REGIONE LIGURIA. Titolo I Modificazioni alla legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 (Riordino del servizio sanitario regionale)
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1 REGIONE LIGURIA LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2011, n. 36 Ulteriori disposizioni di razionalizzazione del Servizio Sanitario Regionale e in materia di servizi sociali e di cooperazione internazionale. (GU n. 13 del ) (Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 24 del 28 dicembre 2011) IL CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA la seguente legge regionale: Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga Art. 1 Modifica dell'art. 2 della legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 (Riordino del Servizio sanitario regionale) 1. Dopo la lettera s) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 41/2006 e successive modificazioni e integrazioni, e' aggiunta la seguente: «s-bis) centro di riferimento regionale: assetto organizzativo dell'azienda sanitaria e dei soggetti erogatori pubblici o equiparati e accreditati, caratterizzato da un'elevata qualificazione professionale e da una significativa attrazione intra ed extra regionale». Art. 2 Modifica dell'art. 4 della legge regionale n. 41/ Dopo il comma 2 dell'art. 4 della legge regionale n. 41/2006 e successive modificazioni e integrazioni, e' aggiunto il seguente: «2s-bis). La Giunta regionale individua i centri di riferimento regionale di cui all'art. 2, comma 1, lettera s-bis), nei casi in cui l'andamento epidemiologico lo giustifichi, e comunque senza oneri aggiuntivi per il Servizio Sanitario Regionale.». 1
2 Art. 3 Modifica dell'art. 48 della legge regionale n. 41/ Dopo il comma 3 dell'art. 48 della legge regionale n. 41/2006 e successive modificazioni e integrazioni, e' inserito il seguente: «3-bis. Nei casi di accorpamento di due o piu' strutture complesse, conseguenti alla rideterminazione degli assetti organizzativi aziendali, l'attribuzione degli incarichi di struttura complessa e' effettuata dal direttore generale a seguito di selezione interna nel rispetto, per quanto compatibili, dei criteri e delle procedure di cui ai commi 2 e 3. Alle procedure di selezione partecipano i dirigenti incaricati delle strutture complesse accorpate.». Art. 4 Modifica dell'art. 62 della legge regionale n. 41/ Dopo il comma 2 dell'art. 62 della legge regionale n. 41/2006 e successive modificazioni e integrazioni, e' aggiunto il seguente: «2-bis. Nelle materie di cui al comma 2, l'agenzia, nei confronti delle Aziende sanitarie e degli enti del Servizio sanitario regionale: a) emana atti di indirizzo; b) svolge funzioni ispettive.». Art. 5 Modifica dell'art. 65 della legge regionale n. 41/ Alla fine del comma 2, dell'art. 65 della legge regionale n. 41/2006 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunte le parole: «e adotta proprie determinazioni nelle materie di competenza dell'agenzia stessa». Art. 6 Proroga della vigenza del Protocollo d'intesa Regione-Universita' 1. Il Protocollo d'intesa di cui all'art. 12 della legge regionale n. 41/2006 e successive modificazioni e integrazioni tra Regione Liguria e Universita' degli studi di Genova, stipulato in data 17 marzo 2004, dispiega i propri effetti, nelle more delle procedure per la sua revisione, fino alla stipula del nuovo Protocollo e comunque non oltre il 30 giugno
3 I Disposizioni in materia di programmi di investimento in sanita' Art. 7 Modifiche alla legge regionale 5 aprile 1995, n. 20 (Norme per l'attuazione dei programmi di investimento in sanita' e per l'ammodernamento del patrimonio immobiliare e tecnologico) 1. Al comma 2 dell'art. 1 della legge regionale n. 20/1995 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: «esecutivi» e' sostituita dalle seguenti: «il cui livello sara' oggetto del bando di gara». 2. Alla lettera b) del comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 20/1995 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: "esecutivi" e' sostituita dalle seguenti: "del livello oggetto del bando di gara». 3. Al comma 1 dell'art. 7 della legge regionale n. 20/1995 e successive modificazioni e integrazioni la parola: «sedici» e' sostituita dalla seguente: «tredici». 4. La lettera a) del comma 1 dell'art. 7 della legge regionale n. 20/1995 e successive modificazioni e integrazioni e' soppressa. 5. Alla lettera e) del comma 1 dell'art. 7 della legge regionale n. 20/1995 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: «sei» e' sostituita dalla seguente: «quattro». 6. Al comma 2 dell'art. 7 della legge regionale n. 20/1995 e successive modificazioni e integrazioni, prima delle parole: «Le funzioni di segreteria» sono inserite le seguenti: «La funzione di Presidente del nucleo e' svolta da un componente del nucleo, dipendente regionale.». 7. Al comma 2 dell'art. 8 della legge regionale n. 20/1995 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "tra i dipendenti regionali con qualifica dirigenziale" sono soppresse. II Disposizioni in materia di assistenza farmaceutica Art. 8 Integrazione dell'art. 2 della legge regionale 4 aprile 1991, n. 3 (Norme in materia di assistenza farmaceutica e disciplina dei rapporti economici con le farmacie e con i soggetti che operano in regime di convenzionamento esterno ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833) 1. Dopo la lettera i) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 3/1991 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunte le seguenti: «i-bis) il rilascio delle autorizzazioni, il diniego, la modifica, la sospensione e la revoca per la distribuzione all'ingrosso dei medicinali per uso umano, nonche' delle materie farmacologicamente attive, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 (Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonche' della direttiva 2003/94/CE) e successive modificazioni e integrazioni; i-ter) il rilascio delle autorizzazioni, il diniego, la modifica, la sospensione e la revoca per l'attivita' di distribuzione all'ingrosso e per l'attivita' di vendita diretta di medicinali veterinari, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193 (Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali veterinari) e successive modificazioni e integrazioni.». 3
4 V Modifiche alla legge regionale 30 luglio 1999, n. 20 (Norme in materia di autorizzazione, vigilanza e accreditamento per i presidi sanitari e socio-sanitari, pubblici e privati. recepimento del d.p.r. 14 gennaio 1997) Art. 9 Modifica dell'art. 5 della legge regionale 30 luglio 1999, n. 20 (Norme in materia di autorizzazione, vigilanza e accreditamento per i presidi sanitari e socio-sanitari, pubblici e privati. recepimento del d.p.r. 14 gennaio 1997) 1. Dopo il comma 6-bis dell'art. 5 della legge regionale n. 20/1999 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunti i seguenti: «6-ter. Il regolamento di cui al comma 6 prevede altresi': a) la definizione della procedura e dello schema del provvedimento, nonche' la documentazione necessaria per il rilascio della autorizzazione; b) eventuali deroghe relative al possesso dei requisiti di autorizzazione strutturali ed impiantistici ivi previsti, esclusivamente per le strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali con componente sanitaria, che hanno gia' completato o che stanno completamento i piani di adeguamento a suo tempo presentati ai sensi dell'art. 6, nei termini previsti dallo stesso e dalle sue successive modificazioni ed integrazioni; c) l'autorizzazione provvisoria, anche con prescrizioni, nelle more della realizzazione e del completamento dei piani di adeguamento o del rilascio di specifiche certificazioni o nulla osta di competenza di altri enti pubblici; d) l'obbligo di rinnovo dell'autorizzazione definitiva ogni cinque anni e dell'autorizzazione provvisoria ogni tre anni. 6-quater. Sino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6 continuano a trovare applicazione le norme previste dai commi da 1, 2, 3, 4 e 5.». Titolo V Modifiche alla legge regionale 12 aprile 1994, n. 19 (Norme per la prevenzione, riabilitazione e integrazione sociale dei portatori di handicap) Art. 10 Inserimento dell'art. 9-ter della legge regionale 12 aprile 1994, n. 19 (Norme per la prevenzione, riabilitazione e integrazione sociale dei portatori di handicap) 1. Dopo l'art. 9-bis della legge regionale n. 19/1994 e successive modificazioni e integrazioni e' inserito il seguente: «Art. 9-ter (Anticipazioni e rimborsi per cure in centri di altissima specializzazione) - 1. Nel caso di prestazioni assistenziali regolarmente autorizzate nell'ambito dei Livelli essenziali di assistenza e da erogare a favore di soggetti con disabilita' multipla e complessa, presso centri di altissima specializzazione sul territorio regionale, in presenza di particolari necessita' di assistenza e supporto familiare, da definire con regolamento della Giunta regionale, la Regione garantisce, oltre all'offerta clinica, anche il servizio alberghiero e le spese di viaggio per il disabile e per l'accompagnatore. 2. La disposizione di cui al comma 1 e' estesa ai grandi invalidi di guerra. 3. Con il regolamento di cui al comma 1 la Regione individua gli 4
5 obiettivi clinici da conseguire nell'ambito del progetto riabilitativo.». Titolo VI Modifiche alla legge regionale 14 marzo 2006, n. 5 (Contributi regionali per favorire l'attivita' delle pubbliche assistenze liguri) Art. 11 Modifica dell'art. 3 della legge regionale 14 marzo 2006, n. 5 (Contributi regionali per favorire l'attivita' delle pubbliche assistenze liguri) 1. Al comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 5/2006 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «entro il 31 maggio di ogni anno» sono sostituite dalle seguenti: «annualmente, compatibilmente con le risorse di bilancio». Titolo VII Modifiche alla legge regionale 20 agosto 1998, n. 28 (interventi per la cooperazione allo sviluppo, la solidarieta' internazionale e la pace) Art. 12 Modifiche all'art. 4 della legge regionale 20 agosto 1998, n. 28 (Interventi per la cooperazione allo sviluppo, la solidarieta' internazionale e la pace) 1. Alla lettera e) del comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 28/1998, le parole: «costituite con atto pubblico ai sensi del Codice Civile» sono sostituite dalle seguenti: «costituite con atto pubblico o con atto scritto registrato». 2. Dopo la lettera e) del comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 28/1998, e' aggiunta la seguente: «e-bis) associazioni di promozione sociale iscritte al registro della promozione sociale ai sensi della legge regionale 24 dicembre 2004, n. 30 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale) e successive modificazioni ed integrazioni.». Titolo VII Modifiche alla legge regionale 20 agosto 1998, n. 28 (interventi per la cooperazione allo sviluppo, la solidarieta' internazionale e la pace) Art. 13 Inserimento dell'art. 5-bis nella legge regionale n. 28/ Dopo l'art. 5 della legge regionale n. 28/1998, e' inserito il seguente: «Art. 5-bis (Cessione di materiali sanitari dismessi) - 1. La cessione a titolo gratuito di apparecchiature ed altri materiali dismessi da Aziende sanitarie locali, Aziende ospedaliere, Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di diritto pubblico ed altre Organizzazioni similari nazionali a strutture sanitarie nei Paesi in via di sviluppo o in transizione e' effettuata a favore delle Associazioni senza scopo di lucro, operanti nel settore della cooperazione internazionale allo sviluppo, iscritte al registro regionale del volontariato di cui alla legge regionale 28 maggio 1992, n. 15 (Disciplina del volontariato) e successive modificazioni ed integrazioni o al registro regionale della promozione sociale di cui alla legge regionale n. 30/2004 e successive modificazioni ed integrazioni, in possesso di requisiti organizzativi e professionali 5
6 idonei a consentire l'utilizzo delle apparecchiature. 2. Possono beneficiare delle apparecchiature e dei materiali dismessi unicamente le strutture sanitarie dei Paesi in via di sviluppo o in transizione che presentino le necessarie caratteristiche per l'utilizzo efficace delle apparecchiature e dei materiali stessi. 3. La Regione promuove modalita' di condivisione dei dati ed iniziative di formazione del personale medico ed infermieristico utilizzatore delle apparecchiature e dei materiali dismessi di cui al comma 1. Tali oneri trovano copertura nei fondi assegnati alla Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico (FI.L.S.E. S.p.A.) per il finanziamento della presente legge.». Titolo VII Modifiche alla legge regionale 20 agosto 1998, n. 28 (interventi per la cooperazione allo sviluppo, la solidarieta' internazionale e la pace) Art. 14 Norma finanziaria 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 9-ter della legge regionale n. 19/1994 e successive modificazioni e integrazioni, come inserito dall'art. 10 della presente legge, si provvede mediante le seguenti variazioni nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2011: prelevamento di euro ,00, in termini di competenza e di cassa, dall'u PB «Fondo speciale di parte corrente»; iscrizione di euro ,00, in termini di competenza e di cassa, alla U.P.B «Interventi a favore dei soggetti portatori di handicap». 2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Genova, 27 dicembre 2011 (Omissis) Burlando 6
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