TITOLO VII AUSILIARI DEL MAGISTRATO NEL PROCESSO PENALE, CIVILE, AMMINISTRATIVO, CONTABILE E TRIBUTARIO

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1 INDENNITA GIUDIZIARIE D.P.R. 30 maggio n Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A) (Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 139 del 15 giugno 2002) e avviso di rettifica in Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 286 dei 6 dicembre (Estratto) PARTE II VOCI DI SPESA TITOLO VI TESTIMONI NEL PROCESSO PENALE, CIVILE, AMMINISTRATIVO E CONTABILE 45 (L) (Indennità per testimoni residenti). 1. I testimoni si considerano residenti quando il luogo di residenza si trova all interno del Comune in cui ha sede l ufficio presso il quale essi sono sentiti, ovvero, per i testimoni non residenti nel Comune, quando la residenza dista dallo stesso non oltre due chilometri e mezzo. 2 Ai testimoni residenti spetta l indennità di euro 0,36 al giorno. 46 (L) (Spese di viaggio e indennità per testimoni non residenti) Ai testimoni non residenti spetta il rimborso delle spese di viaggio, per andata e ritorno, pari al prezzo del biglietto di seconda classe sui servizi di linea o al prezzo del biglietto aereo della classe economica, se autorizzato dall autorità giudiziaria. 2. Se tali servizi non esistono, il rimborso delle spese di viaggio è riferito alla località più vicina per cui esiste il servizio di linea. 3. Spetta, inoltre, l indennità di euro 0,72 per ogni giornata impiegata per il viaggio, e l indennità di euro 1,29 per ogni giornata di soggiorno nel luogo dell esame. Quest ultima è dovuta solo se i testimoni sono obbligati a rimanere fuori dalla propria residenza almeno un giorno intero, oltre a quello di partenza e di ritorno. 47 (L). (Testimoni minori e accompagnatori di testimoni minori o invalidi). 1. Nessuna indennità spetta al testimone minore degli anni quattordici. 2. Il rimborso spese e le indennità di cui agli articoli 45 e 46 spettano agli accompagnatori di testimoni minori degli anni quattordici o invalidi gravi, ai sensi dell articolo 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sempre che essi stessi non siano testimoni. 48 (L). (Testimoni dipendenti pubblici), I. Ai dipendenti pubblici, chiamati come testimoni per fatti inerenti al servizio, spettano il rimborso spese e le indennità di cui agli articoli 45 e 46, salva l integrazione, sino a concorrenza dell ordinario trattamento di missione, corrisposta dall amministrazione di appartenenza. TITOLO VII AUSILIARI DEL MAGISTRATO NEL PROCESSO PENALE, CIVILE, AMMINISTRATIVO, CONTABILE E TRIBUTARIO 49 (L). (Elenco delle spettanze).1. Agli ausiliari del magistrato spettano l onorario, l indennità di viaggio e di soggiorno, le spese di viaggio e il rimborso delle spese sostenute per l adempimento dell incarico. 2. Gli onorari sono fissi, variabili e a tempo. 50 (L). (Misura degli onorari), I. La misura degli onorari fissi, variabili e a tempo, è stabilita mediante tabelle, approvate con decreto dei Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze, ai sensi dell articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto n Le tabelle sono redatte con riferimento alle tariffe professionali esistenti, eventualmente concernenti materie analoghe, contemperate con la natura pubblicistica dell incarico. 3. Le tabelle relative agli onorari a tempo individuano il compenso orario, eventualmente distinguendo tra la prima e le ore successive, la percentuale di aumento per l urgenza, il numero massimo di ore giornaliere e l eventuale superamento di tale limite per attività alla presenza dell autorità giudiziaria. 51 (L). (Determinazione degli onorari variabili e aumento di quelli fissi e variabili) 1. Nel determinare gli onorari variabili il magistrato deve tener conto delle difficoltà, della completezza e del pregio della prestazione fornita. 2. Gli onorari fissi e variabili possono essere aumentati, sino al venti per cento, se il magistrato dichiara l urgenza dell adempimento con decreto motivato. 52 (L). (Aumento e riduzione degli onorari). I. Per le prestazioni di eccezionale importanza, complessità e difficoltà gli onorari possono essere aumentati sino al doppio. 2. Se la prestazione non è completata nei termine originariamente stabilito o entro quello prorogato per fatti sopravvenuti e non imputabili all ausiliario del magistrato, per gli onorari a tempo non si tiene conto del periodo successivo alla scadenza del termine e gli altri onorari sono ridotti di un quarto. 53 (L). (Incarichi collegiali) 1. Quando l incarico è stato conferito ad un collegio di ausiliari il compenso globale è determinato sulla base di quello spettante al singolo, aumentato del quaranta per cento per ciascuno degli altri componenti del collegio, a meno che il magistrato dispone che ognuno degli incaricati deve svolgere personalmente e per intero l incarico affidatogli. 54 (L). (Adeguamento periodico degli onorari). I. La misura degli onorari fissi, variabili e a tempo è adeguata ogni tre anni in relazione alla variazione, accertata dall ISTAT, dell indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel triennio precedente, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia. di concerto con il Ministero dell economia e delle finanze. 55 (L). (Indennità e spese di viaggio) 1. Per l indennità di viaggio e di soggiorno, si applica il trattamento previsto per i dipendenti statali. L incaricato è equiparato al dirigente di seconda fascia del ruolo unico, di cui all articolo l5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n E fatta salva l eventuale maggiore indennità spettante all incaricato dipendente pubblico. 2. Le spese di viaggio, anche in mancanza di relativa documentazione, sono liquidate in base alle tariffe di prima classe sui servizi di linea esclusi quelli aerei. 3. Le spese di viaggio con mezzi aerei o con mezzi straordinari sono rimborsate se preventivamente autorizzate dal magistrato. 57 (R). (Equiparazione del commissario ad acta agli ausiliari del magistrato). 1. Al commissario ad acta si applica la disciplina degli ausiliari del magistrato, per l onorario, le indennità e spese di viaggio e per le spese sostenute ~ l adempimento dell incarico. TITOLO VIII INDENNITÀ DI CUSTODIA NEL PROCESSO PENALE, CIVILE, AMMINISTRATIVO, CONTABILE E TRIBUTARIO 1

2 58 (l). (Indennità di custodia). I. Al custode diverso dal proprietario o avente diritto, di beni sottoposti a sequestro penale probatorio e preventivo, e nei soli casi previsti dal codice di procedura civile, al custode di bersi sottoposti a sequestro penale conservativo e a sequestro giudiziario e conservativo, spetta un indennità per la custodia e la conservazione. 2. L indennità è determinata sulla base delle tariffe contenute in tabelle, approvate ai sensi dell articolo 59 e, in via residuale, secondo gli usi locali. 3. Sono rimborsabili eventuali spese documentate se indispensabili per la specifica conservazione del bene. 59 (L). (Tabelle delle tariffe vigenti) I. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze, ai sensi dell articolo 17, commi 3 e 4, legge 23 agosto 1988, n. 400, sono approvate le tabelle per la determinazione dell indennità di custodia. 2. Le tabelle sono redatte con riferimento alle tariffe vigenti, eventualmente concernenti materie analoghe, contemperate con la natura pubblicistica dell incarico. 3. Le tabelle prevedono, altresì, le riduzioni percentuali dell indennità in relazione allo stato di conservazione del bene. TITOLO XI INDENNITÀ DEI MAGISTRATI ONORARI, DEI GIUDICI POPOLARI E DEGLI ESPERTI COMPONENTI DEGLI UFFICI GIUDIZIARI PENALI E CIVILI 67 (L). (1) (Indennità degli esperti dei tribunali di sorveglianza) 1. Agli esperti dei tribunali di sorglianza spetta il trattamento economico degli esperti di cui può avvalersi l amministrazione penitenziaria, ai sensi dell articolo 80, della legge 26 lugiio 1975, n. 354; all adeguamento del trattamento dei primi a quello dei secondi si provvede con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell economia e delle finanze. 2. Agli esperti dei tribunali di sorveglianza che prestino servizio fuori della loro residenza spettano le spese e l indennità di cui all articolo 15, comma 4, riferite ai magistrati di tribunale. (1) Si veda il D.M. 9 maggio pubblicato sulla G.U. n. 129 del 4 giugno 2002 che si riporta: L indennità spettante agli esperti componenti dei tribunali di sorveglianza con decorrenza 1 gennaio 2001 per il biennio é fissata nella misura lorda di orarie». TITOLO XIII DOMANDA DI LIQUIDAZIONE E DECADENZA 71 (L). (Domanda di liquidazione e decadenza del diritto per testimoni, ausiliari del magistrato e aventi titolo alle trasferte). I. Le indennità e le spese di viaggio spettanti ai testimoni e ai loro accompagnatori, le indennità e le spese di viaggio per trasferte relative al compimento di atti fuori dalla sede in cui si svolge il processo di cui al titolo V della parte II, e le spettanza agli ausiliari del magistrato, sono corrisposte a domanda degli interessati, presentata all autorità competente ai sensi degli articoli 165 e La domanda è presentata, a pena di decadenza: trascorsi cento giorni dalla data della testimoniaaza, o dal compimento delle operazioni per gli onorari e le spese per l espletamento dell incarico degli ausiliari del magistrato; trascorsi duecento giorni dalla trasferta, per le trasferte relative al compimento di atti fuori dalla sede in cui si svolge il processo e per le spese e indennità di viaggio e soggiorno degli ausiliari del magistrato. 3. In caso di pagamento in contanti l importo deve essere incassato, a pena di decadenza, entro duecento giorni dalla ricezione dell avviso di pagamento di cui all articolo (R). (Dontanda di liquidazione di acconti dell indennità di custodia), I. L indennità di custodia è liquidata su domanda del custode, successiva alla cessazione della custodia, presentata all autorità competente ai sensi dell articolo 168; a richiesta, sono liquidati acconti sulle somme dovute. PARTE VI PAGAMENTO TITOLO I TITOLI DI PAGAMENTO DELLE SPESE CAPO II DECRETO DI PAGAMENTO EMESSO DAL MAGISTRATO 168 (L). (Decreto di pagamento delle spettanze agli ausiliari del vnagist rata e dell indennità di custodia) 1. La liquidazione delle spettanze agli ausiliari del magistrato e dell indennità di custodia è effettuata con decreto di pagamento, motivato, del magistrato che procede. 2. Il decreto è comunicato al beneficiano e alle parti, compreso il pubblico ministero, ed è titolo provvisoriamente esecutivo. 3. Nel processo penale il decreto è titolo provvisoriamente esecutivo solo se sussiste il segreto sugli atti di indagine o sulla iscrizione della notizia di reato ed è comunicato al beneficiario; alla cessazione del segreto è comunicato alle parti, compreso il pubblico ministero, nonchè nuovamente al beneficiano ai fini dell opposizione. 170 (L). (Opposizione al decreto di pagamento).1. Avverso il decreto di pagamento emesso a favore dell ausiliario del magistrato, del custode e delle imprese private cui è affidato l incarico di demolizione e riduzione in pristino, il beneficiario e le parti processuali, compreso il pubblico ministero, possono proporre opposzione, entro venti giorni dall avvenuta comunicazione, al presidente dell ufficio giudiziario competente. 2. Il processo è quello speciale previsto per gli onorari di avvocato e l ufficio giudiziario procede in composizione monocratica. 3. Il magistrato può, su istanza del beneficiario e delle parti processuali compreso il pubblico ministero e quando ricorrono gravi motivi, a sospendere l esecuzione provvisoria del decreto con ordinanza non impugnabile e può chiedere a chi ha provveduto alla liquidazione o a chi li detiene, gli atti, i documenti e le infonnazioni necessari ai ftni della decisione. 171 (R). (Effetti del decreto di pagamento) 1. Il decreto di pagamento emesso dal magistrato costituisce titolo di pagamento della spesa in tutte le fattispecie previste dal presente testo unico. PARTE X DISPOSIZIONI FINALI E ABROGAZIONI 302 (L). (Entrata in vigore). 1. Le disposizioni del presente testo unico entrano in vigore il 1 luglio L. 8 luglio 1980, n Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti. traduttori per le operazioni eseguite a rlcliesta dell autorità giudiziaria (Gazzetta Ufficiale n. 192 del 15 luglio 1980) (1). (I) Questo provvedimento è stato abrogato, eccetto l articolo 4, dall art. 299 del D. PR. 30 maggio 2002, n. 115, sulle spese di giustizia, a decorrere dal 1luglio (Onorari commisurati al tempo). Per le preazioni non previste nelle tabelle e per le quali non sia applicabile l articolo precedente gli onorari sono commisurati al tempo impiegato e vengono determinati in base alle vacazioni. 2

3 La vacazione è di due ore. L onorario per la prima vacazione è di 14,68 e per ciascuna delle successive è di 8,l5 (1). L onorario per la vacazione può essere raddoppiato quando per il compimento delle operazioni fissato un termine non superiore a cinque giorni; può essere aumentato fino alla metà quando è fissato un termine non superiore a dieci giorni. L onorario per la vacazione non si divide che per metà; trascorsa un ora e un quarto è dovuto interamente. Il giudice non può liquidare più di quattro vacazioni al giorno per ciascun incarico. Questa limitazione non si applica agli incarichi che vengono espletati alla presenza dell autorità giudiziaria, per i quali deve farsi risultare daglit atti e dal verbale di udienza il numero delle vacazioni. Ai sensi e per gli effetti dell articolo 455 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 (2), il magistrato è tenuto, sotto la sua personale responsabilità, a calcolare il numero delle vacazioni da liquidare con rigoroso riferimento al numero delle ore che siano state strettamente necessarie per l espletamento dell incarico, indipendentemente dal termine assegnato per il deposito della relazione o traduzione. (1) Onorari così aumentati, da ultimo, dall art. 1 del DM 30 maggio 2002 (G.U. n. 182 del 5 agosto 2002). (2) Regolaniento per l amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato. D.P.R. 19 dicembre Determinazione degli onorari per autopsie in caso di morte per infortunio sul lavoro o per malattia professionale (Gazzetta Ufficiale n. 177 del 30 giugno 1982). Art. un. In caso di morte in conseguenza di infortunio sul lavoro o di malattia professionale nell industria e nell agricoltura, l onorario per l autopsia con il referto è determinato nelle seguenti misure: per esame necroscopico completo: 154,94; per esame necroscopico completo su cadavere esumato: 258,23. D.M. 28 luglio 1992, n Regolamento concernente adeguamento dei compensi spettanti ai curatori fallimentari e determinazione dei compensi nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata (Gazzetta Ufticiale Serie gen. - n. 54 del 6 marzo 1993) Il compenso al curatore di fallimento è liquidato dal tribunale a norma deil art. 39 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, tenendo conto dell opera prestata, dei risultati ottenuti, dell importanza del fallimento, nonché della sollecitudine con cui sono state condotte le relative operazioni, e deve consistere in una percentuale sull ammontare dell attivo realizzato non superiore alle misure seguenti: a) dal 12 % al 14 % quando l attivo non superi ,14; b) dal 10 % al 12 % sulle somme eccedenti ,14 fino a ,71; e) dall 8,50 % al 9,50 % sulle somme eccedenti ,71 fino a ; d) dal 7 % all 8 % sulle somme eccedenti ,84 fino a ,69; e) dal 5,5% al 6,5% sulle somme eccedenti ,69 fino a ; /) dal 4% al 5% sulle somme eccedenti ,45 fino a ,90; g) sino all l,80% sulle somme eccedenti ,90 fino a ; h) sino allo 0.90 % sulle somme che superano , Al curatore è inoltre corrisposto, sull ammontare del passivo del fallimento, un compenso supplementare dallo 0,15% allo 0,75% sui primi ,69 e dallo 0,05% allo 0,37% sulle somme eccedenti tale cifra Qualora il curatore cessi dalle funzioni prima della chiusura delle operazioni di fallimento, il compenso è liquidato con i criteri indicati nell art. 1, tenuto conto dell opera prestata. 2. Nel caso che il fallimento si chiuda con concordato, il compenso dovuto al curatore è liquidato in proporzione dell opera prestata, in modo però da non eccedere in nessun caso le percentuali sull ammontare dell attivo, previste dall art. 1. comma 1, calcolate sull ammontare complessivo di quanto col concordato viene attribuito ai creditori. Al curatore è inoltre corrisposto il compenso supplementare di cui all art. 1. comma Qualora sia autorizzata la continuazione dell attività economica dell impresa fallita al curatore è corrisposto, oltre ai compensi di cui agli articoli 1 e 2, un ulteriore compenso dello 0,25% sull ammontare dei ricavi lordi e dello 0,50% sugli utili netti conseguiti durante l esercizio provvisorio. 4. I. Il compenso liquidato a termini degli articoli 1, 2 e 3, non può essere inferiore, nel suo complesso, a 516,46, salvo il caso previsto dall art. 2, comma Al curatore spetta, inoltre, un rimborso forfettario delle spese generali in ragione del 5% sull importo del compenso liquidato ai sensi degli articoli 1, 2, 3 e 4, nonché il rimborso delle spese vive effettivamente sostenute ed autorizzate dal giudice delegato, documentalmente provate, escluso qualsiasi altro compenso od indennità. Nel caso di trasferimento fuori dalla residenza spetta il trattamento economico di missione previsto per gli impiegati civili dello Stato con qualifica di primo dirigente Nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata spettano al commissario giudiziale i compensi, determinati con le percentuali di cui all art.1, sull ammontare dell attivo e del passivo risultanti dall inventario redatto ai sensi degli artt. 172 e 188 del RD 16marzo 1942, n. 267, anche nei casi di gestione previsti dall art. 191 del citato R.D. n. 267/l942. In tali ultimi casi, allo stesso commissario, spettano i compensi aggiuntivi di cui all art. 1 presente decreto. 2. Al commissario giudiziale spettano i compensi anche per l opera prestata successivarnente all omologazione del concordato preventivo, determinati secondo quanto previsto al comma 1 ovvero con le percentuali di cui all art. 1 sall attivo della liquidazione, nei casi di cessione dei beni previsti dall art. 182 del RD n. 267/ Al commissario giudiziale competono inoltre, i rimborsi e il trattamento previsti dall 4, comma Qualora il commissario cessi dalle funzioni prima della chiusura delle operazioni, il compenso è liquidato, secondo i criteri fissati, tenuto conto dell opera prestata Nel corso della procedura possono essere disposti acconti sul compenso tenendo conto dei risultati ottenuti e dell attività prestata Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sostituisce i decreti del Ministro di grazia e giustizia 30 novembre 1930, 10 gennaio 1945, 4 giugno 1949, 16 luglio 1965, 27 novembre l976 e 17 aprile

4 DM 30 maggio Adeguamento dei compensi spettanti ai periti, consulenti hcnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell autorltà giudiziaria in materia civile e penale (Gazzetta Uffìciale Serie gen - n I 82 del 5 agosto 2002) Gli onorari di cui all art. 4 della legge 8 hglio 1980, n. 319, sono rideterminati nella misura di euro 14,68 per la prima vacazione e di euro 8,15 per ciascuna delle vacazioni successive. 2. Gli importi indicati nelle tabelle approvate il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1983, n. 820, sono rideterminati come da tabelle allegate al presente decreto. 3. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. All onere derivante dall attuazione del premie decreto si fa fronte con gli stanziamenti del titolo 1360, nell ambito dell unità previsionale di base , spese di giustizia, del centro di responsabilità Affari di giustizia, dello stato di prvisione della spesa del Ministero della giustizia per l anno finanziario 2002 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi. ALLEGATO TABELLE CONTENENTI LA MISURA DEGLI ONORARI FISSI E DI QUELLI VARIABILI DEI PERITI E DEI CONSULENTI TECNICI, PER LE OPERAZIONI ESEGUITE SU DISPOSIZIONE DELL AUTORITÀ GIUDIZIARIA IN MATERIA CIVILE E PENALE, IN ATTUAZIONE DELL ART. 2 DELLA L. 8 LUGLIO 1980, N Per la determinazione degli onorari a percentuale si ha riguardo per la perizia al valore del bene o di altra utilità oggetto dell accertamento determinalo sulla base di elementi obiettivi risultanti dagli atti del processo e per la consulenza tecnica al valore della controversia; se non è possibile applicare i criteri predetti gli onorari sono commisurati al tempo ritenuto necessario allo svolgimento dell incarico e sono determinati in base alle vacazioni. 2. Per la perizia o la consulenza tecnica in materia amministrativa, contabile e fiscale, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni: fino a 5.164,57, dal 4,6896% al 9,3951%; da 5.164,58 e fino a ,14 dal 3,7580% al 7,51600/o; da ,15 e fino a ,84, dal 2,8106% al 5,6370%; da ,85 e fino a ,69, dai 2,35 27% al 4,6896%; da ,70 e fino a ,38, dall l,8790% al 3,7580%; da ,39 e fino a ,45, dallo 0,9316% all l,8790%; da ,46 fino e non oltre ,90, dallo 0,4737% allo 0,9474%. 3. Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di valutazione di aziende, enti patrimoniali, situazioni aziendali, patrimoni, avviamento, diritti a titolo di risarcimento di danni, diritti aziendali e industriali nonché relativi a beni mobili in genere, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario determinato ai sensi dell articolo precedente e ridotto alla metà. 4. Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di bilancio e relativo conto dei profitti e perdite spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni: A) Sul totale delle attività: fino a ,69, dallo 0,3790% allo 0,7579%; da ,70 e fino a ,38, dallo 0,1405% allo 0,2811%; da ,39 e fino a ,45, dallo 0,0932% allo 0,1879%; da ,46 e fino a ,90, dallo 0,0474% allo 0,0947%; da ,91 e fino a , dallo 0,0235% allo 0,0471%; da ,81 fino e non oltre ,50, dallo % allo %. B) Sul totale dei ricavi lordi: fino a ,45 dallo 0,0932% allo 0,1879%; da ,46 e fino a ,90, dallo 0,0474% allo 0,0947%; da ,91 e fino a ,80, dallo 0,0188% allo 0,0376%; da ,81 fino e non oltre ,99, dallo 0,0093% allo 0,0l88%. I suddetti onorari sono ridotti alla metà se la formazione del bilancio riguarda società, enti o imprese che non svolgono alcuna attività commerciale od industriale o la cui attività sia limitata alla pura e semplice anministrazione di beni immobili o al solo godimento di redditi patrimoniali; tale disposizione non si applica agli enti pubblici. 5. Salvo quanto previsto nell articolo precedente per la perizia o la consulenza tecnica in materia di inventari, rendiconti e situazioni contabili spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da 145,12 a 970, Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di avarie comuni spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni sull ammontare complessivo della somma ammessa: fino a 3.098,74, dal 4,6896% ai 9,3951%; da 3.098,75 e fino a 5.164,57, dal 3,7580% al 7,5l60%; da 5.164,58 e fino a , dal % al 6,5686%: da ,15 e fino a ,84. dal 2,8106% al %; da ,85 e fino a ,69, dall l.879% al 3,7580%; da ,70 e fino a ,38. dall l,4053% al %; da e fino a ,45. dallo % all l,4085%; da ,46 fino e non oltre ,90 dallo 0,2353% allo %. In ogni caso è dovuto un compenso non inferiore a 145,12. Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di avarie particolari spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni sull ammontare complessivo della somma liquidata: fino a 3.098,74 dal 3,2843% al 6,5686%; da 3.098,75 e fino a 5.164,51, dallo 2,8106% al 5,6370%; 4

5 da 5.164,58 e fino a I5.493,71 dall l,4053% al 2,8106%; da ,72 e fino a ,41, dallo 0,7042% all l,4085%; da ,42 e fino a ,69, dallo 0,4737% allo 0,9474%; da ,70 fino e non oltre l03.29l,38 dallo 0,2353% allo 0,4705%. In ogni caso è dovuto un compenso non inferiore a 145, Per la perizia o la consulenza tecnica espletata con metodo attuariale in materia di ricostruzione di posizioni retributive o previdenziali di prestiti, di nude proprietà e usufrutti, di ammortamenti finanziari, di adeguamento a1costo della vita e rivalutazione monetaria, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da 145,12 a 484,95. Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di verifica di basi tecniche di gestioni previdenziali e assistenziali, di riserve matematiche individuali e valori di riscatto di anzianità pregressa ai fini del trattamento di previdenza e quiescenza, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da 193,67 a 582, Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di accertamento di stato di equilibrio tecnico finanziario di gestioni previdenziali e assistenziali spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni sull ammontare delle entrate, effettive o presunte, dell anno cui si riferisce la valutazione: fino a ,38 dallo 0,6632% all 1,3l06%; da ,39 e fino a ,45, dallo 0,3790% allo %; da ,46 e fino a ,90 dallo % allo 0,5684%; da ,91 e fino a ,99, dallo 0,0379% allo %; da fino e non oltre i ,95, dallo % allo 0,0188%. Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di analisi tecniche sui bilanci consuntivi o preventivi di enti previdenziali, assicurativi o finanziari spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni: fino a ,38, dal 0,3284% allo 0,6569%; da ,39 e fino a ,45 dallo 0,1405& allo 0,28 11%; da ,46 e fino a ,90, dallo 0,0474% allo 0,0947%; da ,91 e fmo a ,99, dallo 0,0141% allo 0,0281%; da ,00 fino e non oltre ,91 dallo 0,00235% allo 0,0047%. Qualora 1 analisi di cui al comma precedente riguardi più di un bilancio, il compenso complessivo e costituito dalla somma dell onorario relativo al bilancio più recente e da quello spettante per ciascun bilancio precedente ridotto alla metà. E in ogni caso dovuto un compenso non in inferiore a Per la perizia o la consulenza tecnica in di opere di pittura, scultura e simili spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da 196,58 a 484,95. Quando l indagine ha ad oggetto più reperti l onorario spettante per ogni reperto successivo al primo è ridotto da un terzo a due terzi. 10. Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di accertamento di retribuzioni o di contributi previdenziali, assicurativi, assistenziali e fiscali e ogni altra questione in materia di rapporto di lavoro spetta al perito e al consulente tecnico un onorario da 145,12 a 582, Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di costruzioni edilizie, impianti industriali, impianti di servizi generali, impianti elettrici, macchine isolate e loro parti, ferrovie, strade e canali, opere idrauliche, acquedotti e fognature, ponti, manufatti isolati e strutture speciali, progetti di bonifica agraria e simili spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni: fino a 5.164,57 dal 6,5686% al 13,1531%; da 5.164,58 e fino a ,14, dal 4,6896% al 9,3951%; da ,15 e fino a ,84, dal 3,7580% al 7,5160%; da ,85 e fino a , dal 2,8106% al 5,6370%; da ,70 e fino a ,38, dall l,8790% al 3,7580%: da ,39 e fino a ,45, dallo 0,9316% all 1,8790%; da fino e non oltre ,90, dallo 0,2353% allo 0,4705%. È in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di verifica di rispondenza tecnica alle prescrizioni di progetto e/o di contratto, capitolati e norme, di collaudo di lavori e forniture, di misura e contabilità di lavori. di aggiornamento e revisione dei prezzi, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da un minimo di 145,12 ad un massimo di 970,42. Per la perizia o consulenza tecnica in materia di rilievi topografici, planimetrici e altimetrici, compresi le triangolazioni e poligonazioni, la misura dei fondi rustici, i rilievi di strade, canali, fabbricati, centri abitati e aree fabbricabili, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario minimo di 145,12 ad un massimo di 970, Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di estimo spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni sull importo stimato: fino a 5.164,57. dall 1,0264% al 2,0685%; da 5.164,58 e fino a dallo 0,9316% all 1,8790%; da ,15 e fino a ,84, dallo 0,8369% all l,6895%; da ,85 e fino a ,69, dallo 0,5684% all l,121l%; da ,70 e fino a ,38, dallo 0,3790% allo 0,7579%; da ,39 e fino a ,45, dallo 0,2842% allo 0,5684%; da ,46 fino e non oltre ,90, dallo 0,0474% allo 0,0947%. Nel caso di stima sommaria spetta al perito o al consulente tecnico un onorario determinato ai sensi del comma precedente e ridotto alla metà; nel caso di semplice giudizio di stima lo stesso è ridotto di due terzi. E in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a 145, Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di cave e miniere, minerali, sostanze solide, liquide e gassose spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni sull importo stimato: fino a 5.164,57, dall l.4053% al 2,8106%; da 5.164,58 e fino a ,14, dallo % all 1,8790%; da e fino a ,84. dallo 0,4737% allo 0,9474%; da e fino a ,69, dallo 0,2842% allo 0,5684%; 5

6 da ,70 e fino a ,38, dallo 0,1879% allo 0,3758 %; da ,39 e fino a ,45, dallo 0,0932% allo 0,1879%; da ,46 fino e non oltre ,90, dallo 0,0474% allo 0,0947%. 15. Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di valutazione, riparazione e trasformazione di aerei, navi e imbarcazioni e in quella di salvataggio e recuperi spetta al perito o al consulente tecnico un onorario determinato ai sensi dell art. 11 e ridotto alla metà. In materia di valutazione di danni l onorario come innanzi determinato è ulteriormente ridotto alla metà. È in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a 96, Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di funzioni contabili o amministrative di case e beni rustici, di curatele di aziende agrarie, di equo canone, di fitto di fondi urbani e rustici, di redazione di stima dei danni da incendio e grandine, di tabelle millesimali e riparto di spese condominiali spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da un minimo di ad un massimo di 970, Per la consulenza tecnica in materia di infortunistica del traffico e della circolazione spetta al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni: fino a 258,23. dal 7,5160% al %; da 258,24 e fino a 516,46, dal 5,6310% al 11,2741%; da 516,47 e fino a 2.582,28, dal 3,7580% al 7,5160%; da 2.582,29 e fino a ,84 dall l,4053% al 2,8106%; da ,85 fino e non oltre ,69 dallo 0,9316% all l,8790%. È in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a 3 8,73. Il valore è determinato in base all entità del danno cagionato alla cosa. Nel caso di più cose danneggiate si ha riguardo al danno di maggiore entità. Per la perizia nella materia di cui al primo comma l onorario è commisurato al tempo ritenuto necessario allo svolgimento dell incarico ed è determinato in base alle vacazioni. 18. Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di esplosivi, di armi, di proiettili, di bossoli e simili spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da 48,03 a l45.l2 per il primo reperto. Se il reperto è costituito da un anma in sono compresi i proiettili e i bossoli. Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di balistica spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da 96,58 a 387,86 per il primo reperto. Quando l indagine di cui al primo e al terzo comma ha ad oggetto più reperti l onorario spettante per ogni reperto successivo ai primo è ridotto da un terzo a due terzi. 19. Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di geomorfologia applicata, idrogeologia, geologia applicata e stabilità dei pendii spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da un minimo di 241,70 ad un massimo di 4.852, Per la perizia in materia medico-legale, nel caso di immediata espressione del giudizio raccolta a verbale, spettano al perito i seguenti onorari, non cumulabili fra loro: visita medico-legale: 19,11; ispezione esterna di cadavere: 19,11; autopsia: 67,66: autopsia su cadavere esumato: Qualora il parere non possa essere dato immediatamente e venga presentata una relazione scritta, spetta al perito, per le medesime operazioni, un onorario: per visite medico-legali: da 48,03 a 145,12; per accertamenti su cadavere: da 116,20 a 387, Per la consulenza tecnica avente ad oggetto accertamenti medici, diagnostici, identificazione di agenti patogeni, riguardanti la persona spetta al consulente tecnico un onorario da 48,03 a 290, Per la perizia o la consulenza tecnica avente ad oggetto l esame alcoolimetrico spetta al perito o al consulente tecnico un onorario di 14,46 a campione. 23. Per la perizia o la consulenza tecnica avente ad oggetto la ricerca del tasso percentuale carbossiemoglobinemico spetta al perito o al conulente tecnico un onorario di 28,92 a campione. 24. Per la perizia o la consulenza tecnica in materia psichiatrica o criminologica spetta al perito al consulente tecnico un onorario da 96,58 a 387, Per la perizia o consulenza tecnica avente al oggetto diagnosi su materiale biologico o su tracce biologiche ovvero indagini biologiche o valutazioni sui risultati di indagini di laboratorio su tracce biologiche spetta al perito o al consulente uico un onorario da 28,92 a 290,77. Qualora i reperti o i marcatori sottoposti ad esame sono più di uno l onorario spettante per ciascuno di essi, successivo al primo, è ridotto alla metà. 26. Per la perizia o la consulenza tecnica avente ad oggetto accertamenti diagnostici su animali, nel caso di immediata espressione del giudizio raccolta a verbale, spettano al perito o consulente tecnico i seguenti onorari, non cumulabili fra loro: visita clinica: 19,11; esame necroscopico: 67,66. Qualora il parere non possa essere dato immediatamente e venga presentata una relazione scritta, spetta al perito o al consulente tecnico, per le medesime operazioni, un onorano: per visita clinica: da 48,03 a 145,12; per esame necroscopico: da 96,58 a 290,77. Nel caso di malattie infettive, epidemiche o endemiche, che abbiano interessato più capi facenti parte di un gregge o di una mandria o di un allevamento gli onorari di cui ai precedenti commi sono raddoppiati. 27. Per la perizia o la consulenza tecnica tossicologica su reperti non biologici spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da 48,03 a 145,12 a campione per la ricerca qualitativa di una sostanza, da 67,66 a 193,67 a campione per la ricerca quantitativa. 6

7 Per la perizia o la consulenza tecnica tossicologica su reperti biologici spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da 67,66 a 193,67 per l analisi qualitativa di ciascuna sostanza, da 48,03 a 145,12 per l analisi quantitativa. Quando le sostanze o i campioni sottoposti ad esame sono più di uno l onorario spettante per ogni sostanza o campione successivo al primo è ridotto alla metà. 28. Per la perizia o la consulenza tecnica chimico-tossicologica avente ad oggetto la ricerca quantitativa o qualitativa completa generale incognita delle sostanze inorganiche, organiche volatili e organiche non volatili nonché di agenti patogeni spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da 48,03 a 145,12. Per la perizia o la consulenza ecotossicologica volta ad accertare le alterazioni e le impurità di qualsiasi sostanza o ad identificare gli agenti patogeni infettanti, infestanti e inquinanti, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da 48,03 a 407,48. Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di inquinamento acustico spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da 48,03 a Tutti gli onorari, ove non diversamente stabilito nelle presenti tabelle, sono comprensivi della relazione sui risultati dell incarico espletato, della partecipazione alle udienze e di ogni altra attività concernente i quesiti. 7

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