Disposizioni per la sicurezza della navigazione, per favorire l uso di navi a doppio scafo e per l ammodernamento della flotta.
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1 Tribunale Bologna , n ISSN Direttore responsabile: Antonio Zama Disposizioni per la sicurezza della navigazione, per favorire l uso di navi a doppio scafo e per l ammodernamento della flotta. 23 Gennaio 2006 Filodiritto editore Art. 1. Finalità 1. La presente legge, in conformità alla politica comunitaria sulla sicurezza dei mari e agli obiettivi di politica ambientale di cui alla legge 7 marzo 2001, n. 51, e successive modificazioni, al fine di limitare le conseguenze dei sinistri marittimi in cui sono coinvolte navi cisterna, promuove l uso di navi cisterna ad alto livello di protezione, dotate dei piu elevati standard di sicurezza, reca disposizioni per promuovere l ammodernamento della flotta, con particolare riferimento alle unita navali destinate al servizio di trasporto pubblico locale, e sostiene la promozione della ricerca in campo navale, quali elementi determinanti per la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare. Art. 2. Divieti di iscrizione e di navigazione 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge non possono essere iscritte nei registri tenuti dalle autorità nazionali navi cisterna a scafo singolo, aventi portata lorda superiore a 600 tonnellate, abilitate al trasporto di petrolio greggio o di prodotti petroliferi e chimici la cui eta risalga a oltre quindici anni. 2. L accesso ai porti, ai terminali off-shore e alle zone di ancoraggio nazionali delle navi cisterna a scafo singolo, di qualsiasi nazionalita, che trasportano prodotti petroliferi, e vietato secondo quanto previsto dal regolamento (CE) n. 417/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 febbraio 2002, e successive modificazioni. 3. Sono esentate dal divieto di cui al comma 2 le navi cisterna di portata lorda compresa tra 600 tonnellate e tonnellate utilizzate esclusivamente all interno dei porti per operazioni di bunkeraggio. Art. 3. Fondo per favorire la demolizione del naviglio obsoleto 1. E istituito, a decorrere dall anno 2005, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Fondo volto a favorire la demolizione del naviglio obsoleto, la cui dotazione, per ciascuno degli anni del triennio , e pari a 12 milioni di euro. 2. La dotazione del Fondo puo essere integrata mediante finanziamenti da iscrivere annualmente nella legge finanziaria. 3. Il Fondo ha la funzione di favorire e di accelerare l eliminazione delle navi cisterna a scafo singolo non conformi ai piu avanzati standard in materia di sicurezza della navigazione, provvedendo all erogazione di contributi per la demolizione di navi cisterna, abilitate al trasporto di petrolio greggio o di prodotti
2 petroliferi e chimici, aventi portata lorda superiore a 600 tonnellate, la cui entrata in esercizio, alla data del 31 dicembre 2004, risale ad oltre quindici anni. 4. Il contributo di cui al presente articolo e concesso alle imprese armatoriali aventi i requisiti di cui all articolo 143 del codice della navigazione, che vendono per la demolizione, o fanno demolire per proprio conto, unita che alla data del 21 ottobre 2003 risultano di proprieta delle imprese stesse o di imprese dello stesso gruppo o che sono in loro piena disponibilita con contratto di leasing o altro contratto con obbligo di acquisto, ovvero che risultano iscritte, non oltre la medesima data, nei registri tenuti dalle autorita nazionali o munite, nello stesso periodo di riferimento, del passavanti provvisorio, di cui all articolo 149 del codice della navigazione, e i cui lavori di demolizione hanno avuto inizio nel periodo successivo a quello di cui all articolo 2, comma 2, della citata legge n. 51 del 2001, fino al 31 dicembre Il contributo di cui al presente articolo e concesso e liquidato, in via provvisoria, dopo l inizio dei lavori di demolizione, per un importo non superiore al 75 per cento del prezzo ritenuto accettabile, per i lavori medesimi, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il contributo e in ogni modo corrisposto in conformita alla decisione 2002/868/CE della Commissione, del 17 luglio Per ottenere la liquidazione definitiva del contributo, le imprese interessate devono presentare, a pena di decadenza, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apposita istanza entro il termine di sessanta giorni dalla data di ultimazione dei lavori di demolizione, corredata dal certificato della locale autorita marittima nazionale, se la demolizione e avvenuta in Italia, ovvero di quella estera o consolare, negli altri casi, attestante la data di inizio e di ultimazione dei lavori stessi. Tale periodo si computa dalla data di entrata in vigore della presente legge nel caso di iniziative di demolizione avviate anteriormente a tale data. 7. In caso di mancata ultimazione dei lavori entro centottanta giorni dalla data di concessione in via provvisoria del contributo, ai sensi del comma 5, l impresa interessata e tenuta a restituire gli importi liquidati, maggiorati del tasso di interesse legale. 8. Per le imprese armatoriali che hanno ottenuto il contributo si applicano, in relazione alle navi di eta superiore ai quindici anni, le disposizioni di cui all articolo 4, commi 1 e 2, della citata legge n. 51 del Fermo restando il limite massimo di spesa di cui al comma 1, il contributo di cui al presente articolo e pari a: a) 130 euro per ogni tonnellata di portata lorda per le navi di portata lorda superiore a tonnellate, entro il limite massimo di tonnellate per singola unita ; il contributo per le navi di portata lorda superiore a tonnellate non puo essere inferiore al contributo erogabile alle navi di tonnellate di portata lorda; b) 260 euro per ogni tonnellata di portata lorda per le navi cisterna comprese tra 600 e tonnellate di portata lorda. 10. L ammontare del contributo come determinato ai sensi del comma 9 non puo in ogni caso essere superiore all importo del mancato introito presunto derivante, per l impresa armatoriale interessata, dall anticipata demolizione dell unita rispetto alla data di ritiro dal servizio prevista dalla normativa internazionale e comunitaria. 11. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell economia e delle finanze, determina, con proprio decreto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri di attribuzione dei benefici di cui al presente articolo, sulla base della data di inizio dei lavori di demolizione, nei limiti delle disponibilita di cui al comma All onere derivante dall attuazione del presente articolo, pari a 12 milioni di euro annui per ciascuno
3 parzialmente utilizzando l accantonamento relativo al medesimo Ministero. 13. A decorrere dall anno 2008, al finanziamento del Fondo di cui al comma 1 si provvede ai sensi dell articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. 14. Il Ministro dell economia e delle finanze e autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti Art. 4. Fondo per favorire il potenziamento, la sostituzione e l ammodernamento delle unita navali destinate al servizio di trasporto pubblico locale effettuato per via marittima, fluviale e lacuale 1. E istituito, a decorrere dall anno 2005, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Fondo volto a favorire il potenziamento, la sostituzione e l ammodernamento delle unita navali destinate, in via esclusiva, al servizio di trasporto pubblico locale effettuato per via marittima, fluviale e lacuale, la cui dotazione, per ciascuno degli anni del triennio , e pari a 10 milioni di euro. 2. La dotazione del Fondo puo essere integrata mediante finanziamenti da iscrivere annualmente nella legge finanziaria. 3. Il Fondo ha la funzione di provvedere al rinnovo e al potenziamento delle unita navali destinate, in via esclusiva, al servizio di trasporto pubblico di persone, di competenza regionale e locale, effettuato per via marittima, fluviale e lacuale. 4. Fermo restando il limite massimo di spesa di cui al comma 1, il contributo di cui al presente articolo e concesso alle imprese che gestiscono direttamente o indirettamente servizi di trasporto pubblico di persone effettuati per via marittima, fluviale e lacuale che intendono potenziare la flotta attraverso nuove acquisizioni o che vendono per la demolizione, o fanno demolire per proprio conto, unita navali che, alla data del 21 ottobre 2003, risultano di proprieta delle imprese stesse o di imprese dello stesso gruppo o che sono in loro piena disponibilita con contratto di leasing o altro contratto con obbligo di acquisto, ovvero che risultano iscritte, nei dodici anni antecedenti alla presentazione dell istanza per la concessione del contributo, nei registri tenuti dalle autorita nazionali e i cui lavori di demolizione hanno avuto inizio nel periodo tra il 1 maggio 2005 e il 31 dicembre Il contributo di cui al presente articolo e limitato alle unita navali aventi capacita di trasporto, calcolata per passeggeri, fino a 350 unita e destinate a svolgere servizi pubblici di trasporto regionale e locale, che operano in modo continuativo o periodico con itinerari, orari, frequenze e tariffe prestabiliti, ad accesso generalizzato, nell ambito di un territorio di dimensione normalmente regionale o infraregionale, ai sensi dell articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n Nel caso di demolizione di unita navali, ai sensi del comma 4, il contributo di cui al presente articolo e concesso e liquidato, in via provvisoria, dopo l inizio dei lavori di demolizione, per un importo non superiore al 75 per cento del prezzo ritenuto accettabile, per i lavori medesimi, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In caso di mancata ultimazione dei lavori entro centottanta giorni dalla data di concessione in via provvisoria del contributo, l impresa interessata e tenuta a restituire gli importi liquidati, maggiorati del tasso di interesse legale. 7. L ammontare del contributo di cui al presente articolo non puo in ogni caso essere superiore all importo del mancato introito presunto derivante, per l impresa interessata, dall anticipata demolizione dell unita rispetto alla data di scadenza della vita commerciale dell unita navale, come stabilita dalla normativa vigente in materia. 8. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di intesa con il Ministro dell economia e delle finanze,
4 sentita la Conferenza unificata di cui all articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, determina, con proprio decreto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in conformita con la normativa comunitaria in materia, i criteri di attribuzione dei benefici di cui al presente articolo, nei limiti delle disponibilita di cui comma 1, graduando la decorrenza della fruizione del beneficio e l entita del medesimo. 9. All onere derivante dall attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui per ciascuno parzialmente utilizzando 1 accantonamento relativo al medesimo Ministero. 10. A decorrere dall anno 2008, al finanziamento del Fondo di cui al comma 1 si provvede ai sensi dell articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. 11. Il Ministro dell economia e delle finanze e autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti Art. 5. Promozione della ricerca in campo navale 1. Al fine di consolidare le basi tecnologiche dell industria marittima e di incrementare il ruolo della ricerca e dello sviluppo nel miglioramento della sicurezza e della competitivita della flotta, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e autorizzato a concedere, nel quadro della disciplina comunitaria in materia e nel limite massimo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, all Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN) di Roma e al Centro per gli studi di tecnica navale S.p.a. (CETENA) di Genova i contributi di cui all articolo 6, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 261, nonche quelli di cui all articolo 5 della legge 30 novembre 1998, n. 413, per i rispettivi programmi di ricerca relativi al periodo 1 gennaio dicembre I programmi di ricerca di cui al comma 1 sono approvati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il parere del comitato tecnico-scientifico di cui all articolo 4 della legge 5 maggio 1976, n Fatto salvo quanto stabilito dal comma 2, alla concessione dei contributi di cui al comma 1 si applicano le disposizioni dell articolo 6 della legge 31 luglio 1997, n All onere derivante dall attuazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro annui per ciascuno parzialmente utilizzando l accantonamento relativo al medesimo Ministero. 5. Il Ministro dell economia e delle finanze e autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti Art. 6. Adeguamento delle sanzioni 1. Al comma 3 dell articolo 5 della legge 7 marzo 2001, n. 51, e successive modificazioni, le parole: da euro a euro sono sostituite dalle seguenti: da a euro. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi 9 gennaio 2006
5 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Castelli Art. 1. Finalità 1. La presente legge, in conformità alla politica comunitaria sulla sicurezza dei mari e agli obiettivi di politica ambientale di cui alla legge 7 marzo 2001, n. 51, e successive modificazioni, al fine di limitare le conseguenze dei sinistri marittimi in cui sono coinvolte navi cisterna, promuove l uso di navi cisterna ad alto livello di protezione, dotate dei piu elevati standard di sicurezza, reca disposizioni per promuovere l ammodernamento della flotta, con particolare riferimento alle unita navali destinate al servizio di trasporto pubblico locale, e sostiene la promozione della ricerca in campo navale, quali elementi determinanti per la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare. Art. 2. Divieti di iscrizione e di navigazione 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge non possono essere iscritte nei registri tenuti dalle autorità nazionali navi cisterna a scafo singolo, aventi portata lorda superiore a 600 tonnellate, abilitate al trasporto di petrolio greggio o di prodotti petroliferi e chimici la cui eta risalga a oltre quindici anni. 2. L accesso ai porti, ai terminali off-shore e alle zone di ancoraggio nazionali delle navi cisterna a scafo singolo, di qualsiasi nazionalita, che trasportano prodotti petroliferi, e vietato secondo quanto previsto dal regolamento (CE) n. 417/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 febbraio 2002, e successive modificazioni. 3. Sono esentate dal divieto di cui al comma 2 le navi cisterna di portata lorda compresa tra 600 tonnellate e tonnellate utilizzate esclusivamente all interno dei porti per operazioni di bunkeraggio. Art. 3. Fondo per favorire la demolizione del naviglio obsoleto 1. E istituito, a decorrere dall anno 2005, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Fondo volto a favorire la demolizione del naviglio obsoleto, la cui dotazione, per ciascuno degli anni del triennio , e pari a 12 milioni di euro. 2. La dotazione del Fondo puo essere integrata mediante finanziamenti da iscrivere annualmente nella legge finanziaria. 3. Il Fondo ha la funzione di favorire e di accelerare l eliminazione delle navi cisterna a scafo singolo non conformi ai piu avanzati standard in materia di sicurezza della navigazione, provvedendo all erogazione di contributi per la demolizione di navi cisterna, abilitate al trasporto di petrolio greggio o di prodotti petroliferi e chimici, aventi portata lorda superiore a 600 tonnellate, la cui entrata in esercizio, alla data del 31 dicembre 2004, risale ad oltre quindici anni. 4. Il contributo di cui al presente articolo e concesso alle imprese armatoriali aventi i requisiti di cui all articolo 143 del codice della navigazione, che vendono per la demolizione, o fanno demolire per proprio conto, unita che alla data del 21 ottobre 2003 risultano di proprieta delle imprese stesse o di imprese dello stesso gruppo o che sono in loro piena disponibilita con contratto di leasing o altro contratto con obbligo di acquisto, ovvero che risultano iscritte, non oltre la medesima data, nei registri tenuti dalle autorita nazionali o munite, nello stesso periodo di riferimento, del passavanti provvisorio, di cui all articolo 149 del codice della navigazione, e i cui lavori di demolizione hanno avuto inizio nel periodo successivo a quello di cui all articolo 2, comma 2, della citata legge n. 51 del 2001, fino al 31 dicembre 2007.
6 5. Il contributo di cui al presente articolo e concesso e liquidato, in via provvisoria, dopo l inizio dei lavori di demolizione, per un importo non superiore al 75 per cento del prezzo ritenuto accettabile, per i lavori medesimi, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il contributo e in ogni modo corrisposto in conformita alla decisione 2002/868/CE della Commissione, del 17 luglio Per ottenere la liquidazione definitiva del contributo, le imprese interessate devono presentare, a pena di decadenza, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apposita istanza entro il termine di sessanta giorni dalla data di ultimazione dei lavori di demolizione, corredata dal certificato della locale autorita marittima nazionale, se la demolizione e avvenuta in Italia, ovvero di quella estera o consolare, negli altri casi, attestante la data di inizio e di ultimazione dei lavori stessi. Tale periodo si computa dalla data di entrata in vigore della presente legge nel caso di iniziative di demolizione avviate anteriormente a tale data. 7. In caso di mancata ultimazione dei lavori entro centottanta giorni dalla data di concessione in via provvisoria del contributo, ai sensi del comma 5, l impresa interessata e tenuta a restituire gli importi liquidati, maggiorati del tasso di interesse legale. 8. Per le imprese armatoriali che hanno ottenuto il contributo si applicano, in relazione alle navi di eta superiore ai quindici anni, le disposizioni di cui all articolo 4, commi 1 e 2, della citata legge n. 51 del Fermo restando il limite massimo di spesa di cui al comma 1, il contributo di cui al presente articolo e pari a: a) 130 euro per ogni tonnellata di portata lorda per le navi di portata lorda superiore a tonnellate, entro il limite massimo di tonnellate per singola unita ; il contributo per le navi di portata lorda superiore a tonnellate non puo essere inferiore al contributo erogabile alle navi di tonnellate di portata lorda; b) 260 euro per ogni tonnellata di portata lorda per le navi cisterna comprese tra 600 e tonnellate di portata lorda. 10. L ammontare del contributo come determinato ai sensi del comma 9 non puo in ogni caso essere superiore all importo del mancato introito presunto derivante, per l impresa armatoriale interessata, dall anticipata demolizione dell unita rispetto alla data di ritiro dal servizio prevista dalla normativa internazionale e comunitaria. 11. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell economia e delle finanze, determina, con proprio decreto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri di attribuzione dei benefici di cui al presente articolo, sulla base della data di inizio dei lavori di demolizione, nei limiti delle disponibilita di cui al comma All onere derivante dall attuazione del presente articolo, pari a 12 milioni di euro annui per ciascuno parzialmente utilizzando l accantonamento relativo al medesimo Ministero. 13. A decorrere dall anno 2008, al finanziamento del Fondo di cui al comma 1 si provvede ai sensi dell articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. 14. Il Ministro dell economia e delle finanze e autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti Art. 4. Fondo per favorire il potenziamento, la sostituzione e l ammodernamento delle unita navali destinate al servizio di trasporto pubblico locale effettuato per via marittima, fluviale e lacuale 1. E istituito, a decorrere dall anno 2005, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Fondo
7 volto a favorire il potenziamento, la sostituzione e l ammodernamento delle unita navali destinate, in via esclusiva, al servizio di trasporto pubblico locale effettuato per via marittima, fluviale e lacuale, la cui dotazione, per ciascuno degli anni del triennio , e pari a 10 milioni di euro. 2. La dotazione del Fondo puo essere integrata mediante finanziamenti da iscrivere annualmente nella legge finanziaria. 3. Il Fondo ha la funzione di provvedere al rinnovo e al potenziamento delle unita navali destinate, in via esclusiva, al servizio di trasporto pubblico di persone, di competenza regionale e locale, effettuato per via marittima, fluviale e lacuale. 4. Fermo restando il limite massimo di spesa di cui al comma 1, il contributo di cui al presente articolo e concesso alle imprese che gestiscono direttamente o indirettamente servizi di trasporto pubblico di persone effettuati per via marittima, fluviale e lacuale che intendono potenziare la flotta attraverso nuove acquisizioni o che vendono per la demolizione, o fanno demolire per proprio conto, unita navali che, alla data del 21 ottobre 2003, risultano di proprieta delle imprese stesse o di imprese dello stesso gruppo o che sono in loro piena disponibilita con contratto di leasing o altro contratto con obbligo di acquisto, ovvero che risultano iscritte, nei dodici anni antecedenti alla presentazione dell istanza per la concessione del contributo, nei registri tenuti dalle autorita nazionali e i cui lavori di demolizione hanno avuto inizio nel periodo tra il 1 maggio 2005 e il 31 dicembre Il contributo di cui al presente articolo e limitato alle unita navali aventi capacita di trasporto, calcolata per passeggeri, fino a 350 unita e destinate a svolgere servizi pubblici di trasporto regionale e locale, che operano in modo continuativo o periodico con itinerari, orari, frequenze e tariffe prestabiliti, ad accesso generalizzato, nell ambito di un territorio di dimensione normalmente regionale o infraregionale, ai sensi dell articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n Nel caso di demolizione di unita navali, ai sensi del comma 4, il contributo di cui al presente articolo e concesso e liquidato, in via provvisoria, dopo l inizio dei lavori di demolizione, per un importo non superiore al 75 per cento del prezzo ritenuto accettabile, per i lavori medesimi, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In caso di mancata ultimazione dei lavori entro centottanta giorni dalla data di concessione in via provvisoria del contributo, l impresa interessata e tenuta a restituire gli importi liquidati, maggiorati del tasso di interesse legale. 7. L ammontare del contributo di cui al presente articolo non puo in ogni caso essere superiore all importo del mancato introito presunto derivante, per l impresa interessata, dall anticipata demolizione dell unita rispetto alla data di scadenza della vita commerciale dell unita navale, come stabilita dalla normativa vigente in materia. 8. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di intesa con il Ministro dell economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, determina, con proprio decreto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in conformita con la normativa comunitaria in materia, i criteri di attribuzione dei benefici di cui al presente articolo, nei limiti delle disponibilita di cui comma 1, graduando la decorrenza della fruizione del beneficio e l entita del medesimo. 9. All onere derivante dall attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui per ciascuno parzialmente utilizzando 1 accantonamento relativo al medesimo Ministero.
8 10. A decorrere dall anno 2008, al finanziamento del Fondo di cui al comma 1 si provvede ai sensi dell articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. 11. Il Ministro dell economia e delle finanze e autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti Art. 5. Promozione della ricerca in campo navale 1. Al fine di consolidare le basi tecnologiche dell industria marittima e di incrementare il ruolo della ricerca e dello sviluppo nel miglioramento della sicurezza e della competitivita della flotta, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e autorizzato a concedere, nel quadro della disciplina comunitaria in materia e nel limite massimo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, all Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN) di Roma e al Centro per gli studi di tecnica navale S.p.a. (CETENA) di Genova i contributi di cui all articolo 6, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 261, nonche quelli di cui all articolo 5 della legge 30 novembre 1998, n. 413, per i rispettivi programmi di ricerca relativi al periodo 1 gennaio dicembre I programmi di ricerca di cui al comma 1 sono approvati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il parere del comitato tecnico-scientifico di cui all articolo 4 della legge 5 maggio 1976, n Fatto salvo quanto stabilito dal comma 2, alla concessione dei contributi di cui al comma 1 si applicano le disposizioni dell articolo 6 della legge 31 luglio 1997, n All onere derivante dall attuazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro annui per ciascuno parzialmente utilizzando l accantonamento relativo al medesimo Ministero. 5. Il Ministro dell economia e delle finanze e autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti Art. 6. Adeguamento delle sanzioni 1. Al comma 3 dell articolo 5 della legge 7 marzo 2001, n. 51, e successive modificazioni, le parole: da euro a euro sono sostituite dalle seguenti: da a euro. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi 9 gennaio 2006 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Castelli TAG: amministrativo, diritto dei contratti e delle obbligazioni, Diritto della navigazione e dei trasporti, Diritto della responsabilità civile e del risarcimento danni, Diritto delle assicurazioni e della previdenza Avvertenza La pubblicazione di contributi, approfondimenti, articoli e in genere di tutte le opere dottrinarie e di commento (ivi comprese le news) presenti su Filodiritto è stata concessa (e richiesta) dai rispettivi autori,
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