Decreto Legge 9 febbraio 2012 n. 5 sulla semplificazione e lo sviluppo Norme di interesse per gli Enti Locali
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1 Tribunale Bologna , n ISSN Direttore responsabile: Antonio Zama Decreto Legge 9 febbraio 2012 n. 5 sulla semplificazione e lo sviluppo Norme di interesse per gli Enti Locali 14 Febbraio 2012 Carlo Rapicavoli Il Decreto Legge 9 febbraio 2012 n. 5 Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 febbraio, contiene alcune disposizioni di interesse per gli Enti Locali, con effetti immediati. Di seguito le principali. CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO Il Decreto Legge 5/2012 interviene ancora una volta sull art. 2 della Legge 241/1990. Fatto salvo quanto già previsto in materia di termini di conclusione dei procedimenti amministrativi, il Decreto Legge introduce alcune innovazioni di immediata applicazione: a) Le sentenze passate in giudicato che accolgono il ricorso proposto avverso il silenzio inadempimento dell amministrazione sono trasmesse, in via telematica, alla Corte dei conti; b) La mancata o tardiva emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente; c) Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte è espressamente indicato il termine previsto dalla legge o dal Regolamento sui procedimenti amministrativi e quello effettivamente impiegato. POTERI SOSTITUTIVI L art. 1 del D. L. 5/2012 prevede che la Giunta individua, nell ambito delle figure apicali dell amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia senza maggiori oneri a carico dell Amministrazione. In caso di mancata omessa individuazione, il potere sostitutivo si considera attribuito al direttore generale. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento, il privato può rivolgersi al direttore generale (o all altro dirigente apicale individuato dalla Giunta) perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti oppure con la nomina di un commissario ad acta. Il direttore generale, entro il 30 gennaio di ogni anno, deve comunicare alla Giunta, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsti dalla legge o dai regolamenti. BOLLINO BLU A decorrere dall anno 2012 il controllo obbligatorio dei dispositivi di combustione e scarico degli autoveicoli e dei motoveicoli è effettuato esclusivamente al momento della revisione obbligatoria periodica del mezzo. Viene così meno l obbligo annuale oggi vigente. CONTROLLI SULLE IMPRESE La disciplina dei controlli sulle imprese deve essere ispirata ai principi della semplicità, della
2 proporzionalità dei controlli stessi e dei relativi adempimenti burocratici alla effettiva tutela del rischio, nonché del coordinamento dell azione svolta dalle amministrazioni statali, regionali e locali. Le amministrazioni pubbliche sono tenute a pubblicare sul proprio sito istituzionale e sul sito la lista dei controlli a cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore di attività, indicando per ciascuno di essi i criteri e le modalità di svolgimento delle relative attività. Entro sei mesi dovranno essere adottate apposite Linee guida, mediante intesa in sede di Conferenza unificata, in base alle quali le regioni e gli enti locali, nell ambito dei propri ordinamenti, dovranno conformare le attività di controllo di loro competenza ai seguenti principi: a) proporzionalità dei controlli e dei connessi adempimenti amministrativi al rischio inerente all attività controllata, nonché alle esigenze di tutela degli interessi pubblici; b) eliminazione di attività di controllo non necessarie rispetto alla tutela degli interessi pubblici; c) coordinamento e programmazione dei controlli da parte delle amministrazioni in modo da assicurare la tutela dell interesse pubblico evitando duplicazioni e sovrapposizioni e da recare il minore intralcio al normale esercizio delle attività dell impresa, definendo la frequenza e tenendo conto dell esito delle verifiche e delle ispezioni già effettuate; d) collaborazione amichevole con i soggetti controllati al fine di prevenire rischi e situazioni di irregolarità; e) informatizzazione degli adempimenti e delle procedure amministrative, secondo la disciplina del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell amministrazione digitale; f) soppressione o riduzione dei controlli sulle imprese in possesso della certificazione del sistema di gestione per la qualità (UNI EN ISO-9001), o altra appropriata certificazione emessa, da un organismo di certificazione accreditato da un ente di accreditamento designato da uno Stato membro dell Unione europea. DOCUMENTO PROGRAMMATICO SULLA SICUREZZA INFORMATICA Il D. L. 5/2012 ha eliminato l obbligo di redazione, tenuta e aggiornamento del documento programmatico sulla sicurezza previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali. MODIFICHE ALLA NORMATIVA AMBIENTALE 1) AUTORIZZAZIONE UNICA Al fine di semplificare le procedure e ridurre gli oneri per le piccole e medie imprese, il Governo emanerà entro sei mesi un Regolamento volto a disciplinare l autorizzazione unica ambientale e a semplificare gli adempimenti amministrativi delle piccole e medie imprese, in base ai seguenti principi e criteri direttivi: a) l autorizzazione sostituisce ogni atto di comunicazione, notifica ed autorizzazione previsto dalla legislazione vigente in materia ambientale; b) l autorizzazione unica ambientale è rilasciata da un unico ente; c) il procedimento deve essere improntato al principio di proporzionalità degli adempimenti amministrativi in relazione alla dimensione dell impresa e al settore di attività, nonché all esigenza di tutela degli interessi pubblici e non dovrà comportare l introduzione di maggiori oneri a carico delle imprese. Fino all emanazione del Regolamento, restano valide le norme oggi vigenti sulle autorizzazioni. 2) MOVIMENTAZIONE AZIENDALE DEI RIFIUTI La movimentazione dei rifiuti tra fondi appartenenti alla medesima azienda agricola, ancorché effettuati percorrendo la pubblica via, non è considerata trasporto ai fini del presente decreto qualora risulti comprovato da elementi oggettivi ed univoci che sia finalizzata unicamente al raggiungimento del luogo di messa a dimora dei rifiuti in deposito temporaneo e la distanza fra i fondi non sia superiore a dieci
3 chilometri. Non è altresì considerata trasporto la movimentazione dei rifiuti effettuata dall imprenditore agricolo dai propri fondi al sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola di cui è socio, qualora sia finalizzata al raggiungimento del deposito temporaneo. 3) DICHIARAZIONE UNICA DI CONFORMITÀ DEGLI IMPIANTI TERMICI Con decreto ministeriale sarà approvato il modello di dichiarazione unica di conformità che sostituisce i modelli di cui agli allegati I e II del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, e la dichiarazione di cui all articolo 284, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n Tale dichiarazione unica di conformità e la documentazione allegata sono conservate presso la sede dell interessato ed esibite, a richiesta dell amministrazione, per i relativi controlli e, pertanto, non va inviata all Amministrazione. 4) PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA PER GLI INTERVENTI DI LIEVE ENTITÀ Il Governo è delegato ad emanare un Regolamento al fine di rideterminare e ampliare le ipotesi di interventi di lieve entità, nonché allo scopo di operare ulteriori semplificazioni procedimentali per le autorizzazioni paesaggistiche rispetto a quanto previsto dal D.P.R. 9 luglio 2010 n ) RINNOVO AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI (D.P.R. 19 OTTOBRE 2011 N. 227) Nella Gazzetta Ufficiale del 3 febbraio 2012, è stato altresì pubblicato il D.P.R. 19 ottobre 2011 n. 227 che ha introdotto, fra l altro, modifiche al procedimento amministrativo per il rinnovo delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue industriali. Ai fini del rinnovo dell autorizzazione il titolare dello scarico, almeno sei mesi prima della scadenza, qualora non si siano verificate modificazioni rispetto ai presupposti della autorizzazione già concessa, presenta all autorità competente un istanza corredata di dichiarazione sostitutiva ai sensi dell articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti che sono rimaste immutate: a) le caratteristiche quali-quantitative dello scarico intese come volume annuo scaricato, massa e tipologia di sostanze scaricate, in relazione a quanto previsto nella precedente autorizzazione o se, non esplicitato in questa ultima, nella relativa istanza; b) le caratteristiche del ciclo produttivo compresa la capacità di produzione; c) le sostanze impiegate nel ciclo produttivo e le relative quantità; d) gli impianti aziendali di trattamento delle acque reflue e le relative caratteristiche tecniche; e) la localizzazione dello scarico. Il D.P.R. prevede inoltre nuovi criteri per l assimilazione degli scarichi delle piccole e medie imprese alle acque reflue domestiche. Tutte le istanze di autorizzazione, la documentazione, le dichiarazioni e le altre attestazioni previste dovranno essere presentate esclusivamente per via telematica allo Sportello unico per le attività produttive competente per territorio, utilizzando una modulistica unificata che sarà approvata con apposito decreto ministeriale. La nuova disciplina contenuta nel D.P.R. 227/2011 entra in vigore il 18 febbraio Il Decreto Legge 9 febbraio 2012 n. 5 Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 febbraio, contiene alcune disposizioni di interesse per gli Enti Locali, con effetti immediati. Di seguito le principali. CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO Il Decreto Legge 5/2012 interviene ancora una volta sull art. 2 della Legge 241/1990.
4 Fatto salvo quanto già previsto in materia di termini di conclusione dei procedimenti amministrativi, il Decreto Legge introduce alcune innovazioni di immediata applicazione: a) Le sentenze passate in giudicato che accolgono il ricorso proposto avverso il silenzio inadempimento dell amministrazione sono trasmesse, in via telematica, alla Corte dei conti; b) La mancata o tardiva emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente; c) Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte è espressamente indicato il termine previsto dalla legge o dal Regolamento sui procedimenti amministrativi e quello effettivamente impiegato. POTERI SOSTITUTIVI L art. 1 del D. L. 5/2012 prevede che la Giunta individua, nell ambito delle figure apicali dell amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia senza maggiori oneri a carico dell Amministrazione. In caso di mancata omessa individuazione, il potere sostitutivo si considera attribuito al direttore generale. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento, il privato può rivolgersi al direttore generale (o all altro dirigente apicale individuato dalla Giunta) perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti oppure con la nomina di un commissario ad acta. Il direttore generale, entro il 30 gennaio di ogni anno, deve comunicare alla Giunta, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsti dalla legge o dai regolamenti. BOLLINO BLU A decorrere dall anno 2012 il controllo obbligatorio dei dispositivi di combustione e scarico degli autoveicoli e dei motoveicoli è effettuato esclusivamente al momento della revisione obbligatoria periodica del mezzo. Viene così meno l obbligo annuale oggi vigente. CONTROLLI SULLE IMPRESE La disciplina dei controlli sulle imprese deve essere ispirata ai principi della semplicità, della proporzionalità dei controlli stessi e dei relativi adempimenti burocratici alla effettiva tutela del rischio, nonché del coordinamento dell azione svolta dalle amministrazioni statali, regionali e locali. Le amministrazioni pubbliche sono tenute a pubblicare sul proprio sito istituzionale e sul sito la lista dei controlli a cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore di attività, indicando per ciascuno di essi i criteri e le modalità di svolgimento delle relative attività. Entro sei mesi dovranno essere adottate apposite Linee guida, mediante intesa in sede di Conferenza unificata, in base alle quali le regioni e gli enti locali, nell ambito dei propri ordinamenti, dovranno conformare le attività di controllo di loro competenza ai seguenti principi: a) proporzionalità dei controlli e dei connessi adempimenti amministrativi al rischio inerente all attività controllata, nonché alle esigenze di tutela degli interessi pubblici; b) eliminazione di attività di controllo non necessarie rispetto alla tutela degli interessi pubblici; c) coordinamento e programmazione dei controlli da parte delle amministrazioni in modo da assicurare la tutela dell interesse pubblico evitando duplicazioni e sovrapposizioni e da recare il minore intralcio al normale esercizio delle attività dell impresa, definendo la frequenza e tenendo conto dell esito delle
5 verifiche e delle ispezioni già effettuate; d) collaborazione amichevole con i soggetti controllati al fine di prevenire rischi e situazioni di irregolarità; e) informatizzazione degli adempimenti e delle procedure amministrative, secondo la disciplina del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell amministrazione digitale; f) soppressione o riduzione dei controlli sulle imprese in possesso della certificazione del sistema di gestione per la qualità (UNI EN ISO-9001), o altra appropriata certificazione emessa, da un organismo di certificazione accreditato da un ente di accreditamento designato da uno Stato membro dell Unione europea. DOCUMENTO PROGRAMMATICO SULLA SICUREZZA INFORMATICA Il D. L. 5/2012 ha eliminato l obbligo di redazione, tenuta e aggiornamento del documento programmatico sulla sicurezza previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali. MODIFICHE ALLA NORMATIVA AMBIENTALE 1) AUTORIZZAZIONE UNICA Al fine di semplificare le procedure e ridurre gli oneri per le piccole e medie imprese, il Governo emanerà entro sei mesi un Regolamento volto a disciplinare l autorizzazione unica ambientale e a semplificare gli adempimenti amministrativi delle piccole e medie imprese, in base ai seguenti principi e criteri direttivi: a) l autorizzazione sostituisce ogni atto di comunicazione, notifica ed autorizzazione previsto dalla legislazione vigente in materia ambientale; b) l autorizzazione unica ambientale è rilasciata da un unico ente; c) il procedimento deve essere improntato al principio di proporzionalità degli adempimenti amministrativi in relazione alla dimensione dell impresa e al settore di attività, nonché all esigenza di tutela degli interessi pubblici e non dovrà comportare l introduzione di maggiori oneri a carico delle imprese. Fino all emanazione del Regolamento, restano valide le norme oggi vigenti sulle autorizzazioni. 2) MOVIMENTAZIONE AZIENDALE DEI RIFIUTI La movimentazione dei rifiuti tra fondi appartenenti alla medesima azienda agricola, ancorché effettuati percorrendo la pubblica via, non è considerata trasporto ai fini del presente decreto qualora risulti comprovato da elementi oggettivi ed univoci che sia finalizzata unicamente al raggiungimento del luogo di messa a dimora dei rifiuti in deposito temporaneo e la distanza fra i fondi non sia superiore a dieci chilometri. Non è altresì considerata trasporto la movimentazione dei rifiuti effettuata dall imprenditore agricolo dai propri fondi al sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola di cui è socio, qualora sia finalizzata al raggiungimento del deposito temporaneo. 3) DICHIARAZIONE UNICA DI CONFORMITÀ DEGLI IMPIANTI TERMICI Con decreto ministeriale sarà approvato il modello di dichiarazione unica di conformità che sostituisce i modelli di cui agli allegati I e II del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, e la dichiarazione di cui all articolo 284, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n Tale dichiarazione unica di conformità e la documentazione allegata sono conservate presso la sede dell interessato ed esibite, a richiesta dell amministrazione, per i relativi controlli e, pertanto, non va inviata all Amministrazione. 4) PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA PER GLI INTERVENTI DI LIEVE ENTITÀ Il Governo è delegato ad emanare un Regolamento al fine di rideterminare e ampliare le ipotesi di interventi di lieve entità, nonché allo scopo di operare ulteriori semplificazioni procedimentali per le autorizzazioni paesaggistiche rispetto a quanto previsto dal D.P.R. 9 luglio 2010 n ) RINNOVO AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI (D.P.R. 19
6 OTTOBRE 2011 N. 227) Nella Gazzetta Ufficiale del 3 febbraio 2012, è stato altresì pubblicato il D.P.R. 19 ottobre 2011 n. 227 che ha introdotto, fra l altro, modifiche al procedimento amministrativo per il rinnovo delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue industriali. Ai fini del rinnovo dell autorizzazione il titolare dello scarico, almeno sei mesi prima della scadenza, qualora non si siano verificate modificazioni rispetto ai presupposti della autorizzazione già concessa, presenta all autorità competente un istanza corredata di dichiarazione sostitutiva ai sensi dell articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti che sono rimaste immutate: a) le caratteristiche quali-quantitative dello scarico intese come volume annuo scaricato, massa e tipologia di sostanze scaricate, in relazione a quanto previsto nella precedente autorizzazione o se, non esplicitato in questa ultima, nella relativa istanza; b) le caratteristiche del ciclo produttivo compresa la capacità di produzione; c) le sostanze impiegate nel ciclo produttivo e le relative quantità; d) gli impianti aziendali di trattamento delle acque reflue e le relative caratteristiche tecniche; e) la localizzazione dello scarico. Il D.P.R. prevede inoltre nuovi criteri per l assimilazione degli scarichi delle piccole e medie imprese alle acque reflue domestiche. Tutte le istanze di autorizzazione, la documentazione, le dichiarazioni e le altre attestazioni previste dovranno essere presentate esclusivamente per via telematica allo Sportello unico per le attività produttive competente per territorio, utilizzando una modulistica unificata che sarà approvata con apposito decreto ministeriale. La nuova disciplina contenuta nel D.P.R. 227/2011 entra in vigore il 18 febbraio TAG: amministrativo, Diritto della privacy, diritto dell ambiente, pubblico, diritto regionale e degli enti locali Avvertenza La pubblicazione di contributi, approfondimenti, articoli e in genere di tutte le opere dottrinarie e di commento (ivi comprese le news) presenti su Filodiritto è stata concessa (e richiesta) dai rispettivi autori, titolari di tutti i diritti morali e patrimoniali ai sensi della legge sul diritto d'autore e sui diritti connessi (Legge 633/1941). La riproduzione ed ogni altra forma di diffusione al pubblico delle predette opere (anche in parte), in difetto di autorizzazione dell'autore, è punita a norma degli articoli 171, 171-bis, 171- ter, 174-bis e 174-ter della menzionata Legge 633/1941. È consentito scaricare, prendere visione, estrarre copia o stampare i documenti pubblicati su Filodiritto nella sezione Dottrina per ragioni esclusivamente personali, a scopo informativo-culturale e non commerciale, esclusa ogni modifica o alterazione. Sono parimenti consentite le citazioni a titolo di cronaca, studio, critica o recensione, purché accompagnate dal nome dell'autore dell'articolo e dall'indicazione della fonte, ad esempio: Luca Martini, La discrezionalità del sanitario nella qualificazione di reato perseguibile d'ufficio ai fini dell'obbligo di referto ex. art 365 cod. pen., in "Filodiritto" ( con relativo collegamento ipertestuale. Se l'autore non è altrimenti indicato i diritti sono di Inforomatica S.r.l. e la riproduzione è vietata senza il consenso esplicito della stessa. È sempre gradita la comunicazione del testo, telematico o cartaceo, ove è avvenuta la citazione.
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