COMUNE DI ZOCCA Provincia di Modena
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- Gemma Basso
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1 COMUNE DI ZOCCA Provincia di Modena C O P I A DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 78 SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 2018 OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (I.U.C.) - APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (T.A.S.I.) PER L'ANNO L'anno DUEMILADICIOTTO, questo giorno DICIOTTO del mese di DICEMBRE alle ore 19:30 in sessione ordinaria di prima convocazione ed seduta pubblica, ai sensi dell art. 38, comma 2, del D.Lgs , n. 267 si è riunito il Consiglio Comunale presso la Sala Consiliare, per la tratazione degli ogget all Ordine del Giorno. Fato l appello nominale risultano: 1. TANARI Gianfranco (Sindaco) 2. ROPA Federico 3. VITALI Marco 4. CAMPAGNINI Gilberto 5. ROSSI TORRI Susanna 6. BALLOTTA Mirco 7. BONDI Simone 8. STEFANINI Giovanni 9. DEGLI ESPOSTI Livio 10. PRECI Aldo 11. BORTOLINI Michela 12. DRAGHETTI Carla 13. BACCOLINI Alessandro Present n. 12 Assent n. 1 PRESENTI ASSENTI Assiste il Vicesegretario Comunale Ivonne BERTONI redatore del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenut, il Sindaco, Gianfranco TANARI, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, designando a scrutatori i Sigg.ri: BACCOLINI ALESSANDRO, BONDI SIMONE, BALLOTTA MIRCO.. L Ordine del Giorno, diramato ai Sigg.ri Consiglieri ai sensi dell art. 18 del vigente Statuto Comunale, porta la tratazione dell oggeto qui in margine indicato, e nella sala sono depositate, da 24 ore, le proposte relatve, coi document necessari.
2 OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (I.U.C.) - APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (T.A.S.I.) PER L'ANNO Il Sindaco prima della trattazione degli oggetti all ordine del giorno, comunica al Consiglio Comunale che gli oggetti relativi ai punti 9 e 10 vengono stralciati e quindi ritirati, in quanto il punto 9 non ha esaurito il suo percorso e per il punto 10 non è arrivato il materiale. Nessun Consigliere Comunale pone obiezioni. IL CONSIGLIO COMUNALE Il Sindaco Gianfranco Tanari legge l argomento iscritto all ordine del giorno e chiede chi vuole intervenire. Nessuno chiede di intervenire. Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi , legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi: l imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti; il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni; Ricordato che la TASI: era destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all IMU sull abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest ultima pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse; ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli; è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall altro. Nel caso in cui l unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore; è calcolata come maggiorazione dell imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la base imponibile e l aliquota; Richiamata inoltre la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento alla TASI, ha previsto: l esenzione dall imposta a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del proprietario e/o dell utilizzatore, a condizione che non siano accatastate nelle categorie A/1, A/8 o A/9; la riduzione del 25% a favore degli immobili locati a canone concordato; Tenuto conto che le modifiche alla disciplina della TASI introdotte dalla legge n. 208/2015 comportano una perdita di gettito, quantificato per l ente in ,30, alla quale il legislatore ha fatto fronte attraverso un incremento del Fondo di solidarietà comunale;
3 Richiamati in particolare i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come da ultimo modificati dall articolo 1, comma 679, della legge n. 190/2014, i quali testualmente recitano: 676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'imu per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'imu al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'imu relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del Visti inoltre: l articolo 1, comma 28, della legge n. 208/2015, il quale stabilisce che Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 ; l articolo 1, comma 42, lett. b) della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) il quale consente agli enti, previa espressa deliberazione di Consiglio comunale, di mantenere anche per il 2017 la maggiorazione TASI dello 0,8 per mille prevista dall art. 1, comma 28, della legge n. 208/2015; Atteso che la disciplina TASI sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote, prevede: a) un aliquota di base dell 1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all azzeramento (comma 676); b) la possibilità di incrementare l aliquota di base, fermo restando che: per l anno 2015 l aliquota non può superare il 2,5 per mille (comma 677); la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e altri immobili non può essere superiore all aliquota massima IMU consentita dalla legge statale al 31 dicembre Tale limite può essere aumentato, per l anno 2017, dello 0,8 per mille, qualora il comune si sia avvalso di tale facoltà nell anno 2016; per i fabbricati rurali strumentali l aliquota non può in ogni caso superare l 1 per mille (comma 678); c) la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e destinazione degli immobili (comma 683); Visto il Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 in data 17/03/2014 e successive modificazioni; Richiamato in particolare l articolo 7 del Regolamento, il quale stabilisce che il Consiglio Comunale può riconoscere una detrazione per abitazione principale, stabilendo l ammontare e le modalità di applicazione, anche differenziando l importo in ragione della situazione reddituale della famiglia anagrafica del soggetto passivo e dell ammontare della rendita, ivi compresa la possibilità di limitare il riconoscimento della detrazione a determinate categorie di contribuenti;
4 Richiamata la propria deliberazione n. 91 in data , con la quale, per l anno di imposta 2018, questo Comune ha stabilito: 1) di confermare, la maggiorazione dello 0,8 per mille prevista dal combinato disposto di cui all articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013 e dell articolo 1, comma 28, della legge n. 208/2015 applicata sulle seguenti fattispecie imponibili: Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9); 2) di approvare, le seguenti aliquote della TASI: Fattispecie Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9) Aliquota 3,3 per mille Visto l articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall articolo 1, comma 42, lett. a), della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) il quale sospende, per il 2016 e il 2017, l efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che: 26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l anno 2016 e 2017, è sospesa l efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l anno Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del Ritenuto opportuno, pur non essendo ancora note le determinazioni del legislatore in ordine all eventuale proroga del blocco anche per il 2019, assumere prudenzialmente che esso sia esteso all esercizio 2019, con la sola eccezione della TARI e dell Imposta di soggiorno; Rilevato dunque, che il comune, per l anno di imposta 2019, può unicamente: a) ridurre l aliquota della TASI; b) confermare la maggiorazione dello 0,8 per mille applicata nel 2017 sugli immobili diversi da quelli esonerati; Vista la propria deliberazione n. 77 in data , immediatamente eseguibile, con la quale sono state fissate, per l anno di imposta 2019, le seguenti aliquote e detrazioni ai fini del pagamento dell imposta municipale propria: Aliquote e detrazioni IMU anno 2019 Fattispecie Aliquota/detrazione Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9) 0,27% Abitazioni locate a canone concordato o locate nell ambito del progetto affitto sicuro 0,76% Abitazioni e relative pertinenze concesse in uso gratuito a parenti in linea 0,60%
5 retta di 1 grado che si trovino in condizioni di handicap permanente grave di cui all'articolo 3 comma 3 della legge n. 104/1992 o a cui sia riconosciuta l invalidità civile nella misura del 100%; Fabbricati appartenenti alla categoria catastale D 1,00% (di cui 0,76% quota statale) Altri immobili 1,06% Detrazione per abitazione principale 200,00 Dato atto che in sede di determinazione delle aliquote occorre rispettare la clausola di salvaguardia di cui all articolo 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificata dall art. 1, comma 1, lett. a) del D.L , n. 16; Vista a proposito la circolare del Ministero dell economia e delle finanze n. 2/DF del 29 luglio 2014, con la quale sono state fornite indicazioni circa l applicazione della clausola di salvaguardia delle aliquote IMU-TASI; Ritenuto opportuno, in considerazione della necessità di garantire gli equilibri del bilancio 2019, di applicare per l anno 2019, la TASI limitatamente ai fabbricati adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze appartenenti alle categorie A/1, A/8 e A/9 confermando l aliquota vigente nel 2018; Ritenuto quindi di fissare le seguenti aliquote ai fini del pagamento della TASI per l anno 2019, nel rispetto dei limiti fissati dall articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013: Fattispecie Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9) Aliquota 0,33 % Stimato in ,00 il gettito TASI derivante dall applicazione dell aliquota di cui sopra; Dato atto che, in base a quanto previsto dall articolo 6 del vigente Regolamento TASI, il Consiglio Comunale provvede, in sede di determinazione delle aliquote di imposta anche all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta; Ritenuto di individuare i servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito TASI come di seguito indicato: manutenzione strade e illuminazione pubblica (Missione 10 programma 5); manutenzione del verde e servizi ambientali (Missione 9 programma 2); ordine pubblico e sicurezza (Missione 3); Visti i costi dei servizi indivisibili di cui sopra, risultanti dallo schema del bilancio di previsione , di cui si riportano le risultanze finali:
6 ND Missione/programma COSTI TOTALI 1 Viabilità e infrastrutture stradali ,00 3 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale ,00 4 Ordine pubblico e Sicurezza ,00 TOTALE ,00 a fronte di un gettito di ,00 (copertura 0,48 %); Ritenuto di provvedere in merito; Visti: a) l articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l esercizio di riferimento, le tariffe, le aliquote d imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi ; b) l art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l aliquota dell addizionale comunale all IRPEF di cui all art. 1, comma 3, del d.lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; c) l articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all inizio dell esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ; Visto altresì l articolo 1, comma 174, del d.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l approvazione del bilancio di previsione dell esercizio di competenza; Richiamato l articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita: 15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.
7 Visto infine l articolo 1, comma 688, della legge n. 147/2013, il quale prevede che in caso di mancata pubblicazione delle aliquote TASI entro il 28 ottobre dell anno di riferimento, si applicano quelle previste nell esercizio precedente. A tal fine il comune è tenuto ad inviare le aliquote al Ministero entro il 14 ottobre (termine perentorio); Viste la nota del Ministero dell economia e delle finanze prot. n in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale ; la nota del Ministero dell economia e delle finanze prot. n in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale; Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile della struttura Finanze Ragioneria e Bilancio Dott.sa Emanuela TOMBARI ai sensi dell art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000; Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l articolo 42, comma 1, lettera f); Visto lo Statuto Comunale; Dopo la discussione il cui contenuto è disponibile al seguente link : viene messa in votazione la presente deliberazione con le seguenti risultante: - favorevoli n. 8 - contrari n. 0 - astenuti n. 4 (Baccolini Alessandro, Draghetti Carla, Bortolini Michela, Preci Aldo) DELIBERA 1) di confermare, per l anno 2019, la maggiorazione dello 0,8 per mille prevista dal combinato disposto di cui all articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013 e dell articolo 1, comma 28, della legge n. 208/2015, come modificato dalla legge n. 232/2016, applicata sulle seguenti fattispecie imponibili: Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9); 2) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si rinvia, le seguenti aliquote della TASI per l anno 2019: Fattispecie Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9) Aliquota 3,3 per mille 3) di dare atto del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all articolo 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificata dall art. 1, comma 1, lett. a) del D.L , n. 16; 4) di stimare in ,00 il gettito della TASI derivante dall applicazione dell aliquota di cui sopra; 5) di individuare i servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito TASI nel seguente modo:
8 manutenzione strade e illuminazione pubblica (Missione 10 programma 5); manutenzione del verde e servizi ambientali (Missione 9 programma 2); ordine pubblico e sicurezza (Missione 3); 6) di stabilire, sulla base dei dati risultanti dallo schema del bilancio di previsione , in , il costo dei servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito della TASI come indicato nel seguente prospetto: ND Missione/programma 7) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell economia e delle finanze per il tramite del portale entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012; 8) di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci. Successivamente IL CONSIGLIO COMUNALE Con voti: favorevoli n. 12, contrari n. 0 ed astenuti n. 0; COSTI TOTALI 1 Viabilità e infrastrutture stradali ,00 3 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale ,00 4 Ordine pubblico e Sicurezza ,00 TOTALE ,00 DELIBERA ALTRESI DI di dichiarare, ai sensi dell art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000, immediatamente eseguibile il presente atto, considerato che le aliquote verranno applicate dall'anno 2018 e che occorre darne tempestiva comunicazione ai contribuenti.
9 COMUNE DI ZOCCA Provincia di Modena Proposta di deliberazione C.C. ad oggeto: IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (I.U.C.) - APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (T.A.S.I.) PER L'ANNO Parere di regolarità tecnica atestante la regolarità e la corretezza dell'azione amministratva. Il sotoscrito, in qualità di Ragioniere Capo, ai sensi dell art. 49,comma 1, e 147 bis, comma1 del T.U. approvato con D.Lgs , n. 267, esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e alla corretezza amministratva della proposta di provvedimento indicato in oggeto. Lì, IL RAGIONIERE CAPO F.to Emanuela TOMBARI Parere di regolarità contabile atestante la regolarità contabile della proposta di deliberazione. Il sotoscrito, in qualità di RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI, ai sensi dell art. 49,comma 1, e 147 bis, comma1 del T.U. approvato con D.Lgs , n. 267,esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta di provvedimento indicato in oggeto. Lì, IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI F.to Emanuela TOMBARI
10 Comune di Zocca (Provincia di Modena) Deliberazione del Consiglio Comunale n. 78 del 18/12/2018 Leto, confermato e sotoscrito. IL SINDACO F.to Gianfranco TANARI IL VICESEGRETARIO COMUNALE F.to Ivonne BERTONI Il sotoscrito Vice Segretario Comunale certfca: - REFERTO DI PUBBLICAZIONE che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line il giorno venerdì 21 dicembre 2018 e vi rimarrà per 15 giorni consecutvi ai sensi dell'art. 124, c.1, del D.lgs , n Lì, venerdì 21 dicembre 2018 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE F.to Ivonne BERTONI DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' E copia conforme all originale da servire per uso amministratvo. Lì, venerdì 21 dicembre 2018 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE Ivonne BERTONI DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' Il sotoscrito Vice Segretario Comunale, vist gli at d'ufcio, atesto che la presente deliberazione: [ ] è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ex. art. 134, 4 comma, T.U. D.Lgs. 267/2000; [] è divenuta esecutva dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ex. art. 134, 3 comma del T.U. D.Lgs. 267/2000; Addì, IL VICE SEGRETARIO COMUNALE F.to Ivonne BERTONI
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