CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE POLI, CESA, RUGGERI, BINETTI, OCCHIUTO, DELFINO, TASSONE, BOSI, MONDELLO

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1 Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI POLI, CESA, RUGGERI, BINETTI, OCCHIUTO, DELFINO, TASSONE, BOSI, MONDELLO Disposizioni concernenti la disciplina della pensione di reversibilità in favore dei superstiti e la rivalutazione automatica dei trattamenti di pensione Presentata l 8 marzo 2011 ONOREVOLI COLLEGHI! La presente proposta di legge interviene nell ambito della disciplina normativa dei trattamenti pensionistici ai superstiti per ovviare ad alcune distorsioni intervenute nell applicazione della normativa stessa nel corso degli ultimi anni. Tali distorsioni riguardano principalmente due aspetti: 1) le modalità di erogazione del trattamento di reversibilità in presenza di cumulo con altri redditi del coniuge avente diritto; 2) la concessione del trattamento di reversibilità senza limiti di età per il coniuge avente diritto e senza una durata minima del matrimonio tra il pensionato deceduto e il coniuge superstite. Per quel che riguarda la prima questione, è un dato di fatto che la normativa vigente sul cumulo della pensione ai superstiti con altri redditi in possesso degli aventi diritto penalizza fortemente chi dichiara regolarmente i propri redditi rispetto a chi lavora nell economia sommersa. Com è noto di recente è stata ampliata dal legislatore la possibilità di cumulo dei redditi da pensione con redditi da lavoro, proprio perché si era constatato che un eccesso di imposizione fiscale portava automaticamente all evasione. È stata proprio la volontà di lottare contro il lavoro sommerso che ha spinto il legislatore ad ampliare la casistica per la concessione della possibilità di cumulo dei redditi.

2 Atti Parlamentari 2 Camera dei Deputati 4150 Allo stesso modo, la presente proposta di legge interviene sulla pensione di reversibilità al fine di evitare un eccessiva penalizzazione per quei coniugi superstiti titolari di altri redditi. Attualmente le fasce di riduzione del trattamento pensionistico sono articolate nel seguente modo: a) 25 per cento se l avente diritto, oltre alla pensione, è titolare di un reddito annuo superiore a tre volte il trattamento minimo, che per il 2011 è pari a ,65 euro; b) 40 per cento se l avente diritto, oltre alla pensione, è titolare di un reddito annuo superiore a quattro volte il trattamento minimo, che per il 2011 è pari a ,20 euro; c) 50 per cento se l avente diritto, oltre alla pensione, è titolare di un reddito annuo superiore a cinque volte il trattamento minimo, che per il 2011 è pari a ,75 euro. Ricordiamo che secondo la normativa vigente il coniuge superstite percepisce al massimo il 60 per cento del trattamento pensionistico spettante al coniuge deceduto e una percentuale anche inferiore nel caso in cui sussistano altri aventi diritto, ad esempio figli minori. Un ulteriore riduzione dovuta al cumulo dei redditi comporta, quindi, una forte penalizzazione proprio nel momento in cui i bisogni crescono per il venire meno di un reddito e per l avanzare dell età. La decurtazione appare come un appropriazione indebita da parte dello Stato, se si considera che la reversibilità è una prestazione di tipo previdenziale (e non assistenziale) che si basa sull ammontare dei contributi versati dal lavoratore venuto meno. Si tratta di un anomalia del sistema pensionistico che di fatto premia coloro che vivono nel sommerso e danneggia coloro che denunciano regolarmente i propri redditi. Si propone pertanto la rimodulazione di tutte le aliquote nel seguente modo: a) fino a cinque volte il trattamento minimo dell Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) non è applicata alcuna riduzione; b) tra le cinque e le otto volte il trattamento minimo dell INPS è applicata una riduzione del 25 per cento; c) tra le otto e le dieci volte il trattamento minimo dell INPS è applicata una riduzione del 40 per cento; d) oltre le dieci volte il trattamento minimo dell INPS è applicata una riduzione del 50 per cento. Negli ultimi anni (e passiamo alla seconda questione affrontata dalla presente proposta di legge) abbiamo assistito all attribuzione sempre più frequente di assegni pensionistici a persone che non ne avrebbero, sul piano morale, diritto. Accade spesso, infatti, che la pensione di reversibilità sia riconosciuta a persone anche molto giovani che abbiano contratto matrimonio con il de cuius negli ultimi mesi di vita o addirittura in punto di morte, beneficiando del relativo trattamento pensionistico per decenni con evidente aggravio per le casse degli enti previdenziali. Questo è un fenomeno di malcostume sul quale occorre intervenire per introdurre un criterio di maggiore selettività nell erogazione della spesa per pensioni di reversibilità. Operando una maggiore selezione si conseguirebbero discrete economie nell erogazione della spesa che potrebbero parzialmente coprire il maggiore fabbisogno derivante dalla modifica delle aliquote percentuali di riduzione del trattamento pensionistico di reversibilità in caso di cumulo con redditi preesistenti del superstite. La presente proposta di legge interviene, inoltre, sulla materia della perequazione automatica dei trattamenti pensionistici.

3 Atti Parlamentari 3 Camera dei Deputati 4150 Il sistema di indicizzazione ha determinato negli anni un progressivo e iniquo impoverimento di tutti i trattamenti pensionistici ma soprattutto di quelli di importo medio-alto, che vengono penalizzati sia in sede di prima liquidazione (a causa del meccanismo di calcolo della pensione con il sistema retributivo che prevede l applicazione alla retribuzione pensionabile di aliquote di rendimenti decrescenti in relazione a fasce crescenti di pensione) sia per effetto del décalage previsto in applicazione della normativa vigente. Secondo l attuale sistema, infatti, fino alla fine del 2010 l indice di rivalutazione è del 100 per cento per le fasce di importo fino a cinque volte il trattamento minimo dell INPS (articolo 5, comma 6, del decreto-legge 81 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 127 del 2007). Tuttavia dal 2011 riprenderà vigore la precedente normativa che prevedeva tre livelli di rivalutazione automatica ovvero: a) il 100 per cento per le fasce di importo pensionistico fino a tre volte il trattamento minimo dell INPS; b) il 90 per cento per le fasce di importo pensionistico comprese tra tre e cinque volte il trattamento minimo dell INPS; c) il 75 per cento per le fasce di importo pensionistico superiori a cinque volte il trattamento minimo dell INPS. Si ricorderà, inoltre, che la legge n. 247 del 2007, di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 (articolo 1, comma 19), ha disposto il blocco della perequazione per gli importi che superano i 3.539,72 euro lordi mensili. Ciò ha prodotto un ulteriore forte penalizzazione degli importi pensionistici perché, sebbene il blocco fosse disposto solo per l anno 2008, esso ha comportato una «lesione economica duratura dei diritti dei pensionati coinvolti» come sottolineato nella raccomandazione n. 9/1441-quater-A/2 presentata alla Camera dei deputati e accolta dal Governo il 28 ottobre La presente proposta di legge, a parziale risarcimento di tale iniqua misura, propone di applicare, dal 1 o gennaio 2011, la rivalutazione automatica del 100 per cento per le fasce di importo pensionistico fino a otto volte il trattamento minimo dell INPS. Per gli importi superiori alle otto volte il trattamento minimo dell INPS (2.063,31 euro netti) resta ferma l applicazione del 75 per cento di rivalutazione automatica. Concludendo, con le misure introdotte dalla presente proposta di legge si intendono bloccare gli effetti di tutti i provvedimenti iniqui che hanno colpito negli ultimi anni le pensioni di importo medio, offrendo un aiuto economico alle numerose famiglie che vivono con tale forma di reddito.

4 Atti Parlamentari 4 Camera dei Deputati 4150 PROPOSTA DI LEGGE ART. 1. (Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici ai superstiti). 1. A decorrere dal 1 o gennaio 2012 gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario nei limiti di cui alla tabella A allegata alla presente legge. 2. Al beneficiario è data facoltà di rinunciare al trattamento pensionistico a lui spettante nel caso in cui questo, in virtù delle riduzioni di cui alla tabella A allegata alla presente legge, procuri una penalizzazione rispetto al godimento della sola pensione di reversibilità. 3. Alla legge 8 agosto 1995, n. 335, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il terzo periodo del comma 41 dell articolo 1 è soppresso; b) la tabella F è abrogata. 4. A decorrere dal 1 o gennaio 2011, il trattamento pensionistico di reversibilità è erogato ai coniugi superstiti a condizione che sussista una differenza di età tra il coniuge deceduto e il coniuge superstite al massimo di venti anni, che il matrimonio sia stato celebrato almeno tre anni prima della morte e che l assicurato o il pensionato defunto avesse un età inferiore ai settanta anni al momento della celebrazione del matrimonio. 5. Il trattamento pensionistico è erogato al coniuge superstite dopo il compimento, da parte di quest ultimo, di cinquantacinque anni di età, tranne nei casi in cui abbia a proprio carico figli minori, studenti o familiari inabili o di età superiore a sessantacinque anni. 6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore

5 Atti Parlamentari 5 Camera dei Deputati 4150 della presente legge, sono stabiliti i termini e le modalità di attuazione del presente articolo. ART. 2. (Meccanismo di rivalutazione dei trattamenti pensionistici). 1. A decorrere dal 1 o gennaio 2011, per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici fino a otto volte il trattamento minimo erogato dall Istituto nazionale della previdenza sociale, l indice di rivalutazione automatica delle pensioni è applicato, secondo il meccanismo stabilito dall articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nella misura del 100 per cento. 2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i termini e le modalità di attuazione del comma 1.

6 Atti Parlamentari 6 Camera dei Deputati 4150 Tabella A (Articolo 1, comma 1) Riduzione della pensione ai superstiti in caso di cumulo con altri redditi Reddito del superstite Riduzione percentuale Fino a 5 volte il trattamento minimo Inps 0% Tra le 5 e le 8 volte il trattamento minimo Inps 25% Tra le 8 volte e le 10 volte il trattamento minimo Inps 40% Oltre le 10 volte il trattamento minimo Inps 50%

7 PAGINA BIANCA

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