Autore: Lazzini Sonia In: Coperture assicurative
|
|
- Vanessa Cicci
- 4 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 L omessa indicazione dei procuratori a cui è stato attribuito il potere di firmare tutta la documentazione relativa alla partecipazione a gare indette da enti pubblici senza bisogno di ulteriore ratifica o conferma _e l omessa dichiarazione da parte degl Autore: Lazzini Sonia In: Coperture assicurative Requisiti di ordine morale art. 38 del codice dei contratti _ formula più ampia del disciplinare di gara dichiarazione di insussistenza di cause di esclusione - nominativi degli amministratori muniti di rappresentanza e delle persone autorizzate ad impegnare legalmente la Ditta anche i procuratori che hanno il potere di impegnare legalmente la partecipante esclusione obbligatoria per omessa dichiarazione degli e sugli stessi l omessa indicazione dei procuratori_ a cui è stato attribuito il potere di firmare tutta la documentazione relativa alla partecipazione a gare indette da enti pubblici senza bisogno di ulteriore ratifica o conferma _e l omessa dichiarazione da parte degli stessi costituisce una violazione del disciplinare di gara L art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006, nella parte in cui elenca le dichiarazioni di sussistenza dei requisiti morali e professionali richiesti ai fini della partecipazione alle procedure di gara, assume come destinatari tutti coloro che, in quanto titolari della rappresentanza dell impresa, siano in grado di trasmettere, con il proprio comportamento, la riprovazione dell ordinamento nei riguardi della loro personale condotta, al soggetto rappresentato. Nella fattispecie in esame non assume rilievo la questione dell esatta individuazione dei soggetti che devono rendere la dichiarazione ai sensi dell art. 38 (soli amministratori o anche procuratori ad negozia), 1 di 12
2 in quanto l art. 5 punto 2 del disciplinare di gara, con formula più ampia rispetto a quella del citato art. 38, ha previsto, a pena di esclusione, l indicazione dei nominativi degli amministratori muniti di rappresentanza e delle persone autorizzate ad impegnare legalmente la Ditta, che anche dovevano rendere le dichiarazioni inerenti l insussistenza di cause di esclusione. La questione da esaminare non è, quindi, quella della corretta interpretazione dell art. 38 del d. lgs. n. 163/06, ma della applicazione della più restrittiva clausola del disciplinare di gara. Ciò premesso, si rileva che alcuni dei procuratori non indicati dalla Controinteressata avevano certamente il potere di impegnare legalmente l impresa e avrebbero dovuto rendere le previste dichiarazioni. In particolare, con la procura rilasciata alla signora *************** è stato attribuito il potere di firmare tutta la documentazione relativa alla partecipazione a gare indette da enti pubblici senza bisogno di ulteriore ratifica o conferma, con chiaro conferimento di una autorizzazione che consente di impegnare legalmente l impresa. Del resto, sulla base di una analoga procura il dott. ***** ha sottoscritto l offerta della Controinteressata per la gara in questione a dimostrazione della sussistenza del potere di impegnare l impresa e risultando irrilevante che la signora B_ non abbia in concreto sottoscritto atti della gara, in quanto l obbligo di dichiarazione sussiste in astratto con riguardo alla posizione del soggetto all interno della società, e non in relazione agli atti in concreto adottati per la procedura in corso. In un recente precedente la Sezione ha ritenuto sussistente l obbligo di dichiarazione della cause di esclusione con riguardo alla titolarità dei poteri di rappresentanza desunti dalla possibilità riconosciuta di partecipare alle gare (Cons. Stato, V, n. 1373/2010). 2 di 12
3 Ad altro procuratore, sempre non indicato dalla Controinteressata (**************) era stato invece attribuito il potere di rappresentare la società alle udienze e di conciliare e transigere le controversie; anche in questo caso è evidente la sussistenza di una autorizzazione che consente di impegnare legalmente l impresa attraverso una transazione. In sostanza, la Controinteressata non ha.indicato e reso le prescritte dichiarazioni in relazioni a procuratori chiaramente in possesso di autorizzazioni idonee a impegnare legalmente la società e non può essere condivisa la tesi della appellata, tendente a sminuire il contenuto delle menzionate procure. L omessa indicazione di tali procuratori e l omessa dichiarazione da parte degli stessi costituisce una violazione del disciplinare di gara, espressamente sanzionata a pena di esclusione, con conseguente illegittimità dell ammissione della Controinteressata all ulteriore fase della procedura. Riportiamo qui di seguito la decisione numero 1078 del 21 febbraio 2011 pronunciata dal Consiglio di Stato N /2011REG.PROV.COLL. N /2010 REG.RIC. N /2010 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA 3 di 12
4 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 2873 del 2010, proposto da*** contro*** nei confronti di*** sul ricorso numero di registro generale 3818 del 2010, proposto da*** contro*** per la riforma 4 di 12
5 della sentenza del T.a.r. Puglia - Sez. Staccata Di Lecce: Sezione II n /2010, resa tra le parti, concernente AFFIDAMENTO FORNITURA DI SISTEMI ANALITICI E MATERIALE NECESSARIO PER ESECUZIONE ESAMI DIAGNOSTICI. Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Controinteressata Spa e di Controinteressata Spa e di A. Ricorrente Srl; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 ottobre 2010 il Cons. *************** e uditi per le parti gli avvocati ***************, ***** e *******; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO L Azienda Sanitaria Locale di Brindisi indiceva una procedura di gara per l affidamento in lotti della fornitura quadriennale (comprensiva di noleggio ed assistenza tecnica full-risk) di sistemi analitici e di 5 di 12
6 tutto il materiale (reagenti, calibratori, materiali di controllo, carta stampante, nastri, lampade, ecc.) necessario per l esecuzione di esami diagnostici presso le UU.OO. di Patologia Clinica della A.S.L. BR (Ospedale ********** di Brindisi e Ospedale di Ceglie Messapica). Con ricorso proposto davanti al Tar per la Puglia, sezione di Lecce, Controinteressata s.p.a. impugnava la deliberazione del Direttore Generale della Azienda Sanitaria Locale di Brindisi n del 6 Luglio 2009, nella parte in cui era stata disposta l aggiudicazione definitiva della gara relativamente al Lotto n. 8 ( Biochimica/Autoimmunità ) alla controinteressata A. Ricorrente Diagnostics S.r.l. (con punti complessivi 86,25: 41,25 qualità + 45,00 prezzo), nonché tutti gli atti e i verbali di gara, compreso il provvedimento di ammissione alla gara della società controinteressata. Con sentenza n. 597/2010 il Tar di Lecce ha respinto il ricorso incidentale proposto dalla aggiudicataria Ricorrente e ha accolto il ricorso principale, annullando l aggiudicazione, mentre ha dichiarato il difetto di giurisdizione in ordine alla domanda diretta ad ottenere la caducazione del contratto di fornitura e ha respinto la domanda di risarcimento del danno. Avverso la menzionata sentenza hanno proposto distinti ricorsi in appello la s.r.l. ************************ e la Azienda sanitaria locale di Brindisi per i motivi che saranno di seguito esaminati. In entrambi i ricorsi si è costituita in giudizio la Controinteressata s.p.a., chiedendo la reiezione degli stessi. All odierna udienza le cause sono state trattenute in decisione. 2. Preliminarmente deve essere disposta la riunione dei due appelli proposti avverso la medesima sentenza. 6 di 12
7 3. L oggetto del presente giudizio è costituito dalla contestazione da parte della seconda classificata dell aggiudicazione alla s.r.l. ************************ di un appalto di fornitura bandito dalla Azienda sanitaria locale di Brindisi. Il giudice di primo grado ha ritenuto infondate le censure proposte in via incidentale dall aggiudicataria e dirette a contestare la mancata esclusione dalla gara della ricorrente per non aver reso le previste dichiarazioni per tutti i suoi procuratori e ha accolto un analogo motivo proposto dalla Controinteressata nei confronti della Ricorrente, ritenendo fondate ulteriori censure inerenti la documentazione amministrativa e l offerta tecnica. L appellante Ricorrente contesta sia la reiezione del proprio ricorso incidentale sia l accoglimento del ricorso principale, mentre l Azienda sanitaria ha limitato le proprie censure a tale seconda statuizione. In ordine logico deve previamente essere esaminata la questione oggetto del ricorso incidentale proposto dalla Ricorrente. L appellante Ricorrente deduce che ben sette procuratori indicati nel certificato camerale della Controinteressata non erano stati indicati nella domanda di partecipazione alla gara e non avevano, quindi, dichiarato l insussistenza delle cause di esclusione, come previsto dall art. 5, punto 2, del disciplinare di gara in relazione all art. 38 del d. lgs. n. 163/2006. L appellante si lamenta, inoltre, che il Tar ha accolto un analogo motivo proposto dalla Controinteressata con riferimento a due procuratori della Ricorrente, aventi deleghe assai più limitate rispetto a quelli della Controinteressata. La censura è fondata. 7 di 12
8 L art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006, nella parte in cui elenca le dichiarazioni di sussistenza dei requisiti morali e professionali richiesti ai fini della partecipazione alle procedure di gara, assume come destinatari tutti coloro che, in quanto titolari della rappresentanza dell impresa, siano in grado di trasmettere, con il proprio comportamento, la riprovazione dell ordinamento nei riguardi della loro personale condotta, al soggetto rappresentato. Nella fattispecie in esame non assume rilievo la questione dell esatta individuazione dei soggetti che devono rendere la dichiarazione ai sensi dell art. 38 (soli amministratori o anche procuratori ad negozia), in quanto l art. 5 punto 2 del disciplinare di gara, con formula più ampia rispetto a quella del citato art. 38, ha previsto, a pena di esclusione, l indicazione dei nominativi degli amministratori muniti di rappresentanza e delle persone autorizzate ad impegnare legalmente la Ditta, che anche dovevano rendere le dichiarazioni inerenti l insussistenza di cause di esclusione. La questione da esaminare non è, quindi, quella della corretta interpretazione dell art. 38 del d. lgs. n. 163/06, ma della applicazione della più restrittiva clausola del disciplinare di gara. Ciò premesso, si rileva che alcuni dei procuratori non indicati dalla Controinteressata avevano certamente il potere di impegnare legalmente l impresa e avrebbero dovuto rendere le previste dichiarazioni. In particolare, con la procura rilasciata alla signora *************** è stato attribuito il potere di firmare tutta la documentazione relativa alla partecipazione a gare indette da enti pubblici senza bisogno di ulteriore ratifica o conferma, con chiaro conferimento di una autorizzazione che consente di impegnare legalmente l impresa. Del resto, sulla base di una analoga procura il dott. ***** ha sottoscritto l offerta della Controinteressata per la gara in questione a dimostrazione della sussistenza del potere di impegnare l impresa e risultando irrilevante che la signora B_ non abbia in concreto sottoscritto atti della gara, in quanto l obbligo di 8 di 12
9 dichiarazione sussiste in astratto con riguardo alla posizione del soggetto all interno della società, e non in relazione agli atti in concreto adottati per la procedura in corso. In un recente precedente la Sezione ha ritenuto sussistente l obbligo di dichiarazione della cause di esclusione con riguardo alla titolarità dei poteri di rappresentanza desunti dalla possibilità riconosciuta di partecipare alle gare (Cons. Stato, V, n. 1373/2010). Ad altro procuratore, sempre non indicato dalla Controinteressata (**************) era stato invece attribuito il potere di rappresentare la società alle udienze e di conciliare e transigere le controversie; anche in questo caso è evidente la sussistenza di una autorizzazione che consente di impegnare legalmente l impresa attraverso una transazione. In sostanza, la Controinteressata non ha.indicato e reso le prescritte dichiarazioni in relazioni a procuratori chiaramente in possesso di autorizzazioni idonee a impegnare legalmente la società e non può essere condivisa la tesi della appellata, tendente a sminuire il contenuto delle menzionate procure. L omessa indicazione di tali procuratori e l omessa dichiarazione da parte degli stessi costituisce una violazione del disciplinare di gara, espressamente sanzionata a pena di esclusione, con conseguente illegittimità dell ammissione della Controinteressata all ulteriore fase della procedura. 4. La fondatezza del ricorso incidentale e la conseguente esclusione della Controinteressata dalla procedura determinano l improcedibilità del ricorso principale di primo grado, in quanto, una volta esclusa la Controinteressata, viene meno il suo interesse a contestare l esito di una procedura di gara a cui hanno partecipato più di due imprese, non potendo la ricorrente trarre alcun vantaggio dall accoglimento delle sue censure neanche sotto il profilo della rinnovazione della gara. 9 di 12
10 Come è noto, l Adunanza Plenaria di questo Consiglio di Stato ha dato rilievo alla necessità di esaminare sia ricorso incidentale che ricorso principale limitatamente all ipotesi, che qui non ricorre, di due sole imprese ammesse alla gara, dovendo in questo caso il giudice dare tutela all interesse alla ripetizione della gara (Cons. Stato, Ad. plen. n. 11/2008). Come già riconosciuto dalla Sezione, tale criterio non può invece essere applicato in presenza di una gara con più di due imprese ammesse, in relazione alla quale, ove il ricorso incidentale vada accolto, l impresa ricorrente principale, una volta accertata dal giudice la necessità della sua esclusione, si trova nella stessa situazione di una impresa che non ha partecipato alla gara o che è stata esclusa con atto non impugnato o riconosciuto legittimo e, pertanto, non è legittimata a contestare l esito della gara, con conseguente inammissibilità del suo ricorso (Cons. Stato, V, n. 1373/10). 5. In conclusione, il ricorso in appello proposto dalla Ricorrente deve essere in parte accolto e, per l effetto, in riforma della sentenza impugnata, va accolto il ricorso incidentale della Ricorrente e dichiarato improcedibile il ricorso proposto in primo grado dalla Controinteressata. Ciò determina l improcedibilità delle ulteriori censure proposte dall appellante Ricorrente e del ricorso in appello dell Azienda sanitaria, aventi ad oggetto il merito del ricorso della Controinteressata. La soccombente Controinteressata deve essere condannata alla rifusione delle spese in favore della controinteressata nella misura indicata in dispositivo, mentre sussistono i presupposti per la compensazione delle spese tra l Azienda sanitaria e le altre parti del giudizio. P.Q.M. 10 di 12
11 Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), previa riunione dei ricorsi in appello indicati in epigrafe, accoglie in parte il ricorso in appello proposto dalla A. Ricorrente Diagnostic s.r.l. e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso incidentale dalla stessa proposto e dichiara inammissibile il ricorso di primo grado proposto dalla Controinteressata s.p.a.. Dichiara improcedibile la restante parte del ricorso in appello proposto dalla A. Ricorrente Diagnostic s.r.l. e il ricorso in appello proposto dalla Azienda sanitaria locale di Brindisi. Condanna Controinteressata s.p.a. alla rifusione, in favore della A. Ricorrente Diagnostic s.r.l., delle spese di giudizio, liquidate nella complessiva somma di Euro 6.000,00, oltre *** e ****, compensando le spese tra l Azienda sanitaria locale di Brindisi e le altre parti del giudizio. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2010 con l'intervento dei magistrati: *****************, Presidente ***********************, Consigliere Marzio Branca, Consigliere ********************, Consigliere 11 di 12
12 ***************, ***********, Estensore L'ESTENSORE IL PRESIDENTE DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 21/02/2011 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) -la-documentazione-relativa-alla-partecipazione-a-gare-indette-da-enti-pubblici-senza-bisogno-di-ulterioreratif/ 12 di 12
ha pronunciato la presente
1 di 5 13/01/2012 7.51 N. 00030/2012REG.PROV.COLL. N. 01497/2010 REG.RIC. ha pronunciato la presente REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione
Dettaglisul ricorso numero di registro generale 7401 del 2015, proposto da:
N. 03380/2016REG.PROV.COLL. N. 07401/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul
Dettaglicontro nei confronti di per la riforma
N. 06478/2012REG.PROV.COLL. N. 03404/2007 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) SENTENZA
N. 05358/2011REG.PROV.COLL. N. 09333/2006 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente
DettagliSull'impugnazione del provvedimento di revisione della patente sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo
Sull'impugnazione del provvedimento di revisione della patente sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo Autore: Matranga Alfredo In: Magistratura amministrativa E questo il principio con cui
DettagliInteresse a ricorrere ad una procedura pubblica
Interesse a ricorrere ad una procedura pubblica Autore: Lazzini Sonia In: Coperture assicurative L'esclusione, debitamente motivata costituisce di per sé lesione indipendentemente dall'esito della gara
DettagliAutore: Lazzini Sonia In: Coperture assicurative
Trattativa privata dopo un gara pubblica andata deserta: il fatto che sia pervenuta una sola offerta, è motivo sufficiente per legittimare la sospensione della procedura da parte dell amministrazione e
DettagliAdempimento dell obbligo imposto alle imprese dall art. 17 della legge 12 marzo 1999 n. 68: è vincolante anche se il bando di gara non ne fa menzione
Adempimento dell obbligo imposto alle imprese dall art. 17 della legge 12 marzo 1999 n. 68: è vincolante anche se il bando di gara non ne fa menzione Autore: Lazzini Sonia In: Coperture assicurative Il
DettagliAnche le associazioni senza scopo di lucro ammesse tra gli operatori economici che possono partecipare alle procedure ad evidenza pubblica
Anche le associazioni senza scopo di lucro ammesse tra gli operatori economici che possono partecipare alle procedure ad evidenza pubblica Autore: Lazzini Sonia In: Coperture assicurative L'assenza di
DettagliConsiglio di Stato n del R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato
MASSIMA non si ravvisano nel sistema obblighi per l impresa ausiliaria alla sottoscrizione della polizza fideiussoria, in quanto l art. 75 D. Lgs. 163/2006 cita esclusivamente gli obblighi nel campo dell
Dettaglicontro nei confronti di per la riforma
N. 06704/2011REG.PROV.COLL. N. 10726/2010 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente
Dettaglicontro nei confronti di per l'annullamento
N. 00499/2013 REG.PROV.COLL. N. 00408/2009 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA
DettagliN. 01002/2013REG.PROV.COLL. N. 09835/2006 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) SENTENZA ha pronunciato
Dettagli- DirittoScolastico.it -
N. 03365/2013REG.PROV.COLL. N. 06133/2012 REG.RIC. N. 06135/2012 REG.RIC. N. 06136/2012 REG.RIC. N. 06259/2012 REG.RIC. N. 06260/2012 REG.RIC. N. 06261/2012 REG.RIC. N. 06263/2012 REG.RIC. N. 06264/2012
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
N. 00939/2011 REG.PROV.COLL. N. 01479/2010 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione
Dettagli2. L appello è fondato.
Non si può prima partecipare, aggiudicarsi l appalto e dopo la mancata verifica del reale possesso dei requisiti speciali, appena fare appello al bando di gara per presupposte irragionevoli richieste Sussiste
Dettagliha pronunciato la presente
1 di 5 24/01/2013 8.20 N. 00086/2013REG.PROV.COLL. N. 02095/2008 REG.RIC. ha pronunciato la presente REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione
DettagliCon il secondo motivo, la ricorrente lamenta il mancato ricorso allo strumento del sorteggio per individuare l aggiudicataria.
Legittimo il comportamento di una Stazione Appaltante: alla gara, indetta a trattativa privata dal Presidente del tribunale, avevano preso parte tre ditte presentando offerte tra loro eguali, cosicché
Dettaglicontro nei confronti di per la riforma
N. 01098/2011REG.PROV.COLL. N. 03168/2010 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) SENTENZA.
N. 02136/2013REG.PROV.COLL. N. 07099/2008 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) SENTENZA
N. 04793/2011REG.PROV.COLL. N. 02089/2009 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente
DettagliCosì si legge infatti in Consiglio di Stato, decisione numero 3231 del 29 maggio 2006:
Società straniera che detiene il 100% di una Srl Italiana: le referenze della prima possono essere riferite a quelle della seconda, che è altra azienda del medesimo gruppo. Autore: Lazzini Sonia In: Coperture
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Terza) SENTENZA. contro. per la riforma
N. 06560/2012REG.PROV.COLL. N. 07961/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente
Dettaglicontro nei confronti di per la riforma
N. 01196/2012REG.PROV.COLL. N. 00240/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente
Dettaglicontro nei confronti di per la riforma
N. 06682/2010 REG.DEC. N. 00553/2010 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente DECISIONE Sul ricorso
Dettaglicontro nei confronti di per la riforma
N. 05619/2011REG.PROV.COLL. N. 06925/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente
DettagliAutore: Lazzini Sonia In: Coperture assicurative
Gara per la fornitura di computers portatili: se nel capitolato speciale d appalto è prevista la fornitura di tre distinti tipi di prodotti, e cioè P.C. con monitor di 15, di 17 e di 17 multimed, con relativa
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) SENTENZA
Page 1 of 7 N. 00782/2011REG.PROV.COLL. N. 06437/2010 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna. (Sezione Prima) SENTENZA
Pagina 1 di 7 N. 01453/2009 REG.SEN. N. 00023/2008 REG.RIC. N. 00313/2008 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
Dettaglicontro nei confronti di per l'annullamento
N. 00467/2014 REG.PROV.COLL. N. 00786/2013 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda ha pronunciato la presente
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) SENTENZA
N. 02818/2012REG.PROV.COLL. N. 02424/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Terza) SENTENZA
N. 03045/2012REG.PROV.COLL. N. 03614/2008 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE N Reg.Ric. Sezione Quinta Anno 2007 DECISIONE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 5578/08 Reg.Sent. Anno IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE N. 5509 Reg.Ric. Sezione Quinta Anno 2007 ha pronunciato la seguente DECISIONE sul
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
N. 00551/2011REG.PROV.COLL. N. 04466/2010 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia. Lecce - Sezione Seconda
Page 1 of 6 N. 01177/2011 REG.PROV.COLL. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda ha pronunciato la presente
Dettagliha pronunciato la presente
1 di 5 23/01/2013 8.51 N. 00116/2013 REG.PROV.COLL. N. 02432/2012 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) ha pronunciato
DettagliContenuto e limiti del sindacato giurisdizionale sugli apprezzamenti tecnici della p.a.
Contenuto e limiti del sindacato giurisdizionale sugli apprezzamenti tecnici della p.a. Autore: sentenza In: Le valutazioni della commissione nell ambito di una procedura concorsuale per l affidamento
Dettaglicontro nei confronti di per l'annullamento
N. 06211/2015 REG.PROV.COLL. N. 08789/2010 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter) ha pronunciato
Dettaglicontro nei confronti di per l'annullamento
N. 01879/2011 REG.PROV.COLL. N. 01710/2010 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Terza) SENTENZA
N. 02501/2014 REG.PROV.COLL. N. 02190/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) ha pronunciato
Dettaglicontro nei confronti di per la riforma
N. 00516/2012REG.PROV.COLL. N. 05545/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente
DettagliScritto da Valentina Magnano Sabato 07 Maggio :51 - Ultimo aggiornamento Lunedì 09 Maggio :57
N. 01679/2016REG.PROV.COLL. N. 07743/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul
DettagliEsame avvocato, plagio, annullamento prove
Esame avvocato, plagio, annullamento prove Autore: Matranga Alfredo In: Magistratura amministrativa Non va annullato il compito che riporta brani presi da testi dei quali non era ammessa la consultazione
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) SENTENZA.
N. 05357/2011REG.PROV.COLL. N. 08404/2006 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) SENTENZA. contro. per la riforma
N. 02005/2012REG.PROV.COLL. N. 00464/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente
Dettaglicontro nei confronti di per l'annullamento
N. 02909/2010 REG.SEN. N. 01226/1998 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda ha pronunciato
DettagliREPUBBLICA ITALIANA N /2016 REG.PROV.COLL. N /2000 REG.RIC. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 00642/2016 REG.PROV.COLL. N. 01164/2000 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA
Dettaglicontro nei confronti di per l'annullamento
N. 00183/2012 REG.PROV.COLL. N. 00980/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Seconda) ha pronunciato
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Terza) SENTENZA.
N. 06786/2011REG.PROV.COLL. N. 07595/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA. in sede giurisdizionale SENTENZA
Pubblicato il 26/09/2016 N. 00329/2016REG.PROV.COLL. N. 00290/2015 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) SENTENZA.
N. 02728/2016REG.PROV.COLL. N. 02232/2016 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente
DettagliL appellante svolge ampie considerazioni riguardanti la dimostrazione della propria buona fede.
Impossibile considerarlo errore scusabile: resta indiscussa l esistenza di una discrasia fra i dati forniti dall appellante, in sede di gara e l effettiva realtà relativamente alla regolarità contributiva
Dettagliha pronunciato la presente
Pagina 1 di 5 N. 03482/2012 REG.PROV.COLL. N. 02493/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima) ha
Dettaglicontro ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 7172 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Pubblicato il 09/11/2017 N. 04779/2017 REG.PROV.CAU. N. 07172/2017 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente
Dettaglicontro nei confronti di contro nei confronti di per la riforma
L autotutela da parte della p.a., obbligo o facoltà. Cons. di Stato n. 2774/2012 del 15/05/2012 Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso
Dettaglicontro nei confronti di per la riforma
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 6860 del 2015,
Dettagliha pronunciato la presente
N. 05085/2011REG.PROV.COLL. N. 02674/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente
DettagliClassificandosi al secondo posto in ragione della migliore offerta economica della contro interessata, deduce:
L aggiudicataria ha invece versato una cauzione di importo pari ad 2.200,00, calcolando il 2%, non sull importo complessivo dell appalto, ma su una sola annualità Autore: Lazzini Sonia In: Coperture assicurative
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA
N. 02945/2015REG.PROV.COLL. N. 03863/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA ex
DettagliIl commercio sulle aree pubbliche
Il commercio sulle aree pubbliche Autore: sentenza In: Per commercio su aree pubbliche si intendono la vendita di merci al dettaglio e la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande effettuate su
Dettagliha pronunciato la presente
Pagina 1 di 6 Pubblicato il 06/03/2019 N. 00297/2019 REG.PROV.COLL. N. 00129/2019 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
DettagliConsiglio di Stato n del 17/11/2015
MASSIMA Estratto dai punti 6.2 e 6.3 della sentenza. Si è, quindi, ricordato che la disposizione dettata dall art. 46, comma 1 bis, del Codice dei contratti, introdotta dall'art. 4 comma 2 del d.l. 13
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
Pagina 1 di 8 N. 01496/2011 REG.PROV.COLL. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Prima) SENTENZA
N. 00618/2011 REG.PROV.COLL. N. 02115/2009 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) ha pronunciato la
Dettagliha pronunciato la presente
N. 01777/2013REG.PROV.COLL. N. 06079/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente
Dettagliha pronunciato la presente
N. 04893/2015REG.PROV.COLL. N. 00325/2010 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente
DettagliPubblicato il 08/05/2017 R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato
Pubblicato il 08/05/2017 N. 02098/2017REG.PROV.COLL. N. 02180/2017 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
DettagliPage 1 of 5 N. 00906/2014 REG.PROV.COLL. N. 00624/2014 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Seconda)
Dettagliha pronunciato la presente
N. 12363/2015 REG.PROV.COLL. N. 03411/2013 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) ha pronunciato la presente
Dettagliha pronunciato la presente
N. 00055/2015 REG.PROV.COLL. N. 01655/2014 REG.RIC. logo R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) ha pronunciato
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna.
N. 00169/2012 REG.PROV.COLL. N. 00164/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Prima) ha pronunciato
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) SENTENZA
N. 05428/2015REG.PROV.COLL. N. 00885/2014 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente
Dettagliha pronunciato la presente
1 di 6 03/03/2014 8.01 N. 00636/2014REG.PROV.COLL. N. 05090/2010 REG.RIC. ha pronunciato la presente REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione
Dettagliha pronunciato la presente
1 di 5 13/01/2012 7.52 N. 07000/2011REG.PROV.COLL. N. 05750/2009 REG.RIC. ha pronunciato la presente REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione
Dettagliha pronunciato la presente
N. 00696/2012 N. 03142/2010 REG.PROV.COLL. REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha pronunciato la presente (Sezione
Dettaglicontro nei confronti di per l'annullamento
N. 00937/2011 REG.PROV.COLL. N. 00557/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) ha pronunciato la
Dettaglicontro nei confronti di per l'annullamento
Page 1 of 6 N. 01510/2012 REG.PROV.COLL. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
Dettagliha pronunciato la presente
1 di 5 N. 04781/2014REG.PROV.COLL. N. 03164/2014 REG.RIC. ha pronunciato la presente REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) SENTENZA
Dettaglicontro nei confronti di per l'annullamento
N. 09036/2013 REG.PROV.COLL. N. 06925/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) ha pronunciato la
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA
N. 02035/2015REG.PROV.COLL. N. 04202/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA sul
Dettagliha pronunciato la presente
N. 00442/2013 REG.PROV.COLL. N. 00049/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) ha pronunciato la
Dettagliha pronunciato la presente
Pagina 1 di 7 N. 00975/2014 REG.PROV.COLL. N. 01309/2009 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Seconda)
DettagliConcorsi pubblici e cogenza del bando
Concorsi pubblici e cogenza del bando Autore: sentenza In: Premesso che la norma del bando del bando di concorso pubblico costituisce lex specialis - ciò comportando che la stessa deve essere pienamente
Dettagliper l'annullamento, previa sospensiva
Pagina 1 di 5 N. 00691/2011 REG.PROV.COLL. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Seconda) ha pronunciato la
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
N. 00164/2016 REG.PROV.COLL. N. 00231/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda) ha
DettagliRelatore nell'udienza pubblica del giorno 19 marzo 2014 il dott. Fabrizio Fornataro e uditi per le parti i difensori come specificato
Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'interno - Questura di Varese; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia. Lecce - Sezione Seconda
N. 00433/2014 REG.PROV.COLL. N. 00807/2009 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda ha pronunciato
Dettagliha pronunciato la presente
Pagina 1 di 6 N. 02782/2014REG.PROV.COLL. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA
Dettagliha pronunciato la presente
Pagina 1 di 9 Torna alla pagina precedente Pubblicato il 19/06/2017 N. 02973/2017REG.PROV.COLL. N. 02448/2017 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Dettagliha pronunciato la presente
N. 00575/2013 REG.PROV.COLL. N. 00672/2012 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza) ha pronunciato
Dettaglisul ricorso numero di registro generale 1332 del 2016, proposto da:
N. 02952/2016REG.PROV.COLL. N. 01332/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA sul
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) SENTENZA.
N. 02718/2015REG.PROV.COLL. N. 05950/2014 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche. (Sezione Prima) SENTENZA
N. 00753/2012 REG.PROV.COLL. N. 00776/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima) ha pronunciato la
Dettagliha pronunciato la presente
Pagina 1 di 10 Torna alla pagina precedente Pubblicato il 02/01/2017 N. 00001/2017REG.PROV.COLL. N. 09484/2013 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Dettagliha pronunciato la presente
Pubblicato il 04/07/2017 N. 03261/2017REG.PROV.COLL. N. 02274/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
Dettagliha pronunciato la presente
Pagina 1 di 7 N. 03864/2014REG.PROV.COLL. N. 00638/2014 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato
Dettagli