LA GIUNTA REGIONALE DELIBERA

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1 L Assessore all agricoltura e risorse naturali, Laurent Viérin, richiama l attenzione della Giunta regionale sul fatto che la specie lupo ha ormai occupato stabilmente tutto il territorio regionale. Informa che dagli ultimi rilevamenti, infatti, risultano essere presenti sul territorio regionale dai 15 ai 25 esemplari, suddivisi in 2/3 branchi ed alcune coppie o esemplari singoli. Sottolinea che la presenza del predatore è, ovviamente, fonte di preoccupazione sia per chi frequenta la montagna per attività turistico-ricreative che, soprattutto, per le problematiche legate al settore zootecnico, in relazione ai danni da predazione. Evidenzia che occorre, pertanto, incentivare tutte quelle azioni atte a diminuire l impatto del lupo sulla realtà socio-economica regionale e, in particolare, sul settore zootecnico ovi-caprino, al fine di tutelare l agricoltura tradizionale di montagna in rapporto alla presenza del predatore. Sottolinea che le azioni possibili, anche tenuto conto dell attuale quadro normativo nazionale ed internazionale, consistono nelle seguenti misure: agevolazione della custodia delle greggi da parte dei conduttori, al fine di una loro migliore protezione, mediante incentivi economici per l adozione di sistemi di pascolo gestito (recinzioni, cane da guardiania, presenza del pastore, ecc.) e tramite opera di sensibilizzazione ed assistenza tecnica; risarcimento dei danni subiti. Richiama la legge regionale 15 giugno 2010, n. 17 e le deliberazioni della Giunta regionale n del 10 settembre 2010, n del 24 agosto 2012 e 1083 del 21 giugno 2013, attuative della stessa, che dispongono norme in materia di accertamento, valutazione e indennizzo dei danni provocati dagli animali predatori al patrimonio zootecnico e attuazione di misure preventive. Richiama altresì la deliberazione della Giunta regionale n del 4 ottobre 2013, con la quale è stata sospesa la ricevibilità delle richieste di contributi per l attuazione delle misure preventive. Fa presente che, al fine di garantire la sussistenza dell agricoltura tradizionale regionale, è assolutamente necessario provvedere a ripristinare l erogazione dei contributi finalizzati all attuazione di misure preventive. Evidenzia, altresì, la necessità di provvedere all adeguamento alla nuova situazione di distribuzione territoriale del predatore dei criteri e delle modalità per gli indennizzi e la prevenzione dei danni provocati dagli animali predatori al patrimonio, di cui alle deliberazioni sopra richiamate. Informa che i competenti uffici dell Assessorato all agricoltura e risorse naturali hanno provveduto ad elaborare la bozza dei nuovi criteri e modalità per la concessione degli indennizzi dei danni provocati dagli animali predatori al patrimonio zootecnico e dei contributi per l attuazione di misure preventive, allegata alla presente deliberazione.

2 Propone pertanto, alla luce di quanto esposto, di approvare i nuovi criteri e modalità per la concessione degli indennizzi per i danni provocati dagli animali predatori al patrimonio zootecnico e per l erogazione di contributi per l attuazione di misure preventive, allegati alla presente deliberazione, e la contestuale revoca delle deliberazioni di Giunta regionale n del 10 settembre 2010, n del 24 agosto 2012 e 1083 del 21 giugno LA GIUNTA REGIONALE - preso atto di quanto riferito dall Assessore dell agricoltura e risorse naturali, Laurent Viérin; - richiamata la legge regionale n. 17 del 15 giugno 2010 recante Definizione dei criteri per l accertamento, la valutazione e l indennizzo dei danni provocati dagli animali predatori al patrimonio zootecnico e per l attuazione di misure preventive ; - richiamate le deliberazioni della Giunta regionale n del 10 settembre 2010, n del 24 agosto 2012 e n del 21 giugno 2013 concernenti i criteri e le modalità di concessione di indennizzi per i danni provocati dagli animali predatori al patrimonio zootecnico e per l erogazione di contributi per l attuazione di misure preventive, di cui alla l.r. 15 giugno 2010, n. 17; - richiamata la deliberazione della Giunta regionale n del 4 ottobre 2013 concernente la sospensione della ricevibilità delle domande di contributi previsti da leggi regionali; - richiamata la deliberazione della Giunta regionale n in data concernente l approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2017/2019 e delle connesse disposizioni applicative, come adeguato con DGR 534 in data 28/04/2017; - considerato che il dirigente della Struttura proponente ha verificato che il bilancio finanziario gestionale per il triennio 2017/2019, nell'ambito del programma n Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare, attribuisce alla sua Struttura le risorse necessarie per l'attività di cui trattasi; - visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal Dirigente della Struttura flora, fauna, caccia e pesca, dell Assessorato agricoltura e risorse naturali, ai sensi dell articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22; - ad unanimità di voti favorevoli, DELIBERA 1. di approvare, ai sensi della l.r. 15 giugno 2010, n. 17, i nuovi criteri e modalità di concessione di indennizzi per i danni provocati dagli animali predatori al patrimonio zootecnico e di contributi per l attuazione di misure preventive, di cui di cui agli allegati 1, 2 e 3, facenti parte integrante della presente deliberazione; 2. di revocare le deliberazioni della Giunta regionale n del 10 settembre 2010, n del 24 agosto 2012 e 1083 del 21 giugno 2013; 3. di ripristinare, a parziale modificazione della deliberazione di Giunta regionale 1606/2013, la ricevibilità delle domande di contributi per l'attuazione di misure preventive di cui alla l.r. 17/2010; 2

3 4. di stabilire che la presente deliberazione sia pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Valle d Aosta ai sensi della legge regionale 23 luglio 2010, n. 25 Nuove disposizioni per la redazione del Bollettino ufficiale della Regione autonoma Valle d'aosta/vallée d'aoste e per la pubblicazione degli atti della Regione e degli enti locali. Abrogazione della legge regionale 3 marzo 1994, n. 7 ; 5. di dare atto che le spese per il risarcimento e la prevenzione dei danni provocati al patrimonio zootecnico dagli animali predatori trovano copertura sullo stanziamento del capitolo U Trasferimenti correnti ai proprietari degli allevamenti per il risarcimento dei danni provocati al patrimonio zootecnico dagli animali predatori e per la realizzazione di misure preventive del bilancio finanziario gestionale della Regione per il triennio 2017/2019 che presenta la necessaria disponibilità. 3

4 Allegato 1 alla deliberazione della Giunta regionale n. 954 in data 17/07/2017 VALORI DI RIFERIMENTO PER LE VARIE CATEGORIE DI ANIMALI DI INTERESSE ZOOTECNICO Art. 1 (Norme generali) Gli indennizzi per i danni arrecati dagli animali predatori al patrimonio zootecnico sono erogati ai sensi dei Capi I e II della l.r. 15 giugno 2010, n. 17. L'indennizzo è pari al 100 per cento del valore commerciale del capo predato, aumentato del 10 per cento qualora l'animale sia gravido; sono altresì rimborsati gli eventuali costi di smaltimento degli animali abbattuti, debitamente documentati. Nel caso di animali feriti, l'indennizzo è pari al 100 per cento delle spese veterinarie e farmaceutiche sostenute e documentate. L'ammontare onnicomprensivo dell indennizzo dovuto per ogni richiedente è calcolato nella percentuale massima definita annualmente sulla base delle disponibilità del fondo e dell'ammontare complessivo dei danni accertati. L indennizzo non è cumulabile con altri indennizzi, anche di natura assicurativa, cui l'interessato abbia diritto per il medesimo evento dannoso. Art. 2 (Ovini, caprini e bovini) Il valore di riferimento per gli ovini, i caprini ed i bovini predati, rientranti nel patrimonio zootecnico, è il seguente: OVINI E CAPRINI CATEGORIA VALORE DI RIFERIMENTO (euro) agnelli e capretti fino a 2 mesi 62,00 agnelli e capretti da 2 a 6 mesi 104,00 capi oltre 6 mesi 200,00 BOVINI DI RAZZA AUTOCTONA CATEGORIA VALORE DI RIFERIMENTO (euro) Fino a 4 mesi 250,00 da 4 a 8 mesi 465,00 da 8 a 12 mesi 724,00 da 12 a 15 mesi 775,00 da 15 a 18 mesi 930,00 da 18 a 22 mesi 1.085,00 da 22 a 25 mesi 1.240,00 da 25 a 30 mesi 1.447,00 Oltre 30 mesi gravida 1.550,00 4

5 Vacca fino alla 5ª lattazione 1.498,00 Vacca dalla 6ª all 8ª lattazione 1.292,00 Vacca oltre l 8ª lattazione 1.137,00 TORI E TORELLI CATEGORIA VALORE DI RIFERIMENTO (euro) da 4 a 8 mesi 465,00 abilitati alla riproduzione 1.033,00 BOVINI DI RAZZA NON AUTOCTONA CATEGORIA VALORE DI RIFERIMENTO (euro) ISCRITTI Libri Genealogici NON ISCRITTI Libri Genealogici Manzetta da 6 a 18 mesi 900,00 630,00 Manza gravida da 18 a 24 mesi 1.160,00 810,00 Vacca da latte fino alla 3ª lattazione 1.187,50 907,50 Vacca oltre la 3ª lattazione 720,00 700,00 Art. 3 (Equini) Il valore di riferimento per gli equini è il seguente: ETA VALORE DI RIFERIMENTO (euro) Inferiore a mesi ,00 Uguale o superiore a mesi ,00 Art. 4 (Altre specie di interesse zootecnico) Il valore di riferimento per le altre specie di interesse zootecnico è quello risultante dai valori medi di mercato o dalla documentazione di acquisto (fattura) in originale. Art. 5 (Cani da conduzione e da protezione) Il valore di riferimento per i cani da conduzione ed i cani da protezione delle greggi è desunto dalla documentazione di acquisto (fattura). Nel caso in cui il cane non sia in possesso di tale documentazione il valore è stabilito in 100,00. Art. 6 (Ammissibilità al risarcimento) Non sono ammessi a risarcimento i danni arrecati al patrimonio zootecnico nei seguenti casi: a) irreperibilità della carcassa dell animale morto o presenza di resti insufficienti dell animale per poter procedere alla certificazione della predazione ai sensi del comma 3 dell articolo 3 della l.r. 17/2010; 5

6 b) danni ai capi di bestiame che, al momento dell attacco del predatore non risultassero registrati e denunciati all anagrafe regionale del bestiame, a meno che non si tratti di esemplari giovani (non ancora ricadenti nell obbligo di marcatura e iscrizione all anagrafe del bestiame ). 6

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8 Allegato 3 alla deliberazione della Giunta regionale n. 954 in data 17/07/2017 CRITERI E MODALITA DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER L ATTUAZIONE DI MISURE PREVENTIVE CONTRO I DANNI PROVOCATI DAGLI ANIMALI PREDATORI AL PATRIMONIO ZOOTECNICO Art. 1 (Oggetto) 1. Il presente articolato disciplina i criteri e le modalità di concessione dei contributi per l attuazione delle misure preventive contro i danni provocati dagli animali predatori al patrimonio zootecnico ai sensi della legge regionale n. 17 del 15 giugno 2010 dei Capi I e III. Art. 2 (Suddivisione del territorio) 1. I contributi di cui all articolo 1 sono erogati nelle zone del territorio regionale ove è accertata la presenza dei predatori o nelle quali sono stati riscontrati danni causati dal loro passaggio ovvero vi sono indizi della loro presenza, individuate rispettivamente come zone rossa e gialla ai sensi dell articolo 13 della l. r. 17/2010. Art. 3 (Normativa comunitaria) 1. I contributi di cui all articolo 1 sono erogati in regime di de minimis sulla base di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell Unione europea agli aiuti De minimis nel settore agricolo nel limite massimo di euro ,00 quale valore complessivo di aiuti in de minimis agricolo concedibili ad una medesima impresa nell arco di tre esercizi fiscali. Art. 4 (Misure di prevenzione) 1. Le misure preventive oggetto dei contributi di cui all articolo 1 sono volte a diminuire i danni da predazione favorendo il parcamento notturno degli animali, la messa in atto di sistemi e/o azioni di difesa nonché la loro sorveglianza. 2. I contributi per l attuazione delle misure preventive concernono le spese per: a) l acquisto di recinzioni per il contenimento degli animali; b) l acquisto di cani da guardiania, del cibo e le spese veterinarie; c) la presenza in alpeggio del pastore. 3. Oltre ai contributi cui al comma 2, possono essere concessi contributi per ulteriori misure preventive proposte a titolo sperimentale e concordate con le strutture regionali competenti in materia di fauna selvatica e di zootecnia. 4. I contributi per l acquisto delle recinzioni, l utilizzo del cane da guardiania la contestuale presenza del pastore e le eventuali misure preventive sperimentali sono erogabili solo se interessano greggi e/o mandrie di almeno 50 capi di bestiame, raggiungibili anche con l aggregazione di più allevamenti. 8

9 5. I contributi per il costo del pastore, al di fuori dei casi di cui al comma 4, sono erogabili solo se interessano greggi di ovini e/o caprini di almeno 100 capi, raggiungibili anche con l aggregazione di più allevamenti. 6. Le limitazioni numeriche di cui ai commi 4 e 5 non si applicano nel caso di richieste di contributi relative a misure volte alla protezione delle greggi dagli animali predatori, intraprese nell ambito di specifici programmi regionali finalizzati all attuazione di un regime di coesistenza stabile tra il lupo, la restante fauna selvatica e le attività antropiche. 7. Nel caso di aggregazione di più allevamenti i contributi di cui ai commi 4 e 5 possono essere richiesti dal conduttore o da uno dei proprietari degli animali aggregati. Art. 5 (Modalità di presentazione delle richieste) 1. La richiesta di contributo deve essere presentata, entro il 31 marzo di ogni anno, in forma preventiva, alla competente struttura compilando l apposito modulo predisposto dall Amministrazione regionale. L istanza dovrà inoltre essere corredata dalla seguente documentazione: a) Relazione dell intervento che si intende eseguire; b) preventivo di spesa per l acquisto del materiale; c) fotocopia codice fiscale; d) fotocopia codice IBAN. 2. I titolari di allevamenti che hanno presentato domanda presso l'assessorato all'agricoltura, e risorse naturali al fine di ottenere le agevolazioni previste dai regolamenti comunitari, statali e regionali in materia di conservazione dell'ambiente agricolo montano possono allegare una dichiarazione di avvenuta presentazione di tali domande. 3. Le richieste che non vengono consegnate di persona agli Uffici regionali dovranno essere inoltrate, corredate di fotocopia, fronte-retro, di un documento d identità del richiedente in corso di validità; 4. Nel corso dell anno non potrà essere inoltrata più di una richiesta di contributo da parte del soggetto interessato. Art. 6 (Entità dei contributi) 1. A seguito della presentazione dell istanza di contributo la struttura competente procede, entro 60 giorni, alla valutazione dell ammissibilità della stessa, anche mediante sopralluoghi specifici, per accertarne la fattibilità tecnica. 2. Il contributo è corrisposto nella misura del 90% della spesa ritenuta ammissibile; 3. Le spese ammesse, a seconda della tipologia di misura attuata, sono le seguenti: - acquisto delle recinzioni: fino ad un massimo di 4.000; le spese per la loro sostituzione sono erogate tenendo conto della loro vita media e durata tecnica; - acquisto di un cane da guardiania: fino ad un massimo di 1.000; il cane deve assicurare una presenza costante; - spese di nutrizione e veterinarie per il cane da guardiania: fino ad un massimo di 800 annui; il cane deve assicurare una presenza costante; - presenza del pastore durante il periodo di monticazione (greggi di almeno 100 ovini e/o caprini): fino ad un massimo di euro mensili nel caso sia un 9

10 salariato, fino ad un massimo di euro mensili qualora sia anche proprietario o conduttore degli animali e sottoscriva l impegno a svolgere l attività di sorveglianza; o la presenza del pastore dev essere volta ad assicurare il ricovero notturno degli animali; - presenza del pastore per il controllo dell attività del cane da guardiana (1-3 volte la settimana): fino ad massimo di euro 750 mensili; il contributo in oggetto è erogabile in caso di greggi di ovini e/o caprini di almeno 50 capi, monticati in alpeggio o condotti al pascolo in fondo valle nel periodo estivo (giugno-ottobre). 4. Il trasporto in elicottero del materiale necessario alla protezione del gregge (ad esempio, recinzioni, mangiatoie per il cane da guardiania, vitto per il pastore) in zone non raggiungibili con altri mezzi è rimborsato, secondo le percentuali di cui al presente articolo, nella misura di un viaggio all epoca della monticazione ed uno a quella della demonticazione. 5. L ammontare del contributo per singolo richiedente è calcolato nella percentuale massima, definita annualmente, sulla base della disponibilità del fondo e l ammontare complessivo delle richieste. Art. 7 (Disposizioni transitorie) 1. Per il solo 2017, le richieste di contributo per l attuazione di misure di prevenzione possono essere presentate entro il 15 ottobre. Art. 8 (Documentazione richiesta) 1. Tutti i contributi elencati ai punti precedenti sono erogati previa presentazione di documentazione in originale comprovante le spese sostenute. 10

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