Art. 1 (Finalità e ambito di applicazione)

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1 REGOLAMENTO di ESECUZIONE dell articolo 8, comma 72, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2, (legge finanziaria 2006), riguardante i criteri e le modalità di presentazione delle domande, di erogazione e di rendicontazione dei finanziamenti concessi a favore delle società di gestione degli alberghi diffusi. Art. 1 (Finalità e ambito di applicazione) 1. Il presente regolamento determina i criteri e le modalità di presentazione delle domande, di erogazione e di rendicontazione dei finanziamenti concessi a favore delle società di gestione degli Alberghi diffusi, di seguito società di gestione, che risultano formalmente costituite ed effettivamente operative in Comuni ubicati nel territorio montano, in esecuzione dell articolo 8, comma 72, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione Legge finanziaria 2006) come da ultimo modificata dalla legge regionale 16 luglio 2010 n. 12. Art. 2 (Definizioni) 1. Ai fini del presente regolamento si intende per : a) territorio montano: zone omogenee di cui all allegato A dell articolo 2, della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia) e successive modificazioni e integrazioni; b) aiuto a titolo de minimis: gli aiuti previsti dal REG. (CE) n del 15 dicembre 2006, relativo all applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di importanza minore de minimis, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell U. E. n. L 379/5 del 28 dicembre 2006 ed in vigore dal 1 gennaio 2007 fino al 31 dicembre 2013; Art. 3 (Beneficiari e requisiti di ammissibilità)

2 1. Possono beneficiare del contributo le società di gestione in possesso di tutti i seguenti requisiti: a) formale costituzione: per formale costituzione si intende il possesso al momento della presentazione della domanda dell autorizzazione comunale all esercizio dell attività di Albergo diffuso di cui all articolo 56, della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 Disciplina organica del turismo e successive modificazioni ed integrazioni; b) effettiva operatività: è effettivamente operativa la società che gestisce unità abitative relativamente alle quali, nell anno solare precedente la presentazione della domanda, siano riscontrate un minimo complessivo di 1500 presenze. Dal computo delle presenze devono escludersi quelle di parenti ed affini entro il secondo grado dei soci della società di gestione. 2. Per la verifica dell effettiva operatività ci si avvale del registro delle presenze di cui all articolo 8 comma 71 bis della lr 2/2006 come da ultimo modificata dalla lr 12/ Il registro delle presenze di cui al precedente comma, a partire dall anno 2011, dovrà contenere l indicazione nominativa di ciascun ospite dell albergo diffuso, con il relativo periodo di permanenza e con la menzione della correlata unità abitativa occupata. Il medesimo registro dovrà contenere apposite tabelle riassuntive, per anno, del totale delle presenze per ciascun ospite, con richiamo dei vari periodi di permanenza. Art. 4 (Presentazione della domanda) 1. La domanda di finanziamento, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante della società di gestione e conforme alle disposizioni vigenti in materia fiscale, unitamente alla documentazione di cui al comma 2, è inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento oppure consegnata a mano, alla Presidenza della Regione, Servizio coordinamento politiche per la montagna, entro e non oltre il termine del 31 marzo di ogni anno. In caso di invio tramite raccomandata con avviso di ricevimento fa fede la data del timbro dell ufficio postale accettante, purché la raccomandata pervenga al Servizio coordinamento politiche per la montagna entro quindici giorni dalla scadenza del termine. 2. Alla domanda devono essere allegati: a) copia fotostatica di un documento di identità personale, in corso di validità, del legale rappresentante della società di gestione;

3 b) copia dell autorizzazione comunale all esercizio dell attività di Albergo diffuso di cui all articolo 56 della lr 2/2002 e successive modificazioni ed integrazioni; c) copia del registro delle presenze relative all anno precedente, di cui al comma 2 dell articolo 3; d) dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal legale rappresentante della società di gestione, ai sensi dell articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesta l esistenza dei requisiti di cui all art. 3 lettera b), ultima parte; e) dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal legale rappresentante della società di gestione, ai sensi dell articolo 47 del DPR 445/2000, che attesta l inesistenza oppure l eventuale sussistenza di altro aiuto de minimis ricevuto nell anno di presentazione della domanda e nei due esercizi finanziari precedenti; f) dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società di gestione, d impegno a comunicare ogni successiva variazione rilevante in merito alla precedente lettera e); g) dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell articolo 47 del DPR 445/2000, di non versare nella condizione di impresa in difficoltà ai sensi del Reg (CE) n. 800/2008; 3. Al fine dell accertamento dei punteggi di cui all art. 6, alla domanda sono allegati altresì: a) per la verifica di cui alla lettera a) dell art. 6: copia semplice dello statuto e del libro soci della società di gestione dell albergo diffuso, copia semplice del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Artigianato ed Agricoltura ovvero di altra debita documentazione; b) per la verifica di cui alla lettera b) dell art. 6: dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal legale rappresentante della società di gestione, ai sensi dell articolo 47 del DPR 445/2000 che attesta il numero di giorni di presenza continuativa dell ospite dell albergo diffuso che, nell anno solare precedente, ha avuto la presenza continuativa maggiore; c) per la verifica di cui alla lettera c) dell art. 6: copia del materiale promozionale; d) per la verifica di cui alla lettera d) dell art. 6: idonea documentazione di spesa.

4 Art. 5 (Inammissibilità della domanda) 1. Sono inammissibili le domande prive di sottoscrizione, prive anche di uno solo dei requisiti di ammissibilità di cui all articolo 3, nonché quelle pervenute oltre i termini di cui al comma 1 dell art. 4. Art. 6 (Punteggi e graduatoria) 1. Alla domanda di finanziamento è attribuito un punteggio sulla base dei seguenti criteri di priorità : a) presenza, all interno della compagine sociale della società di gestione, di titolari di attività commerciali, artigiane e di servizi nonché di soggetti giuridici inerenti all area dell associazionismo, aventi sede legale nel territorio comunale in cui ricade l Albergo diffuso: punti 15 per ogni socio, fino ad un massimo di 100 punti; b) numero di giorni di presenza continuativa di ogni ospite dell albergo diffuso nell anno solare precedente a quello di presentazione della domanda: meno di 15 giorni di presenza continuativa, punti 160, tra 16 e 30 giorni di presenza continuativa, punti 80; oltre 31 giorni di presenza continuativa, punti 0; c) promozione del prodotto Albergo diffuso attuata: 1. attraverso agenzie di viaggi e consorzi turistici per la gestione, promozione e commercializzazione del prodotto turistico: punti 200; 2. in forma diretta da parte dell albergo diffuso: punti 10 per ciascuna delle attività promozionali all interno del territorio regionale; punti 15 per ognuna delle attività promozionali al di fuori del territorio regionale; d) erogazione di servizi aggiuntivi quali a titolo esemplificativo, nordic walking con guida, trekking fotografico con guida, servizio navette, baby sitter, custodia animali domestici, lavanderia, stireria, organizzazione di convention aziendali: 10 punti per ogni servizio fino ad un massimo di 100 punti; e) attività di Albergo diffuso inserita nel Club di prodotto dell Agenzia Turismo FVG, riferita all anno solare in corso: punti 75; f) alberghi diffusi che insistono su comuni nel cui territorio sono presenti parchi naturali regionale, riserve naturali regionali, biotopi, siti di importanza comunitaria, zone di protezione speciale, aree di salvaguardia per il reperimento prioritario: punti 75.

5 2. La graduatoria delle domande di finanziamento, formulata sulla base della somma dei punteggi ottenuti da ciascuna società di gestione, è approvata con decreto del Direttore centrale competente e pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. Art. 7 (Spese ammissibili e misura dei contributi) 1. Sono ammissibili le spese sostenute per : a) il personale assunto con contratto di lavoro dipendente anche a tempo determinato fino ad un massimo di due unità, nonché spese per la tenuta della contabilità della società di gestione; b) la pulizia ed il cambio della biancheria delle unità abitative dell albergo diffuso affidate a personale non dipendente della società di gestione; c) organizzazione o partecipazione ad iniziative di promozione di tipo culturale, popolare ed enogastronomico quali quelle rivolte alla valorizzazione dei prodotti tipici della zona, degli antichi mestieri, dell artigianato locale e delle tradizioni del luogo comprese le attività didattiche, ricreative, sportive ed escursionistiche. d) organizzazione e gestione di iniziative di marketing turistico e di iniziative promozionali e pubblicitarie individuali e collettive comprese le spese sostenute le consulenze esterne soggette a ritenuta d acconto e/o ad IVA; e) acquisto di nuova apparecchiature informatiche anche multimediali e telefoniche, compreso il fax per l ufficio di ricevimento e per la sala ad uso comune. 2. I contributi sono concessi a titolo de minimis, in osservanza delle condizioni prescritte dal REG. (CE) n. 1998/2006, nella forma di contributi in conto capitale e con la modalità di cui all art. 8 comma 1. Le società di gestione sono informate circa il carattere di contributo a titolo de minimis, mediante esplicito riferimento nel decreto di concessione. 3. Ai sensi dell articolo 2 del REG. (CE) n. 1998/2006, l importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima società non può superare l importo di ,00 (duecentomila) euro nell arco di tre esercizi finanziari consecutivi. 4. Ai fini della verifica del rispetto dei limiti di cui al comma 3, si cumulano tutti gli aiuti percepiti nei tre esercizi finanziari di riferimento a prescindere dalla forma dell aiuto de minimis o dall obiettivo perseguito ed a prescindere dal fatto che l aiuto sia stato finanziato con fondi regionali, statali o comunitari.

6 5. Qualora l importo complessivo del contributo superi il massimale di cui al comma 3, tale importo non può essere considerato de minimis, neppure per la parte che rientra nel limite dei ,00 euro; in tal caso, l intero contributo non può essere concesso a titolo de minimis. 6. Qualora il punteggio attribuito alla domanda risulti pari a zero, il contributo è concesso nella misura fissa di euro ,00. In ogni caso il contributo concedibile alle società di gestione titolari di punteggio non può essere inferiore a euro ,00; in tal caso il contributo assegnabile alle società di gestione titolari di zero punti è ridotto proporzionalmente. Art 8 (Divieto di doppia contribuzione) 1. I contributi di cui al presente regolamento non sono cumulabili con altri incentivi ottenuti per il finanziamento del funzionamento dell albergo diffuso. Art. 9 (Modalità di concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi) 1. Il contributo è concesso con decreto del Direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna proporzionalmente al punteggio ottenuto secondo l ordine stabilito dalla graduatoria al netto di quanto previsto all articolo 7, comma 6 e tenuto conto della disponibilità delle risorse finanziarie stanziate sul bilancio regionale. Le società di gestione beneficiarie, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di ricevimento del decreto di concessione, presentano comunicazione scritta di accettazione del contributo e, se del caso, richiesta di erogazione dell anticipazione di cui al comma L erogazione dell anticipazione è disposta nella misura massima del 70 per cento del contributo concesso, previa presentazione di fideiussione bancaria o di polizza assicurativa ai sensi del comma 2 dell articolo 39 della legge regionale 20 marzo 2000 n. 7, Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso. 3. La rendicontazione delle spese sostenute è presentata al Servizio coordinamento politiche per la Montagna, entro il termine perentorio del 28 febbraio dell anno successivo a quello di presentazione della domanda, secondo le modalità di cui all articolo 41 bis della lr 7/2000 e corredata della dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà, resa dal legale rappresentante ai sensi dell articolo 47 del DPR 445/2000, che attesta l inesistenza o l eventuale sussistenza di qualsiasi altro aiuto de minimis

7 ricevuto durante i due esercizi finanziari precedenti e nell esercizio finanziario di presentazione della domanda, nonché l inesistenza di altri contributi percepiti per il funzionamento dell albergo diffuso. Il saldo è erogato a seguito delle verifiche e dei controlli effettuati sulla rendicontazione presentata dalla società di gestione. L erogazione del contributo avviene in unica soluzione al momento del saldo, con l eccezione di cui al comma 2 del presente articolo. Il saldo del contributo non può in nessun caso eccedere la somma della spesa ritenuta ammissibile; si procede alla rideterminazione del contributo concesso qualora la spesa presentata a rendiconto e ritenuta ammissibile risulti inferiore al contributo concesso medesimo. 4. Sono ammissibili a rendiconto esclusivamente le spese sostenute nell anno di presentazione della domanda di contributo e comprovate mediante bonifico bancario che rechi nella causale il numero della fattura o ricevuta fiscale o altro elemento identificativo qualora trattasi di corresponsione di stipendio ovvero salario. Nella causale del bonifico bancario deve altresì essere indicato il codice fiscale o partita IVA del soggetto a favore del quale il pagamento è stato eseguito. Art. 10 (Vincolo di destinazione) 1. La società di gestione beneficiaria del contributo ha l obbligo di mantenere il possesso e la destinazione dei beni mobili per la durata di 3 anni, dalla data del decreto di saldo. 2. La società di gestione è tenuta a trasmettere ogni anno entro il 28 febbraio e per tutta la durata dell obbligo una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell articolo 47 del DPR 445/2000 attestante il mantenimento del vincolo di destinazione. Art. 11 (Revoca o riduzione del contributo) 1. Il contributo concesso è revocato e le somme eventualmente già erogate sono recuperate nel caso di perdita, relativamente all anno di presentazione della domanda, di uno dei requisiti di cui all articolo Il contributo concesso è parzialmente revocato, con eventuale recupero di somme già erogate, nel caso in cui le spese rendicontate, ritenute ammissibili, sono inferiori al contributo concesso nonché in caso di violazione del vincolo di destinazione di cui all articolo 12, con riferimento al bene rispetto al quale si è verificata la violazione. Art. 12

8 (Norme transitorie) 1. Ai sensi dell articolo 8 comma 71 ter della lr 2/2006 come da ultimo modificata dalla lr 12/2010, in via transitoria per l anno 2010 sono ammissibili le spese sostenute, per le finalità di cui all art. 8, comma 69 della lr 2/2006, nel corso dell anno solare 2010 precedentemente alla presentazione della domanda di finanziamento come consentito dall articolo 36 comma 1, della lr 7/ La domanda di finanziamento per l anno 2010 è presentata, pena l inammissibilità, con le modalità di cui al comma 1 dell articolo 4, entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione sul BUR del presente Regolamento. 3. Alla domanda di finanziamento per l anno 2010 sono allegate: a) la documentazione di cui all articolo 4 comma 2, lettere: a), b), d), e), f), g); b) idonea documentazione attestante le presenze per la verifica dell effettiva operatività di cui all articolo 3, comma 1, lettera b). 4. Al fine dell accertamento dei punteggi di cui all articolo 6, alla domanda sono allegati altresì la documentazione di cui alle lettere a), b), c), d) dell articolo 4, comma Per l anno 2010, non trova applicazione l art. 9 comma Nell ipotesi di albergo diffuso entrato in operatività nel corso dell anno solare 2009, il requisito di ammissibilità di cui all articolo 3, comma 1, lettera b), nonché l ammissibilità delle spese andrà valutata in proporzione al periodo di attività effettivamente svolta. Art. 13 (Rinvio) 1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa rinvio a quanto disposto dalla lr 7/2000. Art. 14 (Entrata in vigore) 1. Il presente regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione. VISTO: IL PRESIDENTE