revisione parziale della legge cantonale sulle foreste

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1 Bau-, Verkehrs- und Forstdepartement Graubünden Departament da construcziun, traffic e selvicultura dal Grischun Dipartimento costruzioni, trasporti e foreste dei Grigioni Stadtgartenweg 11, 7001 Coira Tel / Fax info@bvfd.gr.ch Rapporto esplicativo relativo alla revisione parziale della legge cantonale sulle foreste (LCFo; CSC ) 30 agosto 2019

2 2 Indice 1. Situazione iniziale e impulso per la revisione parziale Gestione integrale dei rischi per i pericoli naturali Fasi della gestione integrale dei rischi Ambiti di responsabilità Competenze Modifica della legislazione federale concernente gli organismi nocivi Pericolo di incendio di boschi e di campi Spiegazioni relative ai singoli articoli Art. 25 cpv. 2: Altre regolamentazioni (direzione di progetto UFP) Art. 28 cpv. 1: Zone di pericolo Adeguamento della sistematica del 5 titolo: pericoli naturali e protezione della foresta Art. 31: Gestione integrale dei rischi in caso di pericoli naturali Art. 31a: Pericolo di incendio di boschi e di campi Art. 31b: Danni alla foresta Necessità di adeguare l'ordinanza cantonale sulle foreste Effetti finanziari e in termini di personale della revisione Scadenzario... 17

3 3 1. Situazione iniziale e impulso per la revisione parziale La legge cantonale sulle foreste (LCFo; CSC ) è stata sottoposta a revisione totale l'11 giugno 2012, è entrata in vigore il 1 gennaio 2013 e da allora è rimasta invariata. La legge si è sostanzialmente dimostrata valida. L'impulso per la presente revisione parziale è da ricondurre a due circostanze: da un lato i cambiamenti nella gestione dei pericoli naturali nel maggio 2017 hanno indotto il Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità (DGSS) e il Dipartimento costruzioni, trasporti e foreste (DCTF) a dare incarico a un gruppo di lavoro sottoposto alla direzione dell'ufficio foreste e pericoli naturali (UFP) di individuare le necessità di intervenire nel settore della gestione dei pericoli naturali. Il gruppo di lavoro è giunto alla conclusione che nonostante gli attori rilevanti nella cosiddetta gestione integrale dei rischi per i pericoli naturali, ossia i comuni, le organizzazioni di primo intervento e le autorità cantonali, concordino sulle loro competenze, questa regolamentazione delle competenze generalmente riconosciuta e praticata nella legge trova tuttavia una base giuridica solo insufficiente. La gestione integrale dei rischi nei Grigioni funziona, come è stato dimostrato con la gestione di diversi grandi eventi (colate detritiche in Val Parghera, frana dal Pizzo Cengalo) e di situazioni di pericolo latenti (scivolamento a Brienz/Brinzauls). Tuttavia è necessario intervenire per completare la gestione integrale dei rischi a livello legislativo tramite basi giuridiche solide. Dall'altro lato il 1 o gennaio 2017 è entrata in vigore la legge federale sulle foreste (legge forestale, LFo; RS 921.0) sottoposta a revisione parziale. L'attuazione di tale revisione parziale richiede un adeguamento della legge cantonale sulle foreste. La revisione parziale della LCFo resasi necessaria per via di queste due circostanze, allo stesso tempo offre anche la possibilità di apportare ulteriori adeguamenti che risultano opportuni a seguito delle esperienze maturate con il diritto vigente. Tra questi rientra in particolare la necessità di intervenire riguardo al campo d'applicazione del divieto di accendere fuochi constatata durante la penultima estate, caratterizzata da siccità e divieti di accendere fuochi. 2. Gestione integrale dei rischi per i pericoli naturali Prima del 2000 la gestione dei pericoli naturali nel Cantone dei Grigioni era caratterizzata soprattutto dalla realizzazione di opere di protezione (misure edilizie per la limitazione dei pericoli, ad esempio ripari antivalanghe) e dalla delimitazione delle zone di pericolo (misure pianificatorie di prevenzione). Queste misure si sono dimostrate pienamente valide. Tuttavia i costi per nuove costruzioni per la limitazione dei pericoli condizionano sensibilmente la realizzabilità di opere di protezione. A ciò si aggiunge che le esigenze della società riguardo all'attività di informazione e di allerta sono aumentate e che negli ultimi anni questioni legate a colpa e responsabilità sono state oggetto di crescente attenzione anche in relazione a pericoli naturali. Di conseguenza, con l'uso dei nuovi strumenti tecnici di misurazione, allerta e sorveglianza (misure organizzative), negli ultimi 20 anni la gestione integrale dei rischi ha assunto un ruolo sempre più importante. Da diversi anni vengono anche sviluppati e attuati piani di emergenza e carte d'intervento. Oltre alle misure edilizie e pianificatorie, oggi queste misure organizzative vengono incluse nella gestione integrale dei rischi e hanno un peso equivalente. I rischi legati a pericoli naturali devono essere contrastati tramite una combinazione adeguata di misure che sia in linea con la gestione integrale dei rischi.

4 4 Gestire i rischi legati a pericoli naturali secondo un approccio integrale significa dunque abbinare in modo ottimale ed efficiente sotto il profilo dei costi misure edilizie, pianificatorie e organizzative. A tale proposito è indispensabile una valutazione globale fondata sulle basi inerenti i pericoli e i rischi. In ultima analisi il compito consiste innanzitutto nell'identificare e nel valutare i pericoli e i rischi al fine di ridurli, laddove necessario e possibile. Il Cantone dei Grigioni si è posto l'obiettivo di rafforzare la gestione integrale dei rischi per i pericoli naturali come punto chiave della sua strategia climatica (asse d'intervento 5) 1. Questa intenzione fa anche parte del programma di Governo (punto centrale di sviluppo 18) 2, elaborato congiuntamente da Parlamento e Governo. Con la presente revisione si mira a disciplinare a livello di legge che la regolamentazione delle competenze riguardo alla gestione integrale dei rischi per i pericoli naturali nella fase di prevenzione rientra nell'ambito di responsabilità istituzionale. 2.1 Fasi della gestione integrale dei rischi Come mostrato in modo chiaro dalla seguente illustrazione, il ciclo (o la spirale) della gestione integrale dei rischi comprende le fasi delle misure precauzionali, della gestione dell'evento e della rigenerazione. La presente revisione parziale della LCFo riguarda la fase delle misure precauzionali (prevenzione e preparazione). Le fasi della gestione dell'evento e della rigenerazione sono interessate solo marginalmente. Ciclo della gestione integrale dei rischi (fonte: Ufficio federale della protezione della popolazione). 1 Ufficio per la natura e l'ambiente dei Grigioni (UNA) Cambiamenti climatici nei Grigioni. Sintesi delle sfide e dei settori d'intervento. Documento di lavoro 4 di una strategia climatica cantonale, Coira, pag. 19 seg. 2 Messaggio del Governo al Gran Consiglio del 27 ottobre Quaderno n. 12/ Rapporto sul programma di Governo e sul piano finanziario Coira, pag. 835 seg.

5 5 Mediante la creazione di basi inerenti i pericoli e i rischi, nella fase delle misure precauzionali vengono identificati i potenziali pericoli riconducibili a pericoli naturali di un territorio e vengono analizzati e valutati i rischi. Sulla base di queste informazioni vengono poi adottate le misure adeguate per la protezione da questi pericoli. Si tratta di un compito che spetta congiuntamente al Cantone e ai comuni, nonché a eventuali parti terze responsabili per la sicurezza delle infrastrutture sulla base di leggi speciali. Con la presente revisione parziale si intende disciplinare la competenza di questi attori a livello legislativo. La fase della gestione dell'evento riguarda il superamento di un pericolo attuale. Questa fase comprende in primo luogo la prevenzione e la gestione di situazioni particolari e straordinarie disciplinate dalla legge sulla protezione della popolazione del Cantone dei Grigioni (legge sulla protezione della popolazione, LCPP; CSC ), le quali rientrano nel settore di competenza dei comuni e delle organizzazioni di primo intervento. Nella fase di rigenerazione da un lato vengono documentati gli eventi e tratti gli insegnamenti dalla procedura seguita, mentre dall'altro vengono ricostruite le opere danneggiate. Mentre la valutazione di un evento deve essere svolta da tutti gli attori nel rispettivo settore nel quadro della gestione integrale dei rischi, la ricostruzione spetta invece per lo più al comune, con la partecipazione degli Uffici cantonali competenti a seconda delle circostanze. 2.2 Ambiti di responsabilità La zona che va protetta da pericoli naturali deve essere limitata e non può estendersi sull'intero territorio cantonale. Altrimenti ne risulterebbe un onere che non sarebbe né realmente gestibile né proporzionato rispetto ai benefici. La legislazione federale (art. 19 LFo) sancisce che le zone soggette a pericoli naturali devono essere messe in sicurezza se la protezione della vita umana o di beni materiali considerevoli lo esige. La Confederazione e il Cantone cercano di promuovere la distinzione tra l'ambito di responsabilità istituzionale e quello della responsabilità individuale. 3 Tuttavia occorre rilevare che è impossibile tracciare una linea di demarcazione netta tra i due ambiti. Inoltre viene definito un ambito in cui la responsabilità viene condivisa tra le istituzioni e gli individui interessati e i gestori degli impianti (cfr. immagine in basso). Infine è necessario chiarire che il principio della responsabilità personale ancorato nella Costituzione federale (art. 6 Costituzione federale della Confederazione Svizzera, Cost.; RS 101) vale in tutti gli ambiti di responsabilità. 3 Livello di sicurezza per i pericoli naturali. Piattaforma nazionale Pericoli naturali PLANAT, Berna 2013, pag. 11.

6 6 Ambiti con responsabilità istituzionale (arancione), responsabilità condivisa (giallo) e responsabilità individuale (verde). I settori, gli impianti e le attività elencati sono degli esempi relativi ai rispettivi ambiti di responsabilità. Nell'ambito di responsabilità istituzionale si può partire dal presupposto che un'istituzione limiti il rischio, tuttavia l'istituzione stessa può pretendere dalle persone interessate che contribuiscano a ridurre questo rischio. 4 L'ambito di responsabilità istituzionale riguarda principalmente gli insediamenti nonché i vettori di trasporto nazionali e cantonali (cfr. illustrazione arancione) e in parte anche le strade comunali. In tale contesto i cosiddetti settori di rilevamento rivestono importanza fondamentale. Per quanto riguarda gli insediamenti, tali settori sono stati delimitati già nel 2001 dall'ufp in collaborazione con l'ufficio per lo sviluppo del territorio (UST-GR) in applicazione dell'art. 5 delle Direttive per la pianificazione delle zone di pericolo (CSC ). Si tratta di circa il 10 per cento della superficie cantonale. I settori di rilevamento possono essere visualizzati sul SIG cantonale ( > Scelta delle carte > Naturgefahren Gefahrenkarte). All'interno dei settori di rilevamento i pericoli vengono valutati in maniera capillare tramite le carte dei pericoli. Nel caso di edifici al di fuori dalle zone edificabili (EFZ) situati al di fuori dei settori di rilevamento, la rispettiva ubicazione viene valutata individualmente. Nell'ambito di responsabilità individuale ognuno è responsabile per la propria protezione e non si può partire dal presupposto che il rischio venga limitato da un'istituzione. 5 In altre parole, nell'ambito di responsabilità personale trova applicazione la responsabilità individuale. Si tratta fondamentalmente di zone non controllate dove vengono praticate attività come le escursioni sugli sci, l'alpinismo, l'arrampicata ecc. (cfr. illustrazione verde). 4 Livello di sicurezza per i pericoli naturali. Piattaforma nazionale Pericoli naturali PLANAT, Berna 2013, pag Livello di sicurezza per i pericoli naturali. Piattaforma nazionale Pericoli naturali PLANAT, Berna 2013, pag. 11.

7 7 Gli ambiti di responsabilità istituzionale e individuale si possono sovrapporre e in parte possono coincidere con le responsabilità di altri attori. Questo ambito di responsabilità condivisa comprende ad esempio gli impianti di risalita, i sentieri escursionistici nonché i sentieri alpini (cfr. illustrazione gialla). In questo settore non si può partire dal presupposto che una singola istituzione limiti il rischio a un livello adeguato, tuttavia il gestore di questi impianti ha solitamente una certa responsabilità nel garantire che gli impianti possano essere utilizzati nel modo più sicuro possibile. Questa responsabilità si può basare su leggi speciali oppure può derivare dalla responsabilità del proprietario di un'opera e varia notevolmente a seconda dell'impianto. Di conseguenza in questo ambito varia molto anche il grado della responsabilità personale. Ad esempio, la responsabilità personale di un escursionista su sentieri alpini è molto più alta di quella di uno sciatore che si trova sulla pista. La responsabilità viene dunque condivisa tra l'utilizzatore e il gestore di un impianto nonché un'istituzione. In sintesi si può concludere che i rischi accettati derivanti da pericoli naturali aumentano partendo dall'ambito di responsabilità istituzionale, passando per l'ambito di responsabilità condivisa e giungendo nell'ambito della responsabilità individuale. Contemporaneamente aumenta la responsabilità personale e diminuiscono le attività precauzionali svolte a livello istituzionale. Tramite i diversi ambiti di responsabilità la protezione della vita umana o di beni materiali considerevoli richiesta dal diritto federale per quanto possibile viene suddivisa in settori. In linea di principio si può quindi presumere che la protezione della vita umana o di beni materiali considerevoli sia necessaria nell'ambito di responsabilità istituzionale e che l'ente pubblico sia quindi responsabile in una determinata misura della salvaguardia degli ambiti corrispondenti. Nell'ambito di responsabilità individuale invece il potenziale di danno è troppo piccolo per originare un obbligo di limitare i rischi in capo all'ente pubblico. A questo proposito occorre tenere conto del fatto che non è possibile procedere a una classificazione definitiva delle fattispecie ipotizzabili e che nell'ambito di responsabilità condivisa si aggiungono ulteriori attori. 2.3 Competenze I comuni sono responsabili per la sicurezza sul loro territorio. Per adempiere a tale compito vengono sostenuti dal Cantone. Questo sostegno comprende la predisposizione di basi relative ai pericoli (carte dei pericoli e catasto degli eventi), l'elaborazione di piani di emergenza, la formazione del consulente locale specializzato in pericoli naturali e il rilevamento della direzione di progetto in caso di progetti forestali. Inoltre il Cantone disciplina il controllo e la conservazione delle opere di protezione e a questo proposito gestisce un catasto cantonale delle opere di protezione. La legge sulla sistemazione dei corsi d'acqua del Cantone dei Grigioni (LCSCA; CSC ) disciplina la regolamentazione delle competenze riguardo alla protezione contro le piene, dichiarando che la sistemazione dei corsi d'acqua spetta ai comuni, per quanto la legge non deleghi la competenza al Cantone. Questa regolamentazione delle competenze rivelatasi valida e praticata anche per la protezione dai pericoli naturali ai sensi dell'art. 19 LFo deve essere disciplinata a livello di legge tramite la revisione parziale in oggetto in analogia a quanto previsto dalla legge sulla sistemazione dei corsi d'acqua.

8 8 3. Modifica della legislazione federale concernente gli organismi nocivi Con la revisione parziale della legge federale sulle foreste è stato esteso l'obbligo dei Cantoni concernente i provvedimenti contro gli organismi nocivi che compromettono sostanzialmente la conservazione della foresta e delle sue funzioni (art. 27 cpv. 1 LFo). Inoltre tale obbligo è stato esteso ai detentori di alberi, arbusti, altre piante, colture, materiale vegetale, mezzi di produzione e oggetti che sono o potrebbero essere infestati da organismi nocivi o che sono organismi nocivi. Questi ultimi sono stati obbligati a eseguire o accettare la sorveglianza, l'isolamento, il trattamento o la distruzione di organismi nocivi in collaborazione con le autorità competenti (art. 27a cpv. 3 LFo). Affinché il Cantone possa attuare questo obbligo previsto dal diritto federale è necessario un adeguamento all'interno del diritto cantonale. 4. Pericolo di incendio di boschi e di campi I cambiamenti climatici attesi e osservabili già oggi, in particolare i periodi di siccità più frequenti e lunghi, le temperature estreme nonché la maggiore frequenza del favonio e le loro conseguenze comportano un potenziale aumento del pericolo di incendi boschivi. In questo contesto nel 2018 rappresentanti dell'ufp e dell'assicurazione fabbricati (AFG) hanno elaborato la strategia "Prevenzione di incendi boschivi 2030". Essa si basa tra l'altro sulla consapevolezza che l'esposizione elevata ai rischi nel Grigioni settentrionale è analoga a quella esistente nelle valli meridionali dei Grigioni e nel Cantone Ticino che confina con i Grigioni a sud. Secondo il diritto vigente e conformemente all'art. 11 della legge sulla protezione antincendio preventiva e sui pompieri del Cantone dei Grigioni (legge sulla protezione antincendio; CSC ), in caso di straordinaria siccità o carenza di acqua, i comuni e il Governo possono vietare attività che aumentano sensibilmente il pericolo d'incendio. Inoltre secondo l'art. 31 cpv. 2 LCFo in caso di elevato pericolo d'incendio di boschi è proibito accendere fuochi nelle foreste o nelle immediate vicinanze. L'UFP deve comunicare la situazione di pericolo al pubblico in forma adeguata. Durante l'estate del 2018 caratterizzata da siccità e dai relativi divieti di accendere fuochi è emerso che il divieto di accendere fuochi nelle foreste o nelle immediate vicinanze ha causato confusione perché il concetto di "immediate vicinanze" non poteva essere definito in maniera efficace. La distanza tra il focolare e il bosco è sufficiente se può essere evitato che le scintille inneschino un incendio. Ciò dipende dalle condizioni di vento, dalla topografia, dalla vegetazione nonché dalla stagione. Al fine di agevolare l'applicazione del divieto di accendere fuochi, la presente revisione legislativa intende estendere l'area in cui si applica il divieto di accendere fuochi, in caso di pericolo elevato di incendi di boschi e di campi, al settore al di fuori del comprensorio insediativo. Con questa regolamentazione vengono mantenute le competenze dei comuni e del Governo riguardanti la limitazione dei pericoli in caso di straordinaria siccità o carenza d'acqua di cui all'art. 11 della legge sulla protezione antincendio. Allo stesso tempo in caso di pericolo elevato d'incendio di boschi e di campi il divieto di accendere fuochi verrà esteso a tutte le aree che non rientrano nel comprensorio insediativo. La presente regolamentazione tiene conto della procedura praticata oggi, la quale si basa su una stretta collaborazione tra l'ufp, l'afg e i comuni, nonché della strategia "Prevenzione incendi boschivi 2030" menzionata in precedenza.

9 9 5. Spiegazioni relative ai singoli articoli 5.1 Art. 25 cpv. 2: Altre regolamentazioni (direzione di progetto UFP) Costruzioni e impianti forestali richiedono una procedura di approvazione del progetto prevista dal diritto forestale. L'approvazione dei progetti viene rilasciata dal Governo (art. 15 cpv. 1 LCFo). In simili progetti i comuni nonché parti terze responsabili per la sicurezza delle loro infrastrutture figurano come committenti e richiedenti. A fungere da parti terze sono in primo luogo l'ufficio tecnico cantonale (UT) nonché la Ferrovia retica (FR), i quali sono responsabili per la protezione delle loro infrastrutture di trasporto. Tuttavia parti terze possono anche essere rappresentate da proprietari o gestori di altre opere, come ad esempio gestori di centrali elettriche. Nella prassi risulta opportuno che il Cantone in veste di mandatario dei richiedenti si occupi della direzione di progetto. Già oggi l'ufp si occupa della direzione di progetto per costruzioni e impianti forestali. Concedere questa possibilità ai committenti e ai richiedenti interessati si è rivelata una prassi valida nel corso di molti anni. Con il nuovo capoverso 2 si intende sancire a livello di legge questa ripartizione dei compiti tra il richiedente di costruzioni e impianti forestali e il Cantone. 5.2 Art. 28 cpv. 1: Zone di pericolo Nell'art. 15 cpv. 1 lett. c dell'ordinanza sulle foreste (OFo; RS ) la Confederazione obbliga i Cantoni ad allestire carte dei pericoli. Il Cantone dei Grigioni svolge questo compito già dagli anni Settanta. Nei primi anni la delimitazione delle zone di pericolo veniva effettuata sotto forma di perizie e in maniera globale per tutti i processi legati a pericoli naturali. Dal 1984 la Confederazione ha pubblicato linee guida riguardanti l'elaborazione di carte relative al pericolo di valanghe e linee guida riguardanti la considerazione del pericolo di valanghe per attività d'incidenza territoriale, mentre dal 1997 ha pubblicato raccomandazioni corrispondenti per piene e dal 2016 un aiuto all'esecuzione aggiornato per scivolamenti e cadute di sassi. Nel contesto di queste norme quadro emanate dalla Confederazione i Cantoni lavorano con diversi sistemi per allestire carte dei pericoli e per darvi attuazione nella pianificazione territoriale. Nel Cantone dei Grigioni sono le commissioni per la valutazione delle zone di pericolo (art. 28 cpv. 3 LCFo) nominate dal Governo a far allestire le carte dei pericoli. Le carte dei pericoli operano una distinzione tra zone rosse (pericolo elevato), zone blu (pericolo medio), zone gialle (pericolo basso), zone a tratteggio giallo-bianco (pericolo residuo) e zone bianche (pericolo assente o trascurabile). Le carte dei pericoli vengono elaborate separatamente per ciascun processo legato ai pericoli naturali (acqua, valanghe, frana, caduta). L'UFP delimita le zone di pericolo nel piano delle zone di pericolo sulla base delle carte dei pericoli (art. 28 cpv. 1 LCFo). Le direttive per la pianificazione delle zone di pericolo garantiscono una prassi unitaria nella delimitazione delle zone di pericolo che si è dimostrata valida nel corso degli ultimi decenni. In particolare, l'art. 5 di queste direttive stabilisce i campi di rilevamento rilevanti per la valutazione dei pericoli (cfr. punto 2.2 sopra). Nel piano delle zone di pericolo tutti i processi legati a pericoli naturali vengono rilevati all'interno di un piano e viene operata solamente una distinzione tra zone di pericolo rosse (che corrispondono alla zona di pericolo 1) e zone di pericolo blu (che corrispondono alla zona di pericolo 2). La definizione delle zone di pericolo avviene poi nella procedura comunale dei piani delle utilizzazioni conformemente al

10 10 diritto cantonale sulla pianificazione territoriale (art. 28 cpv. 1 LCFo). Pertanto le zone di pericolo diventano vincolanti per i proprietari solo con l'approvazione del piano delle zone. Nel piano delle utilizzazioni le zone di pericolo vengono suddivise in zone di pericolo elevato (zona di pericolo 1) e in zone di pericolo medio (zona di pericolo 2; cfr. art. 38 cpv. 1 della legge sulla pianificazione territoriale del Cantone dei Grigioni, LPTC; CSC ). 6 Carta dei pericoli (ad es. acqua) Piano delle utilizzazioni Piano delle zone di pericolo Pertanto la delimitazione delle zone di pericolo si basa sul diritto di pianificazione del territorio e sul diritto forestale. Finora il piano delle zone di pericolo, mediante il quale l'ufp procede alla delimitazione affidatagli secondo l'art. 28 cpv. 1 LCFo, non trova menzione esplicita all'interno della legge. Inoltre la legge non disciplina il carattere vincolante specifico di carte dei pericoli o di piani delle zone di pericolo. L'art. 28 cpv. 1 del P-LCFo permette di colmare tale lacuna dichiarando il piano delle zone di pericolo vincolante per le autorità. Da anni è opinione condivisa e prassi anche nel Cantone dei Grigioni che le autorità siano tenute a tenere conto delle carte dei pericoli e dei piani delle zone di pericolo nella loro attività di pianificazione territoriale. Nelle sue raccomandazioni concernenti la pianificazione del territorio e i pericoli naturali la Confederazione inoltre stabilisce esplicitamente che se un'autorità ignora le indicazioni che scaturiscono dalla carta dei pericoli, essa agisce in modo improprio e di conseguenza può essere ritenuta responsabile. Quindi "un Comune risponde quando, pur essendo la minaccia identificabile, l'autorità non ha agito entro un termine ragionevole o se il margine di manovra di cui dispone è stato impiegato in modo improprio." 7 Se ad esempio occorre valutare una domanda di costruzione, durante gli accertamenti della fattispecie un comune non può ignorare carte dei pericoli esistenti. 8 Quindi già oggi nella prassi le carte dei pericoli e i piani delle zone di pericolo producono effetti vincolanti per le autorità. Inoltre occorre rilevare che le direttive per la pianificazione delle zone di pericolo emanate dal Governo esistono già dal 1997, in alcuni punti non sono più attuali e in questa sede si intende aggiornarle. 6 Cfr. al riguardo dettagliatamente: guida "Zone di pericolo nei Grigioni", Ufficio foreste e pericoli naturali, Ufficio per lo sviluppo del territorio, Assicurazione fabbricati dei Grigioni, Coira Raccomandazioni concernenti la pianificazione del territorio e i pericoli naturali, Ufficio federale dello sviluppo territoriale, Ufficio federale delle acque e della geologia, Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio, Berna 2005, pag Lüthi Rolf, "Rechtliche Aspekte im Zusammenhang mit der Gefahrenkarte", PLANAT volume 4/2004, Bienne 2004, pag 39.

11 Adeguamento della sistematica del 5 titolo: pericoli naturali e protezione della foresta Sotto il titolo "Protezione della foresta", all'interno della legge cantonale sulle foreste in vigore si trovano tra l'altro disposizioni relative alla protezione dalle catastrofi naturali (art. 31 LCFo). Dato che esse non hanno ad oggetto principalmente la protezione della foresta, ma piuttosto la protezione della vita umana e di beni materiali considerevoli, ora si intende fare in modo che tale circostanza trovi riscontro anche nel titolo intermedio. Così facendo si tiene conto dell'importanza dei provvedimenti nel settore della protezione dai pericoli naturali, il quale costituisce l'oggetto principale della presente revisione parziale. Gli oggetti da disciplinare in questa sezione verranno articolati con i due nuovi sottotitoli "5.1. Protezione dai pericoli naturali e dagli incendi boschivi" (art. 31 e art. 31a P-LCFo) e "5.2. Protezione della foresta" (art. 31b P-LCFo e art. 32 art. 35 LCFo). Sotto il profilo redazionale occorre rilevare inoltre che nel diritto forestale cantonale ora si parla di "protezione dai pericoli naturali" e non di "protezione dalle catastrofi naturali" (com'è il caso ad esempio nel diritto federale). Ciò viene motivato con il fatto che nella fase di prevenzione la gestione dei pericoli ha lo scopo di prevenire i pericoli e di prendere le relative precauzioni, ossia di fare in modo che per l'appunto non si verifichino catastrofi. Nella fase di gestione e di rigenerazione occorre invece reagire a un evento concreto. 5.4 Art. 31: Gestione integrale dei rischi in caso di pericoli naturali a) Cpv. 1 Conformemente all'art. 19 LFo, se la protezione della vita umana o di beni materiali considerevoli lo esige, i Cantoni provvedono alla sicurezza delle zone soggette a valanghe, scoscendimento di terreno, erosione o cadute di pietre, come pure alle cosiddette "opere forestali per la correzione dei torrenti". L'art. 31 cpv. 1 LCFo riprende la regolamentazione prevista dalla legge federale. Pertanto "se la protezione della vita umana o di beni materiali considerevoli lo esige, le zone in questione devono essere assicurate con provvedimenti adeguati". Nel Cantone dei Grigioni questo compito spetta da sempre ai comuni, i quali adottano i provvedimenti necessari. Il Cantone, più precisamente l'ufp, riveste principalmente il ruolo di servizio avente funzione consultiva. Questa prassi deve essere stabilita nel capoverso 1 dell'art. 31 P-LCFo, in analogia a quanto previsto dalla legge sulla sistemazione dei corsi d'acqua riguardo alla protezione contro le piene, dichiarando competenti i comuni per la protezione dai pericoli naturali, per quanto la LCFo e la legislazione speciale non dichiarino competenti il Cantone o parti terze (ad es. la Confederazione). Il capoverso 3 definisce poi i compiti riservati al Cantone. Di conseguenza il Cantone è competente in linea di principio per l'elaborazione dei documenti di base ai sensi dell'art. 15 cpv. 1 OFo (fatta eccezione per pianificazioni d'emergenza), mentre i comuni sono competenti per la premunizione di zone soggette a catastrofi naturali (art. 17 OFo) nonché per i servizi di preallarme (art. 16 OFo). Sono i comuni a decidere quali provvedimenti debbano essere eseguiti. L'UFP elabora i documenti di base necessari per tale decisione. Questa regolamentazione delle competenze si è rivelata valida nella prassi e deve essere sancita a livello di legge. In virtù della legislazione speciale a livello federale e cantonale o per via della qualità di proprietari o gestori di una cosa o di un'opera, talvolta anche altri attori sono responsabili per l'attuazione di provvedimenti contro pericoli naturali. Ad esempio il Cantone, ossia l'ufficio

12 12 tecnico, è responsabile per la protezione dei suoi vettori di trasporto in virtù della legge stradale del Cantone dei Grigioni (LStra; CSC ), mentre la Confederazione è responsabile per la protezione delle strade nazionali (art. 83 Cost. e legge federale sulle strade nazionali, LSN; RS ), le imprese ferroviarie (nel Cantone dei Grigioni si tratta delle FFS e della FR) secondo la legge federale sulle ferrovie (Lferr; RS ) sono tenute ad adottare tutti i provvedimenti necessari per la sicurezza della ferrovia e spetta al gestore garantire il buono stato degli impianti elettrici (legge federale concernente gli impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole, legge sugli impianti elettrici, LIE; RS 734.0). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale il proprietario o il gestore di una cosa o di un impianto è tenuto a rispondere sempre integralmente per i pericoli che ne derivano, indipendentemente dalla loro causa, che essi siano dovuti al proprio comportamento, a catastrofi naturali, ad altri casi di forza maggiore o a casualità (sentenza del Tribunale federale 2C_1096/2016 del 18 maggio 2018, consid ; DTF 114 Ib 44 consid. 2c/aa). Pertanto anche a parti terze spettano compiti di ampia portata correlati alla gestione di pericoli naturali (1417 km di strade cantonali, 166 km di strade nazionali, 384 km di rotaie della FR, 36 km di rotaie delle FFS). Dato che si tratta di competenze previste da leggi speciali e dal diritto federale che prevalgono sulla regolamentazione generale contenuta nella LCFo, l'art. 31a cpv. 1 P-LCFo non contiene nessun rimando aggiuntivo. Conformemente all'art. 15 cpv. 1 lett. c OFo la Confederazione considera le pianificazioni d'emergenza dei documenti di base. Le pianificazioni d'emergenza per pericoli naturali sono degli strumenti ausiliari utili a prevenire e a gestire catastrofi naturali. Da circa 10 anni nel Cantone dei Grigioni vengono elaborate pianificazioni d'emergenza e carte d'intervento per la gestione dei pericoli naturali. A tale proposito sono risultati determinanti i gravi episodi di maltempo verificatisi nel 2002 in Surselva e nel 2005 a Klosters e a Susch. In linea di principio nel Cantone dei Grigioni è l'ufp a elaborare i documenti di base; le pianificazioni d'emergenza per il processo pericoloso acqua vengono elaborate congiuntamente all'assicurazione fabbricati dei Grigioni (AFG; sezione pompieri). Tuttavia la decisione se e in che modo le pianificazioni d'emergenza debbano essere allestite e aggiornate viene presa dai comuni. Anche questa regolamentazione delle competenze si è rilevata efficace nella prassi e deve essere stabilita a livello di legge. Ciò avviene soprattutto in considerazione del fatto che in caso di evento le pianificazioni d'emergenza devono essere attuate dai comuni e quindi sono utili solo se vengono richieste e sostenute dal comune. Dato che il Cantone viene dichiarato competente solo per i settori attribuitigli espressamente dalla legge, tale potere decisionale rimane in capo al comune. L'AFG e l'ufp continueranno ad allestire pianificazioni d'emergenza corrispondenti per pericoli naturali su richiesta del comune e a procedere al loro aggiornamento insieme al comune. Le pianificazioni d'emergenza vengono sovvenzionate con fondi federali e cantonali. Il sovvenzionamento avviene in virtù dell'art. 49 cpv. 1 LCFo e ammonta al massimo all'80 per cento. La quota federale è garantita mediante accordi di programma stipulati tra la Confederazione e il Cantone dei Grigioni. b) Cpv. 2 Il capoverso 2 della disposizione attualmente in vigore deve essere stralciato, dato che secondo quanto previsto i provvedimenti in caso di pericolo d'incendio di boschi e di campi verranno disciplinati nell'art. 31a P-LCFo (cfr. al riguardo il seguente punto 5.5).

13 13 c) Cpv. 3 L'art. 31 cpv. 3 P-LCFo prevede che il Cantone valuti il pericolo potenziale e analizzi i rischi dovuti a pericoli naturali. Inoltre esso valuta i rischi sulla base di obiettivi di protezione e indica i possibili provvedimenti. Si tratta di compiti di cui il Cantone si occupa già ora e che nel ciclo della gestione integrale dei rischi devono essere collocati tra i pericoli naturali nella fase delle misure precauzionali, più concretamente nella fase della prevenzione (cfr. punto 2 sopra). Inoltre si mira ad attribuire al Governo la competenza di disciplinare i dettagli. È previsto che le disposizioni esecutive relative all'art. 31 cpv. 3 P-LCFo vengano disciplinate a livello di ordinanza secondo le seguenti spiegazioni. La valutazione del pericolo potenziale avviene in primo luogo mediante l'allestimento di carte dei pericoli e di piani delle zone di pericolo. Per migliorare la comprensione del pericolo potenziale occorre confrontarlo con il pericolo attuale. Mentre per pericolo attuale si intende il pericolo presente e diretto, per pericolo potenziale si intende il pericolo medio a cui una zona è esposta in una prospettiva di lungo termine. Questi concetti sono paragonabili a quelli di clima (potenziale) e tempo (attuale). Nel quadro di un'analisi dei rischi vengono presi in esame la probabilità che un determinato pericolo potenziale si concretizzi nonché i beni da proteggere da quest'ultimo (entità dei danni). I beni da proteggere sono valori per i quali il rischio va limitato a un'entità accettabile. 9 Al primo posto vi è la protezione delle persone, seguita dalla protezione di beni materiali considerevoli e dell'ambiente. Gli esiti dell'analisi dei rischi consistono nel rischio individuale di decesso (probabilità di decesso all'anno per una determinata persona) e nei rischi collettivi (rischi per una totalità di persone e/o di beni materiali). In base a obiettivi di protezione viene valutato in che misura le evidenze raccolte nel corso dell'analisi dei rischi siano accettabili (valutazione dei rischi). Viene operata una distinzione tra rischi sostenibili e rischi non sostenibili. Nessuno deve essere esposto a pericoli naturali in misura eccessiva rispetto a pericoli di altro genere. L'obiettivo consiste nel raggiungere ovunque un livello di sicurezza paragonabile e accettabile. Rischi non sostenibili dovranno essere mitigati mediante misure di protezione. Al fine di definire l'ordine di priorità di possibili misure vengono allestite panoramiche relative ai pericoli e ai rischi. L'ente pubblico non è tenuto a intervenire se i rischi sono sostenibili. Tuttavia ciò non esclude che persone interessate possano essere chiamate ciononostante ad adottare ulteriori precauzioni nell'ambito della loro responsabilità individuale, come ad es. misure temporanee di protezione degli oggetti per un edificio in caso di eventi incombenti. Un rischio è considerato non sostenibile se il livello di sicurezza per i beni da proteggere non viene raggiunto o se gli obiettivi di protezione non vengono rispettati. 10 A tale proposito, da un lato all'interno dell'ordinanza si intende stabilire che il valore limite riconosciuto a livello svizzero per il rischio individuale di decesso ammonta a 1: all'anno. 11 D'altro lato vi è l'intenzione di attuare misure per le quali la riduzione del rischio (beneficio) prevale sui costi 9 Livello di sicurezza per i pericoli naturali. Piattaforma nazionale pericoli naturali PLANAT, Berna 2013, pag "Risikoanalyse bei gravitativen Naturgefahren". Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio (UFAFP), Berna 1999, pag. 102; "Sicherheitsniveau für Naturgefahren". Piattaforma nazionale pericoli naturali PLANAT, Berna 2013, pag Il rischio di morte normale per una persona giovane in Svizzera ammonta a circa 1: all'anno. Tale rischio iniziale non deve aumentare più del 10 per cento per via di rischi assunti involontariamente in relazione a pericoli naturali. Ne risulta un valore limite di 1: all'anno.

14 14 (rapporto costi/benefici). Misure di protezione devono avere le ripercussioni minori possibili su natura e paesaggio e non comportare uno spostamento dei pericoli. Ovviamente una misura viene attuata a condizione che essa sia tecnicamente realizzabile. Per la gestione delle opere di protezione viene tenuto un catasto cantonale delle opere di protezione. Il metodo descritto per l'analisi e la valutazione dei rischi si è affermato da circa due decenni e dal 2008 è parte integrante dell'accordo di programma stipulato tra Confederazione e Cantoni. Anche il Cantone dei Grigioni ha applicato questa cosiddetta "procedura basata sui rischi" nel corso degli ultimi decenni. Sancire questa procedura a livello di legge permette di garantire che anche in caso di situazione iniziale sfavorevole sotto il profilo finanziario, la necessità di misure di protezione possa essere dimostrata in maniera chiara. La decisione in merito alla progettazione e all'esecuzione di misure e la valutazione di pericoli attuali continua a essere di competenza del relativo comune (cfr. sopra punto 5.4.a). Quest'ultimo prende questa decisione sulla base di una pianificazione integrale delle misure. Tale pianificazione integrale delle misure individua la combinazione ideale tra diverse misure e rappresenta la base per decidere in merito al sovvenzionamento di misure da parte del Cantone e della Confederazione. Per poter adempiere a questo compito i comuni devono disporre del necessario know-how. Il Cantone allestisce le necessarie basi inerenti i pericoli e i rischi e da diversi anni propone ai comuni la possibilità di far formare un consulente locale specializzato in pericoli naturali (CLPN). Potendo contare su conoscenze pregresse adeguate e su esperienza professionale o extraprofessionale in materia, i CLPN sono in grado di valutare pericoli naturali e rischi nonché di fornire consulenza agli stati maggiori di condotta comunale e alle forze d'intervento. Diversi comuni si sono già avvalsi di questa possibilità e hanno fatto formare consulenti locali specializzati in pericoli naturali. La formazione viene garantita dall'ufp in collaborazione con l'ufficio del militare e della protezione civile (UMPC), il quale in conformità all'art. 5 cpv. 2 lett. f dell'ordinanza relativa alla legge sulla protezione della popolazione (OLCPP; CSC ) è competente per l'organizzazione della formazione dei consulenti locali specializzati in pericoli naturali, e a titolo di novità verrà sancita da una disposizione a livello di ordinanza. Le competenze e i compiti concreti di un consulente locale specializzato in pericoli naturali devono essere definiti all'interno di un mansionario contestualmente alla sua nomina da parte del comune. Inoltre vi è l'intenzione di chiarire le modalità di gestione delle allerte meteo e delle allerte relative a pericoli naturali date da servizi federali (Meteo Svizzera, UFAM, SLF). Per quanto possibile i comuni e altre parti interessate devono poter essere allertati riguardo a pericoli naturali di ampia portata. d) Cpv. 4 La gestione di grandi eventi e di situazioni di pericolo latenti (Val Parghera, Bondo o Brienz/Brinzauls) ha dimostrato che esistono fasi di gestione in cui le condizioni quadro e le competenze sono temporaneamente poco chiare. Durante queste fasi devono già essere prese decisioni riguardo ad attività costose, ma non è possibile svolgere una procedura ordinaria di approvazione del progetto. In situazioni simili può essere opportuno che il Cantone svolga temporaneamente il ruolo di committente se ciò è auspicato anche dai comuni. Per tale ragione si intende creare la possibilità per i richiedenti di costruzioni e di impianti forestali di richiedere al Cantone di esercitare temporaneamente il ruolo di committente in simili casi straordinari (art. 31 cpv. 4 P-LCFo). Il Cantone può esercitare temporaneamente il ruolo di

15 15 committente ad esempio per lo sgombero di bacini di raccolta di materiale in un caso analogo a quello della Val Parghera o a quello di Bondo; ciò permette di sbloccare contributi cantonali e federali attraverso la legislazione forestale e accordi di programma stipulati con la Confederazione. Con la limitazione "in casi particolari" si intende fare in modo che l'esercizio del ruolo di committente da parte del Cantone rimanga un'eccezione assoluta. Una simile soluzione può essere opportuna ad esempio se non è ancora chiaro chi sia tenuto ad assumersi il ruolo di committente. Secondo quanto previsto sarà necessario presentare una richiesta affinché il Cantone eserciti il ruolo di committente. In tal modo viene garantito che questa situazione possa verificarsi solo di comune accordo con le parti interessate. In un simile caso, in base all'evento singolo il comune e il Cantone devono concordare il momento a partire dal quale il comune assumerà il ruolo di committente. In caso di esercizio temporaneo del ruolo di committente da parte del Cantone, la competenza e la responsabilità durante la cosiddetta fase di gestione rimangono in capo ai comuni interessati o alle parti terze o alle organizzazioni di primo intervento. In ogni caso il Cantone adempie a questo compito in stretta collaborazione con i comuni o le parti terze interessate e con gli altri attori coinvolti nella gestione dell'evento. In considerazione delle esperienze maturate e dell'ottimo funzionamento della collaborazione con i comuni interessati da eventi maggiori si può ritenere che l'esercizio temporaneo del ruolo di committente da parte del Cantone riguarderà solamente singole situazioni di carattere eccezionale. 5.5 Art. 31a: Pericolo di incendio di boschi e di campi Il concetto "nelle immediate vicinanze" dei boschi non può essere definito in maniera uniforme ed efficace per tutto il Cantone, dato che questa distanza immaginaria dal bosco dipende dalle circostanze nel relativo luogo e nei suoi dintorni (ad es. presenza di materiale infiammabile; cfr. sopra punto 4). Il concetto "nelle immediate vicinanze" dei boschi è troppo vago per definire un divieto. Per tale ragione è previsto che in caso di pericolo elevato di incendio di boschi e di campi sia proibito accendere fuochi al di fuori degli insediamenti. La nuova soluzione prevede che in linea di principio il divieto valga anche al di fuori del bosco; i comuni disciplinano autonomamente il divieto all'interno del loro comprensorio insediativo (zone edificabili). Inoltre i comuni devono poter autorizzare focolari sicuri al di fuori del bosco, per i quali possono essere previste eccezioni dal divieto di accendere fuochi. Questa modifica non influisce sulla competenza spettante al comune in virtù dell'art. 11 cpv. 1 della legge sulla protezione antincendio preventiva e sui pompieri del Cantone dei Grigioni (legge sulla protezione antincendio; CSC ) di vietare attività che aumentano sensibilmente il pericolo d'incendio. I comuni devono disporre delle competenze decisionali e operative riguardo a divieti di accendere fuochi nel comprensorio insediativo. Nel comprensorio insediativo il pericolo che incendi si estendano al bosco è generalmente basso ed è più elevato solo ai margini degli insediamenti. Ciò può comportare che il comune estenda un eventuale divieto di accendere fuochi almeno ai margini degli insediamenti. I comuni possono stabilire che focolari fissi situati al di fuori del bosco possano essere utilizzati nonostante sussista un divieto di accendere fuochi, a condizione che siano soddisfatti determinati requisiti relativi all'ubicazione e standard edilizi. L'UFP ha fornito spiegazioni più dettagliate riguardo ai requisiti rilevanti all'interno della scheda informativa "Was sind «sichere Feuerstellen»?"

16 Art. 31b: Danni alla foresta La Confederazione obbliga i Cantoni ad adottare provvedimenti contro le cause e le conseguenze di danni che possono compromettere sostanzialmente la conservazione della foresta e delle sue funzioni (art. 27 cpv. 1 LFo). Prima della revisione parziale della LFo i provvedimenti da adottare si limitavano ancora a provvedimenti forestali. La nozione di "forestale" è stata cancellata dalla legge, poiché i possibili provvedimenti contro gli organismi nocivi non vanno limitati. 12 Cause di simili danni possono presentarsi senz'altro anche al di fuori dell'area boschiva e compromettere sostanzialmente le funzioni della foresta. A seguito della revisione legislativa menzionata i detentori di alberi, arbusti, altre piante, colture, materiale vegetale, mezzi di produzione e oggetti che sono o potrebbero essere infestati da organismi nocivi o che sono organismi nocivi devono, in collaborazione con le autorità competenti, eseguirne o accettarne la sorveglianza, l'isolamento, il trattamento o la distruzione (art. 27a cpv. 3 LFo). Secondo il diritto vigente, nel Cantone dei Grigioni i proprietari di foreste sono tenuti a prevenire e a eliminare i danni alla foresta (art. 22 cpv. 1 OCFo). L'UFP ordina le misure necessarie atte alla prevenzione e alla riparazione di danni, vigila sulla loro esecuzione e in caso di omissione può disporre l'esecuzione sostitutiva da parte di terzi con spese a carico del proprietario inadempiente (art. 22 cpv. 2 OCFo). Con la prevista revisione legislativa si intende obbligare i detentori di alberi, arbusti ecc. ai sensi dell'art. 27a cpv. 3 LFo nonché i proprietari di foreste a prevenire e a eliminare i danni alla foresta ed estendere a questi soggetti anche la disposizione di provvedimenti e l'esecuzione sostitutiva da parte dell'ufp. Ciò permette di garantire che riguardo agli organismi nocivi rilevanti per il bosco possano essere adottati i provvedimenti preventivi e di lotta necessari anche al di fuori dell'area boschiva e che il Cantone possa adempiere all'incarico conferitogli dal diritto federale. Dalla nuova disposizione può risultare un obbligo a carico di privati o un intervento nei diritti di proprietà da parte del Cantone. Pertanto si tratta di una disposizione importante ai sensi dell'art. 31 cpv. 2 lett. a della Costituzione del Cantone dei Grigioni (Cost. cant.; CSC ) che quindi deve essere emanata dal Gran Consiglio sotto forma di legge. Di conseguenza l'art. 22 OCFo che prevede un ampliamento del campo d'applicazione personale ai sensi dell'art. 27a cpv. 3 LFo deve ora essere sancito a livello di legge. 6. Necessità di adeguare l'ordinanza cantonale sulle foreste Oltre alla revisione parziale della legge cantonale sulle foreste nonché delle nuove disposizioni a livello di ordinanza riguardo alla gestione integrale dei rischi vi è anche necessità di rivedere l'ordinanza cantonale sulle foreste (OCFo; CSC ). In primo luogo si tratta di modifiche riconducibili alla revisione legislativa in oggetto o a modifiche del diritto a livello federale o cantonale. Inoltre è previsto che vengano effettuati ulteriori adeguamenti di carattere subordinato che risultano opportuni a seguito delle esperienze maturate con il diritto vigente. Le modifiche previste vengono sintetizzate qui di seguito: È previsto che nella procedura di approvazione del progetto non venga più approvato il progetto preliminare, bensì il progetto di costruzione. Ciò permette di evitare in ampia misura modifiche del progetto. 12 Messaggio del Consiglio federale concernente la modifica della legge federale sulle foreste del 21 maggio 2014, FF 2014, 4285.

17 17 In base alla revisione parziale della legge cantonale sulla caccia (LCC; CSC ) occorre stralciare le mangiatoie per la selvaggina menzionate nell'ocfo. La revisione totale dell'ordinanza sulla protezione dei vegetali (OPV; RS ) rende necessario adeguare la relativa disposizione esecutiva. La disposizione relativa agli incendi boschivi deve essere adeguata in conformità alla revisione legislativa in oggetto. Le disposizioni relative alle riserve forestali devono essere ampliate aggiungendo le isole di legno invecchiato e gli alberi habitat richiesti e promossi dalla Confederazione. Dato che nel frattempo i requisiti affinché manodopera forestale non qualificata possa svolgere un'attività professionale nel bosco sono disciplinati a livello federale, gran parte delle relative disposizioni esistenti a livello cantonale può essere stralciata. 7. Effetti finanziari e in termini di personale della revisione La revisione legislativa in oggetto non comporta conseguenze dirette in termini di personale o sotto il profilo finanziario. Le competenze nel settore dei pericoli naturali, come andranno definite in maniera più chiara all'interno della legge, già oggi vengono esercitate in questo modo. Tuttavia i cambiamenti climatici e l'aumento a ciò correlato degli eventi nonché le crescenti esigenze poste dalla società in termini di utilizzo, sicurezza e di attività di informazione, a medio termine generano un aumento del fabbisogno di risorse nel settore della gestione dei pericoli naturali. Negli ultimi sei anni i grandi eventi naturali (Val Parghera, Bondo e Brienz) hanno sollecitato l'ufp ben oltre la misura consueta, il che ha comportato sensibili difficoltà nel disbrigo delle attività quotidiane. Nonostante i margini per l'esternalizzazione di compiti siano stati sfruttati appieno, si è reso necessario rinviare lavori importanti. In considerazione dell'evoluzione progressiva degli eventi naturali, l'accumulo di pendenze rilevanti ai fini della sicurezza è inaccettabile e può essere evitato solo grazie a un aumento delle risorse in termini di personale presso l'ufp. A ciò si aggiunge che, in considerazione di obblighi aggiuntivi assegnati dalla Confederazione nel settore della lotta agli organismi nocivi, l'onere a cui il Cantone deve far fronte potrebbe aumentare. Tuttavia ad oggi non è possibile fare stime al riguardo. 8. Scadenzario Il Governo licenzierà il messaggio destinato al Gran Consiglio probabilmente nel mese di febbraio Il dibattito del progetto in Gran Consiglio è previsto per la sessione di giugno Si prevede di porre in vigore la revisione parziale della LCFo il 1 gennaio È previsto che contestualmente vengano emanate la revisione parziale dell'ocfo nonché l'ordinanza GIR.

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