PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE POSSEDUTE DAL COMUNE DI ARI, AI SENSI DELL ART. 1, CO.

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1 PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE POSSEDUTE DAL COMUNE DI ARI, AI SENSI DELL ART. 1, CO. 612, DELLA LEGGE N. 190/2014.

2 Premessa Negli ultimi anni le esigenze di risanamento della finanza pubblica, dettate dalla necessità di perseguire obiettivi di riduzione della spesa delle Pubbliche Amministrazioni, hanno interessato anche il settore delle partecipazioni delle Amministrazioni Pubbliche in organismi esterni. Infatti, il proliferare di questi ultimi è stato percepito come uno dei principali fattori dell incremento della spesa pubblica. Per tale motivo, nel corso degli anni si sono succeduti molteplici interventi normativi, i quali hanno avuto tutti quale comune denominatore il tentativo di eliminare, o quanto meno di ridurre considerevolmente, il novero degli organismi partecipati dalle Pubbliche Amministrazioni. Lo scopo perseguito era quello di riorganizzare, secondo criteri di efficacia ed efficienza e contemporaneamente di riduzione della spesa, un settore che aveva vissuto una fase di estrema ed incontrollata espansione. L ultimo intervento del legislatore in materia è stato costituito dalle disposizioni contenute nei commi 611 e seguenti dell art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, la Legge di stabilità per l anno Tali norme, riprendendo e sviluppando ulteriormente il quadro normativo risultante dal disposto dell art. 3, commi 27 e 29, della legge n. 244/2007 (Legge di stabilità 2008), hanno dettato un nuovo indirizzo in materia, orientato ad una logica di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente detenute dalle Pubbliche Amministrazioni, al fine di perseguire, attraverso la riduzione di tali società e partecipazioni, gli obiettivi di coordinamento della finanza pubblica, di contenimento della spesa, di buon andamento dell azione amministrativa e di tutela della concorrenza e del mercato. Lo strumento per raggiungere tali finalità è stato individuato nella predisposizione di un Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, che ogni Amministrazione interessata deve approvare, individuando contestualmente le modalità e i tempi della sua attuazione, nonché esponendo in dettaglio i risparmi da conseguire. Come espressamente prescritto dall art. 1, co. 612, della legge n. 190/2014, il Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie deve essere necessariamente corredato da una relazione tecnica, che deve esplicitarne la ratio e i criteri di predisposizione e che, unitamente al Piano medesimo, deve essere trasmessa alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell Ente. Nel Comune di Ari la redazione della relazione tecnica propedeutica all approvazione del Piano operativo di razionalizzazione è stata devoluta alla competenza dell Ufficio economico-finanziario, tra le cui attribuzioni rientrano anche quelle in materia di acquisizione, gestione e dismissione delle partecipazioni societarie dell Ente. La predetta relazione tecnica ha avuto il compito di ricostruire ed illustrare il quadro delle partecipazioni societarie attualmente detenute dal Comune di Ari, evidenziando la sussistenza dei presupposti per la conservazione o per la dismissione delle predette partecipazioni, nonché i limiti entro cui è possibile tale conservazione. Quadro normativo di riferimento L art. 3, comma 27, della legge n. 244/2007 dispone che, al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le Amministrazioni di cui all articolo 1, comma 2, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o

3 mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. È sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale (omissis). L art. 71, comma 1, lett. b), della legge 18 giugno 2009, n. 69, modificando il comma 27, ha limitato l efficacia di tale disposizione alle sole società direttamente partecipate dalle Pubbliche Amministrazioni, escludendo esplicitamente le compagini societarie di secondo livello. Il comma 29 dell art. 3 della legge n. 244/2007 dispone che, entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Amministrazioni di cui all articolo 1, comma 2, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, cedano a terzi le società e le partecipazioni vietate ai sensi del precedente comma 27. L art. 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha disposto la proroga di dodici mesi del termine fissato dal comma 29 dell articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, relativo alla vendita delle partecipazioni ritenute non strettamente necessarie ai fini istituzionali e all adozione della deliberazione di ricognizione delle società partecipate. Dando seguito al Piano Cottarelli, il documento dell agosto 2014 con il quale l allora commissario straordinario alla spending review auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa a circa 1.000, la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità per il 2015), ha imposto agli Enti locali l avvio un processo di razionalizzazione che possa produrre risultati già entro la fine del Nello specifico, l art. 1, comma 611, della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano, gli Enti Locali, le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, le Università e gli Istituti di istruzione universitaria pubblici e le Autorità portuali, a decorrere dal 1 gennaio 2015, devono avviare un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, che permetta di conseguire la riduzione delle medesime entro il 31 dicembre Il medesimo comma 611 dell art. 1 indica i criteri generali cui deve ispirarsi il predetto processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute: 1. eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni; 2. soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti; 3. eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni; 4. aggregazione delle società di servizi pubblici locali di rilevanza economica; 5. contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni. A sua volta, il comma 612 del medesimo art. 1 della legge n. 190/2014 prevede che i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, i Presidenti delle Province, i Sindaci e gli altri organi di vertice delle Pubbliche Amministrazioni di cui al comma 611, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, devono definire e approvare, entro il 31 marzo 2015, un Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o

4 indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione di tale Piano, l esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Il medesimo comma 612 precisa che al Piano operativo deve essere allegata una specifica relazione tecnica e, inoltre, che il Piano, corredato da tale relazione, deve essere trasmesso alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell Amministrazione, con la precisazione che la pubblicazione costituisce adempimento degli obblighi di pubblicità e trasparenza ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e che, nel caso in cui essa sia omessa, è attivabile da chiunque l istituto dell accesso civico. Infine, ai sensi del predetto comma 612 dell art. 1, i Sindaci e gli altri organi di vertice delle Amministrazioni sopra indicate, sempre in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, entro il 31 marzo 2016 hanno l onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti attraverso l attuazione del Piano di razionalizzazione. Anche tale relazione a consuntivo deve essere trasmessa alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet istituzionale dell Amministrazione interessata, in quanto tale pubblicazione costituisce adempimento degli obblighi di pubblicità e trasparenza ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013. Ambito di applicazione delle disposizioni di cui all art. 1, commi 611 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n Le disposizioni contenute nei commi da 611 a 614 della legge n. 190/2014, combinate con quelle di cui all art. 3, commi 27 e 29, della legge n. 244/2007, hanno ad oggetto la razionalizzazione e l eventuale dismissione delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dalle Pubbliche Amministrazioni, e perseguono l obiettivo di addivenire in tempi rapidi ad una riduzione del numero delle società a partecipazione pubblica esistenti. Dal tenore del richiamato disposto normativo si evince chiaramente che tali prescrizioni legislative non hanno ad oggetto tutte le tipologie di partecipazione detenute dalle Pubbliche Amministrazioni in organismi esterni, bensì solo quelle relative a compagini societarie. Più precisamente, tra gli organismi partecipati coinvolti, che sono oggetto del prescritto Piano di razionalizzazione, rientrano le Società partecipate, le Società consortili, le Società cooperative e le Società istituite sulla base di leggi regionali o speciali. Al contrario, restano esclusi dal novero dei soggetti coinvolti dalle disposizioni della legge n. 190/2014, e quindi dal Piano di razionalizzazione, le Aziende speciali, le Istituzioni, le Associazioni, le Fondazioni, le Aziende consortili e i Consorzi previsti da leggi speciali. Organismi esterni partecipati dal Comune di Ari Alla luce degli esiti della ricognizione effettuata dall Ufficio finanziario dell Ente con la relazione tecnica propedeutica alla predisposizione del presente Piano, attualmente il Comune di Ari detiene le seguenti partecipazioni in organismi esterni: Denominazione S.A.S.I. S.p.A. Società Abruzzese per il Servizio Idrico Integrato Forma giuridica: Società Sede Lanciano (CH) Oggetto Gestione del Servizio Idrico Integrato nel territorio dell ATO n.6 Chietino Quota dell Ente 1,20% ( ,00) Capitale sociale ,00

5 per azioni Consorzio Comprensoriale del Chietino per lo smaltimento dei Rifiuti solidi urbani Forma giuridica: Consorzio intercomunale Fara Filiorum Petri (CH) Realizzazione e gestione di impianti di tipo comprensoriale per lo smaltimento dei rifiuti urbani e per la conduzione ed il recupero dei materiali 4,35% ( ) ,05 Nello specifico, con riferimento ai predetti organismi partecipati, la gestione integrale del Servizio Idrico Integrato, ivi compresi il servizio di acquedotto e la raccolta e la depurazione delle acque, è affidata in concessione, per il tramite dell A.T.O. di cui fa parte il Comune di Ari (A.T.O. n. 6 Chietino) ad un soggetto esterno partecipato dagli Enti che fanno parte dell A.T.O. medesimo, vale a dire la S.A.S.I. S.p.A. Società Abruzzese per il Servizio Idrico Integrato. Il soggetto gestore svolge la propria attività relativa al Servizio Idrico Integrato in modo del tutto autonomo ed indipendente dagli Enti partecipanti. Pertanto, il Comune di Ari non ha alcun potere di nominare propri rappresentanti all interno del Consiglio di amministrazione della società partecipata. Analogamente, l Ente non è titolare di alcuna competenza in merito alla determinazione del canone del servizio acquedotto e per la raccolta e la depurazione delle acque, non percepisce alcuna parte delle relative entrate e non partecipa in alcuna misura alle spese di gestione del relativo servizio. Pertanto, nei documenti contabili e di programmazione finanziaria dell Ente manca qualsiasi previsione di entrata e di spesa a riguardo. Quanto al servizio di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani, esso è stato affidato in concessione, nell ambito dell A.T.O. di cui fa parte il Comune di Ari, ad un Consorzio partecipato dagli Enti che fanno parte dell A.T.O. medesimo, vale a dire Consorzio Comprensoriale del Chietino per lo smaltimento dei Rifiuti solidi urbani. A sua volta, il Consorzio si avvale, per la concreta gestione del servizio, di una società esterna facente capo al medesimo, per quanto riguarda la raccolta differenziata, e di un altra società esterna, per quanto riguarda lo smaltimento della componente dei rifiuti non riciclabile. Il soggetto gestore svolge la propria attività relativa al servizio di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani in modo del tutto autonomo ed indipendente dagli Enti partecipanti al Consorzio. Pertanto, il Comune di Ari si limita a quantificare le tariffe della Tassa sui Rifiuti in misura tale da coprire i costi del servizio nella misura prestabilita dalla normativa vigente, così come comunicati dal soggetto gestore, ma non si avvale, nemmeno pro quota, di risorse umane e strumentali proprie. Pertanto, nelle scritture contabili dell Ente viene di norma inserito solo l importo dei proventi della Tassa sui rifiuti e l importo dei costi complessivi del servizio di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani che sono finanziati con i suddetti proventi. Le richiamate circostanze evidenziano che la partecipazione detenuta dal Comune di Ari nel Consorzio Comprensoriale del Chietino per lo smaltimento dei Rifiuti solidi urbani esula dall ambito di applicazione delle disposizioni contenute nei commi da 611 a 614 della legge n. 190/2014, le quali hanno ad oggetto la razionalizzazione e l eventuale dismissione soltanto delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dalle Pubbliche Amministrazioni e, quindi, nel caso di specie, soltanto la partecipazione detenuta dal Comune di Ari nella S.A.S.I. S.p.A. Società Abruzzese per il Servizio Idrico Integrato.

6 Connotati della partecipazione societaria detenuta dal Comune di Ari Alla luce delle risultanze della ricognizione operata in sede di relazione tecnica, emerge che il Comune di Ari detiene attualmente un unica partecipazione societaria, quella al capitale sociale della S.A.S.I. S.p.A. Società Abruzzese per il Servizio Idrico Integrato. La partecipazione del Comune di Ari alla S.A.S.I. S.p.A. è particolarmente esigua, in quanto ha ad oggetto solo una quota pari al 1,20% del capitale sociale complessivo della società. Da ciò consegue che il Comune di Ari non ha alcun potere di nominare propri rappresentanti all interno del Consiglio di amministrazione della società partecipata, né contribuisce con proprie risorse alla loro remunerazione. Inoltre, l Ente non è titolare di alcuna competenza in merito alla determinazione del canone del servizio acquedotto e per la raccolta e la depurazione delle acque, non percepisce alcuna parte delle relative entrate e non partecipa in alcuna misura alle spese di gestione del relativo servizio. Pertanto, nei documenti contabili e di programmazione finanziaria dell Ente manca qualsiasi previsione di entrata e di spesa a riguardo. Ciò comporta che, alla luce delle finalità di contenimento della spesa pubblica che sono alla base della richiamata normativa, la partecipazione societaria nella S.A.S.I. S.p.A. non produce, di norma, effetti di sorta sugli equilibri finanziari del Comune di Ari. Inoltre, le richiamate circostanze evidenziano che l Ente, anche in considerazione della esigua quota di partecipazione detenuta, non esercita una posizione di controllo sulla S.A.S.I. S.p.A., non dispone di un influenza rilevante su di essa, né può incidere in alcun modo sull assetto organizzativo e sulla concreta attività gestionale della medesima. Presupposti per la conservazione delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Ari Per quanto concerne l applicabilità della disciplina dettata dall art. 1, commi 611 e ss., della legge 23 dicembre 2014, n. 190, alla suddetta partecipazione societaria del Comune di Ari al capitale sociale della S.A.S.I. S.p.A., nel caso di specie, alla luce delle risultanze della richiamata Relazione tecnica, non sussistono i presupposti che sono alla base del processo di razionalizzazione perseguito dalla richiamata normativa. L attività svolta dalla società partecipata dal Comune di Ari, la S.A.S.I. S.p.A., ha ad oggetto la gestione integrale del Servizio Idrico Integrato, ivi compresi il servizio di acquedotto e la raccolta e la depurazione delle acque, per effetto di una concessione affidata per il tramite dell A.T.O. di cui fa parte il Comune di Ari (A.T.O. n. 6 Chietino). Ciò comporta che l attività della S.A.S.I. S.p.A., e quindi la relativa partecipazione da parte dell Ente, ha valenza strategica ed è strettamente necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali dell Ente medesimo, tra le quali deve essere necessariamente inclusa l organizzazione e la gestione di un servizio pubblico di interesse generale qual è, appunto, il Servizio Idrico Integrato. Per tale motivo, ai sensi dell art. 1, co. 611, n. 1), della legge n. 190/2014, non sussistono i presupposti di legge per procedere alla soppressione della predetta società ovvero alla dismissione della relativa partecipazione. Analogamente, la S.A.S.I. S.p.A. non rientra nel novero delle società che sono composte da soli amministratori oppure da un numero di amministratori superiore al numero dei dipendenti, ragion per cui, ai sensi dell art. 1, co. 611, n. 2), non sussiste alcuna ragione per la sua soppressione ovvero per la dismissione della quota di partecipazione detenuta dal Comune di Ari. A ciò si aggiunga che la S.A.S.I. S.p.A. svolge un attività, vale a dire la gestione del Servizio Idrico Integrato, che non costituisce oggetto anche dell attività svolta da altri organismi di qualsiasi genere partecipati dal Comune di Ari, e in particolare da altre società partecipate o da enti pubblici

7 strumentali, ragion per cui, anche ai sensi del numero 3) del comma 611, non sussiste la necessità di dismettere la relativa partecipazione societaria. Quanto alla finalità di contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali ovvero la riduzione delle relative remunerazioni, il Comune di Ari, come già evidenziato, non ha alcun potere di nominare propri rappresentanti all interno del Consiglio di amministrazione della società partecipata, né contribuisce con proprie risorse alla loro remunerazione. Inoltre, il soggetto gestore svolge la propria attività relativa al Servizio Idrico Integrato in modo del tutto autonomo ed indipendente dagli Enti partecipanti. Pertanto, l Ente non è titolare di alcuna competenza in merito alla determinazione del canone del servizio acquedotto e per la raccolta e la depurazione delle acque, non percepisce alcuna parte delle relative entrate e non partecipa in alcuna misura alle spese di gestione del relativo servizio. Per tale motivo, nei documenti contabili e di programmazione finanziaria dell Ente manca, di norma, qualsiasi previsione di entrata e di spesa a riguardo. Ciò determina che il caso di specie esula dalla fattispecie, prescritta dall art. 1, co. 611, n. 5), della legge n. 190/2014, che prevede di operare la razionalizzazione delle partecipazioni societarie contenendo i costi di funzionamento delle relative società, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero mediante la riduzione delle relative remunerazioni. Né, parimenti, appare realizzabile nel caso di specie l obiettivo di realizzare un processo di aggregazione tra più società a partecipazione pubblica che gestiscano servizi pubblici locali di rilevanza economica, così come auspicato dal n. 4) del comma 611, in quanto la S.A.S.I. S.p.A. costituisce l unica società partecipata che sia attiva nel campo della gestione del Servizio Idrico Integrato all interno del distretto territoriale su cui insiste il Comune di Ari ed esercita tale attività per la grandissima parte dei Comuni inseriti in tale circondario. Piano di razionalizzazione Le scadenze previste dalla normativa vigente per l approvazione ed attuazione del presente Piano operativo di razionalizzazione sono le seguenti: approvazione del Piano operativo e della relazione tecnica entro il 31 marzo 2015; pubblicazione del Piano e della relazione tecnica sul sito istituzionale dell Ente e trasmissione alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei conti; conclusione dell attuazione delle misure di razionalizzazione entro il ; trasmissione della relazione finale sui risultati conseguiti alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei conti entro il 31 marzo Il Piano di razionalizzazione deve presentare i seguenti contenuti essenziali: l individuazione delle azioni da intraprendere nell anno 2015 sulla base dei criteri previsti dal legislatore (dismissione delle società o delle quote di partecipazione contenimento dei costi di funzionamento); la definizione delle modalità secondo le quali perseguire gli obiettivi del Piano (liquidazione o alienazione delle società o delle quote di partecipazione detenute aggregazioni societarie riduzione dei compensi degli organi di amministrazione e controllo e delle spese per i servizi gestiti); la determinazione della tempistica per l adozione delle misure previste; l esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire.

8 Alla luce di tutte le circostanze precedentemente richiamate e vista la normativa di cui in premessa, è possibile concludere nel senso che il Comune di Ari intende conservare la partecipazione attualmente detenuta nel capitale sociale della S.A.S.I. S.p.A. Società Abruzzese per il Servizio Idrico Integrato, in quanto, nel caso di specie, sussistono i presupposti normativi per conservare tale partecipazione. Infatti, la partecipazione societaria in questione è di fondamentale importanza per l Ente, in quanto ha ad oggetto una società preposta allo svolgimento di un attività che possiede una rilevante valenza strategica ed è strettamente necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali dell Ente medesimo, tra le quali deve essere necessariamente inclusa l organizzazione e la gestione di un servizio pubblico di interesse generale qual è, appunto, il Servizio Idrico Integrato. Per tale motivo, ai sensi dell art. 1, commi 611 e ss., della legge n. 190/2014, non sussistono i presupposti di legge per procedere alla soppressione della predetta società ovvero alla dismissione della relativa partecipazione da parte del Comune di Ari. In tale contesto è invece perseguibile, per quanto di competenza e in potere di questo Ente, la finalità di garantire un sempre più elevato livello di efficienza, efficacia ed economicità dell attività di gestione del Servizio Idrico Integrato da parte della S.A.S.I. S.p.A. Lo strumento principale per raggiungere tale obiettivo è costituito dal contenimento dei costi di funzionamento della società partecipata, eventualmente, qualora possibile, mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché mediante la riduzione delle relative remunerazioni e delle spese per i servizi gestiti. Pertanto, nel corso del 2015 si prevede di perseguire una ulteriore razionalizzazione e riduzione dei costi generali e di gestione al fine di rendere il servizio in oggetto maggiormente competitivo. Tuttavia, allo stato attuale appare difficile quantificare sia l ammontare dei vantaggi economici conseguibili, sia i tempi di attuazione, soprattutto a causa della ridottissima e del tutto marginale capacità di questo Ente di incidere sulle politiche decisionali della società partecipata in oggetto, del cui capitale sociale esso detiene una quota estremamente esigua.

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