DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 luglio 2008 Disciplina del trasporto aereo di Stato. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
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1 DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 luglio 2008 Disciplina del trasporto aereo di Stato. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI SUNTO DEL DOCUMENTO INTERO DOCUMENTO
2 DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 luglio 2008 Disciplina del trasporto aereo di Stato. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI SUNTO DEL DOCUMENTO Art. 2. Trasporto aereo di Stato per ragioni sanitarie d'urgenza 1. Il trasporto aereo di Stato per ragioni sanitarie d'urgenza è disposto in favore di cittadini italiani gravemente ammalati o traumatizzati, nei casi di imminente pericolo di vita, quando non sono trasportabili con altri mezzi e non esiste nel luogo ove si trovano la possibilità di assisterli adeguatamente. 2. Può essere autorizzato il trasporto sanitario d'urgenza anche quando debbono essere eseguiti interventi sanitari entro limiti di tempo determinati ed improrogabili, come nel caso di trapianti di organi, per il trasporto di organi da trapianto o di personale sanitario per l'esecuzione dei trapianti stessi. Art. 4. Altre ipotesi di trasporto aereo di Stato 1. Altre forme di intervento possono riguardare cittadini italiani, dimoranti nel territorio della Repubblica o all'estero, quando sussistano condizioni di grave disagio connesse a situazioni di malattia o calamità oppure altri soggetti qualora contingenti ragioni connesse al ruolo svolto dall'italia nell'ambito delle Organizzazioni Internazionali e alla cura degli interessi nazionali ne rendano necessaria la concessione per l'assenza di altre modalità di trasporto, pubblico o privato, idonee a soddisfare l'esigenza. 2. L'utilizzo degli aeromobili di Stato può essere altresì disposto in favore di Capi di Stato, alte Autorità estere ed esponenti di enti di grande rilevanza, anche internazionale, quando lo richiedano l'interesse nazionale e la cura dei rapporti internazionali nonché per gli incaricati di missioni a carattere straordinario da effettuarsi in rappresentanza del Governo o del Presidente del Consiglio dei Ministri. Art. 5. Ammissione a bordo degli aeromobili di Stato Omissis.. per vedere l intero articolo vai al documento completo 3. Durante l'effettuazione del trasporto di cui all'art. 2 è ammessa la presenza a bordo, oltre al personale sanitario occorrente, di accompagnatori la cui assistenza sia ritenuta necessaria dalla Prefettura o dalla Rappresentanza diplomatica competente alla trattazione della richiesta. Art. 7. Modalità di presentazione delle richieste Omissis.. per vedere l intero articolo vai al documento completo 6. Le richieste di trasporto sanitario d'urgenza, sono rivolte dalle prefetture all'aeronautica militare che provvede direttamente alla loro trattazione secondo le procedure già in uso. Art. 9. Aeromobili e strutture Omissis.. per vedere l intero articolo vai al documento completo 3. L'Aeronautica militare assicura, continuativamente nell'arco delle 24 ore, la disponibilità immediata di un idoneo velivolo per l'effettuazione del trasporto sanitario
3 DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 luglio 2008 Disciplina del trasporto aereo di Stato. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Visto l'art. 8 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 1998, emanato d'intesa con il Ministro della difesa, concernente disciplina del trasporto aereo di Stato, di Governo e per il soccorso di ammalati e traumatizzati gravi e per ragioni umanitarie; Vista la direttiva 21 novembre 2000 concernente «Disciplina del trasporto aereo di Stato e per ragioni umanitarie"»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 settembre 2001 «Del trattamento degli ex Presidenti della Repubblica»"; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 luglio 2002 recante l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Visto l'accordo stipulato, ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero della difesa in data 5 maggio 2006 per disciplinare le modalità di attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 1998; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 luglio 2007; Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 settembre 2007 concernente «Disciplina del trasporto aereo di Stato»"; Viste le direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 novembre 2007 e 28 gennaio 2008 concernenti «Nuova disciplina del trasporto aereo di Stato. Direttiva sulla presenza a bordo di personale estraneo alla delegazione ma accreditato al seguito della stessa»"; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 gennaio 2008, emanato ai sensi dell'art. 746, quarto comma, del codice della navigazione; Ritenuta la necessità di assicurare, mediante il trasporto aereo, il supporto necessario all'espletamento delle più elevate funzioni di Stato, di Governo, la salvaguardia della vita umana ed il soccorso dei cittadini, la tutela della sicurezza e la cura di rilevanti interessi pubblici in campo nazionale ed internazionale e di dovere, a tal fine, procedere all'adeguamento delle finalità e dei criteri di effettuazione del trasporto aereo di Stato onde conseguire il più alto livello di efficienza nell'impiego delle strutture e degli aeromobili ad esso dedicati; Su proposta del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delegato; E m a n a la seguente direttiva:
4 Art. 1. Trasporto aereo di Stato 1. Il trasporto aereo di Stato corrisponde alla finalità di conferire certezza nei tempi e celerità nei trasferimenti delle Autorità di cui al comma 3 per consentire alle stesse di attendere più efficacemente e compiutamente allo svolgimento dei propri compiti istituzionali, ovvero ad assicurare loro un adeguato livello di tutela o il trattamento protocollare connesso al rango rivestito. 2. Il trasporto aereo di Stato ha, inoltre, lo scopo di assicurare il trasporto sanitario di urgenza, di sicurezza e le altre forme di intervento ai sensi degli articoli 2, 3 e Il trasporto aereo di Stato è disposto, per le finalità di cui al comma 1, in favore delle seguenti Autorità: a) Presidente della Repubblica; b) Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati; c) Presidente del Consiglio dei Ministri; d) Presidente della Corte costituzionale; e) ex Presidenti della Repubblica. 4. Fermi restando i criteri generali di cui all'art. 6, può essere disposto il trasporto aereo di Stato per i Ministri e per le delegazioni ufficiali degli Organi costituzionali, ove ricorrano entrambe le condizioni di seguito indicate: a) sussistono comprovate ed inderogabili esigenze di trasferimento connesse all'efficace esercizio delle funzioni istituzionali; b) non sono disponibili voli di linea né altre modalità di trasporto compatibili con l'efficace svolgimento di dette funzioni. 5. La disposizione di cui al comma 4 può trovare applicazione ai Vice Ministri e ai Sottosegretari di Stato solo in casi eccezionali. Art. 2. Trasporto aereo di Stato per ragioni sanitarie d'urgenza 1. Il trasporto aereo di Stato per ragioni sanitarie d'urgenza è disposto in favore di cittadini italiani gravemente ammalati o traumatizzati, nei casi di imminente pericolo di vita, quando non sono trasportabili con altri mezzi e non esiste nel luogo ove si trovano la possibilità di assisterli adeguatamente. 2. Può essere autorizzato il trasporto sanitario d'urgenza anche quando debbono essere eseguiti interventi sanitari entro limiti di tempo determinati ed improrogabili, come nel caso di trapianti di organi, per il trasporto di organi da trapianto o di personale sanitario per l'esecuzione dei trapianti stessi. Art. 3. Trasporto aereo per finalità di sicurezza 1. Al di fuori delle previsioni di cui all'art. 1, ferme le competenze del Ministero dell'interno, il trasporto aereo di Stato può essere effettuato per finalità di sicurezza, nei casi, con le modalità e sui presupposti previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 luglio 2007, tenuto anche conto delle disposizioni di cui all'art. 9, ove siano accertate l'inadeguatezza ovvero l'eccessiva onerosità, finanziaria od organizzativa, delle esistenti forme di trasporto alternative. Art. 4. Altre ipotesi di trasporto aereo di Stato
5 1. Altre forme di intervento possono riguardare cittadini italiani, dimoranti nel territorio della Repubblica o all'estero, quando sussistano condizioni di grave disagio connesse a situazioni di malattia o calamità oppure altri soggetti qualora contingenti ragioni connesse al ruolo svolto dall'italia nell'ambito delle Organizzazioni Internazionali e alla cura degli interessi nazionali ne rendano necessaria la concessione per l'assenza di altre modalità di trasporto, pubblico o privato, idonee a soddisfare l'esigenza. 2. L'utilizzo degli aeromobili di Stato può essere altresì disposto in favore di Capi di Stato, alte Autorità estere ed esponenti di enti di grande rilevanza, anche internazionale, quando lo richiedano l'interesse nazionale e la cura dei rapporti internazionali nonché per gli incaricati di missioni a carattere straordinario da effettuarsi in rappresentanza del Governo o del Presidente del Consiglio dei Ministri. Art. 5. Ammissione a bordo degli aeromobili di Stato 1. L'utilizzo del trasporto aereo di Stato è consentito esclusivamente alle personalità destinatarie del volo e ai componenti della delegazione della missione istituzionale espressamente indicati nella richiesta di cui all'art È consentito in via del tutto eccezionale e previa rigorosa valutazione, l'imbarco di personale estraneo alla delegazione ma accreditato al seguito della stessa su indicazione dell'autorità anche in relazione alla natura del viaggio, al rango rivestito dalle Personalità trasportate, alle esigenze protocollari ed alle consuetudini, anche di carattere internazionale. 3. Durante l'effettuazione del trasporto di cui all'art. 2 è ammessa la presenza a bordo, oltre al personale sanitario occorrente, di accompagnatori la cui assistenza sia ritenuta necessaria dalla Prefettura o dalla Rappresentanza diplomatica competente alla trattazione della richiesta. Art. 6. Criteri generali di concessione del trasporto aereo di Stato 1. Il trasporto aereo di Stato è, in ogni caso, concesso secondo criteri di economicità e di impiego razionale delle risorse, previa rigorosa valutazione dell'impossibilità, dell'inopportunità o della non convenienza di ricorrere ad altri mezzi di trasporto, ovvero previa verifica delle specifiche esigenze di alta rappresentanza in relazione alla natura dell'evento. 2. Nell'ambito del trasporto aereo di Stato si considerano sempre prioritarie le esigenze del Presidente della Repubblica. 3. Le ulteriori valutazioni di priorità sono effettuate, in relazione alla disponibilità dei mezzi, sulla base della rilevanza degli impegni e del rango protocollare delle Autorità richiedenti. Art. 7. Modalità di presentazione delle richieste 1. Le richieste di fruizione degli aeromobili sono in ogni caso motivate in relazione alle specifiche finalità rispettivamente previste dagli articoli 1, 2, 3 e 4 nonché con attestazione, da parte degli organi di vertice dell'amministrazione richiedente, del rispetto dei criteri di cui all'art. 6. Le richieste sono altresì corredate dall'indicazione dei componenti della delegazione al seguito e delle altre persone eventualmente accreditate.
6 2. Le richieste sono rivolte alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - - Ufficio per i voli di Stato, di Governo e umanitari e inoltrate, per il tramite del Segretario Generale, alla firma del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri a ciò delegato. 3. Salve le specifiche comunicazioni dell'ufficio per i voli di Stato, di Governo e umanitari, in relazione a contingenti situazioni d'area, le richieste sono presentate, per i voli nazionali, con almeno 48 ore di preavviso e, per i trasporti all'estero, con i seguenti preavvisi: a) almeno 3 giorni prima della prevista partenza per i Paesi dell'unione europea; b) almeno 5 giorni per i restanti Paesi europei ad eccezione della Russia per la quale occorrono non meno di 15 giorni; c) almeno 3 giorni per i Paesi membri della NATO, ad esclusione degli Stati Uniti d'america per i quali occorre un preavviso di 4 giorni; d) almeno 8 giorni per i voli diretti in America Latina; e) almeno 15 giorni per i voli verso i Paesi dell'africa, dell'asia e dell'oceania. 4. Le soste intermedie tra la sede istituzionale dell'autorità e la sede della missione sono consentite solo in caso di necessità di scali tecnici, attestata dall'ufficio per i voli di Stato, di Governo e umanitari. 5. Ogni variazione del programma e della delegazione definiti nella richiesta di cui al comma 1 può essere richiesta solo per eccezionali, comprovate ed inderogabili ragioni, che sono comunicate immediatamente all'ufficio per i voli di Stato, di Governo e umanitari per l'autorizzazione. 6. Le richieste di trasporto sanitario d'urgenza, sono rivolte dalle prefetture all'aeronautica militare che provvede direttamente alla loro trattazione secondo le procedure già in uso. Art. 8. Organizzazione 1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri costituisce il centro di riferimento nonché la sede di coordinamento unitario del trasporto aereo di Stato. 2. L'Ufficio per i voli di Stato, di Governo e umanitari predispone gli strumenti di carattere normativo, amministrativo, tecnico e finanziario necessari per assicurare lo svolgimento del trasporto aereo di Stato in ogni circostanza di luogo e di tempo, fornisce gli elementi per la valutazione delle esigenze di trasporto, coordina continuamente l'impiego degli aeromobili di Stato, programma e dirige le operazioni aeree in occasione di eventi nazionali di particolare rilevanza, cura la negoziazione di accordi, anche in campo internazionale, con amministrazioni e con enti aventi competenza in materia di traffico aereo al fine di assicurare la priorità degli spostamenti degli aeromobili di Stato e propone l'attribuzione della qualifica di volo di Stato ad aeromobili, civili o militari, impiegati per il conseguimento di finalità istituzionali. Art. 9. Aeromobili e strutture 1. Il trasporto aereo di Stato è effettuato impiegando: a) in via primaria, gli appositi aeromobili acquisiti e gestiti dall'aeronautica militare, avvalendosi anche delle relative strutture; b) in via sussidiaria altri aeromobili militari, secondo l'accordo fra Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministero della difesa citato in premessa. 2. In caso di indisponibilità degli aeromobili di cui al comma 1, è consentito impiegare aeromobili di Stato od equiparati ai sensi degli articoli 744 e 746 del codice della navigazione appartenenti alle
7 Amministrazioni pubbliche o comunque sulla base di specifiche intese fra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le Amministrazioni predette. 3. L'Aeronautica militare assicura, continuativamente nell'arco delle 24 ore, la disponibilità immediata di un idoneo velivolo per l'effettuazione del trasporto sanitario d'urgenza. Art. 10. Attribuzione della qualifica di volo di Stato 1. La qualifica di volo di Stato, ai fini delle normative comunitarie e internazionali, è attribuita ad aeromobili civili e militari con le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato in attuazione dell'art. 746 del codice della navigazione. Art. 11. Abrogazioni 1. Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni in materia non compatibili con la presente direttiva e, in particolare: a) la direttiva 21 novembre 2000, «Disciplina del trasporto aereo di Stato e per ragioni umanitarie»; b) la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 settembre 2007, «Disciplina del trasporto aereo di Stato»; c) la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 novembre 2007, «Nuova disciplina del trasporto aereo di Stato. Direttiva sulla presenza a bordo di personale estraneo alla delegazione ma accreditato al seguito della stessa»; d) la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 gennaio 2008, «Nuova disciplina del trasporto aereo di Stato. Direttiva sulla presenza a bordo di personale estraneo alla delegazione ma accreditato al seguito della stessa». Roma, 25 luglio 2008 Il Presidente: Berlusconi Registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 2008 Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 9, foglio n. 110
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