AIR DELLE AUTORITA AMMINISTRATIVE INDIPENDENTI NELLA NORMATIVA COMUNITARIA

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1 AIR DELLE AUTORITA AMMINISTRATIVE INDIPENDENTI NELLA NORMATIVA COMUNITARIA 1. Consob 2. Isvap 3. Banca d Italia 4. Autorità garante della concorrenza e del mercato 5. Autorità per l energia elettrica e il gas 6. Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici 7. Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 8. Garante per la privacy Autorità per l energia elettrica e per il gas Disciplina di settore: DIRETTIVA 2005/89/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 18 gennaio 2006 concernente misure per la sicurezza dell approvvigionamento di elettricità e per gli investimenti nelle infrastrutture. Articolo 3 Disposizioni generali 4. Gli Stati membri garantiscono che nessuna misura adottata ai sensi della presente direttiva sia discriminatoria o costituisca un onere eccessivo per gli operatori del mercato, compresi i nuovi entranti e le imprese con una quota di mercato ridotta. Prima di adottarle, gli Stati membri tengono inoltre in considerazione l impatto delle misure sul costo dell elettricità per i clienti finali. DIRETTIVA 2004/67/CE DEL CONSIGLIO del 26 aprile 2004 concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale. Articolo 5 Relazione 1. Nella relazione pubblicata dagli Stati membri a norma dell'articolo 5 della direttiva 2003/55/CE gli Stati membri esaminano tra l'altro i punti seguenti: a) l'impatto a livello di concorrenza delle misure adottate ai sensi degli articoli 3 e 4 su tutti i soggetti del mercato del gas; b) i livelli della capacità di stoccaggio; c) la portata dei contratti di approvvigionamento di gas a lungo termine conclusi dalle imprese aventi sede e registrate nel territorio nazionale, in particolare la restante durata degli stessi, in base ad informazioni fornite dalle società interessate, escludendo tuttavia le informazioni commercialmente sensibili, e il grado di fluidità del mercato del gas; d) i quadri regolamentari per fornire adeguati incentivi a nuovi investimenti per l'esplorazione e la produzione, lo stoccaggio, il GNL e il trasporto del gas, tenendo anche conto dell'articolo 22 della direttiva 2003/55/CE, nella misura in cui è stato attuato dallo Stato membro. 2. Tali informazioni sono esaminate dalla Commissione nelle relazioni presentate a norma dell'articolo 31 della direttiva 2003/55/CE, alla luce delle conseguenze di tale direttiva per la 1

2 Comunità nel suo insieme, e ai fini dell'efficiente e sicuro funzionamento generale del mercato interno del gas. DIRETTIVA 2003/55/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 26 giugno 2003 relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE. Articolo 22 Nuove infrastrutture 4. La decisione di deroga è notificata senza indugio dall'autorità competente alla Commissione, unitamente a tutte le informazioni pertinenti alla decisione. Tali informazioni possono essere sottoposte alla Commissione in forma aggregata, per permettere alla Commissione di decidere in maniera fondata. Le informazioni comprendono in particolare: a) le ragioni particolareggiate in base alle quali l'autorità di regolamentazione o lo Stato membro concedono la deroga, incluse le informazioni di ordine finanziario che giustificano la necessità della deroga; b) l'analisi svolta sull'impatto sulla concorrenza e sul funzionamento efficace del mercato interno del gas in seguito alla concessione della deroga; c) le ragioni relative al periodo di tempo e alla quota della capacità totale dell'infrastruttura del gas in questione oggetto della concessione della deroga; d) nel caso in cui la deroga si riferisca a un interconnector, il risultato della consultazione con gli Stati membri interessati o con le autorità di regolamentazione; e) il contributo dell'infrastruttura alla diversificazione delle fonti di approvvigionamento di gas. Entro due mesi dal ricevimento della notifica la Commissione può chiedere all'autorità di regolamentazione o allo Stato membro interessato di modificare o di ritirare la decisione di concessione della deroga. Il periodo di due mesi può essere prorogato di un ulteriore mese, ove la Commissione richieda informazioni supplementari. Se l'autorità di regolamentazione o lo Stato membro interessato non dà seguito ad una richiesta entro quattro settimane, una decisione definitiva è adottata secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2. La Commissione garantisce la riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili. DECISIONE N. 1230/2003/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 26 giugno 2003 che adotta un programma pluriennale di azioni nel settore dell'energia: «Energia intelligente Europa» ( ). Articolo 2 Gli obiettivi specifici del presente programma sono i seguenti: a) fornire gli elementi necessari per la promozione dell'efficienza energetica, per il maggior ricorso alle fonti energetiche rinnovabili e la diversificazione energetica, mediante ad esempio nuove fonti di energia in fase di sviluppo e fonti di energia rinnovabili, anche nei trasporti, per il miglioramento della sostenibilità e per lo sviluppo del potenziale delle regioni, in particolare delle regioni ultraperiferiche e delle isole, e la preparazione delle misure legislative necessarie per conseguire questi obiettivi strategici; b) sviluppare mezzi e strumenti che possono essere utilizzati dalla Commissione e dagli Stati membri per controllare, monitorare e valutare l'impatto delle misure adottate a livello della Comunità e dei suoi Stati membri nei settori dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili, compresi gli aspetti energetici dei trasporti; c) promuovere modelli efficaci e intelligenti di produzione e consumo di energia su basi solide e sostenibili, sensibilizzando l'opinione pubblica, in particolare mediante il sistema educativo e promuovendo gli scambi di esperienze e di know-how tra i principali soggetti interessati, le imprese 2

3 e i cittadini in generale, sostenendo azioni destinate a stimolare gli investimenti nelle tecnologie emergenti e incoraggiando la diffusione delle migliori pratiche e delle migliori tecnologie disponibili, nonché mediante la promozione a livello internazionale. Autorità per le garanzie nelle comunicazioni Disciplina di settore: DIRETTIVA 2002/22/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 7 marzo 2002 relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale). Articolo 33 Consultazione dei soggetti interessati 1. Gli Stati membri provvedono, se del caso, affinché le autorità nazionali di regolamentazione tengano conto del parere degli utenti finali e dei consumatori (inclusi, in particolare, gli utenti disabili), dei fabbricanti e delle imprese che forniscono reti e/o servizi di comunicazione elettronica nelle questioni attinenti ai diritti degli utenti finali e dei consumatori in materia di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, in particolare quando hanno un impatto significativo sul mercato. 2. Se del caso, le parti interessate possono mettere a punto, sotto la direzione delle autorità nazionali di regolamentazione, meccanismi che associno consumatori, gruppi di utenti e fornitori di servizi per migliorare la qualità generale delle prestazioni, fra l'altro elaborando codici di condotta, nonché norme di funzionamento e controllandone l'applicazione. DIRETTIVA 2002/21/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 7 marzo 2002 che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro). Articolo 6 Meccanismo di consultazione e di trasparenza Salvo nei casi che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 7, paragrafo 6, o 20 o 21, gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione, quando intendono adottare misure in applicazione della presente direttiva o delle direttive particolari che abbiano un impatto rilevante sul relativo mercato, diano alle parti interessate la possibilità di presentare le proprie osservazioni sul progetto di misure entro un termine ragionevole. Le autorità nazionali di regolamentazione rendono pubbliche le procedure che applicano ai fini della consultazione. Gli Stati membri garantiscono la creazione di un unico punto d'informazione attraverso il quale si possa accedere a tutte le consultazioni in corso. Il risultato della procedura di consultazione deve essere reso pubblicamente disponibile attraverso l'autorità di regolamentazione nazionale, salvo nel caso di un'informazione riservata, nel rispetto della legislazione comunitaria e nazionale sulla riservatezza nel campo commerciale. Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 3

4 Disciplina di settore: Relazione 2005 dell Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Estratto. 2. Il nuovo ruolo dell Autorità. Per quanto riguarda il secondo profilo di riflessione, ossia il nuovo ruolo che l Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici è chiamata a svolgere, occorre, in primo luogo, ricordare che sia la direttiva 2004/17/CE sia la direttiva 2004/18/CE contengono una disposizione in tema di meccanismi di controllo rispettivamente l art. 72 e l art che riconosce agli Stati membri la facoltà di designare o istituire un organismo indipendente, al fine di assicurare l applicazione delle direttive stesse tramite meccanismi efficaci, accessibili e trasparenti. In considerazione di ciò il legislatore nazionale ha approvato la legge comunitaria 2004 che, all art. 25, prevede la delega al Governo ad adottare uno o più decreti legislativi volti a definire un quadro normativo finalizzato al recepimento delle direttive medesime. Tra i principi e i criteri direttivi della suddetta delega il legislatore indica il conferimento all Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, in attuazione della normativa comunitaria, dei compiti di vigilanza nei settori oggetto della presente disciplina, precisando che l Autorità, caratterizzata da indipendenza funzionale eautonomia organizzativa, si dota, nei modi previsti dal proprio ordinamento, di forme e metodi di organizzazione e di analisi dell impatto della normazione per l emanazione di atti di competenza e, in particolare, di atti amministrativi generali, di programmazione o pianificazione. DIRETTIVA 2004/17/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 31 marzo 2004 che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali Articolo 72 Meccanismi di controllo Conformemente alla direttiva 92/13/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle norme comunitarie in materia di procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni (1), gli Stati membri assicurano l applicazione della presente direttiva tramite meccanismi efficaci, accessibili e trasparenti. A tal fine essi possono, tra l altro, designare o istituire un agenzia indipendente. DIRETTIVA 2004/18/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 31 marzo 2004 relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi Articolo 81 Meccanismi di controllo Conformemente alla direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori (1), gli Stati membri assicurano l applicazione della presente direttiva tramite meccanismi efficaci, accessibili e trasparenti. A tal fine essi possono, tra l altro, designare o istituire un agenzia indipendente. 4

5 Garante per la protezione dei dati personali Disciplina di settore: DIRETTIVA 2002/21/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 7 marzo 2002 che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro). Articolo 6 Meccanismo di consultazione e di trasparenza Salvo nei casi che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 7, paragrafo 6, o 20 o 21, gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione, quando intendono adottare misure in applicazione della presente direttiva o delle direttive particolari che abbiano un impatto rilevante sul relativo mercato, diano alle parti interessate la possibilità di presentare le proprie osservazioni sul progetto di misure entro un termine ragionevole. Le autorità nazionali di regolamentazione rendono pubbliche le procedure che applicano ai fini della consultazione. Gli Stati membri garantiscono la creazione di un unico punto d'informazione attraverso il quale si possa accedere a tutte le consultazioni in corso. Il risultato della procedura di consultazione deve essere reso pubblicamente disponibile attraverso l'autorità di regolamentazione nazionale, salvo nel caso di un'informazione riservata, nel rispetto della legislazione comunitaria e nazionale sulla riservatezza nel campo commerciale. Consob/Banca d Italia/Isvap (servizi finanziari) Disciplina comunitaria generale sulla better regulation (si applica a tutti i servizi finanziari) Disciplina comunitaria generale sulla politica dei servizi finanziari per il periodo Maggio 2005 libro verde sui servizi finanziari : Il principio della migliore normativa sarà applicato rigorosamente in ogni occasione: dalla concezione delle politiche ad una consultazione aperta e trasparente a tutti i livelli, all'elaborazione di una valutazione esauriente e convincente dell'impatto economico prima di varare una nuova proposta e alla valutazione ex-post. Si tratta di una linea di condotta indispensabile per ridurre i costi amministrativi per gli istituti finanziari e per gli emittenti e per accrescere la competitività degli operatori finanziari europei. Dicembre 2005 libri bianco sui servizi finanziari: art. 2.2: Valutazioni dell impatto. Una valutazione dell impatto correderà ogni nuova proposta della Commissione. Tali valutazioni inquadreranno la portata di ogni questione e determineranno l opzione più adeguata, s incentreranno sui costi e profitti nell ampio terreno dei settori economico, sociale e ambientale e, se opportuno, sugli effetti previsti sulla stabilità finanziaria, per l adeguato funzionamento dei mercati e per la protezione dei consumatori. Per quanto possibile, i metodi seguiti per le valutazioni dell impatto saranno resi noti agli interessati, prima della pubblicazione. Inoltre la Commissione valuterà - caso per caso - se siano necessarie valutazioni dell impatto anche per i provvedimenti di esecuzione tecnica (livello 2). La Commissione auspica che anche il Parlamento europeo e il Consiglio onorino il loro impegno di promuovere la qualità degli atti legislativi comunitari elaborando valutazioni dell impatto quando presenteranno emendamenti per le proposte della Commissione[7]. Sinora 5

6 non si è proceduto in tal senso, il che costituisce un anello debole nella concatenazione del legiferare meglio [8]. Art. 3.1, Rendere efficace l approccio Lamfalussy: L integrazione dei mercati finanziari UE sta accelerandosi. Anche se alcune attività al dettaglio resteranno a carattere locale, le imprese perseguono sempre più economie di scala a livello paneuropeo, conservando spesso la loro presenza fisica locale, ma centralizzando le funzioni di gestione dei rischi e dei servizi amministrativi di retrosportello, procedendo a fusioni transfrontaliere e servendosi di Internet. Di conseguenza, si devono adeguare le strutture normative e di vigilanza nell UE e si devono ridurre, dove sia possibile, i costi regolamentari. Il nucleo della metodologia comunitaria in materia di normativa e di vigilanza si fonda ora sui quattro livelli dell approccio Lamfalussy[27], che riscuote ampi consensi e ottiene buoni risultati. Il processo decisionale e i dispositivi per la vigilanza sono ora molto più efficienti e flessibili. La politica della Commissione consiste essenzialmente nell attenersi a tale approccio e portarlo nei prossimi cinque anni a sviluppare il suo massimo potenziale. Gli aspetti cruciali della politica normativa sono i seguenti: [ ] comma 4: assicurare che tutti e quattro i livelli dell approccio Lamfalussy rispettino l impegno a legiferare meglio, assicurando così l elaborazione di valide norme e la coerenza nella loro applicazione e attuazione. Nonostante la buona qualità di lavori dei comitati del livello 3, e riconoscendo che essi erano vincolati dalla scarsità di risorse, la Commissione ritiene che tale consulenza, dalla quale possono derivare considerevoli costi regolamentari supplementari, potrebbe ancora migliorare dopo un esame approfondito, in termini d impatto e di proporzionalità, da parte di un gruppo di esperti economisti Disciplina comunitaria di settore 1 : Consob: Regolamento (CE) n. 1287/2006 della Commissione, del 10 agosto 2006, recante modalità di esecuzione della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli obblighi in materia di registrazioni per le imprese di investimento, la comunicazione delle operazioni, la trasparenza del mercato, l ammissione degli strumenti finanziari alla negoziazione e le definizioni di taluni termini ai fini di tale direttiva Considerando n.(9) Le autorità competenti dovrebbero coordinare l elaborazione e la messa in atto di procedure per lo scambio reciproco delle informazioni sulle operazioni. Anche in questo caso, le autorità competenti hanno facoltà di discutere tali questioni in sede di comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari. Le autorità competenti dovrebbero presentare una relazione alla Commissione, la quale dovrebbe provvedere a comunicare tali procedure al comitato europeo dei valori mobiliari. Nell ambito del coordinamento, le autorità competenti dovrebbero tenere conto della necessità di controllare efficacemente le attività delle imprese di investimento, per assicurare che esse operino in modo onesto, equo e professionale, al fine di rafforzare l integrità del mercato nella Comunità, della necessità che le decisioni siano prese sulla base di un approfondita analisi costi-benefici, della necessità di garantire che le informazioni sulle operazioni siano utilizzate esclusivamente per il corretto espletamento delle funzioni delle autorità competenti ed infine della 1 Le direttive di settore sono specifiche e peculiari del settore: ex in materai assicurativa Assicurazione vita: Direttiva 2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, relativa all'assicurazione sulla vita; Assicurazione Danni: Prima direttiva 73/239/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1973, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita; Seconda direttiva 88/357/CEE del Consiglio del 22 giugno 1988 recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita, e alla fissazione delle disposizioni volte ad agevolare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi e che modifica la direttiva 73/239/CEE; Terza direttiva 92/49/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE Contabilità, Liquidazione imprese di assicurazione etc. 6

7 necessità di disporre, per qualsiasi sistema comune che possa essere considerato necessario, di procedure di governance efficaci e con responsabilità chiaramente individuate. Nb. La Consob è membro dello IOSCO (International Organization of Securities Commissions) di cui fanno parte attualmente le Autorità di controllo dei mercati finanziari di più di 100 Paesi. 7