Prot. n. Rep. N. CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA DEL COMUNE DI BEDIZZOLE - DAL AL
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1 Prot. n. Rep. N. CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA DEL COMUNE DI BEDIZZOLE - DAL AL L anno duemila, addì del mese di.in Bedizzole (BS), nella Residenza Municipale, avanti a me,., Segretario Comunale autorizzato a rogare, nell interesse del Comune, gli atti in forma pubblica amministrativa, si sono costituiti i sigg.ri: 1), domiciliata per la carica presso il COMUNE DI BEDIZZOLE Provincia di Brescia, Codice Fiscale , con sede in Bedizzole Piazza V. Emanuele II n. 1, la quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di funzionario responsabile dell'area economico-finanziaria, in base alla delibera G.C. n.16 in data divenuta esecutiva a sensi di legge e relativo decreto sindacale n.5 del in seguito denominato Ente, e di agire esclusivamente in nome per conto e nell interesse del Comune che rappresenta; E 2), nella sua qualità di Presidente dell Istituto bancario, codice fiscale.partita Iva.. e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Brescia n.. 1
2 Comparenti della cui identità personale e della cui capacità giuridica io Segretario Comunale rogante sono personalmente certo, PREMESSO - con deliberazione di Consiglio Comunale n.26 del come modificata con delibera C.C. n.41 del e delibera C.C. n.56 del , veniva approvato lo schema di convenzione per la gestione del servizio di tesoreria comunale per il periodo dal al ; - l art. 210 del D.Lgs n. 267, Testo Unico degli Enti Locali prevede che l affidamento del servizio di tesoreria venga effettuato mediante procedure di evidenza pubblica con modalità che rispettino i principi della concorrenza; Che l Ente contraente è sottoposto al regime di tesoreria unica mista di cui all art. 7 del D.Lgs. n.279 del 7 agosto 1997, da attuarsi con le modalità applicative di cui alla circolare del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 50 del 18 giugno 1998, con decorrenza dal 1 marzo 2001 come stabilito dall'art.66 comma 11 Legge n.388/2000 (Legge finanziaria 2001); -Preso atto che l articolo 35, commi 8 13, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito nella Legge n.27/2012 prevede la sospensione del regime di tesoreria unica mista fino al 31 dicembre 2017 e l'applicazione nello stesso periodo del sistema di tesoreria unica tradizionale; TUTTO CIO PREMESSO Tra le parti, come sopra indicate, SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE Art. 1 2
3 Affidamento del servizio 1. Il servizio di tesoreria viene svolto dal Tesoriere presso la propria filiale situata in Bedizzole,., secondo l'orario praticato per le operazioni bancarie, con apposito sportello dedicato al servizio di cui trattasi. Il servizio può essere dislocato in altro luogo solo previo specifico accordo con l Ente. In ogni caso la nuova dislocazione dovrà essere facilmente accessibile al pubblico. 2. Il servizio di tesoreria, la cui durata è fissata dal successivo art. 21, viene svolto in conformità alla legge, agli statuti e ai regolamenti dell Ente nonché ai patti di cui alla presente convenzione. 3. Durante il periodo di validità della convenzione, di comune accordo fra le parti e tenendo conto delle indicazioni di cui all art. 213 del D.Lgs. n. 267 del 2000, alle modalità di espletamento del servizio possono essere apportati i perfezionamenti metodologici ed informatici ritenuti necessari per migliorarne lo svolgimento. In particolare il servizio di Tesoreria sarà gestito da subito con un sistema basato su mandati di pagamento, ordinativi di incasso ed altri documenti sottoscritti elettronicamente. La produzione cartacea sarà ammessa solo in via eccezionale. Per la formalizzazione dei relativi accordi può procedersi con scambio di lettere. Art. 2 Oggetto e limiti della convenzione 1. Il servizio di tesoreria di cui alla presente convenzione ha per oggetto il complesso delle operazioni inerenti la gestione finanziaria dell Ente e, in particolare, la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese facenti capo all Ente medesimo e dallo stesso ordinate, con l osservanza delle 3
4 norme contenute negli articoli che seguono; il servizio ha per oggetto, altresì l amministrazione di titoli e valori di cui al successivo art Esula dall ambito del presente accordo la riscossione delle entrate patrimoniali e assimilate nonché dei contributi di spettanza dell Ente, affidata sulla base di apposita convenzione; è esclusa altresì la riscossione delle entrate tributarie affidata ai sensi degli artt. 52 e 59 del D.Lgs. n. 446 del 15 dicembre In ogni caso, le entrate di cui al presente comma pervengono, nei tempi tecnici necessari, presso il conto di tesoreria. 3. Il Tesoriere provvede, su richiesta dell Ente, alla riscossione delle entrate relative ai servizi scolastici mediante Rid bancari. Le commissioni per ogni effetto/ordinativo presentato all incasso tramite RID, comprensive della spesa per ogni singola distinta di presentazione relativa ai servizi scolastici, sono pari a. (.). 4. L Ente costituisce in deposito presso il Tesoriere ovvero impegna in altri investimenti alternativi gestiti dal Tesoriere stesso le disponibilità per le quali non è obbligatorio l accentramento presso la Sezione di tesorerie provinciale dello Stato; qualora previsto nel regolamento di contabilità dell Ente, presso il Tesoriere sono aperti apposti conti correnti bancari intestati all Ente medesimo per la gestione delle minute spese economali. Art. 3 Esercizio Finanziario 1. L esercizio finanziario dell Ente ha durata annuale, con inizio il 1 gennaio e termine il 31 dicembre di ciascun anno; dopo tale termine non possono effettuarsi operazioni di cassa sul bilancio dell anno precedente. Art. 4 4
5 Riscossioni 1. Le entrate sono incassate dal Tesoriere in base ad ordinativi di incasso a firma digitale emessi dall Ente su moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente e firmati dal responsabile del servizio finanziario o da altro dipendente individuato dal regolamento di contabilità dell Ente ovvero, nel caso di assenza o impedimento, da persona abilitata a sostituirli ai sensi e con criteri di individuazione di cui al medesimo regolamento. 2. Gli ordinativi di incasso devono contenere: la denominazione dell Ente; la somma da riscuotere in cifre e in lettere; l indicazione del debitore; la causale del versamento; la codifica di bilancio e la voce economica; il numero progressivo dell ordinativo per esercizio finanziario, senza separazione tra conto competenza e conto residui; l esercizio finanziario e la data di emissione; le indicazioni per l assoggettamento o meno all imposta di bollo di quietanza; l eventuale indicazione entrata vincolata. In caso di mancata indicazione le somme introitate sono considerate libere da vincolo. 3. A fronte dell incasso il Tesoriere rilascia, in luogo e vece dell ente, regolari quietanze numerate in ordine cronologico per esercizio finanziario, compilate con procedure informatiche e moduli meccanizzati. 4. Il Tesoriere accetta, anche senza autorizzazione dell Ente, le somme che i terzi intendono versare, a qualsiasi titolo e causa, a favore dell Ente stesso, 5
6 rilasciando ricevuta contenente, oltre l indicazione della causale del versamento, la clausola espressa salvi i diritti dell Ente. Tali incassi sono segnalati all Ente stesso, il quale emette i relativi ordinativi di riscossione che devono recare la seguente dicitura: a copertura del sospeso n. rilevato dai dati comunicati dal Tesoriere. 5. Con riguardo alle entrate affluite direttamente in contabilità speciale, il Tesoriere, appena in possesso dell apposito tabulato consegnatoli dalla competente Sezione di Tesoreria provinciale dello Stato, provvede a registrare la riscossione. In relazione a ciò l Ente emette i corrispondenti ordinativi a copertura. 6. In merito alle riscossioni di somme affluite sui conti correnti postali intestati all Ente e per i quali al Tesoriere è riservata la firma di traenza, il prelevamento dai conti medesimi è disposto esclusivamente dall Ente mediante emissione di ordinativo cui è allegata copia dell estratto conto postale comprovante la capienza del conto. Il tesoriere esegue l ordine di prelievo mediante emissione di assegno postale o tramite postagiro e accredita all Ente l importo corrispondente al lordo delle commissioni di prelevamento, entro il giorno bancario successivo a quello di consegna al Tesoriere. 7. Le somme di soggetti terzi rivenienti da depositi in contanti effettuati da tali soggetti per spese contrattuali e d asta e per cauzioni provvisorie sono incassate dal Tesoriere contro rilascio di apposita ricevuta diversa dalla quietanza di tesoreria e trattenute su conto transitorio. 8. Il Tesoriere non è tenuto ad accettare versamenti di assegni di conto corrente bancario e postale nonché di assegni non intestati al Tesoriere. 6
7 9. Il Tesoriere ai sensi di legge non tiene conto di eventuali attribuzioni di valute da parte dell ente o di terzi e, pertanto, la valuta coincide con la data dell operazione. Art. 5 Pagamenti 1. I pagamenti sono effettuati in base a mandati di pagamento a firma digitale, individuali o collettivi, emessi dall Ente su appositi moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente per esercizio finanziario e firmati dal responsabile del servizio finanziario o da altro dipendente individuato dal regolamento di contabilità dell Ente ovvero, nel caso di assenza o impedimento, da persona abilitata a sostituirli ai sensi e con i criteri di individuazione di cui al medesimo regolamento. 2. L estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto della legge e delle indicazioni fornite dall Ente. 3. I mandati devono contenere; La denominazione dell Ente; l indicazione del creditore o dei creditori o di chi per loro è tenuto a rilasciare quietanza, con eventuale precisazione degli estremi necessari per l individuazione dei richiamati soggetti, nonché del codice fiscale ove richiesto; l ammontare della somma lorda in cifre e in lettere e netta da pagare; la causale del pagamento; la codifica di bilancio e la voce economica, nonché la corrispondente dimostrazione contabile di disponibilità dello stanziamento sia in caso di 7
8 imputazione alla competenza sia in caso di imputazione ai residui (castelletto); gli estremi del documento esecutivo in base al quale è stato emesso il mandato di pagamento il numero progressivo del mandato di pagamento per esercizio finanziario; l esercizio finanziario e la data di emissione; l eventuale indicazione della modalità agevolativa di pagamento prescelta da beneficiario con i relativi estremi; le indicazioni per l assoggettamento o meno all imposta di bollo di quietanza; l annotazione, nel caso di pagamenti a valere sui fondi a specifica destinazione: pagamento da disporre con i fondi a specifica destinazione In caso di mancata annotazione il Tesoriere non è responsabile ed è tenuto indenne dall Ente in ordine alla somma utilizzata e alla mancata riduzione del vincolo medesimo; La data, nel caso di pagamenti a scadenza fissa il cui mancato rispetto comporti penalità, nella quale il pagamento deve essere eseguito; l eventuale annotazione esercizio provvisorio" oppure: pagamento indilazionabile; gestione provvisoria 4. Il Tesoriere, anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato, effettua i pagamenti derivanti da delegazioni di pagamento, da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo, da ordinanze di assegnazione ed eventuali oneri conseguenti emesse a seguito delle procedure di esecuzione forzata di cui all art. 159 del D.Lgs. n. 267 del 2000, nonché gli 8
9 altri pagamenti la cui effettuazione è imposta da specifiche disposizioni di legge; se previsto nel regolamento di contabilità dell Ente e previa richiesta presentata di volta in volta e firmata dalle stesse persone autorizzate a sottoscrivere i mandati, la medesima operatività è adottata anche per i pagamenti relativi ad utenze e rate assicurative. Gli ordinativi a copertura di dette spese devono essere emessi entro quindici giorni e, comunque, entro il termine del mese in corso; devono, altresì riportare l annotazione: a copertura del sospeso n., rilevato dai dati comunicati dal Tesoriere. 5. I beneficiari dei pagamenti sono avvisati direttamente dall Ente dopo l avvenuta consegna dei relativi mandati al Tesoriere. 6. Salvo quanto indicato al precedente comma 3, ultimo alinea, il Tesoriere esegue i pagamenti per quanto attiene alla competenza, entro i limiti di bilancio ed eventuali sue variazioni approvati e resi esecutivi nelle forme di legge e, per quanto attiene ai residui, entro i limiti delle somme risultanti da apposito elenco fornito dall Ente. 7. I mandati di pagamento emessi in eccedenza ai fondi stanziati in bilancio ed ai residui non devono essere ammessi al pagamento, non costituendo, in tal caso, titoli legittimi di discarico per il Tesoriere; il Tesoriere stesso procede alla loro restituzione all Ente. 8. I pagamenti sono eseguiti utilizzando i fondi disponibili ovvero utilizzando, con le modalità indicate al successivo art. 10, l anticipazione di tesoreria deliberata e richiesta dall Ente nelle forme di legge e libera da vincoli. 9. Il Tesoriere, pur nel rispetto dell emissione dei mandati con firma elettronica-digitale, non deve dar corso al pagamento di mandati che 9
10 risultino irregolari, in quanto privi di uno qualsiasi degli elementi sopra elencati, non sottoscritti dalla persona a ciò tenuta, ovvero che presentino abrasioni o cancellature nell indicazione della somma e del nome del creditore o discordanze fra la somma scritta in lettere e quella scritta in cifre. E vietato il pagamento di mandati provvisori o annuali complessivi. Qualora ricorrano l esercizio provvisorio o la gestione provvisoria, il Tesoriere esegue il pagamento solo in presenza della relativa annotazione sul mandato o sulla distinta accompagnatoria degli ordinativi di incasso e dei mandati di pagamento. 10. Il Tesoriere estingue i mandati secondo le modalità indicate dall Ente. In assenza di una indicazione specifica il Tesoriere è autorizzato ad eseguire il pagamento ai propri sportelli o mediante l utilizzo di altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario. 11. A comprova e discarico dei pagamenti effettuati, il Tesoriere provvede ad gli estremi delle operazioni effettuate su documentazione meccanografica apponendo il timbro pagato o con flusso telematico contenente le quietanze di pagamento, in allegato al proprio rendiconto. 12. I mandati sono ammessi al pagamento, di norma, il giorno lavorativo bancario successivo a quello della consegna al Tesoriere. In caso di pagamenti da eseguirsi in termine fisso indicato dall Ente sull ordinativo per i quali si renda necessaria la raccolta di un visto preventivo e per il pagamento delle retribuzioni al personale dipendente, l Ente medesimo deve consegnare i mandati entro e non oltre il terzo giorno bancabile precedente alla scadenza. 13. Il Tesoriere provvede ad estinguere i mandati di pagamento che 10
11 dovessero rimanere interamente o parzialmente inestinti al 31 dicembre, commutandoli d ufficio in assegni postali localizzati ovvero utilizzando altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale. 14. L Ente si impegna a non consegnare mandati al Tesoriere oltre la data del 15 dicembre, ad eccezione di quelli relativi ai pagamenti aventi scadenza perentoria successiva a tale data e che non sia stato possibile consegnare entro la predetta scadenza del 15 dicembre. 15. Non si prevedono commissioni, spese e tasse inerenti l esecuzione di ogni pagamento ordinato dall Ente a carico dei beneficiari e nemmeno a carico dell Ente. 16. Su richiesta dell Ente, il Tesoriere fornisce gli estremi di qualsiasi pagamento eseguito, nonché la relativa prova documentale. 17. Con riguardo ai pagamenti relativi ai contributi previdenziali, l Ente si impegna, nel rispetto dell art. 22 della L. n. 440 del 29 ottobre 1987, a produrre, contestualmente ai mandati di pagamento delle retribuzioni del proprio personale, anche quelli relativi al pagamento dei contributi suddetti, corredati della prevista distinta. Il Tesoriere, al ricevimento dei mandati, procede al pagamento degli stipendi ed accantona le somme necessarie per il pagamento dei corrispondenti contributi entro la scadenza di legge ovvero vincola l anticipazione di tesoreria. 18. Per quanto concerne il pagamento delle rate di mutuo garantite da delegazioni di pagamento, il Tesoriere, a seguito della notifica ai sensi di legge delle delegazioni medesime, effettua gli accantonamenti necessari, anche tramite apposizione di vincolo sull anticipazione di tesoreria. 19. L Ente, qualora intenda effettuare il pagamento mediante trasferimento 11
12 di fondi a favore di enti intestatari di contabilità speciale aperta presso la stessa Sezione di tesoreria provinciale dello Stato, deve trasmettere i mandati al Tesoriere entro e non oltre il quinto giorno lavorativo precedente alla scadenza, apponendo sui medesimi la seguente annotazione: da eseguire entro il mediante giro fondi dalla contabilità di questo Ente a quella di, intestatario della contabilità n. presso la medesima Sezione di tesoreria provinciale dello Stato. Art. 6 Criteri di utilizzo delle giacenze per l effettuazione dei pagamenti 1. Ai sensi di legge e fatte salve le disposizioni concernenti l utilizzo di importi a specifica destinazione, le somme giacenti presso il Tesoriere, comprese quelle temporaneamente impiegate in operazioni finanziarie, devono essere prioritariamente utilizzate per l effettuazione dei pagamenti di cui al presente articolo. 2. Ai fini del rispetto del principio di cui al precedente comma, l Ente e il Tesoriere adottano la seguente metodologia: L effettuazione dei pagamenti ha luogo mediante il prioritario utilizzo delle somme libere, anche se momentaneamente investite (salvo quanto disposto al successivo comma 3); in assenza totale o parziale di dette somme, il pagamento viene eseguito a valere sulle somme libere depositate sulla contabilità speciale dell Ente; In assenza totale o parziale di somme libere, l esecuzione del pagamento ha luogo mediante l utilizzo delle somme a specifica destinazione secondo i criteri e con le modalità di cui al successivo art L ente si impegna ad assicurare per tempo lo smobilizzo delle 12
13 disponibilità impiegate in investimenti finanziari. 4. L Ente tiene indenne il Tesoriere dalle conseguenze derivanti dal mancato rispetto del principio di cui al comma 1 qualora non possa procedersi all utilizzo di somme a specifica destinazione giacenti presso il Tesoriere, per assenza di attivazione da parte dell Ente dei presupposti di cui all art.195 T.U. E.L. n.267/2000 richiamati dal successivo art.12. Art. 7 Trasmissione di atti e documenti 1. L Ente, si impegna ad utilizzare il collegamento on-line con la Tesoreria per la trasmissione degli ordinativi, al fine di rendere il servizio di Tesoreria più efficiente ed efficace, pertanto la trasmissione avverrà con flusso telematico debitamente sottoscritto dagli stessi soggetti abilitati alla firma degli ordinativi, di cui uno vistato dal Tesoriere funge da ricevuta per l Ente. 2. Gli ordinativi di incasso e di pagamento sono trasmessi dall Ente al Tesoriere in ordine cronologico, accompagnati da una distinta numerata progressivamente e debitamente sottoscritta dagli stessi soggetti abilitati alla firma degli ordinativi, di cui una vistata dal Tesoriere, funge da ricevuta per l Ente. La distinta deve contenere l indicazione dell importo dei documenti contabili trasmessi con la ripresa dell importo globale di quelli precedentemente consegnati. 3. L Ente, al fine di consentire la corretta gestione degli ordinativi di incasso e dei mandati di pagamento, comunica, preventivamente le firme autografe, le generalità e qualifiche delle persone autorizzate a sottoscrivere detti ordinativi e mandati, nonché ogni successiva variazione. Il Tesoriere resta impegnato dal primo giorno lavorativo successivo al ricevimento della 13
14 comunicazione. 4. L Ente trasmette al Tesoriere lo statuto, il regolamento di contabilità e il regolamento economale nonché le loro successive variazioni. 5. All inizio di ciascun esercizio, l Ente trasmette al Tesoriere: il bilancio di previsione e gli estremi della delibera di approvazione e della sua esecutività; l elenco dei residui attivi e passivi, sottoscritto dal responsabile del servizio finanziario ed aggregato per intervento; 6. Nel corso dell esercizio finanziario, l Ente trasmette al Tesoriere: le deliberazioni esecutive relative a storni, prelevamenti dal fondo di riserva ed ogni variazione di bilancio; le variazioni apportate all elenco dei residui attivi e passivi in sede di riaccertamento. Art. 8 Obblighi gestionali assunti dal Tesoriere 1. Il Tesoriere tiene aggiornato e conserva il giornale di cassa; deve, inoltre, conservare i verbali di verifica e le rilevazioni periodiche di cassa. 2. Il Tesoriere mette a disposizione dell Ente copia del giornale di cassa e invia, su richiesta dell'ente, l estratto conto. Inoltre, rende disponibili i dati necessari per le verifiche di cassa. 3. Nel rispetto delle relative norme di legge, il Tesoriere provvede alla compilazione e trasmissione alle Autorità competenti dei dati periodici della gestione di cassa; provvede, altresì, alla consegna all Ente di tali dati. Art. 9 Verifiche ed ispezioni 14
15 1. L Ente e l Organo di revisione dell Ente medesimo hanno diritto di procedere a verifiche di cassa ordinarie e straordinarie e dei valori dati in custodia come previsto dagli artt. 223 e 224 del D.Lgs. n. 267 del 2000 ed ogni qualvolta lo ritengano necessario e opportuno. Il Tesoriere deve all uopo esibire, ad ogni richiesta, i registri, i bollettari e tutte le carte contabili relativi alla gestione della tesoreria. 2. Gli incaricati della funzione di revisione economico-finanziaria di cui all art. 234 del D.Lgs. 267 del 2000, hanno accesso ai documenti relativi alla gestione del servizio di tesoreria: di conseguenza, previa comunicazione da parte dell Ente dei nominativi dei suddetti soggetti, questi ultimi possono effettuare sopralluoghi presso gli uffici ove si svolge il servizio di tesoreria. Art. 10 Anticipazioni di tesoreria 1. Il Tesoriere, su richiesta dell Ente presentata di norma all inizio dell esercizio finanziario e corredata dalla deliberazione dell organo esecutivo è tenuto a concedere anticipazioni di tesoreria entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate afferenti ai primi tre titoli di bilancio di entrata dell ente accertate nel consuntivo del penultimo anno precedente. L Utilizzo dell anticipazione ha luogo di volta in volta limitatamente alle somme strettamente necessarie per sopperire a momentanee esigenze di cassa. Più specificatamente, l utilizzo della linea di credito si ha in vigenza dei seguenti presupposti: assenza dei fondi disponibili sul conto di tesoreria e sulle contabilità speciali, nonché assenza degli estremi per l applicazione della disciplina di cui al successivo art L Ente prevede in bilancio gli stanziamenti necessari per l utilizzo e il 15
16 rimborso della anticipazione, nonché per il pagamento degli interessi nella misura di tasso contrattualmente stabilita, sulle somme che ritiene di utilizzare. 3. Il Tesoriere procede di iniziativa per l immediato rientro delle anticipazioni non appena si verifichino entrate libere da vincoli. In relazione alla movimentazione delle anticipazioni l Ente, su indicazione del Tesoriere e nei termini di cui al precedente art. 5 comma 4, provvede all emissione dei relativi ordinativi di incasso e mandati di pagamento, procedendo se necessario alla preliminare variazione di bilancio. 4. In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del servizio, l Ente estingue immediatamente la posizione debitoria derivante da eventuali anticipazioni di tesoreria, facendo rilevare dal Tesoriere subentrante, all atto del conferimento dell incarico, le anzidette esposizioni, nonché facendogli assumere tutti gli obblighi inerenti ad eventuali impegni di firma rilasciati nell interesse dell Ente. 5. Il Tesoriere, in seguito all eventuale dichiarazione dello stato di dissesto dell Ente, ove ricorra la fattispecie di cui al comma 4 dell art. 246 del D.Lgs. n. 267 del 2000, può sospendere, fino al 31 dicembre successivo alla data di detta dichiarazione, l utilizzo della residua linea di credito per anticipazioni di tesoreria. Art. 11 Garanzia fidejussoria 1. Il Tesoriere, a fronte di obbligazioni di breve periodo assunte dall Ente, può, a richiesta, rilasciare garanzia fidejussoria a favore dei terzi creditori. L attivazione di tale garanzia, è correlata all apposizione del vincolo di una 16
17 quota corrispondente dell anticipazione di tesoreria, concessa ai sensi del precedente art Le eventuali commissioni richieste dal Tesoriere per il rilascio di tali garanzie, sono quelle risultanti dall offerta presentata in sede di gara. Art. 12 Utilizzo di somme a specifica destinazione 1. L Ente, previa apposita deliberazione dell organo esecutivo da adottarsi ad inizio dell esercizio finanziario e subordinatamente all assunzione della delibera di cui al precedente art. 10, comma 1, può, all occorrenza e nel rispetto dei presupposti e delle condizioni di legge, richiedere di volta in volta al Tesoriere, attraverso il proprio servizio finanziario, l utilizzo, per il pagamento di spese correnti, delle somme aventi specifica destinazione. Il ricorso all utilizzo delle somme a specifica destinazione vincola una quota corrispondente all anticipazione di tesoreria che, pertanto, deve risultare già richiesta, accordata e libera da vincoli. Il ripristino degli importi momentaneamente liberati dal vincolo di destinazione ha luogo con i primi introiti non soggetti a vincolo che affluiscano presso il Tesoriere ovvero pervengano in contabilità speciale. In quest ultimo caso, qualora l Ente abbia attivato anche la facoltà di cui al successivo comma 4, il ripristino dei vincoli ai sensi del presente comma ha luogo successivamente alla ricostituzione dei vincoli di cui al citato comma L Ente per il quale sia stato dichiarato lo stato di dissesto non può esercitare la facoltà di cui al comma 1 fino all emanazione del decreto di cui all art. 261, comma 3, del D.Lgs. n. 267 del Il Tesoriere, verificandosi i presupposti di cui al comma 1, attiva le 17
18 somme a specifica destinazione procedendo prioritariamente all utilizzo di quelle giacenti sul conto di tesoreria. Il ripristino degli importi momentaneamente liberati dal vincolo di destinazione ha luogo con priorità per quelli da ricostituire in contabilità speciale. 4. L Utilizzo delle somme a specifica destinazione per le finalità originarie cui sono destinate ha luogo a valere prioritariamente su quelle giacenti presso il Tesoriere. A tale fine, il Tesoriere gestisce le somme con vincolo attraverso un unica scheda di evidenza, comprensiva dell intero monte vincoli. Art. 13 Gestione del servizio in pendenza di procedure di pignoramento 1. Ai sensi dell art. 159 del D.Lgs. 267 del 2000 e successive modificazioni, non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d ufficio dal giudice, le somme di competenza degli enti locali destinate al pagamento delle spese ivi individuate. 2. Per gli effetti di cui all art. di legge sopra citato, l Ente quantifica preventivamente gli importi delle somme destinate al pagamento delle spese, ivi previste, adottando apposita delibera semestrale, da notificarsi con immediatezza al Tesoriere. 3. A fronte della suddetta delibera semestrale, per i pagamenti di spese non comprese nella delibera stessa, l Ente si attiene altresì al criterio della cronologicità delle fatture o, se non è prevista fattura, degli atti di impegno. Di volta in volta, su richiesta del Tesoriere, l Ente rilascia una certificazione in ordine al suddetto impegno. 4. L ordinanza di assegnazione ai creditori procedenti costituisce ai fini 18
19 del rendiconto della gestione titolo di discarico dei pagamenti effettuati dal Tesoriere a favore dei creditori stessi e ciò anche per eventuali altri oneri accessori conseguenti. 5. Nell ambito delle procedure esecutive che coinvolgono il Comune in qualità di terzo pignorato, qualora i relativi provvedimenti siano notificati direttamente al tesoriere, è obbligo dello stesso informare tempestivamente l ente dell avvenuta notifica del provvedimento ed attendere l emissione del relativo mandato di pagamento. Ciò anche con riguardo ai pagamenti da effettuarsi a seguito di ordinanze di assegnazione emesse dal Giudice. Art. 14 Tasso debitore e creditore 1. Sulle anticipazioni ordinarie di tesoreria di cui al precedente articolo 10, viene applicato un interesse nella seguente misura corrispondente. con esenzione di commissioni sul massimo scoperto e capitalizzazione trimestrale degli interessi. Il Tesoriere procede, pertanto, di iniziativa, alla contabilizzazione sul conto di tesoreria degli interessi a debito per l Ente, trasmettendo all Ente l apposito riassunto scalare. 2. Eventuali anticipazioni a carattere straordinario che dovessero essere autorizzate da specifiche leggi e che si rendesse necessario concedere durante il periodo di gestione del servizio, saranno regolate alle condizioni di tasso di volta in volta stabile dalle parti. 3. Sulle giacenze di cassa dell Ente viene applicato un interesse nella seguente misura pari, con capitalizzazione trimestrale degli interessi, con accredito, di iniziativa del 19
20 Tesoriere, sul conto di tesoreria, trasmettendo all Ente l apposito riassunto a scalare. 4. Le operazioni non soggette al riversamento in Tesoreria Unica avranno valuta lo stesso giorno dell effettiva esecuzione dell operazione. 5. Salvo il rimborso degli oneri fiscali di legge, nessuna spesa è dovuta per la tenuta e la gestione dei conti del presente articolo e per le operazioni poste in essere. Art. 15 Resa del conto finanziario 1. Il Tesoriere, entro il mese successivo alla chiusura dell esercizio, rende all Ente, su modello conforme a quello approvato con D.P.R. n. 194 del 31 gennaio 1996, il Conto del Tesoriere, corredato dagli allegati di svolgimento per ogni singola voce di bilancio, dagli ordinativi di incasso e di pagamento e dai documenti meccanografici contenenti gli estremi delle quietanze medesime. 2. L Ente, entro e non oltre due mesi dal completamento della procedura di parifica, invia il conto del Tesoriere alla competente Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti. 3. L Ente trasmette al Tesoriere la delibera esecutiva di approvazione del Conto di bilancio, il decreto di discarico della Corte dei Conti e/o gli eventuali rilievi mossi in pendenza di giudizio di conto, nonché la comunicazione in ordine alla avvenuta scadenza dei termini di cui all art. 2 della L. n. 20 del 14 gennaio Art. 16 Amministrazione titoli e valori in deposito 20
21 1. Il Tesoriere assume in custodia e amministrazione, gratuitamente, i titoli ed i valori di proprietà dell Ente. 2. Il Tesoriere custodisce ed amministra, altresì, i titoli ed i valori depositati da terzi per cauzione a favore dell Ente. 3. Per i prelievi e le restituzioni dei titoli si seguono le procedure indicate nel regolamento di contabilità dell Ente. Art. 17 Corrispettivo e spese di gestione 1. Il servizio di cui alla presente convenzione, nonché la tenuta del conto, sarà svolgo con il riconoscimento di un compenso annuo pari a ,00 (Iva compresa) (da assoggettare a ribasso); ART. 18 Gestione informatizzata del servizio di Tesoreria 1. L ente adotta il servizio di tesoreria con un sistema informatizzato relativo alla gestione informatica degli ordinativi di incasso e mandati di pagamento. Il tesoriere si impegna pertanto, sin dal ricevimento della lettera di aggiudicazione, ad automatizzare, in modo completo e integrato la trasmissione, l acquisizione e la gestione degli ordinativi informatici di incasso e pagamento. Tutte le transazioni dovranno essere effettuate con modalità atte ad assicurare la provenienza, l integrità e la sicurezza dei dati in ottemperanza alla vigente normativa in materia di sicurezza informatica e protezione dei dati. Il tesoriere si impegna ad uniformarsi alle specifiche tecniche che riguardano in particolare modalità, standard e protocolli di comunicazione tra i sistemi 21
22 informativi dell ente e del tesoriere, tipologie e caratteristiche dei dati scambiati, tempi di aggiornamento dei dati, misure di sicurezza e protezione, stampe ottenibili. Tali specifiche tecniche dovranno, comunque, garantire la piena interoperabilità e compatibilità con l'attuale procedura informatizzata in uso presso l'ente (Studio K). Ogni onere connesso alla realizzazione, installazione e aggiornamento dei suddetti software è a carico del tesoriere, così come tutti i costi concernenti il funzionamento e l erogazione dei servizi forniti dai suddetti software (ad esempio costi hardware, di collegamento ai sistemi dell ente, di gestione, ecc.). In alcun modo il tesoriere potrà modificare o sostituire le procedure sopra descritte senza il preventivo assenso dell ente, restando ferma la condizione che i tracciati proprietari che verranno utilizzati per la trasmissione, l acquisizione e la gestione degli ordinativi informatici di incasso e pagamento dovranno essere normalizzati a quelli utilizzati dal servizio in essere. 2. Il tesoriere rende disponibili, senza alcun onere per l ente, in tempo reale on line tutti i conti che il tesoriere intrattiene a nome dell ente, compresi i conti di tesoreria, i conti relativi ai funzionari delegati o economi, nonché i dossier dei titoli a custodia e amministrazione, attraverso il collegamento telematico. Il servizio on line deve consentire la comunicazione tra il sistema informativo dell ente ed il sistema informativo del tesoriere e deve, altresì, consentire la trasmissione dei documenti contabili, di bilancio e l accertamento dello stato di esecuzione degli ordinativi di incasso e di pagamento. Il tesoriere, deve pertanto, impegnarsi a consentire all ente l accesso 22
23 telematico ed in tempo reale al proprio sistema informativo, previe le necessarie protezioni e sistemi di sicurezza. Con il servizio on line, il tesoriere deve impegnarsi, inoltre, a mettere giornalmente a disposizione dell ente i dati analitici e cumulati di tutte le riscossioni effettuate e contabilizzate sui conti di tesoreria, integrati anche dalla data di riscossione, da quella di contabilizzazione sui conti, dagli estremi dello sportello della banca tesoriere presso cui le stesse sono avvenute e dalla valuta applicata. Analogamente, il tesoriere deve impegnarsi a mettere giornalmente a disposizione dell ente i dati analitici e cumulati di tutti gli ordinativi di pagamento ricevuti, integrandoli anche con la data e le modalità di pagamento, la data di contabilizzazione sui conti di tesoreria, la valuta applicata all ente e, nel caso di pagamenti effettuati mediante accredito in conto corrente presso altre banche, oltre all indicazione di queste ultime, le valute applicate ai beneficiari, distinguendo quelle eventualmente prefissate dall ente. 3. Al fine di semplificare la realizzazione delle operazioni di integrazione informatica di cui ai precedenti punti, il Tesoriere nomina, prima dell inizio del servizio, un Responsabile delle tecnologie informatiche, il cui nominativo verrà comunicato per iscritto all Ente. 4. Il Tesoriere è tenuto ad attivare, su richiesta del Comune e senza oneri a carico dell Ente, nuovi strumenti di riscossione e rendicontazione accettati dal sistema bancario. 5. Il Tesoriere, a proprie spese, adegua i propri sistemi informativi per la ricezione e l esecuzione degli ordinativi di pagamento e d incasso alle 23
24 specifiche tecniche relative alla codifica gestionale degli stessi di cui all art. 28 della Legge 27/12/2002, n. 289 ed alla normativa vigente. Art. 19 Garanzie per la regolare gestione del servizio di tesoreria 1. Il Tesoriere, a norma dell art. 211 del D.Lgs. n. 267 del 2000 risponde, con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio, di ogni somma e valore dallo stesso trattenuti in deposito ed in consegna per conto dell Ente, nonché di tutte le operazioni comunque attinenti il servizio di tesoreria. Art. 20 Imposta di bollo 1. L Ente, su tutti i documenti di cassa e con osservanza delle leggi sul bollo, indica se la relativa operazione è soggetta a bollo ordinario di quietanza oppure esente. Pertanto sia gli ordinativi di incasso che i mandati di pagamento devono recare la predetta annotazione, così come indicati ai precedenti artt. 4 e 5, in tema di elementi essenziali degli ordinativi di incasso e dei mandati di pagamento. Art. 21 Durata della convenzione 1. La presente convenzione avrà durata dal al Art. 22 Spese di stipula e registrazione della convenzione 1. Le spese di stipulazione e dell eventuale registrazione della presente convenzione ed ogni altra conseguente sono a carico del Tesoriere. Agli effetti della registrazione di applica il combinato disposto di cui agli artt. 5 e 24
25 40 del D.P.R. n. 131 del Ai fini del calcolo dei diritti dovuti al segretario dell Ente ai sensi della L. n. 604 dell 8 giugno 1962, qualora lo stesso intervenga alla stipula della presente convenzione in veste d pubblico ufficiale rogante, si tiene conto del valore indicato al primo comma del precedente art. 17. Ove l applicazione di quest ultimo criterio desse un risultato pari a zero, la presente convenzione si dovrà considerare di valore indeterminato, con conseguente applicazione del diritto sul valore stabilito come minimo nella tabella D, allegata alla richiamata L. n. 604 del Art.23 Informativa e trattamento dati personali 1. Il Tesoriere è responsabile del trattamento dei dati e si impegna a nominare in sede di stipulazione del contratto i soggetti incaricati del trattamento stesso ai sensi del combinato disposto degli articoli 7 e 13 del D.Lgs. n. 196 del Art.24 Rinvio 1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa rinvio alla legge ed ai regolamenti che disciplinano la materia. Art. 25 Domicilio delle parti 1. Per gli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze dalla stessa derivanti, l Ente e il Tesoriere eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi indicate nel preambolo della presente convenzione. Art
26 Norma finale 1.Per tutti gli obblighi e le formalità che potranno incombere alle parti, qui non previsti, valgono le disposizioni legislative e le norme vigenti in materia. Questo atto scritto da persona di mia fiducia consta di numero 26 pagine intere e numero 9 righe della pagina 26, fin qui, bollate e viene firmato come segue. Per il Comune di Bedizzole Per l Istituto di Credito Il Segretario Comunale 26
27 27
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