbria Palazzo CesaronI Proposta di legge regionale: "Ulteriori modificazioni della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali)". Art. 1 (Modificazioni della rubrica del Capo I del Titolo X della Parte II) 1.Alla rubrica del CapoI deltitolo X dellaparte II dellaleggeregionale 9 aprile2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali), le parole: "del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale e" sono soppresse. Art. 2 (Modificazioni alvarticolo 360) 1. L'articolo 360 della Lr. 11/2015 è sostituito dal seguente: "Art. 360 (Disposizioni generali) 1. La Regione istituisce il Garante per l'infanzia e l'adolescenza. 2. n Garante per l'infanzia e l'adolescenza assicura la piena attuazione nel territorio regionale dei diritti e degli interessi sia individuali che collettivi dei minori, nel rispetto delle competenze degli Enti locali, e garantisce la piena attuazione di tutti i diritti riconosciuti ai bambini ed alle bambine, ai ragazzi ed alle ragazze presenti sul territorio regionale. 3. n Garante per l'infanzia e l'adolescenza opera in piena autonomia e indipendenza, non è sottoposto a forme di controllo gerarchico o funzionale, collabora con le strutture regionali competenti ed ha pieno accesso agli atti, informazioni e documenti inerenti il suo mandato istituzionale. 4. Al Garante per l'infanzia e l'adolescenza è affidata la promozione, la difesa e la verifica dell'attuazione dei diritti dei minori attraverso azioni positive mirate alla promozione del diritto alla vita, alla famiglia, all'istruzione, all'assistenza sociosanitaria, alla sopravvivenza e alla partecipazione alle decisioni che li riguardano, tenendo conto del loro superiore interesse. 5. L'azione del Garante per l'infanzia e l'adolescenza viene esercitata nell'ambito dei principi della normativa nazionale in materia, nonché dei seguenti atti intemazionali: a) Convenzione Intemazionale sui Diritti del fanciullo firmata a New York il 20 novembre 1989, ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989);
4 ìlllil Regione Umbria laiii m ^ Mce Presidente dell'assemblealegislativa Umbria b) Convenzione Europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, firmata a Strasburgo il 25 gennaio 1996, ratificata ai sensi della legge 20 marzo 2003, n. 77 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996); c) Risoluzione 48/134 del 20 dicembre 1993 dell'assemblea generale delle Nazioni Unite relativa alle Istituzioni Nazionali per la Promozione e Protezione dei Diritti Umani.". Art. 3 (Modificazioni della rubrica del Capo II del Titolo X della Parte II) 1. Alla rubrica del Capo II del Titolo X della Parte lì della l.r. 11/2015, le parole: "dei Garanti" sono sostituite dalle seguenti: "del Garante per l'infanzia e l'adolescenza". Art. 4 (Modificazioni alvarticolo 361) J. Varticolo 361 della l.r. 11/2015 è sostituito dal seguente: "Art. 361 (Designazione e nomina del Garante per l'infanzia e l'adolescenza) 1. n Garante per l'infanzia e l'adolescenza è eletto dall' a maggioranza assoluta dei consiglieri regionali assegnati. 2. Il Garante per l'infanzia e l'adolescenza è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, dura in carica cinque anni e non può essere riconfermato. Alla scadenza del mandato, rimane in carica fino alla nomina del successore e comunque per un tempo non superiore a novanta giorni, entro il quale deve concludersi il procedimento della nomina del nuovo Garante. 3. Il Garante per l'infanzia e l'adolescenza è scelto tra persone di comprovata competenza e professionalità con esperienza nel campo delle problematiche concementi l'età evolutiva e quelle familiari ed educative.". Art. 5 (Modificazioni alvarticolo 362) 1. Varticolo 362 della l.r. 11/2015 è sostituito dal seguente: "Art. 362 (Incompatibilità del GaranteperVinfanzia e l'adolescenza) 1. Per ricoprire la carica di Garanteper Vinfanzia e l'adolescenza di cui alvarticolo 360 il soggetto designato non deve incorrere in cause di inconferibilità e di incompatibilità previste dal d.lgs. 39/2013.
5 iilii Regione Umbria IT VicePresidente dell'assemblea Legislativa Umbria 2. La carica di Garante di cui all'articolo 360 è, inoltre, incompatibile con l'esercizio, durante il mandato, di qualsiasi attività che possa configurare conflitto di interesse con le attribuzioni proprie dell'incarico. 3. n conferimento deirincarico di Garante a personale regionale o di altri enti dipendenti o comunque controllati dalla Regione ne determina il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto di lavoro. H periodo di aspettativa è utile al fine del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità di servizio.". Art. 6 (Modificazioni della rubrica del Capo III del Titolo X della Parte II) l.alla rubrica del Capo III del Titolo X della Parte II della l.r. 11/2015, le parole: "dei Garanti" sono sostituite dalle seguenti: "del Garante per l'infanzia e l'adolescenza". Art. 7 (Modificazioni all'articolo 363) 1. Al comma 1 dell'articolo 363 della I.K 11/2015, le parole: "comma 5" sono sostituite dalle seguenti: "comma 4". Art. 8 (Abrogazione delvarticolo 364) 1. L'articolo 364 della Ir. 11/2015 è abrogato. Art. 9 (Modificazioni all'articolo 365) 1. L'articolo 365 della Lr. 11/2015 è sostituito dal seguente: "Art. 365 (Trattamento economico del Garante per l'infanzia e l'adolescenza, decadenza dall'incarico, sostituzione e revoca) 1. Al Garante per l'infanzia e l'adolescenza è attribuita un'indennità mensile pari al dieci per cento dell'indennità mensile lorda spettante ai consiglieri regionali. 2. Al Garante spetta il trattamento di missione nella misura prevista per i dirigenti regionali, qualora debba recarsi fuori sede per ragioni connesse all'esercizio delle proprie funzioni. 3. Il Presidente dell', qualora accerti una delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 362, sentito l'ufficio di presidenza dell'assemblea medesima, invita l'interessato a rimuovere tale causa entro quindici giorni e, se questi non ottempera all'invito, lo dichiara decaduto dall'incarico dandone immediata
6 iifma lliii Regione Umbria iilli Vice Presidente dell'assemblea Legislativa Umbria Piazza Italia, PERUGIA comunicazione all' la quale provvede, con le modalità di cui all'articolo 361, alla designazione di un nuovo Garante entro e non oltre novanta giorni. 4. L', in caso di dimissioni, morte, accertato impedimento fisico o psichico del Garante o nel caso in cui lo stesso riporti condanna penale definitiva, provvede alla nuova designazione, ai sensi dell'articolo L' può revocare il Garante in caso di gravi violazioni di legge o dei doveri inerenti l'incarico affidato. In questo caso l' procede ad una nuova designazione ai sensi dell'articolo 361.". Art. 10 (Modificazioni della rubrica del Capo FV del Titolo X della Parte II) 1. Alla rubrica del Capo IV del Titolo X della Parte II della l.r. 11/2015, le parole: "dei Garanti" sono sostituite dalle seguenti: "del Garante per l'infanzia e l'adolescenza". Art. Il (Modificazioni all'articolo 366) 1. Varticolo 366 della Lr. 11/2015 è sostituito dal seguente: "Art. 366 (Ufficio del Garante per l'infanzia e l'adolescenza e rapporti tra autorità di garanzia) 1. L'ufficio del Garante per l'infanzia e l'adolescenza ha sede presso la Giunta regionale e collabora con le strutture regionali competenti nelle materie riguardanti l'infanzia e l'adolescenza. La Giunta regionale, nell'ambito dello stanziamento annuale previsto per l'attuazione del presente Testo unico, determina le risorse a disposizione per le spese di funzionamento. 2. n Garante per l'infanzia e l'adolescenza riferisce all', almeno una volta all'anno sull'attività svolta e trasmette al Presidente dell'assemblea legislativa una relazione esplicativa entro il 31 marzo di ogni anno. L'Assemblea legislativa esamina e discute la relazione e adotta le determinazioni che ritiene opportune, invitando gli organi della Regione previsti dallo Statuto e quelli dei soggetti istituzionali che si interessano di minori ad adottare le ulteriori misure necessarie. La Giunta regionale altresì definisce con regolamento: a) l'organizzazione degli uffici del Garante per l'infanzia e l'adolescenza assicurandone la funzionalità; b) i requisiti professionali del personale addetto agli uffici del Garante per l'infanzia e l'adolescenza, promuovendone la formazione specifica alla trattazione delle questioni relative alla tutela minorile, all'età evolutiva ed alla famiglia; c) ulteriori modalità di funzionamento degli uffici del Garante per l'infanzia e l'adolescenza e l'attribuzione di diverse e specifiche risorse.
7 smisi Regione Umbria Mce Presidente dell'assemblea Legislativa Umbria Piazza itaila, PERUGIA 3. n Difensore civico regionale e il Garante per l'infanzia e l'adolescenza si danno reciproca segnalazione di situazioni di interesse comune, coordinando le rispettive attività nell'ambito delle loro competenze.". 7
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