TUTELA LEGALE CLUB MEDICI NAZIONALE - Conv MODULO DI PROPOSTA AD ADESIONE E CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE MODULO DI PROPOSTA AD ADESIONE

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1 TUTELA LEGALE CLUB MEDICI NAZIONALE - Conv MODULO DI PROPOSTA AD ADESIONE COGNOME/NOME- ASSICURATO - Dati anagrafici N TELEFONO DOMICILIO/SEDE LEGALE VIA NUM CODICE FISCALE IN QUALITA DI PARTITA IVA LOCALITA COMUNE DATA DI NASCITA COMUNE DI NASCITA PROV CAP PROV Dichiara di ADERIRE alla COPERTURA OGGETTO DEL PRESENTE CONTRATTO con la decorrenza sottoindicata, e contestualmente di aver ricevuto copia presente Modulo e Condizioni Generali e Particolari la presente Convenzione, nonché di essere a conoscenza, aver preso visione testo le Condizioni Generali e Particolari la presente Convenzione, depositata presso la Compagnia, l Intermediario e la Contraente, che è redatta in conformità alle disposizioni legislative vigenti Le presenti Condizioni con la Nota Informativa e il Modulo di Proposta ad Adesione unitamente al Simplo di polizza costituiscono il Fascicolo Informativo che è stato consegnato dall Intermediario al Contraente al momento la proposta precontrattuale, con le documentazioni che a tenore di legge devono essere rilasciate a cura lo stesso All Assicurato viene messo a disposizione e consegnato a cura Contraente/Intermediario Estratto le Condizioni di Assicurazione e ogni altra documentazione prevista a tenore di legge Gli Associati al Club Medici possono aderire alle coperture assicurative previste dalla presente Convenzione compilando e sottoscrivendo il Modulo di adesione e corrispondendo il relativo premio La copertura assicurativa decorre dalle ore 24 la data di pagamento premio dovuto o da quella successiva riportata sul modulo di adesione e cessa alle ore Giugno relativamente alla polizza n o 3 Dicembre relativamente alla polizza n di ciascun anno A seguito l avvenuto pagamento l Intermediario invierà all Assicurato un regolare certificato contenente i dati relativi alla sua copertura Nel caso di adesione in corso di anno (cioè con decorrenza diversa dal 30/06) il premio annuale andrà diviso per dodici e moltiplicato per il numero dei mesi mancanti alla fine l anno assicurativo; ai fini la determinazione premio la frazione mese in corso vale come mese intero e il premio ottenuto andrà arrotondato all euro superiore Qualora l adesione avvenga negli ultimi quattro mesi a ridosso la scadenza annuale la polizza la copertura ed il relativo premio saranno determinati calcolando una durata pari al numero di mesi intercorrenti fino alla scadenza annuale la polizza più l intera successiva annualità Resta inteso che è facoltà Contraente negare a qualunque singolo associato l adesione alla presente Convenzione, senza obbligo di motivazione TARIFFA E PREMI* 30,00 MEDICI GENERICI DI BASE, GUARDIE MEDICHE, SPECIALIZZANDI, IGIENISTI DENTALI 80,00 MEDICI SPECIALIZZATI SENZA INTERVENTI CHIRURGICI 220,00 DENTISTI ED ODONTOIATRI SENZA IMPLANTOLOGIA 300,00 MEDICI CHIRURGHI, ANESTESISTI, DENTISTI E ODONTOIATRI CON IMPLANTOLOGIA 00,00 - AUMENTO PER II ATTIVITA O SPECIALIZZAZIONE MEDICINA ESTETICA 50,00 - AUMENTO PER COPERTURA A DIPENDENTI, ADDETTI all esercizio l attività svolta in nome e per conto l Assicurato se indicati espressamente sino ad un massimo di tre *applicabile nel caso in cui siano stati denunciati negli ultimi 3 anni sino ad un massimo di due sinistri relativi allo svolgimento dall attività professionale anche RCT È fatto salvo quanto previsto dagli artt CC - Dichiarazioni inesatte e reticenze - in caso di numero sinistri denunciati superiore è necessario richiedere una specifica quotazione ESTENSIONI FACOLTATIVE DI COPERTURA valide se espressamente richiamate e pagato il relativo soprapremio 50,00 - H) CONTROVERSIE DI LAVORO CON ENTI PUBBLICI E CON IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE 50,00 - F) RECUPERO PARCELLE PROFESSIONALI FASE STRAGIUDIZIALE 250,00 - G) RECUPERO PARCELLE PROFESSIONALI FASE STRAGIUDIZIALE E GIUDIZIALE PREMIO TOTALE DI OGGETTO DELL ASSICURAZIONE LA SOCIETÀ ASSICURA IL RISCHIO DELLE SPESE LEGALI E PERITALI, PER OGNI GRADO E SEDE, COMPRESO ARBITRATO E SINO ALLA CONCORRENZA DEL MASSIMALE di PER VERTENZA, ILLIMITATO PER ANNO ASSICURATIVO, PER LA TUTELA DEI DIRITTI SOGGETTIVI DELL ASSICURATO COME ESPRESSAMENTE PREVISTO DALLE CONDIZIONI GENERALI E PARTICOLARI DI POLIZZA, IN CONSEGUENZA DI FATTI DERIVANTI DAL RISCHIO PROFESSIONALE DICHIARATO IN POLIZZA, ESERCITATO IN CONFORMITÀ ALLE AUTORIZZAZIONI, CERTIFICAZIONI E PRESCRIZIONI RICHIESTE DALLA LEGGE E COMPRESO IN GARANZIA L'assicurazione comprende: SPESE, COMPETENZE ED ONORARI dei Professionisti liberamente scelti come previsto dall'art VI CGP e quanto meglio precisato nelle Condizioni Generali e Particolari di Polizza di seguito riportate PREMIO CORRISPOSTO DECORRENZA COPERTURA DALLE H 2400 DEL GIORNO DEL PAGAMENTO DEL PREMIO FRAZIONAMENTO ANNUALE Mezzi di pagamento consentiti dall impresa: ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario, postale, o elettronico; contanti esclusivamente per contratti il cui premio sia inferiore a 750 da corrispondere all Intermediario DICHIARAZIONI DELL ASSICURATO SOTTOSCRITTORE Altre coperture in corso di TUTELA LEGALE : NO - SI Sinistri negli ultimi tre anni*: NO - SI indicando Numero e Tipologia: Penale - Civile - Amministrativo Assicurazione di RC professionali: NO - SI: Compagnia Garante RC prof L Assicurato dichiara di aver preso visione e ricevuto copia presente MODULO corredato le Condizioni Generali e Particolari di Polizza, e ai sensi degli artt CC, approvano specificatamente i seguenti articoli: Art I Insorgenza de sinistro - Art II Limiti Territoriali - Art III Variazioni di rischio - Art IV Regolazione premio - Art V Massimale spese legali, peritali e perdite pecuniarie - Art VI Denuncia dei sinistri - Art VII Gestione le vertenze - Art IX Recesso dal contratto e anticipata risoluzione - Art X Proroga Contratto - Art XI Competenza Territoriale - Art XIII Forma le Comunicazioni - Art XIV Indicizzazione L ASSICURATO CONSENSO DELL INTERESSATO PER IL TRATTAMENTO ASSICURATIVO DI DATI PERSONALI Ai sensi l art 23 Codice in materia di protezione dei dati personali (D Lgs 96/03 e successive modifiche), dichiaro di conoscere l'informativa il cui testo integrale è pubblicato su sito wwwuca-assicurazionecom/uca@online ed esprimo il libero ed informato consenso al trattamento dei dati personali Il consenso al trattamento assicurativo viene sottoscritto in calce al simplo di polizza e al presente Fascicolo Informativo Nome e Cognome Contraente sono sul frontespizio L ASSICURATO L INTERMEDIARIO UCA ASSICURAZIONE SPA UCA ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI SpA Sede e Direzione Generale in TORINO - Via San Francesco da Paola n 22 Tel Fax uca@uca-assicurazionecom - wwwuca-assicurazionecom - Numero iscrizione Registro le Imprese di Torino, Cod Fisc, PIVA N REATorino 5282 Numero Iscrizione Sezione I Albo Imprese ISVAP N /0/ Capitale Sociale iv - Provv Min 8/3/935 - DM n //984 - DM n /9/994TORINO di 7

2 TUTELA LEGALE CLUB MEDICI NAZIONALE - Conv NORME GENERALI CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE Le presenti Norme Generali che regolano l assicurazione unitamente alle Condizioni Particolari di Polizza per il rischio assicurato formano parte integrante FASCICOLO INFORMATIVO che è stato consegnato al Contraente prima la sottoscrizione contratto All Assicurato viene consegnato a cura Contraente o Intermediario il presente Estratto le Condizioni di Assicurazione e ogni altra documentazione prevista a tenore di legge Prima la sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa La Società assicura il rischio le Spese Legali e Peritali, in sede civile, penale e amministrativa, per ogni grado di giudizio, compreso arbitrato, per la tutela dei diritti soggettivi l Assicurato come specificato nelle Condizioni di Polizza Art I - DECORRENZA E OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA - L Assicurazione ha effetto dalle ore 24 giorno indicato in polizza, qualora il premio o la prima rata sia stata pagata in tale data; in caso diverso la garanzia decorre dalle ore 24 giorno in cui viene effettuato il pagamento Se alle scadenze convenute il Contraente/Assicurato non paga i premi successivi, la garanzia resta sospesa dalle ore 24 trentesimo giorno dopo quello la scadenza e sino alle ore 24 giorno pagamento (Art 90 CC- Mancato pagamento premio) Il premio è interamente dovuto anche se è stato contrattualizzato il suo frazionamento rateale La garanzia opera altresì con efficacia: - RETROATTIVA PER IMPUTAZIONI PENALI colpose, dolose e contravvenzionali nonché ILLECITI AMMINISTRATIVI per eventi/fatti avvenuti entro i 24 mesi antecedenti al perfezionamento contratto, purché sconosciuti all Assicurato o per i quali ragionevolmente non sia presumibile seguito giudiziale (Artt CC - Dichiarazioni inesatte e reticenze) La garanzia retroattiva è operante a titolo di rimborso subordinatamente ad archiviazione in istruttoria o assoluzione con sentenza definitiva passata in giudicato per le imputazioni penali e accoglimento totale ricorso per gli illeciti amministrativi Sono esclusi i casi di estinzione reato e/o la pena per qualsiasi causa, la richiesta di applicazione la pena ex Art 444 CPP -cd patteggiamento- e gli eventi/fatti verificatisi nei 90 giorni antecedenti il perfezionamento contratto Massimo esborso per l intero periodo di garanzia retroattiva: massimale assicurato per evento - POSTUMA: la garanzia è prestata con durata pari a 24 mesi per sinistri insorti nel periodo di assicurazione ma denunciati dopo la sua risoluzione e i cui fatti si siano verificati in corso di vigenza la polizza Massimo esborso per l intero periodo di garanzia postuma: massimale assicurato per evento È fatto salvo quanto previsto dall Art VI -Denuncia dei sinistri- e Art 2952 CC -Prescrizione in materia di assicurazione- INSORGENZA DEL SINISTRO: La garanzia è operante con riferimento alla prima azione, omissione, presunta violazione di norme di legge o contrattuali anche verbali, indipendentemente dalla data in cui i fatti sono conosciuti (principio cd Loss Occurrence), fatto salvo quanto espressamente previsto dalle singole garanzie Qualora tale evento si protragga attraverso più atti successivi, il sinistro si considera avvenuto nel momento cui si riferisce la prima azione od omissione A parziale deroga, per i soli vizi occulti di fornitura beni e prestazione di servizi l insorgenza sinistro è da individuarsi al momento la manifestazione dei vizi medesimi, purché appalesatisi in corso di contratto e sconosciuti al momento perfezionamento lo stesso A parziale deroga, per la garanzia ARBITRATO E AZIONE LEGALE NEI CONFRONTI DI COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE, l insorgenza sinistro è da individuarsi nel fatto o evento oggetto la copertura assicurativa di cui si chiede l intervento Si rinvia alle singole garanzie per quanto eventualmente ivi disposto in modo espresso in materia di insorgenza sinistro Art II - LIMITI TERRITORIALI - Vertenza Contrattuale: fatti o inadempimenti verificatisi in Italia, Vaticano, S Marino e che in caso di giudizio sono trattati davanti all Autorità Giudiziaria degli stessi Paesi Vertenza Extracontrattuale - Penale - Illecito amministrativo: eventi, fatti o inadempimenti verificatisi nei Paesi l Europa Geografica e che in caso di giudizio sono trattati davanti all Autorità Giudiziaria degli stessi Paesi Art III - VARIAZIONE DI RISCHIO: AGGRAVAMENTO - DIMINUZIONE - Il Contraente/Assicurato stipula il contratto per sé, e per conto di chi spetta In ogni caso di variazione rischio assicurato quali cessazione, alienazione, trasformazione l attività o altro, il Contraente/Assicurato deve dare comunicazione scritta documentata alla Società entro 0 giorni dalla stessa, fermo l obbligo pagamento premio scaduto Le dichiarazioni inesatte o reticenti Contraente/Assicurato relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione o sull aggravamento rischio comportano la perdita totale o parziale diritto all indennizzo, nonché la cessazione l assicurazione (Artt CC - Dichiarazioni inesatte e reticenze) Il Contraente è tenuto a dichiarare le eventuali variazioni di rischio in relazione alle quali la Società adeguerà in aumento e/o diminuzione il premio In caso di variazione in diminuzione il premio verrà adeguato dalla prima rata successiva alla comunicazione ( Art 897 CC- Diminuzione rischio) Art IV - REGOLAZIONE DEL PREMIO E MODALITA ADESIONE- Il premio, se convenuto in tutto o in parte sulla base di elementi variabili, viene anticipato in via provvisoria all inizio periodo assicurativo quale premio minimo e viene regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo, annuo o la minor durata contratto, a seconda le variazioni intervenute in detti elementi durante lo stesso periodo Il premio può essere corrisposto tramite: assegni bancari, postali o circolari, muniti la clausola di non trasferibilità; ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario, postale; contanti esclusivamente per contratti il cui premio annuo sia inferiore a 750 Entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo assicurativo, il Contraente deve fornire per iscritto alla Società, in relazione a quanto previsto dal contratto, gli elementi variabili indicati in polizza Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate entro 5 giorni dalla comunicazione effettuata dalla Società Fermo il diritto la Società di agire giudizialmente nei termini di prescrizione di cui all art 2952 CC Nel caso in cui il Contraente, nei termini prescritti, non abbia effettuato la comunicazione dei dati ovvero il pagamento la differenza attiva dovuta, la garanzia per il nuovo periodo assicurativo è prestata per il rapporto tra il premio pagato e quello dovuto (art 907 CC) Se all atto la regolazione annuale il consuntivo degli elementi variabili di rischio supera il doppio di quanto preso come base per la determinazione premio dovuto in via anticipata, quest ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di una rivalutazione preventivo degli elementi variabili La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie, pena decadenza dai diritti derivanti dal contratto Gli Associati al Club Medici possono aderire alle coperture assicurative previste dalla presente Convenzione compilando e sottoscrivendo il Modulo di adesione e corrispondendo il relativo premio La copertura assicurativa decorre dalle ore 24 la data di pagamento premio dovuto o da quella successiva riportata sul modulo di adesione e cessa alle ore Giugno di ciascun anno A seguito 2 di 7 UCA ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI SpA Sede e Direzione Generale in TORINO - Via San Francesco da Paola n 22 Tel Fax uca@uca-assicurazionecom - wwwuca-assicurazionecom - Numero iscrizione Registro le Imprese di Torino, Cod Fisc, PIVA N REATorino 5282 Numero Iscrizione Sezione I Albo Imprese ISVAP N /0/ Capitale Sociale iv - Provv Min 8/3/935 - DM n //984 - DM n /9/994TORINO

3 TUTELA LEGALE CLUB MEDICI NAZIONALE - Conv l avvenuto pagamento l Intermediario invierà all Assicurato un regolare certificato contenente i dati relativi alla sua copertura Nel caso di adesione in corso di anno (cioè con decorrenza diversa dal 30/06) il premio annuale andrà diviso per dodici e moltiplicato per il numero dei mesi mancanti alla fine l anno assicurativo; ai fini la determinazione premio la frazione mese in corso vale come mese intero e il premio ottenuto andrà arrotondato all euro superiore Qualora l adesione avvenga negli ultimi quattro mesi a ridosso la scadenza annuale la polizza la copertura ed il relativo premio saranno determinati calcolando una durata pari al numero di mesi intercorrenti fino alla scadenza annuale la polizza più l intera successiva annualità Resta inteso che è facoltà Contraente negare a qualunque singolo associato l adesione alla presente polizza, senza obbligo di motivazione Art V - MASSIMALE SPESE LEGALI, PERITALI - La garanzia è prestata illimitatamente per numero di vertenze nell anno assicurativo con massimo esborso di Euro per evento per le Spese Legali e Peritali, salvo sia diversamente indicato nelle singole garanzie Il massimale è unico per tutti i Professionisti e le voci di garanzia base ed estensioni eventualmente richiamate e per le quali è stato pagato il relativo soprapremio Le vertenze civili, penali e amministrative promosse da o contro più persone, aventi per oggetto fatti, domande, imputazioni, addebiti identici o connessi, procedimenti anche di natura diversa conseguenti al medesimo evento o fatto nei quali siano coinvolte una o più persone assicurate, si considerano a tutti gli effetti unico sinistro e la garanzia prestata viene ripartita tra gli Assicurati coinvolti, a prescindere dal loro numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati Il massimale è unico per quanto attiene la fase stragiudiziale, di mediazione conciliazione e per tutte le fasi e i gradi di giudizio Qualora il Contraente-Assicurato perfezioni più polizze per lo stesso rischio con la scrivente Società il massimo esborso per singola vertenza è dato dal cumulo dei massimali sino ad un massimo di Euro salvo diversamente disposto dalle singole garanzie o rischi Qualora l Assicurato abbia denunciato negli ultimi 3 anni piu di due sinistri relativi allo svolgimento dall attività professionale anche RCT, e sia stata perfezionata la presente polizza applicando un premio personalizzato, al massimale garantito dalla presente copertura si applica comunque una franchigia fissa ed assoluta di 5000 per sinistro E fatto salvo quanto previsto all art III VARIAZIONI DI RISCHIO in tema di Dichiarazioni inesatte e reticenze Art VI - DENUNCIA DEI SINISTRI - La denuncia di sinistro, come qualsiasi altro atto pervenuto all Assicurato, deve essere inviata tempestivamente, e non oltre 30 giorni dalla data sinistro o dall avvenuta conoscenza e comunque sino al trentesimo giorno dal conferimento di incarico al Professionista prescelto (Legale, Perito come meglio indicato all OGGETTO DELL ASSICURAZIONE), purchè non sia iniziata la sua attività professionale È onere l Assicurato trasmettere in sede di denuncia tutta la documentazione idonea e necessaria alla Direzione la Società o all Intermediario, ivi compresa l indicazione l importo preventivo di massima relativo al compenso per le prestazioni, pattuito nelle forme previste dall ordinamento e rilasciato dai Professionisti al momento conferimento l incarico, salvo casi di comprovata urgenza È altresì onere l Assicurato tenere aggiornata la Direzione la Società su ogni circostanza rilevante ai fini degli adempimenti contrattualmente previsti L inosservanza le disposizioni oggetto presente articolo comporta la decadenza dai benefici contratto e la perdita diritto all indennizzo Art VII - GESTIONE DELLE VERTENZE VII - RATIFICA DI INCARICO FASE STRAGIUDIZIALE E GIUDIZIALE La trattativa stragiudiziale preliminare, volta alla corretta istruzione fascicolo, è riservata alla Direzione; l incarico conferito ad un Legale liberamente scelto per Distretto di Corte d Appello per la fase di trattazione stragiudiziale nonché per i procedimenti di mediazione e conciliazione obbligatori, per promuovere azioni, difendersi in sede penale e resistere in sede civile, proporre appelli ed opposizioni dovrà essere preventivamente ratificato per iscritto dalla Direzione la Società per ogni grado di giudizio La garanzia non è operante per vertenze denunciate alla Direzione una volta intervenuta la definizione sia in sede stragiudiziale, mediazione-conciliazione, che in qualunque stato, grado o fase giudizio VII 2 - LIBERA SCELTA DEL LEGALE, PERITO E INFORMATORE PER DISTRETTO DI CORTE D APPELLO L Assicurato ha la facoltà d indicare il nominativo di un unico Legale, Perito, Informatore, con studio nel DISTRETTO DI CORTE D APPELLO in cui è ricompreso il Giudice competente a conoscere la vertenza, o ambito territoriale equipollente per sinistri trattati avanti all Autorità Giudiziaria straniera Qualora l Assicurato scelga un Professionista con studio in un Distretto diverso, salvo sia espressamente richiamata la specifica estensione Spese Legali di Avvocato Domiciliatario e per i casi in essa disciplinati, la garanzia non è operante Per giudizi avanti la Corte di Cassazione qualora il Professionista prescelto e incaricato non sia abilitato, è facoltà l Assicurato nominare in sostituzione un altro Legale abilitato a patrocinare in tale sede La Società non è responsabile l operato dei Professionisti incaricati né di eventuali inadempimenti l Assicurato relativi a quanto contrattualmente disciplinato dagli art VI - DENUNCIA DEI SINISTRI e VII - GESTIONE DELLE VERTENZE anche in punto prescrizioni o decadenze VII 3 - OGGETTO DELL OBBLIGAZIONE CONTRATTUALE La Società è impegnata al pagamento dei compensi pattuiti con riferimento al cd preventivo di massima e eventuali aggiornamenti rilasciato dai Professionisti per le loro prestazioni come segue: - vertenze definite in fase stragiudiziale, con riferimento al cd preventivo di massima e eventuali aggiornamenti; - in ogni caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, con riferimento ai parametri stabiliti dal Decreto Ministeriale; - spese di soccombenza, nei limiti di quanto liquidato giudizialmente; - esecuzione forzata, limitatamente ai primi due tentativi La Società non effettua alcuna valutazione sulla congruità cd preventivo di parcella elaborato dai Professionisti liberamente scelti dall Assicurato, in osservanza agli obblighi normativi di cui alla legge 27/202 e successive regolamentazioni, né effettua valutazioni nel merito, opportunità e convenienza, possibilità di successo l azione giudiziale, garantendo all Assicurato la piena libertà di scelta sulle iniziative da intraprendere E facoltà la Società richiedere all Assicurato che le parcelle dei Professionisti prescelti siano vistate per congruità dai competenti Consigli l Ordine: nel caso in cui vengano confermate integralmente, le spese relative alla vidimazione saranno a carico la Società VII4 - MODALITÀ OPERATIVE L Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti veritieri e la documentazione richiesta dalla Società per la corretta istruzione fascicolo, nonché in via preventiva le richieste di pagamento formulate dai Professionisti L Assicurato non può revocare il mandato conferito o determinarne la dismissione, senza benestare la Società Nel caso in cui la sostituzione sia stata ratificata, la Società rimborserà entro il massimale le spese, competenze ed onorari -salvo duplicazione attività- secondo Legale nominato dall Assicurato, deducendo gli anticipi e/o pagamenti eventualmente effettuati ad altri Professionisti Nel caso di proposta transattiva in sede stragiudiziale e/o giudiziale, l Assicurato è tenuto a sottoporre alla 3 di 7 UCA ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI SpA Sede e Direzione Generale in TORINO - Via San Francesco da Paola n 22 Tel Fax uca@uca-assicurazionecom - wwwuca-assicurazionecom - Numero iscrizione Registro le Imprese di Torino, Cod Fisc, PIVA N REATorino 5282 Numero Iscrizione Sezione I Albo Imprese ISVAP N /0/ Capitale Sociale iv - Provv Min 8/3/935 - DM n //984 - DM n /9/994TORINO

4 TUTELA LEGALE CLUB MEDICI NAZIONALE - Conv Società, per la preventiva ratifica, l indicazione capitale e le spese legali Le spese di soccombenza liquidate a favore l Assicurato sono corrisposte dalla Società una volta accertata con idonea documentazione l impossibilità oggettiva di escussione nei confronti di parte soccombente Qualora sussista conflitto di interesse fra l Assicurato che ha sottoscritto il certificato e altre persone assicurate, la garanzia è prestata a favore l Assicurato Sottoscrittore In caso di disaccordo tra l Assicurato e la Società sull interpretazione le clausole presente contratto, la decisione verrà demandata ad un Arbitro designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente Tribunale competente ex Art XI CGP Le spese di arbitrato saranno a carico l Assicurato e la Società nella misura 50% Qualora la decisione l Arbitro sia favorevole all Assicurato, UCA rimborsa le spese arbitrali sostenute Per la risoluzione di controversie in materia di contratti assicurativi è prevista altresì la possibilità per l'assicurato di adire le vie giudiziarie: in questo caso l'azione civile dovrà essere preceduta dal tentativo di mediazione obbligatoria come disciplinato dal D Lgs n 28 4/3/200 e succ modifiche, a cui si rimanda per modalità e termini di presentazione VII 5 - DECADENZA DAI BENEFICI DEL CONTRATTO L inosservanza di una o più disposizioni presente articolo comporta la decadenza dai benefici contratto e la perdita diritto all indennizzo Art VIII - RECUPERO DI SOMME - Tutte le somme recuperate sono di competenza Contraente-Assicurato Onorari, Spese Legali e Peritali in genere liquidate in giudizio o consensualmente spettano alla Società che le ha sostenute Art IX - RECESSO DAL CONTRATTO E ANTICIPATA RISOLUZIONE - Entro il 60 giorno successivo ad ogni: adesione, denuncia, pagamento di sinistro e/o rifiuto di indennizzo, la Società potrà risolvere il contratto/certificato con preavviso minimo di 60 giorni, con restituzione la quota di premio pagato e non goduto al netto le imposte Il contratto/certificato si risolve di diritto dalla data di radiazione dall Albo professionale, inabilitazione o interdizione l Assicurato Il premio pagato si intende acquisito (Art 898 CC - Aggravamento rischio) Per i sinistri già denunciati la Società sosterrà l onere le Spese Legali e Peritali come segue: per i sinistri in fase stragiudiziale garantendo le spese di trattazione bonaria; per i giudizi pendenti garantendo le spese sino ad esaurimento grado in corso Qualora, relativamente agli eventi sopraindicati, il premio scaduto anteriormente alla comunicazione Contraente/Assicurato non sia stato soddisfatto, la Società è immediatamente liberata da ogni ulteriore prestazione per tutti i sinistri in corso Art X - PROROGA DEL CONTRATTO - In mancanza di disdetta di una le parti, comunicata con lettera raccomandata, telefax, mail certificata, da inviarsi alla Direzione la Società o all Intermediario assegnatario contratto, almeno 60 giorni prima la scadenza, il contratto è prorogato per una durata uguale a quella originaria con il massimo di anni uno Art XI - COMPETENZA TERRITORIALE - È competente l Autorità Giudiziaria luogo ove ha sede la Direzione la Società, ove venga attivata una procedura stragiudiziale di mediazione obbligatoria o facoltativa, salvo diversamente disposto dalla legge vigente, il procedimento deve svolgersi in una sede individuata nel comune di Torino ove ha sede la Direzione la Società Art Xll - ONERI FISCALI - Sono a carico Contraente-Assicurato Art XlII - FORMA DELLE COMUNICAZIONI DELL ASSICURATO ALLA SOCIETÀ - Lettera raccomandata, telefax, mail certificata, unicamente alla Direzione la Società o all Intermediario assegnatario contratto Nessuna condizione, né accordo tra il Contraente e l Intermediario è valido senza la ratifica scritta da parte la Direzione la Società Nel caso in cui il contratto sia intermediato da un Broker, ogni comunicazione effettuata dallo stesso in nome e per conto Contraente/Assicurato si intende effettuata da quest ultimo e parimenti ogni comunicazione effettuata dal Contraente/Assicurato al Broker si intende come effettuata alla Direzione la Compagnia Art XIV - INDICIZZAZIONE - Salvo diversa indicazione il contratto è indicizzato I massimali, le indennità ed il premio vengono assoggettati all adeguamento in proporzione alle variazioni percentuali numero indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati - già costo la vita - ISTAT Per ogni anno assicurativo viene assegnato alla polizza il n indice mese di settembre immediatamente precedente la scadenza e l aumento decorrerà dalla scadenza rata annua Art XV - ALTRE ASSICURAZIONI - Il Contraente-Assicurato ha l onere di comunicare la sussistenza di altre polizze per lo stesso rischio (art 90 CC) La gestione sinistro è a carico la Compagnia la cui polizza prevede il massimale più elevato Art XVI CLAUSOLA BROKER - La gestione la presente Polizza è affidata al Broker Vogliotti Broker srl Via Brofferio, 3 Torino; per quanto concerne l incasso dei premi, il versamento verrà effettuato dalla Contraente/Assicurati alla Società anche per il tramite Broker sopraidentificato che provvederà in questo caso al versamento alla Società Resta intesa l efficacia liberatoria, anche a termini l Art 90 CC, versamento così effettuato Agli effetti dei termini fissati dalle condizioni di assicurazione, ogni comunicazione fatta dal Broker, nel nome e per conto l Assicurato, alla Società, si intenderà come fatta dall Assicurato Parimenti, ogni comunicazione fatta dall Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società, purchè non comporti variazioni nelle condizioni di polizza Inoltre ogni modificazione contratto che richieda una nuova stipulazione scritta impegna la Società dopo la firma l atto relativo La Società UCA rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti Contraente e/o Assicurato Per quanto non contemplato si richiamano le norme di Legge OGGETTO DELL ASSICURAZIONE LA SOCIETÀ ASSICURA IL RISCHIO DELLE SPESE LEGALI E PERITALI, PER OGNI GRADO E SEDE, COMPRESO ARBITRATO E SINO ALLA CONCORRENZA DEL MASSIMALE di PER VERTENZA, ILLIMITATO PER ANNO ASSICURATIVO, PER LA TUTELA DEI DIRITTI SOGGETTIVI DELL ASSICURATO MEDICO GENERICO DI BASE/GUARDIA MEDICA/SPECIALIZZANDO/MEDICO SPECIALIZZATO SENZA INTERVENTI CHIRURGICI/MEDICO CHIRURGO/ANESTESITA, COME ESPRESSAMENTE PREVISTO DALLE CONDIZIONI GENERALI E PARTICOLARI DI POLIZZA, IN CONSEGUENZA DI FATTI DERIVANTI DAL RISCHIO PROFESSIONALE DICHIARATO IN POLIZZA, ESERCITATO IN CONFORMITÀ ALLE AUTORIZZAZIONI, CERTIFICAZIONI E PRESCRIZIONI RICHIESTE DALLA LEGGE E COMPRESO IN GARANZIA SPESE LEGALI E PERITALI OGGETTO DELL ASSICURAZIONE: - SPESE, COMPETENZE ED ONORARI DEI PROFESSIONISTI LIBERAMENTE SCELTI DALL ASSICURATO EX ART VII CGP CON STUDIO NEL DISTRETTO DI CORTE D APPELLO COMPETENTE: LEGALE - PERITO ove sussista contestazione PERITO D UFFICIO (CTU) in giudizio ARBITRO DI PARTE e TERZO ARBITRO per le procedure arbitrali e di conciliazione INFORMATORE per la ricerca di prove a difesa in sede penale - INTERPRETE per sinistri avvenuti all estero per l assistenza nel 4 di 7 UCA ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI SpA Sede e Direzione Generale in TORINO - Via San Francesco da Paola n 22 Tel Fax uca@uca-assicurazionecom - wwwuca-assicurazionecom - Numero iscrizione Registro le Imprese di Torino, Cod Fisc, PIVA N REATorino 5282 Numero Iscrizione Sezione I Albo Imprese ISVAP N /0/ Capitale Sociale iv - Provv Min 8/3/935 - DM n //984 - DM n /9/994TORINO

5 TUTELA LEGALE CLUB MEDICI NAZIONALE - Conv corso di interrogatorio e TRADUTTORE per gli atti di causa - SPESE LEGALI e PERITALI RELATIVE AI PROCEDIMENTI DI MEDIAZIONE e CONCILIAZIONE - SPESE DI ARBITRATO E AZIONE LEGALE NEI CONFRONTI DI COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE - SPESE LEGALI PER PROCEDIMENTI SPECIALI e DI URGENZA ( Libro IV CPC ) - SPESE DI REGISTRAZIONE ATTI GIUDIZIARI e CONTRIBUTO UNIFICATO - SPESE DI SOCCOMBENZA LIQUIDATE GIUDIZIALMENTE come previsto dall art VII CGP - - SPESE LIQUIDATE A FAVORE DELLE PARTI CIVILI costituite contro l Assicurato nel giudizio penale (Art 54 CPP) - SPESE DI GIUSTIZIA PENALE (Art 535 CPP co) - SPESE PER ACCERTAMENTI EFFETTUATI DALLA SOCIETA PER L ACQUISIZIONE DI CERTIFICATI O DOCUMENTI EQUIPOLLENTI su soggetti, proprietà necessari e strumentali alla corretta istruzione sinistro e sua definizione, ove sussista contenzioso CONDIZIONI PARTICOLARI DI POLIZZA SOGGETTI E BENI ASSICURATI: ASSICURATO DIPENDENTI regolarmente assunti e ALTRI SOGGETTI ISCRITTI NEL LIBRO UNICO DEL LAVORO o comunque ADDETTI all esercizio la specifica attività svolta in nome e per conto l Assicurato se indicati espressamente, e pagato il relativo premio, sino ad un massimo di TRE STUDIO e/o FILIALI indicate in polizza e loro contenuto Sono escluse attività collaterali e connesse, se non espressamente indicate in polizza e per le quali sia stato corrisposto il relativo premio L ASSICURAZIONE È OPERANTE PER IL RISCHIO PROFESSIONI SINO ALLA CONCORRENZA DEL MASSIMALE di PER VERTENZA, ILLIMITATO PER ANNO ASSICURATIVO PER QUANTO PREVISTO ALLE CONDIZIONI GENERALI DI POLIZZA E DELL ASSICURAZIONE E SPECIFICATAMENTE COMPRENDE SEDE CIVILE VERTENZE EXTRACONTRATTUALI RECUPERO DANNI SUBITI PER FATTO ILLECITO DI TERZI compresa la formulazione di Denuncia-Querela quando vi segua Costituzione di Parte Civile per: - DANNI A PERSONE E ATTIVITÀ ASSICURATA - DANNI AL FABBRICATO, ATTREZZATURE,CONTENUTI nonché IMPIANTI DELLO STUDIO e/o FILIALI indicati in polizza - RECUPERO DANNI PER MALPRATICE La garanzia e prestata a favore l Assicurato per ottenere il risarcimento danni nei confronti le parti che hanno promosso il giudizio per presunta malpratice, nel caso in cui l Assicurato non risulti soccombente nel procedimento civile o penale con sentenza definitiva passata in giudicato CONTRAFFAZIONE DI MARCHIO, BREVETTO, ESCLUSIVA O CONCORRENZA SLEALE: la garanzia è prestata a titolo di rimborso, a favore l Assicurato che in qualità di Attore agisca per il recupero dei danni subiti a seguito di fatti posti in essere da terzi, ed a condizione di accoglimento integrale le domande/ragioni di merito fornite dallo stesso, con provvedimento definitivo o sentenza passata in giudicato Nel caso in cui l Assicurato sia Convenuto in sede civile per richieste di risarcimento danni arrecati a terzi, l assicurazione è prestata a titolo di rimborso a condizione che la domanda di controparte venga integralmente respinta nel merito L assicurazione vale per fatti conosciuti per la prima volta dall'assicurato successivamente a 360 gg dal perfezionamento contratto, comprovati da data certa e documentazione scritta, fermo il disposto artt CC Dichiarazioni inesatte e reticenze L assicurazione non è operante nel caso di definizione transattiva la vertenza sia in sede stragiudiziale giudiziale, e comunque, in ogni caso in cui non ricorrano le condizioni sopraesposte in punto esito giudizio, ivi compreso il caso di rinuncia alla lite da parte l Assicurato Massimo esborso per vertenza euro 2000, indipendentemente dal massimale assicurato, e euro per anno assicurativo AZIONI PREVISTE DALLA LEGGE A TUTELA DEL DIRITTO DI PROPRIETÀ, POSSESSO, ALTRI DIRITTI REALI relativamente alla SEDE e/o FILIALI indicati in polizza Per quanto attiene le vertenze in materia di USUCAPIONE, la garanzia è prestata esclusivamente per resistere a pretese avanzate da terzi per la prima volta successivamente al perfezionamento contratto, comprovate da data certa, fermo il disposto art CC Dichiarazioni inesatte e reticenze VERTENZE CONTRATTUALI CONTRATTI DI FORNITURA MERCI e PRESTAZIONE SERVIZI COMMISSIONATI DA E AL CONTRAENTE/ASSICURATO: RECUPERO DANNI subiti dall Assicurato sempreché i vizi risultino eccepiti nei termini previsti dalla legge e sussista effettiva e provata contestazione La garanzia è estesa alle vertenze di natura contrattuale con Enti Pubblici trattate avanti all Autorità Giudiziaria Civile Esclusioni: controversie di lavoro con Enti Pubblici e con il Servizio Sanitario Nazionale sia nel rapporto di lavoro dipendente che in convenzione, fatto salvo quanto previsto dalla specifica estensione ove richiamata, vertenze di competenza Giudice Lavoro ARBITRATO PER LA RISOLUZIONE DI VERTENZE CONTRATTUALI: la garanzia comprende le spese l Arbitro e Perito liberamente scelto dall Assicurato ex Art VII CGP -Gestione le vertenze: libera scelta legale, perito, informatore-, nonché le spese terzo Arbitro nella misura 50% ARBITRATO E AZIONE LEGALE NEI CONFRONTI DI COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE: la garanzia è prestata per polizze stipulate dall Assicurato al fine di far valere il suo diritto al risarcimento e/o la quantificazione danno, ove sussista contestazione Per quanto attiene l Arbitrato la garanzia prevede il pagamento l Arbitro di parte e terzo Arbitro per la quota a carico l Assicurato La Società esperirà un tentativo preliminare di definizione, esaurito infruttuosamente il quale attiverà la procedura arbitrale Qualora sia presente analoga copertura sul contratto oggetto l'assicurazione, la garanzia Uca opera a secondo rischio Per la insorgenza sinistro vedasi il disposto art I DECORRENZA E OPERATIVITA DELLA GARANZIA - VERTENZE CON IL CONDOMINIO per lo STUDIO e/o FILIALI di proprietà o in conduzione indicati in polizza LAVORI DI MODIFICA, AMPLIAMENTO, RISTRUTTURAZIONE DELLO STUDIO e/o FILIALI indicati in polizza a condizione che il valore dei lavori contestati non sia superiore a Euro Non è previsto rimborso proporzionale per importi superiori CONTRATTI DI LOCAZIONE DELLO STUDIO e/o FILIALI indicati in polizza: azioni a tutela dei diritti conduttore escluso sfratto per morosità 5 di 7 UCA ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI SpA Sede e Direzione Generale in TORINO - Via San Francesco da Paola n 22 Tel Fax uca@uca-assicurazionecom - wwwuca-assicurazionecom - Numero iscrizione Registro le Imprese di Torino, Cod Fisc, PIVA N REATorino 5282 Numero Iscrizione Sezione I Albo Imprese ISVAP N /0/ Capitale Sociale iv - Provv Min 8/3/935 - DM n //984 - DM n /9/994TORINO

6 TUTELA LEGALE CLUB MEDICI NAZIONALE - Conv DIFESA IN SEDE CIVILE PER VERTENZE CONTRATTUALI E EXTRACONTRATTUALI per resistere a pretese risarcitorie di terzi: se il Assicurato deve rispondere per danni arrecati a terzi o è convenuto in sede di mediazione, procedimento d'urgenza o di accertamento preventivo, o in giudizio ordinario di merito in sede civile per richieste di risarcimento degli stessi, la Società interviene per le Spese Legali, Peritali e di Soccombenza esclusivamente ad esaurimento massimale la polizza di Responsabilità Civile, sempreché la Garante abbia erogato integralmente il massimale assicurato L Assicurato si impegna nell azione di resistenza in sede Civile a formulare specifica domanda di condanna al rimborso le spese di lite, a prescindere dal esito la controversia, sia nei confronti proprio assicuratore RC ( ai sensi l art 97 CC), che verso il proprio datore di lavoro pubblico o privato ai sensi la normativa e la contrattazione collettiva vigente Qualora sia operante polizza di Responsabilità Civile per lo specifico rischio e l Assicurato abbia denunciato tempestivamente il sinistro, se la Garante non ha espressamente assunto la gestione la vertenza e/o il rischio, la Società interviene per il pagamento le Spese Legali per la chiamata in causa la Compagnia Nel caso in cui non esista, non sia operante polizza di Responsabilità Civile per lo specifico rischio, la Società per la difesa Contraente-Assicurato rimborsa le Spese Legali e Peritali l intero giudizio, nei limiti e condizioni espressamente indicate dalla presente polizza È fatto salvo quanto previsto alla voce CONTRAFFAZIONE DI MARCHIO, BREVETTO, ESCLUSIVA O CONCORRENZA SLEALE La presente garanzia è prestata con il massimale illimitato per anno assicurativo e sino alla concorrenza di euro 2000 per vertenza, fermo quanto disposto all Art 5 Massimale, e non è operante se il mancato intervento la Garante per la Responsabilità Civile è conseguenza di inadempimento l Assicurato in materia di denuncia sinistro, pagamento e/o regolazione premio, nonché per azioni di rivalsa esercitate dalla Garante nei confronti l Assicurato Garanzia operante se perfezionata la specifica Copertura A DIPENDENTI, ADDETTI e pagato il relativo premio VERTENZE DI LAVORO SUBORDINATO CON DIPENDENTI regolarmente assunti, ex art 2094 e ss Cod Civ, e ALTRI SOGGETTI ISCRITTI NEL LIBRO UNICO DEL LAVORO o comunque ADDETTI all esercizio la specifica attività svolta in nome e per conto Assicurato inquadrati a norma di legge, se è stata perfezionata la specifica Copertura per i Soggetti indicati espressamente, e pagato il relativo premio La garanzia ha per oggetto VERTENZE DI COMPETENZA DEL GIUDICE DEL LAVORO, intraprese dal Assicurato e/o dal Soggetto variamente operante con lo Studio Professionale con rapporto di lavoro fondato su atto scritto: l assicurazione vale per fatti insorti trascorsi 20 giorni dal perfezionamento presente contratto o dall assunzione Soggetto coinvolto nel sinistro; la garanzia comprende altresì la DIFESA IN SEDE PENALE/AMMINISTRATIVA l Assicurato Professionista/Legale Rappresentante come prevista alla apposita voce Qualora sussista conflitto di interesse fra l Assicurato che ha sottoscritto il certificato e altre persone assicurate, la garanzia è prestata a favore l Assicurato Sottoscrittore Massimale Euro 2000 per vertenza e anno assicurativo, indipendentemente dal massimale assicurato In caso di interruzione rapporto l insorgenza sinistro è fissata nel momento in cui la parte ne riceve la prima comunicazione Esclusioni: ricorsi collettivi, spese di soccombenza SEDE PENALE E AMMINISTRATIVA La garanzia opera sul presupposto che sia richiesta dall Autorità competente la presenza di un Avvocato, per fatti penalmente rilevanti derivanti dal rischio assicurato DIFESA PENALE per imputazioni colpose e contravvenzionali per fatti commessi o attribuiti, anche in qualità di persona informata sui fatti, compreso patteggiamento DUPLICE DIFESA PENALE per imputazioni colpose e contravvenzionali A richiesta l Assicurato, la Società ratificherà incarico ad un Legale da Lui prescelto, oltre a quello già eventualmente incaricato dalla Compagnia di RC IMPUTAZIONI DOLOSE: rimborso spese, competenze ed onorari Legale subordinatamente ad archiviazione in istruttoria o assoluzione con sentenza definitiva passata in giudicato, compresi i casi di derubricazione reato a colposo Sono esclusi i casi di estinzione reato e/o la pena per qualsiasi causa e di richiesta di applicazione la pena ex Art 444 CPP -cd Patteggiamento- ILLECITI AMMINISTRATIVI: rimborso spese, competenze, onorari per l Opposizione all Autorità Competente in ogni ordine e grado avverso tutte le sanzioni comminate agli Assicurati, nel caso in cui il ricorso sia accolto anche parzialmente PROCEDIMENTI DISCIPLINARI: rimborso spese, competenze, onorari per la difesa in procedimenti promossi da Ordini Professionali qualora siano conseguenti a imputazioni penali o illeciti amministrativi a condizione che il ricorso/opposizione sia integralmente accolto MATERIA CONTRIBUTIVA, FISCALE, TRIBUTARIA, CONTABILE ED AFFINE: rimborso spese di difesa in sede penale per imputazioni colpose, contravvenzionali e dolose subordinatamente ad archiviazione in istruttoria o assoluzione con sentenza definitiva passata in giudicato Sono esclusi i casi di estinzione reato e/ o la pena per qualsiasi causa e di richiesta di applicazione la pena ex Art 444 CPP -cd patteggiamento-, nonché ammissione all oblazione La garanzia è altresì prestata per i Ricorsi avverso gli Illeciti amministrativi previsti nelle materie indicate, a condizione che il Ricorso venga integralmente accolto Sono compresi i Ricorsi avanti alla Commissione Tributaria Provinciale e Regionale, escluso Corte di Cassazione, a condizione che il Ricorso venga integralmente accolto ESCLUSIONI GENERALI E DI RISCHIO L assicurazione è prestata per quanto espressamente indicato nelle Condizioni Generali nonché in quelle Particolari previste, ed è comunque esclusa per: assistenza legale per Illeciti amministrativi, partecipazione e assegnazione di appalti, fatti la circolazione, controversie amministrative (ricorso o istanza di revisione di decisioni amministrative promossi in sede amministrativa avanti l autorità amministrativa competente o sede giurisdizionale amministrativa per la tutela di diritti e/o interessi legittimi l Assicurato), materia contrattuale, societaria, successioni, donazioni; vertenze derivanti da intermediazionecompravendita e permuta di immobili, terreni, beni mobili registrati, titoli di credito, azioni, obbligazioni e strumenti finanziari derivati; azioni revocatorie fallimentari, morosità, prelazione, materia contributiva, fiscale, tributaria, contabile ed affine, procedimenti disciplinari, riscatto in contratti di locazione anche finanziaria, controversie con Istituti od Enti Previdenziali, con Compagnie di Assicurazione, fatto salvo quanto previsto alla voce DIFESA IN SEDE CIVILE PER VERTENZE EXTRACONTRATTUALI per la chiamata in causa la Garante RC, recupero crediti anche per resistere alle richieste di crediti vantati da terzi, perizie di parte ove non sussista contestazione, fatto salvo quanto previsto dalla specifica estensione ove richiamata; spese di consulenza se non seguita da trattativa stragiudiziale e/o azione processuale esperita dallo stesso Legale, pagamento di sanzioni pecuniarie, comprese le somme irrogate a tale titolo da qualsiasi organo giurisdizionale e autorità, 6 di 7 UCA ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI SpA Sede e Direzione Generale in TORINO - Via San Francesco da Paola n 22 Tel Fax uca@uca-assicurazionecom - wwwuca-assicurazionecom - Numero iscrizione Registro le Imprese di Torino, Cod Fisc, PIVA N REATorino 5282 Numero Iscrizione Sezione I Albo Imprese ISVAP N /0/ Capitale Sociale iv - Provv Min 8/3/935 - DM n //984 - DM n /9/994TORINO

7 TUTELA LEGALE CLUB MEDICI NAZIONALE - Conv spese di trasferta, spese di domiciliazione Detenzione di sostanze radioattive, fatti conseguenti a tumulti popolari, eventi bellici, atti di terrorismo, vandalismo, terremoto, disastro ecologico, atomico, radioattivo, sciopero, serrate Sono escluse le vertenze tra il Contraente e gli Assicurati, nonché tra il Contraente-Assicurati e la Società UCA L assicurazione non è operante per quanto non inerente al rischio assicurato L assicurazione non garantisce le attività- funzioni collaterali e/o in qualsiasi modo connesse all attività dichiarata ed oggetto rischio assicurato, se non espressamente indicate in polizza e per le quali è stato corrisposto il relativo premio La garanzia non è prestata per vertenze relative a cessione-acquisto lo Studio Professionale, controversie tra il Legale Rappresentante, Soci, Associati, Amministratori, altri membri degli Organi Rappresentativi, trasformazione, fusione, incorporazione o partecipazioni in altre Società, partecipazione e assegnazione di appalti, fatti la circolazione Controversie amministrative (ricorso o istanza di revisione di decisioni amministrative promossi in sede amministrativa avanti l autorità amministrativa competente o sede giurisdizionale amministrativa per la tutela di diritti e/o interessi legittimi l Assicurato), azioni di regresso l Ente nei confronti Professionista e azioni di Responsabilità promosse dalla Corte dei Conti sia come invito a dedurre che per procedimenti giudiziari; controversie di lavoro con enti pubblici e con il servizio sanitario nazionale sia nel rapporto di lavoro dipendente che in convenzione, fatto salvo quanto previsto dalla specifica estensione ove richiamata ESTENSIONI FACOLTATIVE APPLICABILI ALLA CONVENZIONE se richiamate in polizza e per le quali sia stato corrisposto il relativo soprapremio F) RECUPERO PARCELLE PROFESSIONALI FASE STRAGIUDIZIALE - La garanzia prevede la trattazione diretta ed esclusiva in sede stragiudiziale da parte la Direzione la Società per il recupero le Parcelle Professionali oggetto l attività dichiarata in polizza il cui capitale sia non inferiore a Euro 000 e sino a Euro 50000, a condizione che il credito sia certo, liquido, esigibile e fondato su prova scritta L assicurazione vale per crediti di cui sia stata accertata l insolvenza trascorsi 90 giorni dal perfezionamento la presente polizza e verificatisi in Italia, Vaticano, SMarino ed è prestata per n 2 parcelle per anno assicurativo che dovranno essere denunciate alla Società entro 90 giorni successivi alla scadenza titolo o all accertamento l insolvenza, pena decadenza L Assicurato è tenuto a fornire la documentazione in copia occorrente per l attivazione la procedura bonaria di recupero credito (titolo, eventuali diffide, motivazioni l insolvenza, contestazioni debitore, ecc ) Al termine la trattazione la Società fornirà all Assicurato copia di tutta la documentazione correlata da una relazione circa l attività esperita, nonchè le considerazioni sul debitore La garanzia non è prestata per resistere ai crediti vantati da terzi, compensazioni La Società non è responsabile l esito la trattativa stragiudiziale credito che comunque non viene ceduto a UCA Esclusioni: la garanzia non è prestata per le vertenze contrattuali conseguenti a fatti o inadempimenti verificatisi nell AMBITO TERRITORIALE EUROPEO (Paesi UE, Svizzera, Vaticano, S Marino, Liechtenstein, Principato di Monaco, Andorra) e che in caso di giudizio sono trattate avanti all Autorità Giudiziaria degli stessi Paesi G) RECUPERO PARCELLE PROFESSIONALI FASE STRAGIUDIZIALE E GIUDIZIALE - La garanzia è estesa al pagamento le Spese Legali necessarie per il Recupero le parcelle professionali oggetto l attività dichiarata in polizza il cui capitale contestato sia superiore a Euro 000 e sino a euro 50000, a condizione che il credito sia certo, liquido, esigibile e fondato su prova scritta L assicurazione vale per crediti di cui sia stata accertata l insolvenza trascorsi 90 giorni dal perfezionamento la presente polizza e verificatisi in Italia, Vaticano, S Marino, ed è prestata per n 2 parcelle per anno assicurativo che dovranno essere denunciate alla Società entro i 90 giorni successivi alla scadenza titolo o all accertamento l insolvenza, pena decadenza La Società conferirà incarico al Legale liberamente scelto dall Assicurato nel Distretto di Corte d Appello competente in cui è ricompreso il Giudice competente a conoscere la vertenza, per lo svolgimento l attività di recupero La garanzia non è prestata per resistere ai crediti vantati da terzi, compensazioni Relativamente alla fase esecutiva la garanzia è operante sino a due successivi tentativi di esecuzione forzata per il medesimo credito In caso di mancato recupero o di disaccordo con la Società circa la possibilità di recupero credito, l Assicurato può intraprendere o proseguire autonomamente e a sue spese la procedura Ove fosse conseguito un risultato più favorevole di quello prospettato dalla Società entro 360 giorni dall inizio autonomo l azione, la Società sarà tenuta a rimborsare le Spese Legali sostenute e non recuperate per la fase giudiziale entro il massimale di Euro 5000 per vertenze, una volta trasmessa la documentazione relativa al capitale recuperato e alle Spese Legali Esclusioni: la garanzia non è prestata per le vertenze contrattuali conseguenti a fatti o inadempimenti verificatisi nell AMBITO TERRITORIALE EUROPEO (Paesi UE, Svizzera, Vaticano, S Marino, Liechtenstein, Principato di Monaco, Andorra) e che in caso di giudizio sono trattate avanti all Autorità Giudiziaria degli stessi Paesi H) CONTROVERSIE DI LAVORO CON ENTI PUBBLICI E CON IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE sia nel rapporto di lavoro dipendente che in convenzione L assicurazione vale per fatti insorti trascorsi 20 giorni dal perfezionamento presente contratto o dall inserimento in garanzia l Assicurato Massimale Euro 2000 per vertenza e anno assicurativo, salvo sia stato garantito massimale inferiore In caso di interruzione rapporto l insorgenza sinistro è fissata nel momento in cui la parte ne riceve la prima comunicazione Esclusioni: ricorsi collettivi, spese di soccombenza, azioni di regresso l Ente nei confronti Professionista e Azione di Responsabilità promossa dalla Corte dei Conti UCA ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI SpA Sede e Direzione Generale in TORINO - Via San Francesco da Paola n 22 Tel Fax uca@uca-assicurazionecom - wwwuca-assicurazionecom - Numero iscrizione Registro le Imprese di Torino, Cod Fisc, PIVA N REATorino 5282 Numero Iscrizione Sezione I Albo Imprese ISVAP N /0/ Capitale Sociale iv - Provv Min 8/3/935 - DM n //984 - DM n /9/994TORINO 7 di 7

8 MODELLO INFORMATIVA PRIVACY Informativa ai sensi e per gli effetti di cui all art 3, Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n 96 (Codice in materia di protezione dei dati personali) Gentile Signore/a, desideriamo informarla che il Dlgs n giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela le persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela la Sua riservatezza e dei Suoi diritti Ai sensi l'articolo 3 Dlgs n96/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: Finalità trattamento cui sono destinati i dati I dati raccolti sono finalizzati all espletamento dei seguenti servizi: Tutti i dati comunicati dai soggetti interessati, sono trattati esclusivamente per adempimenti connessi all'attività economica l'azienda, in particolare: - per l'inserimento nelle anagrafiche nei database informatici aziendali; - per l'elaborazione di statistiche interne; - per redigere relazioni tecniche in merito a servizi richiesti da clienti e/o potenziali, - per l'emissione di documenti di trasporto, fatture e note accredito; - per l'emissione di preventivi e offerte a clienti attivi e/o potenziali; - per l'emissione di richieste di offerte a fornitori attivi e/o potenziali; - per la tenuta la contabilità ordinaria e IVA; - per la gestione di incassi e pagamenti; - per l'invio di informative commerciali inerenti la propria attività o quella di aziende collegate a clienti attivi e/o potenziali; - per soddisfare gli obblighi previsti dalle norme di legge, dai regolamenti, dalla normativa comunitaria, da norme civilistiche e fiscali Ai fini l indicato trattamento, il titolare potrà venire a conoscenza di dati definiti sensibili ai sensi DLgs n 96/2003, quali quelli idonei a rivelare l origine razziale od etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l adesione ai partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, lo stato di salute e la vita sessuale Natura conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto a rispondere 2 Il trattamento sarà effettuato con sistemi manuali ed automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse, sulla base dai dati in nostro possesso e con l impegno da parte Sua/Vostra di comunicarci tempestivamente eventuali correzioni, integrazioni e/o aggiornamenti 3 Nell ambito dei trattamenti descritti è necessaria la conoscenza e la memorizzazione di informazioni relative a dati anagrafici, codice fiscale, partita iva, dati contabili L eventuale non comunicazione, o comunque errata, di una le informazioni indicate ha come conseguenze emergenti: L impossibilità titolare di garantire la congruità trattamento stesso ai patti contrattuali per cui esso sia eseguito; La possibile mancata corrispondenza dei risultati trattamento stesso agli obblighi imposti dalla normativa fiscale, amministrativa o lavoro cui esso è indirizzato Il conferimento dei propri dati personali, da parte dei soggetti che intendono aprire un rapporto commerciale con lanostra azienda, anche se puramente informativo sulle nostre attività /servizi, e' da ritenersi facoltativo, ma il loro eventuale mancato conferimento potrebbe comportare la mancata prosecuzione rapporto, suo corretto svolgimento e degli eventuali adempimenti di legge, anche fiscali I dati sono conservati presso la sede operativa lanostra ditta, per il tempo prescritto dalle norme civilistiche e fiscali Ambito di comunicazione e diffusione dei dati 4 I Suoi/Vostri dati non sensibili potranno essere comunicati al fine di consentire l adempimento degli obblighi contrattuali o di legge: - a tutti i soggetti cui la facoltà di accesso a tali dati e' riconosciuta in forza di provvedimenti normativi; - ai nostri collaboratori, dipendenti, agenti e fornitori, nell'ambito le relative mansioni e/o di eventuali obblighi contrattuali con loro, inerenti i rapporti commerciali con gli interessati; - a società di factoring, società di recupero credito, società di assicurazione credito; - agli uffici postali, a spedizionieri e a corrieri per l'invio di documentazione e/o materiale; - a tutte quelle persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private (studi di consulenza legale, amministrativa e fiscale, studi di consulenza lavoro per la compilazione le buste paga, Uffici Giudiziari, Camere di Commercio, Camere ed Uffici Lavoro, ecc), quando la comunicazione risulti necessaria o funzionale allo svolgimento la nostra attività e nei modi e per le finalità sopra illustrate; - istituti bancari per la gestione d'incassi e pagamenti derivanti dall'esecuzione dei contratti I Suoi/Vostri dati sensibili potranno essere comunicati al fine di consentire l adempimento degli obblighi contrattuali o di legge: Ad Enti Pubblici e Privati, anche a seguito di ispezioni o verifiche (quali Uffici l Agenzia le Entrate, organi di Polizia Tributaria, Autorità Giudiziarie, Ispettorato Lavoro, ASL, Enti Previdenziali, ENASARCO, Camere di Commercio, INAIL, Uffici le Dogane) al solo fine di consentire l espletamento l incarico affidatoci Estremi identificativi titolare e responsabile 5 Il titolare trattamento è Vogliotti Broker Srl capitale sociale Euro 0000,00 (diecimila) via Brofferio, 3 02 Torino, in persona Legale Rappresentante pro-tempore Diritti di cui all art 7 DLgs n 96/ In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti titolare trattamento, ai sensi l'art7 Dlgs96/2003, che per Sua comodità riproduciamo integralmente: Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n 96 - Codice in materia di protezione dei dati personali Art 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti L'interessato ha diritto di ottenere la conferma l'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile 2 L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: a) l'origine dei dati personali; b) le finalità e modalità trattamento; c) la logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; Vogliotti Broker Srl capitale sociale Euro 0000,00 (diecimila) via Brofferio, Torino Iscrizione al registro le Imprese di Torino, codice fiscale e Partita IVA numero di iscrizione REA TO RUI B UIC telefono fax info@vogliottibrokerit

9 d) degli estremi identificativi titolare, dei responsabili e rappresentante designato ai sensi l'articolo 5, comma 2; e) dei soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio lo Stato, di responsabili o incaricati 3 L'interessato ha diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazion eagli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato 4 L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo la raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale Il sottoscritto interessato, con la firma apposta alla presente conferma di essere stato preventivamente informato dal titolare circa: a) Le finalità e le modalità trattamento cui sono destinati i dati; b) La natura obbligatoria o facoltativa conferimento dei dati; c) Le conseguenze i un eventuale rifiuto di rispondere; d) I soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili od incaricati, e l ambito di diffusione dei dati medesimi; e) I diritti di cui all art 7 DLgs n 96/2003; f) Gli estremi identificativi titolare e responsabile Per ricezione e presa visione, ai sensi l art 3 Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n 96 Firma Contraente * *Firma la persona fisica ovvero timbro la persona giuridica e firma di un procuratore Consenso l interessato al trattamento, comunicazione e diffusione dei propri dati personali Il sottoscritto interessato, con la firma apposta alla presente attesta il proprio libero consenso acciocché il titolare proceda ai trattamenti di propri dati personali come riportati a pagina la presente scheda, nonché alla loro comunicazione, nell ambito dei soggetti espressamente risultanti alla predetta pagina di tale scheda Prende altresì atto che l eventuale esistenza di dati sensibili fra quelli raccolti è indicata in modo chiaro e, conscio di ciò, estende il proprio consenso anche al trattamento ed alla comunicazione di tali dati vincolandolo comunque al rispetto di ogni altra condizione imposta per legge Firma Contraente * *Firma la persona fisica ovvero timbro la persona giuridica e firma di un procuratore Vogliotti Broker Srl capitale sociale Euro 0000,00 (diecimila) via Brofferio, Torino Iscrizione al registro le Imprese di Torino, codice fiscale e Partita IVA numero di iscrizione REA TO RUI B UIC telefono fax info@vogliottibrokerit

10 COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI Molo 7A Ai sensi le disposizioni D Lgs n 209/2005 (Codice le assicurazioni private) e regolamento ISVAP n 5/2006 in tema di norme di comportamento che devono essere osservate nell esercizio l attività di intermediazione assicurativa, gli intermediari: a) prima la sottoscrizione la proposta di assicurazione o, qualora non prevista, contratto, nonché in caso di modifiche di rilievo contratto o di rinnovo che comporti tali modifiche, consegnano al contraente copia documento (Allegato n 7B regolamento ISVAP) che contiene notizie sull intermediario stesso, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela contraente; b) prima la sottoscrizione la proposta di assicurazione o, qualora non prevista, contratto, illustrano al contraente - in modo corretto, esauriente e facilmente comprensibile - gli elementi essenziali contratto con particolare riguardo alle caratteristiche, alla durata, ai costi, ai limiti di copertura, agli eventuali rischi finanziari connessi alla sua sottoscrizione ed ad ogni altro elemento utile a fornire un informativa completa e corretta; c) sono tenuti a proporre o consigliare contratti adeguati alle esigenze di copertura assicurativa e previdenziale contraente, nonché, ove appropriato in relazione alla tipologia contratto, alla sua propensione al rischio; a tal fine acquisiscono dal contraente stesso ogni informazione che ritengono utile; d) informano il contraente la circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più le informazioni richieste pregiudica la capacità di individuare il contratto più adeguato alle sue esigenze; nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque un contratto assicurativo ritenuto dall intermediario non adeguato, lo informano per iscritto dei motivi l inadeguatezza; e) consegnano al contraente copia la documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia contratto stipulato e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto; f) possono ricevere dal contraente, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento : assegni bancari, postali o circolari, muniti la clausola di non trasferibilità, intestati o girati all impresa di assicurazione oppure all intermediario, espressamente in tale qualità; 2 ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto ; 3 denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di cinquecento euro annui per ciascun contratto Luogo e data Firma l intermediario Dichiarazione Contraente ai sensi l art49, comma 3, Regolamento Isvap n5/2006 Ragione sociale / Cognome Nome ( Contraente ) Indirizzo / cap / località ( Contraente ) Il sottoscritto Contraente dichiara di aver ricevuto copia la comunicazione informativa sugli obblighi di comportamento cui gli intermediari sono tenuti nei confronti dei contraenti Luogo e data Firma Contraente * *Firma la persona fisica ovvero timbro la persona giuridica e firma di un procuratore Vogliotti Broker Srl capitale sociale Euro 0000,00 (diecimila) via Brofferio, Torino Iscrizione al registro le Imprese di Torino, codice fiscale e Partita IVA numero di iscrizione REA TO RUI B UIC telefono fax info@vogliottibrokerit

11 Gentile Cliente, ai sensi la vigente normativa, l intermediario assicurativo ha l obbligo di consegnare al contraente il presente documento (Molo 7B) che contiene notizie sull intermediario stesso, su potenziali situazioni di conflitto di interessi e sugli strumenti di tutela contraente L inosservanza l obbligo di consegna è punita con sanzioni amministrative pecuniarie e disciplinari La invitiamo, quindi, a leggerla con attenzione e restituircene copia debitamente sottoscritta per presa visione INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DEL CONTRATTO, NONCHE IN CASO DI MODIFICHE DI RILIEVO DEL CONTRATTO O DI RINNOVO CHE COMPORTI TALI MODIFICHE PARTE I - Informazioni generali sull intermediario che entra in contatto con il Contraente Nota per il contraente Gli estremi identificativi e di iscrizione l Intermediario possono essere controllati visionando il Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi sul sito Internet wwwisvapit Cognome e nome l Intermediario* Qualifica Intermediario iscritto RUI Iscrizione al registro degli Intermediari assicurativi Numero* Data* Sezione* Attività svolta per conto di Ragione Sociale VOGLIOTTI BROKER SRL Sede Legale ed operativa Via Brofferio, 3 02 Torino (TO) Telefono Fax Posta elettronica info@vogliottibrokerit Sito internet wwwvogliottibrokerit Iscrizione nel Registro Unico degli Intermediari Numero Data Sezione B maggio 20 B - mediatori *se campi lasciati in bianco si deve intendere quale Intermediario: ELIA PIERFRANCO iscritto in data 0 marzo 202 nella sez B Rui al n Autorità competente alla vigilanza sull attività svolta ISVAP Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo Via Quirinale, ROMA PARTE II - Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d interessi a) Gli intermediari di cui alla Parte I, non detengono una partecipazione diretta o indiretta superiore al 0% capitale sociale o dei diritti di voto le Imprese di assicurazione rappresentate; b) Le Imprese rappresentate non detengono una partecipazione diretta o indiretta superiore al 0% capitale sociale o dei diritti di voto la società di intermediazione per la quale l intermediario opera; c) Riguardo al contratto proposto, l intermediario propone contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongono di consigliare esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione Su richiesta Contraente, Vogliotti Broker Srl potrà fornire la denominazione le Imprese di Assicurazioni con le quali lo stesso ha o potrebbe avere rapporti d affari PARTE III - Informazioni sugli strumenti di tutela contraente a) Ai sensi l art7 dlgs7 settembre 2005, n209, i premi pagati dal contraente agli intermediari e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite l intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio l intermediario stesso b) L attività di intermediazione è garantita da una polizza di assicurazione la responsabilità civile, che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali l intermediario o da negligenze, errori professionali ed infetà dei dipendenti, dei collaboratori o le persone cui operato l intermediario deve rispondere a norma di legge c) Il contraente e l assicurato hanno la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all autorità giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all Impresa e qualora non dovessero ritenersi soddisfatti dall esito reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte l impresa entro il termine massimo di quarantacinque giorni, può rivolgersi all ISVAP allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall impresa, scrivendo a: ISVAP Servizio Tutela degli Utenti - Via Quirinale n Roma (RM) Riservato alla direzione Luogo e data Firma l intermediario Dichiarazione Contraente ai sensi l art49, comma 2 e 3, Regolamento Isvap n5/2006 Il sottoscritto Contraente dichiara di aver ricevuto il presente documento a titolo di nota informativa ai sensi l art 49, 2 e 3 comma regolamento ISVAP n 5/2006 Luogo e data Firma Contraente * *Firma la persona fisica ovvero timbro la persona giuridica e firma di un procuratore Vogliotti Broker Srl capitale sociale Euro 0000,00 (diecimila) via Brofferio, Torino Iscrizione al registro le Imprese di Torino, codice fiscale e Partita IVA numero di iscrizione REA TO RUI B UIC telefono fax info@vogliottibrokerit

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