Incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia, in vigore la norma per favorire il ritorno dei cervelli in fuga

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1 S Anno TARIFFA R.O.C. - POSTE ITALIANE S.P.A. - SPEDIZIONE IN ABBONAMENTO POSTALE - D.L. 353/2003 (CONV. IN L. 27/02/2004 N. 46), ART. 1, COMMA 1, D.C.B. ROMA SCUOLA N.A.L.S.. EDIZIONE QUADRI XXXVI Numero 32 SCUOLA S.N.A.L.S. Quotidiano del Sindacato Nazionale Autonomo Lavoratori Scuola aderente alla Conf. s.a.l. 1 Incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia, in vigore la norma per favorire il ritorno dei cervelli in fuga La legge pubblicata in Gazzetta Ufficiale IL PATRONATO a cura di LUCIA ORLANDO Coordinatore Nazionale Confsal-Snals Ricerca Sede centrale Via di Vigna Jacobini, Roma Tel. 06/ (centralino) Fax 06/ inpas@ilpatronato.it

2 2 Incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia La legge pubblicata in Gazzetta Ufficiale È entrata in vigore il 28 gennaio scorso la legge 30 dicembre 2010, n. 238, che prevede agevolazioni fiscali per il rientro in Italia di giovani lavoratori e studiosi, pensata, in particolare, come misura per il rientro dei cervelli in fuga. I destinatari sono cittadini italiani o di altri paesi dell UE, nati non prima del 1 gennaio 1969, che abbiano risieduto per almeno due anni in Italia e che abbiano svolto all estero un attività lavorativa continuativa o un attività di studio conclusa con il conseguimento di un titolo di studio (laurea o post-laurea) almeno negli ultimi due anni. Tali cervelli, al rientro in Italia con l obiettivo di un assunzione o di avviare un attività propria, potranno avanzare richiesta per usufruire di agevolazioni fiscali, godibili fino al 31 dicembre 2013 e non cumulabili con altre facilitazioni. I redditi da lavoro dipendente, autonomo o d impresa saranno, pertanto, tassati al 20% per le donne e al 30% per gli uomini. Sono inoltre previste altre agevolazioni: la riserva di quote di alloggi dell edilizia pubblica residenziale (per l assegnazione in godimento o per l affitto) e il riconoscimento della contribuzione previdenziale maturata all estero (previa stipula di accordi bilaterali con gli stati di provenienza dei lavoratori) nonché dei titoli conseguiti. LE VALUTAZIONI DEL NOSTRO SINDACATO Il punto più controverso del provvedimento riguarda la decadenza dai benefici di legge, ed il recupero da parte dello Stato di quelli già goduti, nel caso in cui si decida di tornare all estero prima che siano trascorsi cinque anni. È evidente, infatti, che questa misura possa mettere il lavoratore in una posizione di debolezza nei confronti del datore di lavoro. Sempre per lo stesso motivo, non appare opportuna la disparità tra la durata massima del periodo in cui beneficiare delle deduzioni (un triennio), e il sostanziale obbligo a rimanere in Italia per un quinquennio. Lucia Orlando Il testo della legge è pubblicato nelle pagine seguenti. SCUOLA S.N.A.L.S. QUOTIDIANO DEL SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO LAVORATORI SCUOLA ADERENTE ALLA CONF. S.A.L. Direttore: MARCO PAOLO NIGI Direttore responsabile: LUCIA TAGLIAFIERRO Comitato di redazione: ANTONIO CASELLA GIUSEPPINA DI GIACOMO GINO GALATI ACHILLE MASSENTI ROBERTO MOLLICONE ROBERTO SOLDATO Direzione, Amministrazione e Pubblicità: Via Leopoldo Serra, Roma Tel Redazione: Telefax Pubblicità 2,84 per mm. colonna Prezzo a copia 0,77 Registrato Tribunale di Roma n del Stampa: ROTOPRESS S.R.L. DRAGONA RM Fotografia: INPHOTOWEB Sito WEB: info@snals.it Gestione editoriale: Editoriale B.M. Italiana s.r.l. - Via di Vigna Jacobini, Roma Impresa beneficiaria, per questa testata, dei contributi di cui alla legge n. 250/90 e successive modifiche ed integrazioni

3 3 Legge 30 dicembre 2010, n. 238 Incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia. CAPO I DISPOSIZIONI COMUNI La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1. (Finalità. Durata degli incentivi fiscali) 1. La presente legge intende contribuire allo sviluppo del Paese mediante la valorizzazione delle esperienze umane, culturali e professionali maturate da cittadini dell'unione europea che hanno risieduto continuativamente per almeno ventiquattro mesi in Italia, che studiano, lavorano o che hanno conseguito una specializzazione post lauream all'estero e che decidono di fare rientro in Italia. A tale fine, la presente legge prevede la concessione di incentivi fiscali, sotto forma di minore imponibilità del reddito, in favore dei soggetti individuati con il decreto di cui all'articolo 2, comma I benefici fiscali di cui alla presente legge spettano dalla data di entrata in vigore della medesima legge fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre Hanno diritto ai predetti benefici i cittadini dell'unione europea che, alla data del 20 gennaio 2009, siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2. CAPO II Incentivi fiscali per i lavoratori Art. 2. (Caratteristiche dei soggetti beneficiari) 1. Hanno diritto alla concessione dei benefici fiscali di cui all'articolo 3: a) i cittadini dell'unione europea, nati dopo il 1 gennaio 1969, in possesso di un titolo di laurea, che hanno risieduto continuativamente per almeno ventiquattro mesi in Italia e che, sebbene residenti nel loro Paese d'origine, hanno svolto continuativamente un'attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori di tale Paese e dell'italia negli ultimi ventiquattro mesi o più, i quali vengono assunti o avviano un'attività di impresa o di lavoro autonomo in Italia e trasferiscono il proprio domicilio, nonchè la propria residenza, in Italia entro tre mesi dall'assunzione o dall'avvio dell'attività; b) i cittadini dell'unione europea, nati dopo il 1 gennaio 1969, che hanno risieduto continuativamente per almeno ventiquattro mesi in Italia e che, sebbene residenti nel loro Paese d'origine, hanno svolto continuativamente un'attività di studio fuori di tale Paese e dell'italia negli ultimi ventiquattro mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream, i quali vengono assunti o avviano un'attività di impresa o di lavoro autonomo in Italia e trasferiscono il proprio domicilio, nonchè la propria residenza, in Italia entro tre mesi dall'assunzione o dall'avvio dell'attività. 2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le categorie dei soggetti di cui al comma 1, tenendo conto delle specifiche esperienze e qualificazioni scientifiche e professionali e garantendo che non si determinino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. CAPO II Incentivi fiscali per i lavoratori Art. 3. (Caratteristiche dei benefici) 1. I redditi di lavoro dipendente, i redditi

4 4 d'impresa e i redditi di lavoro autonomo percepiti dalle persone fisiche di cui all'articolo 2 concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in misura ridotta, secondo le seguenti percentuali: a) 20 per cento, per le lavoratrici; b) 30 per cento, per i lavoratori. 2. I benefici di cui al comma 1 sono riconosciuti nel rispetto dei limiti fissati dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore (de minimis). 3. La fruizione dei benefici di cui al comma 1 è incompatibile con la contemporanea fruizione degli incentivi previsti dall'articolo 17 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonchè del credito d'imposta previsto dall'articolo 1, commi da 271 a 279, della legge 27 di cembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. 4. Sono esclusi dai benefici di cui al presente articolo i soggetti che, essendo titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con pubbliche amministrazioni o con imprese di diritto italiano, svolgono all'estero, in forza di tale rapporto, la propria attività lavorativa anche per il periodo temporale individuato dall'articolo Il beneficio attribuito ai lavoratori dipendenti, su specifica richiesta di questi ultimi, è computato dal datore di lavoro ai fini del calcolo delle ritenute fiscali. Con provvedimento del direttore dell'agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni necessarie per l'applicazione del presente comma. CAPO III Agevolazioni e tutela dei diritti acquisiti per i lavoratori che rientrano in Italia Art. 4. (Gestione delle procedure amministrative per il rientro in Italia) 1. Le pratiche e gli adempimenti necessari a perfezionare il rientro in Italia delle persone fisiche cui si applica la presente legge sono curate dagli uffici consolari italiani all'estero, anche d'intesa con la società Italia Lavoro Spa. Alle persone fisiche che rientrano in Italia è garantita, in quanto applicabile, l'attestazione delle proprie competenze e dei titoli acquisiti all'estero, attraverso il rilascio della documentazione «Europass», di cui alla decisione n. 2241/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre Il Ministro degli affari esteri, con decreto adottato di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le funzioni e i ruoli dei soggetti coinvolti nelle procedure di cui al comma 1, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il decreto di cui al primo periodo individua la misura dei diritti da porre a carico delle persone fisiche che rientrano in Italia in modo da garantire la copertura integrale dei maggiori oneri derivanti, ai fini dell'attuazione del comma 1, dalle intese con la società Italia Lavoro Spa. CAPO III Agevolazioni e tutela dei diritti acquisiti per i lavoratori che rientrano in Italia Art. 5. (Riserva di alloggi di edilizia residenziale pubblica) 1. Le regioni, nell'ambito delle loro disponibi-

5 5 lità, possono riservare ai soggetti di cui all'articolo 2 una quota degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assegnazione in godimento o alla locazione per uso abitativo per un periodo non inferiore a ventiquattro mesi. CAPO III Agevolazioni e tutela dei diritti acquisiti per i lavoratori che rientrano in Italia Art. 6. (Tutela dei diritti acquisiti) 1. Il Governo promuove la stipulazione di accordi bilaterali con gli Stati esteri di provenienza dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), finalizzati a riconoscere a detti lavoratori il diritto alla totalizzazione dei contributi versati a forme di previdenza estere con quelli versati a forme di previdenza nazionale. Alla ratifica degli accordi di cui al presente comma si provvede solo successivamente all'individuazione, con apposito provvedimento legislativo, delle occorrenti risorse finanziarie. CAPO IV Cause di decadenza e disposizione finanziaria Art. 7. (Cause di decadenza dai benefici) 1. Il beneficiario degli incentivi fiscali di cui all'articolo 3, comma 1, decade dal diritto agli stessi se trasferisce nuovamente la propria residenza o il proprio domicilio fuori dell'italia prima del decorso di cinque anni dalla data della prima fruizione del beneficio. In tal caso si provvede al recupero dei benefici già fruiti, con applicazione delle relative sanzioni e interessi. CAPO IV Cause di decadenza e disposizione finanziaria Art. 8. (Disposizione finanziaria) 1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al capo II della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 30 dicembre 2010 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Alfano CERN di Ginevra

6 6 Spese per missione, ridotti i tagli Il decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010 imponeva, a partire dal 2011, un tetto alle spese di missione pari al 50% di quelle sostenute nel La norma, contestata dal nostro sindacato in quanto effetto di tagli lineari che non considerano le specificità dei comparti, è stata mitigata dalla legge di riforma dell università, la legge n.240 del 30 dicembre 2010 (pubblicata in G.U. suppl.ord. n.11, 14 gennaio 2011) entrata in vigore lo scorso 29 gennaio. Nell articolo 29, al comma 15, si precisa che il tetto di spesa alle missioni non viene imposto sui fondi provenienti dall Unione Europea o da soggetti privati. Beneficiari del provvedimento sono sia gli Atenei che gli Enti pubblici di ricerca. Pubblichiamo di seguito, per completezza di informazione, il testo del c. 12, art. 12, quarto periodo, del D.L. n.78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010 e il c. 15, art. 29 della legge 240 di riforma dell università. D.L. 31 maggio 2010, n stralcio 12. A decorrere dall anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per missioni, anche all estero, con esclusione delle missioni internazioni di pace, delle missioni delle forze di polizia e dei vigili del fuoco, nonché di quelle strettamente connesse ad accordi internazionali ovvero indispensabili per assicurare la partecipazione a riunioni presso enti e organismi internazionali o comunitari, nonché con investitori istituzionali necessari alla gestione del debito pubblico, per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell anno Gli atti e i contratti posti in essere in violazione della disposizione contenuta nel primo

7 7 periodo del presente comma costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale. Il limite di spesa stabilito dal presente comma può essere superato in casi eccezionali, previa adozione di un motivato provvedimento adottato dall organo di vertice dell amministrazione, da comunicare preventivamente agli organi di controllo ed agli organi di revisione dell ente. Il presente comma non si applica alla spesa effettuata per lo svolgimento di compiti ispettivi. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le diarie per le missioni all estero di cui all art. 28 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con legge 4 agosto 2006, n. 248, non sono più dovute; la predetta disposizione non si applica alle missioni internazioni di pace. Con decreto del Ministero degli affari esteri di concerto con il Ministero dell economia e delle finanze sono determinate le misure e i limiti concernenti il rimborso delle spese di vitto e alloggio per il personale inviato all estero. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli articoli 15 della legge 18 dicembre 1973, n.836 e 8 della legge 26 luglio 1978, n.417 e relative disposizioni di attuazione, non si applicano al personale contrattualizzato di cui al d.lgs. 165 del 2001 e cessano di avere effetto eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi. Legge 30 dicembre 2010, n stralcio 15. All'articolo 6, comma 12, quarto periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo le parole: «compiti ispettivi» sono aggiunte le seguenti: «e a quella effettuata dalle università e dagli enti di ricerca con risorse derivanti da finanziamenti dell'unione europea ovvero di soggetti privati».

8 8 brevi Accordo per la traduzione italiana del Talmud Il Ministro Gelmini, il Sottosegretario Letta, il Presidente del CNR, il Presidente delle Comunità Ebraiche e il Presidente del Collegio Rabbinico Italiano hanno siglato, lo scorso 21 gennaio, il Protocollo d intesa relativo al Progetto Talmud. Tale progetto, finanziato dal Roma, sede del CNR Miur con uno stanziamento di 5 milioni di euro, prevede la traduzione in italiano del Talmud originale (in lingua aramaica ed ebraica) con commento originale e testo a fronte. Il progetto avrà la durata di cinque anni ed il CNR ne sarà il principale referente per la gestione scientifica, tecnico-amministrativa e finanziaria. Lavoreranno al progetto venti traduttori, supportati da dieci traduttori addetti alla revisione e alla supervisione, un coordinatore, un web manager, due amministrativi. Ne dà notizia, tra le News di gennaio, l Ufficio stampa del Miur Pon Ricerca e Competitività, proroga delle domande Pubblicato sul sito del Miur, l Avviso con il quale si rende noto che sono stati prorogati i termini di scadenza per la presentazione delle domande nell ambito del Programma operativo nazionale (PON) - Ricerca e Competitività 2007/2013. La nuova data è stata fissata al 22 marzo 2011 con decreto direttoriale n. 53/Ric. del 2 febbraio scorso. Ricordiamo che la finalità del Pon Ricerca e Competitività, cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale per le regioni di convergenza (Campania, Puglia, Calabria e Sicilia) è quella di. favorire la capacità di produrre ed utilizzare ricerca e innovazione di eccellenza nelle quattro regioni interessate, in modo da assicurare nei relativi territori uno sviluppo duraturo e sostenibile.

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