12^ Giornata di Studio per la Polizia Locale

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1 Comune di Calcinaia Corpo delllla Polliiziia Muniiciipalle 12^ Giornata di Studio per la Polizia Locale Da quando, nel 1995 iniziai ad interessarmi di pubblicità sulle strade, di veicoli sotto i ponti ne sono passati! Ricordiamo tutti che se il parto del Nuovo Codice della Strada è stato assai difficoltoso, taluni aspetti di questo stesso Codice non sono mai stati adeguatamente trattati, se non con interventi estemporanei che dimostravano, da soli, quanta timidezza nell agire manifestasse il legislatore. Del resto, già l esperienza maturata nel Codice del 59, in barba all allora vigente art. 11, dimostrò quanta pochissima volontà ci fosse nel perseguire un fenomeno, destinato poi, a divenire irriducibile, visto i grossi interessi economici che sottende. Oggi, peraltro, si ha l impressione che vi sia una maggiore attenzione al problema determinato dalla pubblicità sulle strade e (soprattutto) sui veicoli, se non altro in ragione del copioso contenzioso che ne deriva e le numerose (non sempre illuminanti) sentenze della magistratura tanto di merito, quanto di legittimità che possiamo frequentemente leggere sui vari siti. Sentenze, prassi, dottrine delle quali oggi faccio sintesi. Chissà, magari ci si è accorti che a fronte di un dilagante abusivismo pubblicitario, vi può essere l utile conseguenza di introitare un elevato provento sanzionatorio, a vantaggio delle casse degli enti locali. Magari, di quegli stessi enti che per lungo tempo non solo hanno tollerato la presenza dell impiantistica abusiva a dispregio della sensibilità e dell attenzione alla cosa pubblica delle aziende di settore più serie ed osservanti delle fondamentali regole giuridiche ma, addirittura, ne hanno introitato le imposte, senza quell ulteriore aggio di legge previsto dalle sanzioni pecuniarie di cui all art. 23 del d. Lgs. 507/1993 e succ. modif. Beh, sembra che qualcosa sta cambiando e che magari è il caso di rivedere a che punto stiamo ovvero, sino a che punto il testo del vigente art. 23 del Nuovo Codice della Strada (nel proseguo, Codice), approvato con d. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, si colloca, efficacemente, nel contesto dell ordinamento giuridico dello Stato. In primis, riproponendo la lettura attuale del medesimo articolo di legge, alla luce delle numerose modificazioni apportate dalla legislazione concorrente. 1

2 Articolo 23 Pubblicità sulle strade e sui veicoli (1). 1. Lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare insegne, cartelli, manifesti, impianti di pubblicità o propaganda, segni orizzontali reclamistici, sorgenti luminose, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero possono renderne difficile la comprensione o ridurne la visibilità o l'efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione; in ogni caso, detti impianti non devono costituire ostacolo o, comunque, impedimento alla circolazione delle persone invalide. Sono, altresì, vietati i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari rifrangenti, nonché le sorgenti e le pubblicità luminose che possono produrre abbagliamento. Sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate è vietata la posa di qualunque installazione diversa dalla prescritta segnaletica. 2. È vietata l'apposizione di scritte o insegne pubblicitarie luminose sui veicoli. È consentita quella di scritte o insegne pubblicitarie rifrangenti nei limiti e alle condizioni stabiliti dal regolamento, purché sia escluso ogni rischio di abbagliamento o di distrazione dell'attenzione nella guida per i conducenti degli altri veicoli. 3. Omissis (2). 4. La collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è soggetta in ogni caso ad autorizzazione da parte dell'ente proprietario della strada nel rispetto delle presenti norme. Nell'interno dei centri abitati la competenza è dei comuni, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell'ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale. 5. Quando i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati su una strada sono visibili da un'altra strada appartenente ad ente diverso, l'autorizzazione è subordinata al preventivo nulla osta di quest'ultimo. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti lungo le sedi ferroviarie, quando siano visibili dalla strada, sono soggetti alle disposizioni del presente articolo e la loro collocazione viene autorizzata dalle Ferrovie dello Stato, previo nulla osta dell'ente proprietario della strada. 6. Il regolamento stabilisce le norme per le dimensioni, le caratteristiche, l'ubicazione dei mezzi pubblicitari lungo le strade, le fasce di pertinenza e nelle stazioni di servizio e di rifornimento di carburante. Nell'interno dei centri abitati, limitatamente alle strade di tipo E) ed F), per ragioni di interesse generale o di ordine tecnico, i comuni hanno la facoltà di concedere deroghe alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale. 7. È vietata qualsiasi forma di pubblicità lungo e in vista degli itinerari internazionali, delle autostrade e delle strade extraurbane principali e relativi accessi. Su dette strade è consentita la pubblicità nelle aree di servizio o di parcheggio solo se autorizzata dall'ente proprietario e sempre che non sia visibile dalle stesse. Sono consentiti i cartelli indicanti servizi o indicazioni agli utenti purché autorizzati dall'ente proprietario delle strade. Sono altresì consentite le insegne di esercizio, con esclusione dei cartelli e delle insegne pubblicitarie e altri mezzi pubblicitari, purché autorizzate dall'ente proprietario 2

3 della strada ed entro i limiti e alle condizioni stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (3). 8. È parimenti vietata la pubblicità, relativa ai veicoli sotto qualsiasi forma, che abbia un contenuto, significato o fine in contrasto con le norme di comportamento previste dal presente codice. La pubblicità fonica sulle strade è consentita agli utenti autorizzati e nelle forme stabilite dal regolamento. Nei centri abitati, per ragioni di pubblico interesse, i comuni possono limitarla a determinate ore od a particolari periodi dell'anno. 9. Per l'adattamento alle presenti norme delle forme di pubblicità attuate all'atto dell'entrata in vigore del presente codice, provvede il regolamento di esecuzione. 10. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può impartire agli enti proprietari delle strade direttive per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo e di quelle attuative del regolamento, nonché disporre, a mezzo di propri organi, il controllo dell'osservanza delle disposizioni stesse (4). 11. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e quelle del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 389,00 a Euro (5). 12. Chiunque non osserva le prescrizioni indicate nelle autorizzazioni previste dal presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 155,00 a Euro 624,00 (5). 13. Gli enti proprietari, per le strade di rispettiva competenza, assicurano il rispetto delle disposizioni del presente articolo. Per il raggiungimento di tale fine l'ufficio o comando da cui dipende l'agente accertatore, che ha redatto il verbale di contestazione delle violazioni di cui ai commi 11 e 12, trasmette copia dello stesso al competente ente proprietario della strada (6). 13-bis. In caso di collocazione di cartelli, insegne di esercizio o altri mezzi pubblicitari privi di autorizzazione o comunque in contrasto con quanto disposto dal comma 1, l'ente proprietario della strada diffida l'autore della violazione e il proprietario o il possessore del suolo privato, nei modi di legge, a rimuovere il mezzo pubblicitario a loro spese entro e non oltre dieci giorni dalla data di comunicazione dell'atto. Decorso il suddetto termine, l'ente proprietario provvede ad effettuare la rimozione del mezzo pubblicitario e alla sua custodia ponendo i relativi oneri a carico dell'autore della violazione e, in via tra loro solidale, del proprietario o possessore del suolo. Chiunque viola le prescrizioni indicate al presente comma e al comma 7 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 4.351,00 a Euro ,00; nel caso in cui non sia possibile individuare l'autore della violazione, alla stessa sanzione amministrativa è soggetto chi utilizza gli spazi pubblicitari privi di autorizzazione (5) (7). 13-ter. In caso di inottemperanza al divieto, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari sono rimossi ai sensi del comma 13-bis. Le regioni possono individuare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione le strade di interesse panoramico ed ambientale nelle quali i cartelli, le insegne di esercizio ed altri mezzi pubblicitari provocano deturpamento del paesaggio. Entro sei mesi dal provvedimento di individuazione delle strade di interesse panoramico ed ambientale i comuni provvedono alle rimozioni ai sensi del comma 13-bis (8). 3

4 13-quater. Nel caso in cui l'installazione dei cartelli, delle insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari sia realizzata su suolo demaniale ovvero rientrante nel patrimonio degli enti proprietari delle strade, o nel caso in cui la loro ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza costituisca pericolo per la circolazione, in quanto in contrasto con le disposizioni contenute nel regolamento, l'ente proprietario esegue senza indugio la rimozione del mezzo pubblicitario. Successivamente alla stessa, l'ente proprietario trasmette la nota delle spese sostenute al prefetto, che emette ordinanza-ingiunzione di pagamento. Tale ordinanza costituisce titolo esecutivo ai sensi di legge (9). [13-quinquies. Se il manifesto riguarda l attività di soggetti elencati nell articolo 20 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, il responsabile è esclusivamente colui che materialmente è colto in flagranza nell atto di affissione. Non sussiste responsabilità solidale.] (10) (1) Articolo modificato, con effetto dal 1 ottobre 1993, dall'articolo 13 del D.lgs. 10 settembre 1993, n (2) Comma abrogato dall'articolo 184 del d. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42. (3) Comma modificato dall'articolo 30 della legge 7 dicembre 1999, n A norma dell'articolo 17 del d. Lgs 15 gennaio 2002, n. 9 la denominazione del Ministero è così modificata. (4) A norma dell'articolo 17 del d. Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9 la denominazione del Ministero è così modificata. (5) Con D.M. 24 dicembre 2002, con D.M. 22 dicembre 2004, con D.M. 29 dicembre 2006 e con D.M. 17 dicembre 2008, la sanzione è stata così aggiornata come previsto dall'articolo 195 del presente decreto. (6) Comma sostituito dall'articolo 30 della legge 7 dicembre 1999, n (7) Comma aggiunto dall'articolo 30 della legge 7 dicembre 1999, n. 472.e successivamente modificato dall'articolo 1 del D.L. del 27 giugno 2003, n (8) Comma aggiunto dall'articolo 30 della legge 7 dicembre 1999, n. 472.e successivamente modificato dall'articolo 184 del d. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42. (9) Comma aggiunto dall'articolo 30 della legge 7 dicembre 1999, n (10) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 481, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successivamente abrogato dall'articolo 1, comma 176, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n Dunque, movendoci nel solco tracciato dalla Legge, possiamo indicare quali sono le certezze di oggi, ben consapevoli che niente c è di più incerto del diritto e forse è per questo che, come tante altre cose della vita, ci illudiamo del contrario. Intanto, diversamente da altri ordinamenti, la Legge italiana stabilisce che la pubblicità è vietata, salvo preventivo rilascio di autorizzazione amministrativa. In buona sostanza, il legislatore ritiene che le insegne, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari sono di per sé idonei ad ingenerare confusione con la segnaletica stradale, possono renderne difficile la comprensione o ridurne la visibilità o l efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l attenzione, con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione. In tal senso, l onere di provare l innocuità del mezzo pubblicitario, ricade su chi ha interesse ad installarlo, quando la pubblica amministrazione, ha l obbligo di vigilanza di cui all art. 56 del d.p.r. 495 del 1992 e succ. modif. (nel proseguo, Regolamento). 4

5 Il primo comma dell art. 23 del Codice, vieta la collocazione dei mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse, senza peraltro fornire idonee indicazioni atte a stabilire quando un impianto pubblicitario è collocato in modo tale da pregiudicare in concreto l oggetto giuridico tutelato dalla norma ovvero la sicurezza della circolazione stradale. Dunque, proprio nell esigenza di tutelare la sicurezza della circolazione stradale e quindi evitare tutte quelle fenomeniche sostanzialmente riconducibili alla idoneità del messaggio pubblicitario di richiamare l attenzione dell utente e quindi, distrarlo dalla guida o anche dal semplice passeggio che possono minacciarla, si è portati a pensare che un mezzo pubblicitario è posto lungo la strada o comunque è visibile dalla strada, allorquando: - con riferimento al suo contenuto alfanumerico, il messaggio pubblicitario è chiaramente comprensibile dall utente della strada; - con riferimento al mezzo (o manufatto, che ingloba il messaggio) pubblicitario propriamente detto, quando la sua stessa forma, in relazione alla vicinanza della strada, ha caratteristiche di per sé significative e rappresentative del messaggio pubblicitario medesimo, potendosi quindi ritenere in vista della strada, anche se i relativi caratteri alfanumerici non sono chiaramente percepibili dalla strada né, tanto meno, leggibili. Detti impianti, non devono comunque costituire ostacolo o, comunque, impedimento alla circolazione delle persone invalide e quindi, la collocazione dei medesimi deve avvenire nel rispetto della legislazione speciale, quale il d.p.r. 24 luglio 1996, n. 503 recante le norme per l eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici. Per i medesimi scopi anzidetti, sono altresì vietati i mezzi rifrangenti, nonché le sorgenti e le pubblicità luminose che possono determinare abbagliamento. Sicuramente, un divieto inderogabile, riguarda la collocazione di qualsivoglia mezzo pubblicitario sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate. Altra annosa questione, riguarda la circolazione dei mezzi pubblicitari ovvero l utilizzazione delle autopubblicitarie e per mostre pubblicitarie di cui all art. 203, comma 2 del Regolamento, quali impianti di pubblicità o propaganda, così come residualmente definiti dal comma 8, dell art. 47 del Regolamento. Peraltro, al comma 2 dell art 23 del Codice, niente si dice di tali veicoli se non che è vietata l'apposizione di scritte o insegne pubblicitarie luminose sui veicoli, mentre è consentita quella di scritte o insegne pubblicitarie rifrangenti, nei limiti e alle condizioni stabiliti dal regolamento, purché sia escluso ogni rischio di abbagliamento o di distrazione dell'attenzione nella guida per i conducenti degli altri veicoli. Evidentemente, si vuole evitare che le sorgenti luminose e gli inserti rifrangenti collocati sui veicoli possano determinare abbagliamento e/o distrazione agli altri utenti della strada. Ma se non vengono utilizzati scritte o insegne pubblicitarie rifrangenti, quale disposizione di legge ne vieta l uso, quando queste siano collocate sui veicoli? E se i veicoli sono posti in commercio per svolgere attività pubblicitaria, per quale motivo, poi, non potrebbero essere concretamente utilizzati per diffondere i messaggi pubblicitari durante la circolazione statica? 5

6 Avendo tentato di sintetizzare le due questioni prevalenti in materia, tentiamo, altresì, di fornire una risposta sintetica. Giustamente, la fonte principale del diritto della circolazione stradale è il Codice e l art. 23 tratta, in materia specifica, della pubblicità sulle strade. Abbiamo già evidenziato che il comma 2 dell articolo dappoco citato, si limita a vietare o consentire determinate forme di diffusione dei messaggi pubblicitari, senza con ciò stabilire diversi criteri di utilizzazione dei veicoli sui quali sono apposti i messaggi pubblicitari stessi. Apparentemente, mancherebbe nella legge uno specifico divieto d uso dei veicoli pubblicitari e quindi, la legge materiale che ne vieta l uso ancorché a talune condizioni sarebbe viziata per l eccesso di potere del Governo che, nell approvare il Regolamento, non si è limitato a dare attuazione al Codice, regolamentandolo, ma avrebbe innovato quello stesso Codice, introducendo nuovi e diversi divieti: dunque, un regolamento inapplicabile,. In realtà, questo è un falso problema e vediamo subito il perché, introducendo tre importanti distinguo. Il primo, va riferito al mezzo pubblicitario ovvero a quel manufatto destinato a portare o trasportare la pubblicità. Il mezzo pubblicitario, quindi, può essere vietato per ragioni attinenti la sua stabilità al suolo, la possibilità che arrechi pregiudizio alla sicurezza della circolazione degli utenti deboli (soprattutto di quelle invalide, allorché costituisca barriera architettonica) e, in taluni casi, anche per ragioni attinenti alla sicurezza della circolazione stradale in quanto idoneo, di per sé, a determinare turbativa e distrazione negli utenti della strada o disturbo visivo (si pensi ad un tabellone di rilevanti dimensioni completamente colorato in rosso, a sfondo di un impianto semaforico). Altro distinguo, va riferito al messaggio pubblicitario, quest ultimo inteso come inglobato nel mezzo pubblicitario e, come tale, soggetto a quei controlli specifici indicati nell art. 56 del Regolamento. Infine, dobbiamo distinguere i veicoli in genere (non destinati a diffondere almeno prevalentemente - i messaggi pubblicitari, soprattutto a contenuto variabile), dagli autoveicoli per uso speciale (art. 54, comma 1, lett. g) del Codice), in quanto caratterizzati dall essere muniti permanentemente di speciali attrezzature e destinati prevalentemente al trasporto proprio tanto che, su tali veicoli è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi col ciclo operativo delle attrezzature, e di persone e cose connesse alla destinazione d uso delle attrezzature stesse. Ciò premesso, le c.d. vele pubblicitarie sono sicuramente autoveicoli per uso speciale, immatricolati come tali, che trasportano la pubblicità, il personale preposto alla conduzione del mezzo, nell ambito di quel ciclo operativo concordato con il cliente dal fornitore del servizio (comuni dove svolgere la pubblicità, strade da percorrere, ecc.). Dunque, questi veicoli, per costruzione, hanno una loro destinazione ovvero una particolare utilizzazione in base alle relative caratteristiche tecniche (art. 82, comma 1, Codice); sempre per costruzione debbono essere usati secondo la relativa utilizzazione economica (art. 82, comma 2, Codice): quindi, trasportano la pubblicità e la trasportano secondo logiche imprenditoriali. Logica questa, che, ad esempio, non ammette un pernottamento in strada della vela, 6

7 affinché il conducente del veicolo si riposi (a questo punto, sarebbe interessante verificare se il conducente, in quanto inserito nel ciclo operativo, è al libro paga dell imprenditore o comunque del soggetto pubblicizzato, per tutto il periodo in cui il veicolo diffonde il messaggio pubblicitario). Ammette, probabilmente, la temporanea sospensione della marcia del veicolo, per quelle esigenze obiettivamente irrimandabili, quali le necessità fisiologiche del conducente. Ma in questo caso, comunque, la prevalente destinazione d uso del veicolo speciale a trasporto della pubblicità e sua diffusione, comporta per il suo conducente di verificare che lo stesso sia parcheggiato nel rispetto delle condizioni previste dagli artt. 6, 7, 157, 158, 159 del Codice; non da meno, che il veicolo pubblicitario, in quanto inglobante un messaggio pubblicitario, comunque soggetto alle limitazioni stabilite dal Regolamento, sia collocato nel rispetto delle prevalenti e superiori disposizioni stabilite dall art. 23, comma 1 del Codice e dagli artt. 51 e 52 del Regolamento, relativamente alla ubicazione dei mezzi pubblicitari lungo le strade e le fasce di pertinenza, nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio: oltre che, se previste, dalle prescrizioni speciali indicate nei regolamenti locali. Orbene, sarebbe assurdo che laddove sono individuati dei punti vietati per la pubblicità (la stessa preinsegna o la locandina che poggia a terra, sicuramente di ridotte dimensioni), quali le intersezioni, le curve, i ponti, ecc., si ammetta la collocazione di una vela pubblicitaria di dimensioni rilevanti e pagine grafiche evidentemente forti, allo scopo di richiamare l attenzione dei veicoli in transito. Non si sottovaluti poi il fatto, che mentre nei confronti di un impianto di pubblicità fissa, avviene una sorta di assuefazione all immagine da parte dell utente che frequenta l area pubblicizzata, per quanto attiene agli impianti a pubblicità variabile cui ricondurre i messaggi contenuti nelle vele ogni qualvolta il messaggio cambia, anche l utente, frequentatore della zona, è più o meno distratto dal contenuto del messaggio. Sul punto, del resto, è intervenuto lo stesso Ministero dei Trasporti, che, con riferimento a quanto stabilito proprio dall art. 6, comma 4, lett. f) del Codice, ha fornito una sorta di indicazione del c.d. tempo massimo di parcheggio, fissato in quarantotto ore, oltre al quale la vela pubblicitaria può essere assimilata ad un impianto di pubblicità fisso, soggetto quindi a specifica autorizzazione: più specificatamente ad un impianto di pubblicità e propaganda. Questa conclusione peraltro non ci convince, se non leggendola con preciso riferimento a quanto stabilito dall art. 6, comma 4, lett. f) del Codice e cioè, in ragione dell unica esigenza di stabilire (rectius, ricordare) un tempo massimo per il parcheggio, oltre il quale la vela pubblicitaria è, senza ombra di dubbio, assimilabile al un impianto fisso, comunque lo si definisca. Del resto, le disposizioni previste dall art. 23 del Codice sono collocate nel Titolo II (Costruzione e tutela delle strade ed aree pubbliche), quando l art. 6 è collocato nel Titolo I (Disposizioni generali), recando la regolamentazione della circolazione fuori dei centri abitati. In buona sostanza e a parere di chi scrive, il termine temporale più sopra citato va ad individuare sicuramente il tempo massimo di parcheggio oltre il quale è ben possibile considerare l autopubblicitaria come un impianto di pubblicità e propaganda, soggetto a specifica autorizzazione (la cui mancanza, con riferimento 7

8 a quanto prescritto dal comma 4, dell art. 23, è sanzionata nei termini previsti dai successivi commi 11 e seguenti). Diversamente e cioè per tempi inferiori alle quarantotto ore, è compito dell agente accertatore o dell organo preposto alla vigilanza dall Ente proprietario della strada, valutare, caso per caso, il corretto posizionamento della vela pubblicitaria, con specifico riferimento a quanto previsto, in termini generali, dall art. 23, comma 1 del Codice e, in termini particolari, dagli artt. 51 e 52 del Regolamento, salvo (l auspicabile) esistenza di ulteriori e diverse limitazioni previste dai regolamenti locali. In tal senso, l eventuale inosservanza del divieto generale previsto dal Codice e, quello particolare, previsto dal Regolamento, sarà sanzionato nei termini stabiliti dal comma 11 dell art. 23 più volte citato, fatta comunque salva l applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall art. 24 del d. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e succ. modif. ovvero dall art. 62 del d. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 laddove è istituito il c.d. canone autorizzatorio in luogo dell imposta sulla pubblicità. Va poi ricordato che secondo quanto specificatamente previsto dall art. 13, comma 5 del d. Lgs. 507/1993, è fatto obbligo di conservare l attestazione dell avvenuto pagamento dell imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati, ciò presupponendo una potenziale contestuale presenza del conducente del veicolo in ogni fase della sua circolazione. Quanto, poi, alla circolazione dinamica dei veicoli ad uso speciale di cui sopra, ma dei veicoli che recano pubblicità, lo stesso Ministero dei Trasporti, nel su menzionato parere, stabilisce che questi possono circolare e sostare liberamente, ma nel rispetto di determinate condizioni e requisiti, fissati dall art. 57, comma 1, del Regolamento. In particolare, è stabilito un vincolo amministrativo di esercizio della pubblicità che consente la circolazione dei veicoli su cui è apposta la pubblicità non luminosa, solo nei casi in cui la stessa non sia effettuata per conto terzi a titolo oneroso. Evidentemente, se il veicolo viene locato al soggetto pubblicizzato e questi, una volta che ne ha ottenuto la locazione vi colloca messaggi pubblicitari afferenti la propria impresa e conduce il veicolo stesso a mezzo di personale proprio, nulla osta alla circolazione dinamica, fatte salve le riserve anzidette, per quanto attiene la circolazione statica. Per gli altri veicoli (autovetture private, veicoli adibiti a trasporto di linea e non di linea, taxi, ecc.), si rimanda alla lettura integrale dell art. 57 del Regolamento, più volte citato, dove sono indicate, nel dettaglio, le varie modalità di collocazione della pubblicità su tali veicoli. Semmai, giova qui evidenziare che per quanto riguarda la collocazione di pubblicità sui taxi, sono ammesse due diverse forme di divulgazione del messaggio pubblicitario, alternative tra di esse: - quella prevista dal comma 3, lett. a), che non può essere utilizzata in autostrada: realizzata con pannello rettangolare piano bifacciale (75X35 cm.), saldamente ancorato al di sopra dell abitacolo del veicolo e posto in posizione parallela al senso di marcia; - quella prevista dal comma 3, lett. c): realizzata tramite applicazione di pellicola sulle superfici del veicolo ad esclusione di quelle vetrate. A queste forme pubblicitarie, può essere abbinata quella indicata alla lett. b) del comma 3 dell art. 57 del Regolamento, costituita da pellicola della misura di 8

9 100X12 cm, applicabile sul lunotto posteriore del veicolo. Valgono, in tal caso e a parere di chi scrive, le ulteriori condizioni indicate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in merito all applicazione di pellicole adesive sui vetri dei veicoli e, più specificatamente, l ulteriore condizione che il veicolo sia allestito con specchi retrovisori esterni, su ambo i lati. Il comma 3 dell art. 23 del Codice è stato abrogato dal d. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 sui beni culturali ed ambientali (c.d. Decreto Urbani). Ciò non toglie che l eventuale collocazione di mezzi pubblicitari nell ambito di zone sottoposte a particolari vincoli è comunque soggetto a parere preventivo dell organo di tutela e che tale parere, così come ogni altro parere speciale richiesto, deve essere previamente documentato a chi ha titolo per rilasciare l autorizzazione amministrativa indicata al comma 4 dell art. 23 del Codice (art. 49, comma 3, del Regolamento): Ciò comporta, che l eventuale possesso dell autorizzazione rilasciata ai sensi dell art. 23, comma 4, del Codice, dimostra il formale adempimento di tutti gli obblighi connessi, da parte del titolare dell autorizzazione medesima. È stato altresì stabilito, che il permesso a costruire o qualsivoglia altro titolo edificatorio, necessario per realizzare un manufatto edilizio idoneo ad incidere sull assetto del territorio, fa luogo anche dell autorizzazione di cui sopra, ivi compresi gli eventuali ulteriori pareri richiesti ad altri organi preposti alla tutela di particolari oggetti giuridici. Conseguendone ulteriormente, che l eventuale rilascio di titoli autorizzativi contra legem o comunque rilasciati senza i preventivi pareri richiesti dalle leggi speciali, possono determinare l annullabilità del provvedimento per violazione di legge (art. 21-octies legge 7 agosto 1990, n. 241), nonché l individuazione del c.d. illecito penale in bianco, quale l abuso d ufficio: ipotesi di delitto che ammette un eventuale sequestro probatorio (o preventivo, se dal possesso del titolo, possono derivare ulteriori reati) degli atti aministrativi che hanno determinato il rilascio dell autorizzazione, relativamente al quale si consiglia sempre il confronto con il Magistrato competente per territorio. Passando oltre, l art. 23, comma 4 del Codice, stabilisce il principio secondo il quale i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari, per essere esposti lungo una strada o in vista di questa, debbono essere autorizzati dall Ente proprietario della strada. Parliamo, in questo caso, di autorizzazione esplicita, non sostituibile con altro atto di assenso, comunque denominato quale quello previsto dagli artt. 19 e 20 della legge 241/1990 e succ. modif.; quale l avvenuto pagamento della imposta prevista dal d. Lgs. 507/1993 relativamente alla quale è specificatamente previsto che l ufficio competente, entro i sessanta giorni successivi alla presentazione della domanda, concede o nega l autorizzazione e che, in caso di diniego, questo deve essere motivato (art. 53, comma 5 del Regolamento). Quanto alle modalità di presentazione delle istanze anzidette e degli Enti preposti al relativo rilascio, si rimanda alla lettura integrale dell art. 53 su richiamato o, se previsto, delle disposizioni speciali eventualmente previste dai regolamenti locali. Val la pena di sottolineare, che sebbene sia auspicabile che le norme tecniche inerenti la pubblicità sulle strade siano tutte da ricomprendere in un unico 9

10 regolamento dell Ente (quale quello edilizio, in quanto più adatto a governare i territorio e più facilmente fruibile ed individuabili dai tecnici), distinto da quello sull applicazione della imposta o del canone autorizzatorio, è ben possibile che l Ente proprietario della strada predisponga un regolamento speciale sulla pubblicità stradale. Tra l altro, la mancanza del regolamento sulla pubblicità (comunque denominato e/o collocato nell ambito dell ordinamento giuridico locale), come del piano generale degli impianti previsti dall art. 3 del d. Lgs. 507/1993 e succ. modif., non consente all Ente competente di dar corso alle anzidette istanze, in ragione di quanto così stabilito dall art. 36 del decreto dianzi citato. Si ricorda inoltre l ulteriore onere di documentazione amministrativa previsto dal comma 9 dell art. 53 del Regolamento, secondo il quale a fronte delle autorizzazioni concretamente rilasciate, deve altresì esistere il relativo registro, che contiene, in ordine di tempo, l indicazione della domanda, del rilascio dell autorizzazione e di una sommaria descrizione del cartello, dell insegna di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari. Non si dimentichi poi la necessità di ottenere ed avere sui luoghi di lavoro, copia dell autorizzazione medesima, quando finalizzata alla realizzazione dell opera. Infatti, a mente di quanto previsto dall art. 27, comma 10 del Codice, chiunque intraprende questi lavori, deve tenere nel luogo dei medesimi, copia originale o conforme del relativo atto autorizzatorio, al fine di presentarla ad ogni richiesta dei funzionari, ufficiali ed agenti della polizia stradale. In difetto e cioè quando il titolo non venga presentato, ancorché rilasciato, il trasgressore è assoggettato alla sanzione amministrativa pecuniaria di 78,00, da corrispondere entro 60 giorni dall atto di contestazione. In tal caso i lavori sono sospesi e l agente accertatore è tenuto a farne menzione nel verbale di contestazione, secondo le diverse procedure indicate all art. 212 del Codice: - se possibile, i lavori sono immediatamente sospesi; - se non è possibile, si intima la sospensione dei lavori, che deve comunque avvenire entro i successivi cinque giorni; o in caso di rifiuto, si procede d ufficio, con conseguente comunicazione del fatto: al prefetto, per l emissione del titolo esecutivo e del recupero delle spese sostenute; al procuratore della repubblica, per il reato previsto e punito dall art. 650 c.p. In ogni caso di rifiuto della presentazione del titolo o accertata mancanza dello stesso, la sospensione dei lavori è definitiva (art. 27, comma 12 del Codice). L autorizzazione di cui sopra ha una validità triennale ed è rinnovabile alla sua scadenza (art. 53, comma 6 del Regolamento), sino ad un massimo di ventinove anni (art. 27, comma 5 del Regolamento). Resta inteso che detta autorizzazione può essere revocata o modificata in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse e di tutela della sicurezza stradale. Peraltro, l autorizzazione alla collocazione di insegne di esercizio, cartelli o altri mezzi pubblicitari, qualora i medesimi siano collocati su strade visibili da altra 10

11 strada appartenente ad Ente diverso, viene rilasciata previo nulla osta di quest ultimo. Diversamente, per gli impianti pubblicitari collocati lungo le sedi ferroviarie, in quanto visibili dalla strada pubblica, l autorizzazione è rilasciata dall Ente Ferrovie dello Stato, previo nulla osta dell Ente proprietario della strada (art. 23, comma 5 del Codice). Analogo nulla osta (c.d. tecnico) deve essere rilasciato dall Ente proprietario della strada, quando competente a rilasciare l autorizzazione è il comune, in quanto detta strada corre all interno del centro abitato. La competenza a rilasciare detta autorizzazione resta comunque dell Ente proprietario della strada, quando sia da riferirsi al c.d. tratto interno, in quanto caratterizzato dall attraversamento di centro abitato con popolazione residente non superiore ai diecimila abitanti: - privo di intersezione a raso; - privo di accessi privati; - dotato di passaggi pedonali protetti o, in mancanza di tali elementi, dove è vietata la circolazione ai pedoni. Più specificatamente il Regolamento stabilisce le norme relative alle dimensioni (art. 48), le caratteristiche (artt. 47, 49 e 50), l ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza (art. 51), nonché l ubicazione nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio (art. 52) dei mezzi pubblicitari genericamente intesi (art. 23, comma 6 del Codice). Tenuto conto del fatto che le modificazioni apportate al Tit. V della Costituzione comportano una potestà regolamentare ben più ampia e cogente, rispetto a quella già prevista nel previgente ordinamento, i regolamenti comunali, che erano da ritenere fonti terziarie del diritto, subordinati ai regolamenti dello Stato e delle Regioni, oggi, sono soggetti direttamente alla legge ed allo Statuto dell Ente Locale. Dunque, quando il Regolamento governativo rimanda alle disposizioni speciali eventualmente prevista dal regolamento locale, queste si devono intendere prevalenti. In tal senso, all interno dei centri abitati e limitatamente alle strade urbane di quartiere e locali e per ragioni di interesse generale o di ordine tecnico, i comuni hanno facoltà di concedere deroghe alle norme relative alle distanze minime, per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale (art. 23, comma 6 del Codice) indicate, in linea di massima, dall art. 51, comma 4 del Regolamento: a) 50 m, lungo le strade urbane di scorrimento e le strade urbane di quartiere, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni; b) 30 m, lungo le strade locali, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni; c) 25 m dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazione e dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione, gli impianti semaforici e le intersezioni; d) 100 m dagli imbocchi delle gallerie. È sicuramente norma inderogabile, quella prevista dall art. 77, comma 6 del Regolamento, secondo la quale sono vietati l abbinamento o l interferenza di qualsiasi forma di pubblicità con i segnali stradali, pur essendo consentito 11

12 l abbinamento della pubblicità di servizi essenziali per la circolazione stradale, autorizzato dall ente proprietario della strada. Più specificatamente e con riferimento a quanto indicato nel Regolamento governativo, sono riconosciuti agli Enti Locali - in quanto titolari della competenza a rilasciare le autorizzazioni in argomento, per le strade correnti entro i centri abitati (restando quindi esclusi, come già detto, i tratti interni) i poteri di regolamentazione speciale pertinenti quanto specificatamente previsto dagli articoli: - 48, comma 2, in tema di limitazioni dimensionali; - 50 comma 4, in tema di mezzi pubblicitari luminosi; - 51, comma 4, in tema di distanze minime; - 51, comma 8, relativamente alle distanze pertinenti gli impianti pubblicitari di servizio (paline e pensiline di autobus e transenne parapedonali) ed alla diffusione di messaggi pubblicitari, tramite transenne parapedonali; - 51, comma 11, in tema di periodi di variabilità dei pannelli a messaggio variabile; - 52, comma 2, in tema di ubicazione dei mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio; - 59, comma 2, in tema di disciplina della pubblicità fonica. Peraltro, in ciascuna delle singole partizioni del regolamento su citate, è rimessa ai regolamenti comunali e non al regolamento comunale la disciplina di dettaglio della pubblicità stradale, sì da poter ritenere, che sebbene, come già detto, sia auspicabile un unica regolamentazione della pubblicità stradale locale, nulla vieta che le singole disposizioni speciali possano essere inserite o recepite da regolamenti vigenti. Del resto, soprattutto i regolamenti comunali del passato, più che una finalità, avevano un oggetto (regolamento edilizio, di igiene, di polizia urbana, ecc.). Diversamente da oggi, ove, sebbene caratterizzati ancora nell oggetto, i regolamenti comunali dovrebbero indicare delle finalità, in quanto ogni funzione dovrebbe essere esercitata, e quindi individuata, disciplinata, attuata. Insomma, secondo il nuovo spirito di governo dell Ente Locale, i regolamenti comunali altro non sono che un nuovo modo di amministrare la cosa pubblica e proprio tramite i regolamenti si esercitano le funzioni; tanto che si può concludere che le funzioni dell Ente Locale non possono essere esercitate se non vi è un regolamento che preveda, imposti, dia una determinata indicazione, o programmazione, all azione amministrativa. Tanto che, l art. 3 del TUEL, riconoscendo ai comuni ed alle province autonomia statutaria, organizzativa ed amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria, attribuisce a tali Enti Locali funzioni proprie e quelle conferitegli direttamente con legge dello Stato e della regione, secondo il principio di sussidiarietà. Un divieto categorico è invece previsto al comma 7 dell art. 23 del Codice ed attiene a qualsivoglia forma pubblicitaria collocata lungo ed in vista degli itinerari internazionali, delle autostrade e delle strade extraurbane principali e relativi accessi. Peraltro è stato riconosciuto ammissibile autorizzare un insegna di esercizio, necessaria ai fini della normale attività aziendale in quanto atta a 12

13 consentire alla clientela di individuare agevolmente il punto di accesso ai locali dell'impresa; così come è stato giudicato legittimo il provvedimento con il quale l'ente proprietario della strada ha negato il rilascio di un'autorizzazione richiesta per la collocazione di una insegna che - in quanto destinata ad essere posta, non in prossimità dell'accesso all'impresa, bensì sul tetto dell'edificio non configuri una semplice insegna di esercizio, quanto piuttosto un insegna pubblicitaria, quindi, un generico mezzo pubblicitario. È parimenti vietata la pubblicità, relativa ai veicoli sotto qualsiasi forma che abbia contenuto, significato o fine contrastante con le norme di comportamento previste dal Codice. Quanto alla pubblicità fonica, l art. 23, comma 8 del Codice stabilisce che la medesima debba essere comunque autorizzata e, nei centri abitati, per ragioni di pubblico interesse, può essere limitata a determinate ore o a particolari periodi dell anno. Più specificatamente, l art. 59 del Regolamento stabilisce i generici orari di esercizio della pubblicità fonica ovvero: - per la fascia antimeridiana, dalle ore 09,00 alle ore 13,00; - per la fascia pomeridiana, dalle ore 16,30 alle ore 19,30. Quanto alla competenza nel rilascio delle autorizzazione (art. 59, commi 3 ss.): - fuori dei centri abitati, è competente l ente proprietario della strada; - entro i centri abitati, è competente il sindaco del comune; - per la pubblicità fonico-elettorale, si applicano le disposizioni speciali di cui alla legge 24 aprile 1975, n. 130 e succ. modif. Quindi: o è autorizzata dal sindaco del comune ove è diffusa; o è autorizzata dal prefetto della provincia ove è diffusa su più territori della medesima. Gli impianti fissi, una volta collocati, debbono essere muniti della c.d. targhetta di identificazione (art. 55 del Regolamento) dalla quale risulta: - l amministrazione rilasciante il titolo; - il soggetto titolare; - il numero dell autorizzazione; - la progressiva chilometrica del punto di installazione; - la data di scadenza. Tali informazioni debbono essere sostituite ad ogni rinnovo dell autorizzazione. Peraltro, per i mezzi pubblicitari per i quali risulta difficoltosa l applicazione di targhette, è ammesso che i suddetti dati siano riportati con scritte a carattere indelebile. L autorizzazione e la targhetta di identificazione, hanno l evidente scopo di facilitare la vita agli organi preposti alla vigilanza della pubblicità che sono: - in primis, il personale incaricato dagli Enti proprietari delle strade, competenti in materia di viabilità; - il personale della polizia stradale indicato all art. 12, comma 1 del Codice; - il personale già del Ministero dell Ambiente e dei Beni Culturali (art. 56 del Regolamento). Dobbiamo quindi distinguere quelle che sono delle mere inadempienze (rispetto a titoli autorizzatori comunque esistenti), dalle violazioni di legge, propriamente dette. 13

14 Per le prime, provvede il personale preposto alla vigilanza dall Ente proprietario della strada ovvero la polizia stradale ed i funzionari dei Ministeri citati, tramite segnalazioni da indirizzare ai suddetti Enti. Questi ultimi provvedono a sanare tali inadempimenti, mediante la preventiva constatazione e quindi valutate le osservazioni proposte dal titolare dell autorizzazione, entro dieci giorni dall avvenuta constatazione la procedura d ufficio eventualmente prevista. In tal senso ed a maggior ragione, tutti i messaggi, esposti difformemente dalle autorizzazioni rilasciate, dovranno essere rimossi, previa contestazione scritta, a cura e spese del soggetto titolare dell autorizzazione o del concessionario, entro il termine di otto giorni dalla diffida pervenuta e, in caso di inottemperanza, si procede d ufficio. Per i messaggi pubblicitari e propagandistici variabili, si segue la procedura di cui all art. 56, comma 5 del Regolamento. Diversamente, quando sia accertata una violazione alle disposizioni contenute nel Codice o nel Regolamento, chi non ha la qualifica di polizia stradale è tenuto a farne rapporto al proprio ufficio, se esistente ovvero ad altro servizio di polizia stradale (specialità della Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Corpo della Guardia di Finanza, Corpi o Servizi di Polizia Locale, Corpo Forestale dello Stato o Polizia Penitenziaria). Infatti, le violazioni all art. 23 del Codice e alle disposizioni previste dal Regolamento, prevedono l applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di 389,00, da corrispondersi entro 60 giorni dalla contestazione/notificazione (art. 23, comma 11 del Codice). Diversamente, per la collocazione di un mezzo pubblicitario lungo un itinerario internazionale, autostrada o strada extraurbana principale, in violazione del comma 7, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al successivo comma 13-bis. Invece, l inosservanza delle prescrizioni speciali indicate nelle autorizzazioni, sono sanzionate nei termini di cui all art. 23, comma 12 del Codice, con la sanzione pecuniaria di 155,00. Val la pena di richiamare l attenzione di chi è preposto al rilascio delle autorizzazioni, affinché eviti di indicare, quali prescrizioni speciali, quelle già previste dal Regolamento, rischiando così di vedere notevolmente ridotto il potere affittivo previsto dall art. 23 più volte citato. Come già detto, gli enti proprietari, per le strade di rispettiva competenza, assicurano il rispetto delle disposizioni del predetto articolo e, per il raggiungimento di tali fine l'ufficio o comando da cui dipende l'agente accertatore, che ha redatto il verbale di contestazione delle violazioni anzidette, trasmette copia dello stesso al competente ente proprietario della strada (art. 23, comma 13 del Codice), che provvede d ufficio. Infatti, i commi 13-bis e seguenti dell art. 23 del Codice, individuano una procedura sanzionatoria accessoria, riconducibile a quella già prevista dall art. 211 del medesimo Codice. Tra questi, dispone l'art. 23 del Codice, comma 13-quater, - comma, questo, aggiunto dall art. 30 della legge 7 dicembre 1999, n che, nel caso d'installazione di cartelli, d'insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari su suolo demaniale ovvero rientrante nel patrimonio degli enti proprietari delle strade, o nel caso in cui la loro ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza costituisca 14

15 pericolo per la circolazione, l'ente proprietario del luogo esegue senza indugio la rimozione del mezzo pubblicitario, trasmettendo, successivamente, la nota delle spese sostenute al prefetto, che emette ordinanza-ingiunzione di pagamento, costituente titolo esecutivo. La disposizione segue quella del precedente comma 13-bis, che, nel caso di collocazione di cartelli, di insegne o di altri mezzi pubblicitari privi di autorizzazione o, comunque, in contrasto con quanto disposto dal comma 1, prevede la diffida dei responsabili alla rimozione del mezzo pubblicitario, entro e non oltre dieci giorni dalla comunicazione dell'atto, e, in - caso d'inottemperanza, la rimozione del mezzo medesimo ad opera del proprietario della strada con spesa a carico dei responsabili della violazione. L'una e l'altra disposizione, relative alla pubblicità sulle strade, si riconducono alla disposizione generale del codice della strada, di cui all'art. 211 già citato, relativo alla sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi o di rimozione delle opere abusive. L'art. 211, infatti, dispone che, nel caso in cui da una violazione del codice della strada consegua (anche) la sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi o di rimozione di opere abusive, il trasgressore è tenuto ad adempiere nel termine concesso allo scopo, dando facoltà - in caso d'inottemperanza - all'ente proprietario o concessionario della strada, di compiere le opere dovute, con successiva trasmissione della nota delle spese sostenute al Prefetto, che emette ordinanza-ingiunzione di pagamento, costituente titolo esecutivo. In tale contesto normativo, l'ordinanza-ingiunzione di pagamento, che il prefetto emette nei confronti del trasgressore, a titolo di rimborso delle spese sostenute per il ripristino dei luoghi o la rimozione delle opere, che lo stesso trasgressore era obbligato a compiere a sue spese e che non ha compiuto, si raffigura come provvedimento amministrativo, funzionalmente collegato a quello impositivo della sanzione accessoria di ripristino dei luoghi o di rimozione delle opere abusive, che, per l'appunto, sostituisce, con identità di forma (ordinanza-ingiunzione, appunto), convertendo il provvedimento impositivo di un facere, non coercibile, in un provvedimento impositivo di un dare, coercibile e, in tal modo, attuando la pretesa sanzionatoria dell'amministrazione. Ricapitolando, tre diverse forme di repressione del fenomeno dell abusivismo pubblicitario sono previste dall art. 23 del Codice: - quella indicata al comma 13-bis, pertinente la collocazione di mezzi pubblicitari in carenza di autorizzazione o comunque in contrasto con quanto disposto al comma 1, alla quale consegue la diffida alla rimozione (in luogo della rimozione ex art. 211 del Codice, precedentemente prevista) del mezzo pubblicitario abusivo. In caso di inadempimento, oltre alla rimozione d ufficio, si applica la sanzione pecuniaria amministrativa pari ad 4.351,00: nel caso in cui non sia possibile individuare l autore della violazione, alla stessa sanzione amministrativa è soggetto chi utilizza gli spazi pubblicitari privi di autorizzazione. - quella indicata al comma 13-ter, pertinenti le strade di interesse panoramico individuate dalle Regioni ed altri divieti speciali; 15

16 - quella indicata al comma 13-quater, poc anzi analizzata. Ebbene, tali disposizioni non sono congegnate secondo il tipico modello sanzionatorio (astratta previsione di un comportamento vietato o illecito, alla commissione del qual si ricollega la previsione astratta dell'irrogazione di una sanzione, cioè di un'afflizione di vario genere: nel nostro caso, di un comportamento coattivo, quale la rimozione forzosa di un manufatto, aggiuntivamente e, complementariamente, all'irrogazione della sanzione pecuniaria principale) e non contemplano il fondamentale preventivo intervento di un'autorità giustiziale, deputata a verificare la commissione dell'illecito e a statuire quindi, in concreto, l'applicazione della sanzione (il Prefetto; il Giudice di pace). Esse, bensì, attribuiscono, direttamente ed immediatamente, all' Amministrazione proprietaria della strada, il potere di provvedere a far rimuovere l'impianto pubblicitario suppostamente abusivo o irregolare, a seguito - puramente e semplicemente - della trasmissione del verbale di contestazione delle infrazioni da parte dell'agente accertatore. È significativo inoltre che, laddove il facere imposto dalle relative disposizioni del Codice sia da definire come "sanzione amministrativa accessoria" in senso tecnico, il legislatore abbia sempre espressamente qualificato tale obbligo appunto quale "sanzione amministrativa accessoria". Del resto, contrariamente a quanto prescritto dall'art. 211, comma 1 del Codice, nel caso di accertata violazione all art. 23, comma 4 (esposizione di cartelli pubblicitari senza autorizzazione) ed irrogata la sanzione pecuniaria di cui all'art. 23, comma 11, non viene fatta menzione dell'esistenza e dell'irrogazione di una sanzione amministrativa accessoria consistente nell'obbligo di rimozione delle opere abusive in questione; né menzione di tale sanzione amministrativa accessoria è solitamente contenuta negli atti di notificazione dei verbali stessi (eccezion fatta per l applicazione delle diverse sanzioni accessorie e misure previste dai decreti sulla fiscalità nn. 507 e 446 già citati). Dunque, lo spazio dei moduli riservato alla descrizione ed all'irrogazione delle sanzioni accessorie resta, normalmente e sostanzialmente, in bianco. È quindi l Ente proprietario della strada, tramite il proprio dirigente di settore, ad emanare il provvedimento di diffida che, in questo caso, non necessita della comunicazione di avvio del procedimento di cui all art. 7 della legge n. 241 del 1990 e succ. modif., giacché le prescrizioni contenute nell'art. 23, commi 13 e 13 bis del Codice sembrano delineare un procedimento tipizzato, perfettamente regolato, concluso in sé stesso e tale da sottrarsi alla disciplina riguardante in generale, il procedimento amministrativo. Del resto, il provvedimento di cui all'art. 23, comma 13-bis del Codice, presuppone l'accertamento di un'infrazione ritualmente riscontrata e notificata agli interessati, sicché, nel caso in cui la diffida a rimuovere gli impianti pubblicitari abusivi o irregolari sia diretta all'autore del loro collocamento, questi risulta già essere ampiamente informato delle contestate violazioni dell'art. 23 del Codice (al quale, normalmente, gli è irrogata la sanzione pecuniaria), con tutte le conseguenze di legge. 16

17 Ora, infatti, anche a voler accedere all'opinione che l'amministrazione comunale, prima di adottare la diffida di cui all'art. 23, comma 13-bis del Codice, sia obbligata a comunicare l'avvio del relativo procedimento, speciali ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità e di urgenza la possono esimere da tanto, che, in tal senso, merita sempre documentare. In particolare allorquando ci riferiamo ai provvedimenti urgenti adottati ai sensi dell art. 23, comma 13-quater del Codice. Infatti, tale disposizione autorizza l'ente proprietario della strada ad eseguire la rimozione diretta e immediata dei manufatti pubblicitari ("senza indugio"), qualora essi siano stati realizzati su suolo rientrante nel patrimonio dell'ente proprietario della strada. Quanto al soggetto preposto alla rimozione dell impianto abusivo, questi può ben essere anche un soggetto privato che, a seguito dell'esperimento di gara, può aggiudicarsi la concessione in esclusiva del servizio di pubblicità commerciale tramite la fornitura, installazione e manutenzione di elementi di arredo urbano, assumendo così la veste di concessionario. Trattasi, propriamente, di concessione traslativa, cioè appartenente a quella categoria di provvedimenti con cui l'amministrazione attribuisce a soggetto diverso potestà e facoltà inerenti a diritti e poteri suoi propri, così investendo il concessionario, ancorché persona privata, di funzioni ed autorità pubblicistiche. Tale funzione, è opportuno che sia sempre indicata nel capitolato degli oneri relativi alla concessione che si intende riconoscere ad privato. Tralasciamo, in questa sede, di citare le altre e diverse procedure previste dall art. 24 del d. Lgs. 507/1993 e succ. modif. e 62 del d. Lgs. 446/1997, a cui peraltro rimandiamo quanti interessati, in quanto utili a graduare quell azione di contrasto al fenomeno pubblicitario, di non sempre facile risoluzione. Per sintesi: - la copertura del manufatto pubblicitario, per privarne l efficacia pubblicitaria; - la rimozione del manufatto pubblicitario; - il sequestro conservativo del manufatto pubblicitario. Grazie. Giovanni Fontana, è funzionario di polizia municipale presso il Corpo della Polizia Municipale del Comune di Forte dei Marmi, Responsabile del Servizio Infortunistica Stradale. Iscritto all Albo docenti delle scuole ISOPOL e SIPL È rappresentante provinciale ANCUPM-LU e referente locale ASAPS. Ha pubblicato i seguenti volumi in materia di pubblicità sulle strade: - La pubblicità sulle strade, Editore Noccioli; - Gestione e controllo dei mezzi pubblicitari in ambiente stradale, Maggioli Editore; - Vigilanza sulla pubblicità stradale, Maggioli Editore; - Al momento della pubblicazione della presente dispensa è in corso di pubblicazione da parte di Maggioli Editore una banca dati e dei quesiti in tema di pubblcità. Calcinaia li, 23 aprile