IL LEGITTIMO SOFFRE, L ILLEGITTIMO GODE..

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1 IL LEGITTIMO SOFFRE, L ILLEGITTIMO GODE.. Il macro-fenomeno delle scommesse sportive, nella sua poliedricità costitutiva, ha generato un campo a dir poco confusionario. Ciò è dovuto al fatto che nel corso degli anni si sono alternate e succedute normative tra loro opposte e spesso confliggenti dalle quali ne è derivato che, talune sono state sostenute, altre condannate da parte dei giudici che, a loro volta, si sono posti in contrasto a seconda di pregiudizi derivanti dalla sola nazionalità o dal semplice loro grado di giudizio. Questa babele normativa e giurisprudenziale ha dovuto fare i conti con: - le risultanze economiche del settore, che parlano di una crescita inarrestabile e vorticosa; - diffusione sempre maggiore dell attività di raccolta delle scommesse abusive; - sviluppo di nuove metodologie poste in atto grazie allo sfruttamento delle potenzialità offerte da internet; - un ingresso su larga scala degli operatori stranieri all interno del mercato italiano, i quali meriterebbero la produzione e l applicazione di regole certe che garantiscano i bookmakers legali e gli avventori. Il settore quindi, si trova di fronte a un bivio, che comporta il sorgere di un duplice problema: - da un lato, la crescita economica del settore, che oramai ha raggiunto dei livelli vorticosi, e che per questo impone una sistemazione organica e una consequenziale chiarezza normativa; - dall altro, le regole sembrano confuse e ambigue e non amalgamatesi con le aperture della Unione Europea sul famigerato principio delle libertà sancite dal Trattato e in relazione alle esigenze degli Stati che, in un periodo di crisi economica molto acuta, non intendono rinunciare ai vantaggi offerti dal monopolio in tema di giochi e scommesse. Di seguito, quindi, ci si chiederà se il sistema italiano, basato su di una concessione da parte dello Stato, possa definirsi compatibile con i principi comunitari, sia alla luce delle sentenze della Corte di Giustizia, sia in virtù delle innegabili aperture operate 1

2 dal decreto legge n. 223/2006 (noto come Decreto Bersani) che, con le preclusioni operate nei confronti di alcuni bookmaker esteri, ha contribuito a generare una situazione di incertezza da parte degli organi di polizia i quali operano nel settore, che spesso, nel breve termine, vedono vanificare il proprio operato, rendendo altamente penalizzante la posizione dei soggetti che operano in regime concessorio. Per ultimo, verrà analizzato il settore delle scommesse sportive partendo, da un lato, dall inquadramento posto dal legislatore nazionale a nei confronti di coloro che operano in ottemperanza alle norme nazionali, dall altro, invece, analizzando l attuale posizione di quei soggetti che operano in assenza totale delle prescritte autorizzazioni di polizia e delle concessioni rilasciate dall A.A.M.S.. Il sistema delle concessioni italiano in materia di giochi, trae origine dal decreto legislativo n. 496/1948 il quale, all art. 2, afferma che il Ministero delle Finanze può effettuare la gestione (dei giochi) o direttamente o per mezzo di persone fisiche o giuridiche, che diano adeguata garanzia di idoneità. Negli anni che seguono, ulteriori interventi da parte del legislatore hanno, in qualche modo, ulteriormente confermato il decreto legislativo suddetto; infatti l art. 3 comma 229 della legge n. 549/1995 e l art. 3 comma 78 della legge n. 662/1996, rimarcano ciò che aveva già indicato il D.Lgs. 496/1948. Dopo circa mezzo secolo di sterilità normativa, la prima importante svolta nel sistema delle concessioni, si ha con il DM del 2 giugno 1998 n Una importante peculiarità del D.M. n. 174 del , la si riscontra nell articolo 2, comma 6, il quale, in un ottica di trasparenza per l azionariato, prevede che alle gare per l attribuzione delle concessioni possano partecipare solo società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, in cui le azioni aventi diritto di voto o le quote siano intestate a persone fisiche, società in nome collettivo o società in accomandita semplice, pena la decadenza della concessione medesima. Con l emanazione del decreto presidenziale n. 33/2002 viene disposto il trasferimento di competenze, in materia di giochi, dal Coni e dall Unire verso l A.A.M.S.; successivamente a causa di svariate contestazioni da parte degli esclusi alla partecipazione al bando per l attribuzione delle concessioni, il legislatore interviene 2

3 con l art. 22 comma 11 della legge n. 289/2002 1, con cui modifica i criteri di accesso alla gara per l attribuzione delle concessioni, consentendo così a tutte le società di capitali di poter partecipare 2. Un ulteriore ritocco di rilievo, al sistema delle concessioni, viene effettuato per mezzo del decreto legge del 4 luglio 2006, n , il quale, dovendo attuare i principi dettati dai trattati dell U.E. in materia di liberalizzazione del settore delle scommesse sportive, introduce molteplici novità: l apertura di nuove agenzie sul territorio nazionale 4, affiancate da numerosi corner ; la fissazione di nuove aliquote; l introduzione del gioco peer to peer ; l introduzione degli skill games (con una tassazione agevolata pari al 3%). Nel 2006 viene bandita, per la seconda volta in Italia, una gara in materia di concessioni per la gestione di scommesse sportive, che prende il nome di decreto Bersani 5. Pur se in chiave di liberalizzazione, però, l art 38, comma 2, lettera d, del decreto Bersani definisce le modalità di apertura dei nuovi punti vendita, prevedendo 1 Finanziaria per l anno Per gli addetti ai lavori tale disposizione in realtà si è rivelata priva, nel momento della sua emanazione, di efficacia concreta, in quanto le concessioni in vigore nel 2002 sarebbero scadute, grazie al sistema 6+6, soltanto nel 2011, non prevedendo quindi gare prima di quell anno. Sarà poi il decreto Bersani del 2006 che farà tornare la necessità di attuare bandi di gara, modificando anche i criteri di accesso per renderli conformi ai rilievi effettuati dai giudici comunitari nella sentenza Gambelli del Meglio noto come Decreto Bersani, convertito con legge 4 agosto 2006 n. 248, con il quale si procede ad un ampio numero di liberalizzazioni in vari settori dell economia italiana, incluso quello delle scommesse sportive. 4 Di cui 2100 agenzie e 4900 corner che si occupino di scommesse sportive. 5 I giochi pubblici oggetto della concessione del decreto Bersani sono: a) scommesse a quota fissa: si tratta delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi; b) scommesse a totalizzatore: ossia le scommesse a totalizzatore su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi; c) scommesse ippiche a quota fissa e a totalizzatore; d) concorsi a pronostici sportivi, cioè i concorsi pronostici, di cui al decreto del Ministro dell economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179, e successive modificazioni ed integrazioni; e) totip: il concorso a pronostici, a svolgimento periodico, connesso con le corse dei cavalli, di cui al decreto del Ministro delle finanze 20 luglio 1979, n. 207 e successive modificazioni ed integrazioni; f) ippica nazionale: scommesse ippiche a totalizzatore di cui all'articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311; g) giochi di abilità a distanza; h) qualsiasi ulteriore gioco pubblico su base ippica e non che l Amministrazione dei Monopoli riterrà opportuno commercializzare per mezzo della rete di negozi, di punti di gioco e di gioco sportivo a distanza. 3

4 l effettuazione di una o più procedure aperte cui potranno partecipare solo operatori che esercitano in ambito UE, Efta e di altri Stati, qualora siano in possesso dei requisiti previsti dall AAMS. Un ulteriore condizione posta nel bando, prevede che tali aperture vengono sottoposte a dei limiti geografici di vicinanza tra i punti di raccolta scommesse, diversificati in base alla popolazione del comune. Tale bando, finalmente ha permesso l ingresso di nuovi operatori, sia italiani che stranieri, nel sistema delle scommesse sportive italiano, facendoli emergere da una perdurante posizione di illegittimità, permettendo inoltre, di incrementare gli introiti per l erario, che fino a quel momento aveva visto ingenti capitali del settore scommesse sportive, dirigersi verso l estero 6. Con il D.Legge 2 marzo 2012 n. 16 vengono introdotte le nuove regole per la procedura per l affidamento in concessione dell esercizio dei giochi pubblici per 2000 nuovi punti. Di certo in tutti questi anni non poche sono state le pronunce dei Tribunali Ordinari, dei TAR, del Consigli di Stato, della Corte di Cessazione e della Corte di Giustizia dell U.E.. Solo per citare le più famose: sentenza Zenatti (1999). Costituisce il primo intervento della Corte di Giustizia riguardante il sistema concessorio presente in Italia, la Corte prima analizza la normativa italiana che sottopone l esercizio dell attività di raccolta delle scommesse all affidamento di una concessione, di conseguenza afferma che tale normativa si pone in contrasto con il principio della libera prestazione dei servizi sancito dall articolo 49 del Trattato CE. Allo stesso tempo però, la Corte sottolinea come lo stesso Trattato CE giustifichi eventuali violazioni a detto principio, in casi tassativi espressi dagli 6 Le italiane Lottomatica (tramite la rete Better), Sisal (tramite la rete Match Point), Eurobet e Cogetech. E tra le straniere un numero notevole di concessioni è stato acquistato dagli inglesi di Ladbrokes e dai greci di Intralot. Contraddittoria è stata la scelta di Stanleybet la quale, pioniera dell espansione dei bookmakers esteri in Italia, ha deciso di non partecipare a tale bando, restando ferma nel mantenimento dei suoi centri di trasmissione dati, causando anche un interrogazione presentata in Commissione europea da parte di due europarlamentari italiani, Mauro (PPE) e Pittella (PSE), i quali denunciavano come l attività di Stanleybet in Italia fosse illegale dato che non aveva partecipato al bando del 2006 pur essendo in possesso dei requisiti sanciti dal decreto Bersani. L Unione Europea, dimostrando di non recepire le novità introdotto da tale decreto, ha bocciato la tesi dei due europarlamentari confermando le proprie perplessità sul sistema italiano in materia di giochi e scommesse. Sul punto cfr. 4

5 articoli 45 e 46, ossia: partecipazione all esercizio dei pubblici poteri, motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica 7. Pertanto, nella fattispecie in esame viene riconosciuto in modo esplicito come la normativa italiana in materia di scommesse abbia come principio ispiratore quello di perseguire politiche a tutela dell ordine sociale, poiché in tale ottica, l attività di controllo effettuata dallo Stato, nell affidamento delle concessioni, si prefigga come scopo quello di evitare eventuali infiltrazioni malavitose all interno del settore, oltre a quello di disincentivare la pratica del gioco 8. La conclusione a cui è giunta la Corte di Giustizia è di ritenere pienamente legittima la normativa italiana in materia di scommesse 9 ; sentenza Gambelli (2003). I giudici comunitari pur prendendo come monito gran parte delle osservazioni fatte in occasione della sentenza Zenatti, pongono in risalto la contraddizione in cui cade il sistema italiano che, se da un lato appone come giustificazione del sistema concessorio la tutela dell ordine pubblico (intesa come disincentivazione al gioco), dall altro incoraggia esso stesso la propensione al gioco mediante la gestione diretta, da parte dello Stato, di lotterie e giochi come quello del lotto. Per questo motivo la Corte sancisce che il divieto posto in essere dal sistema concessorio italiano di fare da intermediario per le società di scommesse senza la prescritta concessione, costituisce una restrizione al diritto alla libera prestazione di servizi 10, in quanto non può essere invocata, come giustificazione, la tutela dell ordine pubblico, a causa della politica espansiva 7 Sentenza Zenatti, punto L ampiezza della tutela data alle lotterie e ai giochi rientra nel potere discrezionale degli stati membri che devono valutare, nel contesto dell obiettivo perseguito, se sia necessario vietare totalmente le scommesse o solo limitarle (Sentenza Zenatti, punto 33). Ne consegue che le disposizioni degli Stati membri vanno valutate in base agli obiettivi degli Stati, potendosi ben ammettere regimi diversi tra i vari Paesi (Sentenza Zenatti, punto 34). 9 Infatti, anche se una normativa nazionale che impedisce agli operatori degli altri Stati membri di procedere alle scommesse viola i principi della libera prestazione dei servizi, tale normativa, se non c è discriminazione in base alla nazionalità, risulta giustificata perché persegue scopi legati alla tutela dei consumatori ed alla protezione dell ordine sociale (Sentenza Zenatti, punto 38). 10 Sentenza Gambelli, punto 58. 5

6 del governo italiano in materia di giochi; sentenza Placanica (2007). Anche nella sentenza Placanica 11 i giudici comunitari hanno ribadito e confermato tutte le conclusioni alle quali erano giunti nella sentenza Gambelli. Ancora una volta, viene eccepita l anomalia della normativa italiana, in violazione del principio della libertà di stabilimento, affermando come l esclusione totale degli operatori esteri appaia non proporzionata al raggiungimento degli obiettivi sanciti dallo Stato italiano, cioè la tutela dell ordine pubblico e sociale 12. Le motivazioni inerenti all ordine pubblico vengono ritenuti come una possibile giustificazione per evitare l accesso al mercato da parte di un numero indiscriminato di operatori, attuando tale esigenza mediante il modello concessorio ma, allo stesso tempo, lo Stato italiano dovrebbe essere coerente nell applicare altri principi e divieti in materia di giochi e scommesse sportive e che già erano stati sanciti dalla sentenza Gambelli, non essendo cambiato nulla nella quadro politico italiano in materia di disincentivazione delle scommesse 13. Il sistema concessorio, conclude la Corte, può essere un meccanismo efficace per controllare coloro che operano nel settore dei giochi d azzardo. I giudici nazionali devono verificare se la normativa italiana, sulle concessioni, risponda a tale obiettivo, essendosi però già ribadito in sede comunitaria come tale normativa appaia non proporzionata agli obiettivi che si vogliono raggiungere 14. Questa sentenza unitamente alle due precedenti chiude il trittico di sentenze della Corte di Giustizia che hanno come oggetto il sistema concessorio italiano prima dell avvento della riforma Bersani; 11 Sentenza 6 marzo 2007, cause riunite C-338/04, C-359/04 e C-360/04, Placanica e altri, in Racc. pag. I Al riguardo la Corte sostiene che esistono dei metodi più efficaci, quali il raccogliere informazioni sui loro rappresentanti o principali azionisti, sicuramente conformi ai principi sanciti dal Trattato. 13 La sentenza Placanica, pur essendo del 2007, si riferisce a cause del 2004, in un contesto normativo oramai mutato dal Decreto Bersani del Prevenire l esercizio delle attività in tale settore per fini criminali o fraudolenti. 6

7 sentenza Costa-Cifone (2012). A partire dal 2006, l Italia ha proceduto ad una riforma del settore gioco 15, destinata ad assicurarne l adeguamento alle regole imposte dal diritto dell Unione. In particolare, l Italia ha messo a concorso un numero rilevante di nuove concessioni stabilendo, tra l altro, che i nuovi punti di vendita delle scommesse dovevano rispettare una distanza minima rispetto a quelli che avevano ottenuto una concessione a seguito della gara del I sigg. Costa e Cifone, gestori di Centri Trasmissione di dati (CTD) legati alla società inglese Stanley International Betting Ltd., sono stati accusati del reato di esercizio abusivo delle attività di scommesse per aver effettuato la raccolta di scommesse, senza rispettare le prescrizioni della normativa italiana. Infatti la Stanley opera in Italia esclusivamente tramite più di duecento agenzie aventi veste di CTD. La società è stata illegittimamente esclusa dalla gara del 1999 e aveva deciso di non partecipare alla gara del 2006 a motivo dell assenza di risposte soddisfacenti da parte delle autorità italiane alle sue richieste di chiarimenti sulla nuova normativa. La Corte suprema di Cassazione italiana, investita di tali procedimenti, ha ritenuto che sussistessero dubbi riguardo alla compatibilità della disciplina nazionale con la libertà di stabilimento e la libera prestazione dei servizi garantite dal diritto dell Unione. Infatti, la disciplina nazionale presenta caratteristiche che a detto giudice apparivano discriminatorie. In tale contesto, il giudice italiano ha deciso di sottoporre alla Corte di giustizia europea una serie di questioni, in particolare, la Corte dichiara che i principi di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi ostano a che vengano applicate sanzioni a persone (come i sigg. Costa e Cifone), legate a un operatore (come la Stanley), qualora quest ultimo fosse stato escluso da una gara in violazione del diritto dell Unione. 15 Legge 4 agosto 2006 n. 248 (decreto Bersani) 7

8 Tale constatazione resta valida anche per la nuova gara indetta al fine di rimediare a tale esclusione illegittima dell operatore, qualora la gara suddetta non sia stata in grado di raggiungere questo obiettivo, ciò che spetterà al giudice nazionale verificare. Inoltre, la Corte dichiara che le condizioni e le modalità di una gara, e in particolare le norme contemplanti la decadenza di concessioni rilasciate, devono essere formulate in modo chiaro, preciso e univoco, ciò che invece non avviene nel caso di specie. Nondimeno, spetta in via di principio al giudice nazionale verificare tali elementi. sentenza Biasci (2013). La legittimità del sistema concessorio italiano è stato ampiamente confermato con la sentenza suddetta, che ha sancito la compatibilità dell attuale sistema concessorio italiano con i principi stabiliti dal Trattato CE. Nella pronuncia, al primo punto del PQM (cfr pag. 10 della sentenza) si legge che gli articoli 43 e 49 CE devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale che imponga alle società interessate a esercitare attività collegate ai giochi d azzardo l obbligo di ottenere un autorizzazioni di polizia, aggiunta a una concessione rilasciata dallo Stato al fine di esercitare simili attività, e che limiti il rilascio di una siffatta autorizzazione segnatamente ai richiedenti che già sono in possesso di una simile concessione. Con la pronuncia in esame, in risposta ai quesiti posti dai giudici amministrativi la Corte ha dichiarato: ( con la prima questione il giudice di rinvio chiede, in sostanza, se gli articoli 43 CE e 49 CE debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale che imponga alle società interessate a esercitare attività collegate ai giochi d azzardo l obbligo di ottenere un autorizzazione di polizia, in aggiunta a una concessione rilasciata dallo Stato al fine di esercitare simili attività, e che limiti il rilascio 8

9 di una siffatta autorizzazione segnatamente ai richiedenti che sono già in possesso di una simile concessione cfr pag. 6 della sentenza), la Corte di Giustizia ha palesemente dichiarato che la normativa italiana, che prevede una duplice autorizzazione (la concessione rilasciata dall AAMS e la licenza rilasciata dalla Questura) non contrasta con gli articoli 43 e 49 CE. A conferma di ciò: il fatto che un operatore debba disporre sia di una concessione sia di un autorizzazione di polizia per poter accedere al mercato di cui trattasi non è, in sé, sproporzionata rispetto all obiettivo perseguito dal legislatore nazionale, ossia quello della lotta alla criminalità collegata ai giochi d azzardo. Pertanto, a parere della Corte ne consegue che se nell ambito del rilascio delle concessioni sono state riscontrate irregolarità, queste potrebbero viziare anche il procedimento connesso al rilascio della licenza ex art. 88 TULPS. È ancora importante riprendere un altro concetto che la Corte di Giustizia ha ribadito, nella sentenza Biasci, fornendo una chiara ed efficace risposta al terzo quesito proposto dal Tar per la Toscana ( con la terza questione il giudice di rinvio chiede, in sostanza, se gli articoli 43 CE e 49 CE debbano essere interpretati nel senso che, allo stato attuale del diritto dell Unione, la circostanza che un operatore disponga, nello Stato membro in cui è stabilito, di un autorizzazione che gli consente di offrire giochi d azzardo osta a che un altro Stato membro subordini il possesso di un autorizzazione rilasciata dalle proprie autorità la possibilità, per un tale operatore, di offrire siffatti servizi a consumatori che si trovino nel suo territorio ) palesando i seguenti concetti: 1) non c è armonizzazione in materia di giochi d azzardo a livello europeo, e per l effetto non esiste alcun obbligo di mutuo riconoscimento della autorizzazioni rilasciate dai vari Stati membri; 2) per l effetto di quanto esposto al punto 1, ogni Stato membro conserva il diritto di subordinare la possibilità per gli operatori che intendano proporre giochi d azzardo a consumatori che si trovino sul territorio al rilascio di un autorizzazione da parte delle sue Autorità competenti, senza che la 9

10 circostanza che un operatore privato sia già titolare di un autorizzazione rilasciata da altro Stato membro possa essere d ostacolo. Alla stregua di ciò, di fatto e di diritto si riconosce la legittimità dell ulteriore requisito richiesto dallo Stato dove si va ad operare rispetto a quello concesso ab origine dallo Stato membro. Le altre vicende successive ai fatti che hanno originato la Biasci, sono scaturiti dal bando c.d. dei 2000 punti che, seppure oggetto di recente pronuncia da parte del Consiglio di Stato che ha confermato l efficacia della sentenza (Biasci), ha nuovamente investito la Suprema Corte. Pertanto, in data 31 marzo 2014 la Quarta Sezione penale della Cassazione, che ha annullato con rinvio l'ordinanza di sequestro di un centro pugliese collegato ad un bookmaker estero. Una sentenza che fa cambiare verso anche alla precedente decisione della Cassazione, il sequestro del centro era stato prima annullato dal tribunale del riesame di Trani, ad aprile del 2011, e poi riconfermato con rinvio dalla Cassazione a luglio del Nel frattempo, però, il bookmaker, che non ha partecipato al bando perché ritenuto discriminatorio proprio nelle clausole di adesione, ha presentato anche un ricorso al Tar Lazio: i giudici amministrativi non hanno bloccato il riassetto della rete scommesse autorizzata, ma hanno comunque rinviato alcune questioni - come la durata temporale delle nuove concessioni - all'esame della Corte di Giustizia Europea. Per ora però, la Cassazione fa marcia indietro e con questa nuova sentenza decide di annullare il sequestro rinviando la decisione per un nuovo esame al Tribunale di Trani. La Cassazione evidenzia come il bookmaker ha giustificato la mancata partecipazione alla gara scommesse perché il bando è stato ritenuto dalla società «illegittimo e strutturato in modo tale da reiterare la discriminazione». Una situazione che, visto il ricorso al Tar, e in attesa della decisione della Corte Ue, momentaneamente genera la conseguenza chiara, ed ineluttabile, che chi ne è fuori, e opera proprio alla luce di quanto sancito nella Biasci dalla CGE, è illegale. 10

11 Ebbene l attuale quadro della giurisprudenza comunitaria assevera con la sentenza Biasci la validità di un apparato autorizzatorio (art. 88 TULPS) che si vada a sovrapporre ed intersecare con quello concessorio, diversamente la remissione operata dal TAR Lazio, nel caso dell operatore in questione, non rappresenta in sé alcunché dal punto di vista dell ordinamento comunitario, posto che la sentenza della CGCE non è ancora stata resa: solo ove il pronunciamento dei giudici comunitari dovesse essere favorevole, tra l altro incidendo anche sul sistema di PS dell Italia, si porrebbe un esigenza di disapplicazione. Né è secondaria la considerazione della singolarità di un rinvio pregiudiziale operato in favore di un operatore che neppure ha partecipato al bando ritenendolo a priori discriminatorio. Poste le basi, per orientarsi in questa trama normativo/giurisprudenziale, non resta che valutare quali sono allo stato attuale i più rilevanti vantaggio e svantaggi dell operare nel rispetto delle norme, cioè essere punto di raccolta scommesse legale, di converso quali invece nell essere totalmente illegale: 1. Oltre all obbligo di presentare tutta una serie di documenti finalizzati all ottenimento dell autorizzazione di polizia ex art. 88 del TULPS, il soggetto legale dovrà, nel tempo, mantenere una condotta rigorosamente legittima, poiché la semplice violazione di uno degli obblighi posti a suo carico comporterebbero la revoca della licenza di polizia di contro il soggetto non legittimato, pur trovandosi in una posizione incompatibile con il rilascio dell 88 TULPS, in forza agli orientamenti giurisprudenziali, continua a svolgere la propria attività senza timore alcuno di un eventuale revoca delle concessioni in caso di violazioni delle norme; 2. Il soggetto legale, operando in regime di concessione, viene identificato come parte dell apparato pubblico, pertanto, il versamento all Erario delle somme raccolte a titolo di Imposte dovrà avvenire nei tempi, modalità e per i valori 11

12 previsti, pena un eventuale denuncia per peculato il soggetto illegale non ha nessun obbligo di versare somme a titolo di imposta all Erario; 3. In forza di una serie di vincoli posti dalle norme regionali che hanno dato attuazione al cosiddetto GAP, il soggetto legittimo, nei prossimi quattro anni (se già esistente all entrata in vigore delle predette Leggi regionali), se non si atterrà a una serie di disposizioni sulle distanze dei punti scommesse dai luoghi di particolare interesse sociale scuole, chiese, oratori ecc., si vedrà revocare le licenze di polizia il soggetto illegale tra quattro anni circa, non si porrà nessuno di questi problemi poiché operando in assenza delle prescritte autorizzazioni di polizia non ha nessun timore che lo inducano ad attenersi ai dettami delle Leggi regionali. 4. L operatore legale, in forza della concessione AAMS che vede transitare le proprie giocate sul totalizzatore nazionale, non ha alcuna possibilità di esimersi dal versamento dell Imposta Unica, poiché tutte le giocate che partono dal proprio punto scommesse saranno sottoposte ad imposta il soggetto illegale, non transitando dal totalizzatore nazionale, effettua evasione dell Imposta Unica sui concorsi pronostici e scommesse. 5. Il soggetto concessionario in forza della certificazione del volume delle giocate operata dal totalizzatore nazionale e nel rispetto delle norme tributarie, si trova nella posizione di dover ottemperare agli obblighi tributari derivanti dal reddito prodotto, cioè dovrà effettuare tutti i versamenti delle imposte relativo al reddito d impresa e da persona fisica prodotto, che il fisco prevede il soggetto illegale, non avendo nessun obbligo di contabilità obbligatoria, si trova nella condizione di poter agevolmente evadere il fisco. Queste sono solo alcune differenze tra i soggetti che operano in regime di concessione e i soggetti illegali sprovvisti sia della concessione AAMS sia della prescritta autorizzazione ex 88 del TULPS. È palese come il sistema attuale delle scommesse sportive, generato da una fusione di norme e di giurisprudenza, abbia dato vita a un nuovo modello: un prototipo di 12

13 incertezza che da una parte non mette in condizione gli operatori di polizia di prendere delle posizioni in merito e dall altra è divenuto altamente penalizzante nei confronti dei soggetti che operano in regime di concessione, facendo traslare la discriminazione cui erano stati sottoposti i soggetti privi di concessione negli anni passati a carico dei soggetti che operano in regime concessorio. È chiaro che tale paradosso potrebbe essere superato solo se il legislatore posasse le basi al fine di dare una stretta su di una situazione che colloca, come spesso accade, coloro che operano nell alveo della legalità su un gradino inferiore rispetto a chi opera nell illegalità, sfruttando le falle che gli impianti normativi hanno sdoganato, con vantaggi economici sproporzionati in un attività che a rigor di legge non dovrebbe esistere. Il tutto, molto spesso, suffragato da una tendenza del sistema giudiziario italiano più devoto alle dinamiche della common law, riconducendo la maggior parte dei casi di illegalità a una serie di sentenze, che secondo i proclami della Corte di Giustizia Europea rendono poco incisivi i provvedimenti di chi vorrebbe fare pulizia nel settore, ponendo su un livello del tutto marginale gli indirizzi normativi in vigore. Indubbiamente l unica cosa certa in questa situazione colma di fumi la si può riscontrare nel fatto che il volume delle scommesse clandestine si aggira nell ordine dei circa MLD di euro, che annualmente scappano via dall Italia per essere dirottati nei Paesi cosiddetti a fiscalità privilegiata. Già questa cifra, da sola, basterebbe a far risparmiare agli italiani una parte del progressivo e soffocante carico fiscale che da anni sono costretti ad accollarsi. 13