REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SENTENZA

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1 N /2008 REG.SEN. N /2008 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni, Sul ricorso numero di registro generale 519 del 2008, proposto da: omississ rappresentato e difeso dall Avv.., e dagli avv.ti con domicilio eletto presso il primo in Torino, via. contro Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatura dello Stato domiciliato per legge in Torino, corso Stati Uniti, 45; nei confronti di non costituito in giudizio; per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, dell ordine di servizio n. 3 in data del Direttore I. M della Casa Circondariale di.. Dipartimento dell Amministrazione Penitenziaria Ministero della Giustizia, successivamente noto, nonché degli atti tutti antecedenti

2 preordinati, consequenziali e comunque connessi del procedimento e in particolare, del decreto adottato in data 30 novembre 2007 dal Direttore Generale, non noto, con il quale il Vice Commissario..è stato assegnato presso la Casa Circondariale di, al fine di ricoprire l'incarico di Coordinatore del N.O.; e per ogni consequenziale statuizione, e, infine, per la condanna dell'amministrazione al risarcimento dei danni subiti dal ricorrente in conseguenza dell'adozione dei provvedimenti impugnati. Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia; Viste le memorie difensive e in particolare il rapporto informativo allegato dall Avvocatura Distrettuale dello Stato alla memoria di costituzione del ; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 22/05/2008 il Referendario Avv..e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Avvisate le stesse parti ai sensi dell'art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000 in ordine alla possibilità di definire il giudizio con rito immediato e sentenza succintamente motivata in ragione anche della completezza del contraddittorio; Il ricorrente, attualmente Ispettore Capo della Polizia Penitenziaria a far data dal , sin dal è stato Responsabile del Nucleo Traduzioni e Piantonamenti della Casa Circondariale di. Poiché con Decreto del , successivamente depositato in giudizio, il Direttore generale del personale nominava Coordinatore del Nucleo Traduzioni della Casa Circondariale di.il Vice Commissario.., ivi trasferendolo, il ricorrente, con successivo conseguenziale Ordine di Servizio n. 3/2008 si

3 vedeva revocato l incarico di Coordinatore e affidato quello deteriore di Sostituto del Coordinatore. Insorgeva avverso i predetti provvedimenti con il ricorso in epigrafe, che, nella Camera di Consiglio cui perveniva per la decisione dell incidente cautelare, verificata la completezza del contraddittorio e sentite le parti, stante la sussistenza dei presupposti di legge per la definizione immediata, sulla Relazione del Referendario Avv. Alfonso Graziano veniva trattenuto per la definitiva decisione di merito. Con il gravame in epigrafe il ricorrente deduce violazione dell art. 32 della L. n. 395/1990 e degli artt. 1,4 e 8 del d.lgs. n. 444/1992 nonché difetto di istruttoria, incompetenza e illegittimità derivata;violazione dell art. 6 del d.lgs. n. 146/2000 ed eccesso di potere per sviamento, carenza di istruttoria ed altri profili. Con il terzo motivo lamenta poi la violazione delle norme che inibiscono il dimensionamento del lavoratore ed eccesso di potere per i medesimi profili di cui al secondo motivo. Al quarto e quinto motivo venivano poi affidate le censure di violazione dell obbligo di motivazione e di quello di comunicazione dell avvio del procedimento di cui agli artt. 3 e 7 della l. n. 241/1990. Ad avviso del Collegio il gravame evidenzia profili di manifesta fondatezza in ordine a tutti i motivi di ricorso e merita pertanto di essere accolto. 1. Anzitutto, il provvedimento di revoca dell incarico di Coordinatore del nucleo Traduzioni conferito nel lontano 17 dicembre 1997, provvedimento assunto dal Direttore I. M. è viziato da incompetenza relativa per materia, stante il rilievo che ai sensi degli artt. 32 della L. n. 395/1990 e 8 del d.lgs.444/1992 la competenza in ordine all attribuzione, al conferimento e alla revoca degli incarichi in materia di personale degli Istituti penitenziari appartiene al Provveditore Regionale, che ai sensi dell art. 32 l. cit. opera nel settore degli istituti in materia di personale e che ai sensi dell art.8, lett. a) ha attribuzioni in materia di individuazione delle esigenze quantitative e qualitative del personale ; dal che non può non discendere la competenza in materia di conferimento e revoca di incarichi del personale unicamente in capo al Provveditore Regionale e non al Direttore I.M. Il provvedimento di revoca impugnato, adottato dal Direttore I.M. è pertanto illegittimo perché viziato da incompetenza relativa per materia.

4 2. Venendo alle censure sostanziali il osserva Collegio che l attività e la funzione di Coordinamento del Nucleo Traduzioni non può che essere attribuita ad un Ispettore. Depongono in tal senso sia l art. 4 del modello organizzativo e delle disposizioni operative per il 1998 (fonti regolamentari degli Istituti di prevenzione e pena) in virtù del quale la responsabilità del nucleo locale traduzioni e piantonamenti ( ) è affidata di regola ad un coordinatore scelto tra gli appartenenti al ruolo degli Ispettori, sia la fonte primaria costituita dall art. 23 del d.lgs. 443/1992 che dispone che agli Ispettori siano attribuite mansioni di concetto ( ) nonché specifiche funzioni nell ambito del servizio di sicurezza e nell organizzazione dei servizi di istituto (..) sono altresì attribuite funzioni di direzione, di indirizzo e coordinamento di unità operative. Ora, pare al Collegio che l attività di coordinamento del Nucleo Traduzioni e Piantonamenti rientri pleno iure nel servizio di sicurezza e nell organizzazione dei servizi di istituto, la cui funzione di coordinamento non può che essere affidata, in forza dell art. 23 d.lgs. cit. ad un Ispettore. E pertanto illegittimo affidare tale funzione ad un Vice Commissario, che appartiene al ruolo direttivo e risulta quindi fondato il terzo motivo di ricorso. 3. Ma la delineata illegittimità introduce l esame del secondo motivo, con cui si censura specificamente l aver attribuito la funzione di Coordinatore del Nucleo Traduzioni ad un Vice Commissario. Al riguardo appare al Collegio risolutivo rimarcare che ai sensi dell art. 6 del d.lgs. n. 146/2000 il personale del ruolo direttivo ordinario e ai sensi dell art. 5, lett. A) del d.lgs. cit. rientra tra il personale del ruolo direttivo ordinario anche la figura del Vice Commissario - assume le funzioni di Comandante di Reparto e in qualità di responsabile dell area sicurezza presso gli istituti penitenziari sovraintende alle attività di competenza di tale area. Il Vice Commissario può, quindi, espletare funzioni di sovraintendenza dell area sicurezza, là dove, con il provvedimento presupposto impugnato, al Vice Commissario Contu sono state attribuite mere funzioni di Coordinamento del Nucleo Traduzioni, che sono le funzioni precedentemente attribuite all Ispettore odierno ricorrente. Il Vice Commissario., quindi, è stato dimensionato e per converso non possiede esperienza e professionalità nel settore traduzioni e piantonamenti, le quali invece paiono

5 essere possedute dal ricorrente, anche in virtù dei corsi che ha seguito, benché di breve durata, attestati dagli allegati 3 5 alla comparsa di costituzione dell Avvocatura di Stato. La revoca dell incarico all Ispettore Capo e la contestuale attribuzione dello stesso al Vice Commissario.appaiono illegittime perché, in ultima analisi, entrambe si risolvono in un reciproco demansionamento non consentito dalle norme sinora passate in rapida rassegna. I provvedimenti impugnati col presente gravame e in particolare l atto presupposto di attribuzione dell incarico di coordinatore del Nucleo Traduzioni al Vice Commissario., ledono dunque uno actu illegittimamente due soggetti, per cui il.assume in realtà la veste di cointeressato più che di controinteressato nel presente procedimento 4. La questione del demansionamento introduce conclusivamente allo scrutinio della residua parte delle censura dedotta con il terzo motivo di gravame. Ebbene, appare al riguardo fondata la dedotta violazione dell art. 52 del Testo unico delle disposizioni sul pubblico impiego di cui al d.lgs. n. 165/2001, ovviamente applicabile anche la personale il cui rapporto di lavoro è stato sottratto alla privatizzazione e contrattualizzazione. La predetta norma di fonte primaria, in linea con omologhi principi civilistici, stabilisce che il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni proprie della qualifica con la quale è stato assunto o a mansioni considerate equivalenti. E pertanto evidente che il ricorrente, che sin dal ha svolto funzioni di coordinatore del nucleo traduzioni, non poteva essere demansionato al rango di mero sostituto del coordinatore, per di più dopo dieci anni e dopo aver conseguito il grado Ispettore Capo, superiore a quello di Ispettore, che rivestiva quando gli vennero attribuite le funzioni di Coordinatore. Siffatta discrasia temporale e afferente al grado evidenzia altresì al Tribunale un macroscopico eccesso di potere per difetto di presupposti, illogicità e irragionevolezza. La censura di difetto di motivazione e carenza di istruttoria di cui al quarto motivo è stata praticamente già scrutinata con l esame del motivo che precede e la doglianza di cui

6 all ultimo motivo di ricorso, inerente la mancata comunicazione di avvio del procedimento può dichiararsi assorbita dall accoglimento, più favorevole perché fondato su ragioni di sostanza, dei motivi sinora affrontati. In conclusione, il ricorso, come anticipato, si profila manifestamente fondato e va accolto, conseguendone l annullamento dei provvedimenti impugnati e l obbligo per l Amministrazione penitenziaria di reintegrare l Ispettore Capo nella funzione di Coordinatore del Nucleo Piantonamenti e Traduzioni della Casa Circondariale di e di corrispondergli altresì le differenze retributive defalcategli fino ad oggi in forza degli illegittimi provvedimenti impugnati e in questa sede annullati. La domanda risarcitoria ad avviso del Collegio non può essere accolta, stante la integrale soddisfazione che trae il ricorrente da una favorevole decisione tempestiva ed immediata del merito del gravame. Le spese del giudizio debbono invece seguire la soccombenza a cagione della manifesta fondatezza del ricorso e vengono liquidate come da dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Prima Sezione, definitivamente pronunciandosi sul ricorso in epigrafe, lo Accoglie e, per l effetto, Annulla i provvedimenti impugnati, con le conseguenze tutte di cui in motivazione. Condanna l Amministrazione resistente al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente, che liquida in (millecinquecento) oltre IVA e CNPA come per legge. Ordina che la presente Sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Torino nella Camera di Consiglio del giorno 22/05/2008 con l'intervento dei Signori Magistrati: Franco Bianchi, Presidente Ivo Correale, Primo Referendario Alfonso Graziano, Referendario, Estensore

7 L'ESTENSORE IL PRESIDENTE DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 13/06/2008 (Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186) IL SEGRETARIO