CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA A MEZZO BUONI PASTO DA EROGARSI AL PERSONALE DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA.

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1 CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA A MEZZO BUONI PASTO DA EROGARSI AL PERSONALE DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA. 1

2 Art. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO II presente Capitolato disciplina l affidamento del servizio sostitutivo di mensa a mezzo buoni pasto cartacei da erogarsi al personale tecnico - amministrativo dell'università di Catania, utilizzabile presso gli esercizi appositamente convenzionati che svolgono le attività previste dall'art.4 del D.P.C.M L'importo presunto del servizio è di ,00 IVA esclusa per il triennio, calcolato moltiplicando il numero presunto dei buoni per il triennio ( , trecentonovantaseimila), per il valore nominale del buono di.7,00, quest ultimo rappresenta l importo unitario a.b.a. cui verrà applicata la percentuale di ribasso offerta dalla ditta in sede di gara. A tale valore, arrotondato alla seconda cifra decimale, dovrà essere applicata l IVA ai sensi di legge. Il numero dei buoni pasto è soggetto a modificazione in base alle variazioni che potrebbero intervenire nel numero degli aventi diritto nel corso della durata contrattuale. Art. 2- VALORE DEL BUONO PASTO II valore nominale del buono pasto è di.7,00 ( sette ). L'Università si riserva in qualsiasi momento di modificare il valore nominale del buono pasto. La ditta aggiudicataria si impegna a rendere esecutiva tale modifica entro i successivi 15 giorni, con l erogazione di buoni pasto alle stesse condizioni previste dal presente capitolato, applicando la stessa percentuale di sconto offerta in sede di gara. Nel costo del servizio sostitutivo di mensa, di cui al presente capitolato, si considerano interamente comprese tutte le attività connesse allo svolgimento del servizio oggetto dell appalto e tutte le spese ed ogni altro onere, espresso e non, comunque inerente al servizio. Il valore nominale dei buoni pasto rappresenta l importo massimo spendibile dei dipendenti presso gli esercizi convenzionati dalla ditta La ditta aggiudicataria applica all Amministrazione per ogni buono pasto lo sconto offerto sul valore nominale del buono pasto, espresso in percentuale. Art. 3 -DURATA DEL CONTRATTO L'appalto avrà la durata di anni 3 (tre) a decorrere dalla stipula del contratto. L Università si riserva la facoltà di prorogare il contratto nelle more dell espletamento di una nuova procedura, senza che l aggiudicatario possa pretendere alcun indennizzo. Art. 4 -CONTENUTO DELLE PRESTAZIONI La ditta aggiudicataria si impegna a garantire il servizio sostitutivo mensa per i soggetti di cui all'art.1, mediante buoni pasto cartacei del valore nominale di.7,00 suddivisi in blocchetti di n.8 buoni ciascuno e a garantire il servizio sostitutivo di mensa mediante una rete di esercizi convenzionati con la stessa ditta aggiudicataria dietro presentazione dei predetti buoni pasto. Dovrà essere garantita ai dipendenti la possibilità di ottenere, negli esercizi commerciali convenzionati, la somministrazione libera di bevande e alimenti sino al controvalore nominale di.7,00. I locali convenzionati dovranno avere sede nei Comuni di Catania, Siracusa e Ragusa come precisato al successivo art.5. 2

3 Gli esercizi che somministrano i pasti dovranno quindi: essere convenzionati con la ditta aggiudicataria, impegnarsi per la somministrazione di alimenti e bevande fino al controvalore nominale del buono pasto. La ditta aggiudicataria è tenuta ad assicurare che gli esercizi con essa convenzionati non assumano atteggiamenti discriminatori nei confronti degli utilizzatori del buono pasto cartaceo, o possano rifiutarsi di erogare il servizio. La ditta aggiudicataria è responsabile del corretto adempimento delle condizioni del presente capitolato da parte degli esercizi convenzionati. Art. 5 - NUMERO MINIMO DEGLI ESERCIZI CONVENZIONATI La ditta aggiudicataria per tutta la durata dell appalto dovrà garantire il numero di esercizi convenzionati dichiarati in sede di offerta, e comunque non inferiori, distinti per comuni nella seguente quantità: Catania n. 30 esercizi, Siracusa n.2, Ragusa n.2. La ditta, in sede di offerta dovrà comunque proporre esercizi convenzionati ubicati a una distanza dalle varie sedi universitarie elencate nell allegato che consentano un servizio agevole e tempestivo ai dipendenti. I locali convenzionati dovranno possedere i requisiti previsti dal D.P.C.M Art. 6- REQUISITI DEGLI ESERCIZI CONVENZIONATI Il servizio sostitutivo di mensa a mezzo dei buoni pasto oggetto del presente appalto dovrà essere erogato da esercizi convenzionati che svolgono le attività di: a) somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dagli esercizi di somministrazione di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, ed alle eventuali leggi regionali in materia di commercio, nonché da mense aziendali ed interaziendali; b) cessioni di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato, effettuate, oltre che dagli stessi esercizi di somministrazione, mense aziendali ed interaziendali, da rosticcerie e gastronomie artigianali i cui titolari siano iscritti all albo di cui all art. 5, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443, nonché dagli esercizi di vendita di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, ed alle eventuali leggi regionali in materia di commercio, legittimati a vendere prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare. Resta fermo il possesso dell autorizzazione sanitaria di cui all art. 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283, nel caso di preparazione o manipolazione dei prodotti di gastronomia all interno dell esercizio. Art 7 -ESERCIZI CONVENZIONATI La ditta aggiudicataria è tenuta a provare, prima della sottoscrizione del contratto, entro il termine di 15 gg. dalla data del decreto di approvazione degli atti di gara l'attivazione delle convenzioni con gli esercizi commerciali indicati al momento dell'offerta. Tale indicazione dovrà contenere: - la dichiarazione, sottoscritta dal rappresentante legale della ditta, di aver adempiuto agli obblighi assunti in sede di gara, indicando l elenco degli esercizi convenzionati, I termini di pagamento delle fatture e la percentuale di commissione che si è impegnato a pagare a ciascun esercizio convenzionato; - la denominazione del locale; - l indirizzo completo; 3

4 - il giorno di chiusura settimanale e gli orari di apertura al pubblico; - la tipologia del locale (ristorante, trattoria, self-service, tavole calde, pizzerie, bar, ecc.); La sottoscrizione del contratto è subordinata infatti alla circostanza che l'impresa aggiudicataria fornisca prova di aver stipulato il numero di convenzioni indicate in sede di offerta, depositandone copia presso 1'Amministrazione universitaria. Tali convenzioni dovranno essere attive a tutti gli effetti a decorrere dalla data di stipulazione del contratto, per consentire ai dipendenti la fruizione del buono pasto. Se la prova non viene fornita, l'impresa decade dall'aggiudicazione e il servizio viene affidato all'impresa che la segue in graduatoria. Le convenzioni stipulate tra la società di emissione dei buoni pasto cartacei ed i titolari degli esercizi convenzionati dovranno contenere tutte le indicazioni previste dall'art. 8 del D.P.C.M Le stesse dovranno essere stipulate, con specifica accettazione delle parti, esclusivamente in forma scritta. La Ditta dovrà garantire, per tutta la durata dell'appalto, il numero di esercizi convenzionati, come indicati in sede di offerta, comunicando tempestivamente all'amministrazione eventuali possibili variazioni che possano verificarsi nel corso della durata contrattuale. In fase di esecuzione dell'appalto la ditta potrà sostituire alcuni esercizi con altri, purché dotati dei requisiti previsti nel predetto capitolato e si presentino ubicati in prossimità delle sedi universitarie. La ditta appaltatrice dovrà altresì impegnarsi a stipulare, tempestivamente, nuove convenzioni con altri esercizi, qualora l'università segnali disservizi dei locali convenzionati. In caso di ampliamento o sostituzione degli esercizi convenzionati la ditta aggiudicataria dovrà informare tempestivamente l'amministrazione e fornire l'elenco aggiornato degli esercizi convenzionati, e i correlativi atti di convenzionamento. I locali convenzionati saranno tenuti al rispetto delle vigenti leggi e disposizioni in materia di igiene. e sanità, oltre a quanto stabilito dall'a.s.l. competente ed aderire al protocollo igienico-sanitario del sistema H.A.C.C.P. La preparazione e la cottura degli alimenti dovranno essere condotte secondo le norme vigenti in materia. L'Università si riserva, nel caso di trasferimento o di apertura di nuove strutture o Uffici, la facoltà di chiedere alla ditta aggiudicataria una modifica nell ubicazione degli esercizi convenzionati tenendo fisso il numero degli esercizi dichiarati in sede di offerta. Art. 8 MONITORAGGIO DEL SERVIZIO L Università per tutta la durata del contratto, svolgerà attività di verifica circa l adempimento della ditta agli obblighi del presente capitolato, richiedendo l esibizione d idonea documentazione. Attraverso la suddetta attività potrà anche verificare l adempimento degli impegni assunti in sede di gara sul convenzionamento degli esercizi commerciali. 4

5 Art. 9 - REQUISITI DEL BUONO PASTO Il valore facciale del buono è fissato in. 7,00 IVA esclusa, i buoni pasto non potranno essere ceduti, commercializzati, cumulati o convertiti in denaro e saranno utilizzati esclusivamente per l intero valore facciale. I buoni pasto saranno di un unico tipo e dovranno riportare, la ragione sociale dell Ente, la ragione sociale della ditta ed il codice fiscale, il valore facciale espresso in valuta corrente, il termine temporale di utilizzo. I buoni pasto dovranno recare uno spazio riservato alla apposizione della data di utilizzo, della firma del dipendente utilizzatore e del timbro dell esercizio convenzionato presso il quale il buono pasto viene utilizzato; nonché la dicitura Il buono pasto non è cumulabile, né cedibile né commerciabile, né convertibile in denaro; può essere utilizzato solo se datato e sottoscritto dall utilizzatore. I buoni pasto dovranno pervenire entro 10 giorni lavorativi dalla prima richiesta scritta inviata dall Amministrazione, anche mediante Fax o ; entro 7 giorni per le successive forniture, suddivisi in blocchetti nominativi, correlati da elenco riepilogativo. La ditta è tenuta ad adottare idonee misure antifalsificazione e di tracciabilità del buono pasto. La consegna dei buoni pasto sarà effettuata gratuitamente in un unica soluzione, presso la sede indicata dall Università. ART.10- SERVIZI AGGIUNTIVI Fermo restando l oggetto principale del servizio, nel progetto tecnico presentato in sede di gara la ditta potrà proporre un numero di esercizi convenzionati che si impegnino ad effettuare una percentuale di sconto sui prezzi al pubblico in favore di studenti e docenti dell Università di Catania.Tale proposta sarà valutata secondo quanto stabilito al successivo art.13. Per quanto previsto dal presente articolo si precisa che il numero degli utilizzatori, oltre il personale tecnico amministrativo e i docenti è di circa studenti iscritti alle varie facoltà universitarie. Il riconoscimento del personale e degli studenti avverrà attraverso la carta Spider Unict. la quale potrà essere utilizzata anche come strumento di pagamento. Art MODALITA' DI UTILIZZO DEI BUONI I dipendenti dell'ente potranno utilizzare i buoni per ottenere 1'erogazione di bevande e alimenti sino al controvalore del buono pasto pari ad.7,00, per la fruizione del servizio sostitutivo mensa. In particolare i buoni: devono essere utilizzati esclusivamente presso gli esercizi convenzionati aventi i requisiti di cui all'art.4 del D.P.C.M , non possono essere utilizzati da persone diverse dai dipendenti dell'ente, non sono cedibili, ne utilizzabili quale denaro contante, per l'acquisto di prodotti sostitutivi, non danno diritto a resto in denaro, danno diritto esclusivamente alla prestazione oggetto dell'appalto. In caso di consumo di alimenti e bevande aventi un prezzo superiore al valore nominale del buono pasto, somministrate ai dipendenti su loro richiesta, il ristoratore avrà facoltà di esigere la differenza mediante integrazione in contanti da parte del dipendente. Art. 12 REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 5

6 Possono partecipare alla presente gara i soggetti previsti dall art.34 e seguenti del D.Leg.vo 163/06 in possesso dei requisiti elencati dall art.38 e 39 del D.Lgs.163/06 nonché aventi gli specifici requisiti previsti per le imprese che svolgono l attività di emissione di buoni pasto di cui all art.3 del D.P.C.M Ai sensi dell art.41 del D.lgs.163/2006, ( capacità economica) i soggetti per poter partecipare alla gara devono possedere i seguenti requisiti comprovati dalla sottoelencata documentazione: 1) almeno due idonee referenze rilasciate da istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D. Lgs. n. 385/1993; 2) dichiarazione da cui risulti che il capitale sociale versato non è inferiore a ,00; Ciascun concorrente deve possedere i requisiti previsti dall art. 42 del D. Lgs. n. 163/06 (capacità tecnica) e precisamente: 1) Avere prestato servizi analoghi a quelli oggetto dell appalto negli ultimi tre anni ( ) con l indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici, e privati tale dichiarazione deve essere documentata mediante certificati rilasciati e vistati dalla amministrazioni o dagli enti medesimi, da cui risulti un importo complessivo, IVA esclusa, almeno pari o superiore all importo presunto dell appalto di ,00. 2) Essere in possesso della qualificazione con certificazione di sistema di qualità UNI EN ISO 9001: 2000, e la certificazione etica SA 8000: Art. 13- CRITERI RELATIVI ALL'AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO Il servizio sarà aggiudicato ai sensi dell art. 83 del D.Lgs. 163/2006 a favore della Ditta che avrà presentato l offerta economicamente più vantaggiosa. L offerta sarà valutata sulla base dei seguenti criteri, in conformità all art.6 del D.P.C.M a) PREZZO: punti 50. Il punteggio massimo di punti 50 è attribuito all offerta con il prezzo più basso, in ragione della percentuale di sconto applicata sul valore facciale del buono pasto fissato in 7,00 esclusa I.V.A. al 4% Alle altre offerte è attribuito un minor punteggio determinato dalla formula: Prezzo Minimo Offerto x 50 Prezzo singola offerta Il risultato è moltiplicato per il coefficiente correttivo di 0,95. b) RIMBORSO DEI BUONI PASTO AGLI ESERCIZI CONVENZIONATI: punti 15 Il punteggio massimo di punti 15 è attribuito all offerta che prevede da parte delle società partecipanti il rimborso del buono pasto più elevato all esercizio convenzionato. Alle altre offerte è attribuito un minor punteggio determinato dalla formula: Rimborso Singola Offerta x 15 Rimborso Massimo Il risultato è moltiplicato per il coefficiente correttivo di 0,95. 6

7 Per una migliore comprensione della attribuzione del punteggio si specifica che si intende per : Rimborso Singola Offerta: Valore facciale del buono meno commissione percentuale media applicata alla rete di esercizi convenzionati, meno scorporo I.V.A. Rimborso Massimo: Valore facciale del buono meno la minore commissione percentuale media applicata alla rete di esercizi convenzionati, meno scorporo I.V.A. c) TERMINI DI PAGAMENTO AGLI ESERCIZI CONVENZIONATI: punti 5 Il punteggio massimo di punti 5 è attribuito all impresa che si impegna a pagare i corrispettivi delle fatture, senza aggravio di costi per gli esercizi convenzionati, in un qualunque termine, purché inferiore rispetto a quello previsto dal comma 1 dell art. 9 D.P.C.M , fissato in quarantacinque giorni dalla data di ricevimento della fattura, secondo il calendario dei rimborsi mensili previsti da ognuna delle società di emissione d) RETE DEGLI ESERCIZI: punti 10. Il punteggio massimo di punti 10 è attribuito all offerta che reca l impegno espresso all attivazione, entro il congruo termine di 15 (quindici) giorni dal momento dell aggiudicazione provvisoria, del maggior numero in assoluto di convenzioni ubicate nei comuni di Catania,Siracusa e Ragusa. Alle altre offerte è attribuito un punteggio direttamente proporzionale secondo la formula: Numero Esercizi Singola Offerta x 10 Numero Massimo Esercizi Il risultato è moltiplicato per il coefficiente correttivo di 0,95 e) PROGETTO TECNICO: punti 20 Relazione Tecnica: dei 20 punti previsti 5 (cinque) punti saranno attribuiti ai servizi aggiuntivi previsti dall art.10 del presente capitolato e 15 punti alla relazione tecnica. I 15 punti saranno attribuiti tenendo conto di quanto proposto dalle ditte partecipanti in materia di organizzazione del servizio, di innovazione tecnologica, di termini di consegna dei buoni pasto ordinati, organizzazione dell eventuale informatizzazione delle procedure che l Amministrazione volesse adottare nel corso del servizio, struttura organizzativa dell azienda, modalità di assistenza e altri elementi utili a valutare la qualità del servizio offerto, il punteggio massimo è attribuito al progetto tecnico che meglio risponde alle specifiche oggettive esigenze organizzative e di innovazione tecnologica sopra riportate La somma dei punti da assegnare per l insieme degli elementi è pari a 100. Art.14 -OBBLIGHI DEI CONTRAENTI L'Università e la Ditta aggiudicataria convengono che i rapporti con gli esercizi erogatori del servizio sostitutivo di mensa saranno tenuti esclusivamente dalla Ditta aggiudicataria e che, pertanto, 7

8 l'amministrazione deve ritenersi esonerata da qualsivoglia responsabilità. La Ditta aggiudicataria dovrà vigilare sul corretto svolgimento del servizio da parte degli esercizi con essa convenzionati ed adottare, nei confronti degli esercenti, tutti i necessari accorgimenti affinché gli stessi forniscano il servizio nel pieno rispetto delle norme di settore del presente Capitolato e nel bando di gara. Sarà obbligo dell'università rendere note ai propri dipendenti, utilizatori dei buoni pasto cartacei, con i sistemi ritenuti più idonei ed efficaci, le modalità di erogazione del servizio da parte della Ditta aggiudicataria, nonché l'adozione di tutti gli accorgimenti necessari per agevolare il corretto utilizzo dei buoni. ART.15 OBBLIGHI DELLA DITTA AGGIUDICATARIA La Ditta aggiudicataria del servizio dovrà: - esonerare l'ente da ogni responsabilità in merito ai rapporti intercorrenti tra la Ditta appaltatrice ed i pubblici esercizi convenzionati. - risolvere entro 48 ore i problemi segnalati dall'amministrazione che si fossero verificati con gli esercizi convenzionati. - in caso di furto o perdita dei buoni pasto, dovrà bloccare gli stessi ed avvisare entro 24 ore dal ricevimento della denuncia tutti gli esercizi convenzionati. - consegnare presso la sede centrale dell Amministrazione i plichi contenenti i buoni pasto entro 7 giorni lavorativi dall ordine, contenenti il numero dei buoni occorrenti ; - rimborsare i buoni non utilizzati in possesso dell Amministrazione purché resi entro il 30 giugno dell anno successivo a quello di emissione e comunque alla scadenza del contratto. La Ditta risponderà per i danni che, direttamente o indirettamente, potrà provocare all'università, ai suoi dipendenti e a terzi durante l'espletamento del servizio o come conseguenza di esso, restando a suo esclusivo carico qualsiasi risarcimento. La Ditta appaltatrice si assume anche tutte le responsabilità, sia civili sia penali, che possono derivare da avvelenamenti od intossicazioni sia di natura accidentale che di natura dolosa, dovuti alla somministrazione di cibi e bevande, sollevando da qualunque responsabilità l'università. Sono inoltre a suo totale carico gli obblighi e gli oneri dettati dalla normativa vigente, in materia di assicurazioni antinfortunistiche, assistenziali, previdenziali. Art COPERTURA ASSICURATIVA La Ditta aggiudicataria assume in proprio ogni responsabilità, sia civile sia penale, per danni a persone o cose, derivanti dall'espletamento del servizio oggetto del contratto sia per la parte del contratto svolta direttamente che per la parte svolta dagli esercizi convenzionati. A tal fine la ditta aggiudicataria e tenuta a presentare una polizza, stipulata con primaria compagnia di assicurazioni, per la copertura assicurativa della responsabilità civile per tutti i danni che possono essere arrecati a terzi, compresa l'amministrazione universitaria. La polizza assicurativa, dovrà coprire i rischi inerenti la somministrazione di cibi e bevande (rischi sia di natura accidentale sia dolosa) in cui dovessero incorrere gli utilizzatori del servizio e dovrà essere di durata corrispondente a quella dell'appalto, con i seguenti massimali: ,00 per sinistro; ,00 per persona; 8

9 ,00 per danni a cose o animali. ed una polizza per infortuni "in itinere" non inferiore ad un massimale di ,00. La copertura assicurativa dovrà prevedere l'estensione della garanzia agli esercizi convenzionati. L'esistenza di tale polizza non libera 1'appaltatore dalle proprie responsabilità, avendo essa soltanto lo scopo di ulteriore garanzia. La Ditta aggiudicataria dovrà depositare, in copia, la suddetta polizza, presso l'università entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione, pena, in caso di inottemperanza, la decadenza dall'aggiudicazione e l'escussione della cauzione provvisoria presentata in sede di gara. Art.17 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI L'Università corrisponderà all'impresa appaltatrice l'importo corrispondente ai buoni ordinati, con riferimento al prezzo del buono pasto offerto in sede di gara, considerando la percentuale di ribasso offerta dall'impresa sul valore nominale di ogni buono pasto cartaceo. In conformità a quanto previsto dall'art. 9, comma 1, del D.P.C.M , il pagamento del corrispettivo avrà luogo a seguito di presentazione di fattura entro 45 giorni dal ricevimento della stessa. Qualsiasi irregolarità riscontrata nella qualità o quantità della prestazione del servizio, e nell emissione della fattura, interromperà il termine indicato sopra. Sulle fatture dovrà essere riportato: - il numero complessivo dei buoni consegnati ed il relativo costo ( indicando il valore facciale del buono dedotto lo sconto praticato dall impresa aggiudicataria in sede di gara); - l assoggettamento all aliquota IVA nella misura di legge; - il periodo di riferimento e gli estremi del buono d ordine. Per il pagamento delle fatture agli esercizi convenzionati da parte della società di emissione, dovrà essere rispettato il termine indicato in sede di offerta, che in ogni caso non potrà essere superiore a 45 giorni dalla data di ricevimento della fattura. Resta vietata alla Ditta aggiudicataria, pena la risoluzione automatica del contratto e l incameramento della cauzione definitiva, la cessione del contratto e qualsiasi forma di subappalto totale o parziale del servizio. E altresì vietato cedere, in tutto o in parte i crediti derivanti dall avvenuta esecuzione delle prestazioni previste dal contratto, senza espressa autorizzazione dell Università. ART.18 - REVISIONE PREZZI L adeguamento dei prezzi avverrà ai sensi dell'art. 115 del Decreto Legislativo , n. 163, e secondo le modalità ed i termini di cui all'art. 7, comma 4, lettera c e comma 5, del medesimo 9

10 decreto leg.vo 163/06 a partire dal secondo anno. In subordine, nell'impossibilità dell'applicazione dell'anzidetto articolo, nel corso della gestione contrattuale e ammessa la revisione dei prezzi contrattuali, su richiesta delle parti, al 13 mese (decorso il primo anno contrattuale) e al 25 mese (decorso il secondo anno contrattuale), con validità per i dodici mesi successivi, secondo l'applicazione della variazione percentuale dell'indice generale nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività, del mese di riferimento rispetto al corrispondente mese dell' anno precedente, come indicati dall'istituto nazionale di statistica. Art.19-TUTELA DEI LAVORATORI DIPENDENTI Nell'esecuzione del servizio la Ditta aggiudicataria è tenuta ad osservare, nei confronti dei propri dipendenti, impiegati nell'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto, le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi, regolamenti e disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, assicurative, previdenziali, di assistenza sociale e di sicurezza ed igiene del lavoro e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, assicurazione e assistenza dei lavoratori e ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo dei lavoratori, stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriale del settore. Art CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA Per partecipare alla gara le Ditte concorrenti dovranno prestare idonea cauzione pari al 2% dell'importo complessivo a base di gara, I.V.A. esclusa, secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara. La Ditta aggiudicataria, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dallo stesso o dell'eventuale risarcimento di danni e del rimborso delle somme che l'amministrazione dovesse eventualmente sostenere durante la gestione per fatto della Ditta a causa d inadempimenti o cattiva esecuzione del contratto, dovrà costituire una garanzia fideiussoria pari al 10% dell'importo contrattuale dell'appalto, nelle forme e secondo le modalità di cui all'art. 113 del Decreto Legislativo , n La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria. La Ditta potrà essere obbligata a reintegrare la cauzione qualora l'amministrazione nel corso dell esecuzione del contratto abbia incamerato la stessa. In caso di inadempienza la cauzione potrà essere reintegrata d'ufficio a spese dell'appaltante, con trattenuta sulla prima fattura utile. La cauzione cessa di avere effetto solo a conclusione del rapporto, dopo che sia stato accertato il regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali. Art. 21- CONTROLLI E PENALI L'Università si riserva di eseguire controlli e accertamenti a campione sulla qualità e sulla congruità delle prestazioni rese dagli esercizi convenzionati e verifiche sulla corrispondenza del servizio prestato alle norme prescritte nel presente Capitolato Speciale e nel bando di gara. In caso di 10

11 contravvenzione alle predette disposizioni o in caso di mancato rispetto degli obblighi contrattuali, la Ditta aggiudicataria potrà incorrere nel pagamento di una penale graduata in rapporto alla gravità dell'infrazione, fatta salva la risoluzione contrattuale. In particolare l'università si riserva di applicare, senza pregiudizio di ogni altra azione in merito, le seguenti penali: - per quanto riguarda la qualità dei prodotti e l'applicazione del prezzo: un minimo di. 200,00 per ogni segnalazione, fino a un massimo di 5.000,00, graduando l'entità in rapporto alla gravità dell inosservanza; - mancata effettuazione del controllo sulla qualità del servizio da parte della ditta aggiudicataria: da un minimo di.200,00 a un massimo ,00; - mancata sostituzione, da parte della ditta aggiudicataria, dei locali che hanno dato luogo a lamentele e disfunzioni: per ogni giorno di ritardo.200,00; - in caso di ritardo nell'espletamento degli impegni assunti con il contratto e comunque in tutti i casi per i quali e stabilito un termine di adempimento, sarà applicata una penale di.100,00 per ogni giorno di ritardo; - in tutti gli altri casi sarà applicata una penale sufficiente a coprire il danno cagionato all'amministrazione e che sarà determinato di volta in volta secondo la gravità del danno stesso o degli inconvenienti causati. Gli eventuali inadempimenti contrattuali saranno contestati per iscritto alla Ditta appaltatrice e quest'ultima avrà facoltà di comunicate le proprie controdeduzioni e giustificazioni entro il termine di cinque giorni dal ricevimento delle note di contestazione. L'Università, valutata la natura e la gravità dell'inadempimento e alla luce delle controdeduzioni e delle giustificazioni eventualmente comunicate dalla Ditta, potrà graduare l'entità della penalità da applicare fino al massimo come sopra stabilito, o se del caso non applicare la sanzione. L'Amministrazione potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto alla ditta aggiudicataria per 1'esecuzione del servizio, o, in difetto, avvalersi della cauzione. La Ditta appaltatrice prende atto che 1'applicazione delle penali non preclude il diritto dell'amministrazione di chiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Art RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E' facoltà dell'università procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., con incameramento della cauzione con riserva di risarcimento dei danni nei seguenti casi: a) interruzione del servizio protratta per oltre cinque giorni, salvo che per forza maggiore; b) inosservanza reiterata o grave delle disposizioni di legge, di regolamento, e del presente capitolato; c) casi gravi d intossicazione alimentare; d) mancato conseguimento delle licenze e delle autorizzazioni previste dalle disposizioni vigenti; e) reiterata inosservanza da parte di esercizi convenzionati delle disposizioni riguardanti il servizio sostitutivo di mensa, qualora non siano pienamente attuate secondo gli impegni assunti con il presente capitolato. f) nel caso in cui la ditta appaltatrice sia sottoposta a una procedura concorsuale; g) nel caso di comportamenti dell'appaltatore idonei a connotare frode o collusione con soggetti collegati all'ente da rapporto organico o di dipendenza, in seguito a procedimenti promossi da qualsiasi autorità giudiziaria anche amministrativa, a carico dell'appaltatore medesimo; h) nel caso di inadempimento del disposto concernente le disposizioni antimafia; i) nel caso di perdita delle licenze o autorizzazioni; 11

12 l) nel caso in cui il numero dei locali convenzionati risulti ridotto rispetto al numero indicato in sede di gara Il predetto elenco e meramente indicativo ed esemplificativo e non deve intendersi come tassativo ed esaustivo. In tutte le ipotesi sopra elencate, l'amministrazione potrà procedere all'incameramento della cauzione definitiva, potrà ottenere il risarcimento dei danni ulteriori eventualmente subiti. La risoluzione del contratto dà facoltà all'amministrazione di affidare l'intero servizio o la parte rimanente, alla ditta che segue immediatamente in graduatoria o, qualora non sia possibile o conveniente, ad altra ditta. Alla parte inadempiente saranno addebitate le maggiori spese sostenute dall'amministrazione. L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali della ditta, per il fatto che ha determinato la risoluzione. Art VARIAZIONI NELLA RAGIONE SOCIALE Le imprese che cambieranno ragione sociale dovranno documentare con copia autentica degli originali il cambiamento della ragione sociale medesima. Art SPESE Sono a esclusivo carico dell' aggiudicatario ogni e qualsivoglia spesa inerente e conseguente alla fornitura di che trattasi e tutte indistintamente le spese contrattuali di bollo, registrazione e diritti di segreteria, nonché eventuali spese conseguenti a tutte le tasse ed imposte presenti e future inerenti ed emergenti dal servizio, a meno che sia diversamente disposto da espresse norme legislative. Art RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI L'impresa aggiudicataria deve garantire che i dati di cui verrà in possesso siano tutelati nel rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 196/2003 sulla riservatezza dei dati personali. La Ditta ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari agli adempimenti contrattuali. Tale obbligo si estende anche agli esercizi convenzionati. Art. 26- FORO COMPETENTE - RINVIO AD ALTRE NORME Nel caso di controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Catania. Per quanto non previsto nel presente capitolato si fa espresso riferimento, in quanto applicabili, a tutte le disposizioni di 12

13 legge e di regolamenti in vigore, compreso il regolamento Amministrazione finanza, contabilità di quest'università. 13