incontri di aggiornamento professionale del 25 e 26 gennaio 2005 Marcallo con Casone (MI) - Bergamo

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1 1. SANATORIA AMBIENTALE STRAORDINARIA art. 1, commi 37, 38 e 39, legge , n. 308 AMBITO OGGETTIVO lavori compiuti su beni paesaggistici senza la prescritta autorizzazione o in difformità da essa, purché: - le tipologie edilizie realizzate e i materiali utilizzati, anche se diversi da quelli indicati nell eventuale autorizzazione, rientrino fra quelli previsti e assentiti dagli strumenti di pianficazione paesaggistica, ove vigenti; - in assenza di strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti, le tipologie edilizie realizzate e i materiali utilizzati siano giudicati compatibili con il contesto paesaggistico. L ambito di applicazione della sanatoria ambientale è più ampio rispetto al condono edilizio. Non sono previste limitazioni né dimensionali né quantitative; pertanto, possono essere sanati i tutti gli interventi di: - nuova costruzione (residenziale e non); - amplimento (anche oltre il 20% e i 500 mc previsti dalla l.r. 31/2004); - ristrutturazione; - restauro e manutenzione; - cambio di destinazione d uso; - modifiche della sagoma dell edificio, delle superfici, del volume, delle altezze e delle distanze; - ecc. Non è, inoltre, espressamente preclusa la sanatoria: - per opere riconducibili alle tipologie previste dal condono edilizio 1, 2 e 3 (art. 32, c. 26, d.l. 269/2003, che ammette il condono edilizio per opere realizzate in aree vincolate, solo allorché si tratti di tipologie d'intervento 4, 5 e 6 dell'allegato 1 e cioè, in sotanza, di restauro e risanamento conservativo e di manutenzione straordinaria); - per opere realizzate su aree già vincolate al tempo della loro realizzazione, che risultino essere prive del titolo abilitativo edilizio o in sua difformità e non conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici (art. 32, c. 27, lett. d), d.l. 269/2003); - nelle zone in cui vincolo paesaggistico comporti l inedificabilità assoluta (art. 3, l.r. 31/2004; art. 33, l. 47/1985); - nelle aree a parco regionale (art. 2, c. 3, l.r. 31/2004). AMBITO SOGGETTIVO i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo dell immobile o dell area interessati all intervento L ambito soggettivo di applicazione della sanatoria ambientale è più ristretto rispetto al condono edilizio, che ammette la proposizione della domanda di - 1 -

2 condono, oltreché dal proprietario (ovvero dagli aventi titolo ai sensi dell art. 11, TU Edilizia), da parte di qualsiasi soggetto interessato al conseguimento del condono. Inoltre, l art. 38, legge 47/1985, stabilisce che anche i soggetti responsabili della conformità delle costruzioni, diversi dal proprietario (committente, costruttore e direttore dei lavori), devono presentare, per poter beneficiare degli effetti estintivi penali, un autonoma domanda di condono, corrispondendo un oblazione nella misura del 30% rispetto a quella dovuta, ai sensi di legge, dal proprietario. Il medesimo art. 38, precisa, altresì, che, qualora l'immobile appartenga a più proprietari, l'oblazione versata da uno di essi estingue il reato anche nei confronti degli altri comproprietari. La legge 308, invece, non prevede nulla per tali categorie di soggetti; la limitazione ai soli soggetti sopraindicati della facoltà di presentare l'istanza di sanatoria, apparendo priva di giustificazioni, suscita dubbi di illegittimità costituzionale della normativa stessa. AMBITO TEMPORALE DELLA SANATORIA ISTANZA DI SANATORIA lavori compiuti entro e non oltre il L ambito temporale della santoria ambientale non coincide con quello del condono edilizio, che, come noto, si riferisce ad opere ultimate entro il Il concetto di ultimazione utilizzato nella disciplina del condono edilizio va distinto a seconda che debba riferirsi a immobili residenziali o non residenziali. Nel primo caso, si intende ultimato l edificio la cui struttura (rustico e copertura) sia completata. Nel secondo caso, invece, occorre far riferimento al criterio funzionale, verificando, in sostanza, che gli immobili realizzati siano idonei (in modo inequivocabile) all utilizzo cui erano destinati. L art. 35, legge 47/1985, riconosce all interessato il diritto di ultimare le opere, anche anticipatamente rispetto al rilascio del provvedimento di condono. Tale diritto al completamento, secondo la disciplina del condono edilizio, non può essere esercitato qualora non siano stati acquisiti i pareri relativi ai vincoli di cui all art. 32 (fra cui quello paesaggistico). La legge 308, invece, si limita a precisare che la sanatoria riguarda i lavori effettivamente eseguiti. la domanda di accertamento di compatibilità paesaggistica deve essere presentata entro il La legge 308 non indica quali documenti debbono essere prodotti a corredo della domanda. Tuttavia si ritiene applicabile, per evidente analogia, la d.g.r. 6/30194 del (Allegato A), che fornisce l elenco della documentazione minima che deve accompagnare le istanze di autorizzazione paesaggistica. Si ritiene, altresì, indispensabile una dichiarazione sostitutiva di atto notorio dalla quale risulti la descrizione delle opere per le quali si chiede la sanatoria ambientale e l epoca di realizzazione. Da ultimo, sarebbe opportuno che l interessato precisasse se per le medesime opere vi sia un valido titolo edilizio ovvero se è già stato richiesto il condono edilizio (il cui termine ultimo di presentazione dell'istanza scadeva il ) o l accertamento di conformità ai sensi degli artt. 36 e 37 del TU Edilizia

3 AUTORITA' COMPETENTE FASE ISTRUTTORIA autorità preposta alla gestione del vincolo Ai sensi della l.r. 18/1997 l'autorità competente è: - il comune (in base alla sub-delega regionale di cui all'art. 4); - la provincia, la comunità montana, l'ente gestore di parco e di riserve naturali, per gli interventi riguardanti i boschi (art. 6) non è previsto un procedimento amministrativo specifico. In assenza di prescrizioni specifiche occorre fare riferimento alla disciplina amministrativa di procedure analoghe. 1) la fase istruttoria si apre con la nomina del responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/1990, il quale comunica all interessato l avvio del procedimento 2) il responsabile del procedimento: - verifica la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi; - individua il tipo di vincolo in cui ricade l intervento; - accerta la completezza della documentazione, nonché l idoneità della dichiarazioni ad individuare le opere abusive; - accerta la veridicità delle dichiarazioni; - richiede le integrazioni ritenute necessarie 3) la legge 308, diversamente dal condono edilizio (art. 44, legge 47/1985), non dispone alcuna sospensione dei procedimenti sanzionatori amministrativi e penali; in altri termini, l istanza di accertamento costituisce una sorta di auto-denuncia. Perciò, in assenza di una domanda di condono edilizio per il medesimo intervento (che avrebbe effetti anche sotto il profilo paesaggistico), il responsabile del procedimento deve denunciare tempestivamente l'illecito ai sensi dell'art. 361 c.p. alle autorità competenti e contestare l abusività di dette opere sotto il profilo paesaggistico, riservandosi di attivare i procedimenti sanzionatori di sua compenza all esito del procedimento 4) qualora in relazione alle opere per le quali è stata richiesta la sanatoria ambientale non sia stato rilasciato un valido titolo edilizio (PC o DIA) ovvero non sia stata presentata istanza di condono edilizio o di accertamento di conformità edilizia ai sensi dell art. 36 TU Edilzia, il responsabile del procedimento deve denunciare tempestivamente l'illecito ai sensi dell'art. 361 c.p. alle autorità competenti e contestare l abusività di dette opere sotto il profilo edilizio, attivando i procedimenti sanzionatori di sua competenza 5) il responsabile del procedimento acquisisce il parere obbligatorio, ma non vincolante, della Soprintendenza (nella legge 308 non sono indicati termini), ovvero convoca una conferenza di servizi 6) il responsabile del procedimento convoca la CEC integrata (sostituita nel Cod. Urbani dalla Commissione per il paesaggio) e ne acquisisce il parere di compatibilità paesaggistica - 3 -

4 FASE DECISORIA non è previsto un procedimento amministrativo specifico né termini per il rilascio del certificato di compatibilità paesaggistica In base all art. 3, legge 241/1990, il certificato di compatibilità paesaggistica o di diniego dello stesso deve essere motivato, in relazione agli elementi di compatibilità ambientale dell intervento eseguito. Il provvedimento potrà essere motivato anche solo richiamando per esteso il parere della CEC, allegando il parere stesso e la relazione degli esperti. Nel caso, poi, di provvedimento non conforme al parere espresso dalla Soprintendenza, dovrà essere motivata in modo specifico e circostanziato tale difformità. SANZIONI il rilascio del certificato di compatibilità paesaggistica è subordinato al pagamento: 1) all autorità preposta alla gestione del vincolo, di una sanzione pecuniaria di cui all art. 167 del Cod. Urbani, maggiorata da 1/3 a 1/2; 2) al Ministero dell economia e delle finanze, di una sanzione pecuniaria aggiuntiva determinata, dall autorità preposta alla gestione del vincolo, tra un minimo di euro ed un massimo di euro La determinazione delle sanzioni compete all'autorità preposta alla gestione del vincolo. Ne deriva che gli importi relativi dovranno essere versati contestualmente al rilascio del certificato di compatibilità paesaggistica. 1) la sanzione pecuniaria di cui all art. 167 del Cod. Urbani è determinata con perizia di stima ed è pari alla maggior somma tra: - il danno arrecato (proporzionale alla perdita del godimento collettivo, con un giudizio che deve tenere presente l'alterazione più o meno sensibile del paesaggio, dai casi più lievi fino alla distruzione del bene protetto); - e il profitto conseguito (pari alla differenza tra il valore dell'opera realizzata ed i costi sostenuti per la esecuzione della medesima; potrebbe essere utilizzato il criterio previsto dal d.m che fissa il profitto nella misura del 3% del valore d'estimo dell'unità immobiliare). Qualora l opera non abbia procurato alcun danno ambientale: - la d.g.r. 6/30194 del prevede che tale fase del procedimento sanzionatorio debba concludersi con una certificazione di assenza di danno ambientale; - mentre la giurisprudenza amministrativa (v. per tutte Cons.Stato, IV, , n. 2653) ritiene che la sanzione debba essere applicata anche nel caso di meri illeciti formali, quale è appunto il caso di violazione dell'obbligo di conseguire la preventiva autorizzazione

5 2) la determinazione della sanzione pecuniaria aggiuntiva, in assenza di diversi criteri di riferimento, dovrà essere anch essa correlata alle valutazioni di cui sopra, con particolare riferimento all entità del danno ambientale. Pertanto, qualora fosse constatata l assenza di danno ambientale, la sanzione aggiuntiva dovrebbe essere applicata nella misura minima. EFFETTI DELL ACCERTAMEN TO DI COMPATIBILITA PAESAGGISTICA l accertamento di compatibilità paesaggistica dei lavori effettivamente eseguiti comporta l estinzione del reato di cui all art. 181 del Cod. Urbani e di ogni altro reato in materia paesaggistica L'accertamento di compatibilità paesaggistica deve essere considerato, a tutti gli effetti, sostitutivo dell'autorizzazione paesaggistica ("in sanatoria", a prescindere dall'esplicito divieto dell'art. 146, c. 10, lett. c), Cod. Urbani) che, come noto, costituisce presupposto per il rilascio del titolo edilizio. Non è prevista alcuna contestuale estinzione dell'eventuale reato edilizio. A titolo esemplificativo, pertanto, si possono prospettare le seguenti ipotesi. 1) si è accertata la compatibiltà paesaggistica di un intervento: - dotato di titolo edilizio valido ed efficacie (anche in sanatoria): viene esclusa ogni responsabilità penale dell interessato; - privo di un valido titolo edilizio: l interessato risulterà comunque penalmente perseguibile ai sensi dell art. 44 TU Edilizia (salvo per le opere di minore entità sottoposte a DIA ordinaria a cui si applicano le sanzioni amministrative previste dall art. 37); - privo di un valido titolo edilizio, ma conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda: ottenuto un PC in sanatoria ai sensi dell art. 36 TU Edilzia, potrà essere esclusa ogni responsabilità penale dell interessato. 2) è stata negata la compatibilità paesaggistica di un intervento: - dotato di titolo edilizio valido ed efficacie: l interessato sarà comunque perseguibile ai sensi dell art. 181 del Cod. Urbani e potranno essere applicate le sanzioni amministrative previste dall art. 167 del medesimo codice; - per il quale è stata presentata istanza di condono edilizio: non potranno essere applicate le sanzioni amministrative e penali previste dagli artt. 167 e 181 Cod. Urbani fino alla conclusione del procedimento di condono edilizio per effetto della sospensione disposta dall art. 44, legge 47/ ) è opportuno segnalare che, nell ipotesi in cui sia negata la compatibilità paesaggistica di un intervento, il trasgressore può, in ogni caso, provvedere alla rimessione in pristino delle aree e degli immobili soggetti a vincoli paesaggistici: - prima che venga disposta d ufficio dall autorità amministrativa; - e comunque prima che intervenga la condanna; tale forma di ripristino estingue il reato di cui al comma 1 (art. 181, comma 1-quinquies, Cod. Urbani)

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