DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
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- Teresa Valli
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1 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE Numero 586 / Reg. Delibere Data 15/11/2007 OGGETTO: DISPOSIZIONI PER L'ATTIVITA' D'ISPEZIONE E CONTROLLO DEGLI IMPIANTI TERMICI AD USO CIVILE NEI COMUNI CON MENO DI ABITANTI. L anno duemilasette del mese di Novembre il giorno quindici, alle ore 16:00, nella apposita sala delle adunanze della Residenza della Provincia, previa l osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, si è riunita la Giunta Provinciale. BETTONI GEOM. VALERIO Presidente Assente GRUMELLI PEDROCCA CONTE BONAVENTURA Vice Presidente Presente SONZOGNI ARCH. FELICE Assessore Presente MILESI GEOM. VALTER Assessore Presente SALVI ARCH. ALESSANDRA Assessore Presente PISONI DOTT. LUIGI Assessore Presente CHIORAZZI RAG. ROBERTO Assessore Presente RONDI DOTT.SSA TECLA Assessore Presente FORNONI ARCH. GUIDO Assessore Presente SPERANZA DOTT. BIANCO Assessore Presente MORO DOTT. MARCELLO Assessore Presente CAPETTI GIULIANO Assessore Presente RIZZI BRUNO Assessore Presente Assume la Presidenza il Vice Presidente GRUMELLI PEDROCCA CONTE BONAVENTURA. Partecipa il Segretario Generale BARI DOTT. FRANCESCO. Il Presidente, riconosciuta legale l adunanza, invita la Giunta a deliberare in ordine all Oggetto sopra riportato.
2 RC/ Giunta OGGETTO: DISPOSIZIONI PER L ATTIVITA D ISPEZIONE E CONTROLLO DEGLI IMPIANTI TERMICI AD USO CIVILE NEI COMUNI CON MENO DI ABITANTI. Il Relatore presenta la seguente proposta di deliberazione: LA GIUNTA PROVINCIALE VISTO: la Legge 9 gennaio 1991, n. 10, all art comma 3, che affida ai Comuni con popolazione superiore ai abitanti ed alle Province per la restante parte del territorio, i controlli che saranno effettuati con cadenza almeno biennale, necessari alla verifica dell osservanza delle norme relative al rendimento di combustione degli impianti termici; il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 Regolamento recante norme per la progettazione, l installazione, l esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 551, ed in particolare i commi 18, 19 e 20 dell art. 11 che recano specifiche disposizioni inerenti all effettuazione dei controlli da parte degli Enti locali; la Legge 15 marzo 1997, n Capo I ed il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 di recepimento il quale, al capo V - art. 31, assegna alle Province il controllo sul rendimento energetico degli impianti termici; la Legge Regionale del 12 dicembre 2003 n. 26 Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche ; il decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192, Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell edilizia, che stabilisce i criteri, le condizioni e le modalità per migliorare le prestazioni energetiche degli edifici al fine di favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l integrazione delle fonti rinnovabili e la diversificazione energetica; la deliberazione della Giunta della Regione Lombardia n. VIII/3393 del , che ha approvato il documento avente per oggetto: Linee Guida concernenti, la manutenzione ed ispezione degli impianti termici del territorio regionale. (D.Lgs. n. 192/05, L. n. 10/91; D.P.R. n. 412/93; D.P.R. n. 551/99; L.R. n. 26/03), rivolte ai Comuni superiori a abitanti ed alle Province lombarde relativamente al restante territorio; la Legge Regionale 11 dicembre 2006, n. 24, Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell ambiente che all art. 9, dispone che la Giunta Regionale, conformemente alla direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002 (rendimento energetico nell edilizia) e alla normativa statale vigente in materia di risparmio energetico nell edilizia detta le modalità disposizione per l esercizio, il controllo, la manutenzione e l ispezione degli impianti termici; il decreto Legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19. agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell edilizia;
3 la deliberazione della Giunta della Regione Lombardia n. VIII/5117 del 18 luglio 2007, che ha approvato le Disposizioni per l esercizio, il controllo, la manutenzione e l ispezione degli impianti termici sul territorio regionale, in attuazione dell art. 9 della L.R. n. 24/2006 rivolte ai Comuni superiori a abitanti ed alle Province lombarde relativamente al restante territorio; la deliberazione della Giunta della Regione Lombardia del 2 agosto 2007 n. 8/5291, Piano d azione per il periodo 15 ottobre aprile 2008 per il contenimento e la prevenzione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico ; RICHIAMATE le deliberazioni di Giunta Provinciale: n. 624 del 30 novembre 2000, con la quale è stato stabilito che: per gli impianti temici con potenzialità inferiore ai 35 di potenza i controlli di cui al comma 18 dell art. 20 del D.P.R. n. 412/93 si intendono effettuati qualora i manutentori degli impianti termici o terzi responsabili del loro esercizio e manutenzione o i proprietari degli stessi trasmettano apposita dichiarazione conforme al modello di rapporto di controllo tecnico allegato H del D.P.R. n 551/99; in conformità all art. 15 ultimo comma del D.P.R. n. 551/99 gli oneri per l effettuazione dei controlli a campione siano posti a carico di tutti gli utenti che presentino la predetta dichiarazione mediante la corresponsione di un contributo di 5,16 ; il predetto contributo di 5,16 sia dovuto per ogni dichiarazione resa con il rapporto di controllo tecnico, dichiarando nulla qualsiasi dichiarazione resa in difetto del medesimo; n. 258 del 31 maggio 2001 con la quale è stato approvato il protocollo d intesa con le associazioni di categoria dei manutentori per la manutenzione ordinaria degli impianti termici ad uso civile con potenzialità inferiore a 35, sottoscritto dalle parti in data 8 ottobre 2001; n. 137 del 18 marzo 2004 con la quale è stato approvato il testo del disciplinare d incarico per l effettuazione dei controlli sugli impianti termici presso i Comuni della Provincia di Bergamo con popolazione inferiore ai abitanti e l affidamento dei relativi incarichi; n. 222 del 21 aprile 2005 con la quale è stato approvato il nuovo accordo volontario con le associazioni di categoria dei manutentori, sottoscritto dalle parti in data 13 maggio 2005; n. 776 del 15 dicembre 2005 con la quale sono state approvate le procedure di diffida e sanzionatorie da adottarsi nelle verifiche degli impianti termici ad uso civile, nei Comuni della Provincia di Bergamo con meno di abitanti, nel caso di mancato rispetto delle disposizioni dettate dall art. 31 -comma 1 e comma 2 della legge 9 gennaio 1991, n 10 modificato, integrato e aggiornato dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n 192. RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 8 del 23 gennaio 2007, con la quale è stata approvata la convenzione tra il Comune di Bergamo e la Provincia di Bergamo per l effettuazione dei controlli degli impianti termici ad uso civile in attuazione della legge 9 gennaio 1991 n 10, del D.P.R. 26 agosto 1993 n 412, del D.P.R. 21 dicembre 1999 n 551 e del D.Lgs. 19 agosto 2005 n 192; EVIDENZIATO che il decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192, corretto ed integrato dal decreto Legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, ha modificato i criteri da adottare nelle
4 attività di esercizio, manutenzione ed ispezione degli impianti termici, disponendo tra l altro le seguenti nuove procedure: periodicità delle manutenzioni e delle operazioni di controllo variabile in funzione di diversi parametri e indicazioni specifiche delle case costruttrici; le Amministrazioni competenti (Comuni con oltre abitanti e le Province per la restante parte del territorio) provvedono all accertamento delle dichiarazioni di avvenuta manutenzione pervenute ed eseguono annualmente controlli (ora chiamati ispezioni), svolti da esperti qualificati appositamente incaricati (ispettori) per almeno il 5% degli impianti termici presenti sul territorio di competenza, ai fini del riscontro della rispondenza alle norme in materia di contenimento dei consumi di energia nell esercizio e nella conduzione degli stessi; la copertura dei costi degli accertamenti documentali e delle ispezioni necessarie all osservanza delle norme di contenimento dei consumi di energia nell esercizio e manutenzione degli impianti termici deve essere equamente ripartita tra tutti gli utenti finali; è obbligatorio trasmettere alle autorità competenti la dichiarazione di avvenuta manutenzione costituita da: rapporto di controllo e manutenzione allegato F al D.Lgs. 192/05 e s.m.i., per gli impianti di potenza nominale del focolare maggiore o uguale a 35 ; rapporto di controllo e manutenzione allegato G al D.Lgs. 192/05 e s.m.i., per gli impianti di potenza nominale del focolare inferiore a 35 ; deve inoltre essere trasmessa l attestazione di versamento del contributo economico di seguito individuato, calcolato sulla base del principio dell equa ripartizione dei costi delle attività di accertamento ed ispezione fra tutti gli utenti finali; PRESO ATTO che tali ispezioni non saranno onerose per la Provincia in quanto finanziate completamente dai contributi economici versati dagli utenti che hanno presentato la dichiarazione di avvenuta manutenzione, nonché dalle somme introitate dall Ente a seguito dell applicazione delle sanzioni amministrative; CONSIDERATO che la D.G.R. n. VIII/5117 del 18 luglio 2007 stabilisce che: la dichiarazione di avvenuta manutenzione, è obbligatoria per tutti gli impianti termici ad uso civile presenti sul territorio lombardo ed ha validità per le due stagioni termiche successive a quella di presentazione; i termini di presentazione della dichiarazione di avvenuta manutenzione sono riferiti alla stagione termica che convenzionalmente inizia il 1 agosto di ogni anno e termina il 31 luglio dell anno successivo; entro il 31 luglio 2008 e successivamente con cadenza biennale, i manutentori sono tenuti a trasmettere all Ente locale competente, entro il termine di 30 giorni dalla data di effettuazione dell intervento, l apposita dichiarazione (compilata in ogni sua parte) di avvenuta manutenzione (allegato G per gli impianti inf. a 35 ed F per gli impianti di potenza termica nominale sup. o uguale a 35 ); per i nuovi impianti, o in caso di sostituzione dei generatori di calore, o a seguito di ristrutturazione dell impianto termico non è richiesta la presentazione della dichiarazione di avvenuta manutenzione nelle due stagioni termiche successive alla data della prima accensione da parte dell installatore, purché sia stata trasmessa all Ente locale competente (Comuni superiori a abitanti e Province per il restante territorio) la scheda identificativa dell impianto corredata dal rapporto di controllo tecnico attestante la prova di combustione all attivazione dell impianto;
5 EVIDENZIATO che con D.G.R. n. VIII/5117 del 18 luglio 2007 la Regione Lombardia prevede un contributo a carico degli utenti (responsabili degli impianti), dalla data del 1 gennaio/agosto 2008, data in cui sarà pienamente funzionante l inserimento informatizzato per opera dei C.A.I.T. (Centri Assistenza Impianti Termici), addizionale alla quota riguardante la presentazione delle dichiarazioni d avvenuta manutenzione così determinato: IMPORTO < 35 1, ,50 50,1 116,3 3,50 116, ,00 > ,00 Gli importi così individuati saranno richiesti contestualmente in un unico pagamento insieme al contributo dovuto all Ente locale competente dai singoli utenti. Con cadenza mensile, sulla base delle etichette di validazione vendute, i C.A.I.T. dovranno versare direttamente alla società Punti Energia S.c.a.r.l., il contributo regionale previsto, con modalità definite dalla competente Direzione Generale Regionale, e al rispettivo Ente locale il contributo di sua competenza. Qualora anche l Ente locale decida di gestire la vendita delle etichette di validazione attraverso la propria struttura o una propria società con specifiche competenze in materia, dovrà constatare l avvenuto versamento, da parte del manutentore, della quota addizionale a favore di Punti Energia S.c.a.r.l., del contributo citato, con modalità definite dalla competente Direzione Generale Regionale. RITENUTO pertanto necessario: adeguare le procedure operative ed organizzative sinora adottate dalla Provincia di Bergamo secondo le suddette disposizioni regionali, stabilendo le più opportune misure per il passaggio dal vecchio al nuovo regime; promuovere un nuovo accordo volontario con le associazioni di categoria dei manutentori, al fine di uniformare le modalità e l aspetto qualitativo delle attività svolte dai manutentori degli impianti termici, con l obiettivo di predisporre un elenco di imprese di manutenzione convenzionate con la Provincia di Bergamo; consentire in via transitoria e fino al 31 luglio 2008, che le dichiarazioni di avvenuta manutenzione, per gli impianti temici di potenza inferiore ai 35, possono essere trasmesse anche dai responsabili degli impianti stessi, con le modalità sinora adottate per la precedente campagna ; promuovere una nuova campagna di informazione e sensibilizzazione rivolta ai cittadini della provincia di Bergamo, per far conoscere le innovazioni tecniche e procedurali apportate dalla D.G.R. della Lombardia n. VIII/5117 del 18 luglio 2007; continuare ad avvalersi delle prestazioni di personale tecnico esterno con specifica competenza tecnica in materia, individuati con D.G.P. n. 914 del 11 novembre 1999, per l effettuazione delle attività di accertamento ed ispezione sugli impianti termici; stabilire che le modalità precedentemente utilizzate per le ispezioni degli impianti termici siano attuate fino al 31 luglio 2008;
6 DATO ATTO che si dovrà: procedere all organizzazione della nuova campagna per l effettuazione delle ispezioni sugli impianti termici, avvalendosi della collaborazione degli ispettori di cui sopra, il cui numero potrà variare in funzione di motivate esigenze gestionali della Provincia per il regolare svolgimento della Campagna di ispezioni , dando mandato al dirigente del Settore Ambiente per la definizione dei relativi disciplinari d incarico e per la predisposizione dell Accordo volontario tra la Provincia di Bergamo e le associazioni di categoria dei manutentori per l attività di manutenzione degli impianti termici; effettuare tali ispezioni nel periodo di funzionamento ordinario degli impianti termici, al fine di ottimizzare la gestione secondo le indicazioni contenute nelle disposizioni regionali che prevedono campagne biennali con inizio al 1 agosto e conclusione al 31 luglio del biennio successivo; RITENUTO: di stabilire, per la campagna , l importo della dichiarazione di avvenuta manutenzione, a seconda della potenza nominale al focolare complessiva dell impianto, come di seguito esemplificato; IMPORTO < ,1 116, , > di stabilire i corrispettivi compensi dovuti agli ispettori Provinciali (contributi previdenziali assistenziali e I.V.A. 20% inclusi) calcolati sulla base dell esperienza acquisita nelle campagne di controllo pregresse e anche tenendo conto delle attività previste dalle Disposizioni regionali, come di seguito dettagliato: COSTO ISPEZIONI < ,1 116, , > Centrale con più di n. 2 generatori Generatori (tipo Robur) Impossibilità di eseguire l analisi di combustione (compresi impianti a combustibile solido) Dopo il 2 generatore 40 a generatore (l ispezione deve essere eseguita su almeno il 30% dei generatori oltre il 2 ) Dopo il 2 generatore 40 a generatore (l ispezione deve essere eseguita su almeno il 30% dei generatori presenti oltre al 2 ) -30 sul costo della normale ispezione
7 Seconda ispezione Mancata ispezione per cause indipendenti dall ispettore Controllo delle temperature -10 sul costo della prima ispezione di confermare la validità delle dichiarazioni di avvenuta manutenzione, presentate alla Provincia antecedentemente alla data di approvazione del presente atto, come da schema sottoriportato: PERIODO DI RILASCIO PERIODO DI VALIDITÀ dal 1 novembre 2005 dal 1 novembre 2006 al 31 ottobre 2006 al 31 ottobre 2008 dal 1 novembre 2006 dal 1 novembre 2007 al 31 ottobre 2007 dal 1 novembre 2007 alla data di approvazione della presente D.G.P. al 31 ottobre 2009 dal 1 novembre 2008 al 31 ottobre 2010 di stabilire che il periodo di validità delle dichiarazioni di avvenuta manutenzione, rilasciate dopo l approvazione del presente atto, è fissata in due stagioni termiche a partire dal 1 agosto successivo alla loro presentazione; di stabilire che le dichiarazioni di avvenuta manutenzione in scadenza il 31 ottobre 2008, 31 ottobre 2009 e 31 ottobre 2010, dovranno essere rinnovate entro tali date e avranno validità ridotta con scadenza rispettivamente al 31 luglio 2010, 31 luglio 2011 e 31 luglio 2012; di disporre che le ispezioni sugli impianti, di potenza nominale del focolare maggiore o uguale a 35, verranno effettuate con le modalità già approvate con D.G.P. n. 776/05 fino al 31 luglio di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell articolo comma- del D.Lgs. n 267/2000. DELIBERA 1) di prendere atto della deliberazione della Giunta della Regione Lombardia n. VIII/5117 del 18 luglio 2007, che ha approvato le Disposizioni per l esercizio, il controllo, la manutenzione e l ispezione degli impianti termici sul territorio regionale, in attuazione dell art. 9 della L.R. n. 24/2006; 2) di procedere ad organizzare la nuova campagna per l effettuazione delle ispezioni sugli impianti termici, recependo le nuove procedure operative descritte nelle suddette Disposizioni regionali e, per quanto non espressamente riportato, con i criteri utilizzati dalla Provincia di Bergamo nella precedente campagna , avvalendosi della collaborazione prestata dagli Ispettori per il regolare svolgimento della campagna di , con le seguenti modalità: definizione e stipula dei relativi disciplinari d incarico degli Ispettori individuati; stipula dell accordo volontario tra la Provincia di Bergamo e le associazioni di categoria dei manutentori per l attività di manutenzione degli impianti termici; definizione delle modalità operative relative alla nuova campagna d ispezione ed alle nuove dichiarazioni di avvenuta manutenzione; predisposizione della campagna di informazione e sensibilizzazione rivolta ai cittadini della provincia di Bergamo, al fine di veicolare le innovazioni sia dal punto
8 di vista tecnico, sia dal punto di vista procedurale, apportate alla normativa previgente dalla D.G.R. n. 5117/07; 3) di stabilire che la nuova campagna di ispezione per il biennio 2007/2009, avrà inizio dalla data di esecutività del presente provvedimento e terminerà il 31 luglio 2009; 4) di stabilire che le attività di accertamento ed ispezione avviate dalla Provincia conservano la loro validità e possono essere portate a compimento secondo la normativa preesistente fino alla stagione termica 2007/2008 (1 agosto luglio 2008); 5) di stabilire la validità delle dichiarazioni di avvenuta manutenzione, presentate alla Provincia antecedentemente alla data di approvazione del presente atto, come da schema sottoriportato: PERIODO DI RILASCIO PERIODO DI VALIDITÀ dal 1 novembre 2005 dal 1 novembre 2006 al 31 ottobre 2006 al 31 ottobre 2008 dal 1 novembre 2006 dal 1 novembre 2007 al 31 ottobre 2007 dal 1 novembre 2007 alla data di approvazione della presente D.G.P. al 31 ottobre 2009 dal 1 novembre 2008 al 31 ottobre ) di stabilire che il periodo di validità delle dichiarazioni di avvenuta manutenzione, rilasciate dopo l approvazione del presente atto, è fissata in due stagioni termiche a partire dal 1 agosto successivo alla loro presentazione; 7) di stabilire che le dichiarazioni di avvenuta manutenzione in scadenza il 31 ottobre 2008, 31 ottobre 2009 e 31 ottobre 2010, dovranno essere rinnovate entro tali date e avranno validità ridotta con scadenza rispettivamente al 31 luglio 2010, 31 luglio 2011 e 31 luglio 2012; 8) di stabilire, il costo biennale delle dichiarazioni obbligatorie di avvenuta manutenzione a carico dell utente, conformemente a quanto stabilito dal D.Lgs. 19 agosto 2005, e dalla D.G.R. n. 5117/2007 come riportato nella seguente tabella: IMPORTO < ,1 116, , > ) stabilire i compensi dovuti agli ispettori Provinciali (contributi previdenziali assistenziali e I.V.A. 20% inclusi), in funzione della potenza dell impianto, comprendenti l ispezione, con misurazione in opera dei parametri di combustione e/o del tiraggio (ove previsto) come di seguito dettagliato: COSTO ISPEZIONI < ,1 116,3 110
9 116, > Dopo il 2 generatore 40 a generatore Centrale con più di n. 2 generatori (l ispezione deve essere eseguita su almeno il 30% dei generatori oltre il 2 ) Dopo il 2 generatore 40 a generatore Generatori (tipo Robur) (l ispezione deve essere eseguita su almeno il 30% dei generatori presenti oltre al 2 ) Impossibilità di eseguire l analisi di combustione (compresi impianti a combustibile solido) -30 sul costo della normale ispezione Seconda ispezione -10 sul costo della prima ispezione Mancata ispezione per cause indipendenti dall ispettore 20 Controllo delle temperatura ) di stabilire che dalla data di operatività dei C.A.I.T. (Centri Assistenza Impianti Termici), dovrà essere corrisposta una addizionale regionale alla quota riguardante la presentazione delle dichiarazioni d avvenuta manutenzione alla Provincia così determinato: IMPORTO < 35 1, ,50 50,1 116,3 3,50 116, ,00 > ,00 11) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell articolo comma- del D.Lgs. n 267/2000.
10 Delibera G.P. 586 del 15/11/2007 LA GIUNTA PROVINCIALE Vista la proposta di deliberazione sopra riportata e ritenutala meritevole d approvazione per le ragioni ivi addotte; Visti i pareri favorevoli prescritti dall art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; a voti unanimi palesi; D E L I B E R A Di approvarla. Con separata unanime votazione la deliberazione presente é dichiarata immediatamente eseguibile per la motivazione contenuta nella proposta IL SEGRETARIO GENERALE Dott. Francesco Bari
11 Letto, approvato e sottoscritto. IL PRESIDENTE GRUMELLI PEDROCCA CONTE BONAVENTURA IL SEGRETARIO GENERALE BARI DOTT. FRANCESCO RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE Certifico che la presente deliberazione: è stata affissa in data odierna all Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi Dichiarata immediatamente eseguibile: Art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000 Bergamo, lì IL SEGRETARIO GENERALE Bari Dott. Francesco E stata sottoposta al controllo del Difensore Civico su richiesta di ¼ dei consiglieri, ai sensi dell art. 127 commi 1 e 2 D.Lgs. 267/2000 T.U., entro 10 giorni dall affissione. Comunicazione del Difensore Civico entro 15 giorni dal ricevimento: Atto ritenuto legittimo Atto ritenuto illegittimo Nessuna risposta entro 15 giorni Bergamo, lì IL SEGRETARIO GENERALE Bari Dott. Francesco CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' La presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall affissione all Albo Pretorio, ai sensi dell art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000 T.U.. Bergamo, lì IL SEGRETARIO GENERALE Bari Dott. Francesco
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