COMUNE DI ZEVIO Provincia di Verona VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

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1 COPIA COMUNE DI ZEVIO Provincia di Verona N. 111 Reg. Delibere VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE PER LA COOPERAZIONE TRA GLI ENTI LOCALI PARTECIPANTI COMPRESI NELL'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO "VERONESE". L'anno duemiladodici addì diciotto del mese di Ottobre alle ore nella sala delle adunanze consiliari, premesse le formalità di legge, si è riunito in seduta straordinaria, pubblica di prima convocazione, il CONSIGLIO COMUNALE: Presenti Assenti 1 RUZZA DIEGO Sindaco X 2 PENAZZO GIANPIETRO Vice Sindaco X 3 CAMPEDELLI SAMUELE Consigliere X 4 STRAMBINI ANTONIO Consigliere X 5 LORENZONI PAOLO Consigliere X 6 ZAMBONI MAURO Consigliere X 7 GIULIARI FEDERICO Consigliere X 8 VEDOVI GRAZIANO Consigliere X 9 CANEVA MICHELE Consigliere X 10 NALE MARCO Consigliere X 11 CONTI PAOLA Consigliere X 12 CANTU' FABIO Consigliere X 13 GHIRLANDA MIRCO Consigliere X 14 BOTTACINI GABRIELE Consigliere X 15 CANTU' ROBERTO Consigliere X 16 VESENTINI GIORGIA Consigliere X 17 CAVALIERE EUGENIO Consigliere X Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dr. Corsaro Francesco. Il Sindaco Dr. Diego Ruzza, assunta la presidenza e constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

2 Oggetto: "Approvazione della convenzione per la cooperazione tra gli enti locali partecipanti compresi nell'ambito Territoriale Ottimale del servizio idrico integrato "Veronese". IL CONSIGLIO COMUNALE PREMESSO che: la Legge Regionale n. 5 del 27/3/1998, in attuazione della legge 5/1/1994 n. 36, ha istituito gli ambiti territoriali ottimali della Regione Veneto, disciplinando le forme e i modi di cooperazione tra i Comuni e Province ricadenti nello stesso ambito; questo Comune, con deliberazione di Consiglio comunale n. 72 del , esecutiva, ha approvato lo schema di Convenzione per la cooperazione tra gli enti locali ricadenti nell ambito territoriale ottimale Veronese, approvata dalla Conferenza d Ambito con deliberazione n. 2 del 2/7/1998, al fine di organizzare e gestire il servizio idrico integrato in conformità alle disposizioni di cui alla L.R. n. 5/1998, di cui sopra; successivamente, con deliberazione di Assemblea d'ambito n. 7 del 23/5/2002, si è proceduto alla trasformazione della forma di cooperazione dell Autorità d'ambito Territoriale Ottimale Veronese da convenzione ai sensi dell art. 30 del Decreto legislativo n. 267/2000 a consorzio ai sensi dell art. 31 del medesimo Decreto legislativo n. 267/2000; con deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 12 novembre 2002, esecutiva, questo Comune ha preso atto della trasformazione della forma giuridica da convenzione a consorzio e contestualmente ha approvato la Convenzione per la cooperazione tra gli Enti locali ricadenti nell ambito territoriale ottimale Veronese, conservata al repertorio della Provincia di Verona n del 7 gennaio 2003; PREMESSO ancora che: il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale e ss. mm. e ii., nella parte terza disciplina, agli artt. 147 e seguenti, l organizzazione territoriale del servizio idrico integrato; l art. 2 comma 186 bis della legge 23 dicembre 2009 n. 191, ha stabilito la soppressione delle Autorità d Ambito Territoriale di cui agli artt. 148 e 201 del Decreto legislativo 152/2006 entro il 31 dicembre 2010, prevedendo altresì che entro lo stesso termine le Regioni attribuissero con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità d ambito; con successive proroghe (Decreto legge 225/2010, art. 1; DPCM 25 marzo 2011; Decreto Legge 216/2011, art. 13) il termine stabilito dal citato art. 2, comma 186bis, è stato da ultimo prorogato sino al 31 dicembre 2012; nel frattempo la Regione Veneto, con Legge Regionale 27 aprile 2012, n. 17 Disposizioni in materia di risorse idriche, ha assegnato le funzioni amministrative già esercitate dalle AATO e relative alla programmazione e controllo del servizio idrico integrato di cui agli artt. 147 e segg. del Decreto legislativo n. 152/2006, ai Consigli di bacino, che eserciteranno la propria funzione di regolazione per ciascun ambito territoriale ottimale;

3 PRESO ATTO che: l art. 2 della predetta Legge Regionale 17/2012, nell individuare gli ambiti territoriali ottimali ha definito, nell allegato A) alla legge medesima, anche l ambito territoriale ottimale veronese, lasciando invariati i limiti geografici già definiti nella Legge Regionale 27 marzo 1998, n. 5; l art. 3, della medesima Legge Regionale 17/2012 ha definito i Consigli di bacino quali forme di cooperazione tra i comuni per la programmazione e organizzazione del servizio idrico integrato, che hanno personalità giuridica di diritto pubblico; lo stesso art. 3 stabilisce che, ai fini della costituzione dei Consigli di bacino, i comuni ricadenti negli ambiti territoriali ottimali di cui all articolo 2 sottoscrivono la convenzione per la cooperazione previa presa d atto della stessa da parte di ciascun comune, in conformità al proprio statuto; VISTA la deliberazione di Giunta della Regione Veneto (DGRV) n del 5 giugno 2012, pubblicata in BURV n. 47 del 19 giugno 2012, di approvazione dello schema di convenzione per la cooperazione degli enti locali partecipanti agli ambiti territoriali ottimali del servizio idrico integrato ai sensi dell art. 3, comma 3 e art. 12, comma 1 della Legge Regionale 17/2012; PRESO ATTO che la predetta DGRV n. 1006/2012 stabilisce: a) che lo schema di convenzione per la cooperazione degli enti locali partecipanti agli ambiti territoriali ottimali del servizio idrico integrato debba essere approvato dalla Conferenza d ambito, in modo da definire e approvare a maggioranza da parte degli enti locali l effettivo testo di convenzione che dovrà poi essere a sua volta adottato da ciascuno di essi; b) che la Conferenza d ambito sia composta dai sindaci o dagli assessori delegati dei comuni ricadenti nell'ambito; è presieduta dal presidente dell'attuale Autorità d'ambito istituita ai sensi della L.R. 27 marzo 1998, n. 5; c) termini di rappresentanza, di validità della seduta e di maggioranza necessaria alle deliberazioni della stessa Conferenza d'ambito; d) che l'approvazione della convenzione da parte dei comuni partecipanti sia attuata entro 60 giorni dalla data della deliberazione di approvazione della medesima da parte della Conferenza d'ambito e che l'effettiva sottoscrizione della convenzione dovrà essere effettuata entro i successivi 30 giorni dall'avvenuta approvazione da parte di tutti gli enti locali; e) che con la sottoscrizione della convenzione da parte dei soggetti delegati avviene formalmente la costituzione dei Consigli di bacino; ATTESO che la Conferenza d ambito dell ATO Veronese ha approvato, nella seduta del 13 settembre 2012, ai sensi dell art. 3 della L.R. n. 17 del 27/04/2012 e della D.G.R.V. n del 05/06/2012, lo schema di Convenzione per la cooperazione tra gli enti locali partecipanti compresi nell ambito territoriale ottimale del servizio idrico integrato Veronese ; VISTA la nota PEC inviata dall AATO Veronese in data 17 settembre 2012, pervenuta al protocollo di questo Ente in data 18 settembre 2012 con prot. n del 20 settembre 2012,

4 con la quale l Autorità d Ambito ha provveduto a trasmettere copia della predetta deliberazione di Conferenza d ambito, corredata dallo schema di Convenzione approvata; ATTESO che nei successivi 30 giorni dall avvenuta approvazione da parte di tutti gli enti locali dovrà provvedersi alla effettiva sottoscrizione della convenzione, e comunque non oltre il 19 novembre 2012; VISTO, dunque, ed esaminato il testo della convenzione per la cooperazione tra gli enti locali partecipanti compresi nell Ambito Territoriale Ottimale Veronese, e ritenuto di approvarlo, individuando e delegando nel contempo ad intervenire alla stipula il Funzionario Dirigente U.O. Lavori Pubblici Ecologia, in nome e per conto di questo Comune; PRECISATO che il Consiglio di Bacino subentra in tutti i rapporti giuridici in essere dell AATO Veronese anche nei confronti dei Comuni e dei soggetti gestori e che, di conseguenza, le garanzie già in essere e la disponibilità degli impianti comunali continua ad essere assoggettata alla disciplina normativa e convenzionale attualmente vigente, senza soluzione di continuità; DATO ATTO, in particolare, che dal subentro nei rapporti giuridici in essere dell AATO Veronese da parte del Consiglio di Bacino ne deriva che: i Comuni convenzionati si impegnano ad autorizzare il relativo soggetto gestore, secondo le procedure stabilite del Consiglio di bacino, ad utilizzare il suolo ed il sottosuolo della strade e dei terreni pubblici per la installazione delle opere, impianti, ed attrezzature necessarie per svolgere il servizio oggetto della concessione medesima o per realizzare le opere previste nei programmi di intervento concordati; a garanzia dell adempimento degli obblighi assunti dai soggetti gestori, le convenzioni per la gestione del servizio idrico integrato prevedono idonee forme di garanzia nei confronti degli enti locali convenzionati; le infrastrutture idriche di proprietà dei Comuni di cui all art. 147 del Decreto legislativo n. 152/2006 vengono messi nella disponibilità del Consiglio di bacino istituito con la Convenzione approvata con il presente atto, il quale le affiderà, ai sensi dell art. 152 del medesimo Decreto legislativo n. 152/2006, in concessione d uso al gestore del servizio idrico integrato, con le modalità previste dalla legge e dal contratto di servizio; VISTA la Legge Regionale 27 aprile 2012, n. 17; VISTA la DGRV n del 5 giugno 2012; VISTA la deliberazione di Conferenza d ambito n. 1 del 13 settembre 2012, esecutiva; VISTO il parere di regolarità tecnica favorevole, espresso dal responsabile del settore, ai sensi e per gli effetti dell articolo 49, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000; DI DARE ATTO che non si ritiene al momento di acquisire il pare di regolarità contabile in quanto non si conosce la quota finanziaria gravante su questo Ente per le finalità di cui all'art. 16 comma 2 della Convenzione che ci si accinge ad approvare; SENTITI gli interventi dei Consiglieri che si riportano in allegato alla presente; ESPERITA la votazione palese ed eseguito il computo dei voti si ottiene il seguente risultato: Consiglieri presenti: 15 Consiglieri votanti: 15 - voti favorevoli: 12 (Lista Nuovo Polo per Zevio) Vesentini, Cavaliere (Zevio bene

5 comune) - voti contrari: == Consiglieri astenuti: 3 Ghirlanda, Bottacini, Cantù Roberto - Lista Unisciti al cambiamento Il Presidente proclama l esito della votazione. DELIBERA Per le motivazioni sovraesposte che qui s intendono integralmente riportate, per far parte integrale, formale e sostanziale del presente provvedimento, quanto segue: 1. DI APPROVARE, ai sensi dell art. 3 della L.R. n. 17 del 27/04/2012 e della D.G.R.V. n del 05/06/2012, la Convenzione per la cooperazione tra gli enti locali partecipanti compresi nell ambito territoriale ottimale del servizio idrico integrato Veronese, riportato nell Allegato A al presente provvedimento e che ne costituisce parte integrante. 2. DI DELEGARE il Funzionario Dirigente U.O. Lavori Pubblici Ecologia ad intervenire alla stipulazione della Convenzione medesima in nome e per conto del Comune. 3. DI DEMANDARE al predetto Funzionario Dirigente U.O. Lavori Pubblici Ecologia ogni successivo adempimento / provvedimento per dare esecuzione alla presente deliberazione. 4. DI DICHIARARE il presente provvedimento con separata votazione unanime, espressa nelle forme di legge, stante l urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. degli Enti Locali approvato con Decreto Lgs , n. 267: Consiglieri presenti: n. 15 Consiglieri votanti: n. 15 Voti favorevoli: n. 15 (Lista Nuovo Polo per Zevio//Lista Unisciti al cambiamento//lista Zevio bene comune) Voti contrari: n. == Astenuti: n. == Il Presidente ne proclama l esito.

6 PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE Art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 Oggetto: Approvazione della convenzione per la cooperazione tra gli enti locali partecipanti compresi nell'ambito Territoriale Ottimale del servizio idrico integrato "Veronese".. PARERE DI REGOLARITA' TECNICA Si esprime parere favorevole sulla proposta in oggetto. Lì, IL FUNZIONARIO DIRIGENTE DELL'U.O. U.O. LAVORI PUBBLICI ECOLOGIA PIERINA BELTRAME Parere non dovuto. PARERE DI REGOLARITA CONTABILE Lì, IL FUNZIONARIO DIRIGENTE DELL'U.O. ECONOMICO - FINANZIARIA DE MARCHI PAOLA

7 Deliberazione nr. 111 in data 18/10/2012 Letto, approvato e sottoscritto IL PRESIDENTE F.to Dr. RUZZA DIEGO IL SEGRETARIO GENERALE F.to Dr. CORSARO FRANCESCO La presente copia è conforme all'originale ed un esemplare della stessa è in corso di pubblicazione all'albo pretorio per la durata di 15 giorni da oggi. Zevio lì, Il Dirigente dell U.O. Segreteria-Affari Generali Segretario Generale Francesco Corsaro La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 134, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n ai sensi dell'art. Zevio, lì Il Dirigente dell U.O. Segreteria-Affari Generali Segretario Generale

8 CONVENZIONE PER LA COOPERAZIONE TRA GLI ENTI LOCALI PARTECIPANTI COMPRESI NELL AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO VERONESE Art. 1 - Oggetto e finalità della convenzione. 1. Al fine di organizzare e gestire il servizio idrico integrato ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., gli enti locali partecipanti di cui all articolo 2, ricadenti nell ambito territoriale ottimale denominato VERONESE convengono di cooperare in conformità ai principi, criteri e modalità esposti nella presente convenzione. 2. In particolare la cooperazione e l organizzazione devono assicurare: a) eguale cura ed attenzione indistintamente per tutti gli enti locali partecipanti; b) livelli e standard di qualità del servizio omogenei ed adeguati alle necessità degli utenti; c) la gestione del servizio idrico integrato all interno dell ambito territoriale ottimale di cui al comma 1 sulla base di criteri di efficienza, efficacia ed economicità; d) la protezione, salvaguardia e utilizzazione ottimale delle risorse idriche; e) l unitarietà del regime tariffario all interno delle singole gestioni del bacino, determinato in funzione della qualità delle risorse e del servizio fornito; f) la definizione e l attuazione di un programma di investimenti per l estensione, la razionalizzazione e la qualificazione dei servizi idrici. Art. 2 - Enti locali partecipanti. 1. In conformità alla individuazione degli ambiti territoriali ottimali del servizio idrico integrato operata dalla Regione del Veneto con legge regionale 27 aprile 2012, n. 17 Disposizioni in materia di risorse idriche, aderiscono e sottoscrivono la presente convenzione i seguenti comuni, di seguito indicati come enti locali partecipanti: 1 Affi 2 Albaredo d'adige 3 Angiari 4 Arcole 5 Badia Calavena 6 Bardolino 7 Belfiore 8 Bevilacqua 9 Bonavigo 10 Boschi Sant'Anna 11 Bosco Chiesanuova 12 Bovolone 13 Brentino Belluno 14 Brenzone 15 Bussolengo 16 Buttapietra 17 Caldiero 18 Caprino Veronese 19 Casaleone 20 Castel d'azzano 21 Castelnuovo del Garda 22 Cavaion Veronese 23 Cazzano di Tramigna 24 Cerea 25 Cerro Veronese 26 Cologna Veneta 27 Colognola ai Colli 28 Concamarise 29 Costermano 30 Dolcè 31 Erbe' 32 Erbezzo 33 Ferrara di Monte Baldo 34 Fumane 35 Garda 36 Gazzo Veronese 37 Grezzana 38 Illasi 39 Isola della Scala 40 Isola Rizza 41 Lavagno 42 Lazise 43 Legnago 44 Malcesine 45 Marano di Valpolicella 46 Mezzane di Sotto 47 Minerbe 48 Montecchia di Crosara 49 Monteforte d'alpone 50 Mozzecane 51 Negrar 52 Nogara 53 Nogarole Rocca 54 Oppeano 55 Palù 56 Pastrengo 57 Pescantina 58 Peschiera del Garda 59 Povegliano Veronese 60 Pressana

9 61 Rivoli Veronese 62 Roncà 63 Ronco all'adige 64 Roverchiara 65 Roveredo di Guà 66 Roverè Veronese 67 Salizzole 68 San Bonifacio 69 San Giovanni Ilarione 70 San Giovanni Lupatoto 71 Sanguinetto 72 San Martino Buon Albergo 73 San Mauro di Saline 74 San Pietro di Morubio 75 San Pietro in Cariano 76 Sant'Ambrogio di Valpolicella 77 Sant'Anna d'alfaedo 78 San Zeno di Montagna 79 Selva di Progno 80 Soave 81 Sommacampagna 82 Sona 83 Sorgà 84 Terrazzo 85 Torri del Benaco 86 Tregnago 87 Trevenzuolo 88 Valeggio sul Mincio 89 Velo Veronese 90 Verona 91 Veronella 92 Vestenanova 93 Vigasio 94 Villa Bartolomea 95 Villafranca di Verona 96 Zevio 97 Zimella Art. 3 - Costituzione del Consiglio di bacino, denominazione, sede, modifica. 1. Con l approvazione e la sottoscrizione della presente convenzione gli enti locali partecipanti costituiscono, ai sensi dell articolo 3 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 17 Disposizioni in materia di risorse idriche, un Consiglio di bacino denominato «Consiglio di bacino Veronese», avente personalità giuridica di diritto pubblico, con lo scopo di organizzare ed affidare il servizio idrico integrato, nonché di svolgere le funzioni di programmazione e di controllo della gestione del servizio medesimo. 2. Il Consiglio di bacino ha sede in Verona. 3. In caso di modifica dei confini dell ambito territoriale ottimale, la presente convenzione potrà essere modificata di conseguenza, con la predisposizione di appositi atti aggiuntivi che saranno approvati e sottoscritti con le medesime modalità della presente. 4. Gli enti locali partecipanti sottoscrivono la presente convenzione entro trenta giorni dall approvazione della medesima conformemente al proprio statuto. 5. Il soggetto autorizzato alla sottoscrizione della convenzione è individuato da ciascun ente locale partecipante nell atto di approvazione della medesima. 6. Il segretario dell ente locale responsabile del coordinamento di cui al successivo art. 5 può svolgere le funzioni di ufficiale rogante relativamente alla sottoscrizione della presente convenzione. Art. 4 - Durata. 1. La presente convenzione ha durata di anni trenta a partire dalla data di sottoscrizione e alla scadenza di tale termine la durata è automaticamente prorogata di un identico periodo. 2. La presente convenzione può essere sciolta anche anticipatamente alla sua scadenza solo per il venire meno dei fini per i quali è stata costituita. Art. 5 - Ente locale responsabile del coordinamento. 1. Gli enti locali partecipanti danno atto che l ente locale responsabile del coordinamento per la costituzione del Consiglio di bacino è il Comune avente il maggior numero di abitanti nell ambito territoriale ottimale, ed è pertanto individuato nel Comune di VERONA.

10 Art. 6 - Quote di partecipazione. 1. Le quote di partecipazione del Consiglio di bacino sono determinate in millesimi in rapporto all entità della popolazione residente nel territorio di ciascun Comune, risultante dal censimento ISTAT 2001 rispetto alla popolazione totale dell ambito, e sono aggiornate dal Comitato Istituzionale entro sei mesi dalla pubblicazione del censimento. 2. In sede di prima applicazione le quote di partecipazione sono stabilite come segue: ENTE Abitanti Quota 1 Affi , Albaredo d'adige , Angiari , Arcole , Badia Calavena , Bardolino , Belfiore , Bevilacqua , Bonavigo , Boschi Sant'Anna , Bosco Chiesanuova , Bovolone , Brentino Belluno , Brenzone , Bussolengo , Buttapietra , Caldiero , Caprino Veronese , Casaleone , Castel d'azzano , Castelnuovo del Garda , Cavaion Veronese , Cazzano di Tramigna , Cerea , Cerro Veronese , Cologna Veneta , Colognola ai Colli , Concamarise , Costermano , Dolcè , Erbe' , Erbezzo 775 0, Ferrara di Monte Baldo 188 0, Fumane , Garda , Gazzo Veronese , Grezzana , Illasi , Isola della Scala , Isola Rizza , Lavagno , Lazise , Legnago , Malcesine ,0042

11 45 Marano di Valpolicella , Mezzane di Sotto , Minerbe , Montecchia di Crosara , Monteforte d'alpone , Mozzecane , Negrar , Nogara , Nogarole Rocca , Oppeano , Palù , Pastrengo , Pescantina , Peschiera del Garda , Povegliano Veronese , Pressana , Rivoli Veronese , Roncà , Ronco all'adige , Roverchiara , Roveredo di Guà , Roverè Veronese , Salizzole , San Bonifacio , San Giovanni Ilarione , San Giovanni Lupatoto , Sanguinetto , San Martino Buon Albergo , San Mauro di Saline 568 0, San Pietro di Morubio , San Pietro in Cariano , Sant'Ambrogio di Valpolicella , Sant'Anna d'alfaedo , San Zeno di Montagna , Selva di Progno , Soave , Sommacampagna , Sona , Sorgà , Terrazzo , Torri del Benaco , Tregnago , Trevenzuolo , Valeggio sul Mincio , Velo Veronese 798 0, Verona , Veronella , Vestenanova , Vigasio , Villa Bartolomea , Villafranca di Verona , Zevio , Zimella ,0053 TOTALE ,0000

12 Art. 7 - Organi del Consiglio di bacino 1. Sono organi del Consiglio di bacino: a) l assemblea; b) il comitato istituzionale; c) il presidente; d) il direttore; e) il revisore dei conti. Art. 8 - Composizione e durata dell assemblea d ambito. 1. L assemblea è composta dai rappresentanti degli enti locali partecipanti, nella persona del Sindaco, o suo Assessore delegato. 2. La rappresentanza degli enti locali partecipanti in seno all assemblea è determinata ai sensi del dell articolo 6, comma 1 della presente convenzione. 3. Il mandato di rappresentanza cessa di diritto quando il Sindaco è sostituito nella carica; analogamente cessa di diritto l eventuale delegato qualora venga sostituito nella propria carica ovvero gli venga revocata la delega. Art. 9 - Attribuzioni dell assemblea d ambito. 1. L assemblea è l organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Consiglio di bacino. 2. Rientrano nelle attribuzioni dell assemblea i seguenti atti fondamentali: a. elezione del comitato istituzionale; b. elezione del presidente scelto tra i sindaci degli enti locali partecipanti; c. nomina del direttore; d. nomina del revisore dei conti tra gli iscritti nel registro ufficiale dei revisori dei conti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88; e. approvazione dello schema di regolamento per il funzionamento degli organi del Consiglio di bacino nonché per la struttura operativa del medesimo; f. approvazione della programmazione del servizio idrico integrato; g. approvazione delle modalità organizzative del servizio idrico integrato e affidamento del medesimo al gestore in conformità alla normativa vigente; h. approvazione della convenzione regolante i rapporti tra il Consiglio di bacino ed i gestori del servizio idrico integrato, in conformità allo schema di convenzione approvato dalla Giunta regionale; i. approvazione del piano tariffario ed i relativi aggiornamenti; j. approvazione dei bilanci previsionali e consuntivi del Consiglio di bacino; k. proposizione alla Giunta regionale di eventuali modifiche dei confini dell ambito territoriale ottimale. 3. L assemblea non può svolgere le funzioni elencate successivamente alla lett. a) del precedente comma 2 senza che il comitato istituzionale sia stato eletto. Art Svolgimento delle sedute e modalità di votazione dell assemblea d ambito. 1. L assemblea è validamente convocata:

13 a) in prima convocazione quando siano presenti almeno la metà più uno degli aventi diritto, calcolati sia in termini numerici che di rappresentanza; b) in seconda convocazione quando siano presenti almeno un terzo degli aventi diritto, calcolati sia in termini numerici che di rappresentanza. 2. Le deliberazioni dell assemblea relative alle lettere f), g), h) e i) dell articolo 9, comma 2, sono adottate con il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti, calcolati sia in termini numerici che di rappresentanza; le restanti deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della metà più uno dei presenti, calcolati sia in termini numerici che di rappresentanza. 3. Le votazioni dell assemblea sono palesi, salvo questioni concernenti persone, nel qual caso sono a scrutinio segreto; in caso di scrutinio segreto, per la determinazione della maggioranza in termini di rappresentanza ciascun componente l assemblea depone nell urna un numero di schede corrispondente al numero delle quote di rappresentanza. 4. Delle sedute dell assemblea è redatto sommario processo verbale a cura del direttore. Le deliberazioni sono sottoscritte dal presidente e dal direttore. 5. L assemblea è convocata nella prima seduta dal Sindaco del Comune responsabile del coordinamento; la convocazione è valida nella condizione prevista dal precedente comma 1, lett. a); 6. L assemblea convocata nella prima seduta elegge il comitato istituzionale ed il presidente del Consiglio di bacino, secondo le modalità indicate all art Le procedure per l elezione del comitato istituzionale e del presidente si concludono entro trenta giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione da parte degli enti locali partecipanti. Art Composizione, nomina e durata del comitato istituzionale. 1. Il comitato istituzionale è composto da tre membri, di cui uno è il presidente del Consiglio di bacino, eletti dall assemblea fra i suoi componenti. 2. L elezione dei membri del comitato istituzionale, escluso il presidente, avviene sulla base di liste bloccate, sottoscritte da un numero minimo di componenti dell assemblea che rappresentino complessivamente almeno un terzo degli enti locali partecipanti, calcolati sia in termini numerici che di rappresentanza. Le liste devono essere presentate entro il quinto giorno antecedente la data della seduta dell assemblea elettiva; a tale scopo fa fede la data di presentazione delle liste all ufficio protocollo dell ente locale responsabile del coordinamento nel caso della prima assemblea per la costituzione del Consiglio di bacino, oppure la data di presentazione delle liste all ufficio protocollo del Consiglio di bacino medesimo, una volta che sia stato costituito. 3. Qualora dopo due votazioni consecutive nessuna lista, contenente i nominativi dei candidati alla carica di componente del comitato istituzionale, abbia riportato le maggioranze di cui all art. 10, comma 2 della presente convenzione, si procede a votazioni di ballottaggio tra le due liste che abbiano ottenuto il maggior numero di voti nella seconda votazione. 4. Il comitato istituzionale dura in carica quattro anni, ovvero finché il rinnovo dei consigli comunali non riguardi la metà più uno degli enti locali partecipanti, calcolata in termini sia di numero che di rappresentanza. Il comitato istituzionale esercita le proprie funzioni fino alla

14 elezione del nuovo comitato, garantendo l ordinaria amministrazione e adottando gli atti che risultano urgenti e improrogabili. 5. La cessazione dal mandato di rappresentanza previsto al comma 3 dell articolo 8 comporta di diritto la decadenza da componente del comitato istituzionale o del presidente. 6. In caso di cessazione di uno o più dei componenti del comitato istituzionale o del presidente, l assemblea provvede alla loro sostituzione, con le procedure previste rispettivamente al precedenti commi 2 e 3 e al successivo art. 14, entro sessanta giorni dalla cessazione. 7. Le dimissioni dei singoli componenti sono presentate per iscritto, sono irrevocabili e decorrono dal momento in cui la comunicazione è acquisita al protocollo dal Consiglio di bacino. 8. L assemblea d ambito può deliberare la sfiducia al comitato istituzionale o del presidente in carica solo con la contestuale elezione del nuovo organo. In questo caso la proposta di deliberazione deve essere presentata almeno quindici giorni prima della data di convocazione dell assemblea ed essere sottoscritta da almeno un terzo enti locali partecipanti. Art Attribuzioni del comitato istituzionale. 1. Il comitato istituzionale è l organo esecutivo del Consiglio di bacino. Esso compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge e dalla presente convenzione all assemblea e che non rientrino nelle competenze del presidente e del direttore. 2. Nell ambito delle competenze di cui al comma 1, spetta in particolare al comitato istituzionale l adozione degli atti inerenti: a. le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili e alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo; b. gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, gli appalti e le concessioni che non siano espressamente attribuiti all assemblea; c. l approvazione del regolamento e delle relative varianti per il funzionamento degli organi del Consiglio di bacino nonché del regolamento per il funzionamento della struttura operativa del medesimo; d. le proposte all assemblea, con particolare riferimento agli atti di cui alle lettere c), d), f), h), i) e k) del comma 2 dell articolo 9; e. le decisioni sulle azioni da promuovere o sostenere in giudizio; 3. Il comitato istituzionale riferisce annualmente all assemblea sulla propria attività e svolge attività propositiva e d impulso nei confronti dell assemblea. Art Svolgimento delle sedute e modalità di votazione del comitato istituzionale. 1. Il comitato istituzionale è presieduto dal presidente del Consiglio di bacino, in caso di assenza o impedimento, dal componente da lui delegato. 2. Per la validità delle sedute e delle deliberazioni del comitato istituzionale è necessaria la maggioranza dei componenti.

15 3. Le deliberazioni del comitato istituzionale sono adottate con voto favorevole della maggioranza dei componenti, in caso di parità prevale il voto del presidente. 4. Le sedute del comitato istituzionale non sono pubbliche. Art Presidente. 1. Il presidente del Consiglio di bacino fa parte del comitato istituzionale ed è scelto dall assemblea tra i suoi componenti, con la procedura di cui al precedente art. 11, comma L elezione del presidente avviene sulla base di candidature sottoscritte da un numero minimo di componenti dell assemblea che rappresentino complessivamente almeno un terzo degli enti locali partecipanti, calcolati sia in termini numerici che di rappresentanza. Le candidature alla carica di presidente devono essere presentate entro il quinto giorno antecedente la data della seduta dell assemblea elettiva; a tale scopo fa fede la data di presentazione delle liste all ufficio protocollo dell ente locale responsabile del coordinamento nel caso della prima assemblea per la costituzione del Consiglio di bacino, oppure la data di presentazione delle liste all ufficio protocollo del Consiglio di bacino medesimo, una volta che sia stato costituito. 3. In caso di presentazione di un unica candidatura, questa dovrà ottenere la maggioranza assoluta dei voti dell assemblea elettiva. In caso contrario la votazione dovrà essere ripetuta in seconda seduta, da tenersi non oltre otto giorni dalla prima. In tal caso è consentita l ammissione di nuove candidature da presentarsi entro il terzo giorno antecedente la data della seconda seduta dell assemblea elettiva. 4. Al presidente sono attribuiti i seguenti compiti: a. ha la rappresentanza legale dell ente con facoltà di delega al direttore; b. convoca e presiede l assemblea e il comitato istituzionale, di cui è membro; c. vigila sull applicazione della presente convenzione nonché sul rispetto delle diverse competenze degli organi del Consiglio di bacino; d. sovrintende al buon funzionamento dei servizi e degli uffici nonché alla esecuzione delle deliberazioni dell assemblea. e. vigila su eventuali inadempienze da parte degli enti locali partecipanti al Consiglio di bacino e ne dà comunicazione alla Regione; f. è membro del Coordinamento dei Consigli di bacino di cui all art. 5 della L.R. 27 aprile 2012, n. 17 Disposizioni in materia di risorse idriche. 5. Il presidente sceglie, tra i membri del comitato istituzionale, il consigliere da lui delegato a svolgere le proprie funzioni in caso di impedimento o assenza. Art Direttore. 1. Il direttore è nominato dall assemblea. 2. Il direttore ha la responsabilità della struttura operativa del Consiglio di bacino e in particolare: a. assiste gli organi istituzionali del Consiglio di bacino; b. partecipa senza diritto di voto alle sedute dell assemblea e ne redige i processi verbali; c. ha la responsabilità del personale e del funzionamento degli uffici; d. coordina l attività tecnico-amministrativa e finanziaria del Consiglio di bacino;

16 e. cura l attuazione delle deliberazioni dell assemblea; f. è responsabile dell istruttoria dei provvedimenti; g. esercita tutte le altre funzioni demandategli dai regolamenti per il funzionamento del Consiglio di bacino e della struttura operativa di cui all articolo 12, comma 2, lett. c); h. trasmette gli atti fondamentali e, su richiesta, i verbali e le deliberazioni dell assemblea agli enti locali partecipanti al Consiglio di bacino; i. propone al Comitato istituzionale il regolamento sull ordinamento degli uffici, delle dotazioni organiche e delle modalità di assunzione. j. è membro, con il Presidente, del Coordinamento dei Consigli di bacino di cui all art. 5 della L.R. 27 aprile 2012, n. 17 Disposizioni in materia di risorse idriche. 3. Spettano al direttore, inoltre, tutti i compiti, compresa l adozione di atti che impegnano l amministrazione verso l esterno, che la legge, la convenzione o i regolamenti adottati espressamente non riservino agli altri organi di governo del Consiglio di bacino. 4. Il direttore del Consiglio di bacino è il dirigente di area della struttura operativa e cura in particolare la redazione e le proposte di approvazione, di modifica e aggiornamento della programmazione del servizio idrico integrato, approva i progetti degli interventi ai sensi della normativa in materia di lavori pubblici, cura la raccolta di dati e informazioni di settore nonché le relative elaborazioni e l inoltro degli stessi alle autorità competenti. 5. Il direttore è scelto con le modalità previste dalla legge. 6. Il direttore riferisce annualmente all assemblea sulla propria attività. Art Disposizioni finanziarie. 1. Gli enti locali partecipanti coprono le spese di funzionamento del Consiglio di bacino in ragione delle quote di partecipazione. Quota parte dei costi di funzionamento del Consiglio di bacino è coperta dai proventi tariffari del servizio idrico integrato. 2. Il pagamento degli oneri di pertinenza dei singoli enti locali partecipanti deve avvenire entro e non oltre trenta giorni dalla data della richiesta. 3. Il fabbisogno finanziario è indicato nel bilancio di previsione da approvarsi da parte dell assemblea entro il 31 dicembre di ogni anno. Art Rinvio. 1. Per quanto non disciplinato dalla presente convenzione, ivi compreso il controllo sugli atti del Consiglio di bacino, si fa rinvio alle norme previste dalla vigente legislazione per i comuni, in quanto applicabili.

17 INTERVENTI DEI CONSIGLIERI RUZZA Sindaco passa al punto n. 9 all odg. Punto 9 all OdG: Approvazione della convenzione per la cooperazione tra gli enti locali partecipanti compresi nell'ambito Territoriale Ottimale del servizio idrico integrato Veronese. Penso che doveva relazionare direttamente il Direttore Dr. Martelli, se non erro, ma è impegnato in un viaggio a Roma, non è riuscito a rientrare e quindi relaziona il Vice Sindaco Penazzo che tra l altro ha seguito, delegato da me, proprio tutto l iter insieme all Assessore Caneva. Grazie. PENAZZO Vice Sindaco Grazie, Sindaco. Martelli è il Presidente dell Ambito Territoriale, che doveva venire ma, essendo impegnato fuori sede non può essere presente. Sarebbe stata interessante la sua presenza in quanto avrebbe anche spiegato le strategie future del servizio idrico integrato del Veronese. Comunque, questa sera andiamo ad approvare la convenzione per la cooperazione degli enti locali partecipanti all interno del Territorio Ottimale detto Veronese. Questa convenzione è l ultimo atto di una serie di normative che si sono succedute negli ultimi anni. Con il decreto 152 del 2006 erano state costituite le Autorità d Ambito con funzione di programmazione e controllo del servizio idrico integrato. Successivamente la normativa, con la legge 191 del 2009, sopprimeva questa Autorità d Ambito: inizialmente avevano messo la scadenza del 31 dicembre del 2010, poi ci sono state varie proroghe con decreti legislativi e l ultima scadenza, quella definitiva, è quella del , quindi entro questa data le Autorità d Ambito vengono soppresse. Tra l altro tale legge, la 191 del 2009, prevedeva che fosse la Regione ad attribuire le funzioni già esercitate dalle Autorità d Ambito. Infatti la legge regionale successivamente, il 27 aprile del 2012, la n. 17 legge regionale, ha assegnato le funzioni amministrative relative alla programmazione del controllo del servizio idrico integrato ai Consigli di Bacino, quindi non si chiamano più Autorità d Ambito ma questi Enti adesso si chiamano Consigli di Bacino. Conferma, sempre questa legge, gli Ambiti Territoriali Ottimali come, diciamo, aspetto geografico già definiti con una legge regionale del 1998; definisce i Consigli di Bacino quali forme di cooperazione tra i Comuni; hanno personalità giuridica di diritto pubblico, questi Consigli di Bacino; e ai fini della costituzione dei Consigli di Bacino i Comuni sottoscrivono la convenzione per la cooperazione previa presa d atto della stessa. Lo schema della convenzione per la cooperazione e le modalità di approvazione vengono determinate da un successivo provvedimento della Giunta regionale. La Giunta regionale infatti il 5 giugno del 2012 ha approvato lo schema di convenzione per la cooperazione tra gli enti locali, che è questa che andiamo ad approvare, partecipanti gli Ambiti Territoriali Ottimali. La stessa delibera stabilisce che lo schema di convenzione deve essere approvato prima da una assemblea denominata Assemblea d Ambito, formata da tutti i Comuni partecipanti all Ambito Territoriale Ottimale. In data 13 settembre tutti i Comuni hanno approvato lo schema di convenzione e rinviato ai singoli Comuni l approvazione e la sottoscrizione della convenzione costituendo di fatto il Consiglio di Bacino. Quindi oggi andiamo ad approvare la

18 convenzione, entro 30 giorni deve essere sottoscritta, e al momento della sottoscrizione della convenzione viene costituito di fatto il Consiglio di Bacino. Quindi la convenzione che andiamo ad approvare, già approvata appunto dai vari Comuni in sede di Assemblea d Ambito comprende tutti i Comuni partecipanti all Ambito Territoriale Ottimale. Con la approvazione si chiama praticamente Consiglio di Bacino Veronese. Mentre prima era l Ambito Territoriale Veronese, adesso hanno cambiato nome e si chiamerà Consiglio di Bacino Veronese e ha lo scopo di organizzare ed affidare il servizio idrico integrato. La durata di questa convenzione è di anni 30 a partire dalla sottoscrizione. L Ente locale responsabile del coordinamento è quello con il maggior numero di abitanti, e quindi nel nostro caso è il Comune di Verona. La quota di partecipazione a questi Consigli di Bacino sono determinati in millesimi, in rapporto all entità della popolazione residente nel territorio di ciascun Comune risultante da censimento ISTAT, adesso qui hanno messo quello del 2001, non è ancora stato pubblicato l ultimo censimento ISTAT e questa scheda, al momento della pubblicazione, verrà aggiornata. Per cui il Comune di Zevio, con i suoi abitanti, ha una quota di partecipazione pari all 1,46 per cento. Organi del Consiglio di Bacino sono l Assemblea e il Comitato Istituzionale, il presidente, il direttore e il revisore dei conti. L Assemblea d Ambito è l organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo (Intervento fuori microfono) PENAZZO Vice Sindaco il Consiglio di Bacino. Rientrano nell attribuzione dell Assemblea quindi la realizzazione del Comitato istituzionale, la realizzazione del presidente scelto tra i Sindaci degli Enti locali, la nomina del direttore, la nomina del revisore, approvazione dello schema di regolamento per il funzionamento degli organi del Consiglio, approvazione della programmazione, approvazione delle modalità organizzative del servizio idrico integrato, approvazione della convenzione regolanti i rapporti tra il Consiglio di Bacino e i gestori del servizio idrico integrato, approvazione del piano tariffario e approvazione di bilanci previsionali e consuntivi, nonché proposizione alla Giunta regionale di eventuali modifiche ai confini dell Ambito Territoriale. Mentre per quanto riguarda invece il Comitato istituzionale che è l organo esecutivo, diciamo, è composto da 3 membri di cui uno è il Presidente del Consiglio e sono eletti dall Assemblea fra i suoi componenti. Ho saltato il quorum deliberativi e costitutivi dell Assemblea. L attribuzione del Comitato istituzionale, il Comitato istituzionale è l organo esecutivo del Consiglio di Bacino: esso compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge e dalla presente convenzione all Assemblea e che non rientrino nelle competenze del presidente e del direttore. Il presidente del Consiglio di Bacino fa parte del Comitato istituzionale ed è scelto dall Assemblea tra i suoi componenti con la proceduta di cui all articolo 11 comma 3, quindi a maggioranza, metà più uno dei partecipanti all assemblea. L elezione del presidente avviene in base a delle candidature sottoscritte da un numero minimo dei componenti dell assemblea pari almeno un terzo per gli Enti locali partecipanti.

19 Il presidente ha ampiamente la rappresentanza, convoca l Assemblea, sovrintende al buon funzionamento dei servizi, vigila su eventuali inadempienze da parte degli Enti locali partecipanti, è membro del coordinamento del Consiglio di Bacino. Dopodiché c è la figura del direttore che è nominato dall Assemblea. Il direttore ha la responsabilità della struttura operativa del Consiglio di Bacino e in particolare adesso salto un po tutte le funzioni del direttore perché penso che le abbiate viste nella documentazione. Le disposizioni poi finali, che sono finanziari: gli Enti locali partecipanti coprono le spese di funzionamento del Consiglio di Bacino in ragione delle quote di partecipazione. Quota parte dei costi di funzionamento del Consiglio di Bacino è coperta dai proventi tariffari del servizio idrico integrato. Il pagamento degli oneri di pertinenza dei singoli Enti locali partecipanti deve avvenire entro e non oltre 30 giorni dalla data della richiesta. Il fabbisogno finanziario è indicato nel bilancio di previsione da approvarsi da parte dell Assemblea entro il 31 dicembre di ogni anno. Questi sono un po i punti salienti di questa convenzione. Entro 30 giorni poi deve essere sottoscritto. Entro novembre dovrebbe essere ratificato praticamente da tutti Comuni, quindi la costituzione dei Consigli di Bacino sono previsti entro fine novembre, dopodiché comincia la nuova attività di questo nuovo Ente giuridico. Io avrei finito. Se avete qualcosa da domandare siamo qua. Il Consigliere VESENTINI Lista Zevio bene comune Velocemente. Ma questo Consiglio di Bacino rispetto al quale Zevio rappresenta l 1,46 per cento, è costituito da un certo numero di persone che vengono non so, ogni Comune manda un rappresentante? Com è costituito il Consiglio di Bacino? PENAZZO Vice Sindaco Abbiamo detto prima che è formata dall Assemblea. L Assemblea è formata da tutti i Comuni; i Comuni sono rappresentati dal Sindaco o da un suo delegato, quindi uno, il Sindaco o un suo delegato. Dal momento in cui decade il Sindaco o il delegato viene sostituito ovviamente il Sindaco o il suo delegato il potere di rappresentanza all interno dell Assemblea di Bacino. VESENTINI Vale uno il Sindaco rispetto agli altri Comuni anche se rappresentiamo l 1,46 per cento? PENAZZO Vice Sindaco Nelle votazioni fanno leva sia in termini numerici che di rappresentanza, quindi vale sia le maggioranze, sia in termini numerici, quindi in questo caso vale 1, quindi 50 più 1, supponiamo, sia in termini di rappresentanza quindi anche in termini di peso. Sono tutti e due i quorum per votare. Il Consigliere Cantù Roberto Lista Unisciti al cambiamento Scusi, una domanda molto semplice: quanto costa al Comune di Zevio il Consiglio di Bacino? PENAZZO Vice Sindaco Me lo aspettavo.

20 Adesso dire quanto costa il nuovo Consiglio di Bacino è un po difficile. I costi verranno quantificati in sede di approvazione del primo bilancio di previsione, quindi dovrebbe essere approvato entro il 31 dicembre. Tuttavia posso dirti quanto erano i costi del vecchio Ambito. Nel bilancio dell Ambito precedente, ossia quello attuale, Ambito Territoriale Ottimale, nel bilancio di previsione erano stati previsti costi di funzionamento a carico dei Comuni per ,00 euro circa. Per cui in termini percentuali il Comune di Zevio avrebbe sugli 8.000,00 euro. Tuttavia la convenzione prevede che una quota sia a carico delle tariffe per cui potrebbe essere che il 50 per cento venga coperto dalle tariffe e 50 per cento venga coperto dal Comune. Quello che non sarà coperto dalle tariffe sarà l Ente gestore che pagherà al Consiglio di Bacino una quota perché è l Ente gestore che incassa e quindi non viene pagato dal Comune, tanto che nel precedente Ambito pagava tutto l Ente gestore cioè Acque Veronesi, però in termini numerici siamo a questi livelli. Se vengono confermati anche nel Consorzio chiaramente. RUZZA - Sindaco Se non ci sono altri interventi metto ai voti il punto 9: Approvazione della convenzione per la cooperazione tra gli enti locali partecipanti compresi nell'ambito Territoriale Ottimale del servizio idrico integrato Veronese. Quindi, votiamo l immediata eseguibilità. Voti favorevoli? Unanimità.

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