IL PROBLEMA ASSICURATIVO

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1 IL PROBLEMA ASSICURATIVO Avv. Giuseppe doria I CONGRESSO NAZIONALE S.M.O. Aquileia maggio 2013

2 a tutela del cliente, il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale. Le condizioni generali delle polizze assicurative di cui al presente comma possono essere negoziate, in convenzione con i propri iscritti, dai Consigli Nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti;

3 Non esiste differenza tra RCT Medici dipendenti e liberi professionisti. Non esiste differenza tra RCT Colpa lieve e grave La sola Polizza di RCT limitata alla Colpa Grave non è sufficiente a salvaguardare il patrimonio del Medico dipendente

4 nel momento in cui il Magistrato condanna in solido Azienda e Medico dà il diritto all attore ad attaccare i beni del Medico dipendente.

5 il Sindacato Medici Ospedalieri invita l Azienda a dedicare le opportune risorse per la stipula di un contratto assicurativo con "una compagnia primaria" di assicurazione Il Presidente Dr.Giuseppe Bonfiglio Milano 30 marzo 2012

6 L'ospedale non paga i danni da malasanità le case dei medici a rischio pignoramento Milano, casi al Niguarda e San Carlo. Corriere della sera 11 dicembre 2012

7 13 Settembre 2012 MINISTRO BALDUZZI D.L.158/ /2012 art.3

8 La colpa lieve è esclusa PENALMENTE solo quando il medico si attenga alle linee guida ed alle buone pratiche delle Società Scientifiche Fermo il disposto dell art.2043 c.c. Fondo assicurativo Polizze B/M (come dovrebbe essere l attestato di rischio) disdetta solo dopo reiterate condanne passate in giudicato

9 Non esistono malattie esistono malati Don Gnocchi Le linee guida oggi : Non sono accreditate Sono eterogenee ed contrasto tra loro Sono mutevoli Non sono obbligatorie in determinati casi Le linee guida delle Aziende (DRG)

10 La colpa lieve è esclusa PENALMENTE solo quando il medico si attenga alle linee guida ed alle buone pratiche delle Società Scientifiche Fermo il disposto dell art.2043 c.c. Fondo assicurativo Polizze B/M (come dovrebbe essere l attestato di rischio) disdetta solo dopo reiterate condanne passate in giudicato

11 Cosa dovrebbe prevedere la Legge? Obbligo a contrarre per le Compagnie Individuazione di un Massimale Confini della responsabilità del Professionista Non perseguibilità del Dipendente da terzi, ma solo dall Azienda e solo nel caso di Colpa Grave

12 IL PROBLEMA ASSICURATIVO TRA LE RIGHE DELLE POLIZZE : Cosa dobbiamo sapere prima di firmare un contratto?

13 1/2 Il Massimale: definizione Il termine Massimale rappresenta il limite di estensione della prestazione assicurativa, ovvero l esposizione massima al rischio da parte dell Assicuratore.

14 2/2 il Massimale Aggregato nelle Polizze delle Aziende Il Massimale indicato in polizza costituirà nell anno assicurativo la massima esposizione dell assicuratore per tutti i sinistri denunciati dall Azienda per tutti i Dipendenti.

15 1/3 Colpa Grave: disposizioni di Legge Il Codice Civile, pur menzionandola, non definisce il concetto di Colpa Grave. L art c.c. recita: «Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà il prestatore d opera non risponde dei danni se non in caso di dolo o colpa grave».

16 2/3 Colpa Grave: Giurisprudenza Con particolare riferimento alle attività tipicamente sanitarie, la Corte dei Conti precisa che: «la condotta può essere valutata come gravemente colposa allorchè il comportamento sia stato del tutto anomalo ed inadeguato»

17 3/3 Colpa Grave: in quali casi sussiste Perché possa parlarsi di Responsabilità per Colpa Grave si deve accertare che si siano verificati: Errori non scusabili per la loro grossolanità; Assenza delle cognizioni fondamentali attinenti alla professione; Difetto della perizia tecnica minima; Ogni altra imprudenza che dimostri superficialità e disinteresse per i beni primari affidati alle cure del prestatore d opera

18 La Rivalsa dell Azienda (obbligatoria) La Rivalsa della Corte dei Conti

19 All atto della sottoscrizione della Polizza Descrizione precisa della propria attività; Dichiarazione di sinistri precedenti; Dichiarazione di altre assicurazioni RCT.

20 VALIDITA TEMPORALE DELLA GARANZIA (Claims Made) L assicurazione di RCT Professionale vale per le richieste di risarcimento danni che pervengono all Assicurato e vengono trasmesse all Assicuratore solo durante il periodo di validità della Polizza.

21 . 2 condizioni: PREGRESSA POSTUMA

22 La Pregressa ÈUNA ESTENSIONE DELLE GARANZIE DI POLIZZA AD EVENTI POSTI ANTECEDENDEMENTE ALLA DECORRENZA DEL CONTRATTO PRIMA

23 La Postuma ÈUNA ULTRATTIVITA DELLE GARANZIE DI POLIZZA RISPETTO ALLA CESSAZIONE DEL CONTRATTO: DOPO

24 Attenzione alle esclusioni: Consenso informato totale/parziale Linee Guida Non operatività in presenza delle polizze Aziendali

25 La Polizza di Tutela Legale Libera scelta del Legale e del Consulente Tecnico nei Procedimenti Penali nelle vertenze con l Azienda (rapporti contrattuali) nei Procedimenti Civili in secondo rischio alla polizza RCT

26 Grazie per l attenzione Avv.Giuseppe Doria giuseppe.doria@doriaassicurazioni.com