Associazione Unicredit Friuli Venezia Giulia per la solidarietà O.N.L.U.S. STATUTO (COME MODIFICATO DALL ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 22/5/2014)

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Associazione Unicredit Friuli Venezia Giulia per la solidarietà O.N.L.U.S. STATUTO (COME MODIFICATO DALL ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 22/5/2014)"

Transcript

1 Associazione Unicredit Friuli Venezia Giulia per la solidarietà O.N.L.U.S. STATUTO (COME MODIFICATO DALL ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 22/5/2014) Art. 1 (Denominazione e Sede) E costituita tra alcuni dipendenti in servizio ed in quiescenza delle società appartenenti o collegate al Gruppo Bancario Unicredit un'associazione denominata "Associazione UNICREDIT FRIULI VENEZIA GIULIA per la solidarietà Onlus". L Associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti delle leggi statali e regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. L Associazione ha sede in Cordenons (PN) Via Nazario Sauro 48 ma potrà istituire, con delibera del Consiglio di Amministrazione, sedi secondarie e rappresentanze anche altrove. Art. 2 (Carattere associativo - Identità) L Associazione è un organizzazione estranea ad ogni attività politico-partitica, religiosa e razziale, non ha fini di lucro, intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale ed è fondata sulla partecipazione attiva e volontaria dei suoi aderenti. L Associazione si ispira ai principi della legge 266/91, in particolare a quanto previsto all'art. 3, comma 3; essa si adegua ed adempie alle previsioni normative della L.R. n. 12/95. L Associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D.Lgs. 4 dicembre 1997 n.460 e successive modifiche ed integrazioni. I contenuti e la struttura dell Associazione sono democratici, basati su principi trasparenti, solidaristici e consentono l'effettiva partecipazione degli aderenti alla vita ed all'attività dell Associazione. Art. 3 (Finalità) L Associazione si propone di indicare e sostenere finalità sociali ed umanitarie perseguite nella lotta allo sottosviluppo, alla povertà ed al disagio in Italia, nei Paesi in via di sviluppo e con economie in transizione, con particolare attenzione alle finalità rivolte al sostegno dell infanzia disagiata da realizzarsi nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia. La sua attività ha per oggetto il miglioramento dell'assistenza in genere, l adozione a distanza, la promozione e la valorizzazione di iniziative di assistenza socio-sanitaria, beneficenza, istruzione, formazione, sport dilettantistico, promozione della cultura e dell arte, tutela dell ambiente e dei diritti civili con esclusive finalità di solidarietà. Gli obiettivi dell Associazione sono da attuarsi mediante: - interventi di sensibilizzazione e promozione nei confronti della popolazione e degli operatori; - coinvolgimento a vari livelli delle istituzioni e delle rappresentanze dei cittadini e delle associazioni operanti nelle attività di elevazione e miglioramento sociale. Art. 4 (Durata) L Associazione ha durata a tempo indeterminato. Art (Rappresentanza e Obbligazioni) La rappresentanza dell Associazione di fronte a terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o impedimento del Presidente dell Associazione, questi viene sostituito, anche nella rappresentanza legale, dal Vice-Presidente a tal uopo designato sin dalla nomina. A ciascuno dei Vice-Presidenti potranno essere conferite dal Presidente apposite deleghe per specifici problemi e/o categorie di operazioni. Ai sensi dell'art. 38 del Codice Civile, delle obbligazioni contratte dall Associazione rispondono personalmente e solidalmente i membri del Consiglio di Amministrazione che hanno agito in nome e per conto dell Associazione medesima

2 Titolo II Risorse ed attività economiche Art. 6. (Patrimonio) Il patrimonio dell Associazione è costituito da: Entrate, che sono costituite come segue: a) dalle quote sociali annuali ed eventuali contributi volontari degli associati, che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell Associazione; dai contributi versati dai soci partecipanti a corsi, a seminari a convegni o a incontri conviviali organizzati dall Associazione; b) da contributi di organismi internazionali, derivanti dallo Stato, amministrazioni pubbliche, enti locali - finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti - istituti di credito, enti in genere ed altre persone fisiche e giuridiche; c) da eventuali erogazioni, sovvenzioni, donazioni e lasciti di terzi o di associati, accettate dal Consiglio di Amministrazione che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell Associazione; d) da eventuali entrate per servizi prestati con convenzioni e da attività commerciali e produttive marginali svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzata; e) da eventuali altre entrate derivanti da attività dell Associazione, oltre ad entrate da eccedenze di bilancio. Beni dell Associazione, siano essi mobili, immobili e mobili registrati. Le convenzioni sono accettate con delibera del Consiglio di Amministrazione che autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula. I lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, dal Presidente, il quale compie i relativi atti giuridici. I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall Associazione e sono ad essa intestati. Tutti i beni appartenenti all Associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede dell Associazione e consultabile da tutti gli aderenti. Art. 7 (Durata del periodo di contribuzione) I contributi annuali devono essere versati secondo le scadenze e le modalità che saranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione. L'importo relativo viene stabilito annualmente dall Assemblea. Le quote sociali dei nuovi soci sono dovute per tutto l'anno in corso, qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione. L'aderente dimissionario o che comunque cessa di far parte dell Associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno sociale in corso Art. 8 (Diritti degli associati sul Patrimonio Sociale) Gli utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni di volontariato che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. Essi dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all art. 3. Art. 9 (Responsabilità ed assicurazione) L Associazione risponde solo degli impegni contratti a suo nome dagli organi statutari competenti e nessuno degli aderenti può per questi essere ritenuto individualmente responsabile. Gli aderenti all Associazione che svolgono attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi. L Associazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni o contratti stipulati. L Associazione, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'organizzazione stessa. Titolo III Associati Art. 10 (Ammissione) L Associazione è costituita da soci ordinari e sostenitori. E consentita l ammissione a socio ordinario a tutti i dipendenti in servizio ed in quiescenza delle società appartenenti o collegate al Gruppo Bancario Unicredit, senza distinzione di sesso, età, razza, religione, che si riconoscano negli obiettivi perseguiti dall Associazione e che ne facciano richiesta al Consiglio di Amministrazione con domanda scritta che dovrà contenere: a) l indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita; b) l indicazione della Società di appartenenza o la qualifica di pensionato;

3 c) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione; Possono essere ammessi, inoltre, con la qualifica di socio sostenitore, persone fisiche ed associazioni che condividono le finalità dell Associazione. Il Consiglio di Amministrazione, accertata l esistenza dei requisiti, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori coerenti con lo scopo dell Associazione. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all interessato entro 30 giorni e annotata, a cura degli Amministratori, sul registro dei soci. L'assunzione della qualifica di associato comporta per le persone ammesse a far parte dell Associazione il sorgere di obbligo di contribuzione della quota di ammissione e della quota annuale e/o la partecipazione ad almeno una delle attività programmate dall Associazione. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, il Consiglio di Amministrazione, deve comunicare all interessato la deliberazione di rigetto succintamente motivata. Il rifiuto di ammissione all Associazione sarà inappellabile. Gli amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustreranno le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all ammissione dei soci. Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, potrà ammettere quali soci "ad honorem" le persone fisiche che si sono particolarmente distinte. Esse, tuttavia, non hanno diritto di intervento e voto in Assemblea e non possono ricoprire cariche sociali. La qualifica di socio non è trasmissibile e sono espressamente escluse partecipazioni temporanee all associazione. Art. 11 (Doveri) Gli associati devono svolgere l'attività a favore dell Associazione senza fini di lucro. Essi hanno l'obbligo di svolgere tutte le attività concordate in modo conforme agli scopi dell Associazione, attività che sono fornite a titolo personale, volontario e gratuito. Tutte le cariche associative sono gratuite, salvo il rimborso delle spese, effettuate nell'interesse dell Associazione, effettivamente sostenute e documentate e preventivamente autorizzate dal Presidente del Consiglio di Amministrazione congiuntamente ad uno dei due Vice-Presidenti. Le prestazioni e le attività degli associati nell'ambito associativo sono rese con assoluta esclusione di ogni e qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato od autonomo ed ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale. Il comportamento verso gli altri associati, nei confronti di quanti a diverso titolo partecipano alla vita associativa e all'esterno dell Associazione deve essere improntato all'assoluta correttezza e buona fede, lealtà ed onestà. Gli associati si impegnano, altresì, al versamento di un contributo annuale ed a partecipare alle spese, almeno per l'importo che sarà determinato annualmente dall Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione. Nel determinare la quota di adesione annuale, si dovrà tener conto, in maniera differenziata, tra la qualifica di socio ordinario e di socio sostenitore. Il contributo associativo è intrasmissibile e non è rivalutabile. Art. 12 (Diritti degli associati) Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. Gli associati di maggiore età, purché in regola con il pagamento della quota associativa, hanno diritto di partecipare alle riunioni dell Assemblea, di essere eletti negli organi dell Associazione, di eleggerli e di approvare il bilancio. Essi hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto. Gli associati hanno diritto ad essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata per l Associazione, secondo le modalità e limiti stabiliti, annualmente e preventivamente, dall Assemblea. Art. 13 (Recesso ed esclusione) La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni o esclusione Ciascun associato può in qualsiasi momento recedere dall Associazione dando opportuna comunicazione scritta. L'associato che contravvenga ai doveri indicati dal presente statuto, non ottemperi alle disposizioni regolamentari o alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, svolga attività in contrasto o concorrenza con quella dell Associazione, può essere escluso dall Associazione con deliberazione motivata del Consiglio di Amministrazione. Le deliberazioni assunte in materia di esclusione saranno comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Gli associati, cessando per essi il rapporto associativo, non hanno diritto ad alcun rimborso.

4 Titolo IV Organi dell Associazione Art. 14 (Organi) Sono organi dell Associazione: a) l Assemblea; b) il Consiglio di Amministrazione; c) il Presidente; d) i Comitati di territorio; e) il Collegio dei Revisori dei Conti. Art. 15 (Composizione dell Assemblea) L Assemblea è composta da tutti i soci ordinari e sostenitori in regola con il pagamento delle quote sociali. L Assemblea è presieduta dal Presidente dell Associazione ovvero, in caso di sua assenza, da uno dei Vice Presidenti designato dall Assemblea stessa. Il socio impossibilitato a presenziare personalmente all Assemblea può conferire delega ad altro socio. Ciascun socio non potrà raccogliere più di 10 deleghe per ciascuna Assemblea. Art. 16 (Convocazione dell Assemblea) L Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Il Presidente convoca l Assemblea con avviso scritto, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione, da inviarsi a mezzo posta ordinaria o posta elettronica a ciascun associato almeno 20 (venti) giorni prima della data di convocazione dell Assemblea. L Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, entro e non oltre il 30 aprile. L Assemblea deve essere altresì convocata entro trenta giorni dalla scadenza del mandato degli organi dell Associazione, al fine di eleggere i nuovi organi. L Assemblea può essere convocata ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario o su richiesta motivata di almeno 1/3 (un terzo) dei soci; in questo caso l Assemblea dovrà aver luogo entro il mese successivo a quello della richiesta; la convocazione potrà essere recapitata ai soci almeno 10 (dieci) giorni prima della data di convocazione dell Assemblea a mezzo lettera ordinaria o messaggio di posta elettronica. Art. 17 (Validità dell Assemblea) L Assemblea, sia in sede ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci. In seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo la prima, l Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. Art. 18 (Votazioni e deliberazioni dell Assemblea) Le votazioni di regola avvengono nominalmente per alzata di mano. Le votazioni concernenti persone saranno sempre assunte a scrutinio segreto. L Assemblea ordinaria delibera a maggioranza di voti degli aventi diritto presenti. Per le deliberazioni di modifica dello statuto occorre il voto favorevole di almeno il 75% (tre quarti) degli aventi diritto presenti in assemblea straordinaria. Per deliberare lo scioglimento dell Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 75 % (tre quarti) dei soci aventi diritto presenti in assemblea straordinaria. Art. 19 (Verbalizzazione dell Assemblea) Le deliberazioni assembleari sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario o in caso di sua assenza da un componente dell Assemblea e sottoscritto dal Presidente. Il verbale può essere consultato da tutti gli associati che hanno il diritto di trarne copia. Art. 20 (Compiti dell Assemblea) All Assemblea spettano i seguenti compiti: in sede ordinaria: a) discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del Consiglio di Amministrazione e dei Revisori dei Conti; b) stabilire il numero dei componenti del nuovo Consiglio di Amministrazione, eleggerne i membri ed i componenti il Collegio dei Revisori dei Conti; c) fissare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, la quota associativa annuale ed i limiti di rimborso delle spese del Consiglio di Amministrazione e dei soci volontari; d) deliberare sulle direttive d'ordine generale dell Associazione e sull'attività da essa svolta e da svolgere, nei vari settori di competenza;

5 e) deliberare su altro argomento di carattere ordinario, sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio di Amministrazione; in sede straordinaria: a) deliberare sullo scioglimento dell Associazione; b) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto; c) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario, sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio di Amministrazione. Art. 21 (Consiglio di Amministrazione) Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di 7 (sette) ad un massimo di 15 (quindici) membri eletti dall Assemblea. Nella prima seduta, i membri eletti del Consiglio di Amministrazione nominano il Presidente del Collegio dei Revisori ed eleggono nel loro interno: - il nuovo Presidente, - i due Vice Presidenti, di cui uno designato per la rappresentanza dell Associazione in mancanza del Presidente, - i coordinatori di territorio - uno o più segretari, attribuendo loro specifiche funzioni. In caso di dimissioni o decadenza dei componenti, il Consiglio di Amministrazione sarà integrato dei membri mancanti attingendo dalla lista dei non eletti in base al numero dei voti ricevuti o con eventuale cooptazione di altri soci e successiva ratifica da parte della prima Assemblea utile. Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza di almeno 5 consiglieri in carica. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza, in caso di parità è determinante il voto del Presidente o, in sua assenza, del Vice Presidente designato alla rappresentanza. Art.22 (Durata e funzioni) I membri eletti del Consiglio di Amministrazione durano in carica per 3 anni e sono rieleggibili. Il loro incarico può essere revocato dall Assemblea o dal Consiglio su proposta del Presidente in caso di 3 assenze non giustificate consecutive alle riunioni del Consiglio. Il Consiglio svolge tutte le attività esecutive dell Associazione, rispettando le indicazioni di carattere generale assunte dall Assemblea. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno ogni tre mesi e quando ne facciano richiesta almeno un numero corrispondente alla maggioranza numerica (50% + 1) dei consiglieri in carica. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. In caso di assoluta urgenza il Consiglio di Amministrazione può essere convocato, anche con preavviso inferiore, a mezzo comunicazione telefonica o posta elettronica. Il Consiglio di Amministrazione: a) svolge tutte le funzioni che si riferiscono alla gestione dell Associazione e che sono necessarie al raggiungimento dei suoi scopi; b) predispone il rendiconto consuntivo ed il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell Assemblea, la relazione dell'attività svolta ed i programmi futuri; c) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell Assemblea; d) approva le singole spese di carattere ordinario ed amministra il patrimonio dell Associazione; e) sottopone all Assemblea degli aderenti proposte di modifica dello statuto; f) delibera l'ammissione dei nuovi soci; g) delibera sull espulsione dei soci; h) delibera sul trasferimento della sede dell Associazione; i) provvede ad ogni altra incombenza attribuitagli dall Assemblea, dallo statuto e da disposizioni legislative; j) definisce il numero e l ambito di competenza dei Comitati di territorio e ne nomina i coordinatori. Art.23 (Il Presidente) Il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione unitamente ai due Vice-Presidenti. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed i Vice Presidenti durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Presidente rappresenta l Associazione e compie tutti gli atti giuridici che impegnano la stessa; in caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente designato alla rappresentanza, con gli stessi poteri. Il Presidente convoca e presiede l Assemblea ed il Consiglio di Amministrazione e cura l'ordinato svolgimento dei lavori. Il Presidente sottoscrive il verbale dell Assemblea e del Consiglio di Amministrazione curandone la custodia presso la sede dell Associazione. Art. 24 (I Comitati di territorio) I Comitati di territorio sono costituiti per coordinare su base locale l attività dell Associazione.

6 I membri dei comitati di territorio vengono nominati dal Coordinatore di territorio e devono essere in regola con le quote sociali. Ogni comitato è composto da tre a cinque membri ed è presieduto dal Coordinatore di territorio. Possono essere ammessi ai lavori dei comitati, in qualità di esperti, anche degli osservatori esterni. A questi ultimi viene riconosciuta una funzione consultiva in relazione al progetto di solidarietà o assistenza del comitato, ma non il diritto di voto. Il Coordinatore è un componente eletto del Consiglio di Amministrazione ed ha funzioni di supporto al Presidente per il coordinamento operativo dei progetti e delle attività del territorio di competenza. Ogni comitato di territorio si riunisce, su convocazione del Coordinatore, almeno due volte l anno e/o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. Il comitato di territorio ha i seguenti compiti: a) sottoporre all approvazione del Consiglio di Amministrazione le attività aventi i requisiti di cui all articolo 3; b) attuare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall assemblea, promuovendo e coordinando l attività; c) accogliere le domande degli aspiranti aderenti. Art. 25 (Il Segretario) L Associazione ha uno o più Segretari nominati dal Consiglio di Amministrazione i quali coordinano le attività associative ed inoltre: a) curano la verbalizzazione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell Assemblea; b) provvedono alla tenuta ed all'aggiornamento del registro degli associati; c) curano la tenuta e la conservazione degli atti del Consiglio di Amministrazione; d) sono responsabili della corrispondenza dell Associazione; e) provvedono alla tenuta della contabilità, all'assolvimento degli obblighi fiscali e contributivi nonché alla conservazione della documentazione relativa alle entrate ed alle spese e degli inventari dei beni dell Associazione; f) svolgono i compiti di economo ed esercitano ogni altra funzione attribuita loro dai regolamenti o conferita dal Consiglio di Amministrazione o dal Presidente. Art. 26 (Collegio dei Revisori dei Conti) Il Collegio dei Revisori dei Conti è nominato dall Assemblea, dura in carica per tre esercizi ed è rieleggibile e scade alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. E' composto da 3 (tre) membri, la cui funzione è controllare la correttezza della gestione in relazione alle norme di legge e di statuto, predisponendo una relazione annuale in occasione dell approvazione del bilancio consuntivo. Il suo Presidente viene eletto dal Consiglio di Amministrazione. Ogni membro ha diritto ad un voto, in caso di parità nella votazione prevale quello del Presidente; non è ammessa delega. Il Collegio dei Revisori è convocato dal Presidente del Collegio con avviso scritto, da inviarsi a mezzo posta ordinaria o posta elettronica almeno 8 (otto) giorni prima della data di convocazione. Il Collegio dei Revisori può essere invitato a partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto. Titolo V Il bilancio Art. 27 (Bilancio consuntivo e preventivo) Il bilancio dell Associazione è annuale e decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. I bilanci consuntivo e preventivo sono redatti dal Consiglio di Amministrazione e depositati presso la sede sociale dell Associazione almeno trenta giorni prima dell Assemblea che dovrà approvarli. Copia dei bilanci può essere chiesta da tutti gli aderenti. I bilanci consuntivo e preventivo devono essere sottoposti all Assemblea per la loro approvazione rispettivamente entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art. 3. Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni di volontariato che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

7 Titolo VI Norme finali e transitorie Art. 28 (Collegio arbitrale) Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra l Associazione ed i soci nonché tra i soci medesimi, sarà devoluta all'esclusiva competenza di un Collegio formato da tre arbitri, i quali giudicheranno "ex bono et aequo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina; il loro lodo sarà inappellabile. Gli arbitri saranno nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo, con funzioni di Presidente, dai primi due o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Pordenone. L'arbitrato si svolgerà presso la sede dell Associazione. Art. 29 (Scioglimento) L Associazione si estingue per delibera dell Assemblea secondo le modalità di cui all'art. 21 c.c.: a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi; b) per le altre cause di cui all'art. 21 c.c.. In caso di scioglimento o cessazione dell'attività dell Associazione i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti ad altre associazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, ovvero ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento. Art. 30 (Rinvio) Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge, regolamenti vigenti ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano. Art. 31 (Regolamenti) Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra l Associazione e gli associati determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell attività, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all approvazione dell Assemblea con le maggioranze previste per le Assemblee straordinarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l ordinamento e le mansioni dei Comitati esecutivi se ne verranno costituiti.

Esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell art. 8, c. 1 della L. 266/1991. STATUTO. Titolo I Disposizioni generali

Esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell art. 8, c. 1 della L. 266/1991. STATUTO. Titolo I Disposizioni generali Esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell art. 8, c. 1 della L. 266/1991. STATUTO Titolo I Disposizioni generali Art. 1 Denominazione sede durata 1. E costituita un organizzazione di volontariato

Dettagli

STATUTO. Titolo I Disposizioni generali. Art. 1 Denominazione - Sede - Durata

STATUTO. Titolo I Disposizioni generali. Art. 1 Denominazione - Sede - Durata STATUTO Titolo I Disposizioni generali Art. 1 Denominazione - Sede - Durata È costituita l Associazione TERZO PIANETA ONLUS, organizzazione non lucrativa di utilità sociale con durata illimitata nel tempo

Dettagli

Titolo I Disposizioni generali

Titolo I Disposizioni generali STATUTO Esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell art.8 c.1 L.266/91 Titolo I Disposizioni generali Art. 1 Denominazione - Sede Durata 1. Per onorare la memoria di Barbara Feruglio, per volontà

Dettagli

SCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

SCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO giunta regionale 8^ legislatura ALLEGATOB alla Dgr n. 3117 del 21 ottobre 2008 pag. 1/7 SCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO ALLEGATOB alla Dgr n. 3117 del 21 ottobre 2008 pag. 2/7 ART.

Dettagli

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AttivaMente Montagna

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AttivaMente Montagna Esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell art.8, c.1 della L. 266/91 STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AttivaMente Montagna Titolo I Disposizioni generali Art. 1 Denominazione - Sede

Dettagli

STATUTO. Titolo I Disposizioni generali. Art. 1 Denominazione - Sede - Durata

STATUTO. Titolo I Disposizioni generali. Art. 1 Denominazione - Sede - Durata STATUTO Titolo I Disposizioni generali Art. 1 Denominazione - Sede - Durata 1. E costituita un associazione di promozione sociale denominata Associazione culturale Giulietta e Romeo in Friuli", con sede

Dettagli

STATUTO Titolo I Disposizioni generali

STATUTO Titolo I Disposizioni generali STATUTO Titolo I Disposizioni generali Art. 1 Denominazione - Sede - Durata 1. E costituita un organizzazione di volontariato denominata AZZURRA Associazione Malattie Rare, con sede a Trieste. 2. L Associazione

Dettagli

Il Fondaco per Feltre

Il Fondaco per Feltre ASSOCIAZIONE CULTURALE ONLUS Il Fondaco per Feltre Associazione Culturale ONLUS "I L F O N D A C O P E R F E L T R E" Numero di classificazione BL0038 del Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato

Dettagli

STATUTO. Titolo I Disposizioni generali. Art. 1 Denominazione-Sede- Durata

STATUTO. Titolo I Disposizioni generali. Art. 1 Denominazione-Sede- Durata STATUTO Titolo I Disposizioni generali Art. 1 Denominazione-Sede- Durata 1. E costituita un organizzazione di volontariato denominata Associazione Culturale Il Cerchio, con sede a Medea (Go). 2.L associazione

Dettagli

CENTRO DI CULTURA Card. ELIA DALLA COSTA STATUTO DELL ASSOCIAZIONE. Articolo 1. Articolo 2

CENTRO DI CULTURA Card. ELIA DALLA COSTA STATUTO DELL ASSOCIAZIONE. Articolo 1. Articolo 2 CENTRO DI CULTURA Card. ELIA DALLA COSTA STATUTO DELL ASSOCIAZIONE Articolo 1 Costituzione, denominazione e sede. E costituita in Schio con sede in Via Cavour n. 3 l Associazione denominata CENTRO DI CULTURA

Dettagli

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI ART. 1 (Denominazione e sede) 1. E costituita l organizzazione di volontariato, denominata AMICI DI PADRE ALDO che assume la forma giuridica di associazione. 2. L associazione

Dettagli

STATUTO ASSOCIAZIONE FIORI DI CACTUS

STATUTO ASSOCIAZIONE FIORI DI CACTUS 1 STATUTO ASSOCIAZIONE FIORI DI CACTUS ART.1 (Denominazione e sede) L organizzazione di volontariato, denominata: Fiori di Cactus, assume la forma giuridica di associazione apartitica e aconfessionale.

Dettagli

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO FISSA SOCCORSO SCI ALPINO

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO FISSA SOCCORSO SCI ALPINO STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO FISSA SOCCORSO SCI ALPINO ART. 1 (Denominazione e sede) L organizzazione di volontariato, denominata: assume la forma giuridica di

Dettagli

STATUTO DELL ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO LA PIETRA. Via Friuli, 1/a SELVAZZANO DENTRO (PD)

STATUTO DELL ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO LA PIETRA. Via Friuli, 1/a SELVAZZANO DENTRO (PD) STATUTO DELL ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO LA PIETRA Via Friuli, 1/a 35030 SELVAZZANO DENTRO (PD) ART. 1 (Denominazione e sede) 1. L organizzazione di volontariato, denominata: assume la

Dettagli

VICENZA TUTOR ONLUS. Statuto

VICENZA TUTOR ONLUS. Statuto VICENZA TUTOR ONLUS Statuto ART. 1* (Denominazione e sede) L organizzazione di volontariato, denominata: assume la forma giuridica di associazione apartitica

Dettagli

STATUTO dell Associazione di Volontariato

STATUTO dell Associazione di Volontariato STATUTO dell Associazione di Volontariato CENTRO DI REGISTRAZIONE DEL LIBRO PARLATO approvato dall Assemblea Straordinaria del 14 Dicembre 2006 TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI TITOLO II FINALITÀ TITOLO

Dettagli

ART. 1* (Denominazione e sede)

ART. 1* (Denominazione e sede) ASSOCIAZIONE di volontariato AMICI DEL TESORO ONLUS - VR0705 Via 1 Maggio,31 37057 S.Giovanni Lupatoto-Vr E-Mail: adtesoro@yahoo.it - adtesoro@pec.it SITO : www.amicideltesoro.it STATUTO DELL ASSOCIAZIONE

Dettagli

COMUNE DI SANTA GIUSTINA BELLUNO CIRCOLO ELISA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE STATUTO. ART. 1 (Denominazione e sede)

COMUNE DI SANTA GIUSTINA BELLUNO CIRCOLO ELISA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE STATUTO. ART. 1 (Denominazione e sede) COMUNE DI SANTA GIUSTINA BELLUNO CIRCOLO ELISA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE STATUTO ART. 1 (Denominazione e sede) 1. E costituita, nel rispetto del Codice Civile, della Legge 383/2000 e della normativa

Dettagli

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE MELIÀ MONSELICE (PD)

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE MELIÀ MONSELICE (PD) STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE MELIÀ MONSELICE (PD) 1 ART. 1 (Denominazione e sede) 1. È costituita, nel rispetto del Codice Civile, della Legge 383/2000 e della normativa in materia,

Dettagli

STATUTO ASSOCIAZIONE ONLUS AMICI DEGLI ANIMALI VICENZA. ART. 1 (Denominazione e sede)

STATUTO ASSOCIAZIONE ONLUS AMICI DEGLI ANIMALI VICENZA. ART. 1 (Denominazione e sede) STATUTO ASSOCIAZIONE ONLUS AMICI DEGLI ANIMALI VICENZA ART. 1 (Denominazione e sede) L organizzazione di volontariato, denominata AMICI DEGLI ANIMALI VICENZA ONLUS assume la forma giuridica di associazione

Dettagli

STATUTO. Associazione di promozione sociale «C ENTRO DENTRO»

STATUTO. Associazione di promozione sociale «C ENTRO DENTRO» STATUTO Associazione di promozione sociale «C ENTRO DENTRO» ART. 1 (Denominazione e sede) 1. E costituita, nel rispetto del Codice Civile, della Legge 383/2000 e della normativa in materia, l associazione

Dettagli

Allegato "B" al rep. 7562/5782 STATUTO Titolo I Disposizioni generali Art. 1 Denominazione Sede Durata È costituita un Organizzazione di Volontariato

Allegato B al rep. 7562/5782 STATUTO Titolo I Disposizioni generali Art. 1 Denominazione Sede Durata È costituita un Organizzazione di Volontariato Allegato "B" al rep. 7562/5782 STATUTO Titolo I Disposizioni generali Art. 1 Denominazione Sede Durata È costituita un Organizzazione di Volontariato denominata Associazione Centro Aggregazione Giovanile

Dettagli

ANIMaSS Associazione Nazionale Malati di Sindrome di Sjógren

ANIMaSS Associazione Nazionale Malati di Sindrome di Sjógren A.N.I.Ma.S.S. - Associazione Nazionale Malati Sindrome di Sjógren Sede Legale nel Comune di Verona Corrispondenza: Via Pallone n 6 37121 Verona STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ANIMaSS Associazione

Dettagli

STATUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE RUFINO TURRANIO (ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE)

STATUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE RUFINO TURRANIO (ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE) STATUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE RUFINO TURRANIO (ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE) Iscriz. Reg. Reg. APS n PS/VE0212 ART. 1 (Denominazione e sede)... 2 ART. 2 - (Finalità)... 2 ART. 3 - (Soci)... 2 ART.

Dettagli

STATUTO SOCIALE. Esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell art. 8, c.1 della L. 266/91

STATUTO SOCIALE. Esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell art. 8, c.1 della L. 266/91 VIA DON LUIGI STURZO 8 33170 PORDENONE TEL: 335.5313872 MAIL: info@downfvg.it Esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell art. 8, c.1 della L. 266/91 SEZIONE DI PORDENONE Registrato AdE PN -

Dettagli

TITOLO IV RECESSO - ESCLUSIONE

TITOLO IV RECESSO - ESCLUSIONE TITOLO III SOCI Articolo 4 Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell Associazione le persone fisiche, le associazioni e gli enti che ne condividano gli scopi e gli impegni a realizzarli.

Dettagli

I. Costituzione, sede, durata, oggetto sociale

I. Costituzione, sede, durata, oggetto sociale I. Costituzione, sede, durata, oggetto sociale Art. 1 Costituzione E costituita l Associazione denominata "TIME for AFRICA" organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS). L Associazione ha sede

Dettagli

CENTRO PER I DIRITTI DEL MALATO ONLUS Mestre Venezia STATUTO ART. 1 DENOMINAZIONE E SEDE

CENTRO PER I DIRITTI DEL MALATO ONLUS Mestre Venezia STATUTO ART. 1 DENOMINAZIONE E SEDE CENTRO PER I DIRITTI DEL MALATO ONLUS Mestre Venezia STATUTO ART. 1 DENOMINAZIONE E SEDE L'organizzazione di volontariato, denominata: CENTRO PER I DIRITTI DEL MALATO assume forma giuridica di associazione

Dettagli

STATUTO ASSOCIAZIONE ISTRUTTORI DEL CENTRO VELICO CAPRERA

STATUTO ASSOCIAZIONE ISTRUTTORI DEL CENTRO VELICO CAPRERA STATUTO ASSOCIAZIONE ISTRUTTORI DEL CENTRO VELICO CAPRERA ART. 1 Denominazione e sede 1. E costituita, nel rispetto dell art. 36 e segg. del Codice Civile l associazione denominata: Associazione Istruttori

Dettagli

STATUTO. Art. 1 (denominazione, sede, durata)

STATUTO. Art. 1 (denominazione, sede, durata) STATUTO Art. 1 (denominazione, sede, durata) E costituita in Cetara (SA) l Associazione denominata AMICI DELLE ALICI. L associazione ha sede in Cetara (SA) Piazza S. Francesco n. 15. Il cambiamento della

Dettagli

Statuto dell Associazione denominata L Abruzzo in Europa

Statuto dell Associazione denominata L Abruzzo in Europa Statuto dell Associazione denominata L Abruzzo in Europa Art.1 Costituzione 1. E' costituita, ai sensi della legge regionale dell Abruzzo 24 agosto 2018, n. 27 l Associazione denominata L Abruzzo in Europa,

Dettagli

STATUTO. Titolo I Disposizioni generali. Art. 1 Denominazione - Sede - Durata

STATUTO. Titolo I Disposizioni generali. Art. 1 Denominazione - Sede - Durata Esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell art.8, c.1 della L. 266/91 STATUTO Titolo I Disposizioni generali Art. 1 Denominazione - Sede - Durata 1. E costituita un organizzazione di volontariato

Dettagli

UNIONE REGIONALE VENETA DELLE BONIFICHE DELLE IRRIGAZIONI E DEI MIGLIORAMENTI FONDIARI S T A T U T O

UNIONE REGIONALE VENETA DELLE BONIFICHE DELLE IRRIGAZIONI E DEI MIGLIORAMENTI FONDIARI S T A T U T O UNIONE REGIONALE VENETA DELLE BONIFICHE DELLE IRRIGAZIONI E DEI MIGLIORAMENTI FONDIARI S T A T U T O VENEZIA 15/06/2010 Art. 1 Denominazione Sede L Unione Regionale Veneta delle Bonifiche, delle Irrigazioni

Dettagli

STATUTO. Associazione Sportiva Dilettantistica. Non Riconosciuta DENOMINAZIONE OGGETTO SEDE

STATUTO. Associazione Sportiva Dilettantistica. Non Riconosciuta DENOMINAZIONE OGGETTO SEDE STATUTO Associazione Sportiva Dilettantistica Non Riconosciuta DENOMINAZIONE OGGETTO SEDE Art.1 E costituita in Olbia via delle Felci, una associazione sportiva, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del

Dettagli

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE. Centro Studi Ugo Cerletti STATUTO ASSOCIATIVO. Pagina 1 di 5

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE. Centro Studi Ugo Cerletti STATUTO ASSOCIATIVO. Pagina 1 di 5 ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE Centro Studi Ugo Cerletti STATUTO ASSOCIATIVO Pagina 1 di 5 Art. 1 (Denominazione e sede) È costituita, nel rispetto del Codice Civile, della Legge 383/2000 e della normativa

Dettagli

SCHEMA DI STATUTO «GULLIVER»

SCHEMA DI STATUTO «GULLIVER» SCHEMA DI STATUTO ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO «GULLIVER» TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI TITOLO II FINALITÀ TITOLO III GLI ADERENTI TITOLO IV GLI ORGANI - CAPO I: l'assemblea - CAPO II: l'organo Direttivo

Dettagli

STATUTO DISPOSIZIONI GENERALI ART. 1

STATUTO DISPOSIZIONI GENERALI ART. 1 STATUTO TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI ART. 1 E costituita l organizzazione di volontariato, senza scopo di lucro, denominata Associazione Padovana Donatori di Sangue Amici dell Ospedale, che assume la

Dettagli

art. 1 (denominazione sede) 1. E costituita l Associazione di volontariato denominata Amici dell Africa Onlus.

art. 1 (denominazione sede) 1. E costituita l Associazione di volontariato denominata Amici dell Africa Onlus. STATUTO DELL ASSOCIAZIONE AMICI DELL AFRICA ONLUS art. 1 (denominazione sede) 1. E costituita l Associazione di volontariato denominata Amici dell Africa Onlus. 2. L Associazione ha sede in provincia di

Dettagli

ASSOCIAZIONE INSIEME PER SARAJEVO ONLUS STATUTO

ASSOCIAZIONE INSIEME PER SARAJEVO ONLUS STATUTO ASSOCIAZIONE INSIEME PER SARAJEVO ONLUS STATUTO ART.1 (DENOMINAZIONE E SEDE) 1. E costituita l Associazione Insieme per Sarajevo. L Associazione ha durata illimitata, salvo quanto previsto dal presente

Dettagli

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE BANCO ALIMENTARE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA PASIAN DI PRATO (UD)

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE BANCO ALIMENTARE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA PASIAN DI PRATO (UD) STATUTO DELL ASSOCIAZIONE BANCO ALIMENTARE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA PASIAN DI PRATO (UD) Titolo I Disposizioni generali Art. 1 Denominazione - Sede - Durata 1. E costituita l Associazione BANCO ALIMENTARE

Dettagli

ALLEGATO "A" AL N DI REPERTORIO N DI RACCOLTA STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE "ENTE FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO BIANCO D'ALBA".

ALLEGATO A AL N DI REPERTORIO N DI RACCOLTA STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE ENTE FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO BIANCO D'ALBA. ALLEGATO "A" AL N.210.096 DI REPERTORIO N.14.170 DI RACCOLTA STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE "ENTE FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO BIANCO D'ALBA". DENOMINAZIONE OGGETTO SEDE Art. 1 E costituita una Associazione

Dettagli

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE. Il presente atto disciplina lo Statuto dell'associazione Avvocati

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE. Il presente atto disciplina lo Statuto dell'associazione Avvocati STATUTO DELL ASSOCIAZIONE Il presente atto disciplina lo Statuto dell'associazione Avvocati Amministrativisti del Friuli Venezia Giulia. 1. Costituzione e denominazione E costituita un associazione tra

Dettagli

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE ANIMrkhS-ONLUS

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE ANIMrkhS-ONLUS STATUTO DELL ASSOCIAZIONE ANIMrkhS-ONLUS Art 1 Denominazione e sede dell associazione 1. È costituita l Associazione denominata ANIMrkhS - ONLUS, Associazione Nazionale Italiana Sindrome Mayer Rokitansky

Dettagli

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE GRILLI VENEZIA

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE GRILLI VENEZIA STATUTO DELL ASSOCIAZIONE GRILLI VENEZIA ART. 1 (Denominazione e sede) L associazione denominata Grilli Venezia assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta ai sensi degli articoli 36 e seguenti

Dettagli

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CANZO OLTRE LE VETRINE

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CANZO OLTRE LE VETRINE STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CANZO OLTRE LE VETRINE 1 ART. 1 (Denominazione e sede) L organizzazione di volontariato, denominata: CANZO OLTRE LE VETRINE assume la forma giuridica di associazione apartitica

Dettagli

STATUTO. ART.1 - (Denominazione e sede) ASSOCIAZIONE GENITORI I.C. LAVERDA con sede in Piazzetta degli Alpini, 12, Comune di Breganze.

STATUTO. ART.1 - (Denominazione e sede) ASSOCIAZIONE GENITORI I.C. LAVERDA con sede in Piazzetta degli Alpini, 12, Comune di Breganze. STATUTO ART.1 - (Denominazione e sede) 1. È costituita, nel rispetto del Codice Civile, della legge 383/2000 e della normativa in materia, l associazione di promozione sociale denominata: ASSOCIAZIONE

Dettagli

A. M. A. LA VITA, ASSOCIAZIONE DI AUTO MUTUO AIUTO STATUTO

A. M. A. LA VITA, ASSOCIAZIONE DI AUTO MUTUO AIUTO STATUTO A. M. A. LA VITA, ASSOCIAZIONE DI AUTO MUTUO AIUTO associazione di volontariato nell ambito del disagio psichiatrico PER LA PROVINCIA DI RAVENNA STATUTO DENOMINAZIONE E SEDE ART.1 Nello spirito della Costituzione

Dettagli

STATUTO ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO "ERIDANO POLESINE"

STATUTO ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO ERIDANO POLESINE STATUTO ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO "ERIDANO POLESINE" 1 ART. 1 - Denominazione e sede L organizzazione di volontariato, denominata "Eridano Polesine" assume la forma giuridica di associazione apartitica

Dettagli

ASSOCIAZIONE DIPENDENTI ENTI LOCALI (A.D.E.L.E.)

ASSOCIAZIONE DIPENDENTI ENTI LOCALI (A.D.E.L.E.) ASSOCIAZIONE DIPENDENTI ENTI LOCALI (A.D.E.L.E.) ART. I DENOMINAZIONE STATUTO E costituita l Associazione Dipendenti Enti Locali Eventi (A.D.E.L.E.) con sede legale in Varese, via Como 40, salvo diversa

Dettagli

STATUTO dell Associazione "FAMIGLIA APERTA" (approvato il 30 novembre 2013)

STATUTO dell Associazione FAMIGLIA APERTA (approvato il 30 novembre 2013) STATUTO dell Associazione "FAMIGLIA APERTA" (approvato il 30 novembre 2013) DENOMINAZIONE ARTICOLO 1 E costituita l Associazione di volontariato denominata "FAMIGLIA APERTA". In base alla legge 266/91

Dettagli

Allegato A Statuto. ART. 1 (Denominazione e sede)

Allegato A Statuto. ART. 1 (Denominazione e sede) Allegato A Statuto ART. 1 (Denominazione e sede) 1. E costituita, nel rispetto del Codice Civile l associazione denominata: con sede in via Donatello

Dettagli

STATUTO DELL ORGANIZZAZIONE CULTURALE DI VOLONTARIATO IL PIACERE DI SCOPRIRE

STATUTO DELL ORGANIZZAZIONE CULTURALE DI VOLONTARIATO IL PIACERE DI SCOPRIRE STATUTO DELL ORGANIZZAZIONE CULTURALE DI VOLONTARIATO IL PIACERE DI SCOPRIRE Art.1 Costituzione, democraticità della struttura ed assenza del fine di lucro 1. Ai sensi della Legge 266/91, è costituita

Dettagli

STATUTO dell Associazione Culturale ESSI VIVONO

STATUTO dell Associazione Culturale ESSI VIVONO STATUTO dell Associazione Culturale ESSI VIVONO ART. 1 DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA E' costituita, nel rispetto dell'articolo 36 e segg. del Codice Civile l'associazione denominata ESSI VIVONO con sede

Dettagli

Federazione Toscana dei Volontari per i Beni

Federazione Toscana dei Volontari per i Beni Statuto della Esente da imposta di bollo e registro ai sensi dell'art. 8, comma 1 della legge 266/91 Federazione Toscana dei Volontari per i Beni Culturali SEDE, COSTITUZIONE, DURATA, OGGETTO SOCIALE ART.

Dettagli

ANIMI Associazione Nazionale per l immigrazione

ANIMI Associazione Nazionale per l immigrazione STATUTO (bozza) Art.1 Costituzione 1.E' costituita con sede in Roma, via del Boschetto n.11 l'associazione denominata - Associazione Nazionale per l Immigrazione -organizzazione non lucrativa di utilità

Dettagli

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARI GLI SCRICCIOLI DI SERAFINO ONLUS

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARI GLI SCRICCIOLI DI SERAFINO ONLUS STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARI GLI SCRICCIOLI DI SERAFINO ONLUS 1. Costituzione, denominazione e sede L Associazione non riconosciuta denominata Associazione di Volontari Gli scriccioli di Serafino

Dettagli

STATUTO ARTICOLO PRIMO DENOMINAZIONE SCOPI SEDE- DURATA

STATUTO ARTICOLO PRIMO DENOMINAZIONE SCOPI SEDE- DURATA STATUTO ARTICOLO PRIMO DENOMINAZIONE SCOPI SEDE- DURATA È costituita un associazione denominata: BIOGINNASTICA L associazione ha come scopo: - diffondere, sostenere e promuovere lo sviluppo e la conoscenza

Dettagli

STATUTO. Associazione di promozione sociale Il Gufo Bubo. ART. 1 (Denominazione e sede)

STATUTO. Associazione di promozione sociale Il Gufo Bubo. ART. 1 (Denominazione e sede) STATUTO Associazione di promozione sociale Il Gufo Bubo ART. 1 (Denominazione e sede) 1. E costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l associazione di promozione sociale

Dettagli

Statuto dell Associazione di Promozione Sociale Creuza de ma - Pietracatella

Statuto dell Associazione di Promozione Sociale Creuza de ma - Pietracatella Statuto dell Associazione di Promozione Sociale Creuza de ma - Pietracatella ART. 1 (Denominazione e sede) E costituita, nel rispetto del Codice Civile, della Legge 383/2000 e della normativa nazionale

Dettagli

STATUTO ASSOCIAZIONE AMICI DELL HOSPICE DI SIENA ONLUS. Art.1 Costituzione

STATUTO ASSOCIAZIONE AMICI DELL HOSPICE DI SIENA ONLUS. Art.1 Costituzione STATUTO ASSOCIAZIONE AMICI DELL HOSPICE DI SIENA ONLUS Art.1 Costituzione 1. È costituita l'associazione non lucrativa di utilità sociale denominata Amici dell Hospice di Siena Onlus, di seguito AHS, con

Dettagli

ART. 1 (Denominazione e sede)

ART. 1 (Denominazione e sede) ART. 1 (Denominazione e sede) 1. E costituita, nel rispetto del Codice Civile l associazione denominata: SCUOLA IPPICA ITALIANA con sede in via delle Capannelle n. 20 Roma. La variazione di sede legale

Dettagli

Associazione Famigliari Disturbo del Comportamento Alimentare La Crisalide Lilla,

Associazione Famigliari Disturbo del Comportamento Alimentare La Crisalide Lilla, ART. 1 Denominazione e sede L organizzazione di volontariato denominata Associazione Famigliari Disturbo del Comportamento Alimentare La Crisalide Lilla, d ora in avanti chiamata associazione, assume la

Dettagli

Anteas Statuto dell Associazione di Volontariato

Anteas Statuto dell Associazione di Volontariato Anteas Statuto dell Associazione di Volontariato ART. 1 (Denominazione e sede) L organizzazione di volontariato, denominata: Anteas... assume la forma giuridica di associazione apartitica e aconfessionale.

Dettagli

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI TECNICI DELL INDUSTRIA MOLITORIA. Modificato dall Assemblea Generale Straordinaria del 26 Marzo 2011

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI TECNICI DELL INDUSTRIA MOLITORIA. Modificato dall Assemblea Generale Straordinaria del 26 Marzo 2011 STATUTO DELL ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI TECNICI DELL INDUSTRIA MOLITORIA Modificato dall Assemblea Generale Straordinaria del 26 Marzo 2011 Art. 1 Costituzione, sede, durata Il giorno 7 (sette) dicembre

Dettagli

STATUTO DENOMINAZIONE OGGETTO SEDE. E costituita a norma dell art. 36 del codice civile un Associazione. Associazione Guide Culturali di Cuggiono

STATUTO DENOMINAZIONE OGGETTO SEDE. E costituita a norma dell art. 36 del codice civile un Associazione. Associazione Guide Culturali di Cuggiono STATUTO DELL ASSOCIAZIONE GUIDE CULTURALI DI CUGGIONO DENOMINAZIONE OGGETTO SEDE ART. 1 E costituita a norma dell art. 36 del codice civile un Associazione denominata : Associazione Guide Culturali di

Dettagli

S T A T U T O. 1. L Associazione ha sede in Via Pietro Nenni Ospedaletto Euganeo, in un edificio comunale.

S T A T U T O. 1. L Associazione ha sede in Via Pietro Nenni Ospedaletto Euganeo, in un edificio comunale. S T A T U T O Art.1: Costituzione 1.E costituita la Associazione A B C Amici dei Bambini di Chernobyl, organizzazione non lucrativa di utilità sociale in breve denominabile anche come A-B-C Onlus. 2. Essa

Dettagli

STATUTO PROVINCIALE. Approvato dall Assemblea Provinciale UNPLI PESCARA del 16 marzo 2005 Pagina 1

STATUTO PROVINCIALE. Approvato dall Assemblea Provinciale UNPLI PESCARA del 16 marzo 2005 Pagina 1 STATUTO PROVINCIALE Art. 1 Costituzione e denominazione 1. Il Comitato Provinciale UNPLI di Pescara, costituita con scrittura privata il 14 marzo 2000 e registrata presso l Agenzia delle Entrate, Ufficio

Dettagli

STATUTO. Associazione Peace Human Rights Alumni

STATUTO. Associazione Peace Human Rights Alumni STATUTO Associazione Peace Human Rights Alumni 1 ART. 1 (Denominazione e sede) 1. E costituita, nel rispetto del Codice Civile, della Legge 383/2000 e della normativa in materia, l associazione di promozione

Dettagli

STATUTO. Titolo I Disposizioni generali. Art. 1 Denominazione - Sede - Durata

STATUTO. Titolo I Disposizioni generali. Art. 1 Denominazione - Sede - Durata STATUTO Titolo I Disposizioni generali Art. 1 Denominazione - Sede - Durata 1. E costituita un organizzazione di volontariato denominata Associazione La Cuccia, con sede a Monfalcone, Via Boschetti, 38.

Dettagli

ART. 1 (Denominazione e sede) ART. 2 (Statuto)

ART. 1 (Denominazione e sede) ART. 2 (Statuto) STATUTO I.P.A. 1 ART. 1 (Denominazione e sede) L organizzazione di volontariato, denominata: Associazione I.P.A. (Io Per l Altro) assume la forma giuridica di associazione apartitica e aconfessionale.

Dettagli

Art. 1 Costituzione. Art. 2 Scopi e finalità

Art. 1 Costituzione. Art. 2 Scopi e finalità STATUTO Art. 1 Costituzione 1. E costituita l associazione di volontariato denominata Associazione Amici di Alessandra organizzazione non lucrativa di utilità sociale ONLUS. 2. L associazione ha sede a

Dettagli

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE MONTESSORI VERONA. Art. 1

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE MONTESSORI VERONA. Art. 1 STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE MONTESSORI VERONA Art. 1 E costituita in Verona l Associazione Montessori Verona. L Associazione è indipendente, autonoma, apartitica, aconfessionale e senza fini di lucro. Scopo

Dettagli

Atto Costitutivo e Statuto Associazione No Profit

Atto Costitutivo e Statuto Associazione No Profit Atto Costitutivo e Statuto Associazione No Profit Oggi 30 giugno 2017 i presenti Marco Zamana ( Presidente ) residente in via Veneto 4b, Negrar (Vr) e Andrea Tosato (Vice Presidente) residente in via Centurare

Dettagli

STATUTO. Esente da imposta di Bollo e di Registro ai sensi dell art.8 comma 2 della Legge 266/91

STATUTO. Esente da imposta di Bollo e di Registro ai sensi dell art.8 comma 2 della Legge 266/91 STATUTO Esente da imposta di Bollo e di Registro ai sensi dell art.8 comma 2 della Legge 266/91 ART. 1 (Denominazione e sede) L organizzazione di volontariato denominata Aiutiamoli a Vivere - Padova est

Dettagli

Statuto dell Associazione Nazionale "NONSOLOGLUTINE" - Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale

Statuto dell Associazione Nazionale NONSOLOGLUTINE - Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale Statuto dell Associazione Nazionale "NONSOLOGLUTINE" - Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale Salerno, 09.09.2013 Art. 1) Sede L'Associazione Nazionale "NONSOLOGLUTINE" - Organizzazione Non Lucrativa

Dettagli

Associazione Nolite Timere onlus

Associazione Nolite Timere onlus STATUTO TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA Art. l ) E' costituita l'associazione di volontariato denominata "NOLITE TIMERE" a norma delle leggi nazionali, regionali e delle direttive dell'unione

Dettagli

STATUTO LA QUARTA ERA 1

STATUTO LA QUARTA ERA 1 STATUTO LA QUARTA ERA 1 ART. 1 (Denominazione e sede) 1. E costituita, nel rispetto del Codice Civile l associazione denominata: La Quarta Era con sede in via Francesco Lolli 9 nel Comune di Reggio Emilia

Dettagli

STATUTO ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO CENTRO WELCOME. Art. 1 COSTITUZIONE

STATUTO ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO CENTRO WELCOME. Art. 1 COSTITUZIONE STATUTO ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO CENTRO WELCOME Art. 1 COSTITUZIONE E costituita un associazione di volontariato ai sensi della legge n. 266/91, denominata CENTRO WELCOME, di seguito detta Associazione.

Dettagli

STATUTO CLUB GIOVANI SOCI BCC FORLI

STATUTO CLUB GIOVANI SOCI BCC FORLI STATUTO CLUB GIOVANI SOCI BCC FORLI 1 Art.1 Costituzione e sede E costituita un Associazione denominata Club Giovani Soci Bcc Forlì. L Associazione ha Sede presso i locali di proprietà della Banca di Forlì

Dettagli

STATUTO TERRA DEI PICCOLI ONLUS

STATUTO TERRA DEI PICCOLI ONLUS TERRA DEI PICCOLI ONLUS organizzazione non lucrativa di utilità sociale Sede Legale: Viale Lina Cavalieri, 212 00139 Roma, RM Codice fiscale: 97520150588 Indirizzo di posta elettronica: info@terradeipiccoli.org

Dettagli

STATUTO DI ASSOCIAZIONE CULTURALE

STATUTO DI ASSOCIAZIONE CULTURALE STATUTO DI ASSOCIAZIONE CULTURALE Art. 1. Si costituisce l'associazione Culturale "WONDER", è una libera Associazione di fatto, aconfessionale e apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo

Dettagli

L associazione, per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:

L associazione, per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare: STATUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE POLITICAMENTE Art. 1 E costituita l Associazione culturale PoliticaMente, associazione di fatto, apartitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata

Dettagli

alla raccolta n STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE MARIACARLA SACCONI" Titolo I Disposizioni generali

alla raccolta n STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE MARIACARLA SACCONI Titolo I Disposizioni generali ALLEGATO "A" alla raccolta n. 28202 STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE MARIACARLA SACCONI" Titolo I Disposizioni generali Articolo 1 - Costituzione E costituita a tempo indeterminato come Organizzazione non Lucrativa

Dettagli

STATUTO DELLA SOCIETA ITALIANA DI PATOLOGIA ITTICA

STATUTO DELLA SOCIETA ITALIANA DI PATOLOGIA ITTICA STATUTO DELLA SOCIETA ITALIANA DI PATOLOGIA ITTICA ART. 1 - DENOMINAZIONE E costituita l'associazione Scientifica "Società Italiana di Patologia Ittica" contraddistinta dalla sigla ufficiale S.I.P.I..

Dettagli

STATUTO ASSOCIAZIONE PER NON SENTIRSI SOLI

STATUTO ASSOCIAZIONE PER NON SENTIRSI SOLI STATUTO ASSOCIAZIONE PER NON SENTIRSI SOLI Indice Art 1 Costituzione, denominazione, sede. Art 2 Scopi ed attività. Art 3 Risorse economiche. Art 4 I soci. Art 5 Criteri di ammissione ed esclusione dei

Dettagli

STATUTO Associazione Quartiere ASPARETTO DI CEREA

STATUTO Associazione Quartiere ASPARETTO DI CEREA ART.1 (Denominazione sede) L organizzazione di volontariato denominata Associazione Quartiere ASPARETTO DI CEREA assume la forma giuridica di associazione apartitica e aconfessionale. L organizzazione

Dettagli

Repertorio N 34.509 N.7.926 ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE. Repubblica Italiana 4.X.2001

Repertorio N 34.509 N.7.926 ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE. Repubblica Italiana 4.X.2001 Repertorio N 34.509 N.7.926 Raccolta ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE Repubblica Italiana L anno duemilauno, il giorno quattro del mese di ottobre, 4.X.2001 In Roma, Via Cola di Rienzo n.212, nel mio studio.

Dettagli

2. L organizzazione ha sede a Portogruaro in Via Giacosa, 2 in provincia di Venezia.

2. L organizzazione ha sede a Portogruaro in Via Giacosa, 2 in provincia di Venezia. Titolo I Disposizioni generali ART.1 1. E costituita l organizzazione di volontariato non lucrativa (ONLUS), denominata: FENICE associazione per la cura e la riabilitazione dei disturbi alimentari, che

Dettagli

STATUTO APPROVATO ALL ASSEMBLEA: Roma, 11 Novembre 2005

STATUTO APPROVATO ALL ASSEMBLEA: Roma, 11 Novembre 2005 ASSOCIAZIONE ITALIANA PER IL PARTITO POPOLARE EUROPEO A.I.P.P.E. STATUTO APPROVATO ALL ASSEMBLEA: Roma, 11 Novembre 2005 Sede Nazionale Viale Bardanzellu, 95 00155 Roma Tel. 06/4071388 fax 06/4065941 E-mail:

Dettagli

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE REGIONALE ECONOMI PROVVEDITORI EMILIA-ROMAGNA E MARCHE. Testo approvato dall Assemblea nella seduta del 2 dicembre 2009

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE REGIONALE ECONOMI PROVVEDITORI EMILIA-ROMAGNA E MARCHE. Testo approvato dall Assemblea nella seduta del 2 dicembre 2009 A.R.E. Associazione Regionale Economi Provveditori Emilia-Romagna e Marche Aderente alla Federazione delle Associazioni Regionali Economi e Provveditori della Sanità STATUTO DELL ASSOCIAZIONE REGIONALE

Dettagli

Club Milanese Automotoveicoli d Epoca

Club Milanese Automotoveicoli d Epoca Club Milanese Automotoveicoli d Epoca Proposta di modifiche da sottoporre all Assemblea Ordinaria dei Soci 27 marzo 2013 STATUTO Costituzione Art. 1 L Associazione si denomina: C.M.A.E. (Club Milanese

Dettagli

STATUTO. dell Associazione di Promozione Turistica Pro Loco CURTOMARTINO con sede in Acquaviva delle Fonti.

STATUTO. dell Associazione di Promozione Turistica Pro Loco CURTOMARTINO con sede in Acquaviva delle Fonti. STATUTO STATUTO dell Associazione di Promozione Turistica Pro Loco CURTOMARTINO con sede in Acquaviva delle Fonti. 1) DENOMINAZIONE E SEDE E costituita l Associazione di Promozione Turistica Pro Loco denominata

Dettagli

Statuto Sociale dell Associazione "Amici della Tirlindana Garda-trentino"

Statuto Sociale dell Associazione Amici della Tirlindana Garda-trentino Statuto Sociale dell Associazione "Amici della Tirlindana Garda-trentino" Art. 1 Costituzione e Sede E costituita l Associazione denominata "Amici della Tirlindana Garda-trentino". L Associazione ha sede

Dettagli

GRUPPI DI VOLONTARIATO VINCENZIANO A.I.C. Italia. STATUTO Approvato dal Consiglio Nazionale Il 25 Maggio 1995 STATUTO. Art.

GRUPPI DI VOLONTARIATO VINCENZIANO A.I.C. Italia. STATUTO Approvato dal Consiglio Nazionale Il 25 Maggio 1995 STATUTO. Art. GRUPPI DI VOLONTARIATO VINCENZIANO A.I.C. Italia STATUTO Approvato dal Consiglio Nazionale Il 25 Maggio 1995 STATUTO Art. 1 Costituzione I Gruppi di Volontariato Vincenziano, A.I.C. Italia (1), sono un

Dettagli

STATUTO. del Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani

STATUTO. del Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani STATUTO del Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani ART. 1 E costituito il Coordinamento Nazionale degli Enti locali per la Pace e i Diritti Umani (di seguito denominato

Dettagli

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE. Museo del Cioccolato

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE. Museo del Cioccolato STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE Museo del Cioccolato ART. 1 (Denominazione e sede) Ai sensi della Legge 7 dicembre 2000, n.383, e delle disposizioni del Codice Civile in tema di Associazioni,

Dettagli

STATUTO. Art.1 Costituzione

STATUTO. Art.1 Costituzione STATUTO Art.1 Costituzione 1. Volontari e amici dell Istituto Leonarda Vaccari è un organizzazione di volontariato Costituita in Roma con sede in Viale Angelico 22; di seguito viene denominata organizzazione

Dettagli

ASSOCIAZIONE DIRIGENTI PER L INNOVAZIONE ALLIEVI SCUOLA SUPERIORE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE STATUTO

ASSOCIAZIONE DIRIGENTI PER L INNOVAZIONE ALLIEVI SCUOLA SUPERIORE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE STATUTO ASSOCIAZIONE DIRIGENTI PER L INNOVAZIONE ALLIEVI SCUOLA SUPERIORE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE STATUTO Articolo 1 (Nome e sede) 1. È costituita l Associazione: Dirigenti per l innovazione - Associazione Allievi

Dettagli

La durata dell associazione ZEITBANK BRIXEN - BANCA DEL TEMPO BRESSANONE è illimitata.

La durata dell associazione ZEITBANK BRIXEN - BANCA DEL TEMPO BRESSANONE è illimitata. STATUTO della ZEITBANK BRIXEN BANCA DEL TEMPO BRESSANONE Art. 1: Costituzione e sede Si è costituita, ai sensi dell art. 36 del Codice Civile, l associazione senza fini di lucro, denominata ZEITBANK BRIXEN

Dettagli