Legge applicabile al divorzio e alla separazione personale *

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1 P7_TA-PROV(2010)0477 Legge applicabile al divorzio e alla separazione personale * Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 dicembre 2010 sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale (COM(2010)0105 C7-0315/ /0067(CNS)) (Procedura legislativa speciale consultazione cooperazione rafforzata) Il Parlamento europeo, vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2010)0105), visto l'articolo 81, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C7-0315/2010), vista la sua posizione del 16 giugno , con la quale ha approvato il progetto di decisione del Consiglio che autorizza una cooperazione rafforzata nel settore del diritto applicabile in materia di divorzio e di separazione legale, vista la decisione 2010/405/UE del Consiglio, del 12 luglio 2010, che autorizza una cooperazione rafforzata nel settore del diritto applicabile in materia di divorzio e di separazione legale 2, visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 14 luglio 2010, visti l'articolo 55 e l'articolo 74 octies, paragrafo 3, del suo regolamento, visti la relazione della commissione giuridica e i pareri della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A7-0360/2010), 1. approva la proposta della Commissione quale emendata; 2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'unione europea; 3. invita la Commissione a presentare con estrema urgenza una proposta di modifica del regolamento (CE) n. 2201/2003, limitata all'aggiunta di una clausola sulla competenza giurisdizionale, prima della revisione generale di tale regolamento, già promessa; 4. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento; 5. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione; 1 Testi approvati, P7_TA(2010) GU L 189 del , pag. 12.

2 6. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali. 1 Visto 2 vista la decisione [ ] del Consiglio del [ ] che autorizza una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale 1, 1 GU L [ ], [ ], p. [ ]. vista la decisione 2010/405/UE del Consiglio del 12 luglio 2010 che autorizza una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale 1, 1 GU L 189 del , pag Considerando 1 (1) L'Unione si prefigge di conservare e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia in cui sia assicurata la libera circolazione delle persone. Al fine di una progressiva istituzione di tale spazio, l'unione dovrebbe adottare misure nel settore della cooperazione giudiziaria nelle materie civili con implicazioni transnazionali. (1) L'Unione si prefigge di conservare e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia in cui sia assicurata la libera circolazione delle persone. Al fine di una progressiva istituzione di tale spazio, l'unione deve adottare misure nel settore della cooperazione giudiziaria nelle materie civili con implicazioni transnazionali, in particolare se necessario al buon funzionamento del mercato interno. 3 Considerando 2 (2) A norma dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'unione europea, il Consiglio stabilisce misure relative al diritto di famiglia aventi implicazioni transnazionali. (2) A norma dell'articolo 81 del trattato sul funzionamento dell'unione europea, le misure in questione includono quelle intese ad assicurare la compatibilità delle norme applicabili negli Stati membri in

3 materia di conflitto di leggi. 4 Considerando 6 (6) La Bulgaria, la Grecia, la Spagna, la Francia, l'italia, il Lussemburgo, l'ungheria, l'austria, la Romania e la Slovenia hanno successivamente trasmesso una richiesta alla Commissione manifestando l intenzione di instaurare tra loro una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile in materia matrimoniale e chiedendo alla Commissione di presentare al Consiglio una proposta al riguardo. (6) Il Belgio, la Bulgaria, la Germania, la Grecia, la Spagna, la Francia, l'italia, la Lettonia il Lussemburgo, l'ungheria, Malta, l'austria, il Portogallo, la Romania e la Slovenia hanno successivamente trasmesso una richiesta alla Commissione manifestando l intenzione di instaurare tra loro una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile in materia matrimoniale. Il 3 marzo 2010 la Grecia ha ritirato la sua richiesta. 5 Considerando 7 (7) Il [ ] il Consiglio ha adottato la decisione [ ] che autorizza una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale. (7) Il 12 luglio 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/405/UE che autorizza una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale. 6 Considerando 8 (8) Ai sensi dell'articolo 328, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'unione europea, al momento della loro instaurazione le cooperazioni rafforzate sono aperte a tutti gli Stati membri, fatto salvo il rispetto delle eventuali condizioni di partecipazione stabilite dalla decisione di autorizzazione. La partecipazione alle cooperazioni rafforzate resta inoltre (8) Ai sensi dell'articolo 328, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'unione europea, al momento della loro instaurazione le cooperazioni rafforzate sono aperte a tutti gli Stati membri, fatto salvo il rispetto delle eventuali condizioni di partecipazione stabilite dalla decisione di autorizzazione. La partecipazione alle cooperazioni rafforzate resta inoltre

4 possibile in qualsiasi altro momento, fatto salvo il rispetto, oltre che delle condizioni summenzionate, degli atti già adottati in tale ambito. possibile in qualsiasi altro momento, fatto salvo il rispetto, oltre che delle condizioni summenzionate, degli atti già adottati in tale ambito. La Commissione e gli Stati membri che partecipano a una cooperazione rafforzata dovrebbero adoperarsi per promuovere la partecipazione del maggior numero possibile di Stati membri. Il presente regolamento dovrebbe essere obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile soltanto negli Stati membri partecipanti conformemente ai trattati. 7 Considerando 9 bis (nuovo) (9 bis) Nell'ambito di applicazione materiale e il dispositivo della presente regolamento dovrebbero essere coerenti con il regolamento (CE) n. 2201/2003. Non dovrebbe tuttavia applicarsi all'annullamento del matrimonio. Il presente regolamento dovrebbe applicarsi solo allo scioglimento o all allentamento del vincolo matrimoniale. La legge designata dalle norme di conflitto del presente regolamento dovrebbe applicarsi alle cause del divorzio e della separazione personale. Questioni preliminari su argomenti quali la capacità giuridica e la validità di un matrimonio, e materie quali gli effetti del divorzio o della separazione personale sui rapporti patrimoniali, il nome, la responsabilità genitoriale, le obbligazioni alimentari o altri provvedimenti accessori ed eventuali dovrebbero essere determinate dalle norme di conflitto applicabili nello Stato membro partecipante interessato.

5 8 Considerando 10 (10) Al fine di definire con precisione il campo di applicazione territoriale del presente regolamento, è opportuno specificare gli Stati membri che partecipano alla cooperazione rafforzata. (10) Al fine di definire con precisione il campo di applicazione territoriale del presente regolamento, è opportuno specificare gli Stati membri che partecipano alla cooperazione rafforzata in conformità dell'articolo 1, paragrafo 2. 9 Considerando 10 bis (nuovo) (10 bis) Il presente regolamento dovrebbe presentare un carattere universale, vale a dire che le norme uniformi di conflitto di leggi possono designare indifferentemente la legge di uno Stato membro partecipante, la legge di uno Stato membro non partecipante o la legge di uno Stato non membro dell'unione europea. 10 Considerando 11 (11) Il presente regolamento dovrebbe essere applicato a prescindere dalla natura dell'autorità giurisdizionale adita. (11) Il presente regolamento dovrebbe essere applicato a prescindere dalla natura dell'autorità giurisdizionale adita. Se del caso, un'autorità giurisdizionale dovrebbe essere considerata adita ai sensi del regolamento (CE) n. 2201/2003.

6 11 Considerando 12 (12) Affinché i coniugi possano scegliere una legge applicabile con cui hanno legami stretti o, in mancanza di scelta, affinché al loro divorzio o separazione personale si applichi una siffatta legge, è opportuno che questa si applichi anche se non è la legge di uno Stato membro partecipante. Qualora sia designata la legge di un altro Stato membro, la rete istituita con decisione 2001/470/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa all'istituzione di una rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale potrà fornire informazioni alle autorità giurisdizionali sul contenuto della legge straniera. (12) Affinché i coniugi possano scegliere una legge applicabile con cui hanno legami stretti o, in mancanza di scelta, affinché al loro divorzio o separazione personale si possa applicare una siffatta legge, è opportuno che questa si applichi anche se non è la legge di uno Stato membro partecipante. Qualora sia designata la legge di un altro Stato membro, la rete istituita con decisione 2001/470/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa all'istituzione di una rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale, modificata dalla decisione n. 568/2009/CE del 18 giugno , potrebbe fornire informazioni alle autorità giurisdizionali sul contenuto della legge straniera. 1 GU L 168 del , pag Considerando 13 (13) Per aumentare la mobilità dei cittadini è necessario rafforzare la flessibilità, da un lato, e garantire una maggiore certezza del diritto, dall'altro. A tal fine, il presente regolamento dovrebbe potenziare l'autonomia delle parti in materia di divorzio e separazione personale riconoscendo una qualche possibilità di scelta in ordine alla legge applicabile al divorzio e alla separazione personale. Non è invece opportuno che tale possibilità sia estesa all annullamento del matrimonio, che è strettamente legato alle condizioni di validità del matrimonio e per il quale l autonomia delle parti è inappropriata. (13) Per aumentare la mobilità dei cittadini è necessario rafforzare la flessibilità, da un lato, e garantire una maggiore certezza del diritto, dall'altro. A tal fine, il presente regolamento dovrebbe potenziare l'autonomia delle parti in materia di divorzio e separazione personale riconoscendo una qualche possibilità di scelta in ordine alla legge applicabile al divorzio e alla separazione personale. 13

7 Considerando 14 (14) I coniugi dovrebbero poter scegliere, quale legge applicabile al divorzio e alla separazione personale, la legge di un paese con cui hanno un legame particolare o la legge del foro. La legge scelta dai coniugi deve essere conforme ai diritti fondamentali definiti nei trattati e nella Carta dei diritti fondamentali dell'unione europea. La possibilità di scegliere la legge applicabile al divorzio e alla separazione personale non dovrebbe ledere l'interesse superiore del minore. (14) I coniugi dovrebbero poter scegliere, quale legge applicabile al divorzio e alla separazione personale, la legge di un paese con cui hanno un legame particolare o la legge del foro. La legge scelta dai coniugi deve essere conforme ai diritti fondamentali riconosciuti nei trattati e nella Carta dei diritti fondamentali dell'unione europea. 14 Considerando 15 (15) Prima di designare la legge applicabile occorre che i coniugi abbiano accesso ad informazioni aggiornate relative agli aspetti essenziali della legge nazionale e dell'unione e delle procedure in materia di divorzio e di separazione personale. Per garantire l'accesso ad appropriate informazioni di qualità, la Commissione le aggiorna regolarmente nel sistema di informazione destinato al pubblico che si avvale di Internet, istituito con decisione 2001/470/CE del Consiglio. (15) Prima di designare la legge applicabile occorre che i coniugi abbiano accesso ad informazioni aggiornate relative agli aspetti essenziali della legge nazionale e dell'unione e delle procedure in materia di divorzio e di separazione personale. Per garantire l'accesso ad appropriate informazioni di qualità, la Commissione le aggiorna regolarmente nel sistema di informazione destinato al pubblico che si avvale di Internet, istituito con decisione 2001/470/CE del Consiglio, come modificata dalla decisione n. 568/2009/CE. 15 Considerando 15 bis (nuovo) (15 bis) Se i coniugi non sono in grado di giungere a un accordo sulla legge applicabile, essi dovrebbero seguire una

8 procedura di mediazione che preveda almeno una consulenza con un mediatore autorizzato. 16 Considerando 16 (16) La scelta illuminata di entrambi i coniugi è un principio essenziale del presente regolamento. Ciascun coniuge dovrebbe sapere esattamente quali sono le conseguenze giuridiche e sociali della scelta della legge applicabile. La possibilità di scegliere di comune accordo la legge applicabile dovrebbe far salvi i diritti e le pari opportunità per i due coniugi. A tal fine i giudici nazionali dovrebbero essere consapevoli dell'importanza di una scelta illuminata per entrambi i coniugi riguardo alle conseguenze giuridiche dell'accordo raggiunto. (16) La scelta illuminata di entrambi i coniugi è un principio essenziale del presente regolamento. Ciascun coniuge dovrebbe sapere esattamente quali sono le conseguenze giuridiche e sociali della scelta della legge applicabile. La possibilità di scegliere di comune accordo la legge applicabile dovrebbe far salvi i diritti e le pari opportunità per i due coniugi. A tal fine i giudici negli Stati membri partecipanti dovrebbero essere consapevoli dell'importanza di una scelta illuminata per entrambi i coniugi riguardo alle conseguenze giuridiche dell'accordo raggiunto. 17 Considerando 17 (17) Dovrebbero essere introdotte talune garanzie per assicurare che i coniugi siano consapevoli delle conseguenze della loro scelta. Come minimo l'accordo sulla scelta della legge applicabile dovrebbe essere redatto per iscritto, datato e firmato da entrambe le parti. Tuttavia, se la legge dello Stato membro partecipante in cui entrambi i coniugi hanno la residenza abituale prevede requisiti di forma supplementari, questi ultimi dovrebbero essere rispettati. Tali requisiti di forma supplementari possono ad esempio esistere in uno Stato membro partecipante in cui l'accordo è inserito nel contratto di (17) Occorre definire norme sulla validità sostanziale e formale, in modo da facilitare la scelta informata da parte dei coniugi e che il loro consenso sia rispettato nell'obiettivo di garantire la certezza del diritto ed un migliore accesso alla giustizia. Per quanto riguarda la validità formale, dovrebbero essere introdotte talune garanzie per assicurare che i coniugi siano consapevoli delle conseguenze della loro scelta. Come minimo l'accordo sulla scelta della legge applicabile dovrebbe essere redatto per iscritto, datato e firmato da entrambe le parti. Tuttavia, se la legge dello Stato membro partecipante in cui entrambi i

9 matrimonio. coniugi hanno la residenza abituale nel momento in cui è concluso l'accordo prevede requisiti di forma supplementari, questi ultimi dovrebbero essere rispettati. Tali requisiti di forma supplementari possono ad esempio esistere in uno Stato membro partecipante in cui l'accordo è inserito nel contratto di matrimonio. Se, nel momento in cui l'accordo è concluso, i coniugi hanno la residenza abituale in Stati membri partecipanti diversi che prevedono requisiti di forma diversi, sarà sufficiente il rispetto dei requisiti di forma di uno di questi Stati. Se, nel momento in cui è concluso l'accordo, uno solo dei due coniugi ha la residenza abituale in uno Stato membro partecipante che prevede requisiti di forma supplementari, questi ultimi dovrebbero essere rispettati. 19 Considerando 19 (19) In mancanza di scelta della legge applicabile, il presente regolamento dovrebbe introdurre norme di conflitto armonizzate basate su una serie di criteri di collegamento successivi fondati sull'esistenza di un legame stretto tra i coniugi e la legge in questione, al fine di garantire la certezza del diritto e la prevedibilità e impedire le situazioni in cui un coniuge domanda il divorzio prima dell altro per assicurarsi che il procedimento sia regolato da una legge che questi ritiene più favorevole alla tutela dei suoi interessi. Tali criteri di collegamento sono stati scelti in modo da assicurare che i procedimenti di divorzio o separazione personale siano disciplinati da una legge con cui i coniugi hanno un legame stretto, e sono fondati anzitutto sulla legge della residenza abituale dei coniugi. (19) In mancanza di scelta della legge applicabile, il presente regolamento dovrebbe introdurre norme di conflitto armonizzate basate su una serie di criteri di collegamento successivi fondati sull'esistenza di un legame stretto tra i coniugi e la legge in questione, al fine di garantire la certezza del diritto e la prevedibilità e impedire le situazioni in cui un coniuge domanda il divorzio prima dell altro per assicurarsi che il procedimento sia regolato da una legge che questi ritiene più favorevole alla tutela dei suoi interessi. È opportuno che la scelta dei criteri di collegamento sia tale da assicurare che i procedimenti di divorzio o separazione personale siano disciplinati da una legge con cui i coniugi hanno un legame stretto. 20

10 Considerando 19 bis (nuovo) (19 bis) Ove, ai fini dell'applicazione della legge di uno Stato, il presente regolamento si riferisce alla cittadinanza quale criterio di collegamento, la questione del modo in cui trattare i casi di cittadinanza plurima è determinata in conformità della legislazione nazionale, nel pieno rispetto dei principi generali dell'unione europea. 21 Considerando 19 ter (nuovo) (19 ter) Nell'ipotesi di una richiesta di una procedura volta a convertire una separazione personale in divorzio e in mancanza di scelta della legge applicabile ad opera delle parti, la legge che si applica alla separazione personale dovrebbe applicarsi anche al divorzio. Tale continuità promuoverebbe la prevedibilità per le parti e aumenterebbe la certezza giuridica. Se la legge applicata alla separazione personale non prevede la conversione della separazione personale in divorzio, in mancanza di scelta il divorzio dovrebbe essere disciplinato dalle norme di conflitto. Ciò non dovrebbe impedire ai coniugi di chiedere il divorzio in forza di altre norme stabilite dal presente regolamento. 22 Considerando 20 (20) In certe situazioni, quelle in cui la legge applicabile non prevede il divorzio o (20) In certe situazioni, quelle in cui la legge applicabile non prevede il divorzio o

11 non concede a uno dei coniugi, perché appartenente all uno o all altro sesso, pari condizioni di accesso al divorzio o alla separazione personale, dovrebbe tuttavia applicarsi la legge dell'autorità giurisdizionale adita. non concede a uno dei coniugi, perché appartenente all uno o all altro sesso, pari condizioni di accesso al divorzio o alla separazione personale, dovrebbe tuttavia applicarsi la legge dell'autorità giurisdizionale adita. Ciò non dovrebbe tuttavia pregiudicare la clausola relativa all'ordine pubblico (ordre public). 23 Considerando 21 (21) Considerazioni di interesse pubblico dovrebbero dare alle autorità giurisdizionali di uno Stato membro partecipante la possibilità, in circostanze eccezionali, di non tenere conto della legge straniera qualora la sua applicazione in una data fattispecie sia manifestamente contraria all ordine pubblico del foro. Tuttavia, le autorità giurisdizionali non dovrebbero poter applicare l'eccezione di ordine pubblico allo scopo di non tenere conto della legge di un altro Stato membro qualora ciò sia contrario alla Carta dei diritti fondamentali dell'unione europea, in particolare all'articolo 21 che vieta qualsiasi forma di discriminazione. (21) Considerazioni di interesse pubblico dovrebbero dare alle autorità giurisdizionali di uno Stato membro partecipante la possibilità, in circostanze eccezionali, di non tenere conto della legge straniera qualora l'applicazione di una sua disposizione in una data fattispecie sia manifestamente contraria all ordine pubblico del foro. Tuttavia, le autorità giurisdizionali non dovrebbero poter applicare l'eccezione di ordine pubblico allo scopo di non tenere conto di una disposizione della legge di un altro Stato membro qualora ciò sia contrario alla Carta dei diritti fondamentali dell'unione europea, in particolare all'articolo 21 che vieta qualsiasi forma di discriminazione. 24 Considerando 21 bis (nuovo) (21 bis) Laddove il presente regolamento si riferisce alla circostanza che la legge dello Stato membro partecipante in cui è adita l'autorità giurisdizionale non prevede il divorzio, ciò dovrebbe essere interpretato nel senso che la legge di tale Stato membro non contempla l'istituto del divorzio. In tal caso, l'autorità giurisdizionale non dovrebbe essere

12 obbligata a emettere una decisione di divorzio in virtù del presente regolamento. Laddove il presente regolamento si riferisce alla circostanza che la legge dello Stato membro partecipante in cui è adita l'autorità giurisdizionale non considera valido il matrimonio in questione ai fini della procedura di divorzio, ciò dovrebbe essere interpretato, fra l'altro, nel senso che tale matrimonio non esiste secondo la legge di tale Stato membro. In tal caso, l'autorità giurisdizionale non dovrebbe essere obbligata a emettere una decisione di divorzio o di separazione personale in virtù del presente regolamento. 25 Considerando 22 (22) Poiché in alcuni Stati e Stati membri partecipanti coesistono due o più sistemi giuridici o complessi di norme per questioni disciplinate dal presente regolamento, è opportuno prevedere in quale misura le disposizioni del presente regolamento si applicano nelle differenti unità territoriali. (22) Poiché in alcuni Stati e Stati membri partecipanti coesistono due o più sistemi giuridici o complessi di norme per questioni disciplinate dal presente regolamento, è opportuno prevedere in quale misura le disposizioni del presente regolamento si applicano nelle differenti unità territoriali o la misura in cui il presente regolamento si applica a categorie diverse di persone di tali Stati e Stati membri partecipanti. 26 Considerando 22 bis (nuovo) (22 bis) In mancanza di norme che designino la legge applicabile, i coniugi che scelgono la legge dello Stato di cui uno di essi ha la cittadinanza dovrebbero al tempo stesso indicare la legge di quale unità territoriale hanno convenuto di applicare ove lo Stato di cui si è scelta la

13 legge comprenda diverse unità territoriali, ciascuna delle quali ha il proprio sistema giuridico o un complesso di norme in materia di divorzio. 29 Articolo 1 paragrafo 1 bis (nuovo) 1 bis. Il presente regolamento non si applica alle seguenti materie, anche se si presentano semplicemente come una questione preliminare nell'ambito di un procedimento di divorzio o separazione personale: a) la capacità giuridica delle persone fisiche; b) l'esistenza, la validità o il riconoscimento di un matrimonio; c) l'annullamento di un matrimonio; d) il nome dei coniugi; e) gli effetti patrimoniali del matrimonio; f) potestà dei genitori; g) le obbligazioni alimentari; h) le amministrazioni fiduciarie e le successioni. 30 Articolo 1 paragrafo 2 2. Ai fini del presente regolamento, per Stato membro partecipante si intende uno Stato membro che partecipa alla cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale ai sensi della decisione [ ] del [Consiglio del [ ] che autorizza una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e 2. Ai fini del presente regolamento, per Stato membro partecipante si intende uno Stato membro che partecipa alla cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale ai sensi della decisione 2010/405/UE del Consiglio del 12 luglio 2010 che autorizza una cooperazione rafforzata nel settore della

14 alla separazione personale]. legge applicabile al divorzio e alla separazione personale o in virtù di una decisione adottata ai sensi dell'articolo 331, paragrafo 1, secondo o terzo comma, del trattato sul funzionamento dell'unione europea. 31 Articolo 1 bis (nuovo) Articolo 1 bis Relazione con il regolamento (CE) n. 2201/2003 Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione del regolamento (CE) n. 2201/ Articolo 1 ter (nuovo) Articolo 1 ter Definizione Ai fini del presente regolamento per "autorità giurisdizionale" si intendono tutte le autorità degli Stati membri partecipanti competenti per le materie rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento. 34 Articolo 3 paragrafo 1 alinea 1. I coniugi possono designare di comune accordo la legge applicabile al divorzio e alla separazione personale purché tale legge sia conforme ai diritti fondamentali 1. I coniugi possono designare di comune accordo la legge applicabile al divorzio e alla separazione personale purché si tratti di una delle seguenti leggi:

15 definiti dai trattati e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'unione europea e al principio dell'ordine pubblico, scegliendo una delle seguenti leggi: 39 Articolo 3 paragrafo 3 3. L'accordo di cui al paragrafo 2 è redatto per iscritto, datato e firmato da entrambi i coniugi. La forma scritta comprende qualsiasi comunicazione elettronica che permetta una registrazione durevole della clausola attributiva di competenza. Tuttavia, se la legge dello Stato membro partecipante in cui entrambi i coniugi hanno la residenza abituale nel momento in cui è concluso l'accordo prevede requisiti di forma supplementari per tali accordi, si applicano tali requisiti. Se la residenza abituale dei coniugi si trova in Stati membri partecipanti diversi e la legge di tali Stati membri prevede requisiti di forma differenti, l'accordo è valido, quanto alla forma, se soddisfa i requisiti della legge di uno dei due Stati. 3. Ove previsto dalla legge del foro, i coniugi possono anche designare la legge applicabile nel corso del procedimento dinanzi all'autorità giurisdizionale. In tal caso, quest'ultima mette agli atti tale designazione in conformità della legge del foro. 40 Articolo 3 paragrafo 4 4. Ove previsto dalla legge del foro, i coniugi possono del pari designare la legge applicabile nel corso del procedimento dinanzi all'autorità giurisdizionale. In tal caso, è sufficiente che quest'ultima metta agli atti tale designazione in conformità della legge del foro. soppresso 41

16 Articolo 3 bis (nuovo) Articolo 3 bis Consenso e validità sostanziale 1. L esistenza e la validità di un accordo sulla scelta della legge o di una sua disposizione si stabiliscono in base alla legge che sarebbe applicabile in virtù del presente regolamento se l'accordo o la disposizione fossero validi. 2. Tuttavia, un coniuge, al fine di dimostrare che non ha dato il suo consenso, può riferirsi alla legge del paese in cui ha la residenza abituale nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale, se dalle circostanze risulta che non sarebbe ragionevole stabilire l effetto del comportamento di questo coniuge secondo la legge prevista al paragrafo Articolo 3 ter (nuovo) Articolo 3 ter Validità formale 1. L'accordo di cui al paragrafo 3, paragrafi 1 e 2 è redatto per iscritto, datato e firmato da entrambi i coniugi. La forma scritta comprende qualsiasi comunicazione elettronica che permetta una registrazione durevole della clausola attributiva di competenza. 2. Tuttavia, se la legge dello Stato membro partecipante in cui entrambi i coniugi hanno la residenza abituale nel momento in cui è concluso l'accordo prevede requisiti di forma supplementari per accordi di questo tipo, si applicano tali requisiti.

17 3. Se i coniugi risiedono abitualmente in Stati membri partecipanti diversi nel momento in cui l'accordo è concluso e la legge di tali Stati stabilisce requisiti di forma differenti, l'accordo è valido, quanto alla forma, se soddisfa i requisiti della legge di uno dei due Stati. 4. Se, al momento in cui è concluso l'accordo, uno solo dei coniugi ha la residenza abituale in uno Stato membro partecipante e se tale Stato prevede requisiti di forma supplementari per questo tipo di accordo, si applicano tali requisiti. 43 Articolo 4 bis (nuovo) Articolo 4 bis Conversione della separazione personale in divorzio 1. In caso di conversione di una separazione personale in un divorzio, la legge applicata alla separazione personale si applica anche al divorzio, a meno che le parti abbiano convenuto diversamente ai sensi dell'articolo Tuttavia, se la legge applicata alla separazione personale non prevede la conversione della separazione in divorzio, si applica l'articolo 4, a meno che le parti abbiano convenuto diversamente ai sensi dell'articolo 3.

18 45 Articolo 7 bis (nuovo) Articolo 7 bis Divergenze fra legislazioni nazionali Nessuna disposizione del presente regolamento obbliga le autorità giurisdizionali di uno Stato membro partecipante, la cui legge non prevede il divorzio o non giudica il matrimonio in questione valido ai fini della procedura di divorzio, ad emettere una decisione di divorzio in virtù dell'applicazione del regolamento stesso. 46 Articolo 8 Stati con più sistemi giuridici Stati con due o più ordinamenti giuridici unità territoriali 1. Ove uno Stato si componga di più unità territoriali, ciascuna con una normativa propria in materia di divorzio e separazione personale, ogni unità territoriale è considerata come uno Stato ai fini della determinazione della legge applicabile ai sensi del presente regolamento. 1. Ove uno Stato si componga di più unità territoriali, ciascuna con una normativa propria in materia di divorzio e separazione personale, ogni unità territoriale è considerata come uno Stato ai fini della determinazione della legge applicabile ai sensi del presente regolamento. 1 bis. In relazione a tale Stato: a) ogni riferimento alla residenza abituale in quello Stato si intende come riferimento alla residenza abituale in un unità territoriale di tale Stato; b) ogni riferimento alla cittadinanza è inteso come riferimento all'appartenenza all'unità territoriale designata dalla legge di detto Stato o, in mancanza di norme pertinenti, all'unità territoriale scelta dai coniugi, o in mancanza di tale scelta, all'unità territoriale con la quale il

19 coniuge o i coniugi hanno il legame più stretto. 47 Articolo 8 bis (nuovo) Articolo 8 bis Stati con due o più ordinamenti giuridici conflitti interpersonali In relazione ad uno Stato con due o più ordinamenti giuridici o complessi di norme applicabili a categorie diverse di persone riguardanti materie disciplinate dal presente regolamento, ogni riferimento alla legge di tale Stato si intende come riferimento all'ordinamento giuridico determinato dalle norme in vigore in tale Stato. In mancanza di tali norme, si applica l'ordinamento giuridico o il complesso di norme con cui il coniuge o i coniugi hanno il legame più stretto. 48 Articolo 8 ter (nuovo) Articolo 8 ter Non applicazione del presente regolamento ai conflitti interni Uno Stato membro partecipante in cui diversi ordinamenti giuridici o complessi di norme si applicano a materie disciplinate dal presente regolamento non è tenuto ad applicare il presente regolamento a conflitti di leggi che riguardano unicamente tali diversi ordinamenti giuridici o complessi di norme. 49

20 Articolo 9 paragrafo 1 lettera a a) ai requisiti di forma per gli accordi relativi scelta della legge applicabile, nonché a) ai requisiti di forma per gli accordi relativi scelta della legge applicabile, conformemente all'articolo 3 ter, paragrafi da 2 a 4; nonché 51 Articolo 10 paragrafo 1 comma 2 Tuttavia, si applica anche l'accordo sulla scelta della legge applicabile concluso conformemente alla legge di uno Stato membro partecipante prima della data di applicazione del presente regolamento, sempre che soddisfi le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 3, primo comma. Tuttavia, si applica anche l'accordo sulla scelta della legge applicabile concluso prima della data di applicazione del presente regolamento, a condizione che sia conforme agli articoli 3 bis e 3 ter. 52 Articolo 11 paragrafo 1 1. Il presente regolamento non osta all'applicazione delle convenzioni bilaterali o multilaterali di cui uno o più Stati membri partecipanti sono parti contraenti al momento dell'adozione del presente regolamento e che riguardano materie disciplinate dal presente regolamento, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri partecipanti ai sensi dell'articolo 351 del trattato sul funzionamento dell'unione europea. 1. Il presente regolamento non osta all'applicazione delle convenzioni internazionali di cui uno o più Stati membri partecipanti sono parti al momento dell'adozione del presente regolamento o della decisione di cui all'articolo 1, paragrafo 2 e che disciplinano i conflitti di leggi in materia di divorzio o separazione.

21 53 Articolo 11 paragrafo 2 2. In deroga al paragrafo 1, il presente regolamento prevale, tra gli Stati membri partecipanti, sulle convenzioni riguardanti materie disciplinate dal presente regolamento, di cui uno o più Stati membri partecipanti sono parti contraenti. 2. Tuttavia, il presente regolamento prevale, tra Stati membri partecipanti, sulle convenzioni concluse esclusivamente tra due o più di essi nella misura in cui esse riguardano materie disciplinate dal presente regolamento. 54 Articolo 12 paragrafo 1 Entro il [cinque anni dopo la data di applicazione del presente regolamento], la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sull applicazione del presente regolamento. Tale relazione è corredata, se del caso, di proposte di modifica. 1. Entro cinque anni dopo la data di applicazione del presente regolamento e successivamente ogni cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sull applicazione del presente regolamento. Tale relazione è corredata, se del caso, di proposte di adeguamento del presente regolamento. 55 Articolo 12 paragrafo 1 bis (nuovo) 1 bis. A tal fine gli Stati membri partecipanti comunicano alla Commissione gli elementi pertinenti in ordine all'applicazione del presente regolamento da parte delle rispettive autorità giurisdizionali.

22 56 Articolo 13 paragrafo 2 bis (nuovo) 2 bis. Per gli Stati membri partecipanti in virtù di una decisione adottata in conformità dell'articolo 331, paragrafo 1, secondo o terzo comma del trattato sul funzionamento dell'unione europea, il presente regolamento si applica a decorrere dalla data indicata nella decisione in questione.

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