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1 LA CROSS EXAMINATION: TECNICHE E REGOLE Daniele Caria COMPITO dell'indagine giudiziaria: eliminare le possibili ricostruzioni alternative del fatto in favore di quella più plausibile e coerente con il maggior numero di elementi raccolti nel processo. Il MODELLO ACCUSATORIO confronto dialettico tra le parti. PROCESSO ANGLOSASSONE (verdetto senza motivazione) * PROCESSO PENALE ITALIANO ACQUISIZIONE INFORMAZIONI E VERIFICA CREDIBILITA DEL TESTIMONE FONDAMENTO COSTITUZIONALE: art. 111 Cost. La prova si forma: - nel CONTRADDITTORIO delle parti (II e IV comma) - in condizioni di PARITÀ. Il secondo comma NON impone però la CONTESTUALITÀ del confronto dialettico tra le parti nella formazione della prova, ma assicura il diritto a far valere le proprie ragioni anche di fronte a prove acquisite in altra sede o fase procedimentale PRIMA DELLA DECISIONE del giudice. Tale principio non comporta la necessità che sempre e comunque si realizzi l'effettivo confronto tra le parti, in quanto il titolare del relativo diritto per sua scelta PUÒ RINUNCIARVI. La norma costituzionale sancisce il diritto al controesame, con CONSEGUENTE INUTILIZZABILITÀ di dichiarazioni provenienti da dichiaranti che si sottraggono volontariamente, per libera scelta, all'interrogatorio. Uniche ECCEZIONI (comma V ): CONSENSO dell'imputato alla produzione di dichiarazioni rese in indagini preliminari. IMPOSSIBILITÀ oggettiva di svolgimento del controesame (irreperibilità, incapacità sopravvenuta a testimoniare) REGOLE LA NORMA GENERALE sul contenuto della prova: art. 187 c.p.p. OGGETTO DI TESTIMONIANZA

2 i fatti che si riferiscono all imputazione, alla punibilità, alla determinazione della pena o della misura di sicurezza. L'ORDINE artt. 496, 498 c.p.p. e 151 disp. att. c.p.p. L'esame viene iniziato dalla parte che lo ha chiesto, (tendenzialmente) previa indicazione in lista (art. 468 c.p.p.) dopo l'apertura del dibattimento (art. 493 c.p.p.). Il CONTROESAME SPETTA COMUNQUE anche a chi non l'ha chiesto, MA GLI ARGOMENTI che possono essere affrontati comunque NON POSSONO ESSERE DEL TUTTO ESTRANEI alle circostanze indicate nella LISTA TESTI da colui che ha chiesto l esame diretto, o comunque ai temi trattati in quella sede La parte che ha chiesto l'esame ha diritto a CONCLUDERE L'ESAME. IL RIESAME NON dovrebbe vertere su FATTI NUOVI non trattati in sede di controesame, ma soltanto su temi introdotti in sede di controesame. In caso contrario comunque le altre parti avrebbero diritto di nuovo al controesame. ALL'ESITO dell'escussione del testimone secondo le modalità appena indicate, IL GIUDICE può formulare domande - SU RICHIESTA delle associazioni o enti intervenuti nel processo (art. 505 c.p.p.) - domande PROPRIE (506 c.p.p.), peraltro consentendo alla fine la conclusione dell'esame alla parte che lo ha chiesto. DEROGHE al metodo previsto dall art. 498 c.p.p. art. 493 comma III c.p.p. di ACQUISIZIONE DI DICHIARAZIONI RESE IN FASE DI INDAGINI PRELIMINARI, nei processi di competenza del giudice in composizione monocratica le parti possono concordemente consentire al GIUDICE DI CONDURRE DIRETTAMENTE l esame del teste anche sulla base di domande e contestazioni proposte dalle parti (art. 559 comma III c.p.p.). È possibile l assunzione della prova testimoniale mediante SEMPLICE CONFERMA, a richiesta del presidente, delle dichiarazioni gia' rese in dibattimento, davanti ad un PRECEDENTE COLLEGIO (Cass. sez. I n del )\ REGOLE indicate dall'art. 499 c.p.p. Sono VIETATE ALLA PARTE CHE HA CHIESTO L ESAME E A QUELLA CHE CON ESSA HA UN INTERESSE COMUNE (art. 499 III comma c.p.p.): le domande che tendono a SUGGERIRE LE RISPOSTE La ragione della ammissibilità delle domande suggestive nel controesame risiede nella sua funzione di verifica della attendibilità del testimone e della veridicità delle sue dichiarazioni IL DIVIETO DI DOMANDE SUGGESTIVE NON RIGUARDA LE DOMANDE POSTE DAL GIUDICE seguendo le regole dell art. 506 c.p.p.; la ragione va individuata nel fatto che esse vengono poste dopo che sono ESAURITI GLI ESAMI delle parti e quindi anche dopo

3 che è stato svolto il controesame nel corso del quale evidentemente anche le domande che tendono a suggerire le risposte sono state formulate. TESTE RIVELATOSI INASPETTATAMENTE OSTILE ossia colui che manifesta pregiudizio o ostilità mutando radicalmente e immotivatamente la versione dei fatti fornita in precedenza Vengono meno le ragioni del divieto di cui alla norma citata in quanto non sussiste più il pericolo che il testimone fornisca risposte compiacenti all'interrogante che ne ha chiesto l'esame sorge quindi la necessità di VERIFICARE LE RAGIONI DEL MUTAMENTO della versione fornita ed in ogni caso l'attendibilità nelle inaspettate opposte affermazioni 2. le domande con DEDUZIONI NON NECESSARIE dalle precedenti risposte del teste 3. le domande che PRESUPPONGONO FATTI ANCORA CONTROVERSI Sono VIETATE SEMPRE A TUTTE LE PARTI: le domande assunte con METODI O TECNICHE VIETATE dall art. 188 c.p.p. ossia tali da influire sulla libertà di autodeterminazione o alterare la capacità di ricordare o valutare i fatti. le domande che possono NUOCERE ALLA SINCERITÀ DELLE RISPOSTE (art. 499 comma II c.p.p.) le domande con PRESUPPOSTI CONSAPEVOLMENTE FALSI (art. 499 comma II c.p.p.) (esempio: anche lei ha visto il fratello dell imputato tra i presenti come gli altri testi? quando l imputato non ha fratelli) le domande GENERICHE (artt. 194 I e III comma e 499 I comma c.p.p.) le domande ININFLUENTI O IRRILEVANTI o non pertinenti (artt. 187, 499 VI comma c.p.p.) le domande SU VOCI DI PUBBLICO (art. 194 III comma c.p.p.). Sono ammesse invece le domande su fatti appresi da altre persone individuate, ma l utilizzabilità delle risposte è condizionata all audizione della fonte, secondo le modalità dell art. 195 c.p.p. (TESTIMONIANZA INDIRETTA). Tale regola non si applica alle dichiarazioni su fatti appresi da altri e riferiti nell esame dall imputato, per espressa riserva prevista dall art. 209 c.p.p.. le domande (al testimone) che implicano opinioni o GIUDIZI PERSONALI (artt. 194 III comma, 499 I comma c.p.p.) Possono però essere rilevanti LE IMPRESSIONI CHE NON POSSONO ESSERE SCISSE DALLA PERCEZIONE SENSORIALE del testimone

4 le domande concernenti la MORALITÀ DELL'IMPUTATO SALVO quelle necessarie a DELINEARNE LA PERSONALITÀ ai fini della valutazione in ordine al reato o alla pericolosità (art. 194 I comma c.p.p. le domande sulla PERSONALITÀ DELLA PERSONA OFFESA salvo che il fatto debba essere valutato in relazione al comportamento della persona offesa (art. 194 II comma c.p.p.) le domande che ledono senza rilevanza il DIRITTO ALLA RISERVATEZZA E AL RISPETTO. le domande a PERSONE INCAPACI (art. 196 II c.p.p.) le domande ALLA POLIZIA GIUDIZIARIA su quanto appreso, in sede di verbalizzazione, dai testimoni (art. 195 IV comma c.p.p. ). TALE DIVIETO NON SUSSISTE LADDOVE PER QUELLE DICHIARAZIONI INFORMALI CHE NON POTEVANO ESSERE VERBALIZZATE. E questo il senso che deve essere attribuito al richiamo agli artt. 351 e 357 comma II lett. a) e b) c.p.p. Le domande concernenti FATTI COPERTI DA SEGRETO professionale, d ufficio, di Stato sono ammissibili nei limiti e con le modalità di cui agli artt. 200, 201, 202, e ss., 195 VI comma c.p.p. SONO SEMPRE AMMESSE: le domande su presupposti non controversi le domande con premesse dirette a rinfrescare la memoria le domande che mirano a contestare la credibilità del teste attraverso il sistema delle contestazioni dell art. 500 c.p.p. SANZIONE PROCESSUALE GENERALE per la prova acquisita in violazione di uno specifico divieto, e quindi anche per quella testimoniale, ed anche se la norma violata non prevede alcuna sanzione, è quella prevista dall'art. 191 c.p.p., ossia L INUTILIZZABILITÀ ai fini della deliberazione (Cass. Sez. I n del ) DURANTE LE INDAGINI PRELIMINARI nessuno assume la qualita' di testimone, e pertanto le informazioni o dichiarazioni rese al pubblico ministero (artt. 362 c.p.p.) NON SONO SOGGETTE ALLE REGOLE stabilite dall'art. 499 c.p.p. (cfr. Cass. sez. II del n. 1868). L OSSERVANZA DELLE NORME che governano l assunzione della prova testimoniale è REGOLATA NELL IMMEDIATEZZA DAL GIUDICE. L'art. 499, comma sesto, cod. proc. pen. affida al presidente del collegio il potere di dirigere l'istruttoria dibattimentale e di stabilire caso per caso, l ammissibilità sotto il profilo della pertinenza e dell'utilita' delle domande, nonchè la lealtà dell esame. Il presidente decide senza formalità. Il dissenso del difensore in ordine valutazione del giudice circa la pertinenza proprie domande può essere contestato solo in sede di gravame. rilevanza delle

5 La Cassazione ha anche precisato che NON E' CONDIVISIBILE l'assunto secondo cui la cosiddetta "CROSS-EXAMINATION" NON COMPORTEREBBE LIMITE alcuno alla proposizione di domande, rilievi e precisazioni da parte della difesa, perche' la nozione di "esame incrociato" non puo' essere identificato con la liberta', priva di ogni vincolo, di muovere domande a scelta esclusiva della difesa (cfr. Cass. sez. VI n del ; sez. I n del ; sez. I n del ) La parte che nel corso dell'esame condotto dalle altre parti ritiene violate le regole, ha facoltà di OPPORSI, ENUNCIANDONE I MOTIVI (art. 504 c.p.p.). IL GIUDICE NON HA SUL PUNTO L'OBBLIGO DI MOTIVARE CON SPECIFICO PROVVEDIMENTO le ragioni dell'accoglimento o del rigetto. Le decisioni prese dal giudice sull'ammissibilità delle domande afferiscono al merito e non possono essere allegate come motivo di ricorso per Cassazione. Eventualmente potranno però aprire la strada ad una richiesta di riapertura di istruttoria dibattimentale in appello (ai sensi art. 603 c.p.p.). L'INTROMISSIONE della parte durante l'esame di altra parte, al di fuori dell'opposizione formale che deve essere motivata adducendo una delle violazioni prima indicate, non sarebbe ammissibile ma È TOLLERATA, spesso per ragioni di economia processuale. In caso di OPPOSIZIONE, se ci si rende conto che è FONDATA, è meglio RIFORMULARE DIRETTAMENTE la domanda senza attendere la decisione del giudice Se invece si insiste per l ammissione della domanda ed il GIUDICE RESPINGE L OBIEZIONE, è opportuno riformulare la domanda nella stessa forma o chiederne la RILETTURA al verbalizzante che potrebbe essersela persa a seguito dell opposizione. domande dirette ad ottenere un RICONOSCIMENTO INFORMALE DELL IMPUTATO, presente in aula, da parte del testimone NON E' QUALIFICABILE COME "PROVA ATIPICA", soggetta, in quanto tale, alla disciplina di cui all'art. 189 cod. proc. pen., (che, tra l'altro, richiede la previa audizione delle parti), MA RIENTRA, invece, NELL'OGGETTO DELL'ORDINARIA PROVA TESTIMONIALE, come previsto e disciplinato dall'art. 194 stesso codice. Infatti, in base a tale ultima norma, il testimone è esaminato sui fatti che costituiscono oggetto di prova, e tra "i fatti che si riferiscono all'imputazione e alla punibilità, che l'art. 187 cod. proc. pen. considera tra quelli "oggetto di prova", rientra anche quello costituito dall'avere il teste avuto occasione di rivedere e riconoscere, successivamente alla commissione del reato, il soggetto da lui stesso in precedenza indicato come autore del medesimo. IN OGNI CASO, anche ove il riconoscimento informale fosse da inquadrare tra le prove atipiche, dovrebbe ritenersi ammissibile, NON ESSENDOVI NEL NOSTRO ORDINAMENTO UN PRINCIPIO GENERALE DI TASSATIVITÀ DEI MEZZI DI PROVA, in forza del quale, nella specie, posta la esistenza di uno specifico mezzo probatorio costituito dalla ricognizione formale, gli effetti propri di quest'ultima non potrebbero essere

6 perseguiti mediante altro mezzo di natura diversa come, appunto, quello costituito dall'esame testimoniale nel cui corso si dia luogo al riconoscimento diretto. sulla base dell art. 189 c.p.p. che prevede l'assunzione di prove non disciplinate dalla legge, conserva validità il principio secondo cui siffatti riconoscimenti vanno tenuti distinti dalle ricognizioni vere e proprie, costituendo essi atti di identificazione diretta, effettuati mediante dichiarazioni orali non richiedenti l'osservanza delle formalità prescritte per le dette ricognizioni. (cfr. Cass. Sez. III n del ; sez. III n del ; Sez. I n del ) L OGGETTO della testimonianza, nei suoi tratti generali, deve essere indicato NELLA LISTA depositata ai sensi dell art. 468 c.p.p Con il deposito degli atti di indagine preliminare ex ART. 415 BIS c.p.p. (e quindi di tutti i verbali di s.i.t.) ha perso gran parte del significato di rendere edotta la difesa su quali materie verterà un determinato esame testimoniale. Mantiene tuttavia la sua rilevanza con riferimento ai testi delle parti private. La CAPITOLAZIONE in essa formulata È MERAMENTE INDICATIVA ma non strettamente vincolante, per l'ampia serie di circostanze che possono emergere nel dibattimento. D'altronde, la pacifica ammissibilità di liste testimoniali che si limitino ad un mero rinvio ai fatti di cui all'imputazione, rende pressochè impossibile una limitazione delle domande su quella base. L'argine pertanto è costituito dalle regole dell'art. 499 c.p.p., secondo le indicazioni del giudice. Da questo punto di vista LE PARTI PRIVATE HANNO UN VANTAGGIO RISPETTO AL PUBBLICO MINISTERO, in quanto, a prescindere dalle circostanze oggetto della testimonianza dedotte in lista, DISPONGONO DEI VERBALI contenuti nel fascicolo del PM, dai quali evincere quali informazioni il testimone potrà dare. Invece i testimoni indicati dalle altre parti, a parte la scarna indicazione della lista testi, sono spesso un incognita. ANALOGO DISCORSO VALE PER I DOCUMENTI che via via nel corso della deposizione potranno essere utilizzati, e che secondo il pacifico orientamento giurisprudenziale, non dovranno necessariamente essere depositati entro i termini di cui all art. 493 c.p.p.. Il pubblico ministero non potrà che servirsi di atti già contenuti nel suo fascicolo mentre le altre parti potranno mostrarli a sorpresa all ultimo momento durante l esame o il controesame. Nella richiesta di ammissione di prove di cui all art. 493 c.p.p., nei PROCESSI IMPORTANTI con molti testi, è opportuno ILLUSTRARE brevemente su cosa verterà la deposizione, per spiegarne l'utilità al giudice, ricostruendo anche quale è stato il percorso dell'indagine e come si è pervenuti alla acquisizione degli elementi d'accusa. Queste indicazioni sono ancora più necessarie da quando, con l'introduzione della nuova formulazione dell'art. 195 c.p.p., è stata esclusa la possibilità per gli ufficiali di Polizia Giudiziaria di riferire sul contenuto delle dichiarazioni delle persone informate sui fatti assunte a verbale. PECULIARITÀ dell esame degli agenti ed ufficiali di POLIZIA GIUDIZIARIA

7 NON sono ammissibili le CONTESTAZIONI in senso tecnico delle difformità riscontrate nella deposizione in aula rispetto a quanto contenuto nelle relazioni ed ANNOTAZIONI DI SERVIZIO, dandone lettura, in quanto non costituiscono dichiarazioni precedentemente rese, ma al più si può invitare l interrogato, previa autorizzazione del giudice, a consultare gli atti da lui redatti, in ausilio alla memoria. La consultazione NON deve riguardare necessariamente atti FIRMATI dall ufficiale di polizia giudiziaria, ma è sufficiente che abbia partecipato alla redazione (cfr. Cass. sez.ii n del 1/4/1999 7/5/1999; sez. I n del 8/6/ /8/1994) La facolta' dell'ufficiale o dell'agente di polizia giudiziaria, esaminato come testimone, di servirsi dei verbali e degli altri atti di documentazione delle attivita' compiute dalla polizia giudiziaria, deve ritenersi ESTESA AI VERBALI delle dichiarazioni acquisite da testimoni (cfr. Cass. sez. II n del 24/1/ /3/1996) DISCIPLINA DELL ART. 195 comma IV c.p.p.. L interpretazione che sembra più aderente al dettato normativo, è quella che circoscrive il DIVIETO di testimonianza indiretta della polizia giudiziaria alle sole conoscenze apprese nel compimento degli ATTI TIPICI espressamente indicati dalla norma ed assunti secondo le formalità ivi indicate (ai sensi dell art. 351 e 357 II comma lett. a e b c.p.p.). Pertanto gli ufficiali di PG potranno riferire sul contenuto di colloqui informali eventualmente documentati solo mediante annotazioni o relazioni di servizio, salva ovviamente la facoltà per le parti di ottenere l esame diretto del soggetto che ha costituito la fonte di conoscenza della polizia giudiziaria. (cfr. Cass. S. U Torcasio) TECNICHE La FUNZIONE DELL'ESAME è essenzialmente quella di FORNIRE AL GIUDICE LA PROVA di fatti determinati oggetto del processo attraverso la deposizione delle persone che a vario titolo vi hanno preso parte o ne sono venute comunque a conoscenza. LA FUNZIONE DEL CONTROESAME (o esame incrociato) è invece quella di VAGLIARE LA CREDIBILITÀ del testimone e la veridicità delle sue affermazioni, eventualmente al fine di VANIFICARNE L UTILITÀ PROCESSUALE per la parte che ne ha chiesto l audizione, rendendone il contenuto inaffidabile. LA CONCLUSIONE DELL ESAME dalla parte che lo ha chiesto, o riesame, ha la funzione di COMPLETARE la deposizione del testimone relativamente agli ASPETTI TOCCATI IN SEDE DI CONTROESAME. Nella PRIMA PARTE DELL ESAME è necessario far capire CHI È L INTERROGATO, quali sono i suoi EVENTUALI RAPPORTI con l imputato o con la persona offesa, o con gli altri testimoni, in quanto può essere rilevante sulla valutazione di attendibilità, o per l atteggiamento da assumere, e per capire il grado di conoscenza dei fatti.in particolare si deve comprendere se il teste ha un INTERESSE di qualche tipo alla vicenda processuale, in quanto ciò condiziona la sua affidabilità, anche in buona fede.

8 E una verifica necessaria sempre, anche quando le relazioni del testimone con le parti emergono dagli atti, in quanto il giudice potrebbe non essere in grado di ricavarle dalla deduzione testimoniale. LA PRESENZA DI PRECEDENTI DICHIARAZIONI NON ELIMINA DEL TUTTO LE INCOGNITE DEL CONTROESAME, che per sua natura è una indagine sulle conoscenze del testimone, e che potrebbe rivelare profili inaspettati e svantaggiosi per la parte che lo conduce. Sotto questo profilo rappresenta un rischio maggiore per il difensore, che ha l obbligo deontologico di non nuocere al suo assistito. Questa differenza tra le parti del processo governa anche le altre fasi dell acquisizione della prova testimoniale. Anche in sede di esame diretto il Pubblico Ministero, avendo come unico obiettivo quello di fare emergere la VERITÀ in tutti i suoi aspetti, non deve trascurare anche gli elementi di conoscenza del teste che possono non favorire la prospettazione accusatoria. L affrontare direttamente tali temi ha comunque il vantaggio di EVITARNE L ENFATIZZAZIONE che inevitabilmente ne verrà fatta dalla controparte e di metterli a disposizione del giudice nel loro contesto ed in maniera imparziale. ATTEGGIAMENTO DELL INTERROGANTE NON SEMPRE però il fatto che IL TESTE sia stato INDICATO DA ALTRA PARTE implica che debba essere considerato AVVERSO alla propria tesi processuale. Quindi nello scegliere l atteggiamento da adottare occorre prima cercare di capire bene quale sarà la sua posizione. - i movimenti delle mani - l utilizzo di pause di silenzio - il tono o il volume della voce - la sequenza delle domande - la ripetizione incalzante della stessa domanda rimasta senza risposta - lo sguardo fermo sono tutte FORME DI COMUNICAZIONE che consentono di ottenere specifici risultati, come quello di - escludere divagazioni - di costringere ad una risposta netta senza precisazioni - di mettere in imbarazzo o in soggezione il testimone - o invece di aiutarlo a superare il timore del processo o le difficoltà nel ricordo. In linea generale, NELL ESAME DIRETTO del testimone dedotto dall interrogante ci si trova normalmente di fronte ad una persona che SA PER QUALE MOTIVO È STATA CITATA e conseguentemente su quali temi verteranno le domande che verranno poste, perché sono già state poste nella fase delle indagini preliminari, e quindi ha già avuto un precedente contatto con il procedimento penale. Ci si troverà quindi di fronte ad un soggetto che è stato chiamato perché le cose che sa interessano all esaminatore e sono coerenti con la linea da lui sostenuta nel processo.

9 Quindi l interrogante avrà un atteggiamento paziente, tale da instaurare FIDUCIA ed INCORAGGIAMENTO, benevolo e conciliante di fronte ad inesattezze o a lacune nel ricordo rispetto alle precedenti dichiarazioni. NEL CONTROESAME va preliminarmente rilevato che in linea generale l interrogato avrà la TENDENZA A RIMANERE COERENTE con le cose appena dette nell'esame diretto. Ed avrà altresì la CONSAPEVOLEZZA del fatto che il CONTROESAMINATORE tenderà a METTERLO IN DIFFICOLTÀ per saggiarne l'attendibilità. Bisogna quindi VERIFICARE sostanzialmente: il modo in cui sono stati appresi i fatti la sussistenza di errori nel ricordo o nella percezione dei fatti l'omissione di particolari di rilievo la sussistenza di contraddizioni con precedenti dichiarazioni sue o di terzi o con documenti l esistenza di ragioni di contrasto o di relazioni con una delle parti tale da determinare un interesse a fornire una certa versione dei fatti STATO PSICOLOGICO DELL'INTERROGATO Normalmente il testimone è INTIMIDITO dal fatto stesso di essere stato citato in un Tribunale, PRIME DOMANDE dell esame dirette a favorire la FIDUCIA nell interlocutore. BREVISSIMA PREMESSA SUI MOTIVI per i quali il teste è stato convocato. ARGOMENTI SCABROSI: SPIEGARE IL SENSO DELLE DOMANDE Spiegare che la richiesta di indicazioni dettagliate è funzionale alla valutazione circa la sussistenza dei fatti criminosi o l esatta qualificazione UTILE RIPETERE LE RISPOSTE ricevute dall interrogato, per un duplice motivo: - fa comprendere all'interrogato che si è capito il senso della risposta - ne sottolinea l importanza di fronte al giudice. ANALISI DELLA TESTIMONIANZA Nell escussione della prova testimoniale si deve verificare l esistenza di FATTORI che possano determinare una PROPENSIONE del testimone A COMPIACERE L ESAMINATORE fornendo risposte anche su fatti che non si conoscono compiutamente o non sono esattamente nei termini proposti con le domande In via meramente esemplificativa, si possono indicare: i ricordi incerti, per il tempo trascorso o perché il fatto non ha rappresentato motivo di particolare attenzione per il soggetto l autorevolezza dell interrogante o comunque la solennità del processo (problema particolarmente significativo nel caso di audizione di minorenni), e la posizione di soggezione derivante anche dall impossibilità di rispondere in maniera svincolata dalle domande o comunque di proporre a sua volta domande

10 la timidezza o altri aspetti caratteriali soggettivi la mancata comprensione della domanda, per limiti di tipo culturale o intellettivo (o per poca chiarezza nella domanda) Laddove sorga quindi il dubbio circa la sussistenza di fattori come quelli sopra indicati è necessario: Normalmente la testimonianza viene ritenuta tanto PIÙ ATTENDIBILE quanto maggiore è il numero di DETTAGLI riferiti. VERIFICARE LA GENUINITÀ DEL RICORDO RICCO DI DETTAGLI Anche l eccessiva genericità delle risposte non implica necessariamente un atteggiamento ostile o reticente TESTIMONE MINORE ATTENUAZIONE DEL CONTRADDITTORIO ULTERIORI CAUTELE RAGIONI DELLE CAUTELE VALUTAZIONE DELLA CREDIBILITÀ INDICATORI PER LA VALUTAZIONE 2 orientamento ESAME E CONTROESAME DEI CONSULENTI REGOLE POSIZIONE PROCESSUALE DEL CONSULENTE IN DEFINITIVA si ritiene più convincente questa seconda impostazione, per la molteplicità degli argomenti sopra riportati che fondano la considerazione che il dovere di verità proprio del testimone non si attaglia all oggetto della prova fornita dal consulente, che consiste essenzialmente in una VALUTAZIONE TECNICO-SCIENTIFICA che però può essere condizionata da quanto appreso in ragione dell ufficio, il cui contenuto può essere legittimamente omesso nella deposizione, diversamente dal perito che ha l obbligo di svolgere il proprio incarico al fine di far conoscere la verità (226 c.p.p.). Per il CONSULENTE DEL PUBBLICO MINISTERO dovrebbero essere svolte considerazioni differenti sul punto, proprio per i doveri che derivano dalla qualità di parte pubblica, ed in

11 particolare dal disposto dell art. 358 c.p.p., norma di carattere generale, che impone l obbligo di raccogliere anche gli ELEMENTI FAVOREVOLI all imputato. E ciò evidentemente anche nell espletamento di consulenze tecniche. CONSULENZE DI TIPO PSICOLOGICO SUI TESTIMONI MINORI vittime di reati di violenza sessuale. Gli accertamenti dello specialista potranno vertere sull esistenza di CAUSE PATOLOGICHE tali da inficiare la correttezza della percezione dei fatti e del ricordo, o fornire un CONTRIBUTO SCIENTIFICO D ORDINE GENERALE sulle metodologie consigliate in letteratura per ottenere deposizioni spontanee e scevre da condizionamenti, ma non potranno dare valutazioni sulla credibilità in soggetti privi di patologie, attività che è compito specifico del giudice (cfr. Cass. sez. III, n del 3/7/1997 3/10/1997) TECNICHE CREDIBILITÀ PROFESSIONALE: all inizio dell esame, far ILLUSTRARE I TITOLI e le esperienze professionali, naturalmente documentabili. NEL MERITO la deposizione deve essere guidata in modo da EVIDENZIARE LA CONCATENAZIONE LOGICA DEGLI ARGOMENTI, per spiegare come da determinati presupposti fattuali, applicando determinate regole tecnico-scientifiche, si è giunti a quella determinata conclusione. In sede di CONTROESAME: Verificare QUANTI CASI DELLO STESSO GENERE di quello oggetto del processo ha trattato il CT, FACENDOLI ESPRESSAMENTE MENZIONARE, al fine di poterli eventualmente verificare. DIFFICILMENTE è possibile avventurarsi in CONTESTAZIONI SOTTO IL PROFILO TECNICO delle argomentazioni fornite dal consulente di controparte, ed è altissimo il rischio di essere autorevolmente smentiti, a meno di non essere degli esperti della materia in discussione. PIÙ AGEVOLE è invece la discussione SUI PRESUPPOSTI FATTUALI da cui è partito il ragionamento del consulente, e sulla possibilità che, mutati i presupposti, si possa addivenire a conclusioni differenti. In tali circostanze si ottiene quantomeno il risultato di lasciare aperte delle possibilità di ricostruzione alternativa dei fatti. Un altro aspetto da curare è quello relativo al LINGUAGGIO. E infatti opportuno invitare il consulente ad esprimersi per quanto possibile con TERMINOLOGIA NON TECNICA, a ricorrere a termini d uso comune, che - oltre a favorire la comprensione dei concetti (specialmente in Corte d Assise) - possono aprire degli spazi

12 a semplificazioni o viceversa a incertezze che possono indebolire la credibilità del ragionamento. LE CONTESTAZIONI EX ART. 500 c.p.p. REGOLE Nel caso in cui il testimone a dibattimento riferisca i fatti a sua conoscenza in maniera DIFFORME rispetto alle sue precedenti dichiarazioni, le parti potranno procedere alle contestazioni. l presupposti per innescare il meccanismo delle contestazioni sono: il testimone deve avere GIÀ DEPOSTO deve avere fornito una risposta DIFFORME IN TUTTO O IN PARTE da quanto già dichiarato in precedenza, anche semplicemente per il fatto di NON RICORDARE QUANTO DICHIARATO IN PRECEDENZA O COMUNQUE DI NON RICORDARE IL FATTO al quale ha assistito, oggetto della domanda la CONTESTAZIONE DEVE SEGUIRE IMMEDIATAMENTE l'affermazione difforme del teste; non può essere svolto per intero l'esame (o il controesame e poi alla fine le contestazioni mediante lettura integrale del verbale reso in precedenza) devono essere utilizzate DICHIARAZIONI GIÀ RESE DALLO STESSO TESTIMONE e non da altri soggetti; naturalmente, pur non trattandosi di contestazione in senso formale, potrà essere riferito al testimone quanto riferito da altri al fine di verificarne l'attendibilità. i passaggi delle precedenti dichiarazioni che trattano dei fatti difformi dalla deposizione, devono essere LETTI PER INTERO in modo da consentire alle parti e al giudice la verifica della effettiva diversità; le PRECEDENTI DICHIARAZIONI devono essere contenute NEL FASCICOLO DEL PUBBLICO MINISTERO; possono essere anche dichiarazioni raccolte in relazioni di servizio o annotazioni redatte ai sensi dell'art. 357 I comma c.p.p., come dimostrato dal fatto che laddove il Legislatore ha inteso limitare l'utilizzabilità degli atti in base alla forma di documentazione, lo ha previsto espressamente (es.: gli artt. 511 I comma, 513, 511- bis 512-bis c.p.p. fanno riferimento al verbale) le contestazioni e più in generale il DIRITTO DI INTERROGARE che secondo l'art. 526 comma 1 bis c.p.p. conseguente alla nuova formulazioni dell'art. 111 Cost., spetta ALL'IMPUTATO e al suo difensore, deve essere comunque inteso, in un processo come quello italiano basato sulla DIFESA TECNICA, come la possibilità inderogabile che il testimone o comunque il dichiarante venga sottoposto ad esame dal proprio difensore (cui l'art. 498 c.p.p. attribuisce il potere di porre domande) o direttamente dal giudice nei casi in cui è previsto (artt. 559, 422, 499 c.p.p.).

13 Diversamente dalla precedente disciplina dell art., 500 c.p.p., NON È PIÙ POSSIBILE PRODURRE LE DICHIARAZIONI PRECEDENTEMENTE RESE dal testimone, che potevano essere utilizzate per la decisione unitamente agli altri elementi di prova raccolti. Non va confusa la possibilità di produrre nel fascicolo del dibattimento le dichiarazioni precedentemente rese utilizzate per le contestazioni, non più consentita, salvo casi particolari, dalla nuova formulazione dell art. 500 c.p.p., con il POTERE DEL GIUDICE DI VERIFICARE LA CORRETTEZZA DELLE CONTESTAZIONI, mediante l esibizione dei verbali, al fine di dirimere eventuali contrasti sorti tra le parti. La nuova disciplina dell art. 500 c.p.p. ha fissato la REGOLA DI ESCLUSIONE PROBATORIA che determina l impossibilità di utilizzazione, con riferimento alla prova dei fatti, del precedente difforme raccolto al di fuori del contraddittorio. L unica efficacia processuale è quella della verifica di credibilità del dichiarante. A seguito delle contestazioni si possono verificare varie conseguenze: IL TESTIMONE INSISTE NELLA ULTIMA VERSIONE FORNITA A DIBATTIMENTO. In tale caso le dichiarazioni precedentemente rese, confrontate con quelle difformi più recenti, non avranno altra utilizzabilità processuale, che quella di verificare la credibilità del testimone, soprattutto in relazione alle spiegazioni fornite a giustificazione del diverso contenuto della precedente deposizione, temporalmente più vicina ai fatti La conseguenza più rilevante comunque è che non potrà essere ritenuto provato il fatto descritto in precedenza e non confermato in aula. 2. IL TESTIMONE, A SEGUITO DELLA CONTESTAZIONE, RICORDA E CONFERMA LE PRECEDENTI DICHIARAZIONI in questo caso in effetti viene superata la difformità e saranno le dichiarazioni dibattimentali (formate quindi nel contraddittorio) a costituire la prova de fatti. 3. IL TESTIMONE NON RICORDA I FATTI CHE AVEVA DESCRITTO NELLE PRECEDENTI DEPOSIZIONI, NEPPURE A SEGUITO DI CONTESTAZIONE, MA RICORDA DI AVERE FATTO QUELLE DICHIARAZIONI CON QUEL CONTENUTO. In tale caso in effetti il testimone ribadisce quanto dichiarato in precedenza, sostanzialmente affermando che il suo ricordo, alla data in cui sono state rese le precedenti dichiarazioni era quello che gli viene contestato, ma che adesso non ha più quel ricordo. In casi come questo il giudice può utilizzare l intero materiale probatorio (compreso quello acquisito in istruttoria) ovviamente verificandolo con prudenza.

14 CASI PARTICOLARI DI RECUPERO PROBATORIO DEL PRECEDENTE DIFFORME (comma IV dell art. 500 c.p.p.) Quando vi sono ELEMENTI CONCRETI per ritenere che il testimone è stato sottoposto a VIOLENZA, MINACCIA, OFFERTA di denaro o altra utilità affinché dichiari il falso o non deponga, LE DICHIARAZIONI precedentemente rese dal teste SONO ACQUISITE AL FASCICOLO DEL DIBATTIMENTO E POSSONO ESSERE PIENAMENTE UTILIZZATE. Non è quindi richiesto un accertamento probatorio pieno, ma è sufficiente che, anche mediante SOMMARI ACCERTAMENTI D UFFICIO, il giudice ritenga vi siano state pressioni illecite. Cass. N. 5997/08: non è necessario che il giudice compia accertamenti; sufficienti elementi univoci emersi a dibattimento Sarà estremamente difficile acquisire quei concreti elementi, di cui evidentemente si dovrà dare conto nella motivazione, per superare la regola di esclusione probatoria, se non vi sono fonti che lo confermino direttamente. Non può comunque essere esclusa a priori la possibilità di ritenere sussistenti tali elementi anche sulla base di un accurata verifica delle varie dichiarazioni rese dal testimone, dalle incoerenze intrinseche, dalle eventuali coincidenze temporali tra il mutamento della versione dei fatti fornita ed il verificarsi di determinati eventi. LE DICHIARAZIONI IN TAL MODO ACQUISITE AL FASCICOLO DEL DIBATTIMENTO POTRANNO ESSERE UTILIZZATE PREVIA LETTURA (art. 511 c.p.p.) ALTRA IPOTESI DI RECUPERO PROBATORIO DI DICHIARAZIONI PRECEDENTEMENTE RESE comma VI dell art. 500 c.p.p.. POSSONO ESSERE ACQUISITE AL FASCICOLO DEL DIBATTIMENTO, a richiesta di parte, se utilizzate per le contestazioni, LE DICHIARAZIONI RESE DAVANTI AL GUP IN UDIENZA PRELIMINARE. Ma a ben vedere questo caso non rappresenta una deroga al principio di esclusione probatoria, in quanto l utilizzabilità di tali dichiarazioni è CIRCOSCRITTA ALLE PARTI CHE HANNO PARTECIPATO alla loro assunzione, realizzando sostanzialmente un contraddittorio anticipato. Nei confronti delle altre parti il regime sarà quello generale dei commi precedenti (II, IV, V ). REGIME DELLE DICHIARAZIONI ASSUNTE IN SEDE DI INCIDENTE PROBATORIO Vanno allegate al fascicolo per il dibattimento, in base all art. 511 II comma c.p.p., e potranno essere UTILIZZATE SOLTANTO DOPO L AUDIZIONE DEL DICHIARANTE, A MENO CHE L ESAME NON ABBIA LUOGO. Tali dichiarazioni potranno essere utilizzate per le contestazioni, laddove il testimone venga riascoltato a dibattimento. La possibilità di un NUOVO ESAME DEL TESTIMONE GIÀ SENTITO IN SEDE DI INCIDENTE PROBATORIO, nei procedimenti per i delitti indicati nell art. 51 comma III-bis

15 c.p.p., è ULTERIORMENTE LIMITATA al caso in cui l oggetto sia diverso da quello già trattato, o comunque a quello in cui le parti rappresentino specifiche esigenze. Naturalmente le dichiarazioni rese in fase di indagini preliminari POTRANNO ESSERE SEMPRE PRODOTTE e utilizzabili ai fini della decisione col CONSENSO delle parti, non essendovi in tale caso alcuna lesione del principio del contraddittorio (art. 493 comma III c.p.p.). Il RIFIUTO DEL TESTIMONE DI SOTTOPORSI ALL ESAME O AL CONTROESAME comma III dell art. 500 c.p.p. La possibilità di utilizzare le precedenti dichiarazioni è condizionata al consenso della parte che non ha partecipato alla sua assunzione. Non presenta particolari problemi l eventualità che il TESTIMONE SENTITO DAL PUBBLICO MINISTERO in fase di indagini preliminari RIFIUTI DI SOTTOPORSI AL CONTROESAME o all esame del difensore; delle dichiarazioni precedentemente rese NON È CONSENTITA ALCUNA UTILIZZAZIONE PROBATORIA, salvo il consenso dell imputato. Laddove solo alcuni tra gli imputati che non hanno potuto procedere, tramite il loro difensore, all esame o al controesame del teste a causa del suo rifiuto, prestino il consenso, le precedenti dichiarazioni potranno essere utilizzate soltanto nei loro confronti. TESTIMONE SENTITO DAL DIFENSORE, RENDENDO DICHIARAZIONI FAVOREVOLI ALL IMPUTATO, CHE RIFIUTI DI SOTTOPORSI AL CONTROESAME DEL PUBBLICO MINISTERO. Infatti in base al III comma dell art. 111 COST., l imputato ha facoltà di OTTENERE LA CONVOCAZIONE E L INTERROGATORIO DI PERSONE A SUA DIFESA (non la piena utilizzabilità probatoria anche senza il controesame delle altre parti) nelle stesse condizioni dell accusa e l acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore. L interpretazione della norma appena citata più coerente con la piena attuazione del principio del contraddittorio, in condizioni di parità, sembra essere quella che permette la piena utilizzabilità ai fini del giudizio delle prove dichiarative favorevoli all imputato laddove comunque sottoposte al vaglio dialettico delle altre parti processuali. Una diversa interpretazione, peraltro diffusa in dottrina, che ritiene utilizzabile qualunque prova a favore dell imputato anche se deliberatamente elusiva del contraddittorio con la pubblica accusa, tuttavia ne riconosce il bassissimo grado di attendibilità ai fini della decisione. In tutti i casi di rifiuto da parte del testimone di sottoporsi all esame o al controesame, rimangono ferme ovviamente le conseguenze penali.

16 NELL ESAME DELLE PARTI invece è rimasta immutata, rispetto alla precedente disciplina, la regola che CONSENTE L ACQUISIZIONE AL FASCICOLO DEL DIBATTIMENTO DEL PRECEDENTE DIFFORME, se assunto in fasi procedimentali precedenti dal giudice o dal pubblico ministero direttamente o tramite delega alla polizia giudiziaria. TECNICHE E importante INQUADRARE IL CONTESTO delle affermazioni che si intendono utilizzare per le contestazioni e NON LIMITARSI ALLA SINGOLA FRASETTA in contraddizione, per evidenziare come essa sia frutto di una affermazione consapevole da parte del teste e non invece di una verbalizzazione imprecisa, sottolineando anche gli avverbi o gli aggettivi usati che spesso sono indicativi di conoscenze sicure. LA CONTESTAZIONE non sempre è diretta alla verifica della credibilità di un testimone che si suppone mendace, o reticente, ma PUÒ ESSERE FINALIZZATA A RINFRESCARE IL RICORDO. In tali casi appare inopportuno anche l utilizzo dell espressione le contesto., in quanto dà, al testimone che effettivamente non ricorda, un impressione di ostilità ingiustificata da parte di chi lo stà interrogando, e potrebbe mal disporlo. Potrà quindi meglio rivolgersi al teste con frasi come LE RICORDO CHE.., posso aiutarla leggendole quello che ha dichiarato il che certamente vengono percepite come ausilio. Deve inoltre essere CURATA LA CORRETTEZZA DELLE CONTESTAZIONI AVVERSARIE. (se per es. nel verbale viene fatta un'affermazione, che nel corso della successiva verbalizzazione viene smentita, bisogna pretendere la lettura anche della parte relativa alla smentita). La contestazione infatti serve: - ad aiutare la memoria del teste - a far conoscere al giudice quanto da lui riferito in precedenza anche se non utilizzabile per la decisione laddove non confermato, salve le eccezioni di legge dell art. 500 c.p.p., al fine di consentire il vaglio della credibilità del teste. Nelle contestazioni all'imputato invece è ancora più importante perché i verbali usati per le contestazioni si producono per l allegazione al fascicolo dibattimentale.