REGOLAMENTO del SERVIZIO ECONOMATO

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1 REGOLAMENTO del SERVIZIO ECONOMATO adottato ai sensi dell art. 153 del D.Lgs. n. 267/2000 approvato con Deliberazione dell Assemblea n. 12 del 30/09/2019

2 INDICE PARTE I - ORDINAMENTO GENERALE... 3 Articolo 1 - SCOPO DEL REGOLAMENTO... 3 Articolo 2 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ECONOMATO... 3 Articolo 3 - DOTAZIONI DEL SERVIZIO... 3 Articolo 4 - RESPONSABILITA E INDENNITA DELL ECONOMO... 3 Articolo 5 - CONTO DELLA GESTIONE... 3 Articolo 6 - SOSTITUZIONE TEMPORANEA DELL ECONOMO... 4 Articolo 7 - REGISTRI OBBLIGATORI PER LA TENUTA DEL SERVIZIO ECONOMATO... 4 PARTE II - ATTRIBUZIONI... 4 Articolo 8 - ATTRIBUZIONI GENERALI ED ESCLUSIVE... 4 Articolo 9 - ATTRIBUZIONI SPECIFICHE... 4 PARTE III ATTRIBUZIONI GENERALI ED ESCLUSIVE... 4 Articolo 10 - FUNZIONI DI CASSIERE... 4 Articolo 11 - RISCOSSIONE DI ENTRATE DA PARTE DELL ECONOMO... 4 Articolo 12 - ASSEGNAZIONE RISORSE PER LA GESTIONE DELLE SPESE... 5 Articolo 13 - ANTICIPAZIONI... 5 Articolo 14 - APERTURA DI CONTO CORRENTE PRESSO IL TESORIERE... 5 Articolo 15 - PAGAMENTI DELL ECONOMO LIMITI... 6 Articolo 16 - BUONO ECONOMALE... 7 Articolo 17 - ANTICIPAZIONI PROVVISORIE... 7 Articolo 18 - RENDICONTO DELLE ANTICIPAZIONI E DELLE SPESE... 7 Articolo 19 - GIORNALE DI CASSA... 7 Articolo 20 - VERIFICHE DI CASSA... 8 Articolo 21 - RESPONSABILITA... 8 PARTE IV ATTRIBUZIONI SPECIFICHE... 8 Articolo 22 - MAGAZZINI ECONOMALI... 8 Articolo 23 - ASSEGNAZIONE ED USO DEGLI AUTOMEZZI... 8 Articolo 24 - RIFORNIMENTI, RIPARAZIONI E MANUTENZIONI... 9 Articolo 25 - ADEMPIMENTI IN CASO DI INCIDENTI... 9 PARTE V NORME TRANSITORIE E FINALI... 9 Articolo 26 - PUBBLICAZIONE... 9 Articolo 27 - RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI... 9 Articolo 28 - NORME TRANSITORIE E FINALI... 9

3 PARTE I - ORDINAMENTO GENERALE Articolo 1 - SCOPO DEL REGOLAMENTO 1. Il presente regolamento disciplina le funzioni specifiche del servizio economato, istituito ai sensi dell art. 153, co. 7, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell art. 5 del Regolamento di contabilità, ne definisce le attribuzioni e le modalità per il loro espletamento, in conformità alle disposizioni di legge vigenti. 2. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti, nonché le disposizioni contenute nei regolamenti dell Ente, con particolare riferimento al Regolamento di contabilità. Articolo 2 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ECONOMATO 1. Il servizio economato è affidato, con Decreto del Presidente, ad un dipendente di ruolo avente una qualifica non inferiore alla categoria C, qualora presente in servizio presso l Ente, il quale assume la funzione di Economo. 2. Con il provvedimento di nomina deve essere individuato anche un sostituto, in possesso dei requisiti di cui al precedente comma, se presente all interno dell Ente. In assenza, viene individuato quale sostituto dell Economo, il Direttore o, se istituita, la Posizione organizzativa responsabile dell Area organizzazione e risorse finanziarie. 3. All Economo spetta il trattamento economico fondamentale ed accessorio in relazione alla categoria giuridica di inquadramento e nella misura determinata dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati. 4. All atto del passaggio delle funzioni, l Economo che cessa dal servizio dovrà procedere alla consegna degli atti e dei valori al subentrante, alla presenza del Direttore o, se istituita, della Posizione organizzativa dell Area organizzazione e risorse finanziarie. L Economo che subentra non deve assumere le sue funzioni senza preventiva verifica e presa in consegna del contante e di ogni altra consistenza. Delle operazioni di consegna deve redigersi regolare verbale in triplice copia firmata da tutti gli intervenuti. Articolo 3 - DOTAZIONI DEL SERVIZIO 1. Al servizio economato sono assegnate risorse umane e strumentali adeguate alle funzioni allo stesso attribuite. Il servizio è attrezzato con gli arredi, le macchine, gli oggetti di uso e consumo necessari al suo funzionamento ed utilizza, con idonei programmi applicativi, il sistema informativo dell Ente. 2. L Ente provvede alla installazione delle attrezzature e dei sistemi di sicurezza necessari per la conservazione dei fondi e valori presso i locali nei quali l Economo svolge il servizio di cassa. L Economo deve custodire personalmente la chiave di tali sistemi di sicurezza in cui i valori in rimanenza e tutti i documenti in possesso devono essere conservati. 3. L Ente provvede, a sue spese, ad assicurare le somme depositate presso l Economo ed i valori custoditi o trasportati, contro i rischi di incendio, nonche di furto, rapina ed altri delitti contro il patrimonio. Articolo 4 - RESPONSABILITA E INDENNITA DELL ECONOMO 1. L Economo è responsabile delle funzioni attribuite al servizio economato, del buon andamento, della regolarità e dell efficienza della struttura operativa alla quale è preposto. Assicura la rigorosa osservanza delle norme del presente regolamento e di quelle stabilite dalle leggi vigenti in materia. 2. L Economo ha funzione di agente contabile per i servizi di cassa economale previsti dal presente regolamento, dei quali ha diretta responsabilità ai sensi del successivo art. 8. Nella sua qualità di agente contabile è personalmente responsabile dei beni, delle somme ricevute in anticipazione, o comunque riscosse, e della regolarità dei pagamenti eseguiti sino a che non ne abbia ottenuto regolare discarico. 3. Nello svolgimento delle sue funzioni l Economo è sottoposto alla responsabilità civile, penale e amministrativa, secondo le norme vigenti. L Economo è tenuto altresì all osservanza degli obblighi previsti dalle leggi civili per i depositari. 4. All Economo è attribuita, per i rischi del servizio di cassa, l indennità per il maneggio di valori prevista dalla contrattazione collettiva nazionale e decentrata. Articolo 5 - CONTO DELLA GESTIONE 1. In qualità di agente contabile per i servizi di cassa economale, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla chiusura dell esercizio finanziario l Economo rende il conto della propria gestione. A tale conto, redatto su modello ufficiale, deve essere allegata la documentazione prevista dall art. 233, co. 2, del D.Lgs. n. 267/ A seguito dell avvenuta presentazione, il Responsabile del servizio finanziario provvede alla sua parificazione, ai sensi dell art. 101 del regolamento di contabilità. 3. L approvazione del conto della gestione da parte dell Assemblea, contestualmente all approvazione del rendiconto dell esercizio, costituisce discarico amministrativo a favore dell Economo. 4. Il conto giudiziale della gestione dell Economo, debitamente parificato, è trasmesso alla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti, ai sensi dell art. 233 del D.Lgs. n. 267/2000, entro 60 (sessanta) giorni dall approvazione del rendiconto, a cura dell Area organizzazione e risorse finanziarie. 3

4 Articolo 6 - SOSTITUZIONE TEMPORANEA DELL ECONOMO 1. In caso di assenza o impedimento temporanei l Economo sarà sostituito con tutti gli obblighi, le responsabilità e i diritti, da altro dipendente dell Ente, individuato in sede di provvedimento di nomina dell Economo. 2. Si applicano le disposizioni di cui all art. 2, in quanto compatibili. Articolo 7 - REGISTRI OBBLIGATORI PER LA TENUTA DEL SERVIZIO ECONOMATO 1. Per la regolare tenuta del servizio economato, l Economo dovrà tenere sempre aggiornati i seguenti registri o bollettari: giornale di cassa dei pagamenti per le annotazioni cronologiche delle operazioni con la quadratura contabile e la determinazione del fondo di cassa alla fine di ogni giornata; giornale di cassa delle riscossioni per le annotazioni cronologiche delle operazioni con la quadratura contabile e la determinazione del fondo di cassa alla fine di ogni giornata; Bollettario dei buoni di pagamento; Bollettario delle riscossioni. 2. Ove consentito, tali registri potranno essere gestiti con modalità informatizzate. PARTE II - ATTRIBUZIONI Articolo 8 - ATTRIBUZIONI GENERALI ED ESCLUSIVE 1. L Economo provvede alla gestione di cassa delle spese d ufficio di non rilevante ammontare attraverso i fondi appositamente anticipati dall Ente per il pagamento delle spese espressamente indicate dal presente regolamento. 2. L Economo provvede altresì alla riscossione delle entrate indicate nel presente regolamento e dispone la provvista e la distribuzione della carta bollata e delle marche da bollo occorrenti agli uffici. Provvede inoltre alla custodia dei valori. 3. Nell espletamento delle proprie funzioni, l Economo provvede agli adempimenti di istruttoria amministrativa e controllo. 4. Il servizio di cassa economale di cui al corrente articolo viene svolto con le modalità stabilite nel presente regolamento. Articolo 9 - ATTRIBUZIONI SPECIFICHE 1. Al servizio economato possono essere attribuite funzioni ulteriori ed eventuali rispetto al servizio di cassa economale di cui al precedente articolo, così come previsto dal presente regolamento, nonche così come valutate dall Ente sulla base della propria organizzazione e delle proprie esigenze e affidate con il provvedimento di nomina dell Economo e/o provvedimento equivalente. A titolo esemplificativo e non esaustivo, si fa riferimento ai servizi ed alle spese di rappresentanza, ricorrenti o saltuarie; alla gestione del parco mezzi, ivi incluse le manutenzioni e l approvvigionamento del carburante; alla gestione dei beni mobili dell Ente. 2. Il Presidente può autorizzare, in deroga a quanto previsto al comma precedente, l autonoma effettuazione di particolari specifiche provviste da parte di altri uffici, nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento. 3. E fatto divieto agli uffici dell Ente di procedere all acquisizione di beni e servizi rientranti nelle competenze dell Economo, senza la preventiva autorizzazione di cui al co. 2 del presente articolo. L Ente non riconosce e non assume l onere per forniture di beni e servizi ordinati direttamente a terzi da soggetti non abilitati ai sensi del presente regolamento. PARTE III ATTRIBUZIONI GENERALI ED ESCLUSIVE Articolo 10 - FUNZIONI DI CASSIERE 1. L Economo ha funzioni di cassiere per il servizio di cassa economale previsto dal precedente art. 8 del presente regolamento. Articolo 11 - RISCOSSIONE DI ENTRATE DA PARTE DELL ECONOMO 1. Il servizio di cassa economale provvede alla riscossione delle seguenti entrate di natura particolare e di non rilevante ammontare: corrispettivi per prestazioni che, per la loro saltuarietà, non consentono l organizzazione di un apposita procedura di riscossione (depositi contrattuali, rimborso spese, spese contrattuali e diritti di segreteria, ecc.); 4

5 proventi vari per servizi resi agli utenti (rilascio di copie, ecc.), secondo le modalità stabilite dagli appositi regolamenti; proventi derivanti dalla vendita di beni e materiali fuori uso; ogni altri introito non previsto, per il quale si ritenga necessario provvedere ad un immediato incasso e non sia possibile il diretto versamento in tesoreria. 2. All atto della riscossione l Economo rilascia regolare quietanza, datata e numerata progressivamente, da staccarsi da un apposito bollettario ovvero emessa mediante procedure informatizzate. 3. La quietanza deve contenere: la causale della riscossione; il nome del debitore; l importo riscosso; la firma di quietanza; l indicazione della voce di bilancio su cui deve essere imputata l entrata. 4. Le somme incassate sono conservate dall Economo e successivamente versate presso la tesoreria nel piu breve tempo possibile e, comunque, entro l ultimo giorno del mese relativo alla loro riscossione con imputazione alle singole risorse di entrata del bilancio. Del versamento viene data immediata comunicazione all Area organizzazione e risorse finanziarie per l emissione delle reversali di incasso a copertura degli incassi, con imputazione alle varie voci di bilancio. 5. L Economo non può utilizzare le somme riscosse per eseguire pagamenti di spese di qualunque natura. 6. Per le entrate riscosse l Economo rende il conto ai sensi e con le modalità di cui all art. 233 del D.Lgs. n. 267/2000 e al precedente art. 5 del presente regolamento. Articolo 12 - ASSEGNAZIONE RISORSE PER LA GESTIONE DELLE SPESE 1. In sede di assegnazione delle risorse, il Presidente individua le risorse allocate in specifiche voci di bilancio di spesa da gestire esclusivamente attraverso i Fondi economali, per un ammontare massimo pari a 5.000,00 (cinquemila) euro. 2. Con decreto del Presidente può essere disposta l integrazione delle risorse assegnate per la gestione delle spese economali, qualora concorrano circostanze eccezionali e straordinarie da rendere insufficiente l assegnazione massima di cui al precedente comma. 3. Per svolgere l ordinario servizio di cassa economale, il Direttore o, se istituita, la Posizione organizzativa responsabile dell Area assegnataria delle risorse da gestire esclusivamente attraverso i Fondi economali determina, all inizio di ciascun esercizio e nei limiti degli stanziamenti di PEG approvati dal Presidente, il Fondo economale occorrente per l espletamento del servizio economato, provvedendo contestualmente all assunzione dei relativi impegni sugli stanziamenti di spesa interessati, ai sensi dell art. 183 del D.Lgs. n. 267/20007, al fine di apporre il vincolo di indisponibilità sulle relative somme. Articolo 13 - ANTICIPAZIONI 1. Per provvedere al pagamento in contanti delle spese d ufficio di non rilevante ammontare rientranti nelle sue competenze sarà emesso, in favore dell Economo, all inizio di ogni esercizio finanziario, un mandato di pagamento dell importo non superiore a 1.000,00 (mille) euro a valere sul Fondo economale stanziato in bilancio al titolo VII Uscite per conto terzi e partite di giro. 2. I prelievi dal Fondo economale devono essere effettuati in relazione alle reali esigenze di pagamento e in modo da rendere minima la giacenza di denaro per le necessità quotidiane. 3. Al pagamento delle spese e dei rimborsi di cui sopra, l Economo provvede in contanti, attingendo alla disponibilità della cassa economale. 4. L Economo è responsabile delle somme a lui assegnate fino a quando non abbia ottenuto il discarico del rendiconto di cui all art. 233 del D.Lgs. n. 267/2000 e al successivo art. 18 e non può fare delle stesse un uso diverso da quello per le quali vengono assegnate. Articolo 14 - APERTURA DI CONTO CORRENTE PRESSO IL TESORIERE 1. Per la gestione delle somme derivanti dalle anticipazioni dei fondi economali di cui al precedente art. 13 può essere istituito, presso il Tesoriere, uno specifico conto corrente intestato all Economo e riservato all attività economale. 2. L Economo è autorizzato ad effettuare i prelevamenti mediante emissione di assegni o disposizioni di pagamento intestati direttamente a favore dei creditori oppure a favore di sé medesimo. 3. Per l esecuzione dei pagamenti in contanti l Economo dispone di una cassa economale alimentata con prelievi in contanti. I prelievi devono essere effettuati in relazione alle esigenze di pagamento e in modo da rendere minima la giacenza di denaro contante nella cassa economale. 4. I documenti concernenti le operazioni effettuate sul conto corrente sono allegati alla contabilità di cassa. 5. Gli interessi maturati sul conto corrente sono di competenza dell Ente e sono versati periodicamente in tesoreria. Gli oneri bancari dovranno essere rendicontati a reintegro o a discarico dell anticipazione economale ricevuta. 5

6 Articolo 15 - PAGAMENTI DELL ECONOMO LIMITI 1. L Economo può utilizzare l anticipazione ricevuta esclusivamente per le spese necessarie a far fronte ad esigenze di immediatezza ed urgenza non compatibili con gli indugi della negoziazione e per le quali il relativo pagamento contrasta con le ordinarie procedure di ordinazione. 2. L Economo, entro i limiti massimi dell anticipazione economale e nel rispetto della normativa vigente, provvede a spese: minute d ufficio; urgenti; imprevedibili e non programmabili; indifferibili (a pena danni); necessarie per il funzionamento degli uffici; per forniture non continuative; per l acquisizione dei seguenti beni e servizi: servizi postali, telegrafo, carte e valori bollati; spedizioni ferroviarie o postali contrassegno; trasporto di materiali e prestazioni occasionali di facchinaggio, pulizia e simili; piccole riparazioni e manutenzioni; utenze elettriche, telefoniche e di acquedotto; canoni radiofonici e televisivi; allacciamenti elettrici; pedaggi autostradali e spese per parcheggi; ritiro ed inoltro di pacchi o plichi; assicurazioni veicoli e premi assicurativi di beni di proprietà dell Ente; abbonamento e acquisto di pubblicazioni ufficiali, di giornali, di libri e pubblicazioni di carattere giuridico, tecnico e amministrativo; tassa di immatricolazione e circolazione veicoli; rimborsi di spese a personale dipendente (trasferte e/o altro); riproduzione di atti e documenti, copie eliografiche e fotocopie; licenze, autorizzazioni, certificazioni necessarie alla attività degli uffici; diritti di autore (SIAE); quote di iscrizione a convegni per dipendenti; pubblicazioni obbligatorie dovute per leggi e/o disposizioni regolamentari (G.U., B.U.R., F.A.L., giornali e quotidiani); stipulazione, registrazione, trascrizione, visure catastali, in ordine a contratti; procedure esecutive e notifiche a mezzo di ufficiali giudiziari; spese per cerimonie, ricevimenti, onoranze e funzioni di rappresentanza non differibili; accertamenti sanitari per il personale; riparazione e manutenzione di automezzi e beni mobili, quali strumenti di lavoro, nonché l acquisto di materiali di ricambio, carburanti e lubrificanti; buoni mensa e/o rimborso pasto al dipendente se e in quanto dovuto; noleggio di attrezzature per l organizzazione di manifestazioni pubbliche; facchinaggio e trasporto materiali; spese in dipendenza di obblighi di legge; ogni altra spesa minuta ed urgente necessaria a far fronte con immediatezza alle esigenze di funzionamento degli uffici. 3. I pagamenti di cui al presente articolo possono essere eseguiti per un importo massimo unitario pari a 500,00 (cinquecento) euro inclusa IVA. Tale limite non può essere eluso mediante il frazionamento di lavori o forniture di natura omogenea. 4. Il limite di cui al comma precedente non si applica nel caso di: spese aventi natura obbligatoria ovvero tassativamente regolate dalla legge; spese connesse ad adempimenti d ufficio aventi carattere non discrezionale. 5. Nella gestione delle spese di cui al presente articolo l Economo agisce in autonomia e sotto la propria responsabilità, nel rispetto delle specifiche disposizioni di legge vigenti tempo per tempo. 6. Prima di procedere all ordinazione della spesa l Economo deve accertare che la stessa trovi capienza nelle anticipazioni ricevute e nelle previsioni di spesa. 7. L Economo provvede al pagamento delle spese sulla base dei documenti rappresentativi dei beni e servizi acquisiti, previa verifica della regolarità contabile e fiscale dei medesimi. Lo stesso è personalmente responsabile della regolarità dei pagamenti. 8. L Economo non può fare delle somme ricevute un uso diverso da quello per cui sono state anticipate. 6

7 Articolo 16 - BUONO ECONOMALE 1. Il pagamento delle spese da parte dell Economo con i fondi ricevuti in anticipazione è ordinato mediante buoni economali, datati e numerati progressivamente da staccarsi da un bollettario ovvero gestiti mediante procedure informatizzate. 2. Ogni buono di pagamento deve contenere: la causale del pagamento; i documenti giustificativi della spesa effettuata; i dati identificativi del creditore; l importo corrisposto; la firma di quietanza; l indicazione della voce di bilancio su cui deve essere imputata la spesa e dell impegno di spesa. 3. Nessun buono di pagamento può essere emesso in assenza di disponibilità del Fondo economale, in termini di stanziamento sulla voce di bilancio e/o sull impegno. Articolo 17 - ANTICIPAZIONI PROVVISORIE 1. L Economo può dare corso ad anticipazioni provvisorie di somme nei seguenti casi: per missioni fuori sede dei dipendenti, che comportano spese di particolare rilevanza, e comunque di importo previsto non inferiore a 50,00 euro; per far fronte ad esigenze urgenti e improrogabili qualora non sia possibile provvedere con le normali procedure senza arrecare grave danno ai servizi. 2. Tali anticipazioni potranno essere disposte solo previa autorizzazione del Direttore, anche nel provvedimento di autorizzazione in caso di missioni fuori sede, nella quale viene specificato il motivo della spesa, l importo della somma da anticipare, il beneficiario dell anticipazione e l impegno a fornire il rendiconto delle somme anticipate entro 3 (tre) giorni dalla effettuazione delle spese allegando ricevute delle spese sostenute. 3. Per le somme effettivamente e definitivamente pagate sarà emesso il corrispondente buono di pagamento a cui dovrà essere allegata tutta la documentazione di spesa e la richiesta di cui al precedente comma 2. Articolo 18 - RENDICONTO DELLE ANTICIPAZIONI E DELLE SPESE 1. Entro 15 (quindici) giorni successivi al termine di ogni trimestre e, comunque, in relazione alle esigenze di disponibilità della cassa economale, è cura dell Economo presentare al Responsabile del servizio finanziario la rendicontazione delle somme anticipate per il pagamento di forniture e servizi e per il pagamento di rimborsi di propria competenza. Nel caso di esaurimento delle somme assegnate, la rendicontazione deve essere prodotta entro i 15 (quindici) giorni successivi all ultimo pagamento effettuato e, in ogni caso, al 31 dicembre di ogni anno. 2. Il rendiconto deve recare l indicazione dell impiego delle somme distintamente per ciascuna tipologia di spesa di riferimento e deve essere accompagnata dalla seguente documentazione: buono di pagamento dell Economo, relativo ad ogni pagamento effettuato, numerato e datato, sottoscritto dall Economo e quietanzato dal creditore, recante gli estremi del giustificativo di spesa (fattura, ricevuta o altro documento); tutta la documentazione originale riferita al pagamento effettuato. 3. Il rendiconto è ammesso a discarico solo dopo che, nel termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento, ne sia stata riconosciuta la regolarità dal Responsabile del servizio finanziario e, ove vengano rilevate irregolarità, il rendiconto è oggetto di specifici provvedimenti da parte del Direttore. Di ogni irregolarità è immediatamente informato l Organo di revisione. 4. Ottenuto il riconoscimento della regolarità del rendiconto ai sensi del comma precedente, l Economo provvede a richiedere il rimborso delle somme anticipate per il pagamento delle forniture e servizi e per il pagamento di rimborsi di propria competenza oggetto della rendicontazione. 5. Il Direttore o, se istituita, la Posizione organizzativa responsabile dell Area assegnataria delle risorse da gestire esclusivamente attraverso i Fondi economali, con propria determinazione, previa positiva verifica della regolarità contabile del rendiconto e della completezza della documentazione di cui ai precedenti commi, ordina l emissione dei mandati di pagamento per il rimborso a favore dell Economo delle somme pagate, con imputazione sulle voci di bilancio interessate. 6. Il Fondo economale si estingue nell anno per l intero importo a seguito di restituzione dell anticipazione ricevuta mediante versamento in tesoreria, il quale viene riscosso con reversale di incasso con imputazione al titolo IX delle entrate Entrate per conto terzi e partite di giro. Articolo 19 - GIORNALE DI CASSA 1. Tutte le anticipazioni ricevute, i buoni di pagamento emessi e i rimborsi effettuati sono annotati in un apposito giornale di cassa dei pagamenti, di cui al precedente art. 7. 7

8 2. L Economo ha l obbligo di tenere, manualmente o a mezzo del sistema informatico dell Ente, un giornale di cassa, aggiornato quotidianamente, nel quale sono registrate cronologicamente le operazioni di incasso e di pagamento. 3. Sugli atti che costituiscono la contabilità di cassa economale sono annotati il visto, le eventuali osservazioni e rilievi, la data e la firma del Responsabile del servizio finanziario e/o dell Organo di revisione in occasione delle verifiche di cassa di cui al seguente articolo. 4. Con riferimento alla riscossione delle entrate indicate nel presente regolamento, l Economo provvede all annotazione delle corrispondenti operazioni in un apposito giornale di cassa delle riscossioni, di cui al precedente art. 7. Articolo 20 - VERIFICHE DI CASSA 1. Le verifiche ordinarie della cassa economale vengono effettuate ogni 3 (tre) mesi, in concomitanza della verifica ordinaria di cassa di cui all art. 223 del D.Lgs. n. 267/2000, dall Organo di revisione economico-finanziaria, alla presenza dell Economo. Ulteriori ed autonome verifiche possono essere disposte in qualsiasi momento su iniziativa del Presidente, del Responsabile del servizio finanziario o dell Organo di revisione. 2. Le verifiche straordinarie di cassa sono disposte a seguito del mutamento della persona dell Economo e del Presidente, ai sensi dell art. 224 del D.Lgs. n. 267/ Mediante tali verifiche si accerta: il carico delle somme attribuite all Economo a titolo di anticipazione, nonche delle somme riscosse; il discarico per i pagamenti eseguiti e regolarmente documentati e per i versamenti effettuati presso il Tesoriere; la giacenza di cassa; la corretta tenuta del giornale di cassa e di tutti i registri. 4. Alle operazioni di verifica intervengono, di norma, l agente contabile, il Responsabile del servizio finanziario e l Organo di revisione dell Ente nonche, nell ipotesi di mutamento della persona dell Economo e del Presidente, il soggetto che cessa dalla carica e quello che la assume. 5. Delle operazioni compiute viene redatto apposito verbale firmato da tutti gli intervenuti. Articolo 21 - RESPONSABILITA 1. Ciascun soggetto coinvolto nell utilizzo dei fondi economali risponde della correttezza della gestione in relazione a quanto previsto dal presente regolamento. In particolare: l Economo è tenuto a verificare, ai fini dell ottenimento del discarico, che: la spesa sostenuta rientri nelle tipologie ammesse dal precedente art. 15 e rispetti i limiti massimi ivi previsti; sussista la necessaria copertura finanziaria; sia rispettato l obbligo di documentazione; il Direttore o, se istituita, la Posizione organizzativa responsabile dell Area che richiede la spesa è responsabile: della legittimità della spesa e della sua attinenza/compatibilità con i fini istituzionali dell Ente; della compatibilità della spesa con le disposizioni normative di affidamento e altri vincoli preordinati; il Responsabile del servizio finanziario deve verificare: la completezza della documentazione e la regolarità delle scritture; la coerenza della gestione con quanto previsto dal regolamento; la corretta imputazione contabile e la capienza dello stanziamento. PARTE IV ATTRIBUZIONI SPECIFICHE Articolo 22 - MAGAZZINI ECONOMALI 1. La conservazione e distribuzione dei materiali approvvigionati dal servizio economato avviene, qualora funzionalmente necessario, mediante la costituzione di apposito magazzino economale posto sotto la direzione dell Economo, il quale è responsabile della gestione dei materiali depositati e della loro buona conservazione. 2. L Economo cura la presa in consegna dei materiali, effettua le opportune verifiche quantitative e qualitative e provvede alla loro ordinata disposizione, al fine di provvedere con facilità alla loro movimentazione e controllo. Articolo 23 - ASSEGNAZIONE ED USO DEGLI AUTOMEZZI 1. Gli automezzi destinati ad un uso promiscuo e, cioè, non riservati in via esclusiva ad un Area e/o servizio, ma destinati ad essere utilizzati indistintamente da parte di tutto il personale dell Ente, sono assegnati all Economo. 2. L Economo è responsabile di tutte le pratiche e la documentazione amministrativa-tecnico-fiscale connessa (libretto, assicurazione, bollo, revisioni, tagliandi, incidenti, ecc.), con gestione delle relative scadenze. 3. Gli stessi sono utilizzati previa prenotazione del mezzo da effettuarsi entro il giorno precedente a quello della missione. 8

9 4. In caso di prenotazioni di utilizzo contestuale dello stesso mezzo, esso viene concesso dall Economo avendo riguardo alla inderogabilità o urgenza della missione e, in subordine, all ordine di arrivo delle prenotazioni. 5. Ogni automezzo verrà dotato, inoltre, di un registro di bordo sul quale il conducente dovrà annotare i percorsi effettuati ed il motivo della missione, la data e l ora di ritiro e di consegna del mezzo, nonche i chilometri percorsi. Articolo 24 - RIFORNIMENTI, RIPARAZIONI E MANUTENZIONI 1. I rifornimenti di carburante e lubrificante sono effettuate secondo le modalità operative individuate dall Economo in rispondenza alle esigenze organizzative dell Ente (ad esempio, buoni carburante, ecc.). 2. La riparazione e la manutenzione degli automezzi sono disposte dall Economo ed affidate ad officine appositamente individuate secondo le disposizioni legislative, regolamentari ed eventualmente contrattuali (ad esempio, in ipotesi di noleggio). Articolo 25 - ADEMPIMENTI IN CASO DI INCIDENTI 1. Nel caso di incidenti accaduti a veicoli dell Ente, il guidatore informa immediatamente il Direttore e, se istituita, la Posizione organizzativa responsabile dell Area interessata, nonché l Economo. 2. Tutta la documentazione inerente quanto avvenuto, con l indicazione degli estremi delle coperture assicurative dei terzi comunque coinvolti, viene fatta pervenire all Economo entro 2 (due) giorni dall incidente. 3. L Economo, sulla base degli elementi raccolti, dispone la denuncia alle imprese assicurative secondo le norme vigenti e, in caso di danneggiamento del mezzo, richiede l effettuazione d urgenza degli accertamenti del caso, al fine di fare eseguire le necessarie riparazioni. PARTE V NORME TRANSITORIE E FINALI Articolo 26 - PUBBLICAZIONE 1. Il presente regolamento è pubblicato all Albo Pretorio dell Ente per 15 (quindici) giorni consecutivi ed entra in vigore con la data di esecutività ovvero di immediata eseguibilità della deliberazione di approvazione. 2. Il Regolamento è, altresì, pubblicato nell apposita sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale dell Ente. Articolo 27 - RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI 1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle norme contenute nell ordinamento ed in altre disposizioni specifiche di legge. 2. A seguito di sopravvenute norme di legge aventi carattere inderogabile incompatibili con il presente regolamento, si applicheranno le norme di legge cogenti, in attesa dell adeguamento delle disposizioni del presente regolamento. Articolo 28 - NORME TRANSITORIE E FINALI 1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati il regolamento di contabilità e del servizio di economato approvato con deliberazione dell Assemblea n. 4 del , nonché le norme incompatibili previste in altri regolamenti dell Ente, che dovranno, comunque, essere successivamente adeguati. 9

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