Tra. il Laboratorio Odontotecnico. con sede in..., P. IVA...
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1 DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO S.C. Provveditorato-Economato Direttore: Dr.ssa Carmelina SIANI Via Magellano n. 1 - Torino Telefono: 011/ Fax 011/ csiani@mauriziano.it CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI APPARECCHI ORTODONTICI E MANUFATTI PROTESICI OCCORRENTI ALLA S.C. ODONTOSTOMATOLOGIA DELL A.O. ORDINE MAURIZIANO DI TORINO Tra L Azienda Ospedaliera, con sede in Torino, Via Magellano n. 1, cod. fiscale , rappresentata da ai fini del presente contratto presso la sede dell Azienda medesima e il Laboratorio Odontotecnico. con sede in...., P. IVA... PREMESSO a) che la presente convenzione è finalizzato a realizzare il servizio di fornitura di Manufatti protesici per la S.C. Odontostomatologia; b) che tutti gli atti medici preventivi, contestuali e successivi all applicazione delle protesi dentarie attengono alla piena ed esclusiva responsabilità professionale dello specialista odontoiatra e che tali prestazioni sono strettamente erogate dall Azienda Ospedaliera c) a mezzo dei propri specialisti odontoiatri che dovranno collaborare solo con i laboratori odontotecnici convenzionati; d) che possono essere ammessi alla presente convenzione solamente i laboratori odontotecnici in regola con l iscrizione alla Camera di Commercio, registrati al Ministero della Salute ed in possesso dei requisiti organizzativi, umani e strumentali che consentono direttamente o tramite rapporti di collaborazione e/o contatti d opera esterni le seguenti lavorazioni:
2 protesi mobile totale Secondo GERBER, SLAVICECH, TRICOMPONENTE protesi mobile parziale (scheletrate); protesi fissa; protesi mista; protesi implantare fissa con sistema ASTRATEC, PRODENT, FRIALIT, 3I BIOMAX, NOBEL, BTI (ed eventuali altre linee implantari adottate in futuro) apparecchiature ortodontiche funzionali; apparecchiatura ortodontica ortopedica; apparecchiatura ortodontica fissa: bande, attacchi e archi di diverso tipo; apparecchiatura ortodontica fissa: disgiuntore rapido per sutura palatina; tracciato cefalometrico comparato secondo i vari autori; apparecchi mobili; apparecchi di contenzione; apparecchi mantenitori; apparecchi distalizzatori e altri apparecchi (vedi tariffario allegato) che non possono essere ammessi alla presente convenzione laboratori odontotecnici in cui operino o siano cointeressati, a qualunque titolo, persone legate al SSN da rapporto convenzionale o di impiego o che comunque svolgano la loro attività in altre strutture convenzionate con il SSN; che la presente convenzione può essere stipulata anche con consorzi o cooperative tra odontotecnici. Tutto ciò premesso si conviene e stipula quanto segue: ART. 1 L Azienda Ospedaliera affiderà al Laboratorio l esecuzione delle protesi dentarie mobili di cui al Tariffario Unico Regionale, e l esecuzione delle protesi fisse e apparecchiature ortodontiche e/o loro componenti di cui ai Tariffari Aziendali allegati, erogate agli utenti a carico dei quali graveranno gli oneri relativi ai manufatti.
3 Il Laboratorio provvederà, acquistando direttamente tutto il materiale necessario, alla lavorazione, alla costruzione e consegna dei manufatti sopra descritti, che dovranno essere realizzate nel più rigoroso rispetto della prescrizione e delle indicazioni dello specialista odontoiatra. La scelta del materiale dovrà sempre orientarsi verso le migliori qualità offerte sul mercato. In particolare: nelle protesi mobili le resine dovranno essere di tipo 1 cl. 1 per le resine termopolimerizzanti, di tipo 2 cl. 1 per le classi autopolimerizzanti (rif. ISO 1567); nelle protesi mobili gli elementi dentali dovranno essere conformi alla norma ISO 3336; nelle protesi fisse le resine dovranno essere di tipo 1 con procedimento a caldo e di tipo 2 con procedimento a freddo (rif. ISO 10477). Inoltre i compositi per ponti e corone corrispondono al tipo 2 (ISO 10477); nelle protesi fisse le ceramiche dovranno essere accompagnate da certificazione sulla qualità dei materiali impieganti (rif. ISO 6872); per l allestimento dei manufatti di protesi fissa (corone, ponti ecc.) soni indispensabili fonditrici elettroniche e forni di preriscaldamento approvati dalle case madri. I metalli utilizzati per le protesi fisse devono essere concordati con lo specialista e certificati con scheda tecnica e garanzia del produttore. Per la ceramizzazione è indispensabile utilizzare apparecchiature e forni automatici con controllo della temperatura per poter seguire i requisiti delle case produttrici; per le protesi su impianti, utilizzando la nostra struttura i vari sistemi sopra elencati, la componentistica deve essere esclusivamente originale delle Case Madri e la tecnica di realizzazione dei manufatti deve seguire scrupolosamente le indicazioni del protocollo protesico in questione ed essere accompagnate da certificazione scritta che attesti la qualità; i metalli utilizzati per dispositivi ortodontici e/o loro componenti devono essere concordati con lo specialista e certificati con scheda tecnica e garanzia del produttore. Le impronte dovranno essere prelevate dagli specialisti Odontoiatri dell Azienda e ritirate dal Laboratorio che dovrà essere presente in Azienda. Qualora, in sede di lavorazione della protesi, le impronte non risultino pienamente rispondenti, il Laboratorio dovrà darne immediata comunicazione agli organi sanitari dell A.O.U. per quanto di competenza.
4 La consegna, da parte del Laboratorio, delle protesi dentarie costruite o riparate avverrà presso l A.O.U. alla presenza dello specialista odontoiatra. Ove, a seguito della prova finale della protesi sul paziente, si rendessero necessari, a giudizio dello specialista odontoiatra, ulteriori accertamenti, correzioni del manufatto o anche il rifacimento totale, il laboratorio sarà tenuto a provvedere ai conseguenti lavori a suo carico, qualunque possa essere la causa delle imperfezioni riscontrate. Gli obblighi convenzionali del laboratorio si intendono pienamente assolti allorché lo specialista odontoiatra esprimerà il suo positivo giudizio sulla qualità merceologica convenzionale della protesi e sulla idonea rispondenza della stessa alla prescrizione ed alle esigenze cliniche del paziente. ART. 2 Nella fase di svolgimento del piano di lavoro finalizzato alle prove estetiche delle protesi dentarie il Laboratorio dovrà garantire la presenza presso l Azienda Ospedaliera di un proprio odontotecnico diplomato nei giorni stabiliti nell Azienda. ART. 3 I tempi di esecuzione dei manufatti dovranno essere i seguenti: le riparazioni dovranno essere eseguite entro il più breve tempo possibile compatibile con il servizio; le prove degli apparecchi (prova corone, denti, masticazione) dovranno essere effettuati ad un intervallo non superiore ai cinque giorni lavorativi; la consegna degli apparecchi medesimi dovrà essere effettuata nei tempi stabiliti con l odontoiatra; Il termine massimo tra il ritiro delle impronte da parte del laboratorio e la consegna dei manufatti sarà proporzionale al tipo di lavoro eseguito. ART. 4 Il Laboratorio, ai fini della convenzione, intratterrà rapporti esclusivamente con gli specialisti odontoiatri e con i Dirigenti Medici dei Servizi interessati. E assolutamente vietato intrattenere
5 rapporti di natura professionale con gli utenti, che sono di esclusiva competenza dello specialista odontoiatra, o comunque rapporti di altro genere riferibili al contenuto convenzionale, con gli utenti stessi, che sono di esclusiva competenza dei servizi dell Azienda Ospedaliera. Il Laboratorio si impegnerà a segnalare immediatamente all A.O.U. eventuali richieste in tal senso avanzate dagli utenti. ART. 5 I costi per i sevizi resi all utente per le protesi mobili e fisse dovranno essere conformi ai prezzi di cui ai Tariffari, e più esattamente allegati alla presente. Gli oneri sono onnicomprensivi, in particolare, sono comprensivi di eventuali oneri fiscali, del costo delle operazioni di ritiro delle impronte e di consegna dei manufatti, dei costi riferiti alla messa a disposizione dell odontotecnico diplomato nei casi di cui al precedente art. 2. Per i manufatti ortodontici e protesici, i cui costi dovranno essere conformi ai prezzi del Tariffario allegato, il pagamento del manufatto e della prestazione dovrà essere effettuato direttamente dal paziente, in via anticipata, tramite utilizzo dei punti gialli o dello sportello bancario di questa Azienda Ospedaliera. ART. 6 Relativamente ai manufatti ortodontici e protesici, per i quali è previsto il pagamento in via anticipata direttamente a questa Azienda, l Azienda provvederà al pagamento a seguito di emissione di fattura da parte del laboratorio, a seguito di giudizio positivo sul manufatto da parte dello specialista odontoiatra e previa verifica del versamento da parte dell utente. Condizioni di pagamento: non inferiori a 90 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura, con mandato esigibile presso la Tesoreria dell'azienda Ospedaliera committente. All uopo fa fede il protocollo generale fatture dell Azienda. Il suddetto termine è interrotto qualora l Azienda richieda formali chiarimenti sulle stesse, o queste presentino irregolarità.
6 Il saggio degli interessi moratori che questa Azienda riconoscerà, in caso di ritardato pagamento, non potrà essere superiore a quello di riferimento della Banca Centrale Europea, pertanto non verrà riconosciuta nessuna altra maggiorazione. In ogni caso, l Azienda si intende esonerata da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti sui conti correnti o alle persone, comunque designate dall aggiudicataria. L eventuale ritardo nel pagamento delle fatture non può essere invocato come motivo valido per la risoluzione del contratto da parte dell appaltatore. ART. 7 La convenzione si intende immediatamente e automaticamente risolta nei seguiti casi: Ove si accerti la sopravvenuta sussistenza della convenzione di inammissibilità di cui al preambolo;ove sia accertata al violazione dei divieti contenuti al punto 4; L Azienda Ospedaliera si riserva inoltre la facoltà di considerare unilateralmente e immediatamente risolta la convenzione nei casi in cui: Si accerti che il materiale impiegato per la costruzione dei manufatti non corrisponda alle caratteristiche richieste, fermo restando che il laboratorio assume nei confronti dell A.O.U. medesima da completa responsabilità sia per quanto riguarda il materiale impiegato che per la tecnica di costruzione, dovendo i manufatti essere eseguiti a perfetta regola d arte, ovvero si accerti che la qualità dei manufatti non sia conforme alle esigenze degli specialisti odontoiatri. A fine anno il giudizio complessivo della qualità delle protesi, formulato alla stregua di riscontri obiettivi, di concerto tra i dirigente dei Servizi interessati e gli specialisti odontoiatri, non sia positivo. Sono fatte salve tutte le altre facoltà di risoluzione della presente convenzione previste dal Codice Civile.
7 ART. 8 La convenzione avrà la durata di 24 mesi dal al ove non intervenga disdetta da una delle parti da formularsi con raccomandata A.R. almeno tre mesi prima della scadenza. L Azienda Ospedaliera si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente la presente convenzione, tramite semplice comunicazione al Laboratorio, in caso di soppressione del servizio o nell ipotesi di sopravvenuti indirizzi della programmazione sanitaria regionale in contrasto con la continuazione del rapporto convenzionale. ART. 9 Il Laboratorio si impegna a mantenere la riservatezza sui data e documenti dei quali abbia conoscenza, possesso e detenzione, direttamente connessi e derivanti dall attività svolta per l A.O.U., in ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 e, ai sensi dell art. 13 dello stesso D.Lgs, l A.O.U. rende noto che i dati che verranno comunicato dal Laboratorio per la stipula della presente convenzione, saranno trattati anche in forma elettronica nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali e utilizzati eslcusivamente per il raggiungimento delle finalità istituzionali. Sono comunque riconosciute al Laboratorio le facoltà di cui all art. 7 del D.Lgs. 196/03. ART. 10 La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d uso ai sensi della lettera d) dell art. 1 della parte seconda della tariffa a 11 del D.P.R N ART. 11 Per ogni eventuale controversia sarà esclusivamente competente il Foro di Pinerolo.
8 Orbassano,.. Per l Azienda Ospedaliera. ***************** Per il Laboratorio Odontotecnico... CS
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