ATTO COSTITUTIVO DELL ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA FLEXPOINT STUDIO DANZA

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1 ATTO COSTITUTIVO DELL ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA FLEXPOINT STUDIO DANZA Il giorno 21 del mese di Maggio dell anno 2012, alle ore 15.00, in Collecchio (PR) Strada Consortile n.2,, si sono riuniti i seguenti Signori: - BARDELLI GIADA GRAZIA GLORIA nata a Abbiategrasso MI il 10/06/1974 e residente in Collecchio (PR), Vicolo Belvedere, 11 fraz. Ozzano Taro; - MAZZOLI MATTEO nato San Secondo Parmense PR il 03/12/1975 e residente in Collecchio (PR), Vicolo Belvedere, 11 fraz. Ozzano Taro; - CATINO ROGER nato a Parma il 17/12/1974 e residente in Collecchio (PR) in Piazza Partigiani d Italia 10; con lo scopo di costituire, ai sensi degli artt. 36,37,38 c.c., come in effetti costituiscono, una Associazione Sportiva Dilettantistica denominata FLEXPOINT STUDIO DANZA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA o più brevemente FLEXPOINT STUDIO DANZA a.s.d.. L Associazione fissa la propria Sede Legale ed operativa in Lemignano di Collecchio (PR), alla Via Delle Bisce n. 6. L Associazione che non ha finalità di lucro ha lo scopo di favorire lo sviluppo delle attività sportivo dilettantistiche, fornendo adeguata assistenza ai propri associati e/o tesserati della Organizzazione Nazionale di appartenenza così come meglio di seguito specificato dalle norme statutarie sociali. L Associazione è retta dalle norme statutarie articolate in dodici punti che, approvate all unanimità dai soci fondatori, sono trascritte nella presente scrittura. In base alle norme statutarie i convenuti, costituendo Assemblea sociale, eleggono, con voto unanime, il Consiglio Direttivo per il primo quadriennio che risulta così costituito: BARDELLI GIADA GRAZIA GLORIA: Presidente; MAZZOLI MATTEO: Vicepresidente; CATINO ROGER: Segretario. Gli eletti dichiarano di accettare le cariche. Il Presidente viene autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie atte a conseguire l Affiliazione ed il riconoscimento dell Associazione da parte della Federazione Italiana Danza Sportiva e del Centro Sportivo Educativo Nazionale Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI, adottandone la tessera nazionale quale tessera del sodalizio stesso.

2 STATUTO "FLEXPOINT STUDIO DANZA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA " Titolo I - Associazione Art.1 E' costituita l'associazione "Flexpoint Studio Danza Associazione Sportiva Dilettantistica" (d'ora in poi Associazione), la quale è democratica e non ha scopo di lucro. Art.2 L'Associazione ha sede in Lemignano di Collecchio (PR). L Associazione potrà comunque esplicare la propria attività sull intero territorio nazionale ed anche all estero. Con delibere del Consiglio Diretivo possono essere istituite diverse sedi operative e/o può essere modificata la sede legale senza necessità di integrare la presente scrittura. La durata dell Associazione è a tempo indeterminato. Art.3 Scopo principale dell'associazione è la diffusione della cultura di danza nei suoi aspetti sociali, ludico, rappresentativi, come forma di aggregazione sociale, forma d'arte, cultura e spettacolo. In particolare l'associazione potrà: a) Operare direttamente e in via mediata per la creazione e l'adeguamento di idonee strutture e servizi necessari allo svolgimento di attività di danza, pilates e teatro. b) Assumere la gestione di teatri e strutture e servizi legati all'adempimento dello scopo sociale menzionato. c) Produrre e partecipare alla produzione di lavori teatrali, televisivi, radiofonici e cinematografici; scambiare lavori di propria produzione con lavori di altri enti, associazioni e compagnie teatrali e di danza, importare lavori di danza e teatro e allestirli per scolari, studenti, lavoratori e pensionati. d) Organizzare corsi di formazione e perfezionamento nei vari campi dell'attività di ginnastica, danza e teatro. e) Assegnare premi, diplomi, borse di studio per studenti e cultori delle varie discipline dell'arte della danza e del teatro. f) Promuovere incontri, dibattiti, conferenze, congressi e iniziative culturali per l'approfondimento e la diffusione dell'arte della danza e del teatro. g) Provvedere alla pubblicazione e alla diffusione di materiali scientifici e divulgativi relativi alle discipline di danza e teatro. Titolo II - Soci Art.4 Le categorie dei soci sono le seguenti: a) Soci Fondatori: sono coloro che hanno promosso la fondazione dell Associazione e firmato l Atto Costitutivo; i diritti/doveri dei soci fondatori sono uguali a quelli degli ordinari; b) Soci Ordinari: sono coloro che fanno domanda di ammissione al Presidente o al Vicepresidente i quali possono deliberare in merito e portare poi la decisione a ratifica del C.D.. Possono essere ammessi a far parte dell Associazione, a discrezione del Consiglio Direttivo, tutti i cittadini italiani o stranieri, con nessun limite in merito a sesso, razza o religione da questi professata che ne facciano richiesta, dichiarando di condividerne gli scopi sociali; per i minori è necessario l assenso di un genitore. Possono far parte dell'associazione persone fisiche, enti, associazioni e circoli, tutti con diritto ad un solo voto. I soci sono tenuti al pagamento della quota associativa annua il cui

3 importo è fissato annualmente dal Consiglio Direttivo dell'associazione. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di istituire riduzioni per particolari categorie di soci. Art.5 L iscrizione ha validità dodici mesi dalla data di ammissione e si rinnova automaticamente col versamento della quota associativa. Non sono ammessi soci temporanei. La quota sociale è intrasmissibile e non è rivalutabile. L adesione all Associazione comporta: a) piena accettazione dello statuto sociale, delle sue finalità e degli eventuali regolamenti; b) la facoltà di utilizzare la sede sociale e le sue infrastrutture facendone un uso corretto; c) il pagamento della tessera, delle quote associative e dei contributi; d) mantenere rapporti di rispetto con gli altri soci e gli organi dell Associazione. Art.6 Sono soci ordinari coloro che avendo presentato domanda siano stati in seguito ammessi. Sono soci onorari coloro che sono designati dal Consiglio Direttivo per particolari benemerenze nel campo della cultura, dello spettacolo o nei confronti dell'associazione. Questi ultimi non sono tenuti al pagamento del contributo. Art.7 La qualifica di socio si perde per decesso, dimissioni e per morosità. I casi di indegnità saranno sanciti dall'assemblea dei soci. Il socio può recedere dall Associazione senza diritto ad alcun compenso, rimborso o indennità, dandone comunicazione scritta al C.D.. La perdita della qualità di socio può avvenire per: a) morosità; b) non ottemperanza alle disposizioni statutarie e regolamentari; c) quando in qualunque modo si arrechino danni morali o materiali all Associazione; d) per comportamento scorretto. Le espulsioni saranno decise dal C.D. senza obbligo di preavviso ed a effetto immediato. E ammesso il ricorso alla Assemblea, in tal caso il provvedimento di espulsione resta sospeso sino alla delibera assembleare. Le attività svolte dai soci e soci amministratori in favore dell Associazione sono, salvi i rimborsi spesa e le indennità di trasferta, effettuate a titolo assolutamente gratuito e di liberalità. Titolo III - Organi dell'associazione Art.9 L'Assemblea dei soci è formata dai soci promotori e dagli altri soci aderenti, ammessi con tesseramento a carattere strettamente personale. L'elenco dei soci è tenuto dal Presidente su un apposito registro ed è controllabile in qualsiasi momento. L Assemblea è sovrana. Essa è formata da tutti i soci fondatori ed ordinari. Tutti i soci maggiorenni vi hanno diritto di voto in ragione di un voto ciascuno (art c.c.). L Assemblea, previa convocazione del Presidente dell Associazione (mediante avviso affisso all albo almeno venti giorni prima dello svolgimento della stessa), si riunisce in via ordinaria una volta l anno, entro il trenta Aprile, per approvare il rendiconto

4 economico-finanziario dell esercizio precedente e per fornire al C.D. le linee programmatiche per il successivo. L Assemblea si riunisce in via straordinaria ogni qual volta lo richieda il C.D. o un terzo degli associati. L Assemblea delibera a maggioranza semplice ed è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli aventi diritto; in seconda convocazione l Assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti; la seconda convocazione deve essere fissata ad almeno un ora di distanza dalla prima. L Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di suo impedimento, da un socio designato dalla medesima. Le deliberazioni sono constatate con processi verbali firmati dal Presidente e dal Segretario che restano custoditi nella sede per poter essere liberamente consultati dagli associati. Il rendiconto economico-finanziario resta, inoltre, affisso all albo per i venti giorni successivi alla sua approvazione. Spetta tra l altro all Assemblea approvare i bilanci sociali, decidere sulle affiliazioni o adesioni, eleggere o revocare il C.D.. Art.10 L'Assemblea dei soci si riunisce almeno una volta l'anno su decisione del Consiglio Direttivo secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione dell'assemblea. Art.11 Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti gli associati maggiorenni iscritti ed in regola nel pagamento della quota annua di Associazione. Gli associati possono farsi rappresentare da altri associati anche se membri del Consiglio Direttivo, salvo nel caso di approvazione dei bilanci e deliberazioni in merito alla responsabilità dei consiglieri. Le proposte che i soci intendono portare all'ordine del giorno dell'assemblea generale ordinaria devono essere presentate al Consiglio Direttivo almeno cinque giorni prima della data dell'assemblea stessa. Le proposte saranno all'ordine del giorno se fatte da almeno un decimo dei soci. Art.12 Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri eletti dall'assemblea per la durata di un anno. In caso di dimissioni o di decesso di un componente del Consiglio Direttivo, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua successione, chiedendone convalida alla prima assemblea annuale. Art.13 Il Consiglio Direttivo nomina nel proprio seno un Presidente, un Vice Presidente e un Segretario. Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio. Art.14 Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al consuntivo, al preventivo ed alle quote sociali. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente. Art.15 Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, senza limitazione, compresi: i rapporti con gli Istituti di credito per

5 l apertura, la gestione e la chiusura del conto corrente senza limitazioni di valore; l eventuale sottoscrizione di contratti di locazione, anche finanziaria e la gestione di eventuali rapporti di lavoro dipendente o assimilato. Esso procede alla compilazione del Regolamento per il funzionamento dell'associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati. I soci hanno l'obbligo di osservare lo Statuto, il Regolamento e le deliberazioni degli organi sociali e di non promuovere azioni legali ed interventi estranei nei confronti dell'associazione. Agli effetti interni l'esecuzione delle disposizioni arbitrali è disposta dal Presidente. Titolo IV - Patrimonio ed esercizio sociale Art.16 Il patrimonio è costituito da: - quote annuali di associazione e dai beni mobili che diverranno proprietà dell Associazione; - proventi per prestazioni di servizi vari a soci o a terzi; - da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di rendiconto - contributi dello Stato, di Enti o Istituzioni pubbliche finalizzate a sostegno di specifiche attività o progetti; - contributi di organismi internazionali; - rimborsi derivanti da convenzioni; - contributi volontari, lasciti, donazioni. Durante la vita dell Associazione non possono essere distribuiti, ancorché in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale. Art.17 L'esercizio finanziario dell Associazione è fissato dal 01 Settembre al 31 Agosto dell anno successivo, per ogni anno a venire. Esclusivamente per il primo anno di costituzione dell Associazione l esercizio sarà determinato dalla data di costituzione al 31 Agosto Alla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo dell anno conclusosi ed il Bilancio Preventivo del successivo esercizio. Titolo V - Scioglimento Art.18 Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione dell'attivo patrimoniale per fini analoghi a quelli previsti dal presente Statuto o per beneficienza. Art.19 Per quanto non previsto nel presente Statuto, si fa espresso riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia. Lemignano di Collecchio (PR), lì Presidente Vicepresidente Segretario